Mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero: PARLIAMONE…NELLA TANA DEL LUPO!

TOUR-CONFIN continua a fare informazione in giro per l'Italia: Mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero: PARLIAMONE!

La prossima tappa, in occasione del primo anno di attività di Tuconfin, sara' finalmente a Milano!

Il 20 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19:00, vi aspettiamo in una location esagerata (Areapergolesi Srl - Via Giovanni Battista Pergolesi 8, 20124 Milano), un'area tecnologicamente all'avanguardia, multimediale e messa a nostra disposizione come riconoscimento dell'enorme mole di lavoro ed aiuto prestato ad ognuno di Voi.
Sarà occasione d'incontro tra noi e Voi mutuatari per parlare del mutuo in Euro indicizzato al CHF erogato da Barclays Bank Plc.

Ci saranno interventi da parte di esperti del settore, Vi aggiorneremo con le ultime novità da Barcellona, grazie alla possibilità di un video collegamento in streaming tutto il Direttivo dell'associazione sarà riunito anche per festeggiare con Voi il primo compleanno di Tuconfin.

Un'occasione comunque per capirne di piu', per conoscerci e passare un po' di tempo in compagnia dal vivo e non tramite Social, condividere assieme a noi opinioni, speranze e progetti futuri.

Se anche tu vuoi partecipare o vuoi parlarne scrivi a segreteria@tuconfin.it oppure vieni sulla nostra pagina EVENTO di Facebook.

ATTENZIONE - Vi ricordiamo che la partecipazione è GRATUITA. Per questioni di sicurezza, si prega di arrivare alle 14.30 per permettere a tutti di accreditarsi all'accesso prima dell'inizio dell'evento. Grazie per la collaborazione.

Vi aspettiamo numerosi!

Leggi anche:

04.03.2017 – TREVISO: Mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero – Parliamone!

25.01.2017 – ROMA: Mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero – Parliamone!

11.11.2016 – Mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero – Parliamone!

18.05.2017 – Barcellona: Conferenza europea sull’ipoteca in valuta

ASUFIN, in collaborazione con il "Grupo de Abogados Jóvenes de Barcelona" (GAJ Barcelona), ha organizzato una conferenza sul problema della multivaluta dei mutui in Europa.

TUCONFIN, insieme ai rappresentanti provenienti da tutta Europa (Islanda, Polonia, Francia, Slovenia, Croazia, Bosnia e Spagna) sarà presente alla conferenza per presentare la situazione qui in Italia.

Carlos Sánchez, Consigliere giuridico del Gabinetto della Corte Suprema, spiegherà la nuova legge spagnola in relazione ai mutui multivaluta.

Finsalud avrà anche il spazio per spiegare lo stato di avanzamento del progetto 'frodi finanziarie e la salute' per misurare l'impatto di frode finanziaria nella salute dei colpiti.

18.05.2017. 16.30h. ICAB. Calle Mallorca, 283, Barcelona - Ingresso gratuito - posti limitati. REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

PROGRAMMA:

CONFERENZA EUROPEA: IPOTECA IN VALUTA IN EUROPA 

16.00h - Apertura  - Oriol Espar (Gaj Barcelona) - Patricia Suárez (presidenta Asufin)

16.10h - La storia dei prestiti in valuta nel mondo
- Sigrún Davidsdottir (giornalista islandese)

16.30 - Ipoteca in valuta nei Balcani 
- ESLOVENIA - Alja Pestar  (presidente  Združenje Frank) - Boštjan M. Zupančič (Giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo)
- CROACIA - Denis Majo (presidente Udruge Franak) - Nicole Kwiatkowski (avvocato)
- BOSNIA-HERZEGOVINA - Dalibor Mrša (avvocato)

17.30 - Ipoteca in valuta in Polonia, Francia e Italia
- POLONIA - Beata Komarnicka Nowak (avvocato)
- FRANCIA - Charles Constantin-Vallet (avvocato)
- ITALIA - Franca Berno (presidente Tuconfin)

18.30h - pausa

19.00h - Frodi finanziarie e salute
- María Victoria Zunzunegui (Fondazione Finsalud)

19.15h - Ipoteca in valuta in Spagna
- Patricia Suárez - Presidente Asufin
- Carlos Sánchez Martín - Avvocato Corte Suprema Spagnola

20.30h - Cierre - Oriol Espar (Gaj Barcelona) - Patricia Suárez (presidente Asufin)

QUI L'EVENTO SU FB

La clausola di rischio cambio nei contratti di leasing Hypo e l’analogia al mutuo Barclays Bank Plc

La clausola di rischio cambio rappresenta uno strumento finanziario utilizzato non solo da Barclays ma anche da altri istituti di credito, ed è stato impiegato non solo all’interno dei contratti di mutuo, ma anche in altre tipologie di contratto, quali in primis i contratti di leasing finanziario.

Vengono in rilievo in tal senso i contratti di leasing proposti per molti anni da Hypo Alpe Adria Bank alle imprese nel nordest per l’acquisto di immobili e attrezzature strumentali all’esercizio dell’azienda.

Con il contratto di leasing finanziario la società di leasing acquista il bene scelto dall’impresa e lo offre in uso a quest’ultima dietro il pagamento di un canone di locazione, il quale sconta una parte di prezzo per l’acquisto del bene ed una parte di prezzo per il suo godimento.

Tuttavia nei contratti Hypo Alpe Adria Bank è accaduto che, accanto a questa struttura per così dire “tradizionale”, veniva apposta al contratto una clausola di indicizzazione, il più delle volte parametrata al Libor CHF e al rapporto di cambio Euro/Franco Svizzero, ma in alcuni casi anche al Libor JPY e al rapporto di cambio yen giapponese / euro.

Un'operazione di leasing si dice "indicizzata" o a "tasso indicizzato" quando ciascuna rata del canone leasing è legata alle variazioni di un parametro finanziario di riferimento, inserito in contratto in una specifica clausola contrattuale di indicizzazione.

L’effetto dell’inserimento nel contratto di una tale clausola (il cui parametro è rappresentato dal rapporto di cambio tra l’euro ed una valuta straniera) è stato tuttavia quello di snaturare la funzione tipica del contratto di leasing, e di addossare all'utilizzatore, oltre al rischio di variazione del Libor, anche quello della fluttuazione del cambio valutario CHF/euro o yen/euro. Rischio che si sostanzia per i clienti non dotati – a differenza delle banche - di strumenti professionali previsionistici, in una vera e propria scommessa sul futuro andamento del rapporto di cambio tra le tue valute, ove il canone mensile costituisce solamente la base di calcolo per determinare il differenziale spettante all'una o all'altra parte e nulla ha a che vedere con il corrispettivo, proprio del contratto di leasing, dovuto per il godimento del bene e/o per il suo finanziamento.

È dunque evidente che la banca, mediante l’inserimento di tale clausola nel contratto, ha perseguito la finalità di ottenere utilità economiche ulteriori rispetto al corrispettivo della locazione finanziaria dell’immobile. Utilità che prontamente si sono materializzate attraverso la “lievitazione” di differenziali, anche di notevole rilevanza, sempre favorevoli ad Hypo Alpe Adria Bank e mai al cliente.

A seguito dei gravi pregiudizi economici derivati da tale strumento sono fioccati abbondanti i contenziosi, facilitati anche dalle notevoli difficoltà in cui le imprese si sono trovate nel far fronte ai rilevantissimi importi generati da tale indicizzazione, per lo più in un momento di grave contrazione economica.

Interessanti sono state, sul punto, le risposte date dal Tribunale di Udine, foro esclusivamente competente a conoscere delle controversie di Hypo Alpe, in ragione della clausola derogativa presente in tutti i suoi contratti.

Il Tribunale friulano ha infatti ritenuto:

  • che la clausola di “rischio cambio” è dotata di causa propria ed autonoma rispetto il contratto di leasing, la cui autonomia è sottolineata dalla liquidazione separata di flussi finanziari che la sua esecuzione determina e dalla evidenza data nel contratto al suo carattere aleatorio;
  • che tale clausola integra a tutti gli effetti un contratto finanziario derivato valutario, sicché la banca concedente (che ha negoziato per conto proprio lo strumento) era tenuta al rispetto delle norme di condotta previste per gli intermediari finanziari dal d.lvo 58/1998 (TUF) e dalla normativa regolamentare applicabile;
  • che le norme di condotta violate da Hypo Alpe Adria Bank attengono in particolare all’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti, di astenersi dalle operazioni nel caso di conflitti di interessi, di informarsi sull’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari del cliente e di fornirgli informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;
  • che il mancato assolvimento degli obblighi previsti dal TUF e dal regolamento della Consob integra un grave inadempimento della Banca.

Sulla scorta di tali valutazioni, il Tribunale di Udine, grazie all'Avv. Boscolo, ha dunque ritenuto che la clausola di rischio cambio, integrando a tutti gli effetti un autonomo contratto finanziario derivato, dovesse essere dichiarata risolta per grave inadempimento e la società Hypo Alpe Adria Bank condannata alla restituzione di quanto incassato a tale titolo.

Si prospetta pertanto la possibilità, per tutte le imprese che hanno stipulato uno di questi contratti di leasing, di veder cessare il funzionamento della dannosissima clausola rischio cambio e ottenere la restituzione delle considerevoli somme sino ad oggi pagate in forza di uno strumento illecitamente inserito dalla banca, senza mettere il cliente compiutamente a conoscenza del rischio che si stava assumendo!

Qui anche il servizio di Striscia la notizia.

Ora vi starete domandando cosa c'entrano i nostri mutui con il caso della Hypo... la risposta è molto semplice, sono praticamente similari! Con la sola differenza che i primi colpiscono le famiglie e i secondi gli imprenditori...  e allora la domanda che sorge spontanea è questa: non è forse arrivato il momento di tutelare MAGGIORMENTE anche le famiglie? Il prodotto funziona nello stesso modo.. se c'è il derivato nei casi della Hypo Bank, perché è così difficile ammettere che anche in mutuo ipotecario, nel nostro caso per i mutui in euro indicizzati al CHF erogati da Barclays Bank Plc,  è presente questo prodotto finanziario?

Il caso della Hypo è partito nel 2013, quando noi stavamo iniziando in tribunale la nostra prima grande battaglia... la Guardia di Finanza ha fatto le sue indagini, grazie ad una denuncia partita da @Striscia la Notizia, perciò noi non demordiamo e @morenomorello, noi ti aspettiamo anche per il nostro caso...!

Uniti e avanti sempre!

Si ringrazia nuovamente l'Avv. Buoso, per l'intervento sui casi della Hypo Bank alla nostra conferenza di Treviso del 04.03.2017.

 

 

Decisione N. 8878 del 06 ottobre 2016 – Ecco altri casi simili al nostro….!

Questa volta non si tratta del nostro mutuo, ma vogliamo lo stesso metterlo in evidenza, poiché ora, grazie alle nostre azioni, anche altri mutuatari stanno prendendo coraggio per denunciare situazioni simili alle nostre presso altri istituti di credito...

In questo caso di tratta di un mutuo indicizzato al Franco Svizzero con conguagli trimestrali.

Tuttavia dobbiamo sempre ricordarvi di stare attenti al regolamento dell'ABF in quanto il presente ricorso è stato in parte ritenuto improcedibile e in parte rigettato.

Qui la Decisione N. 8878 del 06 ottobre 2016.

Almaiura.it: Il contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero deve essere interpretato come se fosse un mutuo in euro.

Tribunale di Busto Arsizio, Sez. civile III, 10/03/2017, n. 375

Giudice: Dott.ssa Elena Masetti Zannini

Il contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero deve essere interpretato come se fosse un mutuo in euro.
E’ parere del Tribunale di Busto Arsizio, che il contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero deve essere interpretato come se fosse un mutuo in euro tenuto conto dell’interpretazione letterale ai sensi dell’art. 1362 cc.

A sostegno di tale decisione vi è l’orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione che l’interpretazione letterale del contratto deve tener conto del tenore complessivo delle clausole, di cui all’art. 1362 c.c. (Cass. Civ. Sez. I del 17/12/2012 n. 23208).

Si ringrazia l'Avvocato  per la stesura della massima.

Fonte: Almaiura.it

 

Esposto nei confronti di Barclays Bank Plc: Banca d’Italia risponde a TUCONFIN

Gentile Sig.ra Meneghetti,

abbiamo ricevuto la Sua lettera del 9 agosto 2016 riguardante il mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con Barclays Bank Plc. In essa Lei - a titolo personale e quale Vicepresidente dell’associazione TUCONFIN - formula considerazioni critiche sulla condotta della banca e chiede alla Banca d’Italia di intervenire a tutela dell’interesse collettivo dei sottoscrittori di questa tipologia di mutuo.

Come Lei stessa mostra di sapere, le problematiche di trasparenza informativa emerse in relazione ai prodotti in questione sono da tempo all’attenzione di questo Istituto.

Possiamo assicurarLe che l’impegno della Banca d’Italia per garantire relazioni tra intermediari e clienti trasparenti e corrette è costante e si articola su più livelli: verifichiamo l’osservanza della disciplina di trasparenza chiedendo informazioni e chiarimenti agli intermediari e svolgendo ispezioni presso sportelli e direzioni generali; indirizziamo gli intermediari al rispetto della normativa attraverso interventi di sensibilizzazione e richiami. Se nell’attività di controllo accertiamo irregolarità, anomalie, comportamenti scorretti, interveniamo in base alla loro rilevanza, attivando i poteri amministrativi propri della Banca d'Italia. Possiamo chiedere agli intermediari di adottare misure correttive e, nella misura in cui ricorrono i presupposti previsti dalla legge, possiamo irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli esponenti aziendali1 e adottare altre misure.

Ricordiamo anche che alle norme sulla trasparenza e correttezza dei servizi bancari e finanziari si affiancano quelle sulle pratiche commerciali scorrette e sulle clausole vessatorie, poste a tutela dei consumatori in genere. Secondo il Codice del consumo, il controllo amministrativo su questi aspetti è demandato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Nella Sua lettera ha sottolineato i possibili profili di invalidità di alcune clausole contenute nei contratti che regolano i mutui indicizzati al franco svizzero stipulati con Barclays, facendo riferimento da un lato agli esiti di un’azione inibitoria collettiva avviata nei confronti della banca, dall’altro alle decisioni assunte dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in senso favorevole alla clientela alle quali Barclays non ha dato esecuzione.

Con riferimento alla tutela offerta dall’ABF, precisiamo che l’ABF è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie, di tipo decisorio; sebbene supportato nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia, è un organismo indipendente nei compiti e nelle decisioni.

La pronuncia dell’Arbitro sulla controversia, assunta secondo diritto sulla base dei documenti presentati dalle parti, non è una sentenza: non vincola giuridicamente né il cliente né l’intermediario, lasciando ferma per entrambi la possibilità di rimettere la controversia all’esame del giudice civile.

Se l’intermediario non rispetta la decisione dell’Arbitro, il suo inadempimento è reso pubblico2. Qualora sia stata comunicata la sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria ne viene fatta menzione in sede di pubblicazione della notizia dell’inadempimento3.

Nel ringraziarLa per la segnalazione, Le assicuriamo che essa è stata esaminata con la massima attenzione. In casi come questo la Banca d’Italia pone in essere tutte le iniziative consentite dall’ordinamento valutando nel continuo le informazioni disponibili, comprese quelle contenute negli esposti della clientela.

Le precisiamo infine che, coerentemente con i nostri criteri di trattazione degli esposti https://www.bancaditalia.it/servizi- cittadino/servizi/esposti/index.html potrà considerare questa nota come conclusiva e che pertanto, a meno che non intervengano novità sostanziali, non potremo prendere in considerazione ulteriori Sue segnalazioni sulla questione sottoposta.

Distinti saluti.

  1. IL DIRETTORE

1 A proposito del provvedimento sanzionatorio assunto nei confronti di Barclays nel 2013 a seguito dell’accertamento di irregolarità nella materia, tra le altre, della trasparenza cfr. www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2013_06/Barclays Bank Plc provv. N. 321 del 18.06.13.pdf.

2 La notizia del mancato adempimento di Barclays alle pronunce dell’Arbitro che hanno dichiarato la nullità delle clausole contenenti il meccanismo della duplice conversione è stata pubblicata sul sito dell’ABF (cfr., da ultimo, la decisione del Collegio di Milano n. 4501 del 17 maggio 2016).

3Cfr. Disposizioni ABF, sezione VI, paragrafo 4, consultabili all’indirizzo

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni/disp_mod_ABF_021116.pdf

Scarica qui la Risposta di Banca ITALIA in versione PDF.

ANTEPRIMA: Collegio di Milano – Decisione n. 1049/17 del 07.02.2017

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ................................Presidente

(MI) SANTONI ....................................Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MINNECI ................................... Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI ............................ Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA .......................................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Nella seduta del 06/10/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata

-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente è titolare di un mutuo fondiario ipotecario indicizzato in franchi svizzeri erogato dall’intermediario convenuto. In relazione a tale mutuo egli lamenta che nel conteggio al 1° maggio 2015 finalizzato all’estinzione anticipata dello stesso, l’intermediario – a fronte di un capitale residuo di € 122.447,44 – ha aggiunto un importo a titolo di “rivalutazione” di € 54.882,98, dovuto all’applicazione della clausola contrattuale che prevede la doppia conversione del capitale residuo prima in franchi al tasso di cambio convenzionale poi nuovamente in euro al tasso di cambio di periodo. Analogamente, un nuovo conteggio estintivo al 1° giugno 2015 indicava a fronte di un capitale residuo di € 121,470,45 un importo per rivalutazione di € 56.739,41. Illustrata sinteticamente la clausola contrattuale applicata dall’intermediario per l’elaborazione dei conteggi estintivi, il ricorrente si duole della doppia alea subita per effetto della duplice conversione del capitale residuo e eccepisce l’illegittimità della clausola in parola in quanto contraria alle regole di correttezza, trasparenza ed equità vigenti in materia di contratti bancari, in quanto non espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole contrattuali. A supporto della propria domanda il ricorrente richiama gli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dei Collegi ABF su contratti della stessa tipologia di quello oggetto della presente vicenda e chiede che venga dichiarata la nullità della clausola di cui all’art. 7, lett. B, comma 5 del contratto di mutuo stipulato con l’intermediario convenuto, con conseguente abolizione della duplice conversione indicata dal predetto articolo nell’ipotesi di estinzione anticipata. L’intermediario, dal canto suo, dopo aver riepilogato la vicenda contrattuale e la fase del reclamo, ha illustrato il funzionamento del mutuo indicizzato in franchi svizzeri soffermandosi in particolare sulle clausole contrattuali che disciplinano il meccanismo di calcolo dei conguagli semestrali e del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del rapporto. In particolare, ha precisato che per calcolare il capitale residuo si devono effettuare due operazioni: in un primo momento si deve convertire in franchi svizzeri il capitale residuo (espresso in Euro) applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula e poi lo si deve nuovamente riconvertire in euro, adottando questa volta il tasso di cambio esistente al momento della conversione. Tale meccanismo evidenzia che se il franco svizzero si apprezza sull’Euro rispetto al momento in cui è stato stipulato il mutuo e determinato il tasso di cambio convenzionale, l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore di quello previsto dal piano di ammortamento, e viceversa, ove l’Euro si sia apprezzato sul Franco Svizzero il capitale residuo sarà inferiore a quello previsto dal piano di ammortamento. L’intermediario sottolinea, quindi, l’insussistenza di qualsivoglia squilibrio normativo tra le parti dal momento che il meccanismo di indicizzazione può concretizzarsi sia in uno svantaggio che in un vantaggio per il cliente e afferma la completezza delle informazioni ricevute dal mutuatario sin dal primo contatto con la banca e nel corso della esecuzione del contratto, riferendo di avere riepilogato le principali caratteristiche del mutuo e i meccanismi di indicizzazione e rivalutazione in caso di estinzione anticipata con la nota datata 1 marzo 2013, «la quale ha [...] recepito con largo anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di coordinamento [...] ulteriormente chiarendo le concrete applicazioni del meccanismo di rivalutazione». In conclusione l’intermediario afferma, anche sulla base di alcune sentenze della Corte di Cassazione e alcune pronunce dei Collegi ABF, la piena legittimità del mutuo fondiario di cui si discute, chiede che il Collegio respinga il ricorso e contesta la pronuncia del Collegio di coordinamento n. 4135/15 nella parte in cui questa ha ritenuto vessatoria la clausola determinativa della rivalutazione.

DIRITTO

Il ricorso, come emerge dalla ricostruzione di cui sopra, verte sulla validità della clausola del contratto di mutuo stipulato nel luglio 2009 dal ricorrente, indicizzato in franchi svizzeri, che prevede un meccanismo di doppia conversione del debito residuo al fine di calcolare la somma dovuta per l’estinzione anticipata. Difatti, in applicazione della disposizione contestata l’intermediario ha elaborato su richiesta del ricorrente i due conteggi del debito residuo di cui si è detto (uno finalizzato all’estinzione anticipata e uno finalizzato alla conversione in altra tipologia di mutuo offerta dall’intermediario erogante) e dai quali è risultata la quantificazione di importi dovuti a titolo di ‘rivalutazione’ per oltre € 50.000,00 dovuti in aggiunta al capitale residuo.

La clausola contestata (di cui non si conosce l’effettiva applicazione) recita come segue:

formula

Ovviamente la validità della clausola va esaminata alla luce delle disposizioni che attengono alla corretta e trasparente informativa del consumatore e alla luce di tutte le disposizioni contrattuali, in modo da verificare se il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello previsto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo sia stato adeguatamente illustrato e convenuto. Ciò anche al fine di valutare l’eventuale abusività ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE se «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

In proposito l’intermediario afferma che il ricorrente ha ricevuto informazioni complete sin dal primo contatto e che le principali caratteristiche del mutuo e i meccanismi di indicizzazione e rivalutazione per il caso di estinzione anticipata sono stati riepilogati con la nota datata 1 marzo 2013 (e quindi quando erano trascorsi più di tre anni dalla stipulazione del mutuo), trasmessa al ricorrente in occasione dell’invio della rendicontazione annuale. Dalla documentazione contrattuale prodotta ed in particolare dalle Condizioni Generali di Mutuo, approvate specificamente dal ricorrente, risulta che il meccanismo di doppia conversione di cui alla trascritta disposizione non è menzionato e che nella documentazione contrattuale (quanto meno quella versata in atti) (i) non sono indicati i criteri con cui viene determinato il “tasso di cambio convenzionale”; (ii) non è espressamente affermato che la banca mutuante si procurerà la provvista in Franchi svizzeri né viene indicato l’importo in Franchi svizzeri equivalente al capitale erogato; (iii) non risulta allegato un piano di ammortamento in Franchi Svizzeri. Sempre dalla documentazione prodotta risulta anche che il “tasso di cambio convenzionale” è indicato in misura non univoca nei vari documenti: 1,51860 CHF per 1 € nei conteggi di estinzione anticipata, ove, si parla di cambio “storico”; 1,5119 nella proposta contrattuale e nel documento di sintesi allegati al contratto di mutuo e sottoscritti dalle parti; 0,0000 all’art. 4 del contratto (all. 2 al ricorso, all. 1 alle ctd). Infine, benché nella risposta al reclamo l’intermediario menzioni l’abbandono nel 2015 da parte della Banca Nazionale Svizzera del tasso di cambio minimo di 1,20 Franchi per 1 Euro, osservando che ciò può comportare una maggiorazione del capitale da restituire all’atto dell’estinzione, non risulta agli atti alcuna comunicazione con cui il ricorrente sia stato informato di tale decisione e delle sue conseguenze.

In conclusione, da quanto è stato allegato e prodotto dall’intermediario, non pare di poter affermare né che una adeguata informativa precontrattuale vi sia stata né che il contratto firmato ed i suoi allegati contengano una completa disciplina che consenta di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera ed i rischi allo stesso connessi (in particolare l’alea della duplice conversione del capitale residuo). Inoltre la specifica clausola contestata (l’art. 7 del contratto) non sembra esporre in maniera sufficientemente trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera né il suo rapporto con altre clausole relative all’erogazione del mutuo, in particolare in sede di estinzione anticipata, trasparenza a maggior ragione dovuta tenuto conto che il doppio regime di conversione non è per nulla neutro rispetto ai doveri del consumatore che si trova a subirne gli effetti rispetto alle proprie obbligazioni, sub specie di determinazione del debito residuo. Né a sanare tale situazione possono evidentemente contribuire note esplicative successive alla sottoscrizione del contratto.

Di clausole del medesimo tenore di quella qui contestata si è peraltro già occupato il Collegio di Coordinamento con varie decisioni (cfr. nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874/15). In particolare con la decisione n. 5866/15 è stata evidenziata, alla stregua dell’orientamento in materia della Corte di Cassazione, non solo “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, ma è stato anche osservato che la clausola in esame (identica a quella oggetto della decisione cui ci si riferisce) non espone “in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera” né “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi ritenuto sussistente la violazione della fondamentale regola della trasparenza e cioè della obiettivamente agevole comprensibilità, con la conseguente nullità della clausola. Nullità da ravvisarsi anche nella specie.

Quanto alle conseguenze della nullità, il Collegio di Coordinamento ha richiamato la già menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui : «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». E così si è detto che, anche in linea con la Corte di Cassazione (n. 20686/2013) secondo cui l’accertata nullità della clausola (in quel caso) concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (n. 3995/2014). Norma che, tenuto conto della materia del contendere, è stata individuata nell’art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) per la quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”. Tutto ciò con l’effetto che, accertata la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. In altri termini, anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. decisione 5874/2015) la controversia trova la sua soluzione nel dato contrattuale, epurato della clausola nulla la quale limitava il suo effetto alla doppia conversione, con l’effetto che in esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità (cfr. decisione Collegio di Milano n. 4501/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto tra le parti con le conseguenze di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Collegio di Milano – Decisione n. 1049/17 del 07.02.2017

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI – 28.04.2017

A tutti i Soci, loro indirizzi

E’ convocata l’Assemblea dei Soci della ASSOCIAZIONE TUTELA CONSUMATORI FINANZIARI,

per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11.00 presso la Pasticceria Orchidea - Via A. Lamarmora, 2, 36023 Longare VI

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione del Presidente sull'attività svolta;
2. Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2016 e preventivo esercizio 2017;
3. Varie ed eventuali;

Potranno partecipare ed esprimere il loro voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci che non potranno partecipare in proprio all'Assemblea sono pregati di sottoscrivere una delega a nome di un altro socio che presenzierà (art. 7.12 dello statuto: Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega di altro Socio.) Alleghiamo quindi il modulo di delega da firmare: vi chiediamo cortesemente di compilarlo, apporre la vostra firma e rispedircelo nel piu’ breve tempo.

Associazione TUCONFIN

Qui di seguito la convocazione in pdf:

28.04.2017 convocazione Assemblea Soci

Gli Stati Generali, BARCLAYS ANCORA NEI GUAI PER I MUTUI

Continua la denuncia sui mutui in Euro indicizzati al Franco Svizzero di Barclays Bank Plc.

Ancora grazie all'Avv. Monica Mandico per averci intervistato.

Clicca qui per leggere l'articolo.

Leggi anche:
Gli Stati Generali, MUTUI IN FRANCHI SVIZZERI INVALIDI: CONDANNATA LA BARCLAYS

VICENZA – MUTUI TRAPPOLA C’E’ UNA SPERANZA

https://youtu.be/S1cqm-EwkZw

Per chi se lo fosse perso ecco il nostro  servizio" VICENZA - MUTUI TRAPPOLA C'E' UNA SPERANZA"  di Tiziano Bullato andato in onda su TVA VICENZA il 01.04.2017 nel servizio di mezzogiorno.
In onda Franca Berno, presidente e fondatrice dell'Ass.ne TUCONFIN.
Uniti e avanti sempre! La denuncia continua...

Il Giornale di Vicenza: Mutui trappola, banca condannata

Ormai immancabile l'appuntamento su Il Giornale di Vicenza, città Natale della nostra Associazione.

Barclays Bank Plc è stata condannata a rendere parzialmente nullo il contratto di  mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero in quanto dovrà rendere al mutuatario che ha già estinto tutta la rivalutazione, pagata e non dovuta,  al momento della chiusura anticipata del contratto.

Si ringrazia come sempre la testata giornalistica e, in particolare, il giornalista Ivano Tolettini, per l'ampio spazio che ha dedicato a Tuconfin e alla nostra problematica.

Il Giornale di Vicenza