Decisione N. 11068 del 16 dicembre 2016 – Mutuo – In valuta – Trasparenza Contratti bancari in genere – Nullità delle clausole

Decisione N. 11068 del 16 dicembre 2016

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA  ........................................................ Presidente
(MI) TENELLA SILLANI (MI) BONGINI..................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI............................................................. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI ............................................................. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediarid'Italia
(MI) PERICU ...............................................................Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI
Nella seduta del 08/11/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
La ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario in franchi svizzeri erogato dalla convenuta lamenta che, avendo chiesto un conteggio finalizzato all’estinzione anticipata del contratto ai fini della surroga con altro istituto di credito, ha appreso che l’importo del capitale residuo risulta superiore a quanto asseritamente dovuto a causa della conversione in franchi svizzeri.
Riferisce in proposito di avere sporto reclamo nei confronti dell’intermediario per due ordini di ragioni: i) il mutuo è stato originariamente contratto in Euro e non in franchi svizzeri; soltanto ai fini del calcolo degli interessi ne è stata convenuta l’indicizzazione al franco svizzero ai sensi dell’art. 4 del contratto; (ii) la clausola relativa all’estinzione anticipata (art. 7) risulta illegittima, invalida e inefficace in quanto viola gli obblighi di trasparenza ed informazione previsti dall’art. 34 del Cod. del Consumo.
A fronte del riscontro negativo dell’intermediario, la parte ricorrente si è rivolta all’ABF al fine di vedersi riconoscere i propri diritti.
L’intermediario, dopo aver riepilogato la vicenda contrattuale e la fase del reclamo, ha precisato che parte ricorrente non ha dato luogo all’estinzione anticipata del mutuo e che, pertanto, la clausola controversa non “è neppure stata concretamente applicata”; conseguentemente le contestazioni di parte ricorrente atterrebbero “esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto”, stipulato nel 2006 e quindi fuori dal periodo di competenza temporale dell’ABF.

In sede di repliche parte ricorrente, nel confermare quanto già dedotto in sede di presentazione del ricorso, ha altresì precisato quanto segue:

  • i)  con riferimento all’eccepita incompetenza ratione temporis del Collegio, ha richiamato una pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 5885 del 28 luglio 2015), in cui è statuito che “quando la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione per surroga del finanziamento, e gli stessi risultano predisposti successivamente al 1° gennaio 2009, sussiste la competenza dell’ABF”;
  • ii)  nel merito, sottolinea come la clausola contrattuale di cui si chiede la disapplicazione (art. 7 del contratto sull’estinzione anticipata del mutuo) è stata oggetto di una consistente mole di contenzioso, tanto da sfociare in una specifica interrogazione parlamentare del 30/07/2015 (All. 19) in cui sono stati chiesti chiarimenti in merito alla natura del prodotto derivato di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero proposto dall’odierno Intermediario. In tale occasione, la Commissione Parlamentare ha sottolineato il ruolo meritorio svolto dal Collegio di Coordinamento dell’ABF, che in più occasioni ha riconosciuto la violazione del principio di trasparenza e di buona fede da parte del resistente con riferimento alla clausola di estinzione anticipata del mutuo.

Parte ricorrente chiede di a) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario è stato sottoscritto in euro e non in valuta estera e che soltanto ai fini del calcolo degli interessi era stata convenuta l’indicizzazione al franco svizzero; b) accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace l’art.7 del contratto oggetto di controversia, in quanto contrario ai principi di trasparenza di cui agli artt. 34 e 35 Cod. Consumo; c) ordinare alla resistente di riconoscere il diritto ad ottenere la surroga del mutuo senza penali e per l’importo residuo pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite alla data della surroga, senza alcuna rivalutazione.

L’intermediario resistente chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile (per incompetenza temporale) o, in subordine, respinto nel merito perché infondato.

DIRITTO 

Il Collegio è preliminarmente chiamato ad esprimersi in merito all’eccezione di incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, sollevata dall’intermediario che sottolinea come parte ricorrente lamenti comportamenti che sono stati posti in essere in un momento antecedente rispetto al gennaio 2009. In proposito, si osserva che l’istante chiede espressamente l’accertamento della nullità/ e/o invalidità e/o inefficacia della clausola all’art. 7 del contratto di mutuo stipulato con l’intermediario adito in data 15/12/2006, relativa alle modalità di calcolo dei conteggi estintivi. Tuttavia, la richiesta di conteggio per estinzione anticipata del mutuo risale al 23/09/2015 e detto conteggio è stato elaborato dell’intermediario con riferimento al 25.11.2015.

Tanto rappresentato si rammenta che, in fattispecie analoghe, in diverse occasioni i Collegi ABF hanno ravvisato la propria competenza temporale valorizzando il momento di emissione del conteggio estintivo. Le contestazioni sollevate da parte ricorrente si riferiscono agli effetti derivanti dall’estinzione anticipata del contratto di mutuo - avvenuto in data successiva al 01.01.2009. Per tale motivo va senz’altro dichiarata la competenza del Collegio.
Nel merito, la controversia oggetto del presente ricorso attiene all’accertamento che il contratto di mutuo in questione sia stato stipulato in Euro e non in valuta svizzera (salvo per l’indicizzazione degli interessi) ed alla correlata contestazione delle modalità di calcolo utilizzate dall’intermediario per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri, con conseguente declaratoria della vessatorietà della clausola del contratto relativa all’estinzione anticipata, in quanto non sarebbe stata oggetto di adeguata informativa in fase precontrattuale e di stipula.

In particolare la domanda attorea è volta – attraverso la contestazione espressa della validità della norma contrattuale relativa alla estinzione anticipata – ad ottenere l’elaborazione da parte dell’intermediario di un conteggio estintivo basato sul capitale residuo, senza applicare il meccanismo di calcolo e conversione previsto nell’art. 7 del contratto di mutuo.

Sul punto, si rinvia alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5866 del 29.07.2015 in materia di mutui indicizzati al franco svizzero, in cui ha accertato la nullità della disposizione contenuta in detto articolo 7, relativo alle modalità di calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata in base alle quali l’importo del capitale residuo debba essere prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale stabilito nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio Franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

In detta decisione si sancisce la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c. l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20161216-11068