Decisione N. 14186 del 27 giugno 2018
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA ……………. Presidente
(RM) SIRENA ……………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI ……………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO …………….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO ……………….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore CAPPIELLO RAFFAELE
Seduta del 24/05/2018
FATTO
Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto, il 20 novembre 2009, un mutuo fondiario indicizzato al CHF. L’11 ottobre 2016 ha chiesto il conteggio informativo di estinzione anticipata del finanziamento da quale emergeva che, oltre al capitale residuo, avrebbe dovuto restituire € 55.000 di “rivalutazione”. Il 14 luglio 2017 ha formulato reclamo lamentando la mancata corrispondenza dei calcoli del conteggio alle condizioni contrattuali. In particolare, ha specificato che le voci “rivalutazione”, “indicizzazione valutaria” e “indicizzazione finanziaria” non compaiono nel testo contratto. Inoltre non è spiegato come tali voci siano state conteggiate, considerando anche che tutti gli importi pattuiti sono riportati soltanto in euro. Ha dunque richiesto una copia firmata della documentazione precontrattuale. Il 25 luglio 2017 la banca ha risposto in maniera insoddisfacente, allegando peraltro documentazione precontrattuale non firmata dal ricorrente e non inerente al mutuo sottoscritto. Infatti il testo contrattuale si riferisce sempre al “mutuo fondiario” mentre la documentazione consegnata dalla banca al “mutuo indicizzato al Franco Svizzero”. Parte ricorrente chiede:
i) l’invio dei documenti informativi precontrattuali firmati;
ii) se la clausola contrattuale sull’estinzione sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile;
iii) di dichiarare la nullità d’ufficio o parziale della relativa clausola;
iv) di valutare infine le conseguenze della nullità della clausola ai fini dell’anticipata estinzione del finanziamento.
L’intermediario, in aggiunta a quanto già riferito dal ricorrente, premette che il finanziamento contestato è ancora in essere. Quanto alla clausola di “rivalutazione” prevista in caso di estinzione anticipata del finanziamento, rileva come sia pattuito che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito (ndr residuo), nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso” (art. 7 del contratto). La banca sostiene così la piena legittimità della clausola di “rivalutazione”, ritenendola assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi da seguire ai fini del calcolo del capitale residuo. La banca afferma di avere più volte illustrato il meccanismo della clausola contestata sia in sede d’informativa precontrattuale, consegnando il foglio informativo, sia in sede di esecuzione del contratto, mediante l’invio di note esplicative e riepilogative della clausola di “rivalutazione”. Inoltre, la clausola di “rivalutazione” non può essere considerata vessatoria perché: i) in primo luogo, la disciplina consumeristica censura lo squilibrio normativo e non economico del contratto; ii) in secondo luogo, il giudizio di vessatorietà deve essere eseguito con riferimento al contratto nel suo complesso, considerando dunque anche la provvista maturata a seguito dei “conguagli semestrali” e accreditata sullo “speciale rapporto di deposito fruttifero”; iii) infine, da un punto di vista meramente economico, la natura aleatoria della clausola in esame potrebbe determinare in concreto dei vantaggi patrimoniali per il mutuatario. Parte resistente chiede che il ricorso sia respinto siccome infondato.
DIRITTO
In via preliminare con riguardo alla richiesta di parte ricorrente relativa all’invio dei documenti informativi precontrattuali firmati, questo Collegio rileva che le Disposizioni BdI non prevedono che alla consegna del foglio informativo segua anche la sottoscrizione del cliente. Ciò perché la funzione del foglio informativo, essenzialmente pubblicitaria, si esaurisce nella fase pre-contrattuale. Con riferimento al merito della controversia si rileva che attiene all’ormai noto tema della legittimità di clausole contrattuali che, nell’ambito di una fattispecie di mutuo indicizzato, prevedono una duplice conversione del capitale residuo – prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso del periodo – in ipotesi di estinzione anticipata. Il Collegio di coordinamento si è espresso nel 2015, con diverse pronunce (tra cui decc. nn. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15), sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero (in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo). L’attuale controversia non sembrerebbe, come detto, discostarsi dalle fattispecie già esaminate. Nei casi precedenti, il Collegio di Coordinamento, nelle pronunce n. 4135/15; 5866/15; 5855/15;5874/15, ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame, perché con esse l’intermediario avrebbe violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della obiettivamente agevole comprensibilità. In particolare, il Collegio di Coordinamento - richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano” e della Corte di Giustizia dell’Unione europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE(ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di Coordinamento ha disposto che “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. Pertanto, tenuto conto che il contratto in esame non è stato ancora estinto e che, inoltre, non è stata ancora perfezionata alcuna operazione di surrogazione, sulla base delle suesposte ragioni, si dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e si accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Maurizio Massera
Anteprima ABF: Decisione n.14186/18 del 27.06.2018 – Collegio di Roma