Decisione N. 12238 del 05 giugno 2018
COLLEGIO DI TORINO
composto dai signori:
(TO) LUCCHINI GUASTALLA …….. Presidente
(TO) GRAZIADEI ……..Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BENEDETTI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI …….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA …….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI
Seduta del 22/05/2018
FATTO
La parte ricorrente ha affermato quanto segue: in data 3/05/2007 ha stipulato con l’intermediario resistente un mutuo fondiario, con indicizzazione al franco svizzero, della durata di trent’anni, per l’importo di € 230.000,00; che l’art. 7 del contratto, disciplinante l’estinzione anticipata del finanziamento, prevede che il capitale da restituire sia calcolato in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” e successivamente riconvertito in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio CHF/EUR; che, nel giugno 2017, ha estinto anticipatamente il mutuo in oggetto, attraverso la surroga passiva di altro istituto, mediante il pagamento del debito residuo indicato nel conteggio estintivo di € 225.174,29; che, tra l’altro, in tale conteggio è addebitato l’importo di € 78.085,05 a titolo di “conguaglio cambio”; che il suddetto art. 7 del contratto è da ritenersi nullo in quanto in contrasto con l’art. 33 e ss. del Codice del Consumo, svolgendo analitiche considerazioni in merito e citando precedenti giurisprudenziali e dell’ABF a proprio favore; ha dato atto di aver esperito un tentativo di mediazione assistita non andato a buon fine a causa del rifiuto dell’intermediario convenuto.
L’intermediario resistente ha affermato che: in data 3/05/2007 è stato stipulato, per atto pubblico notarile, un contratto di mutuo indicizzato in Franchi Svizzeri con l’odierna parte ricorrente; in data 28/01/2014 tale rapporto è stato convertito in un mutuo in Euro; in data 20/06/2017, su richiesta del ricorrente, è stato elaborato il conteggio di estinzione anticipata ai fini della surroga; ha rilevato che la domanda è irricevibile ratione temporis poiché contesta aspetti (nullità di una clausola contrattuale) consistenti in vizi genetici del rapporto che esulano dalla competenza temporale dell’ABF; che infatti l’asserita vessatorietà delle clausole del contratto è da valutarsi con riferimento alla data di conclusione dello stesso, come indicato dall’art. 34 comma 1, cod. cons.; ha svolto analitiche considerazioni sulla legittimità dei criteri di indicizzazione previsti dal contratto per l’estinzione anticipata del finanziamento; questo infatti non sarebbe connotato da alcuno squilibrio normativo; a tal fine ha svolto puntuali argomentazioni volte a dimostrare la chiarezza e la comprensività della clausola sull’estinzione anticipata; inoltre ha rilevato di aver assolto agli obblighi prescritti dalla normativa sulla trasparenza; infine ha svolto considerazioni in merito alla non condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 4135/2015.
La parte ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare la nullità dell’art. 7 del contratto e per l’effetto disporre [...] la restituzione della somma parti ad € 78.085,05 oltre agli interessi legali a fare data dal 28 giugno 2017 sino al saldo effettivo”. L’intermediario resistente ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile o, in subordine, respinto in quanto infondato.
DIRITTO
La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene, nella sua essenza, alla contestazione delle modalità di calcolo previste dagli artt. 7 e 7-bis del contratto inter partes utilizzate dall’intermediario per il conteggio estintivo di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri. L’art. 7 stabilisce che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, “ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro (...) nel giorno dell’operazione di rimborso”. In altri termini la norma contrattuale prevede un meccanismo di doppia conversione valutaria, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente una riconversione in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Così descritto l’assetto contrattuale, si tratta preliminarmente di verificare la competenza del Collegio ratione temporis in merito alle questioni sollevate con il ricorso. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che l’eccezione di incompetenza temporale formulata dal resistente sia fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contenute all’art. 7 del contratto di mutuo, il cui esame porterebbe necessariamente il Collegio a verificare l’effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento stesso della stipulazione del mutuo, cioè nel maggio del 2007, quindi un’epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell’Arbitro (cfr. Sezione I, par. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e sevizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia, secondo cui “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009”). Quanto precede non impedisce tuttavia al Collegio, così come statuito per altre posizioni decise da questo Arbitro proprio in relazione alla medesima clausola di cui all’art. 7 oggetto di contestazione (cfr. decisioni 2451/2017, 2578/2017, 4917/2017), di accertare, in applicazione dei criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento n. 5866/2015, il diritto del ricorrente che l’intermediario resistente ricalcoli il capitale residuo che dovrà essere restituito dal cliente in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale da quest’ultimo già restituite senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria di cui si è detto (cfr. Coll. Torino, n. 5379/2017).
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione
IL PRESIDENTE
Emanuele Cesare Lucchini Guastalla