Decisione N. 14144 del 08 novembre 2017
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) CARRIERO ………. Presidente
(NA) BLANDINI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA …………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA ………… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO ………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore ANTONIO BLANDINI
Nella seduta del 18/07/2017 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente afferma in ricorso di aver sottoscritto - in data 22 settembre 2005 - un contratto di mutuo indicizzato al Franco svizzero e che - a fronte della richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del rapporto - la banca, in data 15 giugno 2015, ha comunicato che il capitale residuo dovuto ammontava a € 44.793,10, oltre € 22.330,23 per rivalutazione. Ciò premesso in fatto, il ricorrente afferma che: la “clausola di rivalutazione”, “coniugata con il più che prevedibile apprezzamento della valuta svizzera su quella comunitaria comporta l’impossibilità per i mutuatari di recedere anticipatamente dal contratto se non a prezzo di pesanti penalizzazioni”; la suddetta clausola costituisce “un derivato implicito in quanto le prestazioni patrimoniali reciproche delle parti (ed il valore stesso del contratto) dipendono dalla quotazione di un sottostante che, nel caso di specie, risulta essere il tasso di cambio CHF/EUR”, né risulta che la banca, all’atto della stipula con i clienti al dettaglio, abbia rilevato “il grado di propensione al rischio e di conoscenza degli strumenti finanziari di questo tipo né abbia ben chiarito i termini e d i rischi insiti in questo genere di contratto”; in ogni caso, “il cd. corrispettivo di rivalutazione... costituisce un compenso o, comunque, una prestazione patrimoniale a favore [della banca] e, come tale, è espressamente vietato dal chiaro disposto dell’art. 120-ter TUB”.
Il ricorrente afferma, infine, la nullità della clausola contestata per violazione degli art. 33 e 36 cod. cons. e la violazione delle regole di trasparenza.
L’intermediario preliminarmente eccepisce l’irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’ABF, in quanto relativo a presunto vizio genetico di un contratto stipulato nel 2005.
Nel merito, l’intermediario illustra le caratteristiche del contratto di mutuo in questione e, in particolare, quanto stabilito nelle clausole relative al meccanismo di indicizzazione al Franco Svizzero e al calcolo del capitale residuo nel caso di rimborso anticipato, ritenendo insussistenti i profili di vessatorietà denunciati dal ricorrente e precisando che il cliente ha avuto adeguata e sufficiente informativa circa il contratto di mutuo e la sua tipologia già in fase precontrattuale e – successivamente - in sede di stipula del mutuo e in costanza di rapporto.
La banca fa inoltre presente che - nel caso di specie – non si è perfezionata alcuna conversione del prestito e – pertanto - non è stata concretamente applicata la clausola controversa.
DIRITTO
Occorre preliminarmente soffermarsi sull’eccezione di incompetenza ratione temporis formulata dall’intermediario, che risulta palesemente infondata, secondo pacifici orientamenti di questo Arbitro, riguardando un evento intervenuto in epoca di gran lunga successiva al 1 gennaio 2009 – ovvero nel 2015 (e v., in termini, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15).
Nel merito, la questione sottoposta alla cognizione dell’ABF riguarda la correttezza di un conteggio fornito dalla resistente a seguito di una richiesta di “rinegoziazione” e relativo ad un mutuo indicizzato al franco svizzero, che il ricorrente ritiene illegittimo per le ragioni illustrate in ricorso.
Il ricorrente deposita agli atti tale conteggio “preventivo” di “conversione”, emesso in data 15 giugno 2015, nel quale risulta evidenza della contestata “rivalutazione”.
Ebbene, la fattispecie di mutuo in esame è stata da tempo portata all’attenzione dell’ABF; in particolare, la cd. “clausola di rivalutazione” è stata sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5866/15), che ha statuito che “non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.)... Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. Ciò che conduce il Collegio di Coordinamento a concludere per la nullità della clausola. Conseguentemente “tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta”, considerando che il capitale residuo che il ricorrente “dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’articolo... di cui è stata dichiarata la nullità”.
In rigoroso ossequio di quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, pertanto, questo Arbitro, accertata la nullità della clausola sottoposta al suo esame, stabilisce l’obbligo dell’intermediario di effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, considerando che il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dalla previsione negoziale della quale è stata dichiarata la nullità.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la nullità della clausola nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Leonardo Carriero