Decisione N. 13022 del 19 ottobre 2017
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI …………… Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI …………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO …………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI ……………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO ………… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI
Nella seduta del 19/09/2017 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, esponendo di avere stipulato il 23 aprile 2008 con l’intermediario resistente un mutuo in franchi svizzeri per € 160.000,00, contesta la correttezza e la legittimità del conteggio estintivo richiesto e ricevuto nell’aprile 2016 e chiede che il Collegio ABF dichiari la nullità della clausola contrattuale sull’estinzione anticipata, giudicata “incomprensibile”; il conteggio estintivo espone un capitale residuo di € 138.130,12 con rivalutazione pari a € 66.652,42 in base a cambio storico 1,61 e cambio periodo 1,08. In conseguenza della richiesta declaratoria di nullità, il ricorrente chiede che l’Arbitro accerti e dichiari il capitale residuo da restituire pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite.
DIRITTO
L’intermediario ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, sostenendo che la controversia afferirebbe esclusivamente al momento genetico del contratto, stipulato nel 2008.
Al riguardo si rileva che il Collegio di Coordinamento ABF si è più volte occupato di controversie simili a quella in esame (cfr. decisioni n. 5874/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 4135/2015) e, con riguardo alla competenza temporale, ha affermato la propria competenza quando la contestazione è relativa all’estinzione anticipata. Nel caso di specie, la richiesta del conteggio estintivo è avvenuta nell’aprile 2016 e dunque, trattandosi di comportamento successivo al 1° gennaio 2009, non appare dubbia la competenza temporale dell’Arbitro in merito alla controversia deferita.
Nel merito, con riguardo alla valuta del mutuo in contestazione si rileva che all’articolo 4 del contratto è espressamente specificato che il mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero. Lo stesso articolo delinea inoltre in modo specifico il meccanismo di calcolo degli interessi (tasso di cambio).
Con riguardo alla clausola sull’estinzione anticipata del rapporto, di cui all’art. 7 del contratto, si rileva che le parti hanno pattuito che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell’operazione di rimborso”.
Il Collegio di Coordinamento ABF si è in più occasioni pronunciato sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero, e in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo (fra le altre, cfr. decisioni n. 4135/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 5874/2015).
Nelle citate decisioni, il Collegio di Coordinamento ABF ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame perché con esse l’intermediario ha violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della comprensibilità obiettivamente agevole.
In particolare, il Collegio di Coordinamento ABF – richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. Civ. n. 17351/2011) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”.
Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola ex art. 7 del contratto, in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di Coordinamento ABF ha disposto che, “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.
Agli orientamenti sopra riportati del Collegio di Coordinamento ABF questo Collegio dichiara di aderire, conseguentemente pronunciando come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Marcello Marinari