IlSole24Ore: Eroli, il calcolo corretto degli interessi sul mutuo cassato

In foto la risposta di Massimo Eroli all'articolo de IlSole24Ore – Quotidiano del Diritto intitolato "Inapplicabili le clausole bancarie oscure" di Giovanbattista Tona pubblicato il 08 giugno 2015.

Qui di seguito la decisione ABF del Collegio di coordinamento oggetto dell'articolo:

Arbitro bancario finanziario (Abf) nella decisione 4135 del 20 maggio 2015

 

Onorevole Paglia (SEL): Interrogazione alla Camera

Camera dei Deputati - 5-06065 - Interrogazione a risposta immediata in commissione presentata dall'On. Paglia (SEL) il 15 luglio 2015.

 

PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
fra l'anno 2003 e l'anno 2009 la banca internazionale Barclays propone alla clientela la possibilità di contrarre mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor (acronimo di London Interbank Offered Rate): in particolare, il contratto standard prevede che:
«Art. 4: “Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero...»

 

  1. A) Per il primo semestre o frazione scadente il 31 maggio o il 30 novembre:

 

a1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “Tasso di Interesse Convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta il primo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato di uno spread, tipicamente 1,300 punti percentuali;

 

a2) - l'eventuale differenza tra il “Tasso di Cambio Convenzionale” Euro / Franco Svizzero e quello rilevato per valuta rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il “Sole 24 Ore” ... [omissis]. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato dalla Parte Mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1o giugno e del 1odicembre;

 

  1. B) Per i semestri successivi, sino alla scadenza del contratto di mutuo:

 

b1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al “Tasso di Interesse Convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) Franco Svizzero 6 mesi per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1o giugno-30 novembre per valuta 30 novembre, relativamente al semestre 1o dicembre-31 maggio, rilevato sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato di uno spread, tipicamente di 1,300 punti percentuali;

 

b2) - l'eventuale differenza tra il “Tasso di Cambio Convenzionale” Euro / Franco Svizzero e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data o il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il Sole 24 Ore” ... [omissis]. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al “tasso di cambio convenzionale”) di quanto liquidato dalla Parte Mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1o giugno e del 1o dicembre.

Ad ogni scadenza l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rivenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:

in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuataria, l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte Mutuataria... [omissis];

in caso di conguaglio negativo per la Parte Mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1o dicembre ed il 1o giugno»;

tutto ciò dimostra, ad avviso dell'interrogante, che si tratta di una tipologia di prodotto che si configura a tutti gli effetti come un derivato currency swap, che tuttavia non viene proposto come prodotto finanziario separato rispetto al contratto di mutuo ipotecario, ma come parte integrante, nonostante la differenza evidente in termini di complessità fra i due prodotti;

la proposta Barclays, così come quelle analoghe diffuse a livello globale, intendeva evidentemente giovarsi della decisione della Banca centrale svizzera di imporre un tetto massimo al valore del franco svizzero relativamente alle altre valute, decisione poi rientrata nel gennaio 2015, con conseguente forte apprezzamento della moneta elvetica;

questo ha prodotto, con riferimento ai suddetti mutui, un fortissimo aumento della massa debitoria, che si configura di fatto nell'immediato come un ostacolo enorme a qualsiasi ipotesi di surroga o di estinzione anticipata, fenomeno, questo, che, data la diffusione di mutui in franco svizzero, negli altri Paesi dell'Unione europea, ha prodotto una potenziale crisi sistemica di insolvenza;

in Italia il fenomeno non è, per fortuna, ancora così ampio, pur coinvolgendo migliaia di famiglie ignare, peraltro, di aver contratto un mutuo in valuta straniera, dato che il rapporto con il CHF è di fatto mediato da un derivato;

questo avrebbe dovuto comportare il rispetto delle forme e delle norme comportamentali prescritte dal T.U.F. e dal regolamento intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 riguardo, in particolare, alla concessione del diritto di recesso per i contratti offerti a distanza, all'accertamento dell'adeguatezza del contratto agli obiettivi di investimento ed all'esperienza dei contraenti in materia di strumenti finanziari ed all'obbligo di informazione;

l'Istituto di credito, interpellato, ha negato che il contratto possa configurarsi come un derivato, evidenziando l'assenza di finalità speculative;

con dispositivo del 25 marzo 2015 l'Arbitro bancario finanziario ha sancito, per quanto di competenza, la nullità della clausola di cui in oggetto, ritenuta abusiva in quanto priva del principio fondamentale di trasparenza –:

se non ritenga di assumere iniziative normative al fine di fornire un'interpretazione autentica che eviti la necessità di continui ricorsi per via giurisdizionale, chiarendo in particolar modo se la clausola contrattuale riportata in premessa debba intendersi o meno come derivato, secondo la definizione corrente. (5-06065)

 

IlSole24Ore – Quotidiano del Diritto: Inapplicabili le clausole bancarie oscure di Giovanbattista Tona

La clausola poco comprensibile per il cliente della banca viola il principio di trasparenza e va dichiarata nulla. Lo afferma il Collegio di coordinamento dell’Arbitro bancario finanziario (Abf) nella decisione 4135 del 20 maggio 2015 (presidente : Massera).

Il ricorrente aveva stipulato un mutuo fondiario con un istituto bancario per una somma in euro, ma nel contratto era stata stabilita l’indicizzazione al franco svizzero dell’importo finanziato, solo ai fini del calcolo degli interessi.

Il mutuo prevedeva la restituzione della somma in 360 rate mensili, con tasso di interesse pari al Libor franco svizzero a sei mesi, aumentato di uno spread dell’1,3% con previsione di piano di ammortamento predisposto dalla stessa banca sulla base di un tasso di interesse convenzionale del 5,4% e in più con la partizione di un tasso di cambio convenzionale tra franco svizzero ed euro.

Il cliente della banca aveva poi chiesto l’estinzione anticipata del mutuo ma aveva contestato la correttezza del metodo di calcolo seguito per determinare la somma dovuta. La banca di contro sosteneva di aver dato applicazione alla clausola del contratto sottoscritto dal cliente.

La questione, considerata di massima importanza, è stata sottoposta al Collegio di coordinamento dell’Abf, il quale ha ritenuto necessario verificare la legittimità e l’efficacia della clausola che costituiva base normativa giustificatrice del metodo di calcolo controverso.

Secondo le “sezioni unite” dell’Abf, da quella clausola emergeva che in caso di estinzione l’importo del capitale residuo doveva essere prima convertito in franchi svizzeri al tasso convenzionale fissato nel contratto e poi riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. In tal modo si esponeva il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo. Inoltre la clausola non indicava le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.

Ricorreva pertanto una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/Cee, già recepita nell’articolo 34, comma 2, del Codice del consumo. La clausola non descriveva un meccanismo agevolmente comprensibile nella metodica e negli effetti e non esponeva quindi in maniera trasparente il funzionamento concreto del calcolo degli interessi che sarebbero stati applicati al cliente in caso di estinzione anticipata.

Richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 30 aprile 2013, l’Abf ha ritenuto quella relativa al calcolo degli interessi, come clausola abusiva, e pertanto nulla, ma suscettibile di essere sostituita con una norma di diritto nazionale di natura dispositiva.

Secondo il collegio arbitrale, tra le parti doveva allora trovare applicazione proprio la norma alla quale la clausola abusiva voleva derogare, e cioè l’articolo 125sexies, comma 1, del Testo unico bancario: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento l’importo dovuto al finanziatore».

Rimborso che dovrà avvenire alla luce dell’articolo 117, comma 7 dello stesso Testo unico al tasso nominale di buoni ordinari del tesoro annuali, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti l’operazione.

IlSole24Ore-Plus24: Contratti derivati finanziari camuffati da mutui e leasing

"I tribunali civili iniziano a essere molto spesso chiamati a decidere della validità di contratti di finanziamento, per lo più mutui o leasing, che contengono clausole che soltanto in apparenza disciplinano il tasso di interesse. Infatti, sotto le mentite spoglie della clausola che disciplina il tasso di interesse sono invece a loro volta accordi che rientrano nella tipologia dei contratti finanziari derivati Otc (Over the counter, cioè stipulati fuori dai mercati regolamentati tra banca e cliente)". E' questa la testimonianza di Daniele Maffeis, titolare dell'omonimo studio legale di Milano e ordinario di diritto privato nella facoltà di Economia dell'Università degli studi di Brescia, interpellato dopo l'articolo pubblicato su Plus24 del 14 febbraio scorso nel quale si è cercato di fare luce su un mutuo a tasso variabile pagato in euro ma il cui meccanismo legato al cambio euro/franco lo rende di fatto un derivato.

D- Perché si tratta di contratti che sono sotto mentite spoglie?

R- Perché mentre la funzione di una clausola che disciplina il tasso di interesse convenzionale è quella, ovvia, di remunerare il prestito, la funzione di un contratto derivato finanziario è invece quella di creare in capo a ciascun contraente un'alea razionale che è rappresentata da un preciso rischio finanziario la cui distribuzione qualitativa (gli scenari probabilistici) e la cui misura quantitativa (il mark to market) sono preordinatamente calcolati dalla banca che, appunto, inserisci il derivato finanziario dentro al mutuo oppure al leasing sotto le mentite spoglie della clausola sugli interessi. Ci sono banali opzioni floor oppure più sofisticate "quanto option" con doppia indicizzazione a tasso e valuta.

D- Quale norma viene violata?

R- Concludere contratti di finanziamento con questi derivati impliciti- embedded, come si dice- è una prassi completamente sconosciuta sia al Codice civile sia al Testo unico bancario. E' invece prevista dalle leggi sui bilanci che impone alle banche di contabilizzare a parte i derivati embedded e dal provvedimento che adesso vieta alla pubblica amministrazione di concludere derivati, anche impliciti.

D- Quindi che problemi creano?

R- Rispetto alla tipica clausola sugli interessi, che pone essenzialmente i problemi ben noti di forma e di determinabilità della misura, i derivati embedded pongono problemi delicati di accordo sul valore finanziario iniziale dei derivati e sugli scenari probabilistici.

D- Cioè?

R- Il cliente, in pratica, deve sottoscrivere e ricevere in copia un contratto che menzioni questi requisiti essenziali, pena la nullità del derivato finanziario. E se il derivato embedded è nullo, e rappresentava il corrispettivo del finanziamento, quest'ultimo diventa un prestito al tasso legale, con il diritto del cliente di ottenere la restituzione di tutte le somme versate in eccesso.

D- Si può "sconfinare" anche nell'usura?

R- Beh, un profilo delicato è rappresentato dall'usura probabile, che può integrare una ipotesi di usura originaria o, comunque, di usura in concreto.

D- Quando si può verificare tutto ciò?

R- Per esempio, ciò accade se gli scenari probabilistici evidenziano che un mutuo- che al momento della conclusione prevedeva interessi sotto la soglia dell'usura- aveva il 90% di probabilità di superare quella soglia magari a partire dalla seconda rata. Poiché il rischio finanziario si misura in termini probabilistici appare anacronistico che la soglia massima del corrispettivo di un finanziamento prescinda, anch'essa, da una misurazione probabilistica.

(Il Sole 24 Ore, Plus 24, Sabato 28 febbraio 2015)

Si ringrazia il giornalista Marcello Frisone per la notizia.

IlSole24Ore-Plus24: sul mutuo Barclays indicizzato al franco spunta ora il derivato

Da IlSole24Ore-Plus24 sul mutuo Barclays indicizzato spunta ora il derivato di Marcello Frisone.

Clicca qui per leggere l'articolo.

 

 

On. Gianluca Buonanno: Interrogazione europea sui mutui in Franchi Svizzeri

Crollati i tassi di cambio EURO/CHF, dopo lo svincolo del tasso soglia a 1,20, l'On. Buonanno ha presentato presso la Commissione Europea l'interrogazione con richiesta di risposta scritta sui mutui in Franchi Svizzeri.

Ecco il testo:

 Oggetto:  Mutui in franchi svizzeri
 Risposta(e) 

Il 15 gennaio la Banca nazionale svizzera ha dichiarato che il franco sarebbe tornato a fluttuare liberamente, rinunciando così al tasso di cambio fisso determinato nel 2011 a 1,20 per 1 euro.

In conseguenza il franco si è apprezzato del 30 % e quota attualmente 1,02 per 1 euro.

Il nuovo cambio inciderà pesantemente sui mutui immobiliari contratti in franchi. Particolarmente colpite sembrano essere la Croazia e soprattutto la Polonia, dove i «maghi della finanza» hanno piazzato mutui in franchi per 36 miliardi di dollari, pari a circa l'8 % del PIL.

Al contrario, totalmente indenne dallo shock sarebbe l'Ungheria, guidata dal previdente Orban, tanto ostracizzato e vituperato dai leader dell'UE, che l'anno scorso ha fatto approvare una legge che obbligava le banche a convertire i mutui contratti in franchi nella moneta locale con tassi di cambio vantaggiosi per le famiglie.

Per quanto riguarda la situazione in Italia, sono migliaia i cittadini che hanno sottoscritto mutui in franchi, fidandosi dei consigli non sempre disinteressati delle banche, e che ora vedranno schizzare verso l'alto la rata mettendo così a rischio il bilancio familiare, già duramente provato dalla crisi economica.

Alla luce di quanto precedentemente indicato, in quale modo intende la Commissione esercitare le sue prerogative in materia economica e monetaria, protezione dei consumatori, mercato interno e relazioni esterne, per proteggere i cittadini che hanno sottoscritto tali mutui?

IlSole24Ore : Hai il mutuo in franchi svizzeri? Ecco quanto potrà aumentare la rata

Maximilian CELLINO de Il Sole 24 Ore - Mercati e Finanza, spiega come potrà aumentare la rata dei mutui in EURO indicizzati al franco svizzero erogati dalla Banca inglese Barclays Bank Plc, e come agli inizi del 2015 l’Abf (l'Arbitro Bancario Finanziario), aveva ancora dubbi sulla nostra posizione alternando così decisioni favorevoli e rigetti al mutuatario.

Per i mutuatari che sono in causa dal 2013, ci sarà ancora da attendere, visto che la prossima udienza per la super causa seguita dall'Avvocato (oltre 50 famiglie coinvolte), è stata fissata a dicembre 2016...

Per cercare di indirizzare e tutelare in maniera ancora maggiore i mututatari, è stata creata TUCONFIN.

Clicca qui per leggere l'articolo.

 

TG5 – L’indignato speciale di Pamparana: Problemi con il mutuo per la casa

Per la prima volta viene trattato in televisione il problema dei mutui in EURO indicizzati al Franco svizzero. Se ne occupa il TG5 - L'indignato speciale di Pamparana.

Franca BERNO, Sheila MENEGHETTI e l’Avvocato raccontano e portano alla luce il problema di questo prodotto.

Possiamo dire che è il giorno ZERO. La nascita di tutto.

Clicca qui per vedere l'intero servizio.

Un ringraziamento speciale alla giornalista Claudia Marchionni per il servizio.

 

 

IlSole24Ore – PLUS ATTUALITA’: Il mutuo in valuta miete altre vittime

La storia "mediatica" delle nostre fondatrici, Sheila Meneghetti e Franca Berno, parte nel 2012, quando Il Sole 24 Ore dedicava il primo articolo all'Avvocato e a tutte le famiglie che erano in procinto, come loro, a fronteggiare la Banca Barclays Bank anche nelle aule del Tribunale.

Ecco come i mutuatari hanno scoperto un mutuo capestro...

Finanziamenti capestro. Sono circa 50 le famiglie italiane pronte a portare Barclays nelle aule del tribunale

Il mutuo in valuta miete altre vittime

Sono migliaia gli italiani che hanno il prestito-casa in franchi svizzeri

La maledizione del mutuo in valuta colpisce un'altra volta. Non si è ancora spento l'eco dei mutui in Ecu, che negli anni '90 crearono gravi disagi a molte famiglie italiane sulla scia della svalutazione delle vecchie lire, che già spunta all'orizzonte un nuovo spinoso caso di finanziamento in valuta che porta i mutuatari sul lastrico.
Dalle testimonianze raccolte da «Plus24» diverse famiglie, che negli anni scorsi hanno sottoscritto il «Mutuo in euro indicizzato al franco svizzero» proposto da Barclays, dichiarano di aver scoperto al momento dell'estinzione anticipata del mutuo di dover rimborsare alla banca una cifra spropositata, ben più alta dello stesso capitale originariamente chiesto in prestito. C'è chi è caduto in depressione, ma c'è anche chi ha tentato il suicidio. Tanto per rendersi conto delle cifre in ballo, su un mutuo di 153mila euro, con un capitale residuo sceso dopo quattro anni a 147mila euro, nei conteggi presentati al cliente ...

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