Decisione n. 1302 del 12 novembre 2010 – Mutuo – In valuta

Decisione n. 1302 del 12 novembre 2010

IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .......................... Presidente
Avv. Bruno De Carolis ............................ Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..............Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Dario Casa...... ....... ...Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio............ Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 25.06.2010 dopo aver esaminato

il ricorso e la documentazione allegata;

le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;

la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il 19 giugno 2009 il cliente avanzava la richiesta di ricalcolo del mutuo stipulato in data 24 aprile 1997 in franchi svizzeri; a giustificazione della richiesta, adduceva la presunta erroneità nel calcolo del tasso di cambio nominale Franchi Svizzeri/Lire applicato al momento della stipula del contratto. Il tasso di cambio Franco Svizzero/Lira applicato al contratto era pari a 1.100, mentre il tasso di cambio ufficiale al 24 aprile 1997 risultava, da dati ufficiali verificati via Internet, pari a 1.170; con una differenza a favore della Banca pari al 7%.
Il 24 agosto 2009 l’intermediario dava riscontro negativo alla richiesta, confermando l’assenza di anomalie nell’applicazione del tasso di cambio Lira/Franco Svizzero al contratto di mutuo, stipulato nella forma di atto pubblico alla presenza di un notaio che assume il ruolo di garante della regolarità di tutte le condizioni e le spese previste dal contratto che, peraltro, in quella sede viene obbligatoriamente letto alla presenza delle parti.
Il cliente presentava ricorso a questo Collegio il 29 gennaio 2010, chiedendo il rimborso delle somme pagate in eccesso, sia in conto quota di capitale sia in conto interessi, precisando che il tasso di cambio Franco Svizzero/Lira risultante dai dati ufficiali presenti in Internet era, al 24 aprile 1997, pari a 1.158,118.
Nelle proprie controdeduzioni del 15 marzo 2010 l’intermediario ribadiva l’assenza di anomalie nell’applicazione del tasso di cambio Lira/Franco Svizzero al contratto di mutuo, richiamando l’art. 4 del contratto di mutuo “Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Lire/Franco Svizzero è stato determinato convenzionalmente in Lire millecento (L. 1.100)”. Ritenendo di aver agito correttamente, chiedeva quindi a questo Arbitro di rigettare il ricorso, perché infondato.
Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 25 giugno 2010.
Diritto
Occorre preliminarmente affrontare la questione se sussista la competenza di questo Arbitro Bancario Finanziario con riferimento alla presente controversia, in quanto questa scaturisce, come riferito nell’esposizione dei fatti, da un contratto di mutuo stipulato nel 1997, mentre, sulla base delle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari stabiliscono (§ 4, 3° cpv.) che “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”.
Al riguardo deve osservarsi, coerentemente con un orientamento già espresso in altre occasioni da questo Collegio, che la competenza dell’ABF non può essere esclusa, ratione temporis, quando di tratta, come nel caso di specie, di vagliare comportamenti e rapporti che tuttora perdurano, o che comunque hanno avuto un periodo di vigenza e di durata successivo al 1° gennaio 2007, quand’anche l’atto o il contratto in cui essi hanno origine risalga ad epoca anteriore a tale data. Alla stregua di questo criterio, deve affermarsi che la presente controversia, rientra nella competenza dell’ABF, sia pure limitatamente al periodo di efficacia del contratto successivo alla data più volte ricordata; per cui, qualora il ricorso fosse accolto, il ricalcolo delle somme dovute e di quelle pagate in eccesso andrebbe eseguito soltanto con riferimento all’arco temporale di svolgimento del rapporto successivo al 1° gennaio 2007. Sgombrato il campo da tale questione preliminare e verificata positivamente la sussistenza degli altri presupposti per la presentazione del ricorso, si deve passare all’esame del merito della vicenda.
Il contratto di mutuo in questione presenta le seguenti caratteristiche: si tratta di un mutuo di euro 250.000, con durata di 15 anni (dal 1° giugno 1997 al 1° maggio 2012), per un totale di 150 rate mensili posticipate, da pagarsi il 1° giorno di ogni mese; la restituzione avviene secondo un piano di ammortamento allegato al contratto.
Ogni 6 mesi il contratto viene rivisto secondo il disposto dell’art. 3 del contratto: in pratica, si stabilisce che il mutuo deve essere rimborsato con il pagamento delle rate indicate nel piano di ammortamento, oltre ai conguagli semestrali a fronte delle variazioni previste dalle “Condizioni di tasso di interesse e di cambio” di cui
all’allegato C del contratto.
L’allegato C descrive appunto il funzionamento dei meccanismi di conguaglio relativi sia al tasso d’interesse, sia al valore del cambio euro/franco svizzero. Per quanto riguarda in particolare il tasso di cambio (su cui verte specificamente la contestazione mossa dal cliente all’intermediario), il contratto (art. 4) fissa un tasso convenzionale, che è pari a Lire 1.100 (“Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Lira/Franco svizzero è stato determinato
convenzionalmente in Lire 1.100”). Ogni 6 mesi (il 31 maggio e il 30 novembre) viene rilevato il tasso di cambio lira/franco svizzero (ora euro/franco svizzero). La differenza tra il tasso convenzionale di Lire 1.100 (con  l’introduzione dell’euro diventato euro 1,760) e quello rilevato semestralmente genera una differenza in positivo o in negativo che va moltiplicata per il capitale e gli interessi pagati dal mutuatario nel semestre che precede il 1° giugno e il 1° settembre di ogni anno. Questa differenza viene denominata, nei documenti contrattuali, “indicizzazione
valutaria”. Il ricorrente si duole del fatto che la banca gli avrebbe applicato un tasso di cambio errato al momento della stipulazione del contratto, poiché è stato calcolato un cambio di Lire 1.100, mentre il tasso previsto dalle tabelle pubbliche reperite tramite Internet era, alla data del 24 aprile 1997, di Lire 1.158,118. La doglianza del ricorrente viene rintuzzata dalla banca in base all’argomento, di per sé ineccepibile, che il contratto non fa riferimento ad un tasso di cambio rilevato ad una certa data, bensì lo indica convenzionalmente, in termini che appaiono inequivocabili, sulla base dunque di un consenso prestato da entrambe le parti, ivi incluso l’odierno ricorrente.
Questi, essendosi successivamente accorto del fatto che il tasso di cambio tra le due valute era, all’epoca della stipula del mutuo, a lui più favorevole, ha tentato di “smontare” l’accordo. Ma ciò non è consentito dalla disciplina contrattuale: stabilisce infatti il codice civile che il contratto è impugnabile per errore soltanto quando l’errore sia essenziale e riconoscibile dall’altra parte; nessuna delle due condizioni sembra ricorrere nel caso di specie e del resto la disciplina codicistica dell’errore neppure è invocata dal ricorrente, che semplicemente dichiara di essersi avveduto del diverso rapporto di cambio registrato in taluni siti internet.
Pertanto il ricorso, ad avviso del Collegio, non può essere accolto.
Per il resto, tuttavia, il Collegio, sulla base della disamina del testo contrattuale, osserva che i meccanismi di determinazione dell’importo della rata presentano un certo grado di complessità, fanno riferimento a parametri esterni che potrebbero risultare non agevolmente reperibili, specie a distanza di tempo, per il cliente; sono descritti del contratto in maniera non sempre univoca e immediatamente comprensibile.
Tali rilievi appaiono importanti e significativi, alla luce delle Istruzioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in vigore dal 31 dicembre 2009, dove (§ 1.4.) si enuncia il principio che i documenti informativi inerenti alle operazioni e servizi suddetti devono essere redatti secondo criteri e presentati con modalità che garantiscano la correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, di confrontare con facilità i prodotti, di adottare decisioni ponderate e consapevoli. Poiché, come si è detto, non sembra che i documenti contrattuali in questione rispondano perfettamente a questi principi, il Collegio ritiene opportuno, nell’esercizio del proprio potere di fornire indicazioni per migliorare i rapporti fra intermediario e clientela, ribadire la necessità di una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali, allo scopo di assicurare la consapevolezza dell’utente dei servi bancari.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
Delibera, inoltre, di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE MARZIALE

dec-20101112-1302