Anteprima: Decisione n. 9338 del 27.07.2017 – Collegio di Roma

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo  relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia il Collegio di Roma per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

ANTEPRIMA ABF N.9338 17 del 27.07.2017

ABF: ecco le ulteriori inadempienze di Barclays Bank Plc

Qui le ultime inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 22 Agosto 2017:

22.08.2017 -  Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.1339 del 14 febbraio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

22.08.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.1049 del 7 febbraio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

22.08.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.5091 del 11 maggio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

22.08.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.6625 del 13 giugno 2017 Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

22.08.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.5487 del 17 maggio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

22.08.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.2451 del 9 marzo 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

22.08.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.2280 del 8 marzo 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

22.08.2017 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.89 del 12 gennaio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

ANTEPRIMA: Decisione n. 8866 del 24.07.2017 – Collegio di Palermo

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'art. 7 del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia il Collegio di Palermo per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

ANTEPRIMA ABF N.8866 17 del 24.07.17

Decisione N. 1049 del 07 febbraio 2017 – Mutuo – Estinzione anticipata – In valuta

Decisione N. 1049 del 07 febbraio 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA …………… Presidente
(MI) SANTONI …………….Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI …………….Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI …………Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA ………….Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Nella seduta del 06/10/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO 

Il ricorrente è titolare di un mutuo fondiario ipotecario indicizzato in franchi svizzeri erogato dall’intermediario convenuto. In relazione a tale mutuo egli lamenta che nel conteggio al 1° maggio 2015 finalizzato all’estinzione anticipata dello stesso, l’intermediario – a fronte di un capitale residuo di € 122.447,44 – ha aggiunto un importo a titolo di “rivalutazione” di € 54.882,98, dovuto all’applicazione della clausola contrattuale che prevede la doppia conversione del capitale residuo prima in franchi al tasso di cambio convenzionale poi nuovamente in euro al tasso di cambio di periodo. Analogamente, un nuovo conteggio estintivo al 1° giugno 2015 indicava a fronte di un capitale residuo di € 121,470,45 un importo per rivalutazione di € 56.739,41. Illustrata sinteticamente la clausola contrattuale applicata dall’intermediario per l’elaborazione dei conteggi estintivi, il ricorrente si duole della doppia alea subita per effetto della duplice conversione del capitale residuo e eccepisce l’illegittimità della clausola in parola in quanto contraria alle regole di correttezza, trasparenza ed equità vigenti in materia di contratti bancari, in quanto non espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole contrattuali. A supporto della propria domanda il ricorrente richiama gli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dei Collegi ABF su contratti della stessa tipologia di quello oggetto della presente vicenda e chiede che venga dichiarata la nullità della clausola di cui all’art. 7, lett. B, comma 5 del contratto di mutuo stipulato con l’intermediario convenuto, con conseguente abolizione della duplice conversione indicata dal predetto articolo nell’ipotesi di estinzione anticipata. L’intermediario, dal canto suo, dopo aver riepilogato la vicenda contrattuale e la fase del reclamo, ha illustrato il funzionamento del mutuo indicizzato in franchi svizzeri soffermandosi in particolare sulle clausole contrattuali che disciplinano il meccanismo di calcolo dei conguagli semestrali e del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del rapporto. In particolare, ha precisato che per calcolare il capitale residuo si devono effettuare due operazioni: in un primo momento si deve convertire in franchi svizzeri il capitale residuo (espresso in Euro) applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula e poi lo si deve nuovamente riconvertire in euro, adottando questa volta il tasso di cambio esistente al momento della conversione. Tale meccanismo evidenzia che se il franco svizzero si apprezza sull’Euro rispetto al momento in cui è stato stipulato il mutuo e determinato il tasso di cambio convenzionale, l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore di quello previsto dal piano di ammortamento, e viceversa, ove l’Euro si sia apprezzato sul Franco Svizzero il capitale residuo sarà inferiore a quello previsto dal piano di ammortamento. L’intermediario sottolinea, quindi, l’insussistenza di qualsivoglia squilibrio normativo tra le parti dal momento che il meccanismo di indicizzazione può concretizzarsi sia in uno svantaggio che in un vantaggio per il cliente e afferma la completezza delle informazioni ricevute dal mutuatario sin dal primo contatto con la banca e nel corso della esecuzione del contratto, riferendo di avere riepilogato le principali caratteristiche del mutuo e i meccanismi di indicizzazione e rivalutazione in caso di estinzione anticipata con la nota datata 1 marzo 2013, «la quale ha [...] recepito con largo anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di coordinamento [...] ulteriormente chiarendo le concrete applicazioni del meccanismo di rivalutazione». In conclusione l’intermediario afferma, anche sulla base di alcune sentenze della Corte di Cassazione e alcune pronunce dei Collegi ABF, la piena legittimità del mutuo fondiario di cui si discute, chiede che il Collegio respinga il ricorso e contesta la pronuncia del Collegio di coordinamento n. 4135/15 nella parte in cui questa ha ritenuto vessatoria la clausola determinativa della rivalutazione.

DIRITTO 

Il ricorso, come emerge dalla ricostruzione di cui sopra, verte sulla validità della clausola del contratto di mutuo stipulato nel luglio 2009 dal ricorrente, indicizzato in franchi svizzeri, che prevede un meccanismo di doppia conversione del debito residuo al fine di calcolare la somma dovuta per l’estinzione anticipata. Difatti, in applicazione della disposizione contestata l’intermediario ha elaborato su richiesta del ricorrente i due conteggi del debito residuo di cui si è detto (uno finalizzato all’estinzione anticipata e uno finalizzato alla conversione in altra tipologia di mutuo offerta dall’intermediario erogante) e dai quali è risultata la quantificazione di importi dovuti a titolo di ‘rivalutazione’ per oltre € 50.000,00 dovuti in aggiunta al capitale residuo.

La clausola contestata (di cui non si conosce l’effettiva applicazione) recita come segue:

Ovviamente la validità della clausola va esaminata alla luce delle disposizioni che attengono alla corretta e trasparente informativa del consumatore e alla luce di tutte le disposizioni contrattuali, in modo da verificare se il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello previsto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo sia stato adeguatamente illustrato e convenuto. Ciò anche al fine di valutare l’eventuale abusività ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE se «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

In proposito l’intermediario afferma che il ricorrente ha ricevuto informazioni complete sin dal primo contatto e che le principali caratteristiche del mutuo e i meccanismi di indicizzazione e rivalutazione per il caso di estinzione anticipata sono stati riepilogati con la nota datata 1 marzo 2013 (e quindi quando erano trascorsi più di tre anni dalla stipulazione del mutuo), trasmessa al ricorrente in occasione dell’invio della rendicontazione annuale. Dalla documentazione contrattuale prodotta ed in particolare dalle Condizioni Generali di Mutuo, approvate specificamente dal ricorrente, risulta che il meccanismo di doppia conversione di cui alla trascritta disposizione non è menzionato e che nella documentazione contrattuale (quanto meno quella versata in atti)

(i) non sono indicati i criteri con cui viene determinato il “tasso di cambio convenzionale”;

(ii) non è espressamente affermato che la banca mutuante si procurerà la provvista in Franchi svizzeri né viene indicato l’importo in Franchi svizzeri equivalente al capitale erogato;

(iii) non risulta allegato un piano di ammortamento in Franchi Svizzeri.

Sempre dalla documentazione prodotta risulta anche che il “tasso di cambio convenzionale” è indicato in misura non univoca nei vari documenti: 1,51860 CHF per 1 € nei conteggi di estinzione anticipata, ove, si parla di cambio “storico”; 1,5119 nella proposta contrattuale e nel documento di sintesi allegati al contratto di mutuo e sottoscritti dalle parti; 0,0000 all’art. 4 del contratto (all. 2 al ricorso, all. 1 alle ctd). Infine, benché nella risposta al reclamo l’intermediario menzioni l’abbandono nel 2015 da parte della Banca Nazionale Svizzera del tasso di cambio minimo di 1,20 Franchi per 1 Euro, osservando che ciò può comportare una maggiorazione del capitale da restituire all’atto dell’estinzione, non risulta agli atti alcuna comunicazione con cui il ricorrente sia stato informato di tale decisione e delle sue conseguenze.

In conclusione, da quanto è stato allegato e prodotto dall’intermediario, non pare di poter affermare né che una adeguata informativa precontrattuale vi sia stata né che il contratto firmato ed i suoi allegati contengano una completa disciplina che consenta di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera ed i rischi allo stesso connessi (in particolare l’alea della duplice conversione del capitale residuo). Inoltre la specifica clausola contestata (l’art. 7 del contratto) non sembra esporre in maniera sufficientemente trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera né il suo rapporto con altre clausole relative all’erogazione del mutuo, in particolare in sede di estinzione anticipata, trasparenza a maggior ragione dovuta tenuto conto che il doppio regime di conversione non è per nulla neutro rispetto ai doveri del consumatore che si trova a subirne gli effetti rispetto alle proprie obbligazioni, sub specie di determinazione del debito residuo. Né a sanare tale situazione possono evidentemente contribuire note esplicative successive alla sottoscrizione del contratto.

Di clausole del medesimo tenore di quella qui contestata si è peraltro già occupato il Collegio di Coordinamento con varie decisioni (cfr. nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874/15). In particolare con la decisione n. 5866/15 è stata evidenziata, alla stregua dell’orientamento in materia della Corte di Cassazione, non solo “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, ma è stato anche osservato che la clausola in esame (identica a quella oggetto della decisione cui ci si riferisce) non espone “in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera” né “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi ritenuto sussistente la violazione della fondamentale regola della trasparenza e cioè della obiettivamente agevole comprensibilità, con la conseguente nullità della clausola. Nullità da ravvisarsi anche nella specie.

Quanto alle conseguenze della nullità, il Collegio di Coordinamento ha richiamato la già menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui : «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». E così si è detto che, anche in linea con la Corte di Cassazione (n. 20686/2013) secondo cui l’accertata nullità della clausola (in quel caso) concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (n. 3995/2014). Norma che, tenuto conto della materia del contendere, è stata individuata nell’art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) per la quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”. Tutto ciò con l’effetto che, accertata la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. In altri termini, anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. decisione 5874/2015) la controversia trova la sua soluzione nel dato contrattuale, epurato della clausola nulla la quale limitava il suo effetto alla doppia conversione, con l’effetto che in esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità (cfr. decisione Collegio di Milano n. 4501/2016).

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto tra le parti con le conseguenze di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170207-1049

Clicca qui per leggere l'anteprima della decisione, già postata ad Aprile 2017.

Decisione N. 1339 del 14 febbraio 2017 – Mutuo – Estinzione anticipata – In valuta

Decisione N. 1339 del 14 febbraio 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ……...................….. Presidente
(MI) ORLANDI ………….................….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI …………..….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO ……….....................…. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA ……..............................…… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Nella seduta del 29/11/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO 

Con reclamo datato 21.9.2015, il ricorrente ricordava di aver sottoscritto con l’intermediario un contratto di mutuo indicizzato al Franco Svizzero. In seguito alla sua richiesta di conteggio informativo per l’estinzione anticipata, questi riceveva dall’intermediario convenuto un conteggio ritenuto «non coerente con quanto scritto nel...contratto, art. 7 “ESTINZIONE ANTICIPATA”».
Nello specifico, tale articolo recita che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno ricalcolati in Franchi Svizzeri al tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell’operazione del rimborso”. Pertanto, il ricorrente allegava copia dei conteggi dallo stesso effettuati per l’ipotesi di estinzione anticipata del contratto di mutuo, che differivano con quelli proposti dall’intermediario.
In data 8.10.2015, l’intermediario convenuto inviava una raccomandata in risposta al reclamo con la quale confermava la correttezza dei calcoli effettuati.

Non soddisfatto della risposta della banca, il cliente presentava ricorso all’ABF in data 2.12.2015, chiedendo all’arbitro, richiamato tutto quanto dedotto nel reclamo, di “verificare quanto esposto”.
In sede di controdeduzioni, la banca, dopo aver riepilogato i rapporti contrattuali in essere e la fase del reclamo, precisava che parte ricorrente non ha provveduto ad estinguere anticipatamente il mutuo e, di conseguenza, la clausola controversa non aveva trovato concreta applicazione; pertanto, le contestazioni del ricorrente attenevano “esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto” stipulato nel 2007 e quindi esulavano dal periodo di competenza temporale dell’ABF.

Con riferimento al merito delle contestazioni del ricorrente l’intermediario

(i) rilevava la correttezza dei calcoli effettuati analizzando nel dettaglio il procedimento adottato;

(ii) contestava l’asserita opacità della clausola n. 7 determinativa delle modalità di estinzione anticipata rilevando altresì come la stessa banca, in data 1.3.2013, avesse inviato nota al ricorrente contenente un riepilogo delle principali caratteristiche del mutuo; infine

(iii) negava l’asserito carattere vessatorio della clausola n. 7 e, sul punto, contestava la decisione di stampo contrario del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015.

Alla luce di quanto sopra, la banca chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di respingerlo nel merito perché infondato.

DIRITTO 

La questione sottoposta al Collegio concerne la corretta applicazione o meno della clausola contrattuale relativa all’estinzione anticipata del mutuo indicizzato in tassi svizzeri. In via preliminare, con riferimento all’eccezione di incompetenza ratione temporis del Collegio, lo stesso deve rilevarne l’infondatezza in quanto la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente successivamente al 2009. Infatti, il costante orientamento ABF tende a dare rilevanza al petitum formulato dalla parte istante, ovverosia a verificare se la contestazione afferisca a difetti “genetici” del contratto oppure si sostanzi in una contestazione circa un comportamento dell’intermediario che, benché sorto anteriormente alla data rilevante ratione temporis, abbia continuato a produrre effetti anche successivamente a tale data (cfr. decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5874/15 e n. 7727/14).

Venendo ora al merito della questione, occorre sottolineare come la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall’intermediario resistente sia già stata oggetto di numerose controversie portate all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi.

Sebbene l’oggetto della controversia attenga all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parti, nel caso di specie predisposto dall’intermediario e contestato dal ricorrente, è tuttavia indubbio che essa non possa essere decisa prescindendo dalla preliminare verifica della legittimità ed efficacia della clausola medesima, che costituisce la base normativa giustificatrice del suddetto calcolo (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 5866/2015).

Sul punto, il d. lgs 72/2016, in attuazione della direttiva europea 2014/17/UE, ha introdotto norme che disciplinano in modo vincolante il comportamento delle parti e degli intermediari del credito tanto nella fase precontrattuale quanto in quella successiva dell’esecuzione, con l’obiettivo di garantire la piena comprensione da parte del cliente delle caratteristiche del prodotto di credito che gli viene offerto.

Nel caso di specie, non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro l’orientamento della Corte di Cassazione in tema di correttezza, trasparenza ed equità (cfr. Cass. Sez. III, n. 17351/2011). Infatti, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa).

Secondo il costante orientamento della Corte Suprema, la violazione della fondamentale regola della trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, là ove “malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons. Pertanto, in quanto abusiva, la clausola contrattuale de qua è suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE).

Ciò posto, occorre stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti la nullità della clausola n. 7 del contratto.
In merito, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (cfr. decisione n. 4135/2015) ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (cfr. sentenza n. 3995/2014).

In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi (cfr. Cass. Sez. I, n. 20686/2013). Anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. decisione 5874/2015), va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.

Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e tenuto altresì conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c. - non essendo possibile in ogni caso riferirsi ai criteri proposti dal ricorrente che non sono in sé giustificati in quanto appaiono frutto di un’interpretazione del tutto unilaterale sia del contratto che delle spiegazioni che sarebbero state offerte dalla banca con precedenti note -, l’intermediario dovrà effettuare il conteggio ai fini dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta conformemente ai principi sopra enunciati. Quindi, la controversia trova la sua soluzione nel dato contrattuale stesso, epurato della clausola nulla la quale limitava il suo effetto alla doppia conversione.

In virtù di quanto sopra esposto, il capitale residuo che l’intermediario dovrà restituire, ove il ricorrente richieda di estinguere anticipatamente il mutuo, dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco svizzero e senza praticare la duplice conversione di cui all’art. 7 del contratto.

In ogni caso, resta fermo il dovere dell’intermediario di ricalcolare le somme eventualmente addebitate in eccesso al ricorrente per effetto della dichiarata nullità della clausola, poiché tale nullità non può che esplicare i propri effetti ex tunc. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente abbia diritto al conteggio estintivo secondo i criteri indicati in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170214-1339

Clicca qui per leggere il nostro articolo con cui, già a Febbraio 2017, vi avevamo pubblicato in anteprima questa decisione.

Decisione N. 2280 del 08 marzo 2017 – Mutuo – Estinzione anticipata – In valuta

Decisione N. 2280 del 08 marzo 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ………… Presidente

(MI) ORLANDI …………….. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MINNECI ……………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRARI …………….. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA ……….Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Nella seduta del 12/07/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO 

Parte ricorrente riferisce

i) di essere subentrata, al momento dell’acquisto della prima casa avvenuto in data 9 settembre 2007, in un contratto di mutuo con indicizzazione al franco svizzero (con scadenza fissata il 14 febbraio 2023) collocato dall’intermediario resistente;

ii) di avere ricevuto da quest’ultimo solo il 1 marzo 2013 una informativa relativa alle caratteristiche del mutuo, contenente peraltro espressioni e formule incomprensibili a una persona non addetta ai lavori;

iii) di avere ricevuto sempre dall’intermediario resistente nel marzo 2015 una ulteriore informativa relativa all’apprezzamento del franco svizzero conseguente a decisioni di politica monetaria assunte dalla Svizzera;

iv) di avere richiesto in data 14 aprile 2015 il conteggio per procedere all’eventuale estinzione del mutuo;

v) di avere ricevuto in data 16 aprile 2015 un conteggio in base al quale, per effetto del rischio di indicizzazione di cui alla clausola 9 del contratto, vi sarebbe stato da corrispondere un surplus di Euro 20,132,56 a fronte di un capitale residuo di Euro 47.475,08;

vi) di avere proposto, in data 9 luglio 2015, reclamo nei confronti della banca, chiedendo lo storno dell’intero importo della rivalutazione, al fine di poter esercitare il recesso anticipato con il pagamento del mero residuo capitale;

vii) di avere ricevuto riscontro negativo. Ciò posto, parte ricorrente insiste perché le venga riconosciuto il diritto a recedere dal contratto di finanziamento, senza soggiacere all’applicazione della clausola di indicizzazione.

In sede di controdeduzioni, l’intermediario eccepisce preliminarmente l’incompetenza ratione temporis di questo Collegio arbitrale (l’erogazione del finanziamento risalendo al 2007), nonché l’ammissibilità stessa del ricorso, in quanto preordinato ad ottenere una condanna a un facere specifico (avente ad oggetto la rinegoziazione del prestito). Sotto l’aspetto del merito, osserva che, nel corso del rapporto, parte ricorrente aveva senz’altro avuto modo di approfondire la conoscenza del prodotto attraverso i contatti assunti con il servizio clienti della banca. Aggiunge che, non essendosi perfezionata l’estinzione, la clausola controversa non ha neppure ricevuto applicazione. Chiede pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile o in subordine di respingerlo nel merito.

DIRITTO 

La controversia ora in esame impone anzitutto di affrontare l’eccezione preliminare esposta dall’intermediario resistente in relazione alla carenza di competenza temporale dell’Arbitro, posto che il contratto de quo è stato stipulato in periodo antecedente il 1 gennaio 2009.

Orbene, il Collegio osserva come le domande formulate dalla parte ricorrente riguardino i meccanismi operativi del mutuo nel suo dispiegarsi dalla stipula ad oggi, nonché i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla parte resistente a partire dal 2013.

Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza temporale del Collegio arbitrale nel conoscere la controversia.
Del pari, si rivela infondata l’ulteriore eccezione volta a far dichiarare irricevibile il ricorso, in quanto diretto ad ottenere la condanna dell’intermediario a un facere specifico (avente ad oggetto la rinegoziazione delle condizioni del finanziamento). Vero è infatti che il petitum di parte ricorrente aspira unicamente a verificare la correttezza della metodologia osservata dall’intermediario in punto di definizione del conteggio effettuato ai fini dell’anticipata estinzione del mutuo.

Passando al profilo del merito, occorre premettere che l’oggetto della controversia attiene alla legittimità della clausola contrattuale di cui all’art. 9 del Contratto che sancisce il meccanismo della doppia conversione nell’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo. Orbene, si deve al riguardo constatare che la norma contrattuale in esame prevede, in caso di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in Franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in Euro al cambio Franco svizzero/Euro rilevato il giorno del rimborso.

In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi svizzeri al tasso convenzionale e, una seconda volta, in Euro al tasso di periodo. Tale previsione pattizia va letta alla luce di quanto più in generale affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla validità delle clausole nei contratti unilateralmente predisposti. In merito, si constata come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano.
Non sembra, a questo proposito, che la clausola in esame nell’attuale controversia esponga in maniera sufficientemente trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, né il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Né a sanare tale situazione può contribuire il rilascio di note esplicative successive, peraltro non condivise nella loro interpretazione dalla parte ricorrente. Infatti, come si detto, la clausola contrattuale in discussione si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in Franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa), né appare sufficientemente chiara, a prescindere dal requisito della buona fede. In altri termini, risulta assai complesso e difficilmente intellegibile comprendere quale impatto concreto il regime di doppia conversione venga a determinare sul capitale a debito, né vi sono ausili documentali ovvero consta in merito una specifica consulenza ed assistenza tali da fare meglio comprendere al cliente aderente l’esatto funzionamento della clausola.

D’altro canto il doppio regime di conversione non è per nulla neutro rispetto ai doveri delle parti e, in particolare, del consumatore che si trova a subirne gli effetti, anche pregiudizievoli, rispetto alle proprie obbligazioni, sub specie di determinazione del debito residuo come risultante dal complesso delle operazioni di riconversione previste. Su questi aspetti ed in relazione alla loro interferenza con il regime dei contratti dei consumatori, come confermato anche da precedenti decisioni di questo Collegio per casi e clausole del tutto analoghi a quelli ora discussi, si è espressa altresì la Corte UE ritenendo inequivocabilmente che una clausola contrattuale può essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons.. In quanto abusiva (ovvero vessatoria), la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE). Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola.

Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato, posta la sua sopravvivenza. Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». Peraltro, e sia pure con diverso e specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014).
Nel caso di specie, l’art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. Anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. decisione 5874/2015) va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.

Ne discende che la controversia troverà la sua soluzione nel dato contrattuale, epurato della clausola nulla la quale limitava il suo effetto alla doppia conversione.
In esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pertanto pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco svizzero, senza praticare però la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad estinguere il finanziamento secondo i criteri indicati in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170308-2280

Decisione N. 2451 del 09 marzo 2017 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata

Decisione N. 2451 del 09 marzo 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA …………. Presidente
(MI) TENELLA SILLANI ……….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI ……….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI ……… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU ……… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Nella seduta del 08/11/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO 

Con ricorso pervenuto in data 05/11/2015, la ricorrente ha affermato di aver richiesto all’intermediario il conteggio dell’importo dovuto a titolo di estinzione anticipata di un mutuo stipulato nel maggio del 2004 e indicizzato al Franco Svizzero e che, il conteggio predisposto dall’intermediario a seguito di tale richiesta esponeva un importo di € 57.865,62, dovuto da essa ricorrente a titolo di “rivalutazione”, ai sensi dell’art. 9 del medesimo contratto.
La ricorrente ha quindi lamentato che il predetto art. 9 del contratto, nel disciplinare l’estinzione anticipata del finanziamento, non esponeva in modo chiaro il meccanismo di doppia conversione dell’importo dovuto dal Franco Svizzero all’Euro e viceversa ed era perciò nullo per contrasto con l’art. 34, comma 2, del Codice del Consumo e con l’art. 120- ter TUB, in tale ultimo caso, poiché esso dava luogo ad un addebito assimilabile ad una (illegittima) penale di estinzione anticipata.
Sotto altro profilo la ricorrente ha contestato la nullità del medesimo art. 9 per il mancato rispetto da parte l’intermediario delle norme in materia di trasparenza e correttezza nella negoziazione di strumenti finanziari, sul presupposto che la disciplina della doppia
conversione valutaria operante in sede di estinzione anticipata del mutuo, prevista dall’art. 9 del contratto di mutuo, rappresenta un “derivato implicito”.
Nelle conclusioni la ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata nulla la clausola di cui al citato art. 9 e che l’intermediario venisse dichiarato tenuto a trasmetterle un nuovo conteggio di estinzione anticipata “con indicazione del capitale residuo ai fini della surroga, calcolato con la differenza tra la somma mutuata (255.000,00 euro) e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite, senza la duplice conversione di cui alla citata clausola”.

L’intermediario ha depositato le proprie controdeduzioni in data 14/12/2015 ed ha eccepito in via preliminare l’incompetenza temporale dell’ABF, causata, a suo dire, dal fatto che il vizio di nullità dell’art. 9 del contratto di mutuo contestato dalla ricorrente, in quanto attinente alla genesi del contratto, era riconducibili ad un’epoca coeva alla sua stipulazione e, quindi, anteriore al 01/01/2009.

Nel merito, l’intermediario ha sostenuto che il citato art. 9 del contratto illustrava in modo esaustivo e comprensibile il meccanismo di duplice conversione valutaria del capitale residuo da rimborsare alla banca in caso di estinzione anticipata, senza dar luogo ad un “derivato implicito”, mancando due posizione debitorie reciproche che venivano scambiate tra le parti.

Il resistente ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di respingerlo nel merito in quanto infondato.

DIRITTO 

Questo Collegio deve preliminarmente verificare la propria competenza ratione temporis in merito alle questioni sollevate con il ricorso.
Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che l’eccezione di incompetenza temporale formulata dal resistente sia fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell’art. 9 del contratto di mutuo, il cui esame porterebbe necessariamente il Collegio a verificare l’effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento stesso della stipulazione del mutuo, cioè al maggio del 2004, quindi un’epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell’Arbitro. Quanto precede non preclude tuttavia a questo Collegio di prendere in esame l’ulteriore domanda della ricorrente volta ad ottenere che l’intermediario resistente ricalcoli il capitale residuo che dovrà essere restituito dalla cliente in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale da quest’ultima già restituite senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria di cui si è detto (cfr., tra le altre, in questo senso la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015; si vedano anche, Collegio di Roma, decisioni n. 901/10, n. 1276/10, n. 1302/10; Collegio di Milano, decisioni n. 341/11, n. 520/11, n. 719/11; Collegio di Napoli, decisioni n. 766/11 e n. 810/11).

Ciò rilevato, deve questo Collegio osservare che detta domanda non può essere decisa senza valutare gli effetti dell’applicazione del citato art. 9 e, prima ancora, la legittimità e l’efficacia della clausola medesima, dato che essa costituisce la base giuridica della pretesa dell’intermediario di operare la sopra menzionata doppia conversione valutaria nel momento dell’estinzione anticipata del mutuo (v., in questo senso, la già citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015, nonché le successive n. 5855/2015, n. 5866/2015 e n. 5874/2015, tutte conformi e tutte relative a clausole contrattuali del tutto analoghe a quella di cui al ricorso).

Orbene, come affermato dal Collegio di Coordinamento, non pare che l’art. 9 in esame “esponga in maniera trasparente, chiara e comprensibile il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione della valuta, nonché ‘il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo’, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza [del 30 aprile 2014, nella causa C-26/13], sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro [l’]orientamento della Corte di Cassazione” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351).

Infatti, - prosegue il Collegio di Coordinamento – la clausola in questione si limita a prevedere che gli importi da restituire siano dapprima convertiti in Franchi Svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che, l’importo così ottenuto, sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, senza tuttavia esporre le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”.

Occorre a questo proposito ricordare che, secondo il già ricordato consolidato indirizzo della Corte di legittimità, le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ancora, tra le molte, Cass. 8 agosto 2011, n. 17351).

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dal Collegio di Coordinamento afferma, inoltre, che la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui trattasi debba essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [si determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

Da quanto precede discende che, in applicazione dell’art. 36 del Codice del Consumo (che attua l’art. 6, paragrafo 1, della citata direttiva 93/12/CEE) e nel solco del menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità e questo Arbitro, ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo, deve disporsi la disapplicazione dell’art. 9 del contratto di mutuo e, in conseguenza di ciò, che l’intermediario effettui il conteggio dell’importo dovuto dalla cliente in sede di anticipata estinzione del finanziamento determinandolo sulla base della differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9 del contratto.

Quanto precede assorbe l’ulteriore profilo di invalidità invocato dalla ricorrente, relativo all’allegata violazione delle norme relative alla negoziazione di strumenti finanziari derivati.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170309-2451

Decisione N. 5091 del 11 maggio 2017 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 5091 del 11 maggio 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) SIRENA …………. Presidente
(RM) MELI …………….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO ………….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA ……… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI ……….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO
Nella seduta del 10/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO 

1. In data 29.5.2009 la ricorrente sottoscriveva con la banca convenuta un contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri per l’importo di € 390.000,00 da rimborsare in 20 anni. In relazione a tale contratto propone ricorso (preceduto da reclamo del 2.5.2016, di analogo tenore, rimasto non soddisfatto) nel quale lamenta la mancanza di chiarezza del contratto stesso, in violazione dell’art. 35 del Codice del Consumo, in relazione alla dinamica degli interessi, all’estinzione anticipata, alla surroga e alla conversione, asserendo altresì che un tale prodotto finanziario sarebbe stato sconveniente per il cliente fin dall’origine, come l’intermediario poteva prevedere. In particolare, il meccanismo di “doppia conversione” previsto nel contratto, per la sua onerosità, avrebbe di fatto limitato di fatto la possibilità del consumatore di estinguere anticipatamente il mutuo mediante surroga o conversione, ed è pertanto da ritenersi vessatorio ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Codice del Consumo (d. lgs. 205/2006) creando uno squilibrio del rapporto sinallagmatico a favore della banca.Riferisce peraltro che a seguito di analoghe contestazioni mosse nel reclamo che precedette il ricorso qui esaminato, l’intermediario suggeriva varie opzioni che, tuttavia, creavano solo ulteriore confusione, invitando addirittura il consumatore a consultare un consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione.

In ragione di tutto ciò, la ricorrente - richiamando anche un precedente del Collegio di Coordinamento di quest’Arbitro, del 25 maggio 2015 - chiede che venga dichiarata nulla la clausola contrattuale sull’indicizzazione, con condanna dell’intermediario al pagamento dell’importo complessivo, comprensivo di danni generici, di € 25.000,00 a titolo di rimborso delle somme incassate dalla banca come conguaglio sul cambio, nonché vari oneri aggiuntivi ed altri costi sostenuti per vari solleciti di pagamento.

2. Nelle sue controdeduzioni, la banca resistente, ribaditi i termini della complessiva vicenda negoziale e che comunque, allo stato, la ricorrente non ha ancora proceduto ad estinguere, deduce che il contratto è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, tale per cui sia l’erogazione che le rate di rimborso sono regolate in euro, ma la valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il franco svizzero. Tale contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale (Libor/Franco svizzero a sei mesi) anche dal tasso di cambio Franco svizzero/Euro. Quindi, nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco svizzero/Euro.

3. In particolare – precisa la banca - il suddetto meccanismo di indicizzazione previsto trova attuazione mediante “conguagli semestrali”, tali per cui le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, ma alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l’importo (“positivo” o “negativo”) che genera un addebito o un accredito regolati su un “conto di deposito fruttifero”.

Le modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, prosegue la banca, sono chiaramente riportate nelle condizioni contrattuali (art. 7), secondo cui: “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale' e successivamente convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro rilevato ... e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso” (“tasso di periodo”).

Ciò significa che (i) si converte il “capitale restituito” in franchi svizzeri, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula (c.d. “tasso convenzionale”), e quindi moltiplicando il capitale per tale tasso convenzionale; (ii) dopodiché, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca, si deve riconvertire in euro il capitale, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”).

4. In definitiva, la banca ritiene legittima la clausola in questione sia in conformità ai princìpi di autonomia negoziale, sia perché del tutto chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire, che nel contratto sono stati appunto espressi in termini discorsivi perché più chiari per il consumatore rispetto ad una loro eventuale trascrizione mediante formule aritmetiche e matematiche. Del resto, nelle suddette note esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione inviate alla ricorrente nella fase di esecuzione del contratto, erano pure descritte le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione e la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione: il che può quindi ritenersi rispettoso di quanto stabilito da quest’Arbitro nella decisione a cui si appella la ricorrente (Coll. Coord., n. 4135/15).

5. In ultimo, la banca resistente non reputa applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, se solo si consideri come la suddetta clausola di indicizzazione potrebbe avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti, e che del resto il giudizio di vessatorietà dovrebbe esprimersi avuto riguardo all’intero contratto e non ad una sola clausola. Chiede pertanto, in ragione di tutto quanto sopra riportato, il rigetto del ricorso.

DIRITTO 

6. La presente controversia investe una fattispecie già ripetutamente esaminata da quest’Arbitro, in sede di Collegio di Coordinamento, in relazione ad analoghi ricorsi presentati sempre verso la banca resistente.

7. Tanto considerato, non ravvede questo Collegio (che già precedentemente, con reiterate decisioni assunte in procedimenti instaurati sempre nei confronti dell’odierno resistente, aveva avuto modo di rilevare l’ambiguità della clausola di cui si discute: decisioni nn. 2374/ 2011; 2606/2011; 707/2012) elementi di novità o altri motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto dal Collegio di Coordinamento, avuto riguardo in primo luogo alla decisione n. 7727 del 20.11.2014 del Collegio di Coordinamento, nella quale – può qui ricordarsi – veniva osservato:

Nella clausola contestata l’indicizzazione era in essa riferita, per il caso di estinzione anticipata, al capitale “restituito” anziché a quello “residuo”, come sarebbe stato richiesto dalla natura atipica e aleatoria del contratto posto in essere (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548). L’elevato tecnicismo del meccanismo di indicizzazione adottato e l’assenza, nel testo contrattuale, di una chiara illustrazione delle sue modalità operative rendevano tuttavia non agevole per una persona non particolarmente esperta della materia, come il mutuatario, la percezione dell’erroneità di tale indicazione. (...) Per quanto si è detto, una volta venuto a conoscenza della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola n. 7, egli era certamente tenuto ad attivarsi onde evitare che la parte mutuataria potesse essere indotta in errore dalla sua ambiguità (Cass. 5 maggio 2009, n. 10285; 21 maggio 2013, n. 12401).

8. Rileva, inoltre, l’ulteriore e più recente pronuncia del Collegio di Coordinamento dec. n. 5855 del 29.7.2015, in cui si è avuto modo di chiarire diffusamente “l’illegittimità della rivalutazione prevista nell’art. 7 del contratto” sulla base di quanto già ritenuto dalla Corte giustizia UE, la quale – deve anche qui ricordarsi - con sentenza n. 26 del 30.4.2013 ha affermato, nell'ambito di una controversia fra due consumatori ungheresi ed un banca in merito all'interpretazione di una clausola contrattuale relativa al corso di cambio applicabile ai rimborsi di un mutuo espresso in valuta estera, che:

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. 

9. Ebbene, in conformità al dictum della Corte di Giustizia testé ricordato, la predetta decisione del Collegio di Coordinamento dec. n. 5855 del 29.7.2015, dopo aver precisato che:

“La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Il procedimento seguito dall’intermediario per calcolare il capitale da rimborsare a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo con la conseguenza che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, poiché nel caso di specie il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione era sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè si è verificato un apprezzamento del Franco Svizzero sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare risulta maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento. Il suddetto calcolo si è, dunque, articolato in due fasi: dapprima il capitale residuo è stato convertito in Franchi Svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi è stata calcolata la somma (in Euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo”;

ha ritenuto la nullità della clausola qui esaminata, osservando:

“La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). Secondo la già menzionata sentenza della Corte di giustizia, la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio. In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE).
Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola.
Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato. 
Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». (...) Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». 

In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio ai fini dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. 

In esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata (...) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. 

10. Non è inutile, in ultimo, ricordare come recentemente anche la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 novembre 2015, ord.) abbia avuto modo di pronunciarsi – sempre nella stessa direzione e sempre nei confronti dell’odierno intermediario resistente, per di più dichiarando espressamente di condividere gli orientamenti di quest’Arbitro - sul tema qui affrontato, concludendo che:

quanto alla clausola di cui all’art. 7.5 dei contratti de quibus, se ne ravvisa il contrasto con l’art. 35, I comma del Codice del Consumo non in relazione al meccanismo di conversione, ma in rapporto alla terminologia impiegata come sopra precisato”, sulla base della seguente argomentazione: “Ciò posto in ordine al meccanismo, è, però, da sottolinearsi che la terminologia impiegata in detta disposizione poteva dare adito a dubbi interpretativi, come, peraltro, condivisibilmente già osservato in alcune decisioni dell’ABF prodotte da parte ricorrente. In particolare, il problema si pone per la dicitura “capitale restituito” contenuta nell’art. 7.5: ed, invero, posto che l’indicizzazione riguardava, nell’ipotesi di estinzione anticipata, il capitale da rimborsare, l’adeguamento avrebbe dovuto riguardare certamente il capitale residuo e non già quello restituito sino alla data della richiesta di estinzione. Una simile inesattezza poteva avere come conseguenza quella di focalizzare l’attenzione del consumatore sul capitale restituito e non su quello da restituire, con le conseguenti inesattezze in punto di valutazione economica dell’operazione. Né vale considerare il meccanismo utilizzato per i conguagli semestrali in base al quale, una volta operato il conguaglio, nessuna rivalutazione delle somme rimborsate da parte del mutuatario poteva più essere disposta; ciò in quanto non è esigibile, da parte del consumatore, un ragionamento logico – giuridico volto a supportare un’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali per giungere ad una corretta conclusione metodologica in ordine al calcolo e, prima ancora, per compiere una corretta e realistica valutazione delle somme ancora dovute in caso di estinzione anticipata. In sostanza, quindi, una simile inesattezza ben potrebbe essere fonte di non corrette valutazioni economiche da parte dei consumatori e, per ciò stesso, contravviene a quei doveri di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, che sono maggiormente avvertite in ambito comsumeristico ed impongono all’operatore professionale un onere di diligenza particolarmente stringente ed idoneo a colmare la normale asimmetria informativa nel rapporto con il cliente”. 

Analogamente, e ancor più di recente, il Tribunale di Roma, 3 gennaio 2017, respingendo la domanda del qui convenuto intermediario e condividendo gli orientamenti di quest’Arbitro, ha ribadito la contrarietà della clausola ora in questione rispetto alle regole di trasparenza poste dagli artt. 115 e 116, T.u.b., nonché dagli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.

11. Da tutti gli argomenti ed i princìpi sopra ricordati ed in questa sede ancora una volta condivisi e ribaditi, deve pertanto ricavarsi la conclusione della nullità della clausola contestata dalla ricorrente; con l’esigenza pertanto che il rimborso anticipato del finanziamento possa avvenire mediante la restituzione della differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

12. Al di là di quanto così statuito circa la nullità della predetta clausola di cui all’art. 7 del contratto de quo, v’è poi da valutare l’ulteriore domanda della ricorrente, volta ad ottenere la corresponsione dell’importo complessivo, comprensivo di danni generici, di € 25.000,00 a titolo di rimborso delle somme incassate dalla banca come conguaglio sul cambio, nonché vari oneri aggiuntivi ed altri costi sostenuti per vari solleciti di pagamento.

13. Ora, che una siffatta pretesa di rimborso non possa accogliersi discende innanzitutto dalla constatazione della mancanza di alcuna evidenza o riscontro, da parte del ricorrente, di aver sopportato gli altri oneri o subìto i danni generici di cui riferisce, né di aver pagato alla banca le somme dovute a titolo di conguaglio sul cambio.

14. Del resto, pure v’è da osservare, in principio, come il meccanismo previsto nel contratto dedotto in lite (art. 4) resti immune dalle sopradette censure che conducono a predicare la nullità dell’art. 7. Esso difatti non obbedisce al meccanismo della duplice conversione operante in sede di estinzione anticipata, ma ad un mero meccanismo di “conguaglio” che prevede la continua formazione di un saldo su di un deposito infruttifero nel quale, via via, annotare l’eventuale differenza fra l’importo previsto, per ciascuna rata, in base al piano di ammortamento inizialmente calcolato al tasso convenzionale, e quanto effettivamente dovuto, per la stessa rata, sulla base dell’applicazione dei due “tassi di periodo” (Libor/CHF e tasso di cambio Euro/CHF). Così che, mentre in caso di differenza positiva (dunque a favore del mutuatario) il saldo si alimenta, in caso di differenza negativa (dunque a sfavore del mutuatario) essa, sempre secondo l’art. 4 del contratto, dovrebbe essere addebitata sul conto fruttifero, nei limiti del saldo su di esso disponibile, ovvero, se tale saldo non sia capiente, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre e il 1° giugno di ogni anno.

Si tratta in definitiva di un criterio di calcolo delle singole rate indicizzato all’andamento dei due tassi previsti dal contratto, che non solleva i medesimi problemi di trasparenza riferibili al meccanismo della doppia conversione del capitale residuo.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto e per l’effetto accerta che ai fini del rimborso anticipato del finanziamento debba essere restituita la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite . Respinge nel resto contestata dalla ricorrente

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

Dec-20170511-5091

Decisione N. 5487 del 17 maggio 2017 – Mutuo – Piano di ammortamento

Decisione N. 5487 del 17 maggio 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ……..... Presidente

(MI) ORLANDI …………... Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTONI …………… Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRARI ……..……. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA …….............… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA
Nella seduta del 14/02/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Il ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario in franchi svizzeri con rata fissa e conguaglio a sei mesi erogato dall’intermediario resistente, nell’agosto 2015 verificava la possibilità di passare dal mutuo in valuta a un mutuo interamente in Euro. Il conteggio elaborato dall’intermediario resistente evidenziava, tuttavia, un debito residuo superiore alla somma erogata nel 2010 e non quello indicato nel piano di ammortamento presente on line.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, un nuovo conteggio, ottenendo così una nuova quantificazione del debito residuo pari a circa Euro 203.000,00, a fronte di un importo netto erogato nel 2010 di Euro 183.000,00, e con un debito residuo sulla base del piano di ammortamento pari a circa Euro 150.000,00.
Con il reclamo e il successivo ricorso, il ricorrente ha lamentato:

-  che l’intermediario resistente ha effettuato “un conteggio sul cambio attuale rispetto a quello di stipula del contratto”;
-  che il comportamento dell’intermediario è stato “a dir poco ingannevole”;
- che nel conteggio predisposto per l’ipotesi di surroga non viene menzionato il rimborso parziale del premio della polizza assicurativa legata al mutuo, pari a Euro 9.000,00.

Il ricorrente ha quindi chiesto:

i) di poter surrogare il mutuo per il debito residuo descritto sul piano di ammortamento, senza penali o conteggi di cambio non descritti in sede di stipula;

ii) di recuperare anche la parte non goduta della polizza assicurativa legata al mutuo.

Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:

-  il ricorrente non ha dato luogo né alla conversione in euro né alla estinzione anticipata del prestito per surroga; di conseguenza non ha titolo a richiedere la quota parte del premio assicurativo non goduto perché il rapporto assistito da polizza è tuttora in essere;
-  nell’elaborare il conteggio di estinzione non è stata applicata alcuna penale “né altri oneri asseritamente ostativi alla eventuale surroga del mutuo”;
-  ha descritto l’operazione compiuta nella redazione del conteggio estintivo (conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al “tasso di periodo”, ovvero quello in vigore al momento della conversione, meccanismo dei “conguagli semestrali” e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero);
-  ha confermato la piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della consolidata giurisprudenza;
-  non vi è alcuno squilibrio “normativo” tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio, ma anche in un vantaggio per il cliente;
-  il meccanismo dei conguagli semestrali è chiaramente posto a salvaguardia del mutuatario;
-  nel caso in esame, il duplice gioco dell’indicizzazione valutaria da una parte e del tasso di interesse dall’altra ha consentito al mutuatario di beneficiare dei tassi di interesse sensibilmente più bassi applicati sulla moneta elvetica, determinando “un beneficio tangibile per il cliente consistente nella provvista accresciuta via via sul deposito fruttifero e utilizzata per il pagamento delle rate in caso di successivi conguagli negativi”.

DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene alle contestazioni sollevate dal ricorrente, seppur in maniera non del tutto puntuale, sul meccanismo di conversione previsto dal mutuo ipotecario concluso con l’intermediario resistente.
La questione è stata più volte esaminata dal Collegio. Anche in tal caso, si deve constatare che la norma contrattuale oggetto delle contestazioni del ricorrente prevede, in caso di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in Franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in Euro al cambio Franco svizzero/Euro rilevato il giorno del rimborso.

In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi svizzeri al tasso convenzionale e, una seconda volta, in Euro al tasso di periodo. Tale previsione pattizia va letta alla luce di quanto più in generale affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla validità delle clausole nei contratti unilateralmente predisposti. In merito, si constata come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Non sembra, a questo proposito, che la clausola in esame nell’attuale controversia esponga in maniera sufficientemente trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, né il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Infatti, come si detto, la clausola contrattuale in discussione si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in Franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa), né appare sufficientemente chiara, a prescindere dal requisito della buonafede. In altri termini, risulta assai complesso e difficilmente intellegibile comprendere quale impatto concreto il regime di doppia conversione venga a determinare sul capitale a debito, né vi sono ausili documentali, ovvero consta in merito una specifica consulenza ed assistenza tali da fare meglio comprendere al cliente aderente l’esatto funzionamento della clausola. D’altro canto il doppio regime di conversione non è per nulla neutro rispetto ai doveri delle parti e, in particolare, del consumatore che si trova a subirne gli effetti, anche pregiudizievoli, rispetto alle proprie obbligazioni, sub specie di determinazione del debito residuo come risultante dal complesso delle operazioni di riconversione previste. Su questi aspetti ed in relazione alla loro interferenza con il regime dei contratti dei consumatori, come confermato anche da precedenti decisioni di questo Collegio per casi e clausole del tutto analoghi a quelli ora discussi, si è espressa altresì la Corte UE ritenendo inequivocabilmente che una clausola contrattuale può essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima Direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, Codice del. Consumo. In quanto abusiva (ovvero vessatoria), la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CE). Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema, la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola.

Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato, posta la sua sopravvivenza. Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». Peraltro, e sia pure con diverso e specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 Codice del Consumo consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014).

Nel caso di specie, l’art. 125-sexies, primo comma, TUB (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. Anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. decisione 5874/2015) va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio, e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., non essendo possibile in ogni caso riferirsi ai criteri proposti dalla parte ricorrente che non sono in sé giustificati in quanto appaiono frutto di una interpretazione del tutto unilaterale sia del contratto che delle spiegazioni che sarebbero state offerte dalla banca con precedenti note, ebbene in virtù di ciò, l’intermediario dovrà effettuare il conteggio ai fini dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati.

Quindi, la controversia trova la sua soluzione nel dato contrattuale, epurato della clausola nulla la quale limitava il suo effetto alla doppia conversione.
In esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco svizzero, senza praticare però la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità. Resta fermo il dovere dell’intermediario di ricalcolare le somme eventualmente addebitate in eccesso alla parte ricorrente per effetto della dichiarata nullità della clausola, poiché tale nullità non può che esplicare i propri effetti ex tunc.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che la parte ricorrente ha diritto al conteggio estintivo secondo i criteri indicati in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170517-5487

Decisione N. 6625 del 13 giugno 2017 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata – Contratti bancari in genere – Clausole abusive

Decisione N. 6625 del 13 giugno 2017

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori:

(NA) MAIMERI ……….............................. Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI …………............................... Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RAPPAZZO ……….........................… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO  …….................................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO Nella seduta del 10/05/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti espongono di aver sottoscritto, in data 17.12.2002, un contratto di mutuo garantito da ipoteca per euro 90.000,00, con durata di anni venti ed indicizzato al Franco svizzero; a fronte della richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del rapporto, l’intermediario ha comunicato che il capitale residuo dovuto al 21.2.2016 ammontava ad euro 37.680,99, oltre euro 12.784,62 per rivalutazione, euro 263,57 per spese ed euro 188,40 per penale.
Ciò premesso in fatto, i ricorrenti, precisato che il finanziamento trovasi in regolare ammortamento, richiamano quanto previsto dagli artt. 4 e 7 del contratto di mutuo ed assumono la vessatorietà delle clausole contrattuali relative al c.d. “corrispettivo da rivalutazione”, in quanto le stesse non esporrebbero “in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera ed il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”. Riscontrato negativamente il reclamo, i ricorrenti hanno adito l’Arbitro, al quale hanno chiesto di dichiarare la nullità delle citate clausole contrattuali per vessatorietà delle stesse, e/o l’annullamento delle clausole innanzi richiamate perché abusive in quanto prive del principio di trasparenza, con ogni connessa conseguenza ed in particolare con rideterminazione del capitale residuo che i mutuatari devono ancora restituire per l’estinzione anticipata del mutuo ed i parametri di calcolo dello stesso; con condanna dell’intermediario al rimborso delle spese di procedura e spese legali.

Costituitosi ritualmente, l’intermediario chiede all’Arbitro di dichiarare il ricorso inammissibile, eccependo preliminarmente la sua irricevibilità per incompetenza temporale dell’ABF, in quanto relativo a presunto vizio genetico del contratto stipulato nel 2002 o, in subordine, di rigettarlo nel merito. Parte resistente illustra poi, nel merito, le caratteristiche del contratto di mutuo in questione e, in particolare, quanto stabilito nelle clausole relative al meccanismo di indicizzazione al Franco Svizzero e al calcolo del capitale residuo nel caso di estinzione anticipata (cfr. artt. 3, 4 e – per l’estinzione anticipata – art. 9 del contratto di mutuo), ritenendo insussistenti i profili di vessatorietà denunciati dai ricorrenti e precisando che costoro hanno avuto adeguata e sufficiente informativa circa il contratto di mutuo e la sua tipologia già in fase precontrattuale e – successivamente - in sede di stipula del mutuo (peraltro avvenuta per atto pubblico) e in costanza di rapporto (come risulta dalle informative allegate alle controdeduzioni). La banca fa inoltre presente che – nel caso di specie – non si è perfezionata alcuna estinzione anticipata e – pertanto - non è stata concretamente applicata la clausola controversa.

DIRITTO 

Il Collegio ritiene di dover anzitutto respingere l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario in via pregiudiziale, in quanto – come già precisato in altre occasioni – pur essendo la competenza arbitrale effettivamente circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di estinzione anticipata effettuati dall’intermediario resistente nel febbraio 2016 e contestati dal ricorrente. Onde, trattandosi di operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale, come chiarito anche dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (v. dec. 5866/2015, seguita ad es. da ABF Napoli, nn. 809/2016, 10091/2016).

Venendo all’esame del merito, l’oggetto del ricorso riguarda l’accertamento della legittimità del metodo di calcolo contemplato dall’art. 7 del contratto predisposto dall’intermediario e, conseguentemente, la validità e l’efficacia della clausola stessa che rappresenta la base normativa del suddetto calcolo. La disposizione contrattuale in esame prevede, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco/svizzero rilevato al giorno del rimborso. Espressamente la clausola in questione dispone quanto segue: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base “ al tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero – euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”.

Ai fini del suddetto calcolo, sono dunque previste due operazioni:

1) il calcolo del capitale residuo in franchi svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula e, successivamente,

2) la cifra così ottenuta verrà convertita in euro sula base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. Il cliente è così esposto alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.

È ormai orientamento consolidato che l’art. 7 del contratto è palesemente contrario alle regole di correttezza, trasparenza e buona fede, che devono caratterizzare qualsiasi regolamento contrattuale: la disposizione contrattuale in esame non espone, infatti, in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata, in evidente contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice di Consumo).

Né si trascuri che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art. 4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, rende la clausola abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

Sennonché tale clausola, in quanto abusiva, è suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Ad esiti analoghi è pervenuta la stessa Cassazione, affermando che la violazione della fondamentale regola della trasparenza comporta la nullità della clausola contrattuale (Cass., sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351). Ed alla luce dei predetti dati normativi e orientamenti giurisprudenziali, nazionali e europei, il Collegio di Coordinamento, con la citata decisione n. 5866/2015 (condiviso, ad es., da ABF Napoli, nn. 809/2016, 10091/2016), ha stabilito che conseguentemente alla nullità della clausola abusiva “si applica la norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio”, in quanto detta nullità non travolge l’intero contratto, ma impone soltanto un nuovo calcolo degli interessi.

In considerazione di quanto precede, la domanda di nullità della clausola contrattuale contenuta nell’art. 7 del contratto formulata dal ricorrente merita dunque accoglimento. Pertanto, tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario convenuto dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata di euro 90.000,00 e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

Infine, in merito alla richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali, è orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, da questo Collegio liquidato equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M. 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone altresì il rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese 
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Fabrizio Maimeri

Dec-20170613-6625

SLOVENIA: Associazione ZDRUŽENJE FRANK, ecco la prima sentenza favorevole!

I mutui legali alla valuta estera, in questo caso il Franco Svizzero, sono veramente tantissimi e si può dire che abbiano colpito quasi ogni Paese Europeo....

Migliaia le famiglie che sono state messe in ginocchio, ma che, come noi, non si sono date per vinte e hanno continuato a lottare per rendere nullo questo mutuo. E dato che la tenacia ripaga, vogliamo condividere con voi anche la gioia dei mutuatari Sloveni che per la prima volta hanno ottenuto anche loro una vittoria in primo grado di giudizio... Congratulazioni!

Qui di seguito la traduzione del  comunicato stampa dell'associazione ZDRUŽENJE FRANK:

"PRIMA SENTENZA FAVOREVOLE IN UN GIUDIZIO DI PRIMO GRADO!

Vorremmo informarLa che abbiamo ricevuto LA PRIMA SENTENZA FAVOREVOLE di un Tribunale di primo istanza nel caso di un mutuatario in CHF contro la banca Unicredit.

Il Tribunale di primo grado ha rilevato che il contratto di prestito a lungo termine in valuta estera è invalido e nullo!

I motivi principali per la decisione della Corte Distrettuale di Lubiana sono i seguenti:

- Nel caso di un contratto di credito, vi è una transazione ad alto rischio che non è neanche possibile determinare dal contratto quanto deve pagare un cliente;

- La banca avrebbe dovuto conoscere e infatti sapeva che in futuro (dopo la conclusione del contratto) si sarebbe verificato un rafforzamento del CHF rispetto all'EUR;

- La banca doveva sapere che c'era una probabilità abbastanza elevata che i grandi cambiamenti nell'economia o nei mercati si verificano in periodi lunghi e si possono riflettere in importanti cambiamenti nel valore delle valute o degli interessi di riferimento i tassi, e questo doveva essere spiegato al ricorrente.

Il tribunale ha ammesso che la possibilità di un tale aumento del cambio CHF / EUR e le relative conseguenze non sono state presentate al querelante.

Il querelante così non aveva le informazioni di base sulle quali avrebbero potuto scegliere diversamente.

Pertanto, il tribunale ha trovato il CONTRATTO COMPLETO INVALIDO E NULLO poiché l'attore non avrebbe fatto questo tipo di contratto se le banche non avessero trascurato i suoi compiti esplicativi.

L'associazione di Frank riferisce che dopo la prima sentenza favorevole della tribunale distrettuale di Lubiana e un gran numero di cause legali da parte dei loro membri sono attesi, al tempo stesso richiamiamo l'attenzione sulla necessità urgente di adottare la legge in materia sulle relazioni tra creditori e mutuatari per quanto riguarda i prestiti in franchi svizzeri.

ZDRUŽENJE FRANK

Alja Pestar

Presidente"

PRESS RELEASE ZDRUZENJE FRANK_19082017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI – 07.09.2017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Longare, 14 agosto 2017

A tutti i Soci, loro indirizzi

E’ convocata l’Assemblea dei Soci della Associazione TuConFin Tutela Consumatori Finanziari, in prima convocazione per il giorno 06.09.2017 ore 22,00 presso la sede dell’associazione ed in seconda convocazione

per il giorno 07.09.2017 alle ore 11.00

presso lo Studio Commercialista Dott. Sabbadin Paolo

in Via Scarpa n.138- 36100 Vicenza

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

  1. Compenso ai soci fondatori anni 2017-2018
  2. Riconoscimento rimborsi spese a pie’ di lista per i soci collaboratori dell’associazione
  3. Inserimento/collaborazione di n.1 persona presso la sede dell’associazione-compenso e durata
  4. Scelta del consulente del lavoro
  5. Varie ed eventuali;

Potranno partecipare ed esprimere il loro voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci che non potranno partecipare in proprio all'Assemblea possono sottoscrivere una delega a nome di un altro socio che presenzierà (art. 10 dello statuto: ciascun Socio può essere portatore di massimo due deleghe dei soci assenti.) Alleghiamo quindi il modulo di delega da firmare: vi chiediamo cortesemente di compilarlo, apporre la vostra firma e rispedircelo nel piu’ breve tempo, anche via mail, allegando un vostro documento di identità 

Associazione TUCONFIN

La Presidente

Franca Berno

Qui di seguito la convocazione in PDF e il modulo della delega (solo per chi non potrà presenziare):

Convocazione Assemblea Soci 07.09.2017 ore 11