04.11.2019, La Verità: La stangata occulta e ABF

o4.11.2019_ Doppio articolo per Tuconfin su il quotidiano LA VERITA':

  • La stangata occulta - Banche: Alla fine ci guadagnano sempre loro (di Stefano Filippi)

Omissis... Altre stangate si sono abbattute su quanti hanno contratto i mutui in valuta estera, soprattutto in franchi svizzeri. "La banca non ha mai evidenziato il rischio legato al cambio" spiega Sheila Meneghetti, vicepresidente di Tuconfin, associazione di tutela dei risparmiatori, lei stessa intestataria di un mutuo con Barclays raddoppiato in pochi mesi. "Altre banche che avevano offerto prodotti analoghi, come Ubi, hanno cercato di andare incontro ai clienti. Ma Barclays è un istituto inglese e va dritto in tribunale, nonostante le numerose sentenze anche in altri Paesi europei che hanno dichiarato nulli i rincari dovuti al cambio. Barclays ha piazzato a tappeto questi prestiti quando il franco svizzero era a picco e poi ha aumentato i tassi per coprirsi dal rischio cambio". Che è stato scaricato sugli ignari mutuatari.

  • E se l'Arbitro le condanna a pagare non lo stanno nemmeno a sentire (di Ignazio Mangrano)

Omissis... Un capitolo a parte lo meritano invece i mutui in euro indicizzati al franco svizzero emessi da Barclays, che rappresenta il secondo intermediario inadempiente in Italia. Contratti che l’associazione dei consumatori TuConFin, rappresentata dalla presidente Franca Berno e dalla vicepresidente Sheila Meneghetti, definisce “ingannevoli e fumosi”. Sono ben 9.978 le famiglie che hanno sottoscritto questo prodotto nel quale non era presente alcun accenno alla rivalutazione né al tasso di cambio. Solo una clausola che, in caso di estinzione anticipata, prevedeva la conversione del capitale restituito e degli eventuali interessi arretrati dovuti in franchi svizzeri. Un cavillo che ha comportato aumenti fino al 35% del capitale in caso di chiusura, scoraggiando molte famiglie dalla scelta di rinegoziare i propri contratti. Nel frattempo, Barclays ha cessato le proprie attività in Italia e decine di ricorsi esaminati dall’Abf giacciono inevasi, mentre le famiglie sono con l’acqua alla gola nel tentativo di rispettare le scadenze del mutuo. Ma la battaglia di TuConFin non si ferma: “Non avremo pace finché la giustizia italiana non decreterà nulli quei mutui”.

Come sempre si ringrazia il quotidiano e i giornalisti che hanno trattato la nostra problematica.

Qui di seguito gli articoli in versione integrale:

2019-11-04_La Verità

30.10.2019, Tuconfin a “Fuori dal coro”

30.10.2019, Tuconfin in onda su "Fuori dal coro", la trasmissione condotta da Mario Giordano in onda dalle 21.25 su rete 4.

Ti aspettiamo!

Uniti e avanti sempre!

 

Decisione N. 14918 del 18 giugno 2019 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata

Decisione N. 14918 del 18 giugno 2019

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO ....... Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO ...... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI ...... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI ...... Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE ..... Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 03/04/2019 

FATTO 

Il ricorrente espone - di aver stipulato in data 03/06/2009, con l’intermediario convenuto, un mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero per l’importo di € 62.400,00 regolato da un tasso di interesse del 2,40%. Senza ricostruire l’andamento del rapporto, contesta la legittimità della clausola di estinzione anticipata del mutuo la quale prevede che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. - Deduce, in particolare, che la predetta clausola contrattuale in contestazione risulta affetta da nullità in quanto non esprime in maniera chiara e trasparente il meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Pertanto insoddisfatto del riscontro ottenuto dall’intermediario, propone ricorso all’Arbitro per ottenere la tutela delle proprie ragioni. 

L’intermediario costituitosi, nel ricostruire i fatti di causa, precisa quanto segue:
In data 3 giugno 2009 il ricorrente sottoscriveva il contratto di mutuo indicizzato in Franchi Svizzeri, per l’importo capitale di € 62.400,00 e per la durata originariamente prevista di anni venti. 

Su richiesta della controparte, la banca emetteva dapprima un conteggio per estinzione anticipata del contratto datato 13 dicembre 2017 (cfr. conteggio all. ricorso), ed in seguito, in data 21 dicembre 2017, dava seguito all’estinzione.
Relativamente alle carettistiche del prodotto in questione si osserva: 

- che si tratta – come previsto chiaramente dall’art. 3 del contratto - di un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero; 

- che, il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto. In particolare, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso di interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale) sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli: ed, infatti, al termine di ogni semestre la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali ed i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. 

L’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria;
Relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 7 del contratto, si evidenzia che lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: 

- in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo in Euro, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula, ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in Euro, per il menzionato tasso di cambio convenzionale contrattualmente pattuito; 

- in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento della conversione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi Svizzeri per tale tasso di periodo. 

Quanto all’asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, precisa che la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito. Ed invero, secondo la prospettazione della convenuta, “l’esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi rende senz’altro molto più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche”; 

Sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale e sulla buona fede nell’esecuzione del contratto, evidenzia, poi, che il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale e contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata). Ed infatti, l’intermediario nel pieno rispetto del principio della buona fede nella fase di esecuzione del contratto, ha riepilogato le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata con le note datate 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015 (cfr. all.ti al ricorso) le quali hanno, peraltro, recepito con largo anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (i.e. Coll. di Coordinamento, decisione n. 7727 del 20 novembre 2014, decisione n. 4135 del 20 maggio 2015). Tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da eseguire per procedere alla duplice conversione da una valuta all’altra, sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione. 

In merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, che al caso di specie non sono applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del codice del consumo, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio “normativo” tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. 

Per quanto concerne, infine, la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, fa presente che il ricorso innanzi all’Arbitro non necessita di apposita rappresentanza professionale e quindi l'avvalersi di tale assistenza rientra nelle libere scelte della parte ricorrente. 

Allo stesso modo anche le richieste relative alle spese di consulenza tecnica sono infondate dal momento che la perizia di parte prodotta in giudizio costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alternarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d’ufficio (Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902), avendo, peraltro, natura meramente esplorativa. 

Pertanto concludeva per il rigetto del ricorso. 

DIRITTO 

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parti, predisposto dall’intermediario e contestato dalla ricorrente.
La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. 

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (Cass., 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. 

Come già chiarito dal Collegio di Coordinamento “Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. 

Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola” (decisione n. 5866/2015).
Ciò posto, prosegue ancora il Collegio di Coordinamento “è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato. Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». 

Peraltro, e sia pure con specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014)” (Collegio di coordinamento, decisione n. 5866/2015). 

Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”. 

In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.
Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati.
Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di coordinamento ha disposto che “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. 

P.Q.M. 

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accertata la nullità della clausola, dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese 
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20190618-14918

Decisione N. 17453 del 16 luglio 2019 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 17453 del 16 luglio 2019 

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO ……Presidente 

(NA) BLANDINI ……Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) FEDERICO ……Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SILVESTRI ……Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(NA) GIGLIO …Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA 

Seduta del 07/05/2019 

FATTO 

I ricorrenti espongono che: 1) in data 3.3.2006 sottoscrivevano con l’intermediario convenuto un contratto di mutuo fondiario, finalizzato all’acquisto di un immobile; 2) che il mutuo era convenuto per l’importo di euro 120.000,00 ed indicizzato al franco svizzero; 2) la durata del contratto era stata prevista in venti anni; 3) a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo, intervenuta nel dicembre 2018, l’intermediario calcolava in conteggio estintivo, oltre al capitale residuo, pari ad euro 54.645,41, anche ulteriori euro 22.504,43, ex art. 7 del contratto; 4) estinto il contratto di mutuo, i ricorrenti – con l’assistenza di un difensore - si rivolgevano all’intermediario, contestando la legittimità della clausola di estinzione anticipata, la quale prevedeva che “l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso”; 5) la predetta clausola è affetta da nullità poiché vessatoria, non esprimendo in maniera chiara e trasparente il meccanismo di conversione della valuta estera. Pertanto chiedevano all’intermediario la ripetizione dell’importo di euro 22.504,43 in quanto non dovuti. 

Riscontrato negativamente il reclamo, i ricorrenti hanno adito l’Arbitro, chiedendo: 1) la declaratoria di nullità della clausola di cui all’art. 7 del proprio contratto di mutuo; 2) l’inapplicabilità di tale pattuizione poiché in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE e con l’art. 34 del codice del consumo. Precisano i ricorrenti che la clausola di cui all’art. 7 è pattuita in violazione del principio di trasparenza e va qualificata abusiva; 3) ricalcolarsi il capitale residuo nella misura della differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo della quota capitale già restituita, secondo la indicizzazione contrattuale al franco svizzero, senza effettuare la doppia conversione.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto ha chiesto all’Arbitro di respingere il ricorso perché infondato, osservando, in particolare: i) di aver emesso in data 17.12.2018 un conteggio per l’ipotesi di estinzione anticipata, e che in data 10.12.2018 i ricorrenti effettuavano un bonifico per l’estinzione totale del mutuo in oggetto; ii) che, nonostante l’emissione fosse andata a buon fine, i ricorrenti contestavano l’asserita opacità del contratto di mutuo nella esposizione delle clausole contrattuali determinative della rivalutazione; iii) che la resistente ha provveduto a fornire riscontro a tale contestazione, chiarendo le corrette modalità di emissione dei conteggi ed illustrando il funzionamento del meccanismo di conversione; iv) che, a seguito della ricezione del ricorso, l’intermediario procedeva a predisporre una simulazione di estinzione del mutuo (alla data del 27 febbraio 2019, con valuta 7 marzo 2019) che tenesse conto dell’andamento dell’indicizzazione nel periodo successivo alla data di effettiva estinzione del contratto da parte del mutuatario ottenendo un importo, a titolo di rivalutazione, diverso e più basso rispetto a quello di cui al conteggio estintivo del 17 dicembre 2018. Precisava l’intermediario che, come previsto dall’art. 4 del contratto, l’erogazione e le rate di rimborso, che rimangono costanti durante tutta la durata del piano di ammortamento, sono regolate in Euro, mentre la valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il Franco Svizzero al quale viene semestralmente attualizzato sia il valore della quota capitale sia, in caso di estinzione anticipata, l’intero capitale residuo. Deduceva ancora che, dalle simulazioni contabili effettuate emerge come, proprio grazie al meccanismo di cambio previsto, la parte ricorrente avrebbe tratto maggior beneficio qualora avesse temporeggiato nell’estinzione del contratto; che, dalla simulazione effettuata si rileva come controparte abbia tratto giovamento pagando interessi corrispettivi sulle singole rate mensili in misura inferiore rispetto a quelli che avrebbe pagato ove gli interessi fossero stati agganciati all’Euro. Ciò in ragione dell’andamento dei rispettivi parametri di riferimento, LIBOR CHF e tasso di cambio CHF / EUR che hanno consentito alla parte ricorrente di beneficiare del più favorevole tasso di offerta interbancaria (LIBORCHF) che è andato costantemente deprezzandosi, permanendo al di sotto dell’analogo parametro EURIBOR. Rilevava pertanto che, nelle ipotesi di contratti che prevedono l’applicazione della rivalutazione, il mutuatario, al pari della banca, è esposto al rischio di apprezzamento della valuta elvetico el caso specifico, se i clienti avessero estinto il mutuo in data 7 marzo 2019 avrebbe avuto una rivalutazione pari ad Euro 21.171,55 rispetto alla rivalutazione pari ad Euro 22.504,43 realmente pagata in fase di estinzione. 

Concludeva chiedendo di respingere il ricorso nel merito perché infondato.
Con note di replica del 18.3.2019 l’istante, nell’impugnare quanto dedotto ed eccepito dalla convenuta, ribadiva la nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo ed insisteva per l’accoglimento del ricorso. 

DIRITTO 

La questione sottoposta alla cognizione dell’Arbitro riguarda la correttezza di un conteggio di estinzione richiesto dai ricorrenti, titolari di un mutuo indicizzato al franco svizzero, stipulato in data 3.3.2006 con l’intermediario convenuto.
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del metodo di calcolo adottato dall’intermediario in forza dell’art. 7 del contratto de quo che così disciplina l’estinzione anticipata: “...Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuters e pubblicato su "Il Sole 24 ore" nel giorno dell’operazione (...)”. 

A tal riguardo, è bene osservate che, in ordine alla legittimità della clausola contenuta nell’art. 7, sopra richiamato, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro (n. 5866/2015) il quale, tenuto conto del principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità, sicché la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351), ha ritenuto che la clausola in esame non “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera” e che “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”; la disposizione negoziale si limita infatti a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, senza esplicitare le modalità di computo da seguire al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa; cosicché essa, secondo quanto parimenti ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione, si pone in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, ovvero con l’art. 34, 2° comma, Cod. Cons., oltre che con il predetto orientamento della Corte di Cassazione, e deve pertanto ritenersi nulla. 

Sul punto e conformemente a tale iter argomentativo, si è pronunziata anche la giurisprudenza di merito (App. Roma, ord. 19 ottobre 2017) ha ravvisato, quale profilo di maggiore criticità nella formulazione di siffatta clausola di indicizzazione la “mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo dell’indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del Franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario pesanti perdite economiche come quelle che di fatto si sono verificate. Nella sostanza il consumatore/mutuatario si trova esposto, senza che ne abbia avuto alcuna informazione, ad essere assoggettato ad un rischio imprevisto ed imprevedibile”. 

Né peraltro la dedotta bilateralità del rischio valutario consente di superare la carenza informativa sul funzionamento concreto della clausola, alla luce della disciplina in materia di trasparenza dettata dal Codice del consumo (artt. 34 comma 2 e 35, comma 1) secondo la quale il consumatore deve esser posto nelle condizioni di valutare in maniera consapevole i rischi economici che assume. 

Su tale profilo, si è pronunciata da ultimo anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, la quale, con Provvedimento n. 27214 (presentato sul Bollettino del 9 luglio 2018, n. 26) ha affermato che “La clausola in esame non espone in maniera intellegibile il funzionamento di tale meccanismo di conversione della valuta estera in quanto non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la descritta duplice conversione e non evidenzia il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole al prodotto di mutuo de quo, di modo che il consumatore sia in grado di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che da essa derivano e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette”. 

Per i motivi che precedono, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata accertata la nullità. 

P.Q.M. 

In accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa degli interessi, dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli stessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20190716-17453

06.11.2019 – Barcellona: Congresso Asufintech

06.11.2019 - Tuconfin a Barcellona per il congresso di Asufintech.

Lo sviluppo e l'evoluzione negli ultimi anni delle nuove tecnologie applicate al settore finanziario, noto come FINTECH, rappresentano un cambiamento radicale nella gestione delle finanze dei consumatori e degli utenti. Allo stesso tempo, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI) e l'uso di algoritmi per offrire pubblicità e prezzi specifici in base alle preferenze e agli usi dei consumatori, richiede un monitoraggio per avvertire di possibili abusi e pratiche anticoncorrenziali. Per approfondire la questione, celebriamo la prima Giornata Nazionale che ASUFIN organizzerà, per conoscere e discutere il mondo FINTECH nei suoi aspetti di innovazione legale e tecnologica, con particolare attenzione alla protezione dei consumatori.

Organizzato congiuntamente: ASUFIN (Association of Financial Users) e Illustrious Bar Association of Barcelona (ICAB).

Qui di seguito il programma:

PROGRAMMA ASUFINTECH 6.11.2019

 

10.10.2019 – ABF: ancora 5 inadempienze per Barclays

Qui le ulteriori 5 inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 10 Ottobre 2019:

10.10.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.6887 del 7 marzo 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
10.10.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.14918 del 18 giugno 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
10.10.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.14180 del 6 giugno 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
10.10.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.5729 del 21 febbraio 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
10.10.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.14887 del 18 giugno 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

Mutui in Franchi Svizzeri, per la Corte Europea ha ragione il consumatore

Il 7 Ottobre 2019 è stata pubblicata l'ennesima sentenza della Corte Europea in favore dei consumatori. Questa volta i "fortunati" provengono dalla Polonia.

Le clausole "dubbie" sono state dichiarate ancora una volta nulle. I mutuatari potranno chiederne l'annullamento ottenendo così la possibilità di convertire i contratti alla moneta corrente con tassi di cambio favorevoli.

In Italia la situazione è ancora dubbia poiché esistono pareri molto discordanti tra loro, ma siamo certi che presto ci adegueremo anche noi al pensiero europeo.

Uniti e avanti sempre.

Qui la Sentenza MUTUI POLACCHI... Buona lettura.

 

 

TUCONFIN ancora ospite a NOTIZIE OGGI di CANALE ITALIA – Streaming puntata del 30 Settembre 2019

Ed eccoci ancora qui ospiti nella puntata del 30 settembre 2019 di NOTIZIE OGGI su Canale Italia condotto da Vito Monaco.

Tre ore di diretta TV dove si è parlato di tutto, dando ampio spazio alla nostra problematica. Grazie alla signora Cinzia di Milano e al suo intervento in studio.

Si ringrazia nuovamente tutta la redazione, in particolare a Vito Monaco, per averci permesso di partecipare.

Ospiti in puntata:

Franca Berno - Presidente e Fondatrice Tuconfin
Sheila Meneghetti - Vicepresidente e Fondatrice Tuconfin
Norberto Riccioni - Speaker Radio Web
Agirmo Roberto - Indipendentista del "Patto per l'autonomia Veneto"
Ivano Spano - Professore Universitario

Qui il link per rivedere la puntata in Streaming:

http://www.canaleitalia.it/programmi/notizie-oggi/

30.09.2019_Tuconfin a Canale Italia Notizie Oggi - Parte 1

30.09.2019_Tuconfin a Canale Italia Notizie Oggi - Parte 2

30.09.2019_Tuconfin a Canale Italia Notizie Oggi - Parte 3

30.09.2019_Tuconfin a Canale Italia Notizie Oggi - Parte 4

30.09.2019_Tuconfin a Canale Italia Notizie Oggi - Parte 5

SAVE THE DATE: Lunedì 30 Settembre 2019, Tuconfin a NOTIZIE OGGI

Save the date

Lunedì 30 Settembre 2019 saremo in onda diretta su Canale Italia dalle ore 6 alle ore 9.

Programma: NOTIZIE OGGI

Conduce: Vito Monaco

Canale 83 del digitale terrestre e 913 su Sky.

https://www.facebook.com/CanaleItaliaUfficiale/

http://www.canaleitalia.it/

Potete intervenire con le vostre telefonate al 049/631111 .. Vi aspettiamo!

TuConFin c'è!

In trasmissione:

Franca Berno, Presidente Tuconfin

Sheila Meneghetti, Vicepresidente Tuconfin

2013-2019: Dopo 6 anni, finalmente pubblicata la sentenza del Tribunale di Milano

Tutto iniziò nel 2012, quando all'epoca, nessuno credeva in noi mutuatari disperati... eravamo dei pazzi se pensavamo che, una parte o tutto il contratto, venisse dichiarato nullo poichè - per i "leoni" da tastiera - eravamo solo dei mancati investitori delusi dall'andamento negativo del mercato.

Ma noi non ci siamo mai arresi. Abbiamo lottato e perseverato nel nostro lavoro, fino a quando siamo riusciti ad ottenere ordinanze, sentenze e persino provvedimenti dell'AGCM (Agenzia Garante del Commercio e del Mercato) a noi favorevoli.

La strada, però, è ancora lunga: occorre avere tenacia e pazienza.

Qui sotto trovate allegata la sentenza  emessa dal Tribunale di Milano, giudice Dott. Ferrari, comunicataci il 10 settembre scorso. Si tratta dello stesso magistrato che aveva rigettato diverse volte le domande contro Barclays e che, infatti, una volta designato dopo la sostituzione di molti precedenti suoi colleghi per le ragioni più varie (trasferimento ad altra sezione, fuori ruolo per commissione concorso magistratura, ecc.), avevamo ricusato, proprio perché si era già espresso in precedenza in senso contrario agli interessi dei mutuatari.
Come alcuni già sanno, l'istanza era stata respinta per le consuete ragioni di interpretazione formalistica del dettato normativo; la causa, pertanto, è stata trattenuta dal dott. Ferrari per la decisione quale giudice monocratico del Tribunale.

Con la sentenza emessa pochi giorni fa il dott. Ferrari, pur respingendo le domande (come ampiamente previsto, visti i suoi precedenti specifici e reiterati), ha un poco rettificato il tiro, perché, a differenza di quanto aveva fatto in passato in analoghi casi, ha dichiarato la nullità dell'art. 7 del mutuo per difetto di chiarezza, salvo poi correggere e sostituire alla clausola dichiarata nulla un testo da lui personalmente ricostruito, in modo tale che non ci fossero conseguenze restitutorie o risarcitorie a carico della Banca, compiendo un chiaro errore di diritto anche in questo. Se non altro, le spese del giudizio sono state integralmente compensate. La causa è stata rimessa in istruttoria unicamente per quel contratto di mutuo che, riportando a zero il tasso di cambio, non consentiva alcuna sorta di operazione matematica, né applicando l'art. 7 per come scritto, né nel senso indicato e rettificato dal Giudice: di qui la necessità, secondo il Tribunale, di ricalcolare il debito per questi soli mutuatari che avevano il tasso a zero.

L'appello è certamente da proporre, per evitare che si formi il giudicato in attesa della pronuncia della Cassazione, da noi adita mediante ricorso in due casi pilota, che faccia finalmente ordine nella materia oggetto di diversi contenziosi, risolti in modo contrastante dai vari giudici di merito.

Rispetto alla precedente giurisprudenza del dott. Ferrari vi è stato un lieve passo avanti, che consiste nella declaratoria di nullità dell'art. 7 del Mutuo per difetto di chiarezza, anche se poi la sentenza non ne trae le corrette conseguenze in termini di diritto dei mutuatari alle restituzioni e ai risarcimenti. Peraltro, sono state rigettate anche le domande riconvenzionali di Barclays nei confronti di alcuni mutuatari per presunti e da noi contestati errori di calcolo in sede di estinzione del mutuo.

Per concludere...  è curioso che il Tribunale dichiari la nullità della clausola 7 e poi avochi a sé il diritto di riscriverla a piacimento suo e della Banca.

Quod nullum est nullum producit effectum. Ex nihilo nihil. Questo si insegna ab immemorabili tempore.

Mettiamola così: ha dichiarato la nullità ma questa è innocua per la Banca, non tenuta a restituire né a risarcire alcunché (per ora!). Visione più parziale di questa non potrebbe esserci...

Aggiungiamo anche la notizia di una sentenza e un'ordinanza istruttoria del Tribunale di Pescara, che ha ritenuto  nulle le clausole di cui agli artt.4, 7 e 7bis, del contratto di mutuo in euro, indicizzato al franco svizzero, dando così ragione ai mutuatari e disponendo la CTU per il ricalcolo.

Non molliamo… continuiamo a combattere le nostre battaglie: tenaci, pazienti e forti, ora come allora!

Uniti e avanti sempre!

Sentenza Trib. di Milano_Oscurata

Sentenza Trib. di Pescara_Oscurata

 

12.08.2019 – ABF: ancora 9 inadempienze per Barclays

Qui le ulteriori 9 inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 12 Agosto 2019:

12.08.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.25281 del 29 novembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
12.08.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.9892 del 10 aprile 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
12.08.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.10924 del 24 aprile 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
12.08.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.25188 del 28 novembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
12.08.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.1088 del 16 gennaio 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
12.08.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.13579 del 29 maggio 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
12.08.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.12275 del 15 maggio 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
12.08.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.9450 del 4 aprile 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
12.08.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.5521 del 21 febbraio 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

Tribunale di Pescara, Sentenza 1210/2019 del 25.07.2019: Dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt.4, 7, 7bis

Dopo l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara, ecco che arriva la sentenza definitiva che segna un altro punto in favore dei mutuatari...

Un sentito ringraziamento all'Avv. Mannella che grazie al suo lavoro ha portato un altro punto a favore dei mutuatari lesi dal mutuo in euro indicizzato al CHF erogato da Barclays Bank Plc.

Qui di seguito la condanna per la causa RG n. 4984/2015.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

  • Accoglie la domanda attorea;
  • Dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt.4,7,7bis, del contratto di mutuo in euro, indicizzato al franco svizzero, stipulato tra il sig. ........ e Barclays Bank PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 18 febbraio 2007;
  • Condanna parte convenuta, Barclays Bank PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00, oltre rimborso spese vive, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge;
  • Pone, definitivamente, le spese di c.t.u., come già liquidate, a carico di parte convenuta, Barclays Bank PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore. Pescara, 11 giugno 2019.

Sentenza Trib. Pescara