Decisione n. 1499 del 12 marzo 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO ........................ Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA ............. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI......................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO .................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA ........................... Membro designato da Associazione
rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) SPENNACCHIO
Nella seduta del 14/11/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso protocollato in data 4 marzo 2013, il ricorrente esponeva che in data 11 aprile 2006 aveva stipulato, unitamente ad altri due soggetti intervenuti in qualità di fideiussori, il contratto di mutuo con l’intermediario convenuto, oggetto della controversia (mutuo di € 60.000,00= per 15 anni, garantito da ipoteca immobiliare). Tra le altre clausole il contratto così disponeva, all’art. 4: “le parti convengono che il presente mutuo è in EURO
indicizzato al FRANCO SVIZZERO (…)”.
Il tasso di cambio convenzionale era fissato in 1,6078 CHF / 1 €. Nel luglio 2012 il mutuatario chiedeva il “conteggio estintivo per eventuale conversione del mutuo in altro indicizzato all’euro”.
In data 14 dicembre 2012 il ricorrente, ritenendo errato il conteggio inviatogli dalla banca, inviava alla convenuta una lettera raccomandata di reclamo, articolata in due quesiti: il primo riguardante il metodo di calcolo del costo dovuto per l’estinzione anticipata del finanziamento; il secondo derivante dalla scarsa chiarezza del contratto in merito all’individuazione della parte su cui grava il rischio della rivalutazione. La banca forniva risposta al reclamo, con lettera raccomandata in data 15 febbraio 2013, ribadendo la correttezza dei conteggi operati.
Ottenuta tale risposta, il ricorrente si rivolgeva a questo Collegio per sentir dichiarare che “la somma del capitale residuo (Euro 37.413,07) convertita in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale di 1,6078 sarebbe stata pari a 60.152 ca. che, a sua volta, riconvertita in euro al tasso del 23/11/12 (1,2065) sarebbe stata pari a 49.857,00 ca., somma che effettivamente dovrebbe essere scalata dal debito residuo”. Chiedeva, dunque, che il Collegio accertasse l’erroneità del conteggio estintivo così come determinato dalla resistente, ritenendo, in sostanza, che, in caso di estinzione anticipata del mutuo, la rivalutazione al franco svizzero dovesse essere applicata sul “capitale restituito” e non sul “capitale residuo”.
Nelle controdeduzioni, l’intermediario, dopo aver descritto il meccanismo di calcolo del debito residuo per l’estinzione anticipata, di cui agli artt. 7 e 7 bis del contratto di mutuo, evidenziava come il mutuatario avesse ricevuto “tutte le informazioni necessarie” con specifico riferimento agli indici in base ai quali era stato effettuato il conteggio prodotto dalla banca. Le modalità di calcolo del capitale da restituire in caso di estinzione anticipata del mutuo erano precisamente disciplinate dalla clausola di cui all’art. 7.
L’intermediario evidenziava che “in particolare, il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è esattamente inverso a quello effettuato nel momento dell’erogazione, ossia: in un primo momento, si calcola il capitale residuo in Franchi Svizzeri applicando il tasso convenzionale adottato al momento della stipula, essendo il mutuo indicizzato a tale valuta, ancorché pagabile in Euro (in altri termini, dal momento che il capitale erogato è stato calcolato in franchi svizzeri e convertito in euro sulla base del tasso in allora esistente per calcolare quanti Franchi Svizzeri debbono essere restituiti è necessario convertire in tale valuta il capitale residuo, espresso in Euro, utilizzando il tasso di cambio storico adottato al momento dell’erogazione); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, non può che essere corrisposta in Euro), si deve convertire in Euro il capitale residuo come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione”. L’intermediario si opponeva, perciò, alla domanda del ricorrente, chiedendo all’ABF in via pregiudiziale di dichiarare il ricorso inammissibile, “stante la richiesta di una attività di tipo consulenziale all’Arbitro Bancario Finanziario, estranea alle sue funzioni, come peraltro già affermato da questo Collegio in più occasioni” e, nel merito, di rigettarlo, in quanto infondato. Da ultimo, con le repliche, il ricorrente sosteneva che, se si volesse accedere alla tesi della banca, il contratto avrebbe dovuto, nella clausola oggetto della controversia, “indicare il capitale da restituire e non capitale restituito”.
Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 14 novembre 2013.
DIRITTO
Prima di entrare nel merito della vicenda, occorre esaminare l’eccezione preliminare di inammissibilità della domanda, sollevata dalla resistente, secondo la quale il ricorrente intenderebbe demandare al Collegio un’attività di carattere meramente consulenziale. Con riferimento ai numerosi ricorsi con cui la domanda del ricorrente è stata generalmente rivolta ad ottenere una pronuncia dell’ABF avente ad oggetto il “metodo di calcolo” applicato dall’intermediario, il discrimine tra una domanda giudicata “consulenziale” ed una domanda volta a censurare un comportamento dell’intermediario ai sensi delle disposizioni vigenti è stato ravvisato nella prospettazione attorea di un alternativo criterio conforme all’istanza fatta valere.
Tale prospettazione è senz’altro rinvenibile nel caso di specie, sicché il ricorso deve considerarsi ammissibile.
La vicenda sottoposta all’esame di questo Collegio attiene all’interpretazione della clausola contrattuale disciplinante l’estinzione anticipata di un mutuo indicizzato al cambio “Libor CHF/€” sussistente tra le parti. La controversia impone di individuare, in particolare, la corretta interpretazione dell’espressione “capitale restituito”, di cui all’art. 7 del contratto di mutuo ipotecario.
Tale clausola così determina il capitale da restituire: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell’operazione di rimborso”. Il contratto di mutuo presenta, sotto tale aspetto, una formulazione molto ambigua, che in passato ha dato luogo a diverse pronunce dei vari Collegi dell’ABF tra lo stesso intermediario ed altri suoi clienti. L’art. 7 del contratto, rubricato “Estinzione anticipata”, è stato diffusamente esaminato da questo Collegio in altre pronunce, relative a casi analoghi al presente, evidenziando come il problema consista nello stabilire se l’espressione “capitale restituito”, di cui al terzo comma della norma in questione, dispone che la rivalutazione, ai fini del rimborso anticipato, vada riferita al capitale già rimborsato (come sostiene il ricorrente, il quale interpreta letteralmente la clausola iniziando il calcolo con la conversione della quota capitale già restituita) o a quello restituito all’atto dell’estinzione anticipata, secondo l’interpretazione data dalla banca. Occorre perciò procedere all’interpretazione delle disposizioni del contratto che prevedono l’indicizzazione al franco svizzero del mutuo ipotecario, avvalendosi dei criteri posti dagli artt. 1363, 1366, 1367 e 1369 del codice civile.
Il Collegio di Napoli, con decisione n. 2374/11, ha sottolineato: “Considerando che la previsione dell’art. 7 è funzionalmente destinata a disciplinare l’operazione di eventuale estinzione anticipata del mutuo, acquistano rilevanza decisiva, nel senso dell’applicabilità del previsto meccanismo di conversione (anche) al capitale residuo da rimborsare, l’esplicito riferimento alla finalità del rimborso anticipato ed alla relativa operatività del
meccanismo di conversione, secondo i contemplati indici, nel giorno dell’operazione di rimborso” (nello stesso senso cfr. decisione Collegio di Milano n. 2606/11). Questo Collegio ritiene di poter condividere tale interpretazione e di poter affermare, in definitiva, che il criterio di calcolo indicato dall’intermediario sia conforme al dettato contrattuale.
Le considerazioni sopra formulate portano conseguentemente al rigetto della domanda di parte ricorrente. Per altro il Collegio non può non sottolineare come il metodo di applicazione della clausola controversa non sia esplicitato in maniera del tutto trasparente e, dunque, non sia desumibile con assoluta chiarezza dal testo contrattuale, con ciò
dovendosi rilevare l’opportunità di suggerire, per il futuro, all’intermediario di adottare una formulazione che escluda ogni margine di ambiguità e di fornire una più adeguata informazione all’atto della stipulazione del contratto, eventualmente esemplificando il metodo di calcolo del conteggio estintivo in caso di estinzione anticipata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all’intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro