Ecco un altro articolo sui Mutui in Euro indicizzati al Franco Svizzero erogati da Barclays Bank Plc.
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Come vi avevamo promesso continuiamo a far parlare del nostro problema...
E oggi, 27 marzo 2017, siamo stati ospiti di NOTIZIE OGGI su Canale Italia condotto da Vito Monaco.
Tre ore di diretta TV dove si è parlato di tutto, dando ampio spazio alla nostra problematica. Grazie a Cinzia di Milano e al suo prezioso intervento in studio.
Si ringrazia nuovamente tutta la redazione, in particolare a Vito Monaco, per averci permesso di partecipare.
Ospiti in puntata:
Franca Berno - Presidente e Fondatrice Tuconfin
Sheila Meneghetti - Vicepresidente e Fondatrice Tuconfin
Erika Bertazzo - Assessore alle politiche sociali di Este
Paolo Pizzolato - Prima il Veneto.
Qui il link per rivedere la puntata in Streaming:
http://www.canaleitalia.it/programmi/notizie-oggi/
La rassegna stampa sui mutui in EURO indicizzati al Franco Svizzero erogati da Barclays Bank Plc continua.. questa volta è di nuovo Il Sole 24 Ore con l'inserto Plus 24 a darne ampio spazio con l'articolo di Marcello Frisone.
Come al solito fanno "sorridere" le dichiarazioni della banca con le quali si comprende sempre che, secondo il loro parere, non ci siano problemi legati a questa tipologia di contratto di mutuo. Non sono dello stesso parere Arbitro Bancario Finanziario, Tribunale di Roma e Tribunale di Busto Arsizio che continuano a condannarla rendendo nullo il conteggio della rivalutazione monetaria applicato in fase di estinzione anticipata.
Se l'articolo 7 non è stato ritenuto nullo, allora perché la banca è stata condannata a risarcire i mutuatari?
I contratti "vittoriosi" su Roma e Busto Arsizio (e se vogliamo aggiungere, TUTTI quelli trattati dallo stesso ABF) sono IDENTICI nella fattispecie.
Perciò SI, questo è senz'altro un precedente GIURIDICO per tutti coloro che hanno questo problema. Purtroppo, riprendendo le parole della banca, NON ci sarà ancora la parola fine a questa storia in quanto faranno appello.
Tutti coloro che hanno questo problema dovranno solo farsi coraggio e iniziare l'Iter contro la banca per far valere i propri diritti.
La banca si dice aperta al dialogo con i clienti, ma noi , soprattutto in qualità di associazione consumatori attenta a questa particolare situazione, non abbiamo ancora ricevuto "proposte" in merito ad una possibile trattativa. Al contrario continuiamo a raccogliere testimonianze opposte...
Inutile commentare oltre!
Cogliamo l'occasione per rinnovare i complimenti al nostro Avvocato per il risultato raggiunto e cogliamo l'occasione per ricordare alla Banca che noi siamo qui, aperti al dialogo ad aspettare soluzioni CONCRETE da fornire ai mutuatari.
Noi nel frattempo UNITI e AVANTI SEMPRE!
Save the date
Lunedi 27 marzo saremo in onda diretta su canale Italia dalle ore 6 alle ore 9.
Programma: NOTIZIE OGGI
Conduce: Vito Monaco
Canale 53 dalle 6 alle 8
Canale 283 dalle 8 alle 9
Veneto: canale 15 dalle 8 alle 9
Su Sky canale 913 dalle 6 alle 9
Potete intervenire con le vostre telefonate.. Vi aspettiamo!
TuConFin c'è!
Arbitro Bancario Finanziario.. Facile, veloce ed economico.
Ecco cos'è e come funziona in un video creato da Banca d'Italia:
Qui le ultime inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 21 marzo 2017:
21.03.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).
n.6470 del 15 luglio 2016
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.
21.03.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).
n.5688 del 16 giugno 2016
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.
21.03.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).
n.9017 del 12 ottobre 2016
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.
21.03.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).
n.6165 del 7 luglio 2016
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.
21.03.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).
n.7123 del 24 agosto 2016
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.
21.03.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).
n.4649 del 19 maggio 2016
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.
21.03.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni).
n.4039 del 3 maggio 2016
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.
Per vedere le altre INADEMPIENZE leggi anche:
ABF: Barclays tra gli intermediari inadempienti
Decisione N. 9337 del 20 ottobre 2016
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI ……….…….. Presidente
(NA) BLANDINI …………...…..Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA ………………..Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE ……………..Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA …………………..Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore BLANDINI ANTONIO
Nella seduta del 21/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente espone di aver stipulato, insieme alla propria moglie, in data 12 maggio 2007, un contratto di mutuo a tasso variabile di € 125.000,00 indicizzato al franco svizzero, da rimborsare in 300 rate mensili, di cui la prima in scadenza al 14 agosto 2007.
Riferisce che, in data 29 gennaio 2014, la resistente comunicava al cliente un conteggio informativo per estinzione totale anticipata, nel quale erano riportate solo le voci inerenti il capitale residuo ed il conguaglio derivante dalla rivalutazione Franco/Euro, senza indicazione di alcun costo “per indicizzazioni” né del saldo attivo presente sul “conto deposito” alla data di emissione del conteggio. Afferma pertanto che “il conguaglio per la rivalutazione incide come commissione di uscita per il 37,50%”.
Riferisce altresì che in data 8 aprile 2015 l’intermediario comunicava un nuovo conteggio, nel quale erano riportate, tra le altre, le voci relative all’indicizzazione e al saldo del conto deposito; ritiene che in tale secondo conteggio “il conguaglio per rivalutazione incide come commissione di uscita per il 52,38%”.
Tanto premesso, lamenta - in primo luogo - la violazione degli obblighi di trasparenza e informazione gravanti sull’istituto di credito “sia in fase precontrattuale (soprattutto in ordine al rischio connesso all’andamento della valuta estera), sia nel corso del rapporto”.
Inoltre, nell’evidenziare che l’intermediario, con l’emissione del conteggio estintivo dell’8 aprile 2015, “ha stabilito una componente di indicizzazioni, rivalutazioni e spese [...] che determina un T.A.E.G. pari al 12,388%”, contesta la nullità delle relative clausole contrattuali ai sensi degli articoli 644 c.p. e dell’art. 1815, co. 2, c.c.
Alla luce di quanto sopra, il ricorrente formula le seguenti richieste all’Arbitro:
“1. la restituzione di tutti gli interessi per le rate scadute e pagate che ammontano ad euro 92.911,01 (novantaduemilanovecentoundici,01); 2. di calcolare, per le rate restanti solo il capitale residuo con esclusione degli interessi.”
L’intermediario non ha fatto tenere proprie controdeduzioni.
DIRITTO
Con l’odierno ricorso parte ricorrente – pur svolgendo considerazioni in ordine alla violazione dei doveri di informazione e degli obblighi di trasparenza da parte dell’intermediario (con particolare riferimento ai rischi insiti nell’operazione e all’adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze del consumatore) - contesta essenzialmente l’applicazione di interessi usurari, e chiede pertanto la restituzione di tutti gli interessi pagati.
Al riguardo, si evidenzia che le doglianze sembrano fondate, da una parte, su un preteso vizio genetico del contratto - atteso il richiamo alla nullità della clausola determinativa degli interessi ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. –: in tali sensi, la domanda risulta pertanto inammissibile per incompetenza ratione temporis dell’ABF (il contratto è stato stipulato nel 2007).
Dall’altra parte, il ricorrente fa riferimento alla comunicazione dell’8 aprile 2015 con cui l’intermediario trasmetteva il conteggio estintivo, rilevando che, nel caso di specie, l’applicazione delle diverse componenti di costo ivi considerate (in particolare l’ “indicizzazione” e la “rivalutazione”) avrebbe determinato “un TAEG pari al 12,388%”, di gran lunga superiore alla soglia usura vigente (all’epoca della stipula). Richiama quindi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della verifica del superamento della soglia usura, andrebbero computate “tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Sul punto, in sede di riscontro al reclamo, l’intermediario aveva precisato che la voce “rivalutazione” contenuta nel conteggio estintivo non costituisce una “remunerazione” rilevante ai sensi dell’art. 1815 c.c. e non è pertanto inclusa nel calcolo del TEG.
Aldilà di queste considerazioni, tuttavia, non vi è alcun elemento in atti che dimostri l’intervenuta estinzione del finanziamento: di talché siffatta prospettazione del ricorrente si sostanzierebbe in una mera ipotesi teorica (in casi simili, i Collegi hanno affermato che costituisce “un errore giuridico dare rilevanza a detti fini [i.e. usurarietà del finanziamento] a vicende successive come l’estinzione anticipata” – cfr. ex multis Collegio di Milano, decisioni nn. 6731/14 e 9509/15).
Infine non può sottacersi che il ricorrente in data 19 ottobre 2015 aveva già presentato un analogo ricorso nei confronti dell’intermediario convenuto, nel quale tuttavia, in aggiunta alle richieste poi riproposte con l’odierno ricorso, era avanzata anche una domanda avente ad oggetto “il versamento, determinato in via equitativa, di una somma pari ad euro 15.000,00”. Il ricorso veniva quindi dichiarato inammissibile dal Presidente del Collegio di Napoli, preso atto che il ricorso aveva ad oggetto richieste di restituzione di somme di denaro di importo superiore a 100.000 euro.
Il ricorrente ha dunque ripresentato il ricorso, previa riduzione della domanda: ciò che
pone ulteriori profili dubbi circa l’ammissibilità del presente ricorso, comunque assorbiti dalle considerazioni dianzi svolte.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.
IL PRESIDENTE
Marcello Marinari
Decisione N. 9679 del 27 ottobre 2016
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI ………………………………..Presidente
(NA) CARRIERO………………………………..Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO …………Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA …………………………………..…..Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI………………………Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore SALVATORE SICA
Nella seduta del 13/09/2016 dopo aver esaminato:
FATTO
Con ricorso introduttivo, il ricorrente affermava che in data 12.11.2001, aveva sottoscritto con la banca originaria, successivamente incorporata dalla odierna resistente, un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa: mutuo successivamente oggetto di rettifica in data 27.10.2003.
Successivamente, il ricorrente dovendo avviare una procedura di surroga del mutuo da parte di un altro istituto di credito, effettuava una verifica delle condizioni previste dal predetto contratto e veniva a conoscenza dell’esistenza di una serie di “clausole che prevedevano un articolato calcolo e l’applicazione d’indennità che facevano lievitare a dismisura il reale importo da restituire”.
Alla luce di ciò, il ricorrente non poteva stipulare il contratto di surroga, in quanto l’operazione veniva ritenuta economicamente pregiudizievole dalla banca surrogante. Pertanto, presentava reclamo il 20.02.2016 al fine di ottenere la “rimozione di tutte le clausole che impediscono l’estinzione o la surroga del contratto [...] senza costi” per il cliente, “già ritenute vessatorie in analoghi contratti di mutuo”.
In sede di riscontro al reclamo veniva comunicato anche il conteggio riepilogativo dal quale emergeva che il capitale residuo da corrispondere in caso di estinzione era di €41.075,69 a fronte di un debito iniziale di € 103.110,82, e che la rivalutazione, per effetto del duplice cambio, aumentava determinando un ulteriore esborso di €14.636,06. Pertanto, il ricorrente, chiedeva di invalidare le clausole presenti nel contratto di mutuo oggetto di controversia e, specificamente, nell’art. 10, che prevedeva, appunto, il metodo di calcolo per la determinazione della somma da restituire alla banca in caso di estinzione anticipata o surroga dello stesso; chiedeva, altresì, di stabilire il giusto sistema di calcolo per la restituzione di quanto dovuto alla banca, in caso di estinzione anticipata o di surroga del mutuo.
A fronte di tali deduzioni, l’intermediario, spiegava preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, e, nel merito, assumeva che il contratto di mutuo sottoscritto dal ricorrente prevedeva l’erogazione e le rate di rimborso regolate in euro, ma la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate era il franco svizzero.
Il carattere distintivo del prodotto era, quindi, rappresentato dal doppio criterio di indicizzazione, l’uno legato all’andamento di un tasso di mercato, il LIBOR, l’altro all’andamento di una valuta. Richiamata la giurisprudenza esistente in materia circa la legittimità del mutuo fondiario in valuta estera caratterizzato dall’inserimento del rischio della indicizzazione nel rapporto giuridico che le parti hanno assunto (Cass, 29 maggio 2012, n. 8548 ) , assumeva che il piano di ammortamento era quello concordato al momento della stipulazione, con la previsione di rata costante per tutta la durata del finanziamento.
La resistente, precisava, altresì, che in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo è riportato al valore in franchi svizzeri, secondo il tasso di cambio convenzionale, e successivamente convertito in euro al tasso di cambio corrente al momento dell’estinzione, atteso che “... non può non realizzarsi quella attualizzazione che, in costanza di rapporto è praticata attraverso l’indicizzazione valutaria”.
Nel caso in cui il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione sia sfavorevole rispetto a quello convenzionale ( come nel caso in contestazione ) l’equivalente in euro da rimborsare sarà maggiore rispetto a quello da piano di ammortamento. In via ultimativa, sosteneva, inoltre che tutte le modalità di indicizzazione erano illustrate nel contratto, in maniera chiara e trasparente, e sicuramente non qualificabili come vessatorie.
Diritto:
In via preliminare occorre prendere in considerazione, l'eccezione di inammissibilità per incompetenza dell' Arbitro sollevata dall'intermediario ratione temporis, vertendosi di validità di clausole inserite in un contratto stipulato in data 12.11.2001. Infatti, le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari “ prevedono ( sezione I - Disposizioni di carattere generale - Par. 4 ) che non possono essere sottoposte all’ABF controversie relativea operazioni e comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento del Collegio di Coordinamento contenuto nella decisioni 5855/2015, ove è precisato che la competenza arbitrale si riferisce ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, ancorchè il contratto all'origine della controversia risulti stipulato in data anteriore. E', infatti, vero che la domanda attorea attiene all'invalidazione della clausola inserita nel contratto del 2001, ma è, altresì, vero che gli effetti di tale clausola si producono all'atto della redazione dei conteggi di estinzione anticipata, “OPERAZIONE” da attuarsi sicuramente in periodo successivo al 2009 e, ciò, nell'ambito della competenza temporale del Collegio.
Va, pertanto, disattesa la spiegata eccezione.
Nel merito, la verifica di legittimità della clausola in questione, di cui all’art. 10 va posta in essere alla luce del costante orientamento dell’ Arbitro e di questo Collegio, che, in ordine a pattuizioni del medesimo tenore e contenuto a quella in esame, ha stabilito quanto segue.
<< Il ricorso è meritevole di accoglimento. Preliminarmente, circa l’eccezione sollevata dalla resistente di incompetenza ratione temporis del Collegio, essa va rigettata. Secondo espressa previsione regolamentare, infatti, la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2009, nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di estinzione anticipata del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dall’intermediario in data 12.01.15 e 19.01.15, sussistendo, conseguentemente la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario [ ...] La norma contrattuale in esame prevede, in casi di estinzione anticipata del finanziamento, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Espressamente: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. Quindi, ai fini del suddetto calcolo, sono previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo i cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. Sulla base delle regole di correttezza, trasparenza e buona fede, che devono caratterizzare qualsiasi regolamento contrattuale, risulta evidente che tale art. 7 non espone in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata, tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo).
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art.4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Conseguentemente, in quanto abusiva, la clausola contrattuale è suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Anche la stessa Corte Suprema ha affermato che la violazione della fondamentale regola della trasparenza, comporta la nullità della clausola (Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n.17351). Alla luce dei predetti dati normativi e orientamenti giurisprudenziali, nazionale e comunitari, il Collegio di Coordinamento, con decisone n. 5866/15 ha stabilito che conseguentemente alla nullità della clausola abusiva “si applica la norma di diritto positivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio”, in quanto detta nullità non travolge l’intero contratto, ma impone soltanto un nuovo calcolo degli interessi. A questo punto, è bene sottolineare, che dai fatti esposti in sede di ricorso, e in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che regola questo procedimento, si evidenzia che il petitum ha ad oggetto la retrocessione di una somma 23.040,11, inferiore all’importo calcolato nel conteggio estintivo di euro 54.099,93 come “rivalutazione”.
Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art.7 del contratto oggetto del giudizio, e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1 comma c.c. si dichiara l’intermediario tenuto al ricalcolo del capitale residuo, sulla base dei principi sopra enunciati, e alla restituzione di euro 23.040,11, così come richiesto nel ricorso.>> (Collegio Napoli, decisone n. 809/2016 ).
Nel fare proprie le valutazioni sopra esposte, si può concludere per l’ accoglimento della domanda principale, con la dichiarazione di nullità della clausola art.10) del contratto di mutuo in controversia, determinativa degli interessi ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Non può trovare invece accoglimento la domanda diretta a “stabilire” il giusto sistema di calcolo per la restituzione di quanto dovuto, trattandosi, in sostanza, di istanza consulenziale, non valutabile da questo Collegio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la nullità della clausola determinativa degli interessi nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
MARCELLO MARINARI
Decisione N. 10091 del 14 novembre 2016
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI …………………………. Presidente
(NA) GIUSTI ……………………………….Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO…… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO …………………………..Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI ………………..………Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore GIUSTI FRANCESCO SAVERIO
Nella seduta del 25/10/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, con reclamo e, insoddisfatto del riscontro, con ricorso contesta l’importo richiesto dalla banca resistente ai fini dell’estinzione anticipata (con surroga di altro istituto) di un finanziamento stipulato in data 22 ottobre 2004 per l’importo di euro 90.000 e con durata 20 anni. In particolare, il ricorrente lamenta che il conteggio estintivo conteneva, oltre ad addebiti ed interessi, indicizzazione valutaria e spese, anche una ulteriore voce “rivalutazione” per il significativo importo di euro 20.798,06, determinando così il debito residuo da saldare ai fini della surroga in euro 69.237,44. Contesta, pertanto, la validità della clausola di indicizzazione inserita in contratto in violazione degli obblighi normativamente previsti a tutela del consumatore, in quanto trasforma un contratto tipico commutativo in un contratto atipico ed aleatorio, peraltro con caratteristiche di opacità e difficilmente comprensibili per un soggetto che riveste la qualità di consumatore. Chiede, pertanto, l’annullamento di tutte le clausole del mutuo ed, in particolare, di quelle che prevedono la determinazione del tasso di interesse con rideterminazione di quest’ultimo.
Costituitosi, l’intermediario ha eccepito preliminarmente l’incompetenza temporale dell’Arbitro, in quanto il ricorrente contesta un vizio genetico del contratto di mutuo stipulato in data 22 ottobre 2004. Eccepisce, infatti, che non essendosi perfezionata l’estinzione anticipata del rapporto, non è stata concretamente applicata la clausola controversa e dunque non si sono configurate o concretizzate quelle operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 che vengono addotte dal ricorrente a sostegno dell’affermazione della competenza temporale dell’Arbitro. Nel merito, afferma che il finanziamento, liberamente sottoscritto dal ricorrente, è denominato in euro con valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, in franchi svizzeri, a tasso variabile e con un doppio criterio di indicizzazione, l’uno legato all’andamento di un tasso di mercato, il LIBOR, l’altro all’andamento del franco svizzero. Chiarisce, poi, che gli aggiustamenti determinati dall’applicazione dei meccanismi di indicizzazione finanziaria e valutaria sono regolati attraverso conguagli semestrali, rimanendo inalterato il piano di ammortamento concordato al momento della stipulazione con rata costante per tutta la durata del finanziamento. Gli eventuali scostamenti determinati dall’applicazione dei due parametri di riferimento generano conguagli negativi o positivi da addebitare su uno speciale rapporto di deposito fruttifero. Sostiene, altresì, che in caso di estinzione anticipata non può realizzarsi l’attualizzazione che, in costanza di rapporto, è assicurata dall’indicizzazione valutaria, per cui il capitale residuo è riportato al valore in franchi svizzeri, secondo il tasso di cambio convenzionale, e, successivamente convertito in euro al tasso di cambio corrente al momento ella estinzione. Ne deriva che, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione sia sfavorevole rispetto a quello convenzionale, come è accaduto nel caso di specie, l’equivalente in euro da rimborsare sarà maggiore rispetto a quello da piano di ammortamento. Eccepisce che le modalità di indicizzazione sono chiaramente illustrate in contratto e che il cliente, sia in sede di conclusione che in corso del rapporto, è stato edotto sia dei rischi sia dei criteri che presiedono alla determinazione del capitale residuo, con illustrazione della formula ai fini della rivalutazione del capitale residuo in una nota riepilogativa indirizzata al ricorrente in data 1° marzo 2013. Conclude rigettando qualsiasi censura di vessatorietà, in quanto, conformemente alla giurisprudenza di Cassazione, la valutazione circa un eventuale squilibrio contrattuale è circoscritta alla componente normativa del contratto, restando preclusa in relazione all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi o ai criteri di determinazione del prezzo. Chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile o, in subordine, sia rigettato perché infondato.
Tanto premesso, si rileva quanto segue in
DIRITTO
Il Collegio deve preliminarmente dar conto dell’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario in via pregiudiziale.
Tale eccezione va rigettata in quanto, pur essendo la competenza arbitrale effettivamente circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di estinzione anticipata effettuati dall’intermediario resistente nel novembre 2015 e contestati dal ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale, come chiarito anche dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (v. dec. 5866/2015, seguita ad es. da ABF Napoli n.809/2016).
Venendo all’esame del merito, l’oggetto del ricorso riguarda l’accertamento della legittimità del metodi di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto predisposto dall’intermediario e, conseguentemente, la validità e l’efficacia della clausola stessa che rappresenta la base normativa del suddetto calcolo. La norma contrattuale in esame prevede, in casi di estinzione anticipata del finanziamento, che l’importo del capitale residuo vada primo convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco/svizzero rilevato al giorno del rimborso. Espressamente: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base “ al tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero - euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”.
Quindi, ai fini del suddetto calcolo, sono previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in franchi svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in euro sula base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.
Pertanto, sulla base delle regole di correttezza, trasparenza e buona fede, che devono caratterizzare qualsiasi regolamento contrattuale, risulta evidente che tale art. 7 non espone in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata, tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice di Consumo).
Né si trascuri che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art. 4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Conseguentemente, in quanto abusiva, la clausola contrattuale è suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Ad esiti analoghi è pervenuta la stessa Cassazione, affermando che la violazione della fondamentale regola della trasparenza comporta la nullità della clausola (Cass., sez. III, 8 agosto 2011, n.17351). Ed alla luce dei predetti dati normativi e orientamenti giurisprudenziali, nazionali e europei, il Collegio di Coordinamento, con la citata decisione n. 5866/2015, ha stabilito che conseguentemente alla nullità della clausola abusiva “si applica la norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio”, in quanto detta nullità non travolge l’intero contratto, ma impone soltanto un nuovo calcolo degli interessi.
Questo Collegio deve altresì rilevare, con specifico riguardo al caso di specie, che il ricorrente, nella formulazione della domanda, richiede anche la disapplicazione del tasso ultralegale che regola il rapporto di finanziamento a vantaggio di quello sostitutivo di cui all’art. 117 TUB, previo accertamento dell’assoluta opacità dei meccanismi di indicizzazione tali da determinare incertezza sull’effettivo costo del finanziamento.
E anche tale domanda merita accoglimento perché la formulazione contrattuale risulta opaca, non essendo facilmente intellegibile né su quale base di calcolo (“ La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo”) sia applicata semestre per semestre l’eventuale differenza tra i tassi di cambio convenzionali e quelli di mercato, né tanto meno le differenti modalità di regolamento dei conguagli semestrali ( se positivi, accreditati su un conto vincolato e sostanzialmente infruttifero, con capitalizzazione annuale disallineata rispetto alla tempistica mensile dei pagamenti rateali; se negativi, immediatamente compensati con il saldo eventualmente positivo del conto oppure richiesti in pagamento alla successiva scadenza rateale).
In considerazione di quanto precede ed, in specie della nullità della clausola contenuta dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio, e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art.1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata di euro 90.000,00 e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
MARCELLO MARINARI
Si parla ancora del nostro caso legato ai MUTUI IN EURO INDICIZZATI AL CHF di BARCLAYS BANK PLC.
Grazie a Stefania Trevisan e alla redazione di #Qdpnews.it per aver parlato ancora di noi.
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