Decisione N. 10409 del 24 novembre 2016
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA...................Presidente
(RM) SILVETTI....................Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGNI.........................Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO..................Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO.................Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore PETRILLO CHIARA
Nella seduta del 26/05/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
Fatto
Con ricorso del 7.11.2015 il ricorrente chiedeva all’Arbitro di accertare che il mutuo sia stato stipulato in euro e non in valuta estera; di accertare l’ invalidità/inefficacia dell'art. 9 del contratto nella parte in cui è previsto a carico del ricorrente il rischio di cambio; di accertare che il capitale residuo (che il ricorrente dovrà restituire ai fini dell' estinzione anticipata del mutuo) è pari alla differenza tra la somma mutuata (euro 90.000,00) e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite senza praticare la duplice conversione vista la nullità sul punto dell'art. 9 del contratto de quo.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente narrava di aver stipulato in data 16.5.2005 con l’intermediario resistente un contratto di mutuo in Euro indicizzato al Franco svizzero per la somma di € 90.000.
Narrava ancora di aver inviato in data 21/07/2015 formale richiesta di estinzione anticipata del mutuo suindicato, in risposta alla quale la Banca aveva inviato copia dei relativi conteggi dai quali emergeva che il capitale residuo ammontava ad € 51.545,74 con rivalutazione pari ad € 23.623,33 in base a cambio storico l,56840 cambio periodo l,07550 oltre ad una penale contrattuale pari ad € 257,73.
In data 8.9.2015 il ricorrente contestava il detto conteggio e l’applicazione della illegittima clausola contrattuale (art. 9) che prevede la duplice conversione da euro a franco svizzero e successivamente di nuovo in euro al cambio franco svizzero/euro rivalutato al giorno del rimborso.
Poiché la banca, con lettera del 2.10.2015, confermava la correttezza del conteggio il ricorrente si vedeva costretto a proporre il presente ricorso.
Con le proprie controdeduzioni l’intermediario eccepiva innanzitutto l’incompetenza ratione temporis di questo Collegio e nel merito sosteneva di aver calcolato correttamente l’importo dovuto in caso di estinzione anticipata.
Diritto
Deve essere innanzitutto esaminata l’eccezione, proposta in via pregiudiziale dall’intermediario resistente, relativa alla inammissibilità del ricorso.
L’intermediario afferma che il ricorso sarebbe inammissibile per incompetenza ratione temporis poiché il ricorrente deduce un vizio genetico del contratto stipulato nel 2005, mentre il Collegio può occuparsi solo di controversie riguardanti fatti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009.
L’eccezione è infondata poiché ciò che il ricorrente contesta è la modalità del conteggio estintivo effettuato dall’intermediario resistente, conteggio che risale al 2015 e quindi a periodo che può costituire oggetto di esame da parte di questo Collegio.
Nel merito si osserva che la questione di diritto sottoposta dal ricorrente all’ABF è stata già decisa dal Collegio di Coordinamento, dalla statuizione del quale questo Collegio territoriale non vede ragione per discostarsi.
Con decisione n. 5855 del 29 luglio 2015, nei confronti del medesimo intermediario convenuto e su analogo schema contrattuale da questo predisposto, il Collegio di Coordinamento ha infatti statuito che “Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi”.
La clausola contrattuale prevista dall’art. 9 è quindi da ritenersi nulla e, per quanto concerne il caso di specie, inapplicabile in sede di estinzione anticipata del contratto.
In considerazione di ciò condivisibile è anche il criterio di calcolo del capitale residuo che il ricorrente è tenuto a restituire al momento della estinzione anticipata del contratto di mutuo individuato dal Collegio di Coordinamento come segue: “il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata ... e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.
Trattandosi, come si è già evidenziato, di analogo schema contrattuale e non essendo stata dedotta alcuna circostanza che possa indurre nel caso di specie ad una diversa valutazione, non vi è alcuna ragione per discostarsi dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento.
Ne consegue che l’intermediario convenuto è tenuto a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata (€ 90.000) e l’ammontare complessivo delle quote già restituite (indicizzate, queste, al franco svizzero) senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto da costui effettivamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dispone che l’intermediario ricalcoli l’importo dovuto dal ricorrente senza applicare la doppia conversione prevista dal contratto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Maurizio Massera