Decisione N. 13846 del 02 novembre 2017 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata

Decisione N. 13846 del 02 novembre 2017 

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) SIRENA ……………Presidente 
(RM) MELI ……………Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO ……………Membro designato dalla Banca d'Italia 
(RM) GRANATA ……………Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 
(RM) PETRILLO ……………Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHIARA PETRILLO

Nella seduta del 26/01/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

Fatto
Con ricorso del 15.6.2016 i ricorrenti chiedevano all’Arbitro l’accertamento dell’illegittimità della clausola contenuta nel contratto di mutuo stipulato con l’intermediario, per effetto della quale, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, risultano tenuti a corrispondere il cosiddetto corrispettivo di rivalutazione. Chiedevano, pertanto, che fosse dichiarato il loro diritto a restituire, per l’estinzione del mutuo, una somma pari alla differenza tra il capitale mutuato e l’ammontare delle quote già restituite, queste ultime calcolate secondo la prevista indicizzazione Franco Svizzero/Euro.
A sostegno delle proprie domande i ricorrenti narravano di aver stipulato in data 29.11.2010, stipulavano un mutuo fondiario con l’intermediario resistente per l’importo di € 216.000,00 della durata di 30 anni; Il mutuo era indicizzato al franco svizzero, tasso di cambio Franco svizzero/Euro fissato convenzionalmente in 1,3777 franchi svizzeri per ogni euro, ai sensi dell’art. 4 del contratto; a seguito di formale richiesta dei ricorrenti, che intendevano effettuare una surroga, l’intermediario mutuante inviava in data 21.01.2016 conteggio estintivo di € 226.799,49, di cui € 46.097,31 a titolo di rivalutazione.
Con lettera del 25.01.2016, i mutuatari invitavano l’intermediario a riformulare il conteggio estintivo del mutuo, al netto della somma dovuta a titolo di rivalutazione, frutto dell’applicazione di una clausola illegittima, vessatoria e pertanto nulla, annullabile e comunque di nessun effetto; l’intermediario non accoglieva il reclamo, ritenendo legittimo il proprio operato.
I ricorrenti affermano di avere diritto a vedersi riconoscere la surroga del mutuo senza penali e per il solo importo residuo indicato nel conteggio estintivo in € 190.812,50, maturato alla data del 09.02.16; la previsione di cui all’art. 7 del contratto, ove la rivalutazione e dunque conversione franco svizzero/euro è riferita alla quota di capitale residuo e non a quella di capitale restituito, è illegittima, come confermato dalla Suprema Corte (Cass. 29.05.2012 n. 8548) e dal Collegio di Coordinamento n. 5855 del 29.07.2015. L’art. 7 del contratto di mutuo sottoscritto dai ricorrenti prevede espressamente che in caso di estinzione anticipata l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso convenzionale fissato nel contratto di mutuo e, successivamente, riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso; il procedimento seguito comporta, pertanto, una doppia conversione del capitale residuo, attraverso un meccanismo non esposto in maniera chiara e trasparente, in quanto non esplicato attraverso le operazioni aritmetiche che debbono essere effettuate al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa. La predetta clausola, in quanto assolutamente incomprensibile, dovrà dichiararsi nulla e di nessun effetto. 

A tale nullità non può che conseguire un nuovo conteggio estintivo del mutuo, ove il capitale residuo da restituire deve essere dichiarato pari alla differenza tra capitale mutuato e le quote di quello già restituito e rivalutato secondo la prevista indicizzazione, senza cioè applicare la duplice conversione indicata nell’art. 7 del contratto. 

Con le proprie controdeduzioni l’intermediario affermava la piena legittimità della fattispecie del mutuo fondiario in valuta estera, deducendo di aver calcolato correttamente l’importo dovuto in caso di estinzione anticipata. 

Diritto 

La questione di diritto sottoposta dai ricorrenti all’ABF è stata già decisa dal Collegio di Coordinamento, dalla statuizione del quale questo Collegio territoriale non vede ragione per discostarsi.
Con decisione n. 5855 del 29 luglio 2015, nei confronti del medesimo intermediario convenuto e su analogo schema contrattuale da questo predisposto, il Collegio di Coordinamento ha infatti statuito che “Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa).... In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.
La clausola contrattuale prevista dall’art. 7 è quindi da ritenersi nulla e, per quanto concerne il caso di specie, inapplicabile in sede di estinzione anticipata del contratto. 

In considerazione di ciò condivisibile è anche il criterio di calcolo del capitale residuo che i ricorrenti sono tenuti a restituire al momento della estinzione anticipata del contratto di mutuo individuato dal Collegio di Coordinamento come segue: “il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata ... e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. 

Trattandosi, come si è già evidenziato, di analogo schema contrattuale e non essendo stata dedotta alcuna circostanza che possa indurre nel caso di specie ad una diversa valutazione, non vi è alcuna ragione per discostarsi dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento. 

Ne consegue che l’intermediario convenuto è tenuto a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata (€ 216.000) e l’ammontare complessivo delle quote già restituite (indicizzate, queste, al franco svizzero) senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7bis, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto da costui effettivamente dovuto. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7bis del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE 

PIETRO SIRENA

Dec-20171102-13846