Decisione N. 1068 del 12 ottobre 2010
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri................................ Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale...................... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi........................... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina …..……………. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione ……..……………….. Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)
nella seduta del 28.09.2010 dopo aver esaminato
il ricorso e la documentazione allegata;
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con reclamo pervenuto del 16.11.2009, i ricorrenti contestavano la violazione delle previsioni contrattuali relative al pagamento delle rate di un mutuo in essere; infatti l’intermediario aveva chiesto il pagamento della rata n. 29 del finanziamento, con modalità diversa da quella concordata (RID). Nel medesimo reclamo i ricorrenti rinnovavano
l’intenzione di esercitare la facoltà di rimborso parziale di cui all’art. 7 del contratto, mediante la restituzione di 46 mila euro (già formulata con nota del 15/01/2009) e la facoltà di conversione del mutuo da variabile a fisso, tra “quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti che [la banca] vorrà opportunamente portare a conoscenza”, ai sensi dell’art. 7 bis del contratto (già formulata con nota dell’8/05/2009).
La banca riscontrava il reclamo con nota del 26/11/2009, nella quale comunicava di aver provveduto alla conversione del tasso (da ‘franco svizzero’ a ‘euro tasso fisso’), pur senza alcuna interlocuzione preventiva (così come previsto in contratto) con i ricorrenti. Tale conversione avrebbe reso necessaria l’apertura di un nuovo rapporto e l’attivazione di una nuova delega RID.
In replica alla risposta della banca, con nota del 14/12/2009 il legale dei ricorrenti chiedeva la formulazione di una ‘ulteriore proposta di conversione del mutuo, formulata nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali’. Nella medesima nota, il legale rappresentava all’intermediario l’omesso riscontro alla richiesta di esercizio ex art. 7 del contratto, confermando l’intenzione dei ricorrenti di provvedere al rimborso parziale, anche in via autonoma .
Con nota del 17/12/2009, l’intermediario informava i ricorrenti di aver provveduto a dar corso alla conversione - richiesta a gennaio 2009 -, ammettendo peraltro di aver trasmesso in ritardo la comunicazione di conferma: in conseguenza di ciò, non era stato possibile attivare il nuovo RID.
Per quanto concerne la richiesta di estinzione anticipata di parte del mutuo, la banca rilevava di non aver ricevuto la nota dell’8/05/09 e, pertanto, di aver provveduto, solo a seguito del successivo reclamo presentato dai clienti, ad inviare a febbraio 2010 il conteggio estintivo.
Con il ricorso, pervenuto il 30/04/2010, i ricorrenti riepilogavano la corrispondenza intercorsa con l’intermediario, lamentando di non aver avuto la possibilità di “scegliere il tasso tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo” (come espressamente previsto in contratto), precisando di aver rifiutato (con la nota del 14.12.09) la “proposta di
conversione” avanzata dalla banca con la lettera del 26/11/09. Contestualmente chiedevano il ripristino della modalità di pagamento a mezzo RID, la ‘contabile semestrale’ riferita al 2009, già richiesta con la nota del 14.12.09 e la “riduzione parziale” dell’importo del mutuo per 46 mila euro.
In sede di controdeduzioni, la resistente ammetteva nuovamente di aver comunicato con ritardo la conversione della tipologia di mutuo, applicando le condizioni dell’unica proposta a tasso fisso disponibile, ed ribadiva la necessità di riattivare una nuova delega RID. Per quanto concerne la richiesta di estinzione anticipata di parte del mutuo, la banca eccepiva, ancora una volta, di non aver ricevuto la nota dell’8/05/09.
Entrando, poi, nel dettaglio delle richieste, la resistente precisava di essere ancora in attesa del modulo per l’attivazione di una nuova delega RID, e che la ‘contabile semestrale richiesta’ era disponibile solo per i mutui in ‘franchi svizzeri’ e non per quelli convertiti.
DIRITTO
Il Collegio osserva che, in buona sostanza, le questioni sollevate nel ricorso possono ricondursi alle difficoltà, da parte dei ricorrenti, di esercitare le due facoltà previste nel contratto di mutuo (artt. 7 e 7 bis): il rimborso parziale e la conversione del tasso parametrato al ‘franco svizzero’ in uno degli altri tassi parametrati all’euro.
Esse vanno pertanto valutate alla luce dei generali principi di correttezza e buona fede nonché di diligenza professionale.
Per quanto concerne la prima questione, rileva anzitutto l’ampio lasso di tempo trascorso dalla data dell’istanza presentata dal ricorrente (e trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, formalmente esibita in copia dai ricorrenti, benché l’intermediario sostenga di non averla ricevuta). In proposito, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 17417/2007; Cass. 12954/2007 e Cass. 8649/2006;) la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta,
da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c.. L’intermediario dovrà, pertanto, essere considerato – sul punto - inadempiente.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, ovvero la conversione del tasso, si sottolinea che l’intermediario non ha rispettato le previsioni contrattuali che – a fronte di una richiesta formale di conversione - erano espressamente previste. Ed infatti, sul punto, il contratto (art.7 bis) espressamente prevede:” ‘La parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco svizzero in uno riferito all’Euro. Nell’esercizio di tale opzione, la parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla Banca al momento della conversione.”.
Il mancato rispetto delle precise disposizioni contrattuali rende inopponibile la tardiva ed unilaterale conversione disposta dall’intermediario, anche perché i ricorrenti hanno tempestivamente ribadito di aver rifiutato (con la nota del 14.12.09) la “proposta di conversione” avanzata dalla banca.
Quale ulteriore conseguenza, dall’inopponibilità della conversione irregolarmente operata, nasce l’obbligo per l’intermediario di reintrodurre la vecchia determinazione del tasso, ripristinando l’originaria modalità di pagamento a mezzo RID.
In forza di quanto previsto, dovendo essere ripristinata l’originaria modalità di estinzione del mutuo, con il tasso collegato al franco svizzero, anche la richiesta di inoltro della“contabile semestrale” riferita al 2009 potrà essere accolta.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente alla corretta e puntuale applicazione delle condizioni contrattuali che prevedono la facoltà di rimborso parziale, facendo carico all’intermediario di provvedere al ripristino dell’originaria modalità di pagamento a mezzo RID, mettendo contestualmente a disposizione la contabile semestrale richiesta.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
ENRICO QUADRI