Tour-Confin: Parliamone a Fertilia (Sassari), Sardegna

ALGHERO. L'associazione Tuconfin arriva anche in Sardegna. E lo fa in grande stile convocando una riunione regionale ad Alghero alla presenza dei massimi vertici del sodalizio, nato per tutelare i diritti delle migliaia di famiglie che hanno acceso per loro sfortuna un mutuo Barclays in EURO indicizzato al franco svizzero. Erano infatti presenti alla riunione la presidente Franca Berno e la sua vice Sheila Meneghetti. In Sardegna si stima siano oltre un migliaio le famiglie rimaste imbrigliate nel contratto di mutuo Barclays. Mentre in tutta Italia dovrebbero essere intorno alle 10mila persone. Un mutuo che, com'è noto, nasconde un meccanismo di indicizzazione alquanto contorto che ancora molti ignorano. La riunione ha quindi avuto lo scopo ancora una volta di informare i tanti mutuatari sui rischi potenziali che negli anni correranno se non porteranno avanti un’azione di contestazione. All'incontro, convocato nella sala dell'Ente giuliano di Sardegna a Fertilia hanno partecipato diversi mutuatari provenienti da varie parti dell'isola presenti anche alcuni avvocati e consulenti. Durante la riunione non sono mancati momenti di scoramento e rabbia da parte di alcuni mutuatari, molti dei quali hanno scoperto solo in quel momento il pasticcio in cui si sono infilati. Altri invece hanno portato la loro testimonianza ed esperienza. C'è stato anche il racconto di chi è riuscito a surrogare e vendere la propria abitazione ed è stato costretto a corrispondere alla Barclays il famigerato capitale di rivalutazione e chi ancora non è riuscito a vendere per l'impossibilità di corrispondere quanto richiesto dalla Banca attraverso un meccanismo ormai totalmente ingiusto e non dovuto. C'è stato anche chi con tanta rabbia ha dichiarato di essere pronto a combattere al fianco dell'associazione e delle attiviste Berno e Meneghetti per vedersi riconosciuti i diritti lesi. Si, perchè ormai è un dato di fatto che la Banca Barclays abbia torto. Stanno infatti, dando ragione ai mutuatari i molteplici pareri dell'Arbitro finanziario come anche alcuni giudici che hanno già depositato le loro sentenze come al tribunale di Busto Arstizio e Roma. La presidente di Tuconfin Berno prima e la sua vice Meneghetti poi hanno quindi illustrato tutto il percorso fino ad oggi svolto descrivendo i risultati raggiunti e i vantaggi di iscriversi all'associazione per una maggiore tutela e le opportunità di avviare una azione legale collettiva. L'arrivo in Sardegna della Tuconfin non è passato inosservato alla stampa sarda che ne ha dato conto contribuendo a dare l'informazione alle tante famiglie sarde che ancora non sapevano cosa si nasconde nel loro mutuo Barclays prima casa.

Un ringraziamento "speciale" va al nostro socio sardo Sergio Ortu, senza il quale nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile.

Leggi anche:
Rai 3 – TGR SARDEGNA – Edizione delle 19.30 del 06.09.2017

La Nuova Sardegna: “Mutuatari sardi Barclays si riuniscono domani a Fertilia”

L’Unione Sarda, “Mutui capestro: faccia a faccia con i debitori”

Buongiorno Alghero.it: “Il mutuo con il trucco: martedì si riunisce l’associazione Tuconfin in difesa dei mutuatari”

Alghero Eco: “Mutuatari sardi Barclays a raccolta a Fertilia”

Mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero: PARLIAMONE… in Sardegna!!

E dalla Sardegna la denuncia continua…

 

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C‑186/16, Sentenza della Corte Euopea: conferma la nullità dei mutui in valuta

La Corte di giustizia Europea si è espressa nuovamente in favore dei consumatori dichiarando abusive le clausole dei contratti in valuta estera specificando che i consumatori devono essere chiaramente informati sui rischi connessi alla sottoscrizione di tali contratti.

Precisamente, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, comprende una clausola contrattuale, come quella oggetto del procedimento principale, inserita in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, che non è stata oggetto di un negoziato individuale e in forza della quale il prestito deve essere restituito nella stessa valuta estera nella quale è stato contratto, poiché tale clausola fissa una prestazione essenziale che caratterizza tale contratto. Di conseguenza, tale clausola non può essere ritenuta abusiva, a condizione che sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile.

2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal proposito, tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il prestito deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo.

3) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto in questione, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull’ulteriore esecuzione di detto contratto. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia oggetto del procedimento principale e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista, nel caso di specie la banca, riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, la sussistenza di un eventuale squilibrio ai sensi di tale disposizione.

In poche parole, il consumatore deve essere tutelato al 100%. E tu hai ricevuto tutte queste infornazioni dalla banca?

Clicca qui per leggere la sentenza completa:

CURIA - Documenti

ABF e i derivati impliciti… Decisione N. 2441 del 09 marzo 2017

Premesso che non si tratta del mutuo in euro indicizzato al CHF di Barclays Bank Plc, vi vogliamo comunque condividere questa decisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario poiché per la prima volta tocca l'argomento del "Derivato implicito".

Come sapete, da regolamento, ABF non può decidere su argomenti di questa natura, ma trattandosi, in questo caso, di un' operazione con prevalente finalità di finanziamento (e non di investimento), hanno decido di ammetterlo come valido.

Sarà questo il precedente che farà comprendere anche ad ABF  la vera problematica del nostro contratto di mutuo?

Decisione N. 2441 del 09 marzo 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

Presidente ..................................................................................................................(RM) MASSERA

Membro designato dalla Banca d'Italia .................................................................... (RM) GRECO

Membro designato dalla Banca d'Italia ..................................................................... (RM) POZZOLO

Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari ................. (RM) RUPERTO

Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti .................................(RM) RABITTI

Relatore GRECO FERNANDO
Nella seduta del 02/02/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata

-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
La controversia verte sulla validità ed efficacia del finanziamento erogato dalla resistente per l’acquisto di un prodotto derivato a copertura del rischio di rialzo del tasso in connessione con un mutuo ipotecario a tasso variabile.
I ricorrenti evidenziano che in data 19 marzo 2010, stipulavano con Banca Nuova spa, poi assorbita dall’odierna resistente, un mutuo ipotecario a tasso variabile; detto mutuo, in data 8 luglio 2015, veniva trasferito con surrogazione ad altra banca, previa estinzione del contratto originario.
In data 17 febbraio 2011 – affermano i ricorrenti - convinti dalla banca mutuante dell'utilità di costituire una forma di garanzia contro eventuali oscillazioni del tasso di interesse del mutuo, sottoscrivevano altresì un contratto concernente un prodotto denominato "derivato OTC" (derivati over the counter).
Detto contratto, aveva come dichiarato presupposto e fine esclusivo quello di "cautelarsi contro gli eventuali effetti delle variazioni dell'indice di riferimento (EURIBOR 3 MESI+ 0,10 x 360/365) che potrebbero intervenire nel corso dell'ammortamento" del mutuo. La struttura del contratto era costruita sulla base di uno stretto collegamento negoziale con il contratto di mutuo, con particolare riguardo alla sua durata, legata indissolubilmente a quella del mutuo stesso: nel contratto – sottolineano i ricorrenti - si legge che la sua durata è convenuta "fino alla scadenza del termine finale del piano di ammortamento del mutuo" (v. lettera "f' della premessa), con la precisazione che: "qualora il mutuo di cui in premessa fosse estinto totalmente in via anticipata ( ... ) il presente contratto e le operazioni poste in essere in base allo stesso si intenderanno automaticamente estinti per il venire meno dell'oggetto della copertura" (cfr. Art. 11.7.1).

L’estinzione immediata e automatica è confermata ulteriormente nell'art. 11.14 del medesimo contratto in cui si legge che "il contratto avrà durata pari a quella del finanziamento di cui in premessa" (par. 1) e che "resta espressamente inteso e stabilito che, in caso di scioglimento, per qualsiasi ragione o causa intervenuta, del contratto unico titoli, del contratto di mutuo e/o del contratto di conto corrente, il contratto si intenderà , in ogni caso, risolto con effetto immediato e la banca dovrà darne comunicazione al cliente". Pertanto, i ricorrenti, dopo l'estinzione anticipata del mutuo, chiedevano alla banca di dichiarare estinto ogni rapporto e revocavano l'autorizzazione a procedere a ulteriori addebiti in c/c. La banca tuttavia non procedeva a dichiarare l'estinzione del contratto OTC e affermava l'esistenza di un contratto di finanziamento (quindi di un terzo contratto) con il quale sarebbero stati erogati a favore dei ricorrenti 25.610,00 euro, importo tramite il quale la medesima banca avrebbe "pagato in data 18/2/2011 il premio unico corrisposto in via anticipata inerente al CAP oggetto di doglianza".

Alla conseguente richiesta dei ricorrenti di ottenere copia di tale contratto nonché copia dell'estratto del c/c riportante l'asserito accredito, la banca replicava facendo presente di non aver rinvenuto il contratto, producendo una copia standard del "Documento di sintesi n.1 del contratto di finanziamento" nonché copia dell'estratto conto. Seguiva il reclamo, al quale la banca dava riscontro dichiarando di accogliere la richiesta di estinzione del predetto contratto OTC, insistendo tuttavia sull'ulteriore pretesa relativa all'asserito finanziamento.

I ricorrenti precisano, altresì, di aver prudenzialmente continuato a pagare le rate mensili per evitare la segnalazione in sistemi informativi creditizi come cattivi pagatori così come paventato dalla convenuta.
Concludono i ricorrenti chiedendo all’Arbitro di:

a) accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna ragione di credito della convenuta nei confronti dei ricorrenti per i seguenti motivi, anche alternativi:
1. nullità del contratto di finanziamento e mancanza di somme effettivamente utilizzate dai ricorrenti soggette a restituzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.125-bis, comma 9, del t.u.b.;

2. estinzione del contratto di finanziamento per effetto dell'estinzione dei collegati contratti di mutuo e OTC, e comunque per sopravvenuto difetto di giustificazione causale del premio;
b) condannare la banca al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle rate corrisposte successivamente alla data di estinzione del mutuo, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;

c) in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga comunque sussistente il contratto di finanziamento:
1. dichiarare nulla la clausola sul diritto di ritenzione del premio in quanto vessatoria;
2. condannare la resistente per violazione dei principi di buona fede e correttezza nella fase delle trattative al risarcimento del danno pari all'asserito residuo credito vantato per il periodo successivo alla data di estinzione del mutuo, con conseguente estinzione del correlato debito dei ricorrenti, condannandola altresì al rimborso a favore di questi ultimi delle rate corrisposte dopo l'estinzione del mutuo, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

 

d) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga comunque sussistente il diritto della banca alla restituzione di somme, si chiede che sia disposta la restituzione, a norma dell'art.125 bis, comma 9, t.u.b., solo in linea capitale e secondo la rateazione prevista nel contratto (quale indicata nel “documento di sintesi” prodotto dalla convenuta), con obbligo di restituire ai ricorrenti gli interessi percepiti indebitamente fin dall'origine del rapporto.

La resistente nelle sue controdeduzioni riporta, innanzitutto, di aver provveduto all'estinzione dell' Interest Rate Option con accredito sul conto corrente dei ricorrenti della somma di euro 400,00, corrispondente al valore del derivato alla data del 08/07/2015. In ordine alla richiesta di restituzione delle rate percepite successivamente all'estinzione del mutuo, sottolinea che il contratto derivato prevedeva la corresponsione di un premio una tantum al momento della stipula, come riportato chiaramente nell'art. 1.3 del Contratto Quadro Derivati OTC regolarmente sottoscritto dai ricorrenti; che nel "modulo d'ordine relativo ad operazioni in derivati OTC" anche questo regolarmente sottoscritto, è esplicitamente indicato che il premio è pari ad euro 25.610,00, analogamente a quanto previsto altresì nella successiva conferma di esecuzione dell'ordine, che pure reca in calce le sottoscrizioni dei clienti; che tale premio risulta essere stato pagato dai ricorrenti mediante utilizzo di un finanziamento erogato dalla resistente e che, dunque, in relazione al suddetto contratto derivato nessuna "rata" è stata mai addebitata; nel Contratto Quadro non è prevista la restituzione del premio per il caso di estinzione anticipata del derivato (il premio rimane acquisito dalla banca nella qualità di venditore dell'opzione): al riguardo, si afferma, che non è conferente il riferimento al diritto richiamato in sede di reclamo, al rimborso della quota parte non goduta del "premio versato", in quanto un simile diritto è previsto dal nostro ordinamento solo in relazione alle polizze assicurative connesse ai mutui ed ai finanziamenti nei quali, a fronte del pagamento del premio di polizza, l'impresa assicurativa rende disponibili determinate coperture del rischio, fattispecie del tutto differenti da quella in oggetto. Per l’intermediario infatti, l'Interest Rate Option di tipo CAP stipulato dai ricorrenti è un contratto finanziario che permette alla clientela titolare di un mutuo ipotecario a tasso variabile di fissare per un determinato periodo di tempo un limite massimo alla variabilità del parametro di indicizzazione del tasso dello stesso mutuo e non è un contratto assicurativo, né un'assicurazione sul mutuo. Quanto alla contestazione relativa alla mancata informativa preventiva la banca fa presente che: con la sottoscrizione sia del contratto di deposito titoli che del contratto quadro derivati OTC) i ricorrenti hanno dichiarato di "aver ricevuto, preso visione e compreso l'informativa precontrattuale sui servizi ed attività di investimento prevista dal Regolamento Intermediari Consob (disponibile altresì sul sito internet della Banca)"; che i medesimi hanno inoltre sottoscritto il "pre-ordine su prodotti e servizi finanziari" nel quale si indicava che l'operazione risultava adeguata, veniva conferito espresso incarico alla banca a darne esecuzione, e si dava atto che "le caratteristiche relative al prodotto finanziario sono descritte nell'informativa consegnata e condivisa preliminarmente all'operazione"; che risulta altresì firmato dai clienti apposito modulo con il quale dichiarano “di aver ricevuto dalla banca il servizio di consulenza in materia di investimenti” e “di aver ricevuto e preso visione dell'esito della valutazione di adeguatezza sui prodotti finanziari oggetto della valutazione di cui sopra”, confermando "di voler dar seguito all'ordine, descritto nel 'modulo di pre-ordine su prodotti e servizi finanziari', in relazione ai seguenti prodotti finanziari: CAPMUTUI". Emerge, per l’intermediario, il pieno rispetto delle disposizioni normative poste a tutela degli investitori, essendo stati regolarmente esposti i rischi connessi alle operazioni ed essendo state fornite tutte le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati. In relazione alle contestazioni relative al finanziamento di euro 25.610,00 sottolinea la resistente che: a) il suddetto finanziamento è stato erogato al fine di finanziare il pagamento del premio dell'Interest Rate Option, ed infatti, come si evince dall'estratto conto al 28 febbraio 2011 - regolarmente trasmesso ai clienti e mai oggetto di alcuna contestazione - detto premio è stato pagato in data 18/02/2011 con causale pagamento "Addebito per operazioni derivati OTC"; che tale addebito è avvenuto esattamente il giorno successivo all'accredito, nel medesimo conto corrente, della somma di euro 25.610,00 con causale "erogazione finanziamenti e mutui. Erogazione finanziamento numero 040 06081953"; che l'accredito dell'importo di cui a tale finanziamento, dunque, non può in alcun modo ritenersi fittizio, in quanto non solo chiaramente eseguito e contabilizzato in conto corrente con ingente esborso contabile da parte della banca, ma evidentemente finalizzato (ed effettivamente utilizzato) per il pagamento dell'importo di euro 25.610,00 dovuto dai clienti a titolo di premio dell'lnterest Rate Option – CAP; che la banca peraltro trasmetteva regolarmente una volta l’anno ai ricorrenti il documento di sintesi ed il rendiconto relativi al contratto di finanziamento: detti documenti venivano trasmessi allo stesso indirizzo al quale sono stati inviati anche gli estratti conto e non risulta mai essere stata avanzata alcuna lamentela in merito alla mancata ricezione degli stessi, né in relazione a quanto ivi riportato; che inoltre, a far data dal 28/02/2011 , nel conto corrente n. 95884 è stata addebitata mensilmente la rata del finanziamento con causale "rimborso finanziamenti finanz. num. 040 06081953 pagamento automatico rata sc. 28/02/11" senza che mai sia stato eccepito alcunché; che, pertanto, appare inverosimile che i ricorrenti non conoscessero l'esistenza del finanziamento la cui rata mensilmente veniva addebitata sul conto corrente degli stessi ed in ordine al quale ricevevano la documentazione periodica trasmessa ai sensi della normativa di trasparenza.

Quanto alla dedotta nullità del contratto di finanziamento, in ragione della asserita mancata sottoscrizione dello stesso, la banca osserva infine che un'eventuale pronuncia in tal senso avrebbe comunque quale immediata conseguenza il sorgere dell'obbligo a carico dei ricorrenti di restituire, ai sensi dell'art.2033 c.c., l'importo erogato dalla banca, al netto degli importi già corrisposti a titolo di ammortamento del capitale. Viene poi precisato in merito che tale finanziamento presenta alla data odierna un debito residuo pari ad euro 21.534,59 e risultano tutte pagate in conto le n. 65 rate maturate dal 28/02/2011 al 30/06/2016. La resistente conclude per il rigetto del ricorso sul presupposto che l'accredito dell'importo di euro 25.610,00 di cui al finanziamento non possa ritenersi fittizio in quanto chiaramente eseguito e contabilizzato in conto corrente e finalizzato al pagamento del premio una tantum del Contratto Quadro Derivati Over The Counter; che detta somma è stata solo parzialmente restituita alla banca, in quanto il finanziamento oggetto di doglianza presenta un debito residuo pari ad euro 21.534,59.

In sede di replica, i ricorrenti ribadiscono le argomentazioni già avanzate, specificando in particolare che il contratto di finanziamento non era mai stato sottoposto alla loro firma e che del contenuto di tale contratto i medesimi hanno avuto notizia solo attraverso il documento di sintesi prodotto dalla banca in allegato alla lettera del 22/12/2015.

DIRITTO 

Occorre preliminarmente valutare l’ammissibilità del ricorso dato che la vicenda controversa ha ad oggetto una operazione negoziale complessa costituita da vari rapporti funzionalmente interconnessi, in parte aventi natura spiccatamente bancaria, in parte riguardanti attività di investimento in prodotti finanziari e, dunque, la disciplina dell’intermediazione finanziaria.

Sul presupposto che l’ambito cognitorio dell’Arbitro è limitato alle sole controversie concernenti i “servizi bancari e finanziari”, occorre innanzitutto delimitare il thema decidendum sul quale il Collegio può essere chiamato concretamente a pronunciarsi nel caso di specie. L’operazione presenta – nel suo complesso - una prevalente finalità di finanziamento (e non di investimento). Invero, l’acquisto di strumenti finanziari è difatti finalizzato esclusivamente ad assicurare ai clienti la copertura dal rischio di rialzo del tasso. Tutto ciò denota inequivocabilmente una imprescindibile connessione con il rapporto principale di mutuo ipotecario a tasso variabile. Tale aspetto appare, ad avviso di questo Collegio, dirimente alla luce del criterio della “prevalenza della finalità” utilizzato dai Collegi per delimitare il proprio ambito di competenza nei casi controversi.

Ciò premesso, il ricorso in esame ha ad oggetto in particolare l’ultimo segmento negoziale sopra indicato (il finanziamento dell’importo utilizzato per l’acquisto del prodotto finanziario): trattasi di un rapporto che, di per sé considerato, presenta natura certamente “bancaria” (nei documenti agli atti esso è difatti inquadrato quale prestito personale a consumatori), finalizzato tuttavia all’acquisto di prodotti finanziari nell’ambito di un contratto quadro preventivamente stipulato.

Rileva il Collegio come l’operazione nella sua complessità presenti alcuni profili di illegittimità.

Preliminarmente è circostanza pacifica la mancanza di un contratto di finanziamento debitamente sottoscritto. Al riguardo viene evidenziato, da parte dei ricorrenti, che la fattispecie in esame è caratterizzata dal fatto che la banca in realtà non ha erogato alcun importo a favore dei clienti, in quanto ha proceduto ad un accredito e contestuale riaddebito dell'importo in contestazione, incamerandolo come “premio” del servizio prestato..

Ora è indubitabile che l’erogazione del finanziamento di euro 25.610,00 ci sia stata - pur in assenza del relativo contratto - così come è altrettanto pacifico che detto importo è stato utilizzato per il pagamento del derivato OTC a copertura. Il problema attiene piuttosto all’operazione nel suo complesso dato che dalla documentazione versata in atti emerge la violazione della disciplina in materia di informazione in favore dei ricorrenti sul derivato sottoscritto. E’ indubbio che i derivati siano strumenti di difficile comprensione. Nel caso specifico la Banca – attraverso il derivato – ha abbinato un contratto per la copertura da possibile rialzo dei tassi ed il cui collocamento impone la tutela dei profili di trasparenza e di correttezza del comportamento degli intermediari, a maggior ragione nell’ipotesi in cui i contraenti rivestano, come in questo caso, la qualità di consumatori.

A tal proposito gli intermediari hanno l’obbligo di verificare che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (art. 42 Reg. Consob 16190/2007).
Ad avviso di questo Collegio la consegna al cliente del contratto quadro per operazioni sugli strumenti finanziari OTC non può considerarsi sufficiente per il corretto adempimento dell’obbligo informativo ex art. 21 Tuf. Non può infatti ritenersi che un’informazione generale delle caratteristiche delle componenti derivate elementari sia sufficiente senza una dettagliata e puntuale informazione in merito al rischio, alla liquidità del prodotto, alla volatilità del prezzo, tutte componenti che devono essere analizzate tenendo conto della specificità dello strumento, non essendo ammissibile l’utilizzo di moduli informativi prestampati e standardizzati.

Peraltro, non emerge in alcun modo che l’intermediario abbia illustrato e prodotto ai clienti un’analisi dello scenario da condursi mediante simulazioni effettuate con metodologie oggettive. Senza informazioni specifiche sul profilo di rischio, ricostruito anche attraverso il ricorso agli scenari probabilistici, l’investitore non è stato in grado di formulare un giudizio di convenienza economica del derivato di copertura offerto con riferimento al contratto di mutuo. Tali argomentazioni consentono di desumere che se la Banca avesse correttamente rappresentato tutti gli aspetti rilevanti in merito allo strumento finanziario, i ricorrenti sarebbero stati messi nelle condizioni di valutare con la indispensabile consapevolezza la convenienza dell’operazione economica (Appello Milano 2069/2016). In altri termini al consumatore può consentirsi di scommettere conoscendo il grado di rischio assunto, laddove per contro l’intermediario ha perfetta conoscenza del proprio rischio, avendolo presumibilmente misurato e su di esso predisposto lo strumento finanziario a copertura

E’ fuor di dubbio che informare non è solo determinante ma anche propedeutico all’obbligo di verificare la conformità dell’operazione al profilo soggettivo del singolo cliente. Consentire decisioni in materia di investimenti “con cognizione di causa” rientra tra le prestazioni che l’intermediario finanziario deve garantire. L’informazione assume un ruolo pedagogico finalizzato ad accrescere la volontà dell’investitore soprattutto laddove rivesta la qualità di consumatore.

A ciò si aggiunga che la mancanza del contratto di finanziamento nonché dell’ informativa sul credito ai consumatori denotano una evidente mancanza di chiarezza sull’intera operazione. Ed invero dai documenti agli atti si rileva che né nell’ordine di acquisto, né nel contratto quadro si fa espresso riferimento al fatto che il premio dovuto fosse stato oggetto di finanziamento; tale aspetto, congiuntamente alla mancanza della documentazione contrattuale relativa al finanziamento, rappresentano un’ulteriore conferma del fatto che i clienti non siano stati di fatto posti nelle condizioni di comprendere appieno le modalità concrete di realizzazione dell’operazione e, quindi, la portata dell’impegno restitutorio sugli stessi gravante. Ciò appare peraltro aggravato dal fatto che nella documentazione relativa al rapporto di copertura non vi sia alcun riferimento agli effetti restitutori di una eventuale estinzione anticipata, né alle modalità di calcolo del controvalore del prodotto finanziario.

Le considerazioni innanzi esposte inducono il Collegio ad evidenziare come l’intermediario abbia violato – nella complessa operazione in esame – diverse norme a tutela del cliente- risparmiatore sia con riferimento alla disciplina del testo unico bancario che con riferimento alla disciplina del testo unico finanziario.

E’ il caso di ricordare che l’ambito di rilevanza della responsabilità precontrattuale non deve essere circoscritto alle ipotesi in cui il comportamento non in buona fede abbia impedito la conclusione di un contratto o abbia determinato la conclusione di un contratto invalido ovvero originariamente inefficace, bensì anche in caso di contratto validamente concluso. L’art. 1337 c.c. oltrepassa l’ipotesi di una rottura ingiustificata delle trattative ed assume il valore di clausola generale che implica un dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti reticenti.

Il fondamento della responsabilità è l’affidamento che il comportamento della parte obbligata ha prodotto in altri, tale da provocare di riflesso corrispondenti comportamenti ed iniziative nei destinatari. La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo anche quando il contratto stipulato sia risultato pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto.

Ad avviso di questo Collegio ove i ricorrenti fossero stati correttamente informati non avrebbero sottoscritto l’operazione di acquisto in derivato OTC e non avrebbero concluso il contratto di finanziamento funzionale alla sottoscrizione del derivato di copertura. Conseguenza delle violazioni connesse è che l’intermediario tenga indenne il cliente risparmiatore dal maggior aggravio economico determinato dal suo comportamento.

 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente tutte le rate versate successivamente alla data di estinzione del mutuo; dispone altresì che nulla sia dovuto dai ricorrenti a titolo restitutorio in ordine al contratto di finanziamento. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

Dec-20170309-2441

 

Decisione N. 1638 del 20 febbraio 2017 – Mutuo – Estinzione anticipata

Decisione N. 1638 del 20 febbraio 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

Presidente  ………............................................…(RM) SIRENA

Membro designato dalla Banca d'Italia …….…..(RM) GRECO

Membro designato dalla Banca d'Italia …………(RM) POZZOLO

Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari ……… (RM) NERVI

Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti …………(RM) MARINARO

Relatore ESTERNI - PIETRO SIRENA
Nella seduta del 29/09/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Il ricorrente ha affermato che:
- il 9 dicembre 2008, avrebbe stipulato con la banca resistente un contratto di finanziamento di € 155.000,00, da restituirsi in 240 rate mensili;
- nel luglio del 2015, avrebbe richiesto alla banca resistente il conteggio di rimborso anticipato di tale finanziamento;
- secondo tale conteggio, avrebbe dovuto versare la somma complessiva di € 160.120,98, in applicazione degli artt. 7 e 7 bis del contratto;
- si tratterebbe tuttavia di clausole contrattuali vessatorie, e pertanto nulle; -esse infatti non sarebbero state redatte in modo chiaro e comprensibile e non permetterebbero pertanto al mutuatario di comprendere appieno le modalità di calcolo delle rate del finanziamento.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che: -sia accertata la nullità delle clausole contrattuali che prevedono meccanismi di doppia conversione valutaria, in particolare degli artt. 7 e 7 bis del contratto stipulato con la banca resistente;

- quest’ultima sia condannata alla restituzione dell’indebito, eventualmente imputandolo al pagamento anticipato del capitale;

- sia accertato che l’importo residuo del finanziamento corrisponde alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:
- il reclamo sarebbe sprovvisto della firma del ricorrente;
- gli articoli 7 e 7 bis del contratto con quest’ultimo stipulato disciplinerebbero il rimborso anticipato del finanziamento, non prevedendo alcun meccanismo illegittimo di doppia conversione valutaria;
- il piano di ammortamento del finanziamento sarebbe specificato in franchi svizzeri e l’importo di ciascuna rata sarebbero poi convertito in euro;
- il ricorrente sarebbe stato a conoscenza di tale metodologia di calcolo e sarebbe stato costantemente aggiornato della variazione dei tassi di cambio.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che:

- il ricorso sia dichiarato inammissibile;
- in ogni caso, sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO 

Per quanto riguarda l’eccezione pregiudiziale sollevata (a p. 1 delle controdeduzioni) dalla banca resistente, si deve rilevare che la lettera del 9 novembre 2015 (all.4 alle controdeduzioni), inviata mediante raccomandata a.r., può essere considerata come un reclamo, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia (sez. VI, § 1).

Le suddette Disposizioni intendono infatti come reclamo «ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo» (sez. I, § 3).
Pur in difetto di una sottoscrizione autografa, la lettera di cui si tratta reca la firma dattiloscritta del ricorrente, il quale è comunque chiaramente identificabile. L’eccezione pregiudiziale della banca resistente è pertanto respinta, perché infondata in fatto e in diritto.

Nel merito, si deve rilevare che, contrariamente ad altri casi già esaminati da questo Arbitro (Collegio di coordinamento, n. 4125 del 2015 e successive decisioni), le clausole contrattuali contestate dal ricorrente non prevedono alcun meccanismo di doppia conversione valutaria: esse danno viceversa al mutuatario, laddove sussistano determinati presupposti, il diritto potestativo di specificare il piano di ammortamento non più in franchi svizzeri, ma in euro.
Si tratta pertanto di clausole di salvaguardia del mutuatario, finalizzate a evitare che il finanziamento diventi eccessivamente oneroso.

Peraltro, com’è stato rilevato (a p. 1 s. delle controdeduzioni) dalla banca resistente, le domande proposte dal ricorrente puntano evidentemente a contestare il piano di ammortamento del finanziamento, e in particolare la specificazione delle rate in una valuta estera (ossia, il franco svizzero). Il ricorrente non ha tuttavia allegato alcuna ragione che sia idonea a mettere in discussione la legittimità di tale meccanismo contrattuale, né essa avrebbe potuto essere esaminata nel merito da questo Arbitro, trattandosi di un’operazione o di un comportamento della banca resistente che è anteriore al 1° gennaio 2009.

Il Collegio respinge il ricorso. 

P.Q.M. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena

Dec-20170220-1638

Decisione N. 11336 del 22 dicembre 2016 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata

Decisione N. 11336 del 22 dicembre 2016

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA ………. Presidente

(RM) SILVETTI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PAGLIETTI …… Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CARATELLI ……..Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) RABITTI ……..Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RABITTI MADDALENA
Nella seduta del 30/06/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
La ricorrente, con riferimento a un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con la resistente nel 2008 chiede che, nel conteggio di estinzione, l’indicizzazione venga riferita al capitale restituito, anziché a quello residuo, come previsto dall’art. 7.
La ricorrente afferma che, essendo un cliente retail, le si dovrebbe applicare l’art. 35 del Codice del consumo, il quale prevede che le clausole proposte al consumatore per iscritto devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. Chiede al Collegio di dichiarare la nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo e, tenuto conto del principio nominalistico ex art. 1227 c.c., domanda che la somma da rimborsare a estinzione sia pari alla differenza tra la somma mutuata (euro 100.000) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza l’applicazione della duplice conversione indicata dall’art. 7 del negozio.

Infine, chiede il risarcimento del danno subito in occasione dell’evento lamentato.

L’intermediario afferma che, su richiesta della ricorrente, il 27.10.2015, ha emesso un conteggio di estinzione anticipata del mutuo ma che, con successivo reclamo del 17.02.2015, la cliente ha contestato l’opacità del contratto di mutuo, con riferimento alle clausole determinative della rivalutazione in ipotesi di estinzione anticipata, richiedendo di ricevere i relativi conteggi.

A tale reclamo, l’intermediario ha risposto il 19.03.2015, fornendo chiarimenti sulle modalità di richiesta dei conteggi estintivi ma la ricorrente ha comunque proceduto a richiedere il conteggio estintivo, del quale, con nota del 26.10.2015, ha contestato le modalità di calcolo.

La banca afferma che la ricorrente ha avuto l’informativa precontrattuale sulle caratteristiche del mutuo (indicizzato in valuta estera) e anche comunicazioni riepilogative delle principali caratteristiche del finanziamento, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata..

L’intermediario rileva poi che tutte le contestazioni della ricorrente afferiscono a un momento antecedente al 1.1.2009. Eccepisce, pertanto, l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro adito, attendendo la domanda al momento genetico di un contratto stipulato nel 2008.

La resistente si difende nel merito, illustrando le caratteristiche del mutuo di cui alla controversia e, in particolare, il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero, sostenendo la piena legittimità della fattispecie del mutuo fondiario in valuta estera. Le previsioni descritte non sono infatti, secondo l’intermediario, complesse o di difficile comprensione, risultando chiara la procedura logica da seguire per determinare il valore di estinzione del mutuo. Tanto meno, la clausola determinativa della modalità di estinzione può considerarsi nulla, attesa la piena legittimità del mutuo indicizzato a valuta estera. Inoltre, ad avviso ancora della resistente, il ricorrente non può nemmeno lamentare mancanza di trasparenza nelle informazioni fornite dall’intermediario. In particolare, sottolinea che appare paradossale un accertamento della sproporzione di un meccanismo (indicizzazione) che si è rivelato, nel caso concreto, vantaggioso per la cliente per l’intera durata del mutuo.

Con riferimento, infine, alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, la convenuta sostiene che quest’ultimo non abbia fornito alcuna prova del danno patito.

L’intermediario, dunque, in via preliminare, chiede di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro adito e, in via subordinata, di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO 

La controversia verte sulla questione, già più volte affrontata da questo Arbitro, della legittimità del meccanismo di conversione del capitale in euro previsto in un contratto di mutuo fondiario indicizzato in franchi svizzeri per l’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo.

Risulta pacifico che le parti abbiano ancorato il rapporto a due parametri di riferimento, con la conseguenza che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse (LIBOR), anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro.

La clausola contrattuale (art. 7) per calcolare il capitale da rimborsare prevede due fasi: i) l’importo del capitale residuo deve essere prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato in contratto; ii) successivamente, esso viene riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

Il punto è stabilire se si tratti di clausola nulla oppure valida, anche alla luce delle pronunce in tema della Corte di giustizia, della Corte di Cassazione e del Collegio di Coordinamento dell’ABF.

Prima di valutare il merito della domanda, il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza temporale dell’Arbitro sollevata dall’intermediario resistente per il fatto che il contratto è stato stipulato nel 2008, dunque in un momento antecedente rispetto al gennaio 2009, data a decorrere dalla quale si afferma la competenza ratione temporis dell’ABF.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sebbene si discuta della nullità della clausola e dunque di un vizio genetico del contratto, ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento del conteggio estintivo che viene predisposto in un momento successivo alla conclusione del contratto dall’intermediario. Il punto è cioè quello di valutare la clausola non in sé, ma nella sua applicazione nel rapporto contrattuale, considerando in particolare il comportamento dell’intermediario nella fase di conteggio estintivo che deve comunque essere improntato al principio di correttezza.

Al riguardo si segnala che già il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866 del 29 luglio 2015, in questa materia si è pronunciato affermando la nullità della clausola contrattuale sebbene il contratto fosse stato concluso nel 2007.

Nel merito, il principio di diritto statuito dallo stesso Collegio di Coordinamento è nel senso che: “La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione (...), sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). Secondo la già menzionata sentenza della Corte di giustizia, la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio. In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE). Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema, la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola». 

Alla luce di questi argomenti il Collegio ritiene che l’art. 7 del contratto sia nullo anche nel caso di specie, non perché sia invalido il meccanismo di conversione ma perché la clausola in esame non espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Difetta dunque proprio la comprensibilità delle operazioni aritmetiche che devono essere eseguite per realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra.

Da ciò consegue che il Collegio dichiara la nullità della clausola e, per l’effetto, ordina all’intermediario di calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7.

Deve invece essere respinta la domanda risarcitoria, in quanto sprovvista di prova sia nell’an sia nel quantum.

P.Q.M. 

Il Collegio accerta la nullità dell’art. 7 del contratto e per l’effetto accerta che l’importo dovuto a titolo di rimborso anticipato del finanziamento è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Respinge nel resto. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena

Dec-20161222-11336

Rai 3 – TGR SARDEGNA – Edizione delle 19.30 del 06.09.2017

Il successo mediatico di questi giorni ha attirato anche l'attenzione del  TGR Sardegna che a sorpresa si è presentato alla nostra conferenza del 06 settembre 2017 che si è tenuta a Fertilia, sui mutui in Euro indicizzati al Franco Svizzero erogati da Barclays Bank Plc.

Si ringrazia la redazione per il servizio e per la tempestività con cui è andato in onda poiché la conferenza è terminata alle 20.30 e il servizio è andato in onda alle 19.30.

Un ringraziamento speciale al nostro socio e contatto importantissimo in Sardegna, Sergio Ortu, che ha permesso tutto questo.

Clicca qui per vedere il servizio:

Rai 3 – TGR SARDEGNA – Edizione delle 19.30 del 06.09.2017 DOPO il minuto 7.

 

Alguer.it: “Mutuatari sardi Barclays a raccolta a Fertilia”

E si continua con la rassegna stampa sarda dedicata ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero di Barclays Bank Plc.

Si ricorda ancora che questa sera, martedì 05 settembre 2017, a partire dalle ore 17.30 presso la sala "10 Febbraio" sita in via lungomare Rovigno, 10 in Fertilia (frazione di Alghero) si terrà la conferenza dedicata al nostro problema!

Si ringrazia la redazione di Alguer.it per lo spazio dedicatoci.

Clicca qui per leggere l'articolo.

 

Plus24 de Il Sole 24 Ore: Barclays continua a non ascoltare i richiami dell’Abf

E tra tutti gli articoli di giornale non poteva di certo mancare Il Sole 24 Ore con l'inserto Plus24.

Il caso dei mutui in euro indicizzati al franco svizzero di Barclays Bank Plc non smette mai di far parlare di se...

Qui di seguito l'articolo del 02.09.2017:

Barclays continua a fare orecchie da mercante e disattende ancora una volta i pronunciamenti dell’Arbitro bancario finanziario. In settimana l’Abf ha comunicato che la banca inglese non ha rispettato altre 8 decisioni adottate dai vari Collegi accogliendo i ricorsi dei clienti che avevano sottoscritto uno dei famigerati mutui in franchi svizzeri. Salgono così a 23 da inizio anno le citazioni di Barclays nella lista nera degli intermediari inadempienti, candidandosi a guidare ancora una volta la classifica dei disubbidienti che nel 2016 ha già “vinto” con 15 inadempienze. I pronunciamenti dell’Abf, si sa, non sono vincolanti. Entrambe le parti possono decidere di non ottemperare alla sua decisione e di ricorrere alla giustizia ordinaria. L’Abf è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra utenti del sistema finanziario. Le persone che ritengono di aver subito un torto da una banca o società finanziaria, possono rivolgersi all’Abf. Presentare un ricorso costa al massimo 20 euro (qualora venisse rigettato). Negli anni solo nell’1% dei casi gli intermediari sono stati inadempienti non rispettando la decisione dell’Abf e Barclays più volte è stato in cima a questa lista. La mancata ottemperanza comporta l’iscrizione in questa sorta di “pubblica gogna” con conseguenti perdita di immagine da parte dell’intermediario e rischio di maggiori controlli da parte di Banca d’Italia. Nello specifico quasi tutte le inadempienze di Barclays fanno riferimento al mutui in euro, ma con doppia indicizzazione al tasso (Libor Chf) e al cambio (Chf\Euro) che è stato commercializzato da Woolwich Bank (poi incorporata in Barclays) e Barclays dal 2003 al 2009.  In caso di estinzione anticipata, la banca (in forza dell’articolo 7 del contratto) chiede ai propri clienti una somma - spesso sostanziosa - a titolo di rivalutazione monetaria, calcolata sulla base di una clausola che l’Abf ha spesso ritenuto nulla per mancata indicazione dei criteri aritmetici con cui effettuare il calcolo. Nel 2015 un’ordinanza del Tribunale di Milano ha osservato che la clausola sarebbe vessatoria perché poco chiara, salvo però rigettare la domanda dell’associazione consumatori per motivi processuali. Questa posizione è stata poi ripresa dal Tribunale di Roma con un’ordinanza del 3 gennaio 2017. Il 10 marzo scorso il Tribunale di Busto Arsizio ha sancito un ulteriore tassello a favore dei clienti. Barclays ha sempre ricorso in appello, anche perché in una delle tante vertenze in corso, ribaltando la giurisprudenza precedente, il Tribunale di Milano il 9 giugno scorso ha dato ragione alla banca. Anche in questo caso è stato presentato appello. E per i mutuatari non resta che attendere le lungaggini della giustizia ordinaria.

Si ringrazia, ancora una volta, Gianfranco Ursino per aver dato voce alla nostra problematica.

Clicca qui per scaricare la versione PDF.

L’Unione Sarda, “Mutui capestro: faccia a faccia con i debitori”

Ecco un altro articolo di domenica 03.09.2017, uscito su L'Unione Sarda.

CRONACA - SASSARI PROVINCIA - ALGHERO

Fertilia. Associazione

"Mutui capestro: faccia a faccia con i debitori"

Hanno acceso un mutuo ipotecario per la prima casa indicizzato al franco svizzero, senza sapere di essere stati trasformati, a loro insaputa, in speculatori di borsa. In Italia sono oltre diecimila le famiglie che hanno scelto questa tipologia di mutuo offerto dalla banca inglese Barclays, un migliaio in Sardegna. Martedì prossimo, a Fertilia, è convocata per le 17.30 in via Lungomare Rovigno una riunione dell’associazione Tuconfin nata per tutelare i diritti dei malcapitati che sono finiti nella trappola finanziaria. Sembrava un mutuo adatto alle esigenze di famiglie monoreddito. Peccato che dietro quel contratto si nascondessero delle brutte sorprese. Il meccanismo, davvero descritto male tra le clausole del contratto, prevede che in caso di estinzione o surroga del mutuo, il debitore debba restituire oltre al suo debito residuo, anche la rivalutazione del capitale residuo sulla base della differenza del tasso di cambio all’epoca della stipula e quello attuale. “Il franco svizzero si è molto apprezzato nei confronti dell’euro. Ecco quindi - spiegano dalla Tuconfin - che sussiste una condizione debitoria che può raggiungere cifre che sfiorano anche il 50 per cento in più di quanto richiesto”. Comprensibile la disperazione di molti mutuatari che si sono ritrovati in un vortice debitorio da bancarotta, scoprendolo solo dopo anni di regolare pagamento delle rate. E’ nata dunque l’associazione Tutela Consumatori Finanziari che dal 2011 promuove la battaglia contro Barclays davanti a tutti gli organi di vigilanza della Banca d’Italia, dell’Arbitrato Bancario Finanziario e dei Tribunali. (c.fi.)

Si ringrazia ancora una volta la redazione per lo spazio dedicatoci.

La Nuova Sardegna: “Mutuatari sardi Barclays si riuniscono domani a Fertilia”

Qui di seguito l'articolo uscito questa mattina, Lunedì 04 settembre 2017, su La Nuova Sardegna.

INIZIATIVA DELLA TUCONFIN

Mutuatari sardi Barclays si riuniscono domani a Fertilia

Si svolgerà martedì - nella sala del centro “10 febbraio” a Fertilia in via lungomare Rovigno - la riunione regionale dell’associazione Tuconfin, sodalizio nato per tutelare i diritti delle oltre 10mila famiglie in Italia che hanno accesso un mutuo ipotecario per la loro prima casa indicizzato al franco svizzero e che improvvisamente hanno scoperto di essere stati trasformati a loro insaputa in degli “speculatori di borsa” con il loro immobile. In Sardegna sono oltre un migliaio le famiglie che hanno scelto questa tipologia di mutuo offerto dalla banca inglese Barclays (ex Woolwich) proprio perché adatto alle molte esigenze di famiglie monoreddito.  Peccato che dietro il contratto apparentemente così vantaggioso si nascondessero brutte sorprese che purtroppo ancora molti mutuatari ignorano perché non sono arrivati a metà del loro ammortamento e hanno il fondo di accumulo in positivo. Il meccanismo prevede che in caso di estinzione o surroga del mutuo, il debitore debba restituire oltre al debito residuo, anche la rivalutazione del capitale residuo sulla base della differenza del tasso di cambio all’epoca della stipula e quella attuale. Infatti il franco svizzero si è molto apprezzato nei confronti dell’euro. Ecco quindi una condizione debitoria che può raggiungere cifre che sfiorano anche il 50% in più di quanto richiesto e che non risparmia neppure coloro che hanno intenzione di portare a termine il pagamento del mutuo.

Si ringrazia la redazione per lo spazio dedicato a Tuconfin per la lotta contro i mutui in euro indicizzati al Franco Svizzero di Barclays Bank Plc.

Buongiorno Alghero.it: “Il mutuo con il trucco: martedì si riunisce l’associazione Tuconfin in difesa dei mutuatari”

E anche un'altra testata sarda "Buongiorno Alghero.it" scrive in maniera approfondita del mutuo con il "trucco", un trucco che sta mettendo in ginocchio molte famiglie italiane: il mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero di Barclays Bank Plc.

Vi ricordiamo che il "Tour-confin" si terrà a Fertilia, frazione di Alghero (SS),  martedì prossimo 5 settembre nella sala "10 febbraio" a in Via Lungomare Rovigno, 10.

Si ringrazia, come sempre, la testata giornalistica per l'ampio spazio che ha dedicato a Tuconfin e alla nostra problematica, e un ringraziamento speciale al nostro socio e contatto importantissimo in Sardegna, Sergio Ortu, che ha permesso tutto questo.

Clicca qui per leggere l'articolo.

 

Alghero Eco: “Mutuatari sardi Barclays a raccolta a Fertilia”

E non poteva mancare l'appuntamento con le testate giornalistiche sarde alla vigilia della conferenza che il "Tour-confin" terrà a Fertilia, frazione di Alghero (SS),  martedì prossimo 5 settembre nella sala "10 febbraio" a in Via Lungomare Rovigno, 10.

"Alghero Eco", parla di noi dedicandoci l'articolo  "Mutuatari sardi a raccolta a Fertilia"... dando così voce al grande lavoro che stanno portando avanti Franca Berno e Sheila Meneghetti, fondatrici e rispettivamente Presidente e Vice presidente dell'associazione, e soprattutto, lo ricordiamo, mutuatarie lese.

Non dimentichiamo, inoltre, che Barclays Bank Plc è stata condannata, in primo grado di giudizio, a rendere parzialmente nullo il contratto di mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero... per il tribunale di Roma e di Busto Arsizio le rivalutazione in fase di estinzione anticipata (e di conversione del mutuo) è nulla.

Barclays Bank Plc dovrà rendere al mutuatario, che ha già estinto anticipatamente il contratto, tutta la rivalutazione, pagata e non dovuta, al momento della chiusura del contratto mentre per chi ha ancora il contratto in essere, una volta avviata la procedura di estinzione anticipata (o di conversione), non dovrà nulla in più rispetto al debito residuo in Euro comunicatogli dalla banca, senza appunto, la rivalutazione.

Si ringraziano come sempre le testate giornalistiche per l'ampio spazio che hanno dedicato a Tuconfin e alla nostra problematica, e un ringraziamento speciale al nostro socio e contatto importantissimo in Sardegna, Sergio Ortu, che ha permesso tutto questo.

Clicca qui sotto per leggere l'articolo:

Mutuatari sardi Barclays a raccolta a Fertilia