Decisione N. 13905 del 26 giugno 2018 – Mutuo – Mutuo fondiario

Decisione N. 13905 del 26 giugno 2018

COLLEGIO DI BOLOGNA 

composto dai signori: 

(BO) MARINARI ……..Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI ……..Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI ……..Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI ……..Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(BO) PETRAZZINI ……..Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore BARBARA PETRAZZINI 

Seduta del 05/06/2018 

FATTO 

Con ricorso depositato in data 7 novembre 2017, il ricorrente, a mezzo di legale di fiducia, riferisce di aver stipulato in data 27 luglio 2007 con l’intermediario odierno resistente un contratto di mutuo fondiario, in forza del quale veniva erogata la somma di 85.000,00 euro mediante indicizzazione, in euro/franco svizzero “con tasso di cambio determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,6851 per euro” (art. 4), nonché, in caso di rimborso anticipato, con restituzione del capitale restituito (e non da restituire) e degli eventuali arretrati dovuti, con calcolo in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, convertito successivamente in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato nel giorno dell’operazione di rimborso (art. 7). 

Nel 2015, avendo intenzione di estinguere anticipatamente il rapporto, il ricorrente faceva istanza perché gli venisse fornito un conteggio in tal senso e l’intermediario, con nota del 24 marzo 2015, quantificava l’importo dovuto in 68.041,33 euro in ipotesi di estinzione anticipata al 1° aprile 2015. 

Il conteggio fornito dall’intermediario veniva contestato dal ricorrente con reclamo dell’8 giugno 2017 e, a seguito del negativo riscontro da parte dell’intermediario, con ricorso davanti a questo Arbitro con il quale il ricorrente chiede di dichiarare la nullità del contratto 

di mutuo nella parte in cui prevede una clausola (art. 7), relativa al rimborso anticipato, che, da un lato, rende equivoci i diritti e gli obblighi negoziali delle parti e, dall’altro, determina a carico dell’utente un significativo squilibrio contrattuale; in conseguenza della richiesta declaratoria di nullità, il ricorrente chiede inoltre di accertare e dichiarare che il capitale residuo da restituire è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite; oltre alla condanna dell’intermediario alla rifusione delle spese di procedura e delle spese di assistenza legale, quantificate in 1.677,36 euro. 

Costituendosi ritualmente nel procedimento, l’intermediario, confermati i fatti, precisa che i ricorrenti hanno ricevuto la comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata con le note datate 1° marzo 2013 e 26 marzo 2015 (cfr. all. 2a e 2b alle controdeduzioni). 

Chiede quindi, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis del Collegio ABF, atteso che il contratto è stato stipulato nel 2007 e, come riferisce la controparte e come attestato dal piano di ammortamento aggiornato, i ricorrenti non hanno mai dato luogo all’estinzione del prestito (in effetti non è neppure stata concretamente applicata la clausola controversa), non configurandosi o concretandosi così quelle operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 che la controparte vorrebbe addurre a dimostrazione della competenza temporale del Collegio adito ed afferendo la domanda dei ricorrente esclusivamente al momento genetico del contratto, stipulato nel 2007; nel merito, rivendica la perfetta determinatezza e comprensibilità del mutuo in vertenza, essendo perfettamente descritti nel contratto impugnato il meccanismo di conversione e gli elementi aritmetici per addivenire al calcolo del quantum necessario per estinguere il finanziamento. 

Conclude pertanto chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile in rito ed eventualmente rigettato nel merito. 

DIRITTO 

La questione oggetto del ricorso attiene al ben noto meccanismo di (doppia) conversione del mutuo indicizzato a moneta straniera (franco svizzero), in sede di estinzione anticipata. 

Deve preliminarmente essere affrontata l’eccezione di incompetenza temporale di questo Collegio sollevata dall’intermediario. L’eccezione non coglie nel segno. Vero è che il contratto in vertenza è stato stipulato in data anteriore al 2009, tuttavia agli atti è presente, e ciò deve essere tenuto fermo quando anche trattasi di mero documento potenziale che non ha sortito effetti concreti, una richiesta di conteggio estintivo, volta a definire la posizione delle parti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, cui l’intermediario ha risposto con nota del marzo 2015. Dunque, si può affermare che l'intento del ricorrente non sia tanto e non sia solo l'impugnazione del vizio genetico della clausola (nullità per contrasto con normativa consumeristica) – fattispecie questa sicuramente sottratta alla competenza del Collegio per motivi di incompetenza temporale – quanto la contestazione del momento esecutivo (anche potenziale, come ricordato) della stessa. Detta ultima fase si colloca in epoca sicuramente posteriore al 2009 e dunque questo Collegio (richiamando sul punto i principi più volte espressi dal Collegio di Coordinamento: cfr. le decisioni nn. 5874/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 4135/2015) ritiene di poter procedere con l'esame nel merito della vertenza (cfr. altresì le decisioni ABF, Collegio di Roma, n. 12706/2017; Collegio di Milano, n. 17697/2017; Collegio di Bologna, n. 13022/2017). 

Venendo al merito della controversia, si rileva, con riguardo alla clausola sull’estinzione anticipata del rapporto di cui all’art. 7 del contratto, che le parti hanno pattuito che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell’operazione di rimborso”. 

Il Collegio di Coordinamento ABF si è in più occasioni pronunciato sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero, e in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo (fra le altre, cfr. le già citate decisioni nn. 4135/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 5874/2015). 

In tali decisioni, il Collegio di Coordinamento ABF ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame perché con esse l’intermediario ha violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della comprensibilità obiettivamente agevole. 

In particolare, il Collegio di Coordinamento ABF – richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. Civ. n. 17351/2011) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. 

Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola ex art. 7 del contratto, in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di Coordinamento ABF ha disposto che, “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. 

Agli orientamenti sopra riportati del Collegio di Coordinamento ABF (fatti propri da tutti i Collegi territoriali: cfr. ex multis le decisioni ABF, Collegio di Palermo, n. 8866/2017; Collegio di Roma n. 39/2018; Collegio di Bologna nn. 4583/2018) questo Collegio dichiara di aderire, conseguentemente disponendo che l'intermediario, a correzione e sostituzione del conteggio estintivo già rilasciato, comunichi un nuovo conteggio estintivo, attenendosi alle regole e ai principi esposti nella decisione del Coordinamento sopra ricordata. 

Non può invece trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che l’orientamento consolidato di quest’Arbitro in subiecta materia (cfr., da ultimo, la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 4618/2016) 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Marcello Marinari

Dec-20180626-13905