Decisione n. 5874 del 29 luglio 2015 – Collegio di coordinamento – Mutuo – In valuta – Estinzione del rapporto

Decisione n. 5874 del 29 luglio 2015 - Collegio di coordinamento

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai Signori:
Dott. Maurizio Massera - Presidente del Collegio ABF di Roma ..................................... Presidente [Estensore]
Dott. Flavio Lapertosa - Presidente del Collegio ABF di Milano........................................Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari -Presidente del Collegio ABF di Napoli...................................... Membro effettivo
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina - Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore) ...................... Membro effettivo
Prof. avv. Andrea Tina - Componente del Collegio ABF di Milano (designato dal Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti) ......................................................................... Membro effettivo

nella seduta del 17/06/2015, dopo aver esaminato
il ricorso e la documentazione allegata;
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO
.1- Il ricorrente premise di avere sottoscritto nel 2005 un contratto di mutuo fondiario indicizzato in Franchi Svizzeri, per l'importo capitale di € 130.000,00, con durata pari a 15 anni e di avere richiesto il conteggio informativo per anticipata estinzione.
.2- Aggiunse di avere contestato il metodo di calcolo degli interessi per rivalutazione storica del cambio valuta euro – franco svizzero e di avere lamentato la mancanza di chiarezza nell’art. 7 del contratto, in quanto non sarebbe chiaro a quale delle due parti debba essere addossata la svalutazione dell’euro nel cambio.
.3-Tanto premesso, il ricorrente chiese che il conteggio estintivo venisse ricalcolato secondo le modalità stabilite dal Collegio ABF di Milano nella decisione n. 707 del 9 marzo 2012.
.4-La banca convenuta resistette al ricorso eccependone l’inammissibilità in quanto volto a sollecitare un’attività consulenziale e nel merito chiese il rigetto del ricorso perché infondato stante l’assoluta legittimità e la corretta applicazione dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti.

.5-Nella riunione del 22 dicembre 2014 il Collegio di Roma, avanti al quale la controversia era incardinata, respinta l’eccezione pregiudiziale, affrontò il merito del giudizio rilevando che la questione che ne costituiva oggetto era espressamente regolamentata nella clausola contenuta nell’art. 7 del contratto inter partes, sulla cui legittimità si era già pronunciato il Collegio di Coordinamento, il quale aveva affermato che «nella clausola contestata l’indicizzazione era […] riferita, per il caso di estinzione anticipata, al capitale “restituito” anziché a quello “residuo”, come sarebbe stato richiesto dalla natura atipica e aleatoria del contratto posto in essere (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548). L’elevato tecnicismo del meccanismo di indicizzazione adottato e l’assenza, nel testo contrattuale, di una chiara illustrazione delle sue modalità operative rendevano tuttavia non agevole per una persona non particolarmente esperta della materia, come il mutuatario, la percezione dell’erroneità di tale indicazione» (decisione n. 7727 del 20 novembre
2014).
Pertanto il Collegio di Coordinamento era giunto alla conclusione secondo cui l’intermediario era «tenuto ad informare preventivamente la parte mutuataria che la formulazione della clausola era gravemente erronea onde evitare che, non avendo consapevolezza del costo reale dell’operazione, potesse indursi a chiedere l’estinzione anticipata del mutuo in un momento in cui tale operazione sarebbe risultata particolarmente onerosa […]. E che alla sua inerzia debba essere conseguentemente riconosciuta efficacia causale, sia pure non esclusiva nella determinazione del pregiudizio lamentato – nel caso esaminato - dai ricorrenti» (decisione n. 7727 del 20 novembre 2014). Inoltre, il Collegio di coordinamento aveva ritenuto che «la detrazione del saldo positivo dal conto di deposito del capitale residuo è stata effettuata dall’intermediario successivamente alla sua rivalutazione, con un non irrilevante aggravio per il mutuatario, anche alla luce della disciplina pattizia, che non autorizza l’intermediario ad utilizzare una siffatta sequenza di computo, come esattamente è stato posto in evidenza dai Collegi territoriali» (decisione n. 7727 del 20 novembre 2014).
.6- Tuttavia il Collegio territoriale ritenne il predetto insegnamento del Collegio di Coordinamento non risolutivo ai fini del presente giudizio, in quanto il ricorrente non aveva lamentato né che la clausola contrattuale di cui si tratta avrebbe dovuto riferirsi al capitale residuo, anziché a quello già restituito, né il mancato o erroneo conteggio dell’eventuale saldo positivo di un conto di deposito, il quale non era stato neppure allegato.
.7- Il Collegio di Roma rilevò ancora che il tema delle clausole che determinano i tassi di cambio di un mutuo espresso in valuta estera, ma erogato in quella nazionale, era stato sottoposto al giudizio della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale, si era pronunciata mediante la sentenza del 30 aprile 2013 chiarendo che la clausola la quale «implica un obbligo pecuniario per il consumatore di pagare, nell’àmbito dei rimborsi del mutuo, importi derivanti dalla differenza tra il corso di vendita e il corso di acquisto della valuta estera, non può essere considerata nel senso che implica una “remunerazione” la cui congruità, in quanto corrispettivo di una prestazione effettuata dal mutuante, non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13».

Quindi la medesima ha affermato che «L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che […] è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intellegibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che gliene derivano».
Sempre secondo la medesima sentenza, infatti, «l’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali posto dalla direttiva 93/13 non può […] essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Al contrario, […] poiché il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 poggia sull’idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto concerne, in particolare, il livello di informazione, siffatto obbligo di trasparenza deve essere inteso in maniera estensiva».
.8- Dopo aver ulteriormente sviluppato l’esame della questione, il Collegio remittente, con ordinanza pronunciata nella seduta del 5 dicembre 2014, ritenne che, trattandosi di una questione di massima importanza, suscettibile di essere decisa in potenziale contrasto con alcune pronunce dell’Arbitro, fosse opportuno sottoporre la questione al Collegio di Coordinamento.

DIRITTO
.1- Preliminarmente il Collegio deve verificare d’ufficio (la resistente non ha eccepito nulla al riguardo e il Collegio remittente non si è posto il problema) la propria competenza ratione temporis. Infatti la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, mentre il contratto all’origine della controversia risulta stipulato nel 2008.
Nella specie la domanda principale proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2013 e contestati dalla ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale.
.2-L’oggetto della controversia attiene all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parte, predisposto dall’intermediario e contestato dal ricorrente. Tuttavia è indubbio che essa non possa essere decisa prescindendo dalla verifica della legittimità ed efficacia della clausola medesima, che costituisce la base normativa giustificatrice del suddetto calcolo.
3-La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.
Il procedimento seguito dall’intermediario per calcolare il capitale da rimborsare a seguito della  richiesta di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo con la conseguenza che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, poiché nel caso di specie il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione era sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè si è verificato un apprezzamento del Franco Svizzero sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare risulta maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento.
Il suddetto calcolo si è, dunque, articolato in due fasi: dapprima il capitale residuo è stato convertito in Franchi Svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi è stata calcolata la somma (in Euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione.
In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo.
.4- La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano.

.5- Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa).
.6-Secondo la già menzionata sentenza della Corte di giustizia, la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio.
In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE).
.7- Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola.
.8- Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato. Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, […] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva».
Peraltro, e sia pure con specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore».

.9- In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.
10- Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati.
In particolare, posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata (130.000,00 euro) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara la nullità della clausola di cui all’art. 7 del contratto tra le parti.  Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata
alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Maurizio Massera

dec-20150729-5874

Decisione n. 5866 del 29 luglio 2015 – Collegio di coordinamento – Mutuo – Estinzione del rapporto – In valuta

Decisione n. 5866 del 29 luglio 2015

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai Signori:
Dott. Maurizio Massera -  Presidente del Collegio ABF di Roma ......................... Presidente [Estensore]
Dott. Flavio Lapertosa -  Presidente del Collegio ABF di Milano ......................... Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari - Presidente del Collegio ABF di Napoli ........................ Membro effettivo
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina - Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore) ............ Membro effettivo
Prof. avv. Andrea Tina - Componente del Collegio ABF di Milano (designato dal Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti) .............................................................. Membro effettivo

nella seduta del 17/06/2015, dopo aver esaminato
il ricorso e la documentazione allegata;
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

...

Decisione n. 5855 del 29 luglio 2015 – Collegio di coordinamento – Mutuo – Estinzione del rapporto – In valuta

Decisione n. 5855 del 29 luglio 2015

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai Signori:
Dott. Maurizio Massera - Presidente del Collegio ABF di Roma ........................... Presidente [Estensore]
Dott. Flavio Lapertosa - Presidente del Collegio ABF di Milano ............................ Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari - Presidente del Collegio ABF di Napoli .......................... Membro effettivo
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina - Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore) ............... Membro effettivo
Prof. avv. Andrea Tina - Componente del Collegio ABF di Milano (designato dal Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti) ........................................................................... Membro effettivo

nella seduta del 17/06/2015, dopo aver esaminato
il ricorso e la documentazione allegata;
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO
...

Decisione n. 4135 del 20 maggio 2015 – Collegio di coordinamento – Mutuo – In valuta – Estinzione del rapporto

Decisione n. 4135 del 20 maggio 2015

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai Signori:
Dott. Maurizio Massera - Presidente del Collegio ABF di Roma .....................................Presidente [Estensore]
Dott. Flavio Lapertosa - Presidente del Collegio ABF di Milano .....................................Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari - Presidente del Collegio ABF di Napoli ...................................Membro effettivo
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina - Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore) ......................Membro effettivo
Avv. Chiara Petrillo - Componente del Collegio ABF di Roma (designata dal Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti) ...........................................................................................Membro supplente

nella seduta del 25/03/2015, dopo aver esaminato
il ricorso e la documentazione allegata;
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

...

Decisione n. 3625 del 6 maggio 2015 – Collegio Sud – Mutuo – Trasparenza

Decisione n. 3625 del 6 maggio 2015

COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI ....................................... Presidente
(NA) CARRIERO ...................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE ............................................. Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA ............................. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI ............................ Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO
Nella seduta del 14/04/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
...

Decisione n. 1288 del 25 febbraio 2015 – Collegio Sud – Contratti bancari in genere – Normativa di trasparenza – Centrale rischi finanziari private – Segnalazioni illegittime

Decisione n. 1288 del 25 febbraio 2015

COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI .................................... Presidente
(NA) CONTE .......................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI ...................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA .......................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA ......................................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 09/12/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
...

Decisione n. 7727 del 20 novembre 2014 – Collegio di coordinamento – Mutuo – Estinzione del rapporto – Obblighi del mutuatario

Decisione n. 7727 del 20 novembre 2014 - Collegio di coordinamento

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai Signori:
Dott. Giuseppe Marziale - Presidente del Collegio ABF di Roma...................... Presidente [Estensore]
Prof. Avv. Enrico Quadri- Presidente del Collegio ABF di Napoli......................Membro effettivo
Prof. Avv. Antonio Gambaro - Presidente del Collegio ABF di Milano...............Membro effettivo
Prof.ssa Marilena RISPOLI FARINA - Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore) ...........Membro effettivo
Prof.ssa avv. Liliana ROSSI CARLEO - Componente del Collegio ABF di Roma (designata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) ................................................................................Membro effettivo

nella seduta dell’8/09/2014, dopo aver esaminato
il ricorso e la documentazione allegata;
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO
...

Decisione n. 7433 del 7 novembre 2014 – Collegio Nord – Mutuo – Irricevibilità

Decisione n. 7433 del 7 novembre 2014

COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO ....................................... Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA ................ Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI ........................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE.......................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA .............................. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 07/10/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

...

Decisione n. 7201 del 31 ottobre 2014 – Collegio Nord – Mutuo – Ammortamento

Decisione n. 7201 del 31 ottobre 2014

COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO ....................................  Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA .............. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI....................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO............................. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore SPENNACCHIO GIUSEPPE
Nella seduta del 27/02/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO

...

Decisione n. 5250 del 14 agosto 2014 – Mutuo – In valuta – Estinzione del rapporto – Obblighi del mutuante

Decisione n. 5250 del 14 agosto 2014

COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MARZIALE ........... .................. Presidente
(RM) DE CAROLIS ............................ Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ROSSI ................................. Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CORAPI ................................ Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO .............................. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore ROSSI CLAUDIA

Nella seduta del 13/06/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

...

Decisione n. 2134 del 9 aprile 2014 – Collegio Nord – Mutuo fondiario – Garanzie

Decisione n. 2134 del 9 aprile 2014 - Collegio Nord

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:
(MI) GAMBARO ....................... Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA ............ Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI ....................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO ....................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA .......................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore SANTORO

Nella seduta del 20/03/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Il ricorrente, titolare di mutuo fondiario indicizzato al Franco svizzero dell’importo di €60.000,00, con durata decennale, rappresentava alla banca mutuante odierna convenuta quanto segue: poiché il mese precedente aveva ricevuto una comunicazione dell’intermediario stesso riepilogativa delle condizioni del mutuo in essere, aveva effettuato alcune ricerche avvedendosi di essere, come recitava un articolo de Il Sole 24 Ore, “tra le vittime di questo prodotto finanziario, che ha visto le rate di conguaglio degli ultimi due anni arrivare fino ad oltre il doppio della rata ordinaria”; tali ricerche l’avevano portato a reperire la pronuncia dell’ABF n. 707/2012 che, “ritenendo ambiguo l’articolo 7 del contratto in quanto non viene specificato a chi va in capo il rischio di cambio”, aveva accolto il ricorso in applicazione dell’art. 1370 del Codice Civile ed apprendendo altresì che era stata avviata una class action su “questa vicenda”; sulla scorta di quanto sopra era giunto alla conclusione che la comunicazione ricevuta rappresentava “niente più che un tentativo di difendere un contratto ambiguo”, avendo comunque tentato invano di avere spiegazioni per il tramite del servizio clienti. Tanto premesso, l’istante concludeva di essere in attesa di comunicazioni da parte della banca, “tra le quali […] una proposta di modifica del mutuo in essere che parta comunque dal capitale residuo effettivo”, pari ad €30.807,07 al 7.12.2012. Insoddisfatto della risposta al reclamo, ove l’intermediario riferiva di aver fornito un’ulteriore informativa sugli effetti dell’indicizzazione in caso di estinzione anticipata o conversione del mutuo in essere ed allegava un conteggio preventivo di indicizzazione del capitale residuo al franco svizzero per il caso di conversione del mutuo, il ricorrente si è rivolto all’ABF esponendo: le caratteristiche del finanziamento contratto, con particolare riguardo alla rata mensile, fissata in € 625,10, nonché alla costituzione di un deposito per regolare le differenze sui valori del tasso LIBOR e del cambio Euro/Franco svizzero; di aver riscontrato, a partire dal gennaio 2012, un forte ed improvviso incremento della rata di conguaglio, chiedendo pertanto sin dal mese di febbraio 2012 spiegazioni su detto aumento al call center, ma invano e quindi domandando con e-mail dell’11.7.2012 un conteggio per l’eventuale estinzione anticipata del mutuo; che tale ultima richiesta era riscontrata con nota del 31.8.2012, ove, in virtù del criterio di calcolo “quota da rimborsare diviso cambio periodo moltiplicato cambio storico”, a fronte di un debito residuo di €31.813,71 l’importo per l’estinzione ammontava ad € 44.640,92 (con una maggiorazione del 40,32%); che a seguito delle informazioni reperite su internet, tra le quali la decisione ABF n. 707/2012, con ulteriore e-mail del 7.5.2013 chiedeva nuovamente un conteggio illustrando l’esito delle sue ricerche; che tuttavia la risposta della banca indicava, quale importo per l’estinzione del mutuo, la somma di € 37.682,01 a fronte di un debito residuo di € 27.224,67, con un incremento del 38,41%, “mentre invertendo l’onere del rischio di cambio, cioè: quota da rimborsare diviso cambio storico moltiplicato cambio periodo si otterebbe: 27.224,67 : 1,6851 X 1,2456 = 20.124,06”.
Nelle controdeduzioni, parte resistente ha affermato che la rappresentazione dei fatti fornita dall’istante non è del tutto aderente a quanto accaduto, riferendo che: su richiesta del ricorrente, il 31.8.2012 gli ha trasmesso il conteggio per l’estinzione anticipata del mutuo, effettuato secondo la formula qui controversa, senza ricevere alcuna lamentela al riguardo; il ricorrente ha infatti contestato i conteggi di estinzione soltanto nel mese di maggio dell’anno successivo, dopo la ricezione della missiva dell’intermediario stesso del 1.3.2013 ove, “in perfetta buona fede ed a conferma della trasparenza intrattenuta con la propria clientela, [richiamava] l’attenzione dei mutuatari sugli andamenti più recenti dei due parametri di indicizzazione previsti nel contratto – ossia il tasso di interesse Libor CHF ed il tasso di cambio CHF / EUR – al fine di consentire loro di effettuare le opportune valutazioni”; “[q]uanto sopra risulta chiaramente dal reclamo”, ove si legge che le ricerche sul mutuo sono state effettuate a seguito della richiamata missiva portando il ricorrente ad imbattersi nella pronuncia ABF n. 707/2012, che l’avrebbe indotto a sporgere reclamo e quindi a proporre il presente ricorso al solo fine di “poter strumentalmente evitare l’aggravio dovuto dall’intervenuta svalutazione dell’Euro sul Franco Svizzero, pretendendo di estinguere il mutuo in essere mediante il versamento di una somma (in Euro) finanche inferiore al capitale originariamente preso a prestito”. Tanto premesso sui fatti all’origine della controversia, richiamato che la questione sottoposta all’ABF concerne la determinazione della formula di indicizzazione da utilizzare per calcolare l’importo dovuto nel caso di estinzione anticipata del mutuo, l’intermediario ha osservato che: la caratteristica del mutuo oggetto di controversia è quella di essere indicizzato al franco svizzero, trattandosi di mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco svizzero, con meccanismo di indicizzazione previsto dall’art. 4 del contratto che disciplina i conguagli semestrali in relazione, da un lato, al tasso di interesse LIBOR applicato al Franco svizzero maggiorato dello spread contrattuale e, dall’altro lato, al tasso di cambio Franco svizzero/Euro; “si può quindi affermare che nell’alea del Contratto di Mutuo rientra, oltre al rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo), anche il rischio connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, con l’importante precisazione, però, che tale rischio grava […] su entrambe le parti […] a seconda che la valuta elvetica si apprezzi ovvero si svaluti nei confronti dell’Euro, rispetto al tasso di cambio convenzionalmente pattuito al momento della stipulazione del contratto”; il caso di estinzione anticipata del mutuo è espressamente regolato all’art. 7 del contratto, con un procedimento articolato in 2 fasi: nella prima fase si converte il capitale residuo in Franchi svizzeri applicando il tasso di cambio convenzionalmente adottato al momento della stipula, tramite una moltiplicazione del capitale residuo per il menzionato tasso; nella seconda fase si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (il cd. tasso di periodo), dividendo quindi l’importo ottenuto per il tasso di periodo; la formula di indicizzazione proposta dal ricorrente è pertanto errata, fondandosi su “una non corretta comprensione della clausola di indicizzazione del capitale residuo (art. 7 del Contratto di Mutuo) nonché su un equivoco di fondo relativo al tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell’indicizzazione, che è il rapporto Franco Svizzero/Euro (come espressamente previsto nel contratto) e non, invece, il reciproco rapporto Euro/Franco Svizzero”; l’art. 7 del contratto non si presta ad alcuna ambiguità, mentre la formula del ricorrente, oltre a non rispecchiare il percorso logico della clausola contrattuale richiamata né ad avere alcun significato matematico e finanziario, gli consentirebbe addirittura di giovarsi dell’apprezzamento del Franco svizzero rispetto all’Euro intervenuto negli ultimi anni quando invece in tale evenienza le rate di ammortamento, così come il capitale residuo per l’estinzione anticipata, non possono che aumentare per definizione; la pronuncia dell’ABF posta a fondamento delle argomentazioni del ricorrente (la n. 707 del 2012 – cfr.all. 2 delle controdeduzioni) non è condivisibile in quanto “scaturisce […] da una non corretta comprensione della clausola di indicizzazione del capitale residuo (art. 7) contenuta nel contratto di mutuo”, richiamando al riguardo il parere di un docente ed esperto di finanza aziendale (cfr. all. 3 delle controdeduzioni) che conferma la correttezza della formula utilizzata dalla banca stessa per i conteggi estintivi del mutuo ed evidenzia che l’operazione di rimborso è soggetta al solo rischio di cambio, conseguendo che “il capitale «restituito» (cioè quello da detrarre dal capitale residuo nel piano di ammortamento del mutuo) [è] diverso dall’importo effettivamente «corrisposto» dal mutuatario alla banca”; in ogni caso, il criterio interpretativo cui fa riferimento la pronuncia ABF n. 707/2012 “contrasta, altresì, con il noto e consolidato principio, anche giurisprudenziale, secondo il quale la disciplina prevista per i contratti di cui agli art. 1341 e 1342 (richiamati appunto dall’art. 1370) non trova applicazione nel caso di contratti che siano stati stipulati nella forma dell’atto pubblico” . il ricorrente ha replicato che: “il livello di conoscenza finanziaria necessario per comprendere fino in fondo i rischi connessi in questo tipo di strumento non erano certo alla portata di chiunque”, nemmeno del ricorrente medesimo, tant’è vero che “la Banca è attualmente oggetto di una azione legale collettiva che riunisce decine e decine di clienti, tutti quanti caduti nella stessa trappola”; non ha potuto aderire alla class action in quanto era necessario il versamento di un contributo di € 2.500,00 per le spese legali, ritenuto troppo elevato rispetto alle sue disponibilità economiche.
Il ricorrente ha chiesto all’ABF che, “a causa dell’assoluta ambiguità della formulazione contrattuale dell’Art. 7 del mutuo, la Banca provveda a riconoscere l’importo di € 20.124,06 quale importo dovuto alla data del 7/6/2013 a titolo di estinzione totale del mutuo, ricalcolando tale importo con il medesimo criterio al momento del conteggio effettivo finale e ricalcolando allo stesso modo le rate di conguaglio del 2012 e del 2013 sopra citate”.
DIRITTO
Il Collegio rileva che la controversia concerne l’interpretazione della clausola contrattuale relativa alla determinazione della formula di indicizzazione (contenuta nell’art. 7) da utilizzare per calcolare l’importo dovuto nel caso di estinzione anticipata del mutuo. Orbene l’art. 7 del contratto di mutuo prevede che «Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in
Franchi Svizzeri in base al <tasso di cambio convenzionale>, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulle pagine FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il Sole 24 Ore nel giorno dell’operazione di rimborso». Tale clausola si coordina con quella dell’art. 4, in cui si prevede: «Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero… il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,6851… per un euro… - - Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà … l’eventuale differenza tra il <tasso di cambio convenzionale> Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulle pagine FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il Sole 24 Ore”… La differenza così determinata sarà applicata all’equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre…».
Dunque, quanto ancora dovuto per capitale per estinguere anticipatamente il finanziamento richiede che l’importo in Euro sia prima convertito in Franchi Svizzeri al tasso di cambio dell’1,6851 e poi di nuovo in Euro al tasso del giorno del pagamento.
Similmente, nell’ammortamento del mutuo, quanto effettivamente dovuto per capitale ed interessi di semestre in semestre richiede di essere prima convertito in Franchi al «tasso convenzionale» e poi in Euro al tasso della scadenza delle rate. Questo meccanismo risulta chiaramente previsto con riguardo all’estinzione anticipata (art. 7). Dunque, l’interpretazione del contratto quale risultante dai conteggi della banca è corretta, mentre non corrispondono alla clausola dell’art. 7 del contratto le modalità di calcolo prospettate dal ricorrente.
Sotto il profilo della trasparenza delle clausole e della correttezza del comportamento della banca, questo ABF nota che proprio la banca si è premurata di avvertire il cliente del rischio inerente agli andamenti più recenti dei due parametri di indicizzazione previsti nel contratto – ossia il tasso di interesse Libor CHF ed il tasso di cambio CHF / EUR - invitandolo a valutare i rischi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro

dec-20140409-2134

Decisione n. 1778 del 25 marzo 2014 – Collegio Sud – Mutuo fondiario

Decisione n. 1778 del 25 marzo 2014

COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) CARRIERO ........................... Presidente
(NA) CONTE .................................. Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PATRONI GRIFFI ................ Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA ................ Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI .......................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore PATRONI GRIFFI LEONARDO

Nella seduta del 25/02/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
...