Decisione n. 1732 del 16 agosto 2011
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri................................. Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta........................... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero......... membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina.................... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione.................................. membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 12.07.2011, dopo aver esaminato:
il ricorso e la documentazione allegata;
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con reclamo del 4 novembre 2010, l’esponente – titolare di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri – chiedeva, dopo due mesi dall’estinzione anticipata dello stesso, il rimborso della rata di cauzione versata per l’estinzione, maggiorata degli interessi; l’indicazione delle norme contrattuali che giustificano la richiesta di rivalutazione addebita in sede di estinzione; la spiegazione delle differenze indicate rispettivamente nel conteggio provvisorio e in quello definitivo; la conferma dell’avvenuto inoltro all’Agenzia del Territorio della richiesta di estinzione.
Replicava l’intermediario, segnalando un errore di calcolo nella rivalutazione del conteggio provvisorio. Riporta i criteri di calcolo corretti dai quali emerge un importo a favore della reclamante di 380,84 euro (che provvede a restituire). Rigetta la richiesta di restituzione della rata di cauzione (imputata a saldo “della rata n. 97 insoluta”) e assicura di aver effettuato la prescritta comunicazione all’Agenzia del Territorio.
Con ricorso del 14 aprile 2011, l’istante dichiara di ignorare a quale articolo del contratto di mutuo era dovuto l’importo richiesto a titolo di rivalutazione e perché, visto che “l’indennità di estinzione” è stata abolita (dalla c.d. “legge Bersani”). Chiede perciò la restituzione della somma pagata per la rivalutazione, decurtata del rimborso di 340,84 euro nonché la somma di 1.500 euro a titolo di risarcimento del danno.
Costituitosi, il resistente eccepisce l’esattezza del calcolo definitivo di estinzione e la sua conformità alle prescrizioni contrattuali. Chiede perciò che il ricorso venga respinto.
DIRITTO
Le ragioni alla base del ricorso sono frutto di un evidente equivoco nel quale la ricorrente è incorsa: quello di scambiare l’indennità per estinzione anticipata del finanziamento, effettivamente non più legittima e, in concreto, non applicata alla vicenda in parola da parte del resistente, con la rivalutazione correttamente applicata dall’intermediario alla estinzione del finanziamento “de quo” sulla scorta di una espressa e circostanziata previsione contrattuale.
L’art. 9, co. 1, del contratto sottoscritto prevede infatti che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 ore nel giorno dell’operazione di rimborso”.
Ciò, ovviamente, priva di qualsiasi fondamento anche la dipendente domanda risarcitoria.
P. Q. M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
ENRICO QUADRI