Decisione n. 7123 del 24 agosto 2016 – Collegio Sud – Mutuo – Estinzione del rapporto

COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI..................... Presidente
(NA) MAIMERI....................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA............................ Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE..................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI ......... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore ROSAPEPE ROBERTO

Nella seduta del 14/07/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con reclamo del 19.10.15 il ricorrente, premesso di avere stipulato nel 2004 un mutuo finalizzato all’acquisto della propria abitazione principale e che rispondesse alle proprie esigenze di “tranquillità” e “garanzia” e che negli ultimi mesi la rata mensile aveva registrato un notevole aumento; che ciò lo aveva indotto a richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento e che tuttavia nei conteggi comunicati dalla banca il capitale residuo da versare risultava incrementato di circa il 50% rispetto a quello presente negli estratti conto, secondo un calcolo complesso ed incomprensibile; ciò premesso, evidenziava la grave opacità del meccanismo previsto dall’art. 9 del contratto, ai fini del rimborso anticipato; sottolineava che esso era già stato ritenuto illegittimo da una decisione del Collegio di
coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario e chiedeva all’intermediario di rifare i conteggi per l’estinzione sulla base dell’orientamento del Collegio.
Insoddisfatto del riscontro dell’intermediario, proponeva ricorso all’Arbitro chiedendo l’accoglimento di quanto richiesto in reclamo.
L’intermediario si costituiva eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’ABF, in quanto “la domanda afferisce esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto […] stipulato nel 2004” e che l’estinzione anticipata non aveva avuto luogo, sicché non si configurano “operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009” in relazione ai quali potrebbe radicarsi la cognizione dell’organismo adito. Nel merito, deduceva l’infondatezza del ricorso.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio deve verificare la fondatezza dell’eccezione di incompetenza ratione temporis sollevata dalla resistente.
La competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, mentre il contratto all’origine della controversia è stato stipulato nel 2004. La domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento, predisposti dalla resistente nel 2015 e
contestati dal ricorrente. Trattandosi, dunque, di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, l’eccezione è infondata.
Quanto al merito la domanda è fondata.
L’oggetto della controversia riguarda l’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall’art. 9 del contratto di mutuo per il caso di rimborso anticipato. Come è stato rilevato dall’Arbitro in più occasioni, e soprattutto nella decisione n. 5866 del 2015 del Collegio di coordinamento, la disposizione contrattuale in esame prevede, in
caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Il suddetto calcolo è, dunque, articolato in due fasi: dapprima il capitale residuo è convertito in franchi svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi viene calcolata la somma (in euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In tal modo il cliente subisce la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso di periodo.
La clausola in esame non espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa si pone in contrasto con l’art. 4, par. 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), come ha rilevato la Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 30 aprile 2014 nel caso C-26/13.
Quest’ultima ha sottolineato che «l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che (…) è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intellegibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. La violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è però significativa ai fini del presente giudizio.
Orbene non può negarsi che la clausola in questione non contiene affatto gli elementi necessari per far comprendere al cliente in maniera trasparente il concreto funzionamento del meccanismo di conversione ed in particolare del calcolo del capitale residuo, limitandosi a fare riferimento alla conversione senza aggiungere alcunché in ordine,
appunto, al concreto calcolo da eseguire al momento della estinzione anticipata. In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata d’ufficio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE).
Quanto alle conseguenze derivanti dalla nullità della clausola, la citata sentenza della Corte di Giustizia ha affermato che «l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, (…) ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale
disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». Peraltro, e sia pure con specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, al fine della decisione occorre tenere conto:
i) da un lato, del fatto che l’ art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) attribuisce al consumatore il diritto di «rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore»;
ii) dall’altro lato, della giurisprudenza costante secondo cui l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi (tra le tante, Cass., 10 settembre 2013, n. 20686). In applicazione, dunque, dei principi fin qui esposti, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati.
In particolare posto che il calcolo non può essere eseguito alla stregua della clausola nulla, l’intermediario dovrà calcolare il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire in base alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9, di cui è stata
dichiarata la nullità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto ad eseguire il conteggio estintivo nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Marcello Marinari

dec-20160824-7123

Decisione n. 6165 del 7 luglio 2016 – Collegio Centro – Mutuo fondiario

COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA ............................. Presidente
(RM) MELI...................................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGNI ...................................Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI................................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO ......................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore NERVI ANDREA

Nella seduta del 08/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
La parte ricorrente espone di aver stipulato, in data 3 agosto 2009, un contratto di mutuo fondiario con l’intermediario resistente. Il contratto è indicizzato al franco svizzero, la somma mutuata è pari ad euro 144.000 ed il rimborso è previsto in 360 rate mensili, con tasso variabile (il parametro è il Libor franco svizzero a sei mesi) maggiorato di uno spread.
In data 20 luglio 2015 la parte ricorrente chiedeva il conteggio di estinzione del prestito; il documento fornito dall’intermediario evidenziava una rivalutazione del debito residuo pari ad euro 57.366,31, derivante dall’andamento del cambio franco svizzero/euro.
La parte ricorrente contesta il metodo di calcolo adottato dall’intermediario ai fini del conteggio per l’estinzione anticipata, in quanto non conforme alla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro n. 4135/2015; in particolare, chiede che venga accertata la nullità della clausola che prevede, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’applicazione della duplice conversione franco svizzero/euro.
L’intermediario resiste alla pretesa. Dopo aver ricordato che le decisioni dell’Arbitro fanno riferimento solo al caso ivi deciso e non possono essere automaticamente applicate ad altre fattispecie, la parte resistente si diffonde in una ampia illustrazione del meccanismo di indicizzazione valutaria previsto dal contratto sottoscritto dai ricorrenti, per poi concludere che la sua applicazione al caso di specie è avvenuta in maniera del tutto legittima. In particolare, la banca sottolinea sia il puntuale rispetto della normativa in materia di trasparenza sia l’irrilevanza del precedente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 30 aprile 2014 in causa C-26/13).
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
I. Come noto, i contratti di mutuo analoghi a quelli per cui è causa hanno formato oggetto di due decisioni del Collegio di coordinamento (nn. 7727/2014 e, poi, n. 4135/2015). La seconda decisione, in particolare, ha sancito la nullità della clausola contrattuale (art. 7) che disciplina l’estinzione anticipata, in quanto ha ritenuto che il meccanismo c.d. “di doppia conversione” ivi previsto sia contrario alle regole di trasparenza, correttezza ed
equità, che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori. Il contratto su cui verte l’odierna controversia è del tutto identico a quello che ha formato oggetto della decisione ora richiamata. Si tratta, infatti, di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero (cfr. art. 4 del contratto), ossia di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo
delle rate è il franco svizzero. Esso si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Nell’alea del contratto rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del citato tasso di cambio.
Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, prevede “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4e art. 4/bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi; ’importo (“positivo” o “negativo”) così rilevato genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”. Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto (cfr. art. 7 del contratto, all. al ricorso).
II. Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio che viene applicato al capitale residuo. Il calcolo si articola in due fasi, e precisamente:
- in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula del contratto (“Franchi Svizzeri 1,5237 per un Euro”);
- in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in euro), si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”).
Ciò precisato, deve osservarsi che il metodo di calcolo del debito residuo effettuato dalla banca presenta degli errori di calcolo. In particolare, posto che il debito residuo della parte ricorrente (quale indicato dalla banca; su ciò infra) ammonta ad € 122.840,40, il passaggio da euro a valuta estera si ottiene moltiplicando gli euro per il relativo cambio al tasso convenzionale. Nel contratto, questo tasso è indicato in euro 1,5237, mentre nel conteggio
rilasciato alla parte ricorrente il tasso storico riportato è 1,5314. Nel dettaglio, euro 122.840,40*1.5237=187.171,91 CHF.
Se il debito residuo così determinato deve essere pagato in euro, il passaggio da valuta estera a euro si ottiene con l’operazione di segno opposto, facendo riferimento al tasso di cambio esistente al momento della (richiesta di) estinzione: 187.171,91 CHF/1,04390 (cambio euro alla chiusura)= € 179.300,61 (debito residuo rivalutato).
La “rivalutazione” del debito residuo, ossia l’aggravio del costo per i ricorrenti risulta così pari ad € 179.300,61 – 122.840,40=€ 56.460,21. Si tratta di un importo inferiore a ciò che viene indicato nel conteggio di estinzione (€ 57.366,31).
Il Collegio osserva ulteriormente che il saldo del conto di deposito (positivo per il ricorrente nella misura di € 2.743,17) è stato sottratto dal debito residuo dopo la rivalutazione.
Invece, trattandosi di somme compensate dopo l’applicazione del cambio, matematicamente tale importo dovrebbe essere detratto prima di rivalutare il debito residuo, come peraltro già indicato nella decisione del Collegio di coordinamento n. 7727/2014 (€ 122.840,40 - € 2.743,17= € 120.097,23).
La somma corrispondente al debito residuo ammonta, in realtà, ad euro 120.097,23; ne consegue che, in ragione dei conteggi sopra esposti, l’aggravio del costo per i ricorrenti si riduce ulteriormente ad euro 55.199,40; la differenza rispetto a quanto indicato dalla banca ammonta dunque ad euro 2.166,91.
III.Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei
contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.
L’oscurità della clausola è ulteriormente comprovata dagli errori di calcolo evidenziati al punto II della presente decisione.
La clausola impugnata dal ricorrente deve dunque qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE. Tale nullità non travolge l’intero contratto, ma si riverbera sulla determinazione del capitale residuo; quindi in caso di richiesta di estinzione anticipata la ricorrente dovrà restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in accoglimento del ricorso dispone che l’intermediario ricalcoli il capitale residuo secondo il criterio indicato in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE
Maurizio Massera

dec-20160707-6165

…..e ancora vittoria in conciliazione Corecom

Anche in questo caso, l'utente che si è rivolto alla nostra associazione TuConFin, ha ottenuto giustizia con un relativo indennizzo.  La sua odissea andava avanti da oltre un anno, solamente per aver accettato una "proposta" telefonica da un operatore scorretto,  che poi ha fatto partire la migrazione come fosse già stata trasformata in un" regolare contratto".

Non lasciatevi scoraggiare....reagite ed ottenete giustizia.telefono

Seconda conciliazione Corecom_ Tuconfin al fianco dell’utente

E di seguito la seconda conciliazione positiva ottenuta in Corecom

Anche in questo caso Tuconfin ha ottenuto lo storno totale della penalità addebitate all'utente per recessione anticipata del contratto ( in questo caso si trattava di una migrazione da un gestore all'altro avvenuta erroneamente 4 gg prima dello scadere del contratto)  ed il riconoscimento di un indennizzo da parte di entrambe le compagnie telefoniche.

Non sottostare alle ingiustizie. SCEGLI
Non sottostare alle ingiustizie. SCEGLI

TuConFin_ Corecom: prime vittorie in conciliazione

La nostra associazione ottiene le prime vittorie in conciliazione con Corecom per i disservizi con la telefonia mobile e fissa. Utilizzando tutti i portali del web, ci siamo scontrati, in prima persona, con tali disservizi, al punto di  cercare e trovare la soluzione migliore per ottenere giustizia: la conciliazione Corecom

pratiche-conciliazione-al-corecom

Di seguito la prima, proprio a nome del nostro Presidente, Berno Franca.  La Vittoria?

La risoluzione del contratto senza ulteriori costi ed oneri, lo storno totale delle fatture non pagate a causa del disservizio telefonico ed il riconoscimento di un indennizzo. Non soccombere alle ingiustizie si puo'.

banner-corecom

Decisione N. 9017 del 12 ottobre 2016 – Collegio di Napoli – Mutuo – In valuta – Interessi

In anteprima ufficiale, in attesa che venga aggiornato il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario, vi postiamo l'ennesima decisione FAVOREVOLE al mutuatario con cui viene dichiarato nullo l'art. 7 del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC. Questa volta ringraziamo il Collegio di Napoli.

Buona lettura,

ANTEPRIMA: Collegio di Napoli nella seduta del 19.07.2016

Decisione N. 9017 del 12 ottobre 2016

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori:

(NA) MARINARI ……………………………..….. Presidente
(NA) CARRIERO ……………….………………... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO …………… Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) CAPOBIANCO  …………………………..  Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(NA) BARTOLOMUCCI ………………..………Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 19/07/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Nel mese di maggio 2007 i ricorrenti sottoscrivevano con l’odierno convenuto un contratto di mutuo fondiario per la somma di euro 200.000.00, rimborsabile in centottanta rate mensili. L’articolo 5 del contratto disponeva che gli interessi di mora sarebbero stati pari alla media mensile del tasso euribor 3 mesi maggiorata del 3.50% annui; l’art. 7, invece, prevedeva che in caso di estinzione anticipata il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati, sarebbero stati calcolati in Franchi Svizzeri e successivamente convertiti in euro. Nel mese di luglio 2015 i ricorrenti, vedendosi aumentare la rata da euro 1.549,00 ad euro 2.120,00 chiedevano le opportune informazioni all’istituto di credito, ottenendo come risposta la semplice considerazione in ordine al tasso di cambio che essendo sfavorevole con l’ aumento della rata consentiva il recupero degli interessi maturati nei precedenti mesi. Il 10 ottobre 2015 i ricorrenti manifestavano la volontà di estinguere anticipatamente il contratto, richiedendo il conteggio estintivo e il piano di ammortamento ma ricevevano solo un conteggio informativo; nonostante avessero reiterato successivamente le proprie richieste, le stesse restavano nuovamente inevase. Infine il 24 settembre 2015 veniva inviata altra diffida, tuttavia, senza ricevere risposta esaustiva.

Pertanto con lettera di reclamo, inviata per il tramite di un legale di fiducia, i ricorrenti contestavano che i richiamati articoli 4, 5 e 7 del contratto de quo non fossero stati oggetto di precedente trattativa; contestano, dunque, la vessatorietà della premessa del contratto, nella quale la banca fa dichiarare al cliente di aver ricevuto, prima del rogito notarile, il foglio informativo relativo all’operazione di finanziamento e alle garanzie, nonché la vessatorietà e la illegittimità delle clausole di applicazione degli interessi, e del collegamento al cambio svizzero.

Riscontrato negativamente il reclamo, i ricorrenti adivano questo Arbitro – con il ministero di un difensore di fiducia – per reiterare le proprie doglianze e per chiedere l’accertamento della nullità delle clausole relative alla indicizzazione del cambio, con il conseguente accertamento della illegittimità delle somme richieste e l’eventuale condanna alla restituzione di quelle percepite.

Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’Arbitro, tenuto conto del fatto che i ricorrenti volessero far valere un vizio genetico relativo ad un contratto stipulato nel 2007. Nel merito confermava che nel mese di luglio 2015 avesse emesso un conteggio informativo del mutuo de quo su richiesta delle parti, le quali successivamente contestavano la vessatorietà del contratto richiedendo di poter corrispondere il solo capitale residuo non rivalutato al netto delle somme maturate sul conto deposito. Parte resistente, riscontrando il reclamo, forniva gli opportuni chiarimenti sul corretto funzionamento dei meccanismi di indicizzazione e sulla sussistenza dei requisiti di trasparenza nella fase precontrattuale del rapporto.

Tuttavia, cosi come attestato dal piano di ammortamento, le parti non davano luogo né all’estinzione anticipata né alla richiesta del conteggio di estinzione. Pertanto, non essendosi perfezionata l’estinzione del rapporto, non era stata concretamente applicata la clausola controversa, “non configurandosi o concretandosi quelle operazioni o comportamenti successivi al gennaio del 2009 che la controparte vorrebbe addurre a dimostrazione della competenza temporale del Collegio adito”.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare l’irricevibilità del ricorso ovvero di rigettarlo nel merito.

DIRITTO 

La domanda dei ricorrenti è relativa all’accertamento della vessatorietà delle clausole, contenute in un contratto di mutuo, relative alla indicizzazione degli interessi in caso di estinzione anticipata dello stesso.
In ordine a tale domanda, l’intermediario convenuto ha sollevato una eccezione di irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis di questo Arbitro, poiché la domanda sarebbe volta all’accertamento della sussistenza di un vizio genetico, relativo ad un contratto stipulato prima del 2009. L’eccezione è infondata e non merita accoglimento: la domanda principale riguarda il conteggio di anticipata estinzione del finanziamento, il quale è stato predisposto dal resistente nel 2015 e contestati dai ricorrenti. “Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale” (cfr. ex multis Collegio di coord. ABF, dec. n. 5855/2015).

Nel merito, la clausola contrattuale relativa alla indicizzazione prevede che in casi di estinzione anticipata del finanziamento, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Espressamente: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. Come affermato da questo Collegio in analoghe fattispecie “ai fini del suddetto calcolo, sono previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo i cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. Sulla base delle regole di correttezza, trasparenza e buona fede, che devono caratterizzare qualsiasi regolamento contrattuale, risulta evidente che tale art. 7 non espone in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata, tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo). Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art.4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Conseguentemente, in quanto abusiva, la clausola contrattuale è suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Anche la stessa Corte Suprema ha affermato che la violazione della fondamentale regola della trasparenza, comporta la nullità della clausola (Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n.17351). Alla luce dei predetti dati normativi e orientamenti giurisprudenziali, nazionale e comunitari, il Collegio di Coordinamento, con decisone n. 5866/15 ha stabilito che conseguentemente alla nullità della clausola abusiva “si applica la norma di diritto positivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio”, in quanto detta nullità non travolge l’intero contratto, ma impone soltanto un nuovo calcolo degli interessi” (cfr. ex multis dec. n. 809/2016).

Deve pertanto essere riconosciuta la nullità della clausola di cui all’art. 7 del contratto di mutuo, con il conseguente diritto dei ricorrenti al ricalcolo del capitale residuo, sulla base dei principi sopra enunciati, con i conseguenti effetti restitutori.

P.Q.M. 

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la nullità della clausola determinativa degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Marcello Marinari

COMBATTERE O NON COMBATTERE, A TE LA SCELTA

Guarda il video e poi leggi…

COMBATTERE O NON COMBATTERE, A TE LA SCELTA

Il “libero arbitrio” e’ un concetto secondo il quale OGNI persona può scegliere da sé gli scopi del proprio agire, secondo la propria volontà, nel senso che la sua libertà di scelta e’ liberamente determinata.

Scegliere di “scegliere” o scegliere di “non scegliere”.

E’ questo il significato nemmeno troppo nascosto di questo video, dove di fronte alla vista del padre che trova la (finta) soluzione di evitare i suoi problemi buttandosi via nell’alcol, uno dei due figli prende ad esempio la “soluzione cattiva” del genitore come unica via di uscita ai suoi problemi, forse la più semplice, la meno faticosa, mentre l’altro lucidamente vede nell’atteggiamento del papà una resa, una rinuncia a combattere e decide invece che i problemi li affronterà e cercherà di risolverli.

L’atteggiamento e’ molto importante, e’ ESSENZIALE.

Tom Hanks nel film “Castaway” si ritrova naufrago in un isola deserta. Nonostante un iniziale smarrimento decide di combattere, di essere positivo a tal punto da far diventare un vecchio pallone bucato il suo compagno.

In una situazione assolutamente drammatica decide di riconsiderare quello che l’isola e il destino gli  offrono, così aguzza l’ingegno e prova ad usarlo a suo vantaggio, e addirittura se ne va dall’isola su un gabinetto trasformato in zattera.

A volte sembra di non avere delle scelte, così come il padre dei 2 bimbi si “lascia andare”, sceglie di non avere scelte, e così fa uno dei due bimbi, prendendo ad esempio il più classico degli esempi da prendere, suo padre.

A volte invece le scelte ci sono, hanno altri aspetti, altre forme, bisogna spesso faticare per decifrarne i segnali.

E così fa il secondo bimbo, scegliendo la via solo apparentemente più difficile, facendo tesoro, in modo costruttivo, del triste percorso che hanno preso il papà ed il fratello.

Noi mutuatari di TUCONFIN abbiamo SCELTO di avere un atteggiamento positivo, a volte sembra di essere da soli in un’isola deserta dove nessuno ci ascolta, un’isola che sembra non lasciarci speranze…

Ma è proprio in questo momento che l’orgoglio e la voglia di sconfiggere un’ingiustizia, di riuscire a salvarci, ed abbandonare finalmente quest’isola ci permettono di andare avanti.

E siamo sicuri di RIUSCIRCI, noi ce la faremo.

E se sarà a bordo di una zattera o di un gabinetto trasformato….beh a quel punto poco ci interessa. Ci sara’ comunque spazio per tutti.

Scegli anche tu la via positiva. Sii tu stesso l’esempio da seguire …

Tuconfin – Uniti e Avanti Sempre!

 

 

 

Sei in crisi economica? Non sai come pagare il mutuo? SOSPENDILO! Ecco come fare:

"Ho perso il lavoro. Smetto di pagare il mutuo!". Quante volte abbiamo sentito frasi di questo tenore? Purtroppo, soprattutto negli ultimi anni di profonda crisi, troppe volte... ma non è la soluzione giusta!

Ecco qui alcune soluzioni per aiutare i mutuatari che si trovano in crisi economica:

Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa
Il 27 aprile 2013 è stata avviata l'operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa (di cui all'art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007).
Il Fondo consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo per l'acquisto dell’abitazione principale, di richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata fino ad un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:

a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc;
b) morte;
c) handicap grave o condizione di non autosufficienza.

I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito Isee non superiore a 30.000 euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.
Per ulteriori approfondimenti collegarsi ai siti di Consap e Dipartimento del Tesoro.

Clicca qui per scaricare il modulo.

Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori del 31 marzo 2015
Il 31 marzo 2015, ABI e 10 associazioni dei consumatori, anche tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015, hanno siglato un accordo per la sospensione della sola quota di capitale del credito alle famiglie.
(Vedi elenco delle banche e degli intermediari finanziari)
In particolare, entro il 31 dicembre 2017 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che si trovino in difficoltà al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:

a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc;
b) morte;
c) handicap grave o condizione di non autosufficienza;
d) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).

Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i mutuatari titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi di cui alla predetta lettera d).

Clicca qui per scaricare il modulo.

Non rientri nei casi sopraindicati, ma non riesci lo stesso a far fronte alle rate di mutuo o all'accumulo dei tuoi debiti? Non disperare... esiste anche un altra soluzione chiamata "sovraindebitamento" o "legge salva suicidi". Clicca sul linkl qui sotto, troverai una breve ed interessante guida operativa.

Per maggiori informazioni contattaci direttamente per essere messo in contatto con uno dei nostri legali.

Crisi da sovraindebitamento o legge salva suicidi: breve guida operativa

Pagina99: mutui in franchi svizzeri un infinito girone infernale

Mutui in franchi svizzeri un infinito girone infernale

Rate alle stelle e cause che non portano a nulla. In Italia sono coinvolte 10.000 famiglie.

In foto l’articolo sulle vicende Europee legate al mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero e di Tuconfin con la sua lotta contro Barclays Bank Plc.

Ringraziamo Pagina99 e la giornalista Virgina Alimenti per aver dato risalto alla nostra storia.

Clicca qui per leggere l'articolo nella versione originale (per abbonati).

 

11.11.2016 – Mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero – Parliamone!

11.11.2016 - Mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero - Parliamone!

TORINO - Venerdì 11 novembre - dalle ore 15:00 presso la saletta di Via Nicola Fabrizi, 93,  si è tenuto il primo incontro ufficiale tra TUCONFIN e i mututari, VITTIME dei mutui in Euro indicizzato al Franco Svizzero erogati da Barclays Bank Plc.

Relatori:

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  • Franca Berno, Fondatrice e Presidente Tuconfin;
  • Sheila Meneghetti, Fondatrice e Vice presidente Tuconfin;
  • Avvocato, legale e consulente Tuconfin;

 

 

Si è discusso in merito al prodotto sia a livello tecnico e sia a livello legale, di cosa abbiamo fatto nel passato e di cosa stiamo facendo per il presente e le aspettative per il futuro. Inoltre, e questo è il principale  motivo dell'incontro, abbiamo risposto a tutti i dubbi, le paure e le perplessità che i mutuatari presenti hanno esposto. Oltre 4 ore di interventi, dove il tempo è volato... conoscere di persona così tante persone è veramente fantastico, ma allo stesso tempo triste se si pensa che ci accomuna la stessa medesima storia... la prigionia del mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero.

Questi incontri danno la possibilità di dimostrare come l'unione faccia realmente la differenza, anche solo a livello psicologico... parlare del proprio problema ci rende liberi da pensieri negativi.. il problema non siamo noi, il problema non è nostro, non siamo colpevoli di aver firmato o di essere ignoranti. La verità è una sola... ciò che abbiamo firmato non corrisponde alla realtà dei fatti e ora anche l'Arbitro Bancario e Finanziario ci sta dando ragione annullando la parte relativa alle clausole della rivalutazione. Ora mancano solo le prime sentenze, ma anche quelle sono in dirittura di arrivo.

Qualsiasi sia l'esito finale, noi non molleremo finchè giustizia non sarà fatta.

Ringraziamo tutti per la partecipazione numerosa e con il vostro prezioso aiuto, questo sarà solo il primo di una lunga serie... Stay tuned.

 

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ANTEPRIMA: Decisione n. 8002/16 del 16-09-2016

In anteprima ufficiale, in attesa che venga aggiornato il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario, vi postiamo un'altra decisione, questa volta però DICHIARATA NON PROCEDIBILE d'ufficio... Prima di procedere con il reclamo LEGGETE sempre il regolamento!

Anche se avate il mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC, le partiche vengono cestinate se fate domande che non rientrano nella competenza dell'ABF.

Buona lettura,

ANTEPRIMA: Decisione n. 8002/16 del 16-09-2016

ANTEPRIMA: Decisione n. 9190-16 del 14.10.16 – Nullo art. 7

In anteprima ufficiale, in attesa che venga aggiornato il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario, vi postiamo l'ennesima decisione FAVOREVOLE al mutuatario con cui viene dichiarato nullo l'art. 7 del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Buona lettura,

ANTEPRIMA: Decisione n. 9190-16 del 14.10.16