Decisione N. 15563 del 28 novembre 2017 – Mutuo – Surrogazione – Estinzione anticipata

Decisione N. 15563 del 28 novembre 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA…….. Presidente 
(MI) ORLANDI………… Membro designato dalla Banca d'Italia 
(MI) SANTONI…….. Membro designato dalla Banca d'Italia 
(MI) SPENNACCHIO ……..Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 
(MI) TINA …….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti 

Relatore (MI) ESTERNI - GIUSEPPE SANTONI Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica 

FATTO
La parte ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario in franchi svizzeri erogato dall’odierno intermediario, riferiva di aver chiesto un conteggio al fine di valutare la surroga presso un altro intermediario e di aver quindi appreso che l’importo complessivo per l’estinzione era stato determinato in euro 60.831,00, di cui euro 42.078,38 per il “capitale residuo” ed euro 18.228,16 a titolo di rivalutazione.
Aveva, quindi, deciso di non procedere alla surroga con l’intermediario, con il quale aveva avviato le trattative per un rifinanziamento pari al capitale residuo di euro 42.000,00.
Il ricorrente riteneva quindi che la clausola contrattuale alla quale faceva riferimento l’importo della “rivalutazione” doveva essere ritenuta contraria ai principi di trasparenza e buona fede descritti dal Codice del Consumo e, pertanto, doveva essere dichiarata nulla. Pertanto, chiedeva al Collegio di condannare l’intermediario al conteggio del mutuo in questione senza il doppio meccanismo di rivalutazione.
L’intermediario, con le controdeduzioni, specificava che il cliente non aveva dato luogo all’estinzione anticipata del mutuo e che, pertanto, la clausola controversa non era stata ancora concretamente applicata; di conseguenza, le contestazioni riporate attenevano 

esclusivamente al momento genetico di formazione del contratto, contratto stipulato nel 2006 e quindi fuori dal periodo di competenza temporale dell’ABF.
Con riferimento al merito della questione, la resistente specificava l’erogazione e le rate di rimborso del mutuo in questione erano regolare in Euro, ma la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate era il Franco Svizzero; spiegava inoltre che la clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo, esponeva chiaramente l’operazione compiuta nella redazione del conteggio estintivo. 

Ha, quindi, chiesto al Collegio di dichiarare il ricorso inammissibile per incompotenza temporale o, in subordine, di rigettarlo in quanto infondato. 

DIRITTO 

La presente controversia riguarda i metodi di calcolo utilizzati dall’intermediario convenuto per il conteggio in sede di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri e la contesutuale nullità della clausola contrattuale in quanto contraria ai principi di trasparenza e correttezza. 

In via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione sollevata dall’intermediario circa la competenza ratione temporis dell’ABF, visto che il contratto oggetto del ricorso è stato stipulato nel 2007. In relazione a ciò, il Collegio ricorda per verificare se sussista o meno la competenza dell’ABF (com’è noto, il periodo di competenza dell’ABF parte dalla data dell’1/01/2009) è necessario prendere in considerazione il petitum del ricorso, ovvero si deve appurare se la contestazione abbia ad oggetto vizi genetici del contratto o se riguardi un comportamento dell’intermediario che, benchè sorto in un periodo antecedente al 2009, abbia continuato a produrre i suoi effetti in un periodo in cui vige la competenza dell’Arbitro. Nel caso in esame, la richiesta della parte ricorrente riguarda il metodo di conteggio utilizzato al momento dell’estinzione anticipata del mutuo, estinzione avvenuta dopo il 2009 e, di conseguenza, in un periodo in cui vi è la competenza del Collegio. L’eccezione è, pertanto, infondata e il ricorso viene ammesso per un giudizio sul merito. Venendo, quindi, al merito della questione, il Collegio osserva che la clausola controversa stabilisce che, per quanto riguarda il rimborso in caso di anticipata estinzione del mutuo, il capitale da restituire deve essere calcolato in franchi svizzeri al tasso di cambio contrattualmente previsto e successivamente, deve essere convertito in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il sole 24 ore” nel giorno dell’operazione di rimborso. 

Tale clausola è contraria ai principi di trasparenza e correttezza che devono ispirare il comportamento delle parti del contratto, nonchè gli elementi del contratto stesso; infatti, essa si limita a prospettare come gli importi vengano convertiti, ma non espone chiaramente il meccanismo di conversione indicando le operazione aritmetiche che devono essere eseguite per realizzare la doppia conversione da una valuta all’altra. Di conseguenza, la clausola del contratto, contrariamente a quanto stabilito dalle regole di trasparenza, non risulta essere di agevole comprensione; pertanto, il Collegio dichiara nulla la clausola contestata . 

Ora, il Collegio osserva che si devono considerare quali effetti abbia la nullità della clausola sull’intero rapporto contrattuale in essere; in relazione a ciò, il Collegio di Coordinamento facendo proprio l’orientamento della Corte di Giustizia europea (sentenza n. 3995/2014) ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 6, par. 1, Direttiva 93/13, qualora un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore non possa sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, il giudice può ovviare alla nullità della clausola in questione applicando una disposizione della legislazione nazionale avente natura suppletiva.
Pertanto, l’accertata nullità della clausola contrattuale non travolge l’intero contratto di mutuo, ma impone un nuovo calcolo degli interessi in seguito all’anticipata estinzione. 

In relazione a ciò, il Collegio stabilisce che, tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1227, co. 1, c.c., l’intermediario dovrà effettuare nuovamente il conteggio di anticipata estinzione del mutuo e il capitale da restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione di cui alla clausola dichiarata nulla. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE  

Flavio Lapertosa

Dec-20171128-15563