Il Giubileo Bancario, la rassegna stampa

Qui di seguito la rassegna stampa relativa al convegno de "Il Giubileo bancario" che si è tenuto a Napoli il 21.06.2017 a cui ha preso parte anche il nostro Presidente, Franca Berno.

Grazie all'Avv. Monica Mandico per aver aver organizzato l'evento e per averci invitato.

Molto interessanti ed istruttivi tutti gli interventi. Grande rilievo va dato alla parola del GIP Livia De Gennaro del Tribunale di Napoli, che evidenzia: “Il Giubileo bancario è una soluzione percorribile, la crisi delle banche è anche quella delle imprese, è una difficoltà di tutto il sistema. Un’economia non finanziata non conviene a nessuno”.

Dell'evento di Napoli sul Giubileo Bancario e la possibilità di fare transazioni a saldo e stralcio del debito, qui la rassegna stampa:

Rassegna Stampa Giubileo delle Banche

 

 

ANTEPRIMA: Collegio di Roma – Decisione N. 6558 del 12 giugno 2017

ANTEPRIMA: Collegio di Roma - Decisione N. 6558 del 12 giugno 2017

COLLEGIO DI ROMA 

(RM) SIRENA ......................Presidente

(RM) PAGLIETTI ................Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO .................Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA .................Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) PETRILLO .................Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO
Nella seduta del 21/04/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata

-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
I ricorrenti sottoscrivevano, in data 10.12.2007, un contratto di mutuo fondiario per l’importo di € 165.000,00, indicizzato al franco svizzero, al tasso di cambio convenzionalmente fissato in 1,6835 franchi svizzeri per ogni euro. Il prestito è rimborsabile in 360 rate mensili a tasso variabile (LIBOR Franco Svizzero a sei mesi) maggiorato di 0,900 punti percentuali.
Nel gennaio 2016 parte ricorrente chiedeva all’intermediario il conteggio estintivo del mutuo, che veniva trasmesso con nota del 28.1.2016. Con raccomandata del 19.2.2016 detto conteggio veniva contestato dalla ricorrente che lamentava:

  •   l’assenza di chiarezza e la difficile interpretazione del conteggio estintivo, per l’impossibilità di comprendere se le voci ivi indicate dovessero essere aggiunte o sottratte dal totale residuo, o se fossero già incluse nello stesso;
  •   l’errata modalità di detrazione dal capitale residuo del saldo positivo del c.d. “conto deposito” previsto dall’art. 4-bis del contratto, poiché tale detrazione dovrebbe avvenire prima delle operazioni di rivalutazione, e non successivamente;
  •   la nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo, come già stabilito dal Collegio ABF, dalla giurisprudenza italiana e dalla Corte di Giustizia UE.

Con nota del 21.3.2016 l’intermediario respingeva ogni contestazione.
Con il ricorso, presentato il 7.9.2016, parte ricorrente, con l’assistenza di un professionista, chiede che il Collegio accerti i vizi già lamentati nel reclamo; aggiunge inoltre che sulla base del testo contrattuale emerge che le operazioni di indicizzazione e rivalutazione devono essere eseguite sul capitale restituito e non, come fatto dall’intermediario, sul capitale residuo.
Chiede pertanto che il Collegio accerti:

  •   l’opacità del conteggio estintivo trasmesso dall’intermediario, in violazione del principio generale di trasparenza;
  •   l’erroneità delle modalità di detrazione del saldo del conto deposito applicate dall’intermediario;
  •   la nullità della clausola di cui all’art. 7 del contratto di mutuo e per l’effetto la sua sostituzione con la norma di diritto positivo alla quale l’intermediario ha inteso derogare a suo vantaggio;
  •   che sulla base del testo contrattuale le operazioni di indicizzazione e rivalutazione devono essere eseguite sul capitale restituito e non sul capitale residuo, come fatto dall’intermediario convenuto.

Con le controdeduzioni l’intermediario convenuto espone che, non essendo avvenuta l’estinzione anticipata del finanziamento, la clausola controversa non è stata applicata e pertanto, per la determinazione della competenza ratione temporis, può venire in considerazione esclusivamente il momento della stipulazione del contratto, che risale al 2007. Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro poiché la domanda afferisce un presunto vizio genetico di un contratto stipulato antecedentemente al 1.1.2009. Nel merito l’intermediario deduce che oggetto del contratto è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero (art. 4); si tratta, cioè, di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il franco svizzero. Il contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse pattuito (LIBOR Franco Svizzero a sei mesi) anche dall’andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro. Quindi nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio franco svizzero/euro. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo avviene mediante “conguagli semestrali”; in particolare mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4 e art. 4/bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi (di interesse e di cambio convenzionale) e l’importo (“positivo” o “negativo”) rilevato genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero.
Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, l’intermediario osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto. L’art. 7 del contratto dispone infatti che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale' e successivamente convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro rilevato ... e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”. Occorre quindi procedere nella seguente maniera: i) in un primo momento si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale stabilito al momento della stipula, moltiplicando detto capitale residuo per il tasso di cambio convenzionale; ii) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere all’intermediario, si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, applicando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Conseguentemente, per calcolare l’equivalente in euro (al cambio attuale) del capitale residuo in franchi svizzeri di cui al punto precedente, è necessario dividere tale importo per il tasso di periodo. Cita la decisione dell’ABF n. 2374 del 2011 in cui è stata affermata la legittimità di un mutuo fondiario in valuta estera; cita inoltre la sentenza della Corte di Cassazione n. 8548 del 2012, che ha ritenuto rientrare nell’esercizio dell’autonomia negoziale delle parti la stipula di un negozio che contenga il rischio di oscillazioni del tasso di cambio. Sostiene la piena legittimità della clausola in questione ritenendola assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire; in particolare, afferma che l’esplicazione dei passaggi logici in termini discorsivi è senz’altro più chiara per il consumatore della formula matematica che li traduce.

Circa le modalità di detrazione del saldo attivo del conto deposito nell’ipotesi di estinzione, afferma che la provvista depositata su detto conto non è assimilabile in alcun modo al capitale residuo, in quanto la prima è già stata attualizzata ai valori semestrali di riferimento, mentre il capitale residuo deve essere ancora attualizzato al corrispondente valore in euro al momento dell’estinzione: pertanto, è perfettamente logico che la detrazione sia operata solo a seguito della rivalutazione del capitale residuo.

Evidenzia inoltre che parte ricorrente è stata correttamente informata circa il meccanismo di funzionamento del mutuo nel caso di estinzione anticipata, non solo nella fase precontrattuale (attraverso il foglio informativo), ma anche nella fase di esecuzione mediante l’invio di note esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione. Tali note contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione.

Ritiene non applicabili gli artt. 33 e 36 del codice del consumo considerato che le clausole contrattuali di indicizzazione possono avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti. Ritiene, inoltre, che il giudizio di vessatorietà debba avere ad oggetto, non già una sola clausola, ma l’intero contratto.

Infine, in merito alla decisione del Collegio di coordinamento n. 4135/15, dichiara che il meccanismo previsto dall’art. 7 del contratto (“Estinzione anticipata”) risulta chiaro e semplice sotto il profilo aritmetico. Ritiene che la decisione della Corte di Giustizia UE richiamata in detta pronuncia sia non pertinente al caso concreto, giacché nel caso esaminato dalla Corte si poneva un problema di arbitrarietà nella fissazione dei tassi di cambio da parte della banca.

Chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per incompetenza dell’ABF ratione temporis o che, in subordine, venga respinto in quanto infondato.

DIRITTO 

Si osserva che contratti di mutuo analoghi a quello per cui è causa hanno formato oggetto delle decisioni del Collegio di coordinamento n. 7727/2014 e n. 4135/2015.
La seconda decisione, in particolare, ha sancito la nullità della clausola contrattuale (art. 7) chedisciplina l’estinzione anticipata, avendo ritenuto che il meccanismo c.d. “di doppia conversione” ivi previsto sia contrario alle regole di trasparenza, correttezza ed equità che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori. Questo Collegio si è pienamente conformato ai principi ivi affermati (cfr., da ultimo, Coll. Roma, decc. n. 6165 e 9866/2016).

Il contratto su cui verte l’odierna controversia è identico a quello che ha formato oggetto delle decisioni sopra richiamate. Si tratta, infatti, di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero (cfr. art. 4 del contratto), ossia di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero.
Esso si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Nell’alea del contratto rientrano quindi sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del citato tasso di cambio.

Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, prevede “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costantiper tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4 e art. 4/bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi; l’importo (“positivo” o “negativo”) così rilevato genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero.

Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, l’intermediario osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto (art. 7 del contratto). Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio che viene applicato al capitale residuo. Il calcolo si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula del contratto (nel caso di specie Franchi Svizzeri 1,6835 per un euro); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in euro), si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando iltasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Partendo da un capitale residuo in euro pari a € 141.200,58 alla data di riferimento del conteggio estintivo richiesto dalla ricorrente, ne deriva, come sembra desumersi da tale conteggio, una “rivalutazione” del debito residuo, ossia un aggravio del costo per la ricorrente, pari a € 73.684,27.

Si osserva che, nel conteggio, il saldo del conto di deposito (positivo per il ricorrente nella misura di € 33.143,60) è stato sottratto dal debito residuo dopo la rivalutazione. Invece, trattandosi di somme compensate dopo l’applicazione del cambio, tale importo dovrebbe essere detratto prima di rivalutare il debito residuo, come peraltro già indicato nella decisione del Collegio di coordinamento n. 7727/2014.

Si aggiunge che il conteggio estintivo, di cui la ricorrente lamenta l’opacità, omette di indicare il totale residuo dovuto dalla ricorrente pur esponendo le singole voci utili per il calcolo.
Parte ricorrente lamenta infine che sulla base del testo contrattuale le operazioni di indicizzazione e rivalutazione devono essere eseguite sul capitale restituito e non sul capitale residuo come fatto dall’intermediario convenuto.

Si tratta di doglianza non contenuta nel reclamo, il cui specifico esame è pertanto precluso al Collegio. Vale peraltro ricordare quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 7727 del 20.11.204 e cioè che, poiché l’indicizzazione prevista in contratto concerne il capitale da rimborsare, deve ritenersi “ ... che il riferimento al capitale “restituito”, anziché a quello “residuo”, contenuto nel citato art. 7 del contratto di mutuo, sia frutto di una svista e non assuma quindi rilievo ai fini della sua corretta interpretazione ... E’ tuttavia indubbio - come è confermato dalla circostanza che la clausola negoziale oggetto di esame nel presente procedimento abbia dato luogo, per la stessa ragione, a numerose controversie deferite a questo Arbitro da altri soggetti nei confronti dello stesso intermediario – che tale inesattezza abbia reso ambigua la formulazione della clausola in esame e reso conseguentemente non agevole la sua comprensione”.
In conclusione, alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che ilmeccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto leoperazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.

La clausola impugnata dal ricorrente deve dunque qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/137CEE). Tale nullità non travolge l’intero contratto, ma si riverbera sulla determinazione del capitale residuo; quindi in caso di richiesta di estinzione anticipata la ricorrente dovrà restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7, di cui è stata dichiarata la nullità.

Inoltre, il saldo del conto di deposito va sottratto dal debito residuo prima della relativa rivalutazione, come precisato nella decisione del Collegio di coordinamento n. 7727/2014.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e per l’effetto dichiara che il capitale residuo dovuto dal ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite. 
Accerta inoltre che la detrazione del saldo del conto deposito dal capitale residuo deve avvenire prima che quest’ultimo sia rivalutato.


Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena

Tribunale di Milano: Sentenza n. 6520/2017, il rischio è del cliente e non della banca!

Dopo un lungo periodo di buone notizie per il consumatore/mutuatario, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza, a dir poco "curiosa", la numero 6520 del 09.06.2017, poiché non solo ribalta totalmente il punto di vista della recente giurisprudenza favorevole al consumatore, ma va a sposare completamente la tesi della banca.

Il giudice, il dott. Francesco Matteo Ferrari, dopo aver confermato di NON aver ammesso e concesso la Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU - vedi pag. 11), si dilunga in 12 pagine di motivazioni con le quali, come prima anticipato, viene riportata e supportata, punto per punto, la ragione della banca sotto punti di vista TECNICI, LOGICI e MATEMATICI, senza però fare alcun riferimento alla giurisprudenza in generale.

Pertanto non riusciamo a capire come sia stato possibile arrivare a delle conclusioni così tecniche senza il supporto di un consulente e senza tenere conto di illustri pareri come quelli dell'Arbitro Bancario Finanziario, del Tribunale di Roma e del Tribunale di Busto Arsizio (infatti non li cita nemmeno).

Possiamo inoltre affermare che questa sentenza detenga anche il "record di velocità assoluto" per la sua pubblicazione e divulgazione poiché è stata emessa in appena 3 giorni dal momento in cui il giudice ha trattenuto il fascicolo per il verdetto finale e, nello stesso giorno della sua pubblicazione, la Banca, aveva già provveduto a depositarla, ovviamente a suo sostegno, nell'appello su Roma.

Se ci lamentiamo che la giustizia ha tempi biblici, in questo caso ha dato il massimo per dimostrare il contrario!

Tuttavia si sa, in guerra funziona così... non sempre si vincono tutte le battaglie. Perciò noi non ci demoralizziamo e pubblichiamo la sentenza (ovviamente oscurando i nomi per la privacy dei soggetti in causa) sperando che questa possa essere utile al prossimo.

Ecco in sintesi i punti salienti indicati dal giudice:

- Non ammissione della CTU;

- La banca ha prodotto contratti di mutuo completi e CHIARI nella forma e nel contenuto (anche sotto il profilo logico e meccanico) con allegati il documento di sintesi delle condizioni economiche, il piano di ammortamento, nonché ulteriori fogli informativi riferiti alle condizioni e modalità operative dei contratti i quali, sempre secondo il parere del giudice, informano il consumatore sia sui rischi connessi al variare dei tassi di interesse (ossia il rischio tipico di qualsiasi mutuo a tasso variabile), ma anche al variare del rapporto di cambio fra le valute; Inoltre, la banca, in calce all’informativa, dopo aver indicato l’importo capitale residuo, precisa come tale dato debba essere convertito nella divisa svizzera.

- Le clausole sono articolate, complesse e con soluzioni tecniche elaborate dovute dalla necessità (e alla difficoltà) della banca nell'esporre questo prodotto il quale prevede l’indicizzazione a una valuta differente da quella avente corso legale;

- Il consumatore ha ben compreso di avere stipulato un mutuo indicizzato al Franco Svizzero, in vista della convenienza che tale prodotto avrebbe assicurato grazie al tasso di interesse più basso, fermo restando il doppio rischio insito non solo nel tasso di interesse variabile, ma anche nel rapporto di cambio fra le valute.

- Avere il piano di ammortamento in euro, piuttosto che CHF è indifferente poiché la scelta di redigerlo in euro, si giustifica alla luce della valuta in cui i pagamenti devono essere necessariamente effettuati, senza che ciò determini alcuna maggiore onerosità o rischiosità;

- Dato che l'art. 4 (interessi) è chiaro e limpido, per il consumatore era logico comprendere anche l'art. 7 poiché funziona allo stesso modo. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel caso di estinzione anticipata è quindi esattamente lo stesso che viene utilizzato durante l’ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali, con l’unica variante costituita dall’indicazione, come parametro, del solo tasso di cambio, posto che, in caso di estinzione anticipata, si ha riguardo esclusivamente al capitale e non anche agli interessi. Va ulteriormente osservato come il meccanismo di funzionamento di detta clausola è l’unico matematicamente possibile a fronte della “discrasia” contrattuale;

- La banca ha acquistato la somma erogata a titolo di mutuo in CHF e deve a sua volta restituire la stessa nella medesima valuta e "il rischio avrebbe dovuto essere sostenuto dal cliente";

- L'art. 7 - estinzione anticipata del mutuo, "nell’esporre in termini “narrativi” l’operazione matematica di quantificazione degli importi da versare ai fini estintivi del mutuo, non può che essere considerata sufficientemente chiara, nonostante non siano state specificate le operazioni aritmetiche da compiere."

- La banca ha cominciato a immettere sul mercato i mutui indicizzati al Franco Svizzero dal 1993, dato temporale che esclude la possibilità di una previsione a lungo termine sull'andamento del mutuo.

- I mutui in essere non introdurrebbero un contratto in derivati implicito per due motivi:

a) differente è la struttura causale del derivato rispetto a quella di indicizzazione prevista nei mutui in esame, non operando per quest’ultima né una finalità di copertura di una sottostante obbligazione debitoria, né, tanto meno una scommessa con contenuto speculativo;

b) differente meccanismo operativo, non riscontrandosi nei contratti in parola uno scambio di flussi finanziari con pagamento ad opera della parte di volta in volta onerata della differenza rispetto a quanto compensato, che costituisce, invece, l’oggetto del contratto in derivati;

Tutte queste ragioni, senza esser supportate dalle ragioni in diritto, portano a rigettare le domande dei mutuatari.

In realtà, come ben sappiamo, è dal 2015 che viene attribuita la ragione al consumatore soprattutto in conseguenza della mancata trasparenza della banca nei nostri confronti, prima con le decisioni dell'ABF, poi con le multe da parte degli organi di controllo e infine da parte dei Tribunali.

Inoltre, questo prodotto è stato introdotto nel mercato italiano da Woolwich nel 1993 che nell’arco di 14 anni, secondo la tabella fornita dalla banca in ogni sede giuridica, ha venduto 6471 mutui, mentre Barclays, in soli 4 anni ne ha venduti ben 3507.

Praticamente, Barclays ne ha venduti più della metà di Woolwich e in un arco di tempo nettamente inferiore, senza contare che la vendita a tappeto è avventa (causalmente!!!) negli anni in cui il tasso di cambio EURO/CHF era ai suoi massimi storici, mentre il ritrito dal mercato è avvenuto proprio (casualmente!!) nel momento in cui il tasso di cambio è arrivato troppo vicino al tasso soglia di 1,20. Una ripresa del cambio su questi ultimi mutui erogati avrebbe comportato una perdita per la banca e non una tutela per il consumatore. Da quello che si comprende da questa sentenza sono 9.978 le famiglie che hanno volutamente messo a rischio la propria posizione debitoria per poter risparmiare qualche centinaio di euro sugli interessi. Una mossa davvero astuta da parte del consumatore che poi, con la causa, ha tentato il tutto e per tutto.

A dimostrazione che è tutto è stato studiato, mettiamo qui una tabella Bloomberg che dimostra come già nel 2005, anche prima di acquisire il prodotto, la banca aveva gli strumenti per prevedere l’andamento di questo prodotto. Poi, come scrive il giudice, non si può mai avere la certezza su delle previsioni... sarà forse per questo motivo che la banca ha fin da subito applicato dei tassi convenzionali maggiorati rispetto al mercato vigente al momento della stipula? Ma anche su questo, la sentenza, non si esprime.

A noi, in ogni caso, rimane sempre il dubbio sulla correttezza della procura utilizzata dalla banca... come conferma lo stesso giudice, era stata conferita da un soggetto, il cui potere rappresentativo era all‟epoca già cessato, come risultante da una visura camerale prodotta. Pare che la Banca abbia sanato la problematica con una procura sostanziale differente e successiva... controllate!

Per correttezza, e volutamente insieme, vi rendiamo nota la risposta della banca al nostro reclamo, ricevuta in data 16.05.2017, la quale nelle sue 14 pagine, oltre a ricordare la sentenza del giudice, ci spiega come questo prodotto non presenti criticità.

Per noi la lotta continua al fine di rendere nullo in ogni sua parte il presente contratto.

UNITI e AVANTI SEMPRE!

Clicca qui per la Sentenza 6520 2017

Ricapitoliamo la situazione sulle cause concluse presso i Tribunali italiani:

  • Tribunale di Milano, sentenza 7681/2014 del 10.06.2014 - il giudice dott. Antonella Cozzi ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione causa errore del legale nell’esposizione delle doglianze e non per questioni di DIRITTO. La presente è stata di fatti corretta e ripresentata.
  • Tribunale di Milano, ordinanza N.R.G. 2015/47185 del 16.11.2015 - il giudice dott. Silvia Brat afferma che il mutuo manca di trasparenza ravvisando il contrasto con l’art. 35, I comma, del "Codice del Consumo", ma di fatto non si è mai arrivati una condanna in quanto tale eccezione è stata posta in una AZIONE INIBITORIA.
  • Tribunale di Milano, sentenza 11395/2016 del 18.10.2016 - il giudice Francesco Ferrari dichiara parzialmente accolto il ricorso affermando la nullità della clausola 7 del contratto, sostituendola con una di pari contenuto salvo che per la parola "capitale restituito" che viene sostituita da "capitale residuo"
  • Tribunale di Parma, ordinanza N.R.G. 5320/2015 del 25.01.2016 - il giudice dott. Marco Vittoria ha dichiarato, nel procedimento speciale art. 700, rigettate le domande attore ritenendole non ammissibili pertanto senza entrare nel merito della questione. MA ritenuto che sussistono GIUSTI e GRAVI motivi, connessi alla COMPLESSITA’ della materia, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
  • Tribunale di Treviso, ordinanza N.R.G. 3665/2016 dell’11.04.2017 emessa dal giudice Deli Luca, corregge l’ordinanza del 07.07.16 - citata da Barclays come una sua "Vittoria" - e ammette CTU, pertanto il procedimento è ancora in corso e non si può indicare come un Vostro precedente favorevole, al contrario, viste le motivazioni della riemissione in causa, si può affermare che le ragioni pendano dalla parte degli attori.
  • Tribunale di Roma, ordinanza N.R.G. 44182/2015 del 03.01.2017 emessa dal giudice Caterina Silvana Cerenzia del Tribunale di Roma, sull’azione intrapresa dai signori A. V. e E. F. C., seguiti dall’Avv. M. Eroli, si sottolinea l’importanza delle decisioni ABF, e la conseguente inadempienza della Banca alle suddette, rendendo nullo l’articolo sulla rivalutazione monetaria da applicare in caso di estinzione per mancanza di trasparenza e chiarezza. Viene condannata, pertanto, Barclays Bank Plc a RESTITUIRE quanto INDEBITAMENTE PAGATO DAL MUTUATARIO (con tanto di interessi), PAGARE una somma come riconoscimento del danno per "RESPONSABILITA' AGGRAVATA" e alla refusione di tutte le spese legali sino ad oggi sostenute.
  • Tribunale di Pescara, Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 3710/2016 del 14/12/2016 RG n. 4984/2015, emessa dal giudice dott. Sergio Casarella, sull’azione intrapresa dall’Avv. Duilio Mannella, sottolinea la mancanza della valuta estera, ribadisce la complessità del mutuo e la presenza di un fattore di rischio aggiunto e nascosto al mutuatario che potrebbe snaturarne la causa fino a rendere nullo l'intero mutuo. La questione è rimessa nelle mani di un CT al fine di comprendere la reale natura di questo mutuo.
  • Tribunale di Busto Arsizio, SENTENZA 375/2017 pubbl. il 10/03/2017 RG n. 7261/2013 Repert. n. 881/2017 del 10/03/2017, emessa dal Giudice dott. Elena Masetti Zannini, con la quale, Barclays Bank Plc, viene CONDANNATA alla restituzione delle somme pagate dal mutuatario come rivalutazione monetaria in fase di estinzione anticipata, oltre interessi legali. Il Ctu ha analiticamente analizzato l’art. 7 del contratto relativo all’estinzione anticipata del mutuo, nel cui ambito non è prevista alcuna formula o metodologia di calcolo. L’importo residuo corrisponde al solo valore in EURO, indicato nel piano di ammortamento, in corrispondenza dell’ultima rata pagata dal mutuatario, senza l’applicazione della rivalutazione EURO/CHF. Ritenuto valido l’art. 4, relativo ai conguagli, per i casi ancora in essere, la Banca NON può essere condannata per l’applicazione scorretta dell’art.7, poiché di fatto, il danno non si è ancora verificato. Alla banca è data la possibilità di porre rimedio. Altrimenti, previo pagamento della rivalutazione in fase di estinzione, il mutuatario potrà far nuovamente causa per il recupero delle somme e a questo punto richiederne il risarcimento del danno come previsto dall’Ordinanza di Roma.
  • Tribunale di Padova del 11.01.17 - Sentenza n. 65/2017 - il Giudice dott. Caterina Zambotto condanna i mutuatari poiché hanno posto le loro doglianze sull’USURA senza darne prova. In NESSUN punto della sentenza si ammette quanto da voi affermato in quanto MAI è stata verificata la correttezza del meccanismo di indicizzazione.
  • Tribunale di Milano del 09.06.17 - Sentenza n. 6520/2017Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari – vedi sopra

Decisione N. 9190 del 14 ottobre 2016 – Mutuo – Estinzione anticipata

Decisione N. 9190 del 14 ottobre 2016

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA …………………….. Presidente
(MI) TENELLA SILLANI …………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI ……………...........……Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RICCI …………….................……Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA ………………..................…Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI
Nella seduta del 21/06/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con ricorso all’ABF del 14.07.2015, il ricorrente, titolare di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri erogato dalla convenuta, lamenta di aver appreso solo alla richiesta di surroga di tale prodotto che il debito residuo sarebbe stato “rivalutato con il cambio svizzero”, operazione “mai ... spiegata al momento della stipula del mutuo”. Chiede pertanto al Collegio “la revisione del calcolo del residuo”.
Con le proprie controdeduzioni l’intermediario resistente, riassunti i fatti oggetto di controversia, preliminarmente eccepisce l’incompetenza ratione temporis dell’ABF, in quanto, non avendo i clienti (i.e. ricorrente e cointestataria) dato luogo all’estinzione anticipata del mutuo e non essendo quindi stata concretamente applicata la clausola oggetto di contestazione, i rilievi di parte attrice attengono “esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto”, stipulato nel 2004 e cioè in un periodo anteriore al 1° gennaio 2009. Rileva inoltre che la domanda di “revisione del calcolo del residuo”, non essendo rivolta “ad ottenere un risarcimento ovvero una restituzione di somme eventualmente corrisposte in forza di un conteggio elaborato in modo asseritamente erroneo”, altro non sarebbe che una richiesta, oltretutto priva di “motivazione giuridica”, di rinegoziazione delle condizioni del contratto e, in particolare “dei criteri determinativi dell’importo eventualmente dovuto”, richiesta interdetta all’ABF implicando una condanna ad un facere specifico. Illustrate le caratteristiche del mutuo oggetto di controversia e della clausola relativa alle modalità di calcolo delle somme dovute in caso di estinzione anticipata, contesta che vi siano stati, come addotto dal ricorrente, difetti di informazione: nel foglio informativo risultava infatti evidenziato il rischio tipico del prodotto e, in particolare, il rischio connesso all’indicizzazione e le modalità di calcolo dei conguagli; il dettato contrattuale era del resto chiaro nel prevedere che il mutuo era “in euro indicizzato al franco svizzero” e nell’illustrare dettagliatamente il “meccanismo dei conguagli semestrali”. Precisa inoltre che nel corso dell’esecuzione del contratto sono state nuovamente chiarite le principali caratteristiche del mutuo, riepilogate nelle note del 1° marzo 2013 e del 26 marzo 2015, in cui sono state tra l’altro descritte le operazioni aritmetiche da eseguirsi al fine di realizzare la prevista duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). Tutto ciò premesso, l’intermediario resistente chiede al Collegio che il ricorso sia dichiarato improcedibile ratione temporis; in subordine, che venga rigettato.

DIRITTO 

La controversia ha per oggetto l’importo da rimborsare, in caso di estinzione anticipata, di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, calcolato dall’intermediario in applicazione dell’art. 9 delle condizioni negoziali, disposizione del cui concreto meccanismo operativo il ricorrente lamenta di essere venuto a conoscenza solo al momento della richiesta di surroga.

Preliminarmente occorre affrontare l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dalla parte resistente, risultando il contratto, all’origine del contenzioso, stipulato nel 2004. Come già posto in luce in fattispecie analoghe dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 5874/2015 e n. 4135/2015) e, di seguito, da questo Collegio (decisione n. 4501/2016), l’eccezione è da respingere. La domanda ha infatti per oggetto non il contratto in sé ma i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento, predisposti su richiesta del ricorrente, dall’intermediario resistente nell’aprile 2015; riferendosi ad operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009; va quindi affermata la competenza temporale dell’ABF. Quanto al merito, per accertare la fondatezza delle doglianze del ricorrente in ordine alla inadeguata informazione circa i criteri adottati nel calcolare il costo dell’anticipata estinzione del finanziamento, criteri allo stesso chiariti solo con lettera del 12 maggio 2015 (a seguito di suo formale reclamo in data 14 aprile 2015), e cioè molto tempo dopo l’accensione del mutuo, occorre riferirsi al già ricordato art. 9 del contratto, a tenore del quale “... ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI, in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su ‘Il Sole 24 Ore’ nel giorno dell’operazione del rimborso”. E’ evidente che, per come formulata, detta clausola non espone in maniera chiara e comprensibile da un consumatore il funzionamento concreto del meccanismo della doppia conversione (il Collegio di coordinamento nelle già citate decisioni n. 5855 e 4135 del 2015, rileva, in particolare, l’assenza di indicazioni in ordine alle “operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”); analogamente non appare chiaro e comprensibile il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in Euro ma riferite ai tassi legati al Franco Svizzero (cfr. Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, causa 26/13, secondo cui “l’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che [...] il contratto [di mutuo deve] esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera [...] nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”. In senso analogo, con riguardo ai contratti di assicurazione, Corte di Giustizia, 23 aprile 2015, n. 96, causa 96/14). Essa risulta altresì ambigua “su un piano grammaticale” (v., ancora, le sopra citate pronunce della Corte di Giustizia) nella parte in cui fa riferimento al “capitale restituito” e non già al “capitale residuo”, riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erronee in ordine al costo dell’operazione, stante l’impossibilità di richiedere allo stesso un’interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati (così, l’ordinanza del Trib. Milano del 5.11.2015). In definitiva, la disposizione negoziale in esame, per come redatta, impedisce al mutuatario di comprendere il concreto funzionamento del meccanismo della duplice conversione del capitale residuo e quindi di valutare adeguatamente il rischio della doppia alea connessa all’andamento del cambio euro/franco svizzero (in tal senso, Collegio di Roma, decisione n. 5250/2014), nonché di capire su quale capitale andrà effettivamente determinato il rimborso anticipato. Essa appare quindi in contrasto con i doveri di correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali che improntano la disciplina posta a tutela del consumatore e pertanto è da valutarsi come vessatoria (art. 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 CEE; art. 34, 2° comma cod. cons.).

In considerazione dell’interesse del ricorrente alla caducazione della suddetta clausola, implicitamente palesato nella richiesta di calcolare diversamente gli importi dovuti in vista dell’estinzione anticipata del finanziamento, può dichiararsi la sua nullità ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, par. 1, della Direttiva 93/13/CE).

Al fine di garantire una efficace tutela del consumatore, ravvisabile, nella specie, nel suo interesse ad avvalersi della facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, la lacuna creatasi in conseguenza dell’accertamento della nullità dell’art. 9 del contratto, va colmata, in via di integrazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 1374 c.c. nella parte in cui si richiama alla legge, applicandosi la norma generale dettata dall’art. 125 sexies, comma 1 T.U.B. (a tenore del quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”), norma adattata, nella specie, alle peculiarità del prodotto offerto, attraverso la previsione di specifici criteri di calcolo delle somme dovute, peraltro individuati non in modo chiaro e comprensibile per un consumatore. Tale soluzione si pone in linea sia con le decisioni del Collegio di Coordinamento (n. 5866 e n. 4135/2015, relative a vicende analoghe), sia con il più generale orientamento espresso dalla Corte di Giustizia (CGUE, 30 aprile 2014, causa 23/13, secondo cui, per non esporre il consumatore “a conseguenze particolarmente dannose”, “L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva”).

Le considerazioni sopra espresse portano conseguentemente all’accoglimento della domanda. L’importo dovuto dal ricorrente nel caso di estinzione anticipata del mutuo, in applicazione del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma c.c., sarà pari alla differenza tra la somma mutuata (98.000,00 Euro) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate in Franchi Svizzeri, in base al tasso di cambio contrattualmente previsto (cfr. art. 3 del contratto); non dovrà essere invece praticata la duplice conversione indicata dall’art. 9 del contratto, stante la sua accertata nullità.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara che la parte ricorrente ha diritto al conteggio estintivo secondo i criteri indicati in motivazione. 

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20161014-9190

Clicca qui per leggere il nostro articolo con cui, già a Novembre 2016, vi avevamo pubblicato in anteprima questa decisione.

 

Decisione N. 10249 del 18 novembre 2016 – Mutuo – Interessi

Decisione N. 10249 del 18 novembre 2016

composto dai signori:

COLLEGIO DI MILANO 

(MI) ORLANDI …………….Presidente

(MI) SANTONI……………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BONGINI …………..Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI …………Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA ………………..Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI
Nella seduta del 28/07/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata

-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, titolare insieme al soggetto aderente al ricorso, di un mutuo ipotecario in franchi svizzeri erogato dall’odierno intermediario, lamentava che, solamente dopo aver chiesto un conteggio finalizzato all’estinzione anticipata del contratto, aveva appreso che il capitale residuo era superiore a quello originariamente erogato, a causa della conversione in Franchi svizzeri.
Riferiva, quindi, di avere sporto reclamo nei confronti dell’intermediario in quanto riteneva che la clausola contrattuale relativa all’estinzione anticipata fosse vessatoria, in considerazione della sproporzione dei benefici ottenibili dai mutuatari rispetto ai potenziali costi in caso di estinzione anticipata; riteneva altresì che la stessa fosse contraria all’art. 120 ter TUB e agli accordi ABI – Associazioni dei consumatori del 2 maggio 2007.
Inoltre, sottolineava che in relazione a tale clausola, per nulla trasparente e chiara, non era stato debitamente informato in sede di negoziazione e sottoscrizione del contratto. Per tali motivi aveva chiesto alla banca di emettere un nuovo prospetto di estinzione anticipata nettato del costo di rivalutazione, richiesta che era stata respinta.
L’istante si era, quindi, rivolto all’ABF chiedendo il riconoscimento dei propri diritti ed un riscontro ispirato all’equità.

L’intermediario, con le controdeduzioni, precisava che i ricorrenti non avevano dato luogo all’estinzione anticipata del mutuo, né alla richiesta del conteggio di estinzione secondo le modalità contrattualmente convenute e, pertanto, la clausola in questione non era stata concretamente applicata. Sottolineava quindi che in conseguenza di ciò, le contestazioni del ricorrente riguardavano esclusivamente il momento genetico della formazione del contratto, stipulato nel 2007, e quindi fuori dal periodo di competenza temporale dell’ABF. Per quanto riguardava, invece, il merito della questione, la resistente spiegava che l’operazione compiuta nella redazione del conteggio estintivo consisteva in una conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al tasso di periodo, ovvero quello in vigore al momento della conversione, meccanismo dei “conguagli semestrali” e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero. Evidenziava, quindi, la piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera e asseriva che non vi era alcuno squilibrio “normativo” tra le parti, in quanto l’andamento del Franco svizzero poteva concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente.

La resistente rappresentava anche che, nel caso in esame, per effetto dei meccanismi di indicizzazione finanziario e valutario era stato possibile l’accumulo di un saldo positivo sul conto deposito pari a Euro 65.266,21 e che, a dispetto del non favorevole rapporto del cambio EUR/CHF, stante l’andamento dell’altro parametro di indicizzazione, cioè il LIBOR CHF, anche nell’ultimo semestre si era verificato un conguaglio positivo per Euro 3.285,38. Infatti, l’ indicizzazione nel suo complesso, aveva favorito la parte mutuataria anche rispetto a ipotetici mutui che questa avrebbe potuto contrarre convenendo un tasso variabile parametrato all’Euribor, o un tasso fisso anch’esso determinato con tale indice, per il valore corrente al momento della stipula;

Chiedeva, quindi, al Collegio di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza ratione temporis, o in subordine, di respingerlo in quanto infondato nel merito.

DIRITTO 

La controversia del presente ricorso riguarda le modalità di calcolo utilizzate dall’intermediario per il conteggio di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in Franchi svizzeri, nonché la vessatorietà, contrarietà a norme imperative e mancanza di trasparenza della clausola contrattuale (art. 7 del contratto di mutuo) circa l’anticipata estinzione che non sarebbe stata adeguatamente spiegata in fase precontrattuale e in fase di sottoscrizione del contratto.

Preliminarmente il Collegio deve verificare l’eccezione sollevata dall’intermediario circa la competenza ratione temporis dell’ABF, in quanto la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi alla data dell’1/01/2009, mentre il contratto in questione è stato stipulato nel 2007. In relazione a ciò, il Collegio ricorda che ciò che rileva per verificare la competenza temporale del Collegio, è il petitum del ricorso, ovvero si deve verificare se la contestazione riguardi vizi genetici del contratto o se sia attinente ad un comportamento dell’intermediario che, benché sorto anteriormente al 2009, abbia continuato a produrre i suoi effetti nel periodo in cui vige la competenza dell’Arbitro. Nel caso di specie, l’oggetto del ricorso riguarda l’accertamento del corretto metodo di calcolo adottato dall’intermediario, in sede di estinzione anticipata del mutuo, nonché della legittimità della clausola contrattuale giustificatrice di tale calcolo e, pertanto, riguarda effetti del contratto verificatosi nel periodo di competenza dell’ABF. L’eccezione è, quindi, infondata e deve essere respinta.

Per quanto riguarda il merito della questione, si rileva che la contestazione del ricorrente è incentrata sull’art. 7 del contratto che prevede, in caso di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo venga prima convertito in Franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e poi convertito in euro al cambio Franco svizzero/Euro rilevato il giorno del rimborso. Il Collegio rileva che la clausola in esame non esponga in maniera sufficientemente trasparente e chiara il concreto funzionamento del meccanismo di conversione della valuta estera; ciò comporta, come più volte ribadito in materia, una violazione del fondamentale principio di trasparenza e la nullità della clausola stessa. Riguardo all’eccezione sollevata da parte resistente, secondo la quale nel caso concreto i ricorrenti non avrebbero di fatto chiesto l’estinzione anticipata del mutuo, né chiesto il conteggio di estinzione secondo le modalità contrattuali convenute, il Collegio evidenzia il carattere pretenzioso di tale eccezione. Infatti, il ricorrente non ha volutamente posto le due richieste, proprio in ragione della contestazione della validità della clausola, che costituisce l’oggetto della presente controversia.

Posto ciò, si deve però anche stabilire quali conseguenze la nullità della suddetta clausola produca nel rapporto contrattuale in essere tra le parti in causa, visto che il rapporto in questione deve comunque essere regolato in funzione della sua sopravvivenza. In relazione a tale punto, il Collegio di Coordinamento, facendo proprio quanto espresso dalla Corte di giustizia europea (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014), ha sottolineato che, qualora un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non possa sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, la disposizione di cui all’art. 6, par.1, Direttiva 93/13, non impedisce l’applicazione di una regola di diritto nazionale che permetta al giudice nazionale di ovviare alla nullità della clausola in questione, sostituendo a quest’ultima una disposizione della legislazione nazionale di natura suppletiva. Tale principio, applicato al caso di specie, implica che l’accertata nullità del menzionato articolo 7 non travolga l’intero contratto di mutuo, ma imponga all’arbitro un nuovo calcolo degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto.

Pertanto, ribadita la nullità della clausola contrattuale in esame e tenuto conto del principio nominalistico di cui al co.1, art. 1277 c.c., l’intermediario dovrà effettuare il richiesto conteggio di anticipata estinzione del mutuo e il capitale residuo che dovrà restituire, ove il ricorrente richieda di estinguere anticipatamente il mutuo, dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco svizzero e senza praticare la duplice conversione di cui all’art. 7 del contratto, di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Mauro Orlandi

Dec-20161118-10249

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Decisione N. 9494 del 24 ottobre 2016 – Incompetenza – Per materia

Decisione N. 9494 del 24 ottobre 2016 

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) ORLANDI ………................Presidente
(MI) CERINI ………...............…..Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI ……... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI …………...... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA ………….................… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CERINI
Nella seduta del 21/07/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata

-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorso ha ad oggetto una richiesta di inibitoria con riferimento all’utilizzo della clausola di indicizzazione di un mutuo con tasso di cambio CHF/€, così come predisposta ed utilizzata dall’intermediario nel contratto concluso nel 2007 con la parte ricorrente.
Indica, in merito, quest’ultima, rappresentata in ricorso da altra persona fisica sua conoscente, di avere stipulato con l’intermediario convenuto un mutuo indicizzato al cambio CHF/€, la cui clausola che disciplina la modalità di estinzione anticipata “coniugata con l’apprezzamento della valuta svizzera su quella comunitaria, comporta l’impossibilità per i mutuatari di recede anticipatamente dal contratto se non a prezzo di pesanti penalizzazioni”. Secondo la ricorrente, dunque, “il c.d. corrispettivo da rivalutazione costituisce un compenso o una prestazione patrimoniale a favore della banca e, come tale, è espressamente vietato dall’art. 120-ter TUB (già art. 7 del D.L. n. 07/2007)”. D’altro canto, per come costruita la clausola de qua, la ricorrente ritiene che essa vada a costituire un contratto derivato implicito, posto che le prestazioni patrimoniali reciproche dipendono dalla quotazione di un indice sottostante che risulta essere, nel caso specifico, il tasso di cambio CHF/€. Ciò nonostante, la banca in sede di stipula non avrebbe valutato il grado di propensione al rischio della stipulante.

Alla luce di tali rilievi, la clausola sarebbe passibile di censura poiché lo squilibrio determinato dalla medesima verrebbe a configurare la nullità ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo.
Su tali presupposti di fatto e di diritto la parte ricorrente chiede al Collegio “ai sensi di cui all’art. 140 comma 5 del codice del consumo di [ordinare all’intermediario di] interrompere immediatamente l’uso della clausola”. 

A fronte di tale richiesta l’intermediario, con proprie controdeduzioni, rileva innanzitutto la sussistenza di impedimenti preliminari di natura procedurale, in particolare con riferimento alla carenza di legittimazione attiva ed alla incompetenza dell’Arbitro medesimo.
Quanto al primo aspetto, l’intermediario osserva che “essendo stato richiesto a questo Collegio di interrompere immediatamente l'applicazione della clausola determinativa della rivalutazione (art. 7 del contratto di mutuo) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 c. 5 C.d.C.", non può non rilevarsi la palese carenza di legittimazione attiva della controparte. Inoltre, l’intermediario rileva l’incompetenza soggettiva dell'Arbitro Bancario Finanziario ad "inibire gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti" (cfr. art. 140, comma 1, lettera a), cod. cons.). 

Infine, sussisterebbe altresì incompetenza temporale poiché la clausola controversa, non essendosi perfezionata l'estinzione del contratto di riferimento, non è neppure stata concretamente applicata, mentre la stipula del contratto medesimo risale al 2007.
Alla luce di ciò, l’intermediario chiede al Collegio di ”pronunciare, in rito, la irricevibilità del ricorso e, in subordine, di respingere lo stesso perché infondato”.

DIRITTO 

Va subito precisato come la parte ricorrente incentra le sue contestazioni sulla clausola che disciplina l’estinzione anticipata del mutuo stipulato con l’intermediario resistente, clausola che prevede doppia conversione del debito residuo in base ai tassi di cambio CHF/€ (convenzionale ed effettivo). Il mutuo, come già indicato, è stato stipulato il 28.12.2007 (All. 7 al ricorso) e non è contestato che sia ancora in ammortamento. Alla luce di ciò la parte ricorrente formula domanda di c.d. inibitoria, ossia di attivazione del rimedio previsto dall’art. 140 comma 5 del codice del consumo, norma che è volta ad interrompere immediatamente l’uso della clausola per la generalità dei contratti utilizzati e diffusi dal professionista.

In relazione a tale domanda, l’intermediario ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva: prima di interessarsi del merito della domanda di parte ricorrente, il Collegio deve pertanto prendere in considerazione sia l’indicata censura in chiave di irricevibilità del ricorso sia l’ulteriore eccezione di incompetenza, anche soggettiva, così come esposta dall’intermediario nelle proprie controdeduzioni in relazione alla posizione dell’ABF.

Quanto alla carenza di legittimazione attiva, essa si lega, come anzidetto, al peculiare rimedio richiesto dalla parte ricorrente. In particolare, emerge chiaramente dall’atto di ricorso come la domanda circostanzi la norma che si intende attivare, mediante il richiamo al rimedio tipico previsto dall’art. 140 del Codice del Consumo d.lgs.206/2005. La tutela richiesta, pertanto, non attiene al più generico strumento civilistico che l’ordinamento ricollega alla pretesa declaratoria di nullità ovvero di invalidità del contratto o di una sua parte, ma si inserisce nel contesto ben più specifico di quei rimedi a rilevanza c.d. allargata, ossia una inibizione, dunque un ordine di non fare, ovvero di non utilizzare per il futuro ed in ogni contratto, anche già diffuso dal professionista, una data previsione contrattuale corrispondente a quella impugnata.

Per tal motivo, tenuto conto dell’effetto ampio di tale rimedio, la codificazione settoriale che disciplina il diritto dei consumatori nel rapporto con i professionisti limita i soggetti che possono richiedere una pronuncia di inibitoria alle associazioni ed agli enti rappresentativi dei consumatori medesimi. Più precisamente, l’art.139 del Codice del Consumo (Legittimazione ad agire), richiamato dall’art.140 invocato dalla parte ricorrente, prevede che “1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell’articolo 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall’articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative (1): a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l’esercizio delle attività televisive (2); b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano; b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (3);b- ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori)”. 

La domanda di inibitoria formulata dalla parte ricorrente è, dunque, irricevibile in quanto priva di legittimazione attiva è la parte che la richiede, poiché né la ricorrente medesima né il soggetto che la rappresenta in ricorso soddisfano i requisiti previsti dal Codice del Consumo.

Oltre a ciò, la normativa di settore invocata in ricorso prevede che l’eventuale domanda di inibitoria, così come gli altri rimedi previsti dall’art.140 Cod. Cons., siano azionati (e solo da parte dei soggetti qualificati ossia associazioni ed enti rappresentativi di interessi dei consumatori) in una specifica e cioè presso il giudice ordinario e, anzi, dinnanzi al Tribunale medesimo (così art.140, comma 1 Cod. Cons.).

Per quanto detto, la domanda di inibitoria avrebbe dovuto essere rivolta, dai soggetti all’uopo legittimati, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, esulando dalla competenza prevista in capo a questo Arbitro dalla normativa vigente.
Va, per completezza, comunque osservato che in ogni caso ove il Collegio volesse spingersi oltre tali ostacoli, peraltro insormontabili, afferenti alla procedura tipica individuata dal Codice del Consumo, un’eventuale diversa configurazione della domanda della ricorrente, tale da voler indurre alla dichiarazione di nullità della clausola esclusivamente nel rapporto contrattuale in esame, rischierebbe comunque di non sopravvivere alla censura di incompetenza temporale posto che si tratta di clausola inserita in contratto stipulato nell’anno 2007, oggi non utilizzata né influente sulla prestazione attuale della parte ricorrente. Ciò porta a considerare la controversia al di fuori della competenza temporale dell’Arbitro con particolare riferimento a quanto previsto dalle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di servizi e operazioni bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia il 12 dicembre 2011 e s.m.i., il cui par. 4, sez. 1 stabilisce che: “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009” (sulla cui interpretazione si veda anche ABF, Collegio di Coord., dec.7727/2014).

Alla luce di tutti tali rilievi, il Collegio deve pronunciarsi per l’improcedibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile. 

IL PRESIDENTE

Mauro Orlandi

Dec-20161024-9494

Decisione N. 11068 del 16 dicembre 2016 – Mutuo – In valuta – Trasparenza Contratti bancari in genere – Nullità delle clausole

Decisione N. 11068 del 16 dicembre 2016

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA  ........................................................ Presidente
(MI) TENELLA SILLANI (MI) BONGINI..................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI............................................................. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI ............................................................. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediarid'Italia
(MI) PERICU ...............................................................Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI
Nella seduta del 08/11/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
La ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario in franchi svizzeri erogato dalla convenuta lamenta che, avendo chiesto un conteggio finalizzato all’estinzione anticipata del contratto ai fini della surroga con altro istituto di credito, ha appreso che l’importo del capitale residuo risulta superiore a quanto asseritamente dovuto a causa della conversione in franchi svizzeri.
Riferisce in proposito di avere sporto reclamo nei confronti dell’intermediario per due ordini di ragioni: i) il mutuo è stato originariamente contratto in Euro e non in franchi svizzeri; soltanto ai fini del calcolo degli interessi ne è stata convenuta l’indicizzazione al franco svizzero ai sensi dell’art. 4 del contratto; (ii) la clausola relativa all’estinzione anticipata (art. 7) risulta illegittima, invalida e inefficace in quanto viola gli obblighi di trasparenza ed informazione previsti dall’art. 34 del Cod. del Consumo.
A fronte del riscontro negativo dell’intermediario, la parte ricorrente si è rivolta all’ABF al fine di vedersi riconoscere i propri diritti.
L’intermediario, dopo aver riepilogato la vicenda contrattuale e la fase del reclamo, ha precisato che parte ricorrente non ha dato luogo all’estinzione anticipata del mutuo e che, pertanto, la clausola controversa non “è neppure stata concretamente applicata”; conseguentemente le contestazioni di parte ricorrente atterrebbero “esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto”, stipulato nel 2006 e quindi fuori dal periodo di competenza temporale dell’ABF.

In sede di repliche parte ricorrente, nel confermare quanto già dedotto in sede di presentazione del ricorso, ha altresì precisato quanto segue:

  • i)  con riferimento all’eccepita incompetenza ratione temporis del Collegio, ha richiamato una pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 5885 del 28 luglio 2015), in cui è statuito che “quando la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione per surroga del finanziamento, e gli stessi risultano predisposti successivamente al 1° gennaio 2009, sussiste la competenza dell’ABF”;
  • ii)  nel merito, sottolinea come la clausola contrattuale di cui si chiede la disapplicazione (art. 7 del contratto sull’estinzione anticipata del mutuo) è stata oggetto di una consistente mole di contenzioso, tanto da sfociare in una specifica interrogazione parlamentare del 30/07/2015 (All. 19) in cui sono stati chiesti chiarimenti in merito alla natura del prodotto derivato di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero proposto dall’odierno Intermediario. In tale occasione, la Commissione Parlamentare ha sottolineato il ruolo meritorio svolto dal Collegio di Coordinamento dell’ABF, che in più occasioni ha riconosciuto la violazione del principio di trasparenza e di buona fede da parte del resistente con riferimento alla clausola di estinzione anticipata del mutuo.

Parte ricorrente chiede di a) accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario è stato sottoscritto in euro e non in valuta estera e che soltanto ai fini del calcolo degli interessi era stata convenuta l’indicizzazione al franco svizzero; b) accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace l’art.7 del contratto oggetto di controversia, in quanto contrario ai principi di trasparenza di cui agli artt. 34 e 35 Cod. Consumo; c) ordinare alla resistente di riconoscere il diritto ad ottenere la surroga del mutuo senza penali e per l’importo residuo pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite alla data della surroga, senza alcuna rivalutazione.

L’intermediario resistente chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile (per incompetenza temporale) o, in subordine, respinto nel merito perché infondato.

DIRITTO 

Il Collegio è preliminarmente chiamato ad esprimersi in merito all’eccezione di incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, sollevata dall’intermediario che sottolinea come parte ricorrente lamenti comportamenti che sono stati posti in essere in un momento antecedente rispetto al gennaio 2009. In proposito, si osserva che l’istante chiede espressamente l’accertamento della nullità/ e/o invalidità e/o inefficacia della clausola all’art. 7 del contratto di mutuo stipulato con l’intermediario adito in data 15/12/2006, relativa alle modalità di calcolo dei conteggi estintivi. Tuttavia, la richiesta di conteggio per estinzione anticipata del mutuo risale al 23/09/2015 e detto conteggio è stato elaborato dell’intermediario con riferimento al 25.11.2015.

Tanto rappresentato si rammenta che, in fattispecie analoghe, in diverse occasioni i Collegi ABF hanno ravvisato la propria competenza temporale valorizzando il momento di emissione del conteggio estintivo. Le contestazioni sollevate da parte ricorrente si riferiscono agli effetti derivanti dall’estinzione anticipata del contratto di mutuo - avvenuto in data successiva al 01.01.2009. Per tale motivo va senz’altro dichiarata la competenza del Collegio.
Nel merito, la controversia oggetto del presente ricorso attiene all’accertamento che il contratto di mutuo in questione sia stato stipulato in Euro e non in valuta svizzera (salvo per l’indicizzazione degli interessi) ed alla correlata contestazione delle modalità di calcolo utilizzate dall’intermediario per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri, con conseguente declaratoria della vessatorietà della clausola del contratto relativa all’estinzione anticipata, in quanto non sarebbe stata oggetto di adeguata informativa in fase precontrattuale e di stipula.

In particolare la domanda attorea è volta – attraverso la contestazione espressa della validità della norma contrattuale relativa alla estinzione anticipata – ad ottenere l’elaborazione da parte dell’intermediario di un conteggio estintivo basato sul capitale residuo, senza applicare il meccanismo di calcolo e conversione previsto nell’art. 7 del contratto di mutuo.

Sul punto, si rinvia alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5866 del 29.07.2015 in materia di mutui indicizzati al franco svizzero, in cui ha accertato la nullità della disposizione contenuta in detto articolo 7, relativo alle modalità di calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata in base alle quali l’importo del capitale residuo debba essere prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale stabilito nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio Franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

In detta decisione si sancisce la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c. l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

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Puntata del 01.06.2017 – Mi Manda Rai 3: Il mutuo si rivela una trappola

Ogni promessa è debito…

TUCONFIN aveva assicurato di non smettere mai di far parlare del nostro problema e oggi lo abbiamo fatto attraverso la diretta Rai con il programma "Mi Manda Rai 3", condotto da Salvo Sottile.

Presenti in studio la nostra socia e mutuataria Laura MANCINELLI seguita, in qualità di consulente dalla nostra presidente Franca BERNO, l'Avvocato Prof. Ugo RUFFOLO, Valeria GRAZIUSI di CODACONS e l'Avvocato Stefano SANTIN.
In collegamento da Milano, invece, la nostra Cinzia BERNARDI, anch’essa mutuataria lesa da questo prodotto.

Ormai è lampante. Ogni storia legata a questo prodotto Barclays è simile, cambiano i dettagli ma hanno tutte un denominatore comune: il mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero.

Entrambe le mutuatarie erano all'oscuro di tutto... credevano di aver stipulato un mutuo in Euro e invece si sono ritrovate con un mutuo in valuta estera.

La prima, Laura, si è ritrovata all'atto notarile con un mutuo persino differente da quello che lei aveva scelto, ma ormai era troppo tardi per poter cambiare... tuttavia era stata tranquillizzata sul fatto che tutto ruotava intorno al tasso di interesse e che lei non avrebbe avuto problemi.

Tutto confermato dal tempo, poiché la Banca, nel corso degli anni, le inviava delle informative che le dimostravano che il debito residuo del suo mutuo scendeva e il fondo fruttifero saliva. Mai si sarebbe aspettata di ricevere un conteggio informativo riportante dei valori ben superiori a quanto richiesto il giorno della stipula!

Per Cinzia, invece, la verità è venuta a galla solo quando si è ritrovata, per esigenze familiari, a dover vendere casa; da li è iniziato tutto il suo calvario.
Ovviamente entrambe hanno iniziato il loro iter contro la banca, ma sino ad ora nessuno, da parte della Banca, si è fatto avanti per tentare di redimere la situazione.

Eppure (!!!) Barclays tramite un comunicato stampa, diceva di essere pronta a trattare.

Questo dimostra ancora una volta, come ha affermato il Prof. Avv. RUFFOLO, che "il bronzo è sempre il metallo piu’ usato per rappresentare le facce delle Banche".

Barclays, oggi, ha dato l'ennesima prova sulle loro reali intenzioni, non presentandosi in studio senza dare almeno un comunicato in merito e perdendo l’ennesima occasione di mostrare un briciolo di coraggio e trasparenza.

Importante e’ stato l’intervento del Governo, attraverso un comunicato stampa firmato dal Presidente della Commissione Finanze On. Bernardo e dall'On. Rubinato, che ha confermato il lavoro di squadra portato avanti assieme a TUCONFIN per mettere un punto definitivo a questa situazione che colpisce quasi 10.000 famiglie su tutto il territorio italiano.

Perciò noi non demordiamo. Uniti e avanti sempre!

Qui di seguito lo spezzone relativo al nostro servizio:

https://youtu.be/0Up5kvSqAvw

Invece se vuoi rivedere l'intera puntata, clicca qui.

Giovedì 01 Giugno: TUCONFIN A “MI MANDA RAI TRE”

Come vi abbiamo promesso non smettiamo mai di far parlare del nostro caso... qui di seguito la comunicazione della Rai!

"In merito alla puntata di Mi Manda Rai Tre, di Giovedì 1 Giugno, Le confermo il nostro invito in trasmissione in merito alla vicenda dei mutui sottoscritti con Barclays.

Il programma è in onda in diretta a partire dalle ore 10.00 da Saxa Rubra a Roma"

Simona Baldassarini
RAI 3

Segnatevi questa data... e soprattutto seguiteci in trasmissione!

Un ringraziamento speciale alla redazione e a Salvo Sottile per aver deciso di parlare in maniera più approfondita del nostro caso.

 

 

 

Tour-Confin: Parliamone a Milano

Alla fine ci siamo arrivati…

A Milano, nella tana del lupo, si è tenuta l’ennesima, positiva e importante tappa del TOUR-CONFIN, il viaggio itinerante dell’Associazione Vicentina che difende gli interessi dei mutuatari che hanno stipulato il fantomatico Mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero.

Sabato 20/05/2017, alle 14.30 presso AREAPERGOLESI (una location tecnologicamente avanzata messaci a disposizione dal gentilissimo Gepi DIGRANDI e Giulio TOSINI), Franca BERNO, Sheila MENEGHETTI ed il loro affiatatissimo staff hanno tenuto la loro ennesima conferenza sul famigerato Mutuo BARCLAYS.

Notevole l’affluenza, si contavano un centinaio di persone, e la presenza di personalità importanti hanno fatto si che il 1° compleanno dell’Associazione (che ha festeggiato, al termine della conferenza, con gli ospiti e le persone intervenute) sia stato riuscitissimo.

Letteralmente circondati da filmati e diapositive (AREAPERGOLESI ha creato un ambiente veramente avveniristico appositamente per noi) Franca e Sheila hanno prima introdotto e poi spiegato piu’ nel dettaglio la situazione, una matassa che piano piano stiamo svolgendo e che ci portera’ ad arrivare a capo di questo Mutuo rebus.

Coinvolgenti e chiare, hanno preso per mano i partecipanti e li hanno condotti all’interno dei meccanismi (non del tutto ancora noti) di questo contratto trappola.

Gli interventi del Perito CTP e CTU del Tribunale di Trento Marco PICETTI, che ha spiegato benissimo come la Banca tenti comunque di negare anche l’evidenza dei fatti e come lui e il suo team hanno scoperto alcuni meccanismi perversi del contratto smontandoli pezzo per pezzo, e del carismatico Avvocato Procedurista di Milano Alberto TEDOLDI, che ha sviscerato ancor di più il contratto di mutuo, hanno contribuito a far si che chi è intervenuto se ne sia andato con la consapevolezza di non essere solo in questa battaglia, di avere alle spalle un’Associazione “viva” e agguerritissima, di poter contare comunque su dei veri professionisti nel settore (ed altri se ne aggiungeranno per dare un servizio piu’ completo possibile ai soci) e soprattutto, dopo averci stretto le mani e guardato negli occhi, sapere che noi siamo persone vere, simpatiche, coinvolgenti ma soprattutto sincere.

Che è  quello che a noi sta a cuore.

Grazie a tutte le persone intervenute, socie e non, grazie a Marco PICETTI, all'Avv. Alberto TEDOLDI, Gepi DIGRANDI e Giulio TOSINI senza i quali questo evento non sarebbe riuscito così bene!

UNITI e AVANTI SEMPRE!

Relatori:

  • Franca Berno, Fondatrice e Presidente Tuconfin;
  • Sheila Meneghetti, Fondatrice e Vice presidente Tuconfin;
  • Avvocato Alberto Tedoldi, legale e consulente Tuconfin;
  • Marco Picetti, CT JMF Partners - Consulenza e Analisi Finanziaria

Guarda la galleria fotografica:

Barcellona: 18.05.17, VI Edizione della Conferenza Europea sui mutui in valuta

Il 18.05.2017 si è svolta a Barcellona la VI edizione della Conferenza Europea sull’ipoteca in valuta. Le altre edizioni si sono svolte a Cipro (I – Dicembre 2014), Atene (II – Giugno 2015), Londra (III – Settembre 2015), Bruxelles (VI – Maggio 2016) e Varsavia (V – Ottobre 2016),  che dal 2016 ci vedono protagonisti e portavoce della situazione italiana anche sul suolo Europeo.

Questa è stata la prima organizzata direttamente da ASUFIN che ha scelto la città di Barcellona per celebrare la prima conferenza del suo genere in Spagna.

ASUFIN, in collaborazione con il "Grupo de Abogados Jóvenes de Barcelona" (GAJ Barcelona), ha dato ampio spazio ai rappresentanti provenienti da tutta Europa (Italia, Islanda, Polonia, Francia, Slovenia, Croazia, Bosnia e Spagna) per poter esporre le proprie situazioni. Poter sentire come i Tribunali, e in molti casi, gli stessi Governi siano intervenuti in favore dei propri cittadini è sicuramente un valido aiuto per tutti noi che possiamo prendere spunto e di conseguenza agire.

Alla conferenza sono intervenuti soggetti di alto calibro quali Carlos Sánchez, Consigliere giuridico del Gabinetto della Corte Suprema, che ha spiegato  la nuova legge spagnola in relazione ai mutui in valuta estera e Boštjan M. Zupančič, Giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo che ha spiegato quanto questi prodotti siano lesivi non sono in ambito economico, ma anche a livello familiare. 

Altro intervento molto  importante, è stato l'intervento di Maria Victoria Zunzunegui di Finsalud, l'associazione che si sta occupando del progetto "frodi finanziarie e la salute" per misurare l'impatto di queste frodi finanziarie nella salute dei mutuatari. Tuconfin prenderà parte a questo progetto riportando la situazione presente sul territorio italiano.

Non possiamo far altro che ringraziare nuovamente Asufin per l'occasione che ci è stata data.

Mi Manda Rai 3: Mutuo prima casa, quale scegliere?

Scegliere il mutuo prima casa non è mai semplice, bisogna stare attenti a tantissimi aspetti e quando si incontrano le persone sbagliate i sogni di una vita "serena" s'infrangono contro la dura realtà dei fatti.

Nella puntata del 17.05.2017 di Mi Manda Rai 3, condotta da Salvo Sottile, una breve parentesi sul caso di un mutuatario come noi che, a causa della mancanza di trasparenza della banca, è rimasto incastrato dal mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero di Barclays Bank Plc.

Anche lui ha ottenuto un risultato favorevole tramite l'Arbitro Bancario Finanziario, ma come al solito la banca fa finta di nulla... ma poco importa, piano piano si sta formando anche giurisprudenza a noi favorevole, perciò non demordiamo che la ragione è dalla nostra parte.

Perciò... Uniti e avanti sempre!

Clicca qui per vedere l'intera puntata.

https://youtu.be/3ciKMFijLK8