Decisione N. 6625 del 13 giugno 2017 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata – Contratti bancari in genere – Clausole abusive

Decisione N. 6625 del 13 giugno 2017

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori:

(NA) MAIMERI ……….............................. Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI …………............................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RAPPAZZO ……….........................… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO  …….................................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO Nella seduta del 10/05/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti espongono di aver sottoscritto, in data 17.12.2002, un contratto di mutuo garantito da ipoteca per euro 90.000,00, con durata di anni venti ed indicizzato al Franco svizzero; a fronte della richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del rapporto, l’intermediario ha comunicato che il capitale residuo dovuto al 21.2.2016 ammontava ad euro 37.680,99, oltre euro 12.784,62 per rivalutazione, euro 263,57 per spese ed euro 188,40 per penale.
Ciò premesso in fatto, i ricorrenti, precisato che il finanziamento trovasi in regolare ammortamento, richiamano quanto previsto dagli artt. 4 e 7 del contratto di mutuo ed assumono la vessatorietà delle clausole contrattuali relative al c.d. “corrispettivo da rivalutazione”, in quanto le stesse non esporrebbero “in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera ed il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”. Riscontrato negativamente il reclamo, i ricorrenti hanno adito l’Arbitro, al quale hanno chiesto di dichiarare la nullità delle citate clausole contrattuali per vessatorietà delle stesse, e/o l’annullamento delle clausole innanzi richiamate perché abusive in quanto prive del principio di trasparenza, con ogni connessa conseguenza ed in particolare con rideterminazione del capitale residuo che i mutuatari devono ancora restituire per l’estinzione anticipata del mutuo ed i parametri di calcolo dello stesso; con condanna dell’intermediario al rimborso delle spese di procedura e spese legali.

Costituitosi ritualmente, l’intermediario chiede all’Arbitro di dichiarare il ricorso inammissibile, eccependo preliminarmente la sua irricevibilità per incompetenza temporale dell’ABF, in quanto relativo a presunto vizio genetico del contratto stipulato nel 2002 o, in subordine, di rigettarlo nel merito. Parte resistente illustra poi, nel merito, le caratteristiche del contratto di mutuo in questione e, in particolare, quanto stabilito nelle clausole relative al meccanismo di indicizzazione al Franco Svizzero e al calcolo del capitale residuo nel caso di estinzione anticipata (cfr. artt. 3, 4 e – per l’estinzione anticipata – art. 9 del contratto di mutuo), ritenendo insussistenti i profili di vessatorietà denunciati dai ricorrenti e precisando che costoro hanno avuto adeguata e sufficiente informativa circa il contratto di mutuo e la sua tipologia già in fase precontrattuale e – successivamente - in sede di stipula del mutuo (peraltro avvenuta per atto pubblico) e in costanza di rapporto (come risulta dalle informative allegate alle controdeduzioni). La banca fa inoltre presente che – nel caso di specie – non si è perfezionata alcuna estinzione anticipata e – pertanto - non è stata concretamente applicata la clausola controversa.

DIRITTO 

Il Collegio ritiene di dover anzitutto respingere l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario in via pregiudiziale, in quanto – come già precisato in altre occasioni – pur essendo la competenza arbitrale effettivamente circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di estinzione anticipata effettuati dall’intermediario resistente nel febbraio 2016 e contestati dal ricorrente. Onde, trattandosi di operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale, come chiarito anche dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (v. dec. 5866/2015, seguita ad es. da ABF Napoli, nn. 809/2016, 10091/2016).

Venendo all’esame del merito, l’oggetto del ricorso riguarda l’accertamento della legittimità del metodo di calcolo contemplato dall’art. 7 del contratto predisposto dall’intermediario e, conseguentemente, la validità e l’efficacia della clausola stessa che rappresenta la base normativa del suddetto calcolo. La disposizione contrattuale in esame prevede, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco/svizzero rilevato al giorno del rimborso. Espressamente la clausola in questione dispone quanto segue: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base “ al tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero – euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”.

Ai fini del suddetto calcolo, sono dunque previste due operazioni:

1) il calcolo del capitale residuo in franchi svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula e, successivamente,

2) la cifra così ottenuta verrà convertita in euro sula base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. Il cliente è così esposto alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.

È ormai orientamento consolidato che l’art. 7 del contratto è palesemente contrario alle regole di correttezza, trasparenza e buona fede, che devono caratterizzare qualsiasi regolamento contrattuale: la disposizione contrattuale in esame non espone, infatti, in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata, in evidente contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice di Consumo).

Né si trascuri che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art. 4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, rende la clausola abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

Sennonché tale clausola, in quanto abusiva, è suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Ad esiti analoghi è pervenuta la stessa Cassazione, affermando che la violazione della fondamentale regola della trasparenza comporta la nullità della clausola contrattuale (Cass., sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351). Ed alla luce dei predetti dati normativi e orientamenti giurisprudenziali, nazionali e europei, il Collegio di Coordinamento, con la citata decisione n. 5866/2015 (condiviso, ad es., da ABF Napoli, nn. 809/2016, 10091/2016), ha stabilito che conseguentemente alla nullità della clausola abusiva “si applica la norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio”, in quanto detta nullità non travolge l’intero contratto, ma impone soltanto un nuovo calcolo degli interessi.

In considerazione di quanto precede, la domanda di nullità della clausola contrattuale contenuta nell’art. 7 del contratto formulata dal ricorrente merita dunque accoglimento. Pertanto, tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario convenuto dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata di euro 90.000,00 e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

Infine, in merito alla richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali, è orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, da questo Collegio liquidato equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M. 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone altresì il rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese 
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Fabrizio Maimeri

Dec-20170613-6625

SLOVENIA: Associazione ZDRUŽENJE FRANK, ecco la prima sentenza favorevole!

I mutui legali alla valuta estera, in questo caso il Franco Svizzero, sono veramente tantissimi e si può dire che abbiano colpito quasi ogni Paese Europeo....

Migliaia le famiglie che sono state messe in ginocchio, ma che, come noi, non si sono date per vinte e hanno continuato a lottare per rendere nullo questo mutuo. E dato che la tenacia ripaga, vogliamo condividere con voi anche la gioia dei mutuatari Sloveni che per la prima volta hanno ottenuto anche loro una vittoria in primo grado di giudizio... Congratulazioni!

Qui di seguito la traduzione del  comunicato stampa dell'associazione ZDRUŽENJE FRANK:

"PRIMA SENTENZA FAVOREVOLE IN UN GIUDIZIO DI PRIMO GRADO!

Vorremmo informarLa che abbiamo ricevuto LA PRIMA SENTENZA FAVOREVOLE di un Tribunale di primo istanza nel caso di un mutuatario in CHF contro la banca Unicredit.

Il Tribunale di primo grado ha rilevato che il contratto di prestito a lungo termine in valuta estera è invalido e nullo!

I motivi principali per la decisione della Corte Distrettuale di Lubiana sono i seguenti:

- Nel caso di un contratto di credito, vi è una transazione ad alto rischio che non è neanche possibile determinare dal contratto quanto deve pagare un cliente;

- La banca avrebbe dovuto conoscere e infatti sapeva che in futuro (dopo la conclusione del contratto) si sarebbe verificato un rafforzamento del CHF rispetto all'EUR;

- La banca doveva sapere che c'era una probabilità abbastanza elevata che i grandi cambiamenti nell'economia o nei mercati si verificano in periodi lunghi e si possono riflettere in importanti cambiamenti nel valore delle valute o degli interessi di riferimento i tassi, e questo doveva essere spiegato al ricorrente.

Il tribunale ha ammesso che la possibilità di un tale aumento del cambio CHF / EUR e le relative conseguenze non sono state presentate al querelante.

Il querelante così non aveva le informazioni di base sulle quali avrebbero potuto scegliere diversamente.

Pertanto, il tribunale ha trovato il CONTRATTO COMPLETO INVALIDO E NULLO poiché l'attore non avrebbe fatto questo tipo di contratto se le banche non avessero trascurato i suoi compiti esplicativi.

L'associazione di Frank riferisce che dopo la prima sentenza favorevole della tribunale distrettuale di Lubiana e un gran numero di cause legali da parte dei loro membri sono attesi, al tempo stesso richiamiamo l'attenzione sulla necessità urgente di adottare la legge in materia sulle relazioni tra creditori e mutuatari per quanto riguarda i prestiti in franchi svizzeri.

ZDRUŽENJE FRANK

Alja Pestar

Presidente"

PRESS RELEASE ZDRUZENJE FRANK_19082017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI – 07.09.2017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Longare, 14 agosto 2017

A tutti i Soci, loro indirizzi

E’ convocata l’Assemblea dei Soci della Associazione TuConFin Tutela Consumatori Finanziari, in prima convocazione per il giorno 06.09.2017 ore 22,00 presso la sede dell’associazione ed in seconda convocazione

per il giorno 07.09.2017 alle ore 11.00

presso lo Studio Commercialista Dott. Sabbadin Paolo

in Via Scarpa n.138- 36100 Vicenza

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

  1. Compenso ai soci fondatori anni 2017-2018
  2. Riconoscimento rimborsi spese a pie’ di lista per i soci collaboratori dell’associazione
  3. Inserimento/collaborazione di n.1 persona presso la sede dell’associazione-compenso e durata
  4. Scelta del consulente del lavoro
  5. Varie ed eventuali;

Potranno partecipare ed esprimere il loro voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci che non potranno partecipare in proprio all'Assemblea possono sottoscrivere una delega a nome di un altro socio che presenzierà (art. 10 dello statuto: ciascun Socio può essere portatore di massimo due deleghe dei soci assenti.) Alleghiamo quindi il modulo di delega da firmare: vi chiediamo cortesemente di compilarlo, apporre la vostra firma e rispedircelo nel piu’ breve tempo, anche via mail, allegando un vostro documento di identità 

Associazione TUCONFIN

La Presidente

Franca Berno

Qui di seguito la convocazione in PDF e il modulo della delega (solo per chi non potrà presenziare):

Convocazione Assemblea Soci 07.09.2017 ore 11

Mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero: PARLIAMONE… in Sardegna!!

TUCONFIN continua con il tour in giro per l'Italia: Mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero: PARLIAMONE!

La prossima tappa si terrà in Sardegna, precisamente martedì 05 settembre 2017 dalle ore 17:30 alle ore 20:30 presso la sala "10Febbraio" sita in Via Lungomare Rovigno, 10, Fertilia (Fraz. di Alghero - SS).

Sarà occasione d'incontro tra noi e Voi mutuatari per parlare del mutuo in Euro indicizzato al CHF erogato da Barclays Bank Plc.

Se anche tu vuoi partecipare o vuoi parlarne scrivici a segreteria@tuconfin.it oppure vieni sulla nostra pagina EVENTO di FB.

Vi aspettiamo numerosi!

Leggi anche:

E dalla Sardegna la denuncia continua…

E dalla Sardegna la denuncia continua…

Agosto sotto l'ombrellone... e sotto i riflettori!

Eh si, perché non ci siamo risparmiati nemmeno in questo periodo e così Franca Berno, Presidente  dell'associazione, è volata fino in Sardegna per incontrare una parte dei mutuatari lesi e per essere intervistata da videolina.it

10.000 mutuatari coinvolti nel caso dei mutui in euro indicizzati al franco svizzero erogati da Barclays Bank plc, la quale non ha risparmiato nemmeno le isole.

Anche qui tantissimi mutuatari coinvolti il cui sogno della prima casa e' diventato un incubo!

Centinai i sardi che dopo aver stipulato il mutuo Barclays ora non riescono più a far fronte alle rate mensili...

Sentiamo il perchè nel servizio di Fausto Spano, che ringraziamo per lo spazio dedicatoci:

CLIENTI BARCLAYS: «IL SOGNO DELLA PRIMA CASA È DIVENTATO UN INCUBO»

L'intervistata è: FRANCA BERNO PRESIDENTE ASSOCIAZIONE TUCONFIN

 

 

 

Avviso per i soci Sardi:

In occasione di una visita in Sardegna, e piu precisamente ad ALGHERO la settimana prossima, dal 31.07 al 04.8,  per chi volesse, sono a disposizione per incontrarvi anche solo per un aperitivo e conoscervi.

Inoltre con la vicepresidente Sheila Meneghetti saremo di nuovo ad Alghero nei primi giorni di settembre, ma date ancora da confermare in base ad incontri che faremo con dei giornalisti, su loro inviti.

Se qualcuno di voi avesse contatti con giornali e tv locali, mi faccia sapere quanto prima. Grazie
Il Presidente
Berno Franca

 

ABF, Relazione annuale sul 2016: mutui indicizzati al franco svizzero

E come ogni anno l'Arbitro Bancario e Finanziario pubblica la relazione sull'attività svolta nell'arco di un anno.

Interessante la posizione di Barclays Bank Plc che occupa sempre i primi posti come intermediario coinvolto nei ricorsi...

Vediamo più nello specifico:

Ricorsi ricevuti per Intermediario

Ricorsi per Intermediario

Ricorsi decisi per IntermediarioIntermediari inadempienti

L’ABF E IL CONTENZIOSO CIVILE

Il capitolo riporta una breve rassegna, non esaustiva, della giurisprudenza del giudice ordinario in materia bancaria e
nanziaria, con l’obiettivo di fornire una panoramica degli orientamenti seguiti dall’Autorità giudiziaria sulle tematiche di maggiore interesse per l’Arbitro Bancario Finanziario

Questione: mutui indicizzati al franco svizzero. Legittimità della clausola di indicizzazione del capitale al franco svizzero in caso di estinzione anticipata del mutuo.

L’Arbitro ha avuto modo di occuparsi della questione dei mutui indicizzati al franco svizzero, le cui clausole contrattuali prevedevano – in caso di estinzione anticipata del nanziamento – il ricalcolo in tale valuta e la successiva riconversione in euro del capitale restituito. In argomento si è pronunciato in più occasioni il Collegio di coordinamento ABF ritenendo, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, che queste clausole siano nulle ai sensi dell’art. 36 del Codice del consumo in quanto non espongono in modo chiaro e comprensibile il funzionamento del meccanismo del conteggio estintivo, in violazione del principio di trasparenza sancito nel Codice stesso (art. 34, comma 2).

La giurisprudenza di merito, di recente intervenuta sul tema in questione, ha seguito un percorso argomentativo in linea con quello dell’Arbitro. In particolare il Tribunale di Roma si è pronunciato su un caso già esaminato dal Collegio di coordinamento ABF con una decisione, favorevole ai ricorrenti, rimasta tuttavia inadempiuta. Il Tribunale – nel condividere le motivazioni espresse nella citata pronuncia dell’Arbitro – ha accertato la nullità della predetta clausola per violazione del principio di trasparenza sancito dagli artt. 33 e seguenti del Codice del consumo nonché, con riferimento alla materia dei rapporti bancari, dagli artt. 115 e 116 TUB. Ad avviso del giudice i contenuti e le modalità di formulazione della clausola non erano tali da consentire al consumatore di maturare consapevolezza circa diritti e obblighi negoziali derivanti dalla stessa. La banca convenuta è stata quindi condannata alla restituzione dell’importo percepito sulla base della clausola dichiarata nulla. Il Tribunale di Roma, valorizzando il ruolo conformativo svolto dalle pronunce dell’Arbitro, ha condannato l’intermediario al risarcimento del danno per lite temeraria (art. 96 del Codice di procedura civile), avendo lo stesso ignorato le pronunce dell’ABF.

E per le inadempienze è quasi inutile sottolineare che facciano riferimento solo ai nostri casi.

Qui gli articoli correlati:

Decisione N. 8351 del 29 settembre 2016 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 8351 del 29 settembre 2016

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) SIRENA ......................Presidente

(RM) GRECO .......................Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO ...................Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) RUPERTO....................Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) MARINARO ...............Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RUPERTO SAVERIO
Nella seduta del 01/07/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, titolare di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri, lamenta che, in sede di conteggio per l’anticata estinzione del mutuo, l’intermediario ha applicato il c.d. corrispettivo di rivalutazione. Censurando l’illegittimità della clausola n. 7 del contratto, sulla cui scorta detto corrispettivo è stato conteggiato, ricorre all’ABF affinché ne accerti la invalidità, con condanna dell’intermediario al risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di procedere alla surroga del mutuo, e dalla conseguente necessità di sopportare un tasso assai superiore rispetto a quelli attualmente di mercato.
Resiste l’intermediario opponendo, in linea preliminare, la incompetenza temporale dell’Arbitro adito, investendo la domanda il momento genetico del rapporto.
Nel merito, parte resistente chiarisce che, sulla scorta del criterio di indicizzazione del contratto al franco svizzero e in conformità alle previsioni negoziali, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo viene calcolato in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale pattuito e, successivamente, riconvertito in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato. Atteso che le previsioni descritte non sono complesse o di difficile comprensione, risultando chiara la procedura logica da seguire per determinare il valore di estinzione del mutuo, né la clausola determinativa della modalità di estinzione può considerarsi nulla, attesa la piena legittimità del mutuo indicizzato a valuta estera, l’intermediario conclude per la infondatezza del ricorso.

DIRITTO 

Occorre, anzitutto, prendere in esame l’eccezione di incompetenza dell’ABF sollevata dall’intermediario resistente.
Osserva il Collegio che, nonostante la domanda del ricorrente sia formalmente tesa a censurare la illegittimità della clausola contrattuale che disciplina l’ipotesi di estinzione anticipata del contratto di mutuo, la condotta da cui origina la controversia consiste non tanto nella conclusione del contratto comprensiva della detta previsione negoziale, quanto nelle pretese dell’intermediario in sede di estinzione anticipata. Che poi l’attenzione debba essere rivolta alla validità della clausola n. 7 è conseguenza di ciò, che la controversia non può essere decisa prescindendo dalla verifica della legittimità ed efficacia della clausola medesima, che costituisce la base normativa giustificatrice del suddetto calcolo.

Nel merito, deve essere richiamata la decisione n. 5866/2015 resa dal Collegio di coordinamento, che, chiamato a pronunciarsi proprio sull’ipotesi della validità della clausola contrattuale che, nell’ambito di una fattispecie di mutuo indicizzato, prevede una duplice conversione del capitale residuo – prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso del periodo – in ipotesi di estinzione anticipata, ha fissato i seguenti punti:

-  la norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso;
-  in tal modo il cliente finisce per subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo;
-  la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettino;
-  non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo»;
-  un meccanismo siffatto comporta un significativo squilibrio a carico del consumatore a norma dell’art. 33, comma 1, cod. cons.;
-  in quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere disapplicata, stante la sua nullità ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE);
-  la nullità della clausola più volte ricordata non travolge il contratto, che resta valido per la restante parte.
Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio, l’intermediario dovrà eseguire il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento a norma dell’art. 125-sexies TUB, di talché il capitale residuo da restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7, di cui è stata dichiarata la nullità.
Per quanto riguarda invece la domanda di risarcimento del danno, si deve premettere che questo Arbitro (ad es., nella decisione del Collegio di Roma, n. 1027 del 2013) ha fatto proprio l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso» (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183).

Secondo la regola generale dettata dall’art. 2697, 1° comma, c.c., grava pertanto sul ricorrente l’onere di dare la prova dell’esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento. Resta peraltro ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l’esistenza di un danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Nel caso di specie, mancando la prova di un danno risarcibile, poiché il ricorrente non fornisce elementi utili a ricostruire quantomeno il tasso di interesse che la nuova banca avrebbe applicato al mutuo dopo la surroga, non sussistono neppure i presupposti perché esso sia liquidato equitativamente. Infatti, «l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., [...] presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza» (Cass., 30 aprile 2010, n. 10607).

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accerta la nullità dell’art. 7 del contratto e per l’effetto accerta che l’importo dovuto a titolo di rimborso anticipato del finanziamento è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena

Dec-20160929-8351

Mi manda rai 3 – Puntata del 01.06.2017: ecco il comunicato stampa dell’On. Rubinato

Come vi avevamo anticipato durante la puntata di Mi Manda Rai 3 condotta da Salvo Sottile, dedicata al nostro problema e andata in onda il 01.06.2017, molto importante è stato l’intervento del Governo.

Attraverso il comunicato stampa firmato dall'On. Rubinato, d'intesa con il Presidente della Commissione Finanze On. Bernardo,  è stato confermato il lavoro di squadra portato avanti assieme a TUCONFIN per mettere un punto definitivo a questa situazione che colpisce quasi 10.000 famiglie su tutto il territorio italiano.

Dato che per questioni di tempo tecnico  non si è potuto darne una lettura completa, vi mettiamo qui la copia, nella speranza che possa esservi utile anche nelle cause in corso.

E se ti sei perso il nostro articolo, clicca qui per rileggerlo!

Decisione N. 9866 del 07 novembre 2016 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 9866 del 07 novembre 2016

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) SIRENA.................Presidente

(RM) GRECO..................Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO..............Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) NERVI ..................Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) MARINARO..........Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO
Nella seduta del 29/09/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata

-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
I ricorrenti sottoscrivevano, in data 30.05.2007, un contratto di mutuo fondiario per un importo di € 300.000,00, indicizzato al franco svizzero, con un tasso di cambio convenzionalmente fissato in franchi svizzeri 1,6808 per ogni euro. La durata del prestito è di 360 rate mensili a tasso variabile (LIBOR FRANCO SVIZZERO a sei mesi) + spread dell’1,80% (cfr. art. 4 ).
Quindi, nel mese di maggio 2015, richiedevano in via formale il conteggio di estinzione anticipata e in tale sede per la prima volta venivano a conoscenza del fatto che il capitale residuo sarebbe stato maggiorato di una somma derivante da un’operazione di rivalutazione monetaria.
Presentavano quindi reclamo contestando la rivalutazione del capitale richiesta nel suddetto conteggio.

Non ricevendo risposta soddisfacente, proponevano ricorso all’ABF ove chiedonoo, dunque, di poter estinguere il finanziamento versando solamente il capitale residuo, senza alcuna operazione di indicizzazione.

L’intermediario resiste al ricorso espone che, non essendosi perfezionata l’estinzione anticipata, non è stata neppure concretamente applicata la clausola controversa, con la conseguenza che non vi è un comportamento contestato successivo al 1° gennaio 2009. Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile per incompetenza ratione temporis in quanto la domanda afferisce un presunto vizio genetico di un contratto stipulato nel 2007.

Passando al merito, dopo un breve riepilogo degli elementi di fatto oggetto di controversia, la banca ritiene che lo stesso sia infondato.

Preliminarmente esamina le caratteristiche del contratto: l’oggetto del contratto è un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero (cfr. art.4 del contratto), in altri termini, si tratta di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero; il contratto si caratterizza, per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale (LIBOR /FRANCO SVIZZERO SEI MESI) , anche dal tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, che deve quindi essere preso in considerazione per calcolare l’equivalente in Euro delle rate di rimborso: quindi nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro.

Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, avviene mediante “conguagli semestrali”; in particolare mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4e art. 4/bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l’importo (“positivo” o “negativo”) rilevato genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”.

Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchino fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto (cfr. art. 7 del contratto).

Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo; ne deriva che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione (come nel caso in esame) sia sfavorevole rispetto al «tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè nel caso in cui il Franco Svizzero si sia apprezzato sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento.

Il calcolo si articola, dunque, in due fasi, e precisamente:

a) in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula. Conseguentemente, per convertire in Franchi Svizzeri il capitale residuo, espresso in Euro, adottando il tasso di cambio convenzionale di “Franchi Svizzeri 1,69870 per un Euro”, è evidente che bisogna moltiplicare tale capitale residuo per il menzionato tasso di cambio;

b) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Conseguentemente, per calcolare l’equivalente in Euro (al cambio attuale) del capitale residuo in Franchi Svizzeri di cui al punto (a) è necessario dividere tale importo per il tasso di periodo.

Quanto all’asserita mancanza di trasparenza, si osserva che il ricorrente ha avuto sia nella fase pre-contrattuale (foglio informativo) che nelle stesse previsioni contrattuali sottoscritte piena consapevolezza dei rischi connessi all’operazione; le condizioni economiche di tutta l’operazione (in particolare quelle relative ai meccanismi di indicizzazione e rivalutazione) erano state, peraltro, riepilogate al ricorrente con nota del 01.03.2013 e, quindi, con missiva del 26.03.2015.

In merito poi alla decisione del Collegio di coordinamento n. 4135/15 - la banca dichiara che il meccanismo previsto dall’art. 7 (Estinzione anticipata) risulta chiaro e matematicamente semplice.

Peranto, la banca conferma la correttezza del calcolo e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO 

I contratti di mutuo analoghi a quelli per cui è causa hanno formato oggetto di due decisioni del Collegio di coordinamento (nn. 7727/2014 e, poi, n. 4135/2015). La seconda decisione, in particolare, ha sancito la nullità della clausola contrattuale (art. 7) che disciplina l’estinzione anticipata, in quanto ha ritenuto che il meccanismo c.d. “di doppia conversione” ivi previsto sia contrario alle regole di trasparenza, correttezza ed equità, che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori e questo Collegio si è pienamente conformato ai princìpi ivi affermati (da ultimo, Coll. Roma, dec. n. 6165/2016).

Il contratto su cui verte l’odierna controversia è del tutto identico a quello che ha formato oggetto delle decisioni sopra richiamate. Si tratta, infatti, di un mutuo in euro indicizzato al Franco svizzero (cfr. art. 4 del contratto), ossia di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco svizzero.

Esso si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio Franco svizzero/Euro. Nell’alea del contratto rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del citato tasso di cambio.

Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, prevede “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4 e art. 4/bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi; ’importo (“positivo” o “negativo”) così rilevato genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”. Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto (cfr. art. 7 del contratto, all. al ricorso).

Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio che viene applicato al capitale residuo. Il calcolo si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula del contratto (“Franchi Svizzeri 1,5237 per un Euro”); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”).

Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.

L’oscurità della clausola è ulteriormente comprovata dagli errori di calcolo evidenziati al punto II della presente decisione.

La clausola impugnata dal ricorrente deve dunque qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE.

Tale nullità non travolge l’intero contratto, ma si riverbera sulla determinazione del capitale residuo; quindi in caso di richiesta di estinzione anticipata la ricorrente dovrà restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al Franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

P.Q.M. 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena

Dec-20161107-9866

Decisione N. 10409 del 24 novembre 2016 – Mutuo – Estinzione anticipata – Rinegoziazione

Decisione N. 10409 del 24 novembre 2016

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) MASSERA...................Presidente

(RM) SILVETTI....................Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PAGNI.........................Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) RUPERTO..................Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) PETRILLO.................Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PETRILLO CHIARA
Nella seduta del 26/05/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata

-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica
Fatto
Con ricorso del 7.11.2015 il ricorrente chiedeva all’Arbitro di accertare che il mutuo sia stato stipulato in euro e non in valuta estera; di accertare l’ invalidità/inefficacia dell'art. 9 del contratto nella parte in cui è previsto a carico del ricorrente il rischio di cambio; di accertare che il capitale residuo (che il ricorrente dovrà restituire ai fini dell' estinzione anticipata del mutuo) è pari alla differenza tra la somma mutuata (euro 90.000,00) e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite senza praticare la duplice conversione vista la nullità sul punto dell'art. 9 del contratto de quo.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente narrava di aver stipulato in data 16.5.2005 con l’intermediario resistente un contratto di mutuo in Euro indicizzato al Franco svizzero per la somma di € 90.000.
Narrava ancora di aver inviato in data 21/07/2015 formale richiesta di estinzione anticipata del mutuo suindicato, in risposta alla quale la Banca aveva inviato copia dei relativi conteggi dai quali emergeva che il capitale residuo ammontava ad € 51.545,74 con rivalutazione pari ad € 23.623,33 in base a cambio storico l,56840 cambio periodo l,07550 oltre ad una penale contrattuale pari ad € 257,73.

In data 8.9.2015 il ricorrente contestava il detto conteggio e l’applicazione della illegittima clausola contrattuale (art. 9) che prevede la duplice conversione da euro a franco svizzero e successivamente di nuovo in euro al cambio franco svizzero/euro rivalutato al giorno del rimborso.

Poiché la banca, con lettera del 2.10.2015, confermava la correttezza del conteggio il ricorrente si vedeva costretto a proporre il presente ricorso.
Con le proprie controdeduzioni l’intermediario eccepiva innanzitutto l’incompetenza ratione temporis di questo Collegio e nel merito sosteneva di aver calcolato correttamente l’importo dovuto in caso di estinzione anticipata.

Diritto 

Deve essere innanzitutto esaminata l’eccezione, proposta in via pregiudiziale dall’intermediario resistente, relativa alla inammissibilità del ricorso.
L’intermediario afferma che il ricorso sarebbe inammissibile per incompetenza ratione temporis poiché il ricorrente deduce un vizio genetico del contratto stipulato nel 2005, mentre il Collegio può occuparsi solo di controversie riguardanti fatti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009.

L’eccezione è infondata poiché ciò che il ricorrente contesta è la modalità del conteggio estintivo effettuato dall’intermediario resistente, conteggio che risale al 2015 e quindi a periodo che può costituire oggetto di esame da parte di questo Collegio.
Nel merito si osserva che la questione di diritto sottoposta dal ricorrente all’ABF è stata già decisa dal Collegio di Coordinamento, dalla statuizione del quale questo Collegio territoriale non vede ragione per discostarsi.

Con decisione n. 5855 del 29 luglio 2015, nei confronti del medesimo intermediario convenuto e su analogo schema contrattuale da questo predisposto, il Collegio di Coordinamento ha infatti statuito che “Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi

La clausola contrattuale prevista dall’art. 9 è quindi da ritenersi nulla e, per quanto concerne il caso di specie, inapplicabile in sede di estinzione anticipata del contratto.
In considerazione di ciò condivisibile è anche il criterio di calcolo del capitale residuo che il ricorrente è tenuto a restituire al momento della estinzione anticipata del contratto di mutuo individuato dal Collegio di Coordinamento come segue: “il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata ... e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.
Trattandosi, come si è già evidenziato, di analogo schema contrattuale e non essendo stata dedotta alcuna circostanza che possa indurre nel caso di specie ad una diversa valutazione, non vi è alcuna ragione per discostarsi dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento.

Ne consegue che l’intermediario convenuto è tenuto a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata (€ 90.000) e l’ammontare complessivo delle quote già restituite (indicizzate, queste, al franco svizzero) senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto da costui effettivamente dovuto.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dispone che l’intermediario ricalcoli l’importo dovuto dal ricorrente senza applicare la doppia conversione prevista dal contratto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

Dec-20161124-10409

Decisione N. 10661 del 01 dicembre 2016 – Mutuo – Estinzione del rapporto – Interessi

Decisione N. 10661 del 01 dicembre 2016

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) MASSERA............Presidente

(RM) GRECO.................Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO.............Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) NERVI .................Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) MARINARO .......Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO
Nella seduta del 16/09/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata

-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica
Fatto
Il ricorrente contesta la correttezza del conteggio per l’estinzione anticipata di un mutuo fondiario in franchi svizzeri contratto con l’intermediario resistente e chiede di poter estinguere il finanziamento versando unicamente il capitale residuo, senza che nel conteggio intervenga alcuna operazione di indicizzazione.
L’intermediario resistente eccepisce in via preliminare l’incompetenza temporale in quanto il contratto di mutuo è stato stipulato precedentemente al 1° Gennaio 2009. Nel merito, conferma la correttezza del conteggio effettuato, afferma di aver dato in sede di stipula una chiara ed esaustiva informazione ai ricorrenti circa le caratteristiche e i rischi del contratto, e chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Relativamente all’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario resistente, l’orientamento costante dell’ABF è quello di ritenerla infondata in quanto ciò che viene contestato sono le modalità di calcolo adottate nel conteggio per l’estinzione anticipata, fatto avvenuto successivamente al 1° Gennaio 2009.

Nel merito, in base all’evidenza presentata dal ricorrente e dall’intermediario resistente è possibile ricostruire i seguenti fatti:

    •  in data 16.12.2008, il ricorrente sottoscriveva un contratto di mutuo fondiario per un importo di euro 63.000,00 rimborsabile in 180 rate mensili, con un tasso di interesse variabile pari al rendimento LIBOR sul franco svizzero a sei mesi aumentato di uno spread dell’1,40%;
    •  l’importo del mutuo era convenzionalmente indicizzato al valore del franco svizzero, con un tasso di cambio fissato in franchi svizzeri 1,5894 per ogni euro;
    •  nel mese di luglio del 2014, il ricorrente richiedeva in via formale il conteggio di estinzione anticipata del prestito;
    •  in data 21.10.2015, il ricorrente richiedeva nuovamente un conteggio di estinzione anticipata.

Poiché il ricorrente non ha estinto anticipatamente il prestito, la domanda avanzata con il ricorso consiste nell’accertamento del corretto meccanismo di calcolo della rivalutazione in caso di estinzione anticipata riportata nell’art. 7 del contratto.
Questione analoga a quella sollevata con il presente ricorso è già stata esaminata dal Collegio di Coordinamento n. 4135/2015. Il Collegio di Roma, nella decisione 6165/16 ha inoltre affermato che “ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.
La clausola impugnata dal ricorrente deve pertanto qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE).
Come già in precedenza nella decisione 6165/16, l’oscurità della clausola è anche nel caso del presente ricorso ulteriormente comprovata dagli errori commessi dallo stesso intermediario resistente nel calcolo dell’importo di estinzione anticipata. Si noti infatti che, in base al contratto e a quanto affermato dallo stesso intermediario resistente in sede di controdeduzioni, il valore in franchi svizzeri del debito residuo si ottiene moltiplicando l’importo in euro per il cambio pattuito di 1,5894 franchi svizzeri per ogni euro. Nel conteggio, l’intermediario resistente ha invece riportato come tasso di conversione quello storico, pari a 1,60310 franchi svizzeri per ogni euro (in base alla corretta metodologia di calcolo, l’aggravio del costo effettivo per il ricorrente sarebbe stato pari a euro 18.620,32 e non a euro 19.127,07 come indicato nel conteggio estintivo).
Analogamente a quanto indicato nella decisione 6165/16 del Collegio di Roma, il Collegio ritiene che la nullità della clausola non travolga l’intero contratto, ma si riverberi sulla determinazione del capitale residuo. In caso di richiesta di estinzione anticipata, la ricorrente dovrà pertanto restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario ricalcoli il capitale residuo secondo il criterio indicato in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

Dec-20161201-10661