Codici-TuConFin: consumiamo italiano per sostenere il nostro Paese

Io mangio e compro italiano. Se tutti vogliamo dare un contributo per la lotta al Coronavirus dobbiamo seguire la strada del Made in Italy.  È questa, secondo l’associazione Codici, e TuConFin  la strada giusta che tutti i consumatori devono seguire per risollevare le sorti del nostro amato Paese. Questa emergenza sta testando duramente le capacità del nostro sistema sanitario e alla nostra già precaria economia nazionale.

Mentre il personale sanitario lotta nella prima linea degli ospedali, mentre le forze dell’ordine sono impegnate sul campo per garantire la sicurezza e sventare truffe come quella dei rincari folli delle mascherine, i consumatori sono chiamati a fare la loro parte per combattere il Coronavirus. È il momento di sostenere tutti insieme l’economia del nostro Paese. In che modo? Scegliendo prodotti italiani quando ad esempio facciamo la spesa. Mangiamo italiano, compriamo italiano: questo deve essere il modello di comportamento per aiutare le imprese, aggredite dal Coronavirus e da una crisi che rischia di avere conseguenze devastanti per l’Italia”.

#ANDRATUTTOBENE #RISPETTIAMOLEREGOLE #MADEINITALY #MANGIAECOMPRAITALIANO

C-125/18: la Corte di Giustizia UE da ancora ragione ai mutuatari

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 3 marzo 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d’interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari delle casse di risparmio – Indice risultante da una disposizione regolamentare o amministrativa – Inserimento unilaterale di una tale clausola da parte del professionista – Controllo da parte del giudice nazionale relativo all’obbligo di trasparenza – Conseguenze dell’accertamento del carattere abusivo della clausola»

Nella causa C-125/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 38 di Barcellona, Spagna), con decisione del 16 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento

Marc Gómez del Moral Guasch

contro

Bankia SA,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, M. Safjan e S. Rodin (relatore), presidenti di sezione, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, D. Šváby, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2019, considerate le osservazioni presentate:

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva la clausola di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra un consumatore e un professionista, la quale prevede che il tasso di interesse applicabile al mutuo sia fondato su uno degli indici di riferimento ufficiali previsti dalla normativa nazionale che possono essere applicati dagli istituti di credito ai mutui ipotecari, qualora tale normativa non preveda né l’applicazione imperativa di tale indice indipendentemente dalla scelta di dette parti, né la sua applicazione in via suppletiva in assenza di un diverso accordo tra tali stesse parti.

2) La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 8, deve essere interpretata nel senso che un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull’oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro.

3) La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 5, deve essere interpretata nel senso che, al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che fissa un tasso d’interesse variabile nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione che il giudice nazionale deve effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall’altro, la comunicazione di informazioni sull’andamento, nel passato, dell’indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso.

4) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell’ipotesi di nullità di una clausola contrattuale abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, a condizione che il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione di detta clausola abusiva, e che l’annullamento di tale contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

CURIA - Documenti

La Corte d’Appello di Milano e il copia e incolla delle sentenze

In data 21.02.2020, la Corte d’Appello di Milano, con estensore un Giudice Onorario, ha emesso la sentenza sui mutui in Euro indicizzati al Chf, con cui altro non fa che ribadire il proprio orientamento contrario agli interessi dei mutuatari e favorevole, invece, alla posizione della Banca.

Si tratta di una giurisprudenza milanese fortemente filobancaria, che si pone in contrasto con il provvedimento con cui l’AGCM, cioè l’Authority che tutela il mercato e i consumatori, ha sanzionato Barclays, nonché con la giurisprudenza dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) sull’art. 7 dei contratti per il caso di estinzione del mutuo. Anzi, a riprova della superficialità con cui è stata esaminata la causa, la corte non ha neppure rilevato che in un contratto non era neppure indicato il tasso, come pure era stato evidenziato negli atti difensivi.

Nella motivazione della sentenza si riprende testualmente, con il “copia e incolla”, la precedente pronuncia della stessa Corte d’appello, già da noi impugnata in Cassazione, senza minimamente dare atto della copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ampiamente richiamata nei nostri atti difensivi e che ha ormai emesso una decina di sentenze favorevoli ai mutuatari di tutta Europa, rilevando il difetto di chiarezza e trasparenza e la vessatorietà delle clausole di indicizzazione al franco svizzero e sancendone la nullità.

Oltretutto, in base alle norme europee, i giudizi nazionali sono vincolati ad applicare i principii espressi dalla Corte di giustizia UE: ed invece, la Corte d’appello di Milano non tiene minimamente conto di tale giurisprudenza vincolante, come hanno fatto, al contrario, le Corti supreme di altri Paesi UE come la Spagna, la Francia e l’Ungheria, dichiarando nulle le clausole di indicizzazione.

Andremo in Cassazione anche contro questa sentenza, in modo da veder finalmente prevalere le indeclinabili ragioni di tutela dei mutuatari danneggiati da Barclays.

Qui la copia della sentenza n. 621/2020 del 21.02.2020.

24.01.2020_TuConFin a Mi Manda Rai Tre: “MUTUO” INGANNO

Venerdì 24 Gennaio 2020 siamo andati in onda su MI MANDA RAI 3 alle ore 10, nello storico programma di Rai Tre che dà voce a chi ha subito un torto o è vittima di disservizi e ingiustizie.

Qui di seguito lo streaming della puntata:

Grazie alla redazione per aver dato spazio alla nostra storia sul mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero di Barclays Bank.

Conduce: Salvo Sottile

www.mimandaraitre.rai.it

ORA TOCCA A VOI

Scrivete alla redazione, la Vostra storia, oppure anche solo un Vs pensiero in merito a ciò che la banca ci ha fatto. Teniamo alta l'attenzione sul nostro problema e non importa se non sei nostro socio; anche la tua parola, unita a quella di tutti gli altri, diventa grande ed importante!

Potete intervenire inviando la Vostra esperienza tramite messaggio alla redazione o potete contattarci qui sulla nostra pagina.... seguiteci!

Scrivete a:

Whatsapp: 3453131994

email: mimandaraitre@rai.it

Pagina FB: https://www.facebook.com/mimandarai3/

Scrivi su uno di questi canali e poi fai copia ed incolla su tutti gli altri!

Raccontate la Vostra storia!

Denunciamo i fatti per come sono ed aiutateci a mantenere alta l'attenzione su questa gravissima situazione. Ora tocca a voi... FATE SENTIRE CHE CI SIETE!!

TuConFin c'è!

In trasmissione: Franca Berno, Presidente Tuconfin

Mutuatari Barclays e tanti altri ospiti..

SAVE THE DATE: Venerdì 24 Gennaio 2020, Tuconfin a MI MANDA RAI 3

Save the date

Venerdì 24 Gennaio 2020 saremo in onda su MI MANDA RAI 3 alle ore 10, nello storico programma di Rai Tre che dà voce a chi ha subito un torto o è vittima di disservizi e ingiustizie. La mission, sempre più consolidata, della storica trasmissioneRai, è di essere concretamente al fianco dei cittadini e dei consumatori per contribuire alla soluzione di problemi comuni, al superamento di difficoltà e conflitti. Questo programma di puro servizio pubblico.

Programma: NOTIZIE OGGI

Conduce: Salvo Sottile

https://m.facebook.com/pg/mimandarai3/

http://www.mimandaraitre.rai.it/

Potete intervenire inviando la Vostra esperienza tramite messaggio alla redazione .. seguiteci! Vi aspettiamo!

TuConFin c'è!

In trasmissione:

Franca Berno, Presidente Tuconfin

Mutuatari Barclays

e tanti altri ospiti..

Stay tuned!

Anno nuovo e conguagli negativi… niente paura, Tuconfin c’è!

Come avevamo previsto ci giungono molte segnalazioni in cui ci viene comunicato l'aumento esponenziale della rata mensile. Purtroppo, ogni sei mesi, il nostro contratto subisce il conguaglio tra interessi e Chf. Questo cosa significa? Per effetto del piano di ammortamento alla francese, per la prima metà del mutuo, finché paghiamo molti interessi sulle rate mensili non ci accorgiamo dell'andamento negativo del Chf e di conseguenza non ci rendiamo conto dell'impatto negativo che ha questo valore sul nostro contratto... ma quando ci avviciniamo alla scadenza naturale del contratto (solitamente dopo la metà degli anni mutuati) ecco che le cose iniziano a cambiare...

Prima il fondo fruttifero inizia a diminuire fino a quando non si azzera e alla fine che succede? Semplice.. la differenza la si paga direttamente con il conto corrente grazie all'addebito automatico delle rate!

Come si scopre? Direttamente dal primo addebito... Eh si, avete capito bene! Praticamente senza preavviso perché la nota del conguaglio di novembre arriva a gennaio inoltrato...!!

Rispetto agli anni passati, e sempre grazie alle nostre denunce, il conguaglio negativo non viene più addebitato in un unica trance, ma viene ripartito per le 5 rate successive... questo però non impedisce ugualmente a far lievitare esponenzialmente le rate che, a volte, raggiungono quote improponibili costringendo i mutuatari a dover scegliere tra il mangiare o il pagare il mutuo. Scelte, ovviamente, che mettono a dura prova l'ambito familiare oltre che quello psicologico di chi ne subisce gli effetti.

Se ti stai trovando in questa situazione, non disperare... Noi non smettiamo di fare denuncia e di lottare. In Europa continuano ad emettere sentenze a favore dei consumatori con i mutui in valuta estera... e anche in Italia il vento sta cambiando!

Unisciti a noi, innanzitutto non ti sentirai solo, ma potrai far parte delle cause di gruppo che già da tempo stiamo portando nelle aule di tribunali, fino in Cassazione.

Anno nuovo.. vita nuova... non mollare e combatti con noi!

Tuconfin c'è!

 

Decisione n. 19021/19 del 30.07.2019_Collegio di Roma

Decisione n. 19021/19 del 30.07.2019

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) GRECO………Presidente 

(RM) PAGLIETTI……..Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) RECINTO……..Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) D ALIA ………Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(RM) CHERTI ……….Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore GIANPIERO D ALIA 

Seduta del 20/06/2019 

FATTO 

Con ricorso del 28.11.2018, i clienti, dopo avere esperito il reclamo il 2.8.2018, in relazione ad un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, contestano il superamento del tasso soglia, con la conseguente usurarietà del finanziamento, l’indeterminatezza dell’ISC effettivo, superiore a quello indicato in contratto, la vessatorietà della clausola relativa all’estinzione anticipata. 

In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato di aver sottoscritto che, in data 26 febbraio 2007, un contratto di mutuo fondiario per l'erogazione di un finanziamento di euro 135.000, della durata di 30 anni, da restituire alla banca in 360 rate mensili a un tasso nominale inziale stabilito nella misura del 3,990%. 

A partire dal 2013, hanno inoltrato richiesta di estinzione anticipata del mutuo cui ha risposto il convenuto con la comunicazione dei conteggi relativi. Una seconda richiesta di estinzione è stata avanzata nel 2015, la terza e ultima richiesta di estinzione è stata avanzata nel 2018. 

Sostengono i ricorrenti che in tutti e tre i casi, dai conteggi formulati da parte dell’istituto bancario, si evince una forte sproporzione sulla cifra da versare per l’estinzione del mutuo rispetto all’importo iniziale del finanziamento e a quanto già corrisposto dai mutuatari. Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto una perizia tecnica per verificare le ragioni di tale eccesso e l’eventuale presenza di anomalie nelle clausole che disciplinano le condizioni economiche. 

Dall'analisi del consulente tecnico di parte, il contratto in esame risulterebbe affetto da alcune gravi anomalie quali: la vessatorietà di talune clausole, l'usurarietà del tasso di interesse convenuto e l'indeterminatezza dell'Indice Sintetico di Costo (ISC).
In considerazione di tali rilievi, i ricorrenti hanno chiesto la condanna della resistente alla restituzione della somma di euro 52.030,03 per interessi e oneri versati, non dovuti a causa dell’usurarietà del tasso d’interesse. In subordine, laddove non fosse accertata l’usurarietà, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’intermediario al pagamento di euro 37.418,64, per maggiori interessi e oneri non dovuti, in quanto in caso di indeterminatezza dell’ISC si deve procedere a ricalcolare la quota di interessi in base ai tassi sostitutivi previsti dall’art. 117, co. 7 tub. Infine, i ricorrenti hanno chiesto “che siano computati i costi per l’estinzione del mutuo secondo conformità alla legge e al TUB”. 

L’intermediario convenuto ha eccepito, in via preliminare, che tutte le eccezioni formulate sulla validità del contratto attengono ad un periodo temporale antecedente a quello di competenza del Collegio adito. Pertanto, in via principale, ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile. 

Nel merito, l’intermediario resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato. In particolare, l’intermediario ha evidenziato che i tassi riportati nel contratto di mutuo erano stati convenuti al di sotto della soglia usura, né poteva ritenersi fondata la contestazione relativa all’asserita usura sopravvenuta, giacché la legge 28 febbraio 2001, n. 24 ha espressamente indicato quale momento determinante, ai fini della valutazione di usurarietà, il “momento in cui (gli interessi) sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Più nello specifico, ha precisato che il tasso di interesse di riferimento per il mutuo CHF in oggetto è il LIBOR, il quale, applicato alle rate del contratto contestato, non ha determinato il superamento delle soglie usura di volta in volta rilevati dalla Banca d’Italia e, peraltro, nel mutuo in questione è prevista la cd. clausola di salvaguardia, in forza del quale “qualora il tasso di interesse configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, esso si intenderà automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge”. 

Con riguardo alla ulteriore doglianza relativa alla difformità di indicazione del TAEG/ISC, l’intermediario ha evidenziato come tale contestazione risulti del tutto priva di fondamento e ha precisato che il TAEG è un indicatore sintetico di costo rilevato ai fini della trasparenza. Pertanto, non rileva ai fini dell’usura perché non rappresenta un tasso di interesse. 

Secondo la prospettazione di parte resistente, anche qualora il TAEG non dovesse risultare correttamente individuato, lo stesso non sarebbe soggetto alla disciplina di cui all’art. 117 TUB invocata da controparte.
Infine, con riferimento all’ulteriore contestazione riguardante l’applicazione della clausola relativa alla rivalutazione, nella denegata ipotesi in cui l’Arbitro Bancario volesse giudicare tale istanza nel merito, l’intermediario ha osservato come la caratteristica del contratto di mutuo dei ricorrenti è quella di essere un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero. La somma riportata nel conteggio contestato altro non è se non la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originariamente convenuto e il valore in Euro dello stesso capitale al momento della estinzione. 

Nelle repliche, i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso e hanno precisato che, per quanto riguarda l’usurarietà dei tassi, non si intende far valere una usurarietà “sopravvenuta”, ma una usurarietà originaria, perché oggetto di contestazione è il tasso di interesse previsto ab origine dal contratto di mutuo e che l’ISC è pari al 4,060% e non, come indicato nell’art. 4 contratto, al 3,343%. 

In sede di controrepliche, l’intermediario precisa che l’ammontare del compenso per l’estinzione anticipata dipende dal momento in cui il mutuatario decide di estinguere il rapporto.
Infatti, entro la sessantesima rata, esso sarà pari al 3% del capitale residuo, in seguito sarà pari all’1,50%. 

Da ciò emerge come i ricorrenti, avendo calcolato il tasso soglia usura sommando al tasso di interessi (pari a 3,990%) la penale da estinzione anticipata nella misura maggiore del 3%, abbiano “interpretato” l’ammontare della suddetta commissione in modo più favorevole e da poter meglio sostenere la tesi relativa alla presunta usurarietà del rapporto. 

L’intermediario afferma, inoltre, che la ricostruzione effettuata appare del tutto erronea, posto che i ricorrenti connettono una pretesa usura originaria a un “aumento del costo” del finanziamento del tutto eventuale e meramente occasionale rispetto a quanto originariamente pattuito (come la penale nel caso di estinzione anticipata del mutuo). Precisa, infine, che dal conteggio estintivo, in forza del quale i ricorrenti hanno proceduto all’estinzione anticipata del mutuo, alla voce “penale contrattuale” è indicato un importo pari a euro 0,00. La banca, infatti, non ha addebitato ai ricorrenti alcun costo a tale titolo in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 7/2007, convertito nella l. n. 40/2007. 

DIRITTO 

L’eccezione di incompetenza temporale dell’Arbitro appare fondata con riguardo alle domande di accertamento della usurarietà del finanziamento e dell’erronea indicazione dell’ISC/TAEG che, come è noto, si determinano avendo riguardo alla data di stipula del contratto, avvenuta il 26 febbraio 2007. 

Con riguardo a tali censure, non esiste, pertanto, la competenza ratione temporis dell’ABF (cfr. Collegio di Palermo, decisione n. 12711 del 17.5.2019; Collegio di Napoli, decisione n. 12275 del 15.5.2019), che può conoscere di controversie relative a operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009. 

Con riguardo, invece, alla clausola relativa al meccanismo di rivalutazione in caso di estinzione anticipata, è noto l’orientamento del Collegio di Coordinamento secondo cui il referente temporale, ai fini della valutazione della competenza ratione temporis, debba essere individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell’intermediario. 

A tale ultimo riguardo, è opportuno esaminare l’art. 7 del contratto di mutuo e il meccanismo di c.d. “doppia conversione” in sede di estinzione anticipata.
Tale questione è stata esaminata dal Collegio di Coordinamento con le decisioni n. 4135 del 20.5.2015 e nn. 5855, 5866 e 5874 del 29.7.2015. 

L’ABF ha ritenuto che la clausola in esame non espone in maniera chiara e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione perché si limita a prospettare che “il capitale restituito ... verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro” al tasso di cambio corrente, senza esplicitare chiaramente l’operazione aritmetica. 

In tali circostanze, la banca è stata condannata a determinare il capitale residuo dovuto calcolando la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione.
Il Collegio ritiene, pertanto, di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento, nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori e deve, pertanto, qualificarsi come nulla.
Il Collegio accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Respinge nel resto. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

FERNANDO GRECO

Decisione n. 19021:19 del 30.07.2019_Collegio di Roma

27.12.2019 – ABF: per concludere l’anno, 2 inadempienze per Barclays

Qui le ulteriori 2 inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 27 Dicembre 2019:

27.12.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17337 del 20 dicembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
27.12.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.20010 del 27 agosto 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

20.12.2019 – ABF: ancora 2 inadempienze per Barclays

Qui le ulteriori 2 inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 20 Dicembre 2019:

20.12.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.21112 del 10 settembre 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
20.12.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.23133 del 15 ottobre 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

SAVE THE DATE: Lunedì 09 Dicembre 2019, Tuconfin a NOTIZIE OGGI

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Lunedì 09 Dicembre 2019 saremo in onda diretta su Canale Italia dalle ore 6 alle ore 9.

Programma: NOTIZIE OGGI

Conduce: Vito Monaco

Canale 83 del digitale terrestre e 913 su Sky.

https://www.facebook.com/CanaleItaliaUfficiale/

http://www.canaleitalia.it/

Potete intervenire con le vostre telefonate al 049/631111 .. Vi aspettiamo!

TuConFin c'è!

In trasmissione:

Franca Berno, Presidente Tuconfin

 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona: Tuconfin presenterà il caso alle Cliniche Legali

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona ha dato avvio, anche in questo semestre, alle Cliniche Legali, mediante laboratori didattici e attività seminariali con gli studenti nello studio e nella trattazione di vere e proprie controversie.
Questi corsi formativi, oltre ad avere lo scopo di fornire agli studenti un approccio pratico rispetto a ciò che apprendono sui testi e nei corsi universitari, sono soprattutto occasione per mostrare il fondamentale ruolo dell'avvocato nella tutela dei diritti delle persone, specie quando si trovino in situazioni di bisogno e in difficoltà socio-economiche.
Proprio in ragione di tale finalità quest'anno le cliniche legali si occuperanno, nel rispetto della privacy di ciascuno e con la massima garanzia di riservatezza, dei nostri mutui Barclays e del contenzioso in essere dinanzi a varie Autorità, giurisdizionali e non.
Nel corso delle cliniche anche TuConFin sarà invitata a presentare il caso.
Si tratta di un'altra importante occasione per tenere accesa l'attenzione sui nostri problemi.

15.11.2019 – ABF: ancora 3 inadempienze per Barclays

Qui le ulteriori 3 inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 15 Novembre 2019:

15.11.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17453 del 16 luglio 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
15.11.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.15925 del 27 giugno 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
15.11.2019 - Barclays Bank Ireland PLC (già Barclays Bank PLC)
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4755 del 14 febbraio 2019
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria