laRepubblica.it: Mutui in franchi svizzeri, Barclays condannata a pagare oltre 85mila euro

E ancora una volta l’importante testata giornalistica “LaRepubblica.it” parla di noi!!!!
Questa volta con una importante notizia per tutti coloro che ancora sono bloccati da questo mutuo indicizzato: la buona notizia (per certi versi potrebbe essere considerata “storica”) arriva grazie all’ordinanza N.R.G. 44182/2015 del 03.01.2017 emessa dal Giudice Caterina Silvana Cerenzia del Tribunale di Roma, sull’azione intrapresa dai signori A. V. e E. F. C. e seguiti dall’Avv. M. Eroli.
In questa Ordinanza si sottolinea l’importanza delle decisioni ABF, e la conseguente inadempienza della BARCLAYS alle suddette, rendendo nullo l’articolo sulla rivalutazione monetaria da applicare in caso di estinzione per mancanza di trasparenza.
In base a questa IMPORTANTISSIMA decisione Barclays Bank Plc è stata CONDANNATA a dover RESTITUIRE quanto INDEBITAMENTE PAGATO DAL MUTUATARIO (con tanto di interessi) e dovra' PAGARE una somma importante anche come riconoscimento del danno per "RESPONSABILITA' AGGRAVATA" e alla refusione di tutte le spese legali sino ad oggi sostenute.
Noi come Associazione abbiamo sempre denunciato in tutte le sedi civili, penali, amministrative, politiche e mediatiche questa situazione, sottolineando quanto questo aspetto fosse pericoloso e tossico.
Grazie alla nostra tenacia, alle campagne di sensibilizzazione e di informazione partite dal 2011 abbiamo permesso a molti, anche grazie al TEAM creato ad hoc da persone comunque volontarie, che hanno profuso tempo ed energie tolte alle rispettive famiglie, di trovare il coraggio di affrontare, anche singolarmente, questo colosso inglese.
Tenacia e convinzione di essere nella ragione non ci hanno mai fermato e mai ci fermeranno.
Grazie al sito TUCONFIN e alla nostra dedizione alla causa anche altri mutuatari determinati ad ottenere giustizia sono riusciti ad entrare a far parte di una rete di informazione che permette loro di reperire e sfruttare tutte le informazioni utili.
Ed è così che prima con l’Arbitro Bancario e Finanziario e poi ora nelle aule del Tribunale si da la piena ragione a NOI, i mutuatari lesi.

Ringraziamo Agnese Ananasso per lo spazio che ha voluto dedicarci.

Clicca qui per leggere l'articolo.

 

 

Tribunale di Roma: 03.01.2017 – ACCOGLIMENTO TOTALE – RG N. 44182/2015

E come vi avevamo promesso il 2017 inizia alla grande...

Come? Non servono tante parole... contano i fatti.

In allegato l'ordinanza che condanna la banca BARCLAYS PLC a:

  • restituzione dell'intera rivalutazione;
  • degli interessi pagati
  • al riconoscimento del danno alle parti
  • accollo spese legali

Nel testo anche la decisione ABF n. 4135/2015.

Tribunale di Roma- 03.01.2017 - ACCOGLIMENTO TOTALE - RG N. 44182:2015

 

 

Mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero: PARLIAMONE…a Roma!!

Anno nuovo e TUCONFIN riparte con il tour in giro per l'Italia: Mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero: PARLIAMONE!
Vi aspettiamo numerosi!

Leggi anche:

11.11.2016 – Mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero – Parliamone!

Tribunale di Padova – Sentenza 65/2017: Il giudice rigetta le domande del mutuatario

Come ben sapete il nostro scopo è quello di mettervi a conoscenza sugli eventi che coinvolgono la nostra situazione legata ai mutui in euro indicizzati al Franco Svizzero di Barclays Bank Plc.

Purtroppo questa volta non sono buone notizie poiché il Tribunale di Padova con la Sentenza 65-2017 del 11.01.2017, emessa dal Giudice Dott. Caterina Zambotto, ha rigettato TUTTE le domande degli attori (mutuatari) seguiti dall'Avv. Vincenzo Carpentieri.

Questo non deve assolutamente scoraggiarci poiché in realtà, leggendo il testo, si comprende benissimo che non riguarda le doglianze che noi abbiamo lamentato da sempre, ma al contrario è basata su aspetti che noi abbiamo sconsigliato da tempo poiché, purtroppo, anche noi stessi ne abbiamo avuto prova. Sull'estinzione anticipata, inoltre, non si fa alcun cenno così come pare non siano state poste all'attenzione del Giudice le varie decisioni favorevoli dell'ABF che dal 2015 ad oggi non lasciano dubbi sulla nullità parziale del contratto.

L'usura su questo mutuo non c'è e se presente, non è di certo il problema principale su cui basare una causa così importante e delicata.

Lo stesso Arbitrato Bancario Finanziario aveva rigettato le domande dei mutuatari, ma questo non è bastato a far cambiare strategia.

Altro grave errore è stato quello di aver presentato le doglianze su aspetti "tecnici" senza una perizia di parte che ne comprovasse la veridicità.

Alla centrale dei rischi il debito in Euro che viene segnalato non è altro che il nostro debito effettivo comprensivo della  rivalutazione... Peccato però che le informative inviate ai mutuatari non corrispondo, al contrario danno una percezione di andamento favorevole del mutuo. QUESTO è il problema.

Le informative, creano confusione, il contratto è stato scritto male e i mutuatari non comprendono quale sia la vera natura del mutuo se non quando ormai è troppo tardi... cioè verso la fine del mutuo o in fase di estinzione anticipata dello stesso.

Ma si sa.. le cause si vincono e si perdono... Infatti, DOPO questa sentenza negativa (e dopo l'ordinanza negativa di Altroconsumo), è arrivata la PRIMA SENTENZA FAVOREVOLE, quella di Busto Arsizio. Senza contare che a Dicembre 2016 era uscita anche la prima ordinanza favorevole, grazie al Tribunale di Roma.

Perciò tranquilli... Uniti e avanti sempre.

Leggi qui la sentenza:

Tribunale Padova - Sentenza 65 2017

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione): NULLITA’ e RIMBORSI in conseguenza delle clausole Abusive.

Concludiamo l'anno con delle buone notizie.

La corte Europea si è espressa ancora in favore dei consumatori chiarendo maggiormente quanto contenuto nella direttiva europea concernente le clausole abusive. I contratti vanno redatti in maniera chiara e trasparente al fine di poter mettere nelle giuste condizioni il consumatore e, una volta accertata, da parte del tribunale locale, l'abusività della clausola, la banca è tenuta anche alla restituzione di tutte quelle somme che sono state indebitamente pagate fin dall'origine del contratto.

Qui il testo integrale:  ...

M5S: On. Moronese, sollecita risposta all’interrogazione di febbraio 2016

A distanza di quasi un anno dall'interrogazione posta dal M5S, pochi giorni fa, è stato fatto da parte dell'On. Moronese, l'ennesimo sollecito...

Vediamo se questa volta, ci rispondono.

In foto la bozza del testo.

Clicca qui per leggere l'interrogazione.

 

ANTEPRIMA: Collegio di Milano nella seduta del 28.07.2016 (Decisione n. 10249)

In anteprima ufficiale, vi postiamo l'ennesima decisione FAVOREVOLE  nei confronti del mutuatario, dell'Arbitro Bancario Finanziario, con cui viene dichiarato nullo l'art. 7 del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC. Si ringrazia il Collegio di Milano per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

ANTEPRIMA: Collegio di Milano nella seduta del 28.07.2016

ABF: Barclays tra gli intermediari inadempienti

Qui le inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, aggiornate al 09.12.2016:

09.12.2016 - Barclays Bank PLC.
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).

Barclays Bank PLC non ha adempiuto alla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 4501 del 17 maggio 2016. Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria.

03.12.2015 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).

Barclays Bank PLC non ha adempiuto alla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 5855 del 29 luglio 2015.
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria.

03.12.2015 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).

Barclays Bank PLC non ha adempiuto alla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 5866 del 29 luglio 2015.
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria.

03.12.2015 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).

Barclays Bank PLC non ha adempiuto alla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 5874 del 29 luglio 2015.
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria.

15.10.2015 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).

Barclays Bank PLC non ha adempiuto alla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 4135 del 20 maggio 2015.
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria.

30.06.2015 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).

Barclays Bank PLC non ha adempiuto alla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 5250 del 14 agosto 2014.

La controversia è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria.

30.06.2015 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).

Barclays Bank PLC non ha adempiuto alla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 7727 del 20 novembre 2014.

Ma la vera domanda è: alle altre decisioni ha adempiuto?

Banca d’Italia: Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario – Anno 2015

Banca d’Italia: Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario – Anno 2015

L’ABF si è occupato nuovamente della questione dei mutui indicizzati al franco svizzero, le cui clausole contrattuali prevedevano il ricalcolo in tale valuta e la successiva riconversione in euro del capitale restituito. Il Collegio di coordinamento ha dichiarato la nullità di tali clausole poiché, oltre a non essere state redatte in maniera chiara e comprensibile, determinavano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Di conseguenza il capitale residuo da restituire deve considerarsi pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), mentre non deve essere effettuata la duplice conversione indicata dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità. (Pag. 60)

...

Decisione n. 8172 del 22 settembre 2016 – Collegio Centro – Mutuo – Indicatore sintetico di costo (ISC) – Irricevibilità

COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA................ Presidente
(RM) SILVETTI................. Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO ................ Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO ............. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO................. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Nella seduta del 17/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto
La ricorrente, titolare di un mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato nel 2007, contesta che la somma tra tassi corrispettivi e moratori condurrebbe al superamento del tasso soglia usurario. Contesta inoltre che l’intermediario resistente le avrebbe fatto sottoscrivere un contratto derivato senza l’opportuna informativa e che tale circostanza
determinerebbe la mancata coincidenza tra il TAEG effettivo del rapporto e il TAEG indicato in contratto. Nonostante nel ricorso non vengano avanzate esplicite richieste, in base alla descrizione dei fatti presentata dalla ricorrente si può desumere che richieda la restituzione degli interessi del finanziamento con riguardo alla doglianza circa l’usura e l’accertamento della responsabilità dell’intermediario con riguardo alle doglianze relative alla sottoscrizione di un contratto derivato e alla mancata coincidenza tra TAEG effettivo e TAEG contrattuale.
L’intermediario chiede al Collegio di dichiarare irricevibile il ricorso per incompetenza temporale dell’ABF, inammissibile per la richiesta di natura consulenziale e, in subordine, di respingere il ricorso perché infondato.
Diritto
Il Collegio nota che le doglianze avanzate dalla ricorrente – usura genetica, violazione degli obblighi informativi in fase precontrattuale e mancata indicazione nel contratto del tasso di interesse corretto – si riferiscono a caratteristiche genetiche del contratto. In particolare, relativamente alla presunta usurarietà delle condizioni contrattuali, il Collegio richiama la Decisione 3381/2015 del Collegio di Roma: “L’eccezione sollevata in via
preliminare dall’intermediario è fondata e idonea a definire il presente procedimento. Come noto, infatti, la competenza dell’Arbitro bancario e finanziario deve essere negata in relazione a controversie concernenti comportamenti o operazioni dell’intermediario risalenti ad epoca antecedente la data del 1°/01/09 posta dal § 4, Sez. 1 delle Disposizioni regolamentari Banca d’Italia 12/11/11 (come modificate con delibera Banca d’Italia
13/11/12) quale termine iniziale di sua competenza temporale e ciò “a prescindere dal momento di verificazione o percepibilità” del pregiudizio che possa esserne derivato al cliente (v. ex multis ABF dec. 3530/14; 3163/13; 487/12, 1431/11, 756/11). Nella specie è dedotto dallo stesso ricorrente che il contratto di cui si tratta è stato stipulato in data
ampiamente antecedente il detto termine temporale, in relazione al quale lo stesso Collegio di coordinamento dell’ABF ha avuto modo di pronunciarsi nel senso di ribadirne l’inderogabilità in ogni caso, come quello oggetto del ricorso qui in considerazione, di denunciata nullità genetica del contratto (v. ABF Coll. Coord. n. 72/2014).”
Relativamente invece alla doglianza sulla natura del contratto indicizzato al franco svizzero, la ricorrente si limita a contestare la violazione di obblighi informativi in sede di stipula del contratto e la differenza tra TAEG effettivo e contrattuale, senza contestare specificamente il meccanismo di estinzione tipico di tali contratti, la cui validità è stata
oggetto anche di pronuncia a parte del Collegio di Coordinamento nella Decisione 5874/2015.
Il Collegio ritiene pertanto di non poter ammettere il ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
IL PRESIDENTE
Maurizio Massera

dec-20160922-8172