Decisione N. 1154 del 16 gennaio 2018
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) CARRIERO …………Presidente
(NA) MAIMERI…………Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA …………Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO …………Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - FABRIZIO MAIMERI
Seduta del 06/12/2017
FATTO
Il ricorrente afferma di aver stipulato con parte resistente e unitamente al cointestatario, in data 24 ottobre 2002, un contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria e indicizzato al franco svizzero. Afferma poi che, dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2016 l’intero saldo del conto deposito collegato al suddetto contratto, e pari ad € 3.901,30, veniva azzerato a causa di misure straordinarie disposte dal Governo svizzero e comportanti una svalutazione della moneta. Ciò determinava, altresì, un incremento degli interessi che venivano addebitati sulle rate successive.
Dopo aver inoltrato formale reclamo all’intermediario e aver ottenuto riscontro negativo, propone ricorso all’Arbitro, sottolineando che “mentre l’oscillazione del cambio è un fatto naturale e contrattuale, dunque un rischio calcolato ancorché in alea contenuta, una misura straordinaria come la svalutazione è ben altra cosa ed imprevedibile per i soli mutuatari ma non per [l’intermediario] che avrebbe avuto il dovere, in punto di fatto e di diritto, molto preventivamente, di spiegare e motivare ai mutuatari i possibili rischi conseguenti”.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, poiché la domanda, vertendo sui criteri di determinazione dei conguagli per calcolare le somme dovute, è afferente al momento genetico della conclusione del contratto, sottoscritto nel 2002.
Venendo al merito, osserva che la tipologia di mutuo in questione prevede l’apertura di un deposito fruttifero accessorio al mutuo, destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio, sul quale viene addebitato l’eventuale importo risultante da conguaglio negativo per la parte mutuataria sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile. Evidenzia, in particolare, che il contratto prevede che la rata pagata mensilmente, comprensiva di quota capitale e quota interessi, sia convenzionalmente pattuita in misura costante, salvi poi gli “aggiustamenti” effettuati periodicamente sulla base dei conguagli semestrali e calcolati in funzione di due indici:
- il tasso di interesse LIBOR applicato al franco svizzero e maggiorato dello spread contrattuale;
- il tasso di cambio franco svizzero/euro, trattandosi di mutuo indicizzato al franco svizzero ma che deve essere pagato in euro.
Osserva, quindi, che le modalità di calcolo dei conguagli semestrali, oltre ad essere contrattualmente previste, sono sempre state comunicate al ricorrente “senza che quest’ultimo abbia mai sollevato alcuna obiezione in proposito, salvo poi – non appena il saldo è diventato a suo sfavore – lamentare una errata/diversa comprensione del meccanismo di rivalutazione semestrale soltanto in sede di azzeramento del conto deposito avvenuto nel giugno 2016”.
Precisa, in ultimo, che la richiesta di annullare il piano di ammortamento si fonda, di conseguenza, su una non corretta comprensione della clausola di indicizzazione in caso di conguaglio negativo e che la differenza di accantonamento rilevata rispetto ai pregressi conguagli dipende dalla variabilità dei parametri che vengono in questione, la quale determina inevitabilmente una differenza di risultati nel calcolo semestrale per indicizzazione.
In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede al Collegio di ordinare all’intermediario:
“- l’accreditamento su conto di rapporto dell’importo di € 3.901,30;
- l’accreditamento dei maggiori interessi di € 184,00 ripresi sulla rata n. 164, per un totale di € 4.085,30;
- l’annullamento del nuovo piano di ammortamento riportandosi al piano contrattuale”.
Parte resistente chiede che il ricorso venga dichiarato, in via preliminare, irricevibile o, in subordine, venga respinto perché infondato.
DIRITTO
1. Non può accogliersi l’eccezione pregiudiziale formulata dall’intermediario di irricevibilità ratione temporis del ricorso. Infatti la domanda, pur collegandosi ad una contestazione riferita ad un momento genetico del contratto (la rappresentazione da parte dell’intermediario delle modalità di funzionamento del mutuo e dell’operatività della clausola riferita ai conguagli), risulta circoscritta esclusivamente alle operazioni di conguaglio, risultate negative per il ricorrente, effettuate tra il 30 giugno 2014 ed il 30 giugno 2016, cioè in un periodo nel quale la competenza del Collegio è piena.
2. Superata l’eccezione preliminare, la questione sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda, relativamente ad un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, l’applicazione della clausola che regola i c.d. conguagli semestrali. In particolare, il ricorrente ritiene che parte convenuta non abbia prospettato in maniera corretta e trasparente l’operatività della suddetta clausola e, più in generale, i rischi finanziari connessi all’operazione; pertanto, chiede la restituzione di quanto risultava a suo credito sul conto deposito collegato al contratto di mutuo, nonché dei maggiori interessi addebitati su una delle rate del prestito.
Nella valutazione degli elementi documentali utili alla decisione della controversia, particolare rilevanza riveste l’art. 4 del contratto di mutuo relativo al funzionamento del già citato meccanismo dei conguagli semestrali, così regolato:
“Ad ogni scadenza semestrale l’importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rivenienti dalle operazioni sopra descritte costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:a) in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuataria l’importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca al nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 5; all’operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al 1° luglio;
b) in vaso di conguaglio negativo per la parte mutuataria, l’importo sarà addebitato sullo stesso rapporto e con le stesse valute, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno che, di regola e senza impedimenti, sarà quella del 01.01 e 01.07 rispettivamente”.
Il deposito fruttifero collegato al contratto presentava, nel corso dell’ammortamento, un saldo positivo poi progressivamente eroso a partire dal 2014 e completamente azzerato nel 2016. L’azzeramento determinava, altresì, l’addebito di ulteriori interessi sulle prime rate utili e non una riformulazione del piano di ammortamento, come mostra di ritenere il ricorrente formulando la domanda.
In atti sono presenti le comunicazioni effettuate dall’intermediario al ricorrente relativamente all’esito delle operazioni di conguaglio, anche per ciò che concerne i periodi oggetto di contestazione.
3. L’analisi di tale documentazione mostra, da un lato, il comportamento trasparente dell’intermediario nella gestione del rapporto, la linearità della disciplina dei conguagli, in dare e in avere, e, dall’altro, la pretesa del ricorrente volta non a contestare tale disciplina, bensì solo quella relativa ai conguagli in addebito. Si tratta all’evidenza di una regolamentazione unitaria del fenomeno, crescente o calante che sia il mercato, che quindi non è suscettibile di una censura limitata a un solo versante, quasi che la stessa (di per sé speculare nelle due alternative) abbia funzionato fino al 30 giugno 2014 e in seguito sia divenuta opaca e non sufficientemente esplicativa per lo stesso cliente.
Per la verità, il ricorrente fa più volte riferimento a misure straordinarie del Governo svizzero che avrebbero determinato la svalutazione della moneta, e quindi all’erosione in proprio danno del deposito fruttifero. A tale circostanza (che sarebbe stato comunque onere dell’istante documentare) non fa alcun riferimento l’intermediario, che collega l’azzeramento del saldo di cui al deposito alla normale operatività dei meccanismi di indicizzazione e di conguaglio previsti in contratto, che possono portare ad un risultato favorevole o, appunto, sfavorevole per la parte mutuataria. Non sembra quindi che a realizzare l’effetto di cui si duole il ricorrente sia stato qualche specifico evento negativo sopravvenuto, ma soltanto l’andamento recessivo del mercato, previsto e disciplinato a livello contrattuale con una disposizione che appare correttamente confezionata.
Per queste motivazioni il ricorso non può trovare accoglimento.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
P.Q.M.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Leonardo Carriero