"Ho perso il lavoro. Smetto di pagare il mutuo!". Quante volte abbiamo sentito frasi di questo tenore? Purtroppo, soprattutto negli ultimi anni di profonda crisi, troppe volte... ma non è la soluzione giusta!
Ecco qui alcune soluzioni per aiutare i mutuatari che si trovano in crisi economica:
● Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa
Il 27 aprile 2013 è stata avviata l'operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa (di cui all'art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007).
Il Fondo consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo per l'acquisto dell’abitazione principale, di richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata fino ad un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc;
b) morte;
c) handicap grave o condizione di non autosufficienza.I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito Isee non superiore a 30.000 euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.
Per ulteriori approfondimenti collegarsi ai siti di Consap e Dipartimento del Tesoro.
Clicca qui per scaricare il modulo.
● Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori del 31 marzo 2015
Il 31 marzo 2015, ABI e 10 associazioni dei consumatori, anche tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015, hanno siglato un accordo per la sospensione della sola quota di capitale del credito alle famiglie.
(Vedi elenco delle banche e degli intermediari finanziari)
In particolare, entro il 31 dicembre 2017 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che si trovino in difficoltà al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc;
b) morte;
c) handicap grave o condizione di non autosufficienza;
d) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i mutuatari titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi di cui alla predetta lettera d).
Clicca qui per scaricare il modulo.
Non rientri nei casi sopraindicati, ma non riesci lo stesso a far fronte alle rate di mutuo o all'accumulo dei tuoi debiti? Non disperare... esiste anche un altra soluzione chiamata "sovraindebitamento" o "legge salva suicidi". Clicca sul linkl qui sotto, troverai una breve ed interessante guida operativa.
Per maggiori informazioni contattaci direttamente per essere messo in contatto con uno dei nostri legali.
Crisi da sovraindebitamento o legge salva suicidi: breve guida operativa