Ordinanza Corte Appello Roma del 19.10.17: rigettate le domande di Barclays!

Attendere ne è valsa la pena? SI!

Finalmente dopo mesi di silenzio, la Corte di Appello di Roma ha sciolto la riserva sulle richieste di Barclays Bank Plc rigettandone in toto le domande!

Barclays aveva chiesto alla Corte di sospendere l’efficacia esecutiva dell’Ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., in quanto aveva il "timore" che in caso di esito a Lei favorevole, sull'esito definitivo della causa in corso, non avrebbe più avuto la possibilità di recuperare le somme! Oltre ad essere preoccupata dell'impatto "mediatico" che questa notizia avrebbe avuto...

Perciò ora dovrà dare esecuzione alla condanna di primo grado, pagando quanto dovuto!

Ricordiamo che la banca era stata condannata a:

  • restituzione dell'intera rivalutazione;
  • degli interessi pagati
  • al riconoscimento del danno alle parti
  • accollo spese legali

Beh.. inutile commentare oltre! Meglio leggere direttamente quanto afferma il giudice:

Ordinanza Corte Appello Roma del 19.10.17

Un sentito GRAZIE all'Avv. Massimo Eroli per l'egregio lavoro svolto sino ad oggi per la difesa dei mutuatari lesi.

Leggi anche:

Tribunale di Roma: 03.01.2017 – ACCOGLIMENTO TOTALE – RG N. 44182/2015

Anteprima ABF: Decisione n. 12706/17 del 12.10.2017

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un'altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia il Collegio di Roma per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

Anteprima ABF - Decisione n. 12706:17 del 12.10.2017 - Collegio Roma

Anteprima ABF: Decisione n.12785-2017 del 13.10.17 – Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ............................... Presidente

(MI) ORLANDI .................................... Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTONI ...................................  Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SPENNACCHIO  ......................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA  ........................................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TINA
Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Nell’aprile 2009, il ricorrente sottoscriveva un contratto di mutuo.
Nel corso del 2015, il ricorrente chiedeva all’intermediario resistente un conteggio estintivo per eventuale surroga di un contratto di mutuo in euro indicizzato in franchi svizzeri, sottoscritto con lo stesso intermediario nell’aprile 2009. Successivamente, il ricorrente contestava il conteggio ricevuto dall’intermediario resistente, rilevandone la ridotta chiarezza e comprensibilità del calcolo dell’importo, “con richiesta di poter surrogare il mutuo (...) senza dover incorrere nel tasso di indicizzazione al valore storico di 1.52360 ex art. 7 e 7 bis del contratto di mutuo”.
Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall’intermediario resistente, il ricorrente ha presentato ricorso all’ABF, rilevando “l’illegittimità delle clausole non trasparenti del contratto” e chiedendo l’“annullamento dell’art. 7 e di tutte le clausole afferenti”.
Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- l’art. 4 del contratto dispone che l’erogazione e il rimborso sono regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero;

- sulla base del testo negoziale, non sussiste alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di cui il cliente è stato compiutamente informato il cliente, in quanto:

i) il cliente ha ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale;

ii) il foglio informativo riporta chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato;

iii) nell’esecuzione del contratto, ha riepilogato le principali caratteristiche, con note dell’1/03/2013 e del 26/03/2015, nella quale erano contenute le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra;

- non vi è alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola di cui all’art. 7, poiché l’andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente.

DIRITTO 

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene la valutazione della legittimità delle previsioni dell’art. 7 del contratto di mutuo sottoscritto dal ricorrente e relative alla determinazione dell’importo dovuto dal cliente per l’estinzione anticipata dal finanziamento.

La questione è stata più volte affrontata dal Collegio e, come noto, ha visto l’intervento del Collegio di Coordinamento, che ne ha chiaramente confermata la nullità. Come chiarito dal Collegio di Coordinamento, “La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. (...) Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si è detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5874/2015).

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento così espresso dal Collegio di Coordinamento; di conseguenza, dall’accertata “violazione della fondamentale regola della trasparenza, e quindi della obiettivamente agevole comprensibilità”, non può che derivarne “la nullità della clausola

Ribadita, pertanto, la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata [Euro 145.000,00] e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità” (Collegio di Coordinamento, decisine n. 5874/2015).

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Decisione n.12785-2017 del 13.10.17 - Collegio di Milano

Decisione N. 4917 del 09 maggio 2017: Mutuo – Surrogazione

Decisione N. 4917 del 09 maggio 2017

composto dai signori:

COLLEGIO DI MILANO 

(MI) LAPERTOSA ........................................ Presidente

(MI) SANGIOVANNI ................................... Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) TENELLA SILLANI ............................. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI ..................................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) DE VITIS  ............................................ Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI
Nella seduta del 25/10/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
La controversia verte sulle modalità di estinzione anticipata (finalizzata alla surrogazione) di un mutuo indicizzato al franco svizzero, con particolare riferimento alle previsioni contrattuali relative al calcolo dell’importo che il mutuatario è tenuto a corrispondere al finanziatore. Il ricorrente riferisce fra l’altro (i) di aver stipulato, il 27 maggio 2006, un contratto di mutuo con l’intermediario convenuto di durata ventennale; (ii) che il contratto prevedeva l’indicizzazione al franco svizzero con tasso convenzionale di conversione pari a “1,5827”; (iii) che in data 14 luglio 2015 ha richiesto il calcolo del “valore di riscatto” al fine di provvedere a surrogazione con l’intervento di altro intermediario; (iv) che l’intermediario ha inviato un conteggio informativo per estinzione anticipata che, su di un capitale residuo di € 75.602,10, prevedeva un “aggravio” di € 39.021,37; (v) che presentava reclamo per contestare la scarsa chiarezza nel metodo di calcolo del capitale da restituire, indicato all’art. 7 del contratto di mutuo; (vi) che l’intermediario riscontrava negativamente il reclamo. Il ricorrente chiede quindi “l’annullamento” della clausola (art. 7 del contratto di mutuo) relativa alle modalità di calcolo dell’importo da corrispondere ai fini dell’estinzione anticipata del mutuo.

L’intermediario, in primo luogo, eccepisce l’incompetenza ratione temporis dell’ABF, dal momento che la clausola controversa è stata stipulata anteriormente al 1° gennaio 2009, che le contestazioni del ricorrente hanno ad oggetto un “vizio genetico” del contratto e che la clausola controversa non ha mai trovato applicazione, non essendosi proceduto all’estinzione anticipata, circostanza questa che escluderebbe la sussistenza di “comportamenti” o “operazioni” successive al 1° gennaio 2009.

Quanto al merito, l’intermediario ha anzitutto evidenziato che, come chiaramente indicato nel contratto, il finanziamento appartiene alla categoria dei mutui indicizzati a valuta estera (nel caso di specie, il franco svizzero) ed è pertanto caratterizzato dal fatto che – nonostante l’importo erogato e le rate siano corrisposti in euro – la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate di ammortamento sia il franco svizzero con l’effetto che l’importo delle rate dipende dall’andamento del tasso di cambio tra euro e franco svizzero, secondo un meccanismo di conguaglio semestrale. Dunque, in caso di estinzione anticipata, l’importo da restituire dev’essere calcolato tenendo conto del meccanismo di indicizzazione e, pertanto, riportando il valore del capitale residuo (espresso in euro) al corrispondente valore in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio convenzionale e convertendo nuovamente in euro tale importo al tasso di cambio corrente al momento dell’estinzione. Il tutto come previsto espressamente dall’art. 7 del contratto, ove è descritto compiutamente il meccanismo di calcolo dell’importo che il mutuatario è tenuto a corrispondere. In secondo luogo l’intermediario difende la chiarezza della clausola in questione che ritiene conforme alle norme di trasparenza, esplicitando tutti i passaggi logici da compiere ai fini del calcolo dell’importo dovuto dal mutuatario, nonché conforme alle disposizioni del Codice del consumo, non potendo ritenersi vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice stesso. Infine sottolinea che tali modalità sono anche state oggetto di comunicazioni inviate dall’intermediario successivamente alla stipulazione. Tutto ciò premesso, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso ritenendo che le conclusioni raggiunte dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 4135/2015 non siano condivisibili.

Il ricorrente disponeva note di replica per rimarcare la contraddittorietà degli artt. 7 e 7 bis del contratto, in quanto il primo fa riferimento al capitale “restituito”, mentre il secondo al capitale “residuo”, rendendo così incomprensibili le modalità di calcolo dell’importo da corrispondere in caso di estinzione anticipata;

DIRITTO 

Preliminarmente occorre osservare come l’eccezione di incompetenza ratione temporis non colga nel segno. Difatti, se è vero che il contratto risale ad epoca antecedente al gennaio 2009, è un dato di fatto che il comportamento che ha dato origine al presente procedimento si colloca nel 2015, quando il ricorrente ha chiesto un conteggio (poi contestato) di estinzione anticipata al fine di provvedere alla surrogazione del finanziamento con l’intervento di un altro intermediario.

Venendo al merito, è noto che la materia dei mutui indicizzati in una valuta estera è stata già esaminata sia da questo Collegio che dal Collegio di Coordinamento, come ricorda lo stesso intermediario. In particolare è stato affermato che la validità della clausola del contratto di mutuo che prevede il già richiamato meccanismo di doppia conversione del debito residuo al fine di calcolare la somma dovuta per l’estinzione anticipata va esaminata alla luce delle disposizioni che attengono alla corretta e trasparente informativa del consumatore e di tutte le disposizioni contrattuali, in modo da verificare se il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello previsto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo sia stato adeguatamente illustrato e convenuto. Ciò anche al fine di valutare l’eventuale abusività ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE se «malgrado il requisito della buona fede, determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

Dalla documentazione contrattuale prodotta ed in particolare dal Documento di Sintesi emerge che (i) non sono indicati i criteri con cui viene determinato il “tasso di cambio convenzionale”; (ii) non è espressamente affermato che la banca mutuante si procurerà la provvista in Franchi svizzeri né viene indicato l’importo in Franchi svizzeri equivalente al capitale erogato; (iii) non risulta allegato un piano di ammortamento in Franchi Svizzeri. Inoltre – e la circostanza assume una particolare rilevanza tenuto conto degli effetti che tale decisione ha avuto sui mutui di cui si discute - non risulta agli atti alcuna comunicazione con cui il ricorrente sia stato informato della decisione assunta nel 2015 da parte della Banca Nazionale Svizzera di abbandonare il tasso di cambio minimo di 1,20 Franchi per 1 Euro e delle sue conseguenze.

In conclusione, da quanto è stato allegato e prodotto dall’intermediario, non pare di poter affermare né che una adeguata informativa precontrattuale vi sia stata né che il contratto firmato ed i suoi allegati contengano una completa disciplina che consenta di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera e, soprattutto, i rischi allo stesso connessi (in particolare l’alea della duplice conversione del capitale residuo). Inoltre la specifica clausola contestata (l’art. 7 del contratto) non sembra esporre in maniera sufficientemente trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera né il suo rapporto con altre clausole relative all’erogazione del mutuo, in particolare in sede di estinzione anticipata, trasparenza a maggior ragione dovuta tenuto conto che il doppio regime di conversione non è per nulla neutro rispetto ai doveri del consumatore che si trova a subirne gli effetti rispetto alle proprie obbligazioni, sub specie di determinazione del debito residuo. Né a sanare tale situazione possono evidentemente contribuire note esplicative successive alla sottoscrizione del contratto.

Di tali clausole, come si è detto, si è occupato il Collegio di Coordinamento con varie decisioni (cfr. nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874/15), da cui questo Collegio allo stato non ritiene di doversi discostare. In particolare con la decisione n. 5866/15 è stata evidenziata, alla stregua dell’orientamento in materia della Corte di Cassazione, non solo “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, ma è stato anche osservato che la clausola in esame (identica a quella oggetto della decisione cui ci si riferisce) non espone “in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera” né “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi ritenuto sussistente la violazione della fondamentale regola della trasparenza e cioè della obiettivamente agevole comprensibilità, con la conseguente nullità della clausola. Nullità da ravvisarsi anche nella specie.
Quanto alle conseguenze della nullità, il Collegio di Coordinamento ha richiamato la già menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui : «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». E così si è detto che, anche in linea con la Corte di Cassazione (n. 20686/2013) secondo cui l’accertata nullità della clausola in quel caso concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (n. 3995/2014). Norma che, tenuto conto della materia del contendere, è stata individuata nell’art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) per la quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”. Tutto ciò con l’effetto che, accertata la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. In altri termini, anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. decisione 5874/2015) la controversia trova la sua soluzione nel dato contrattuale, epurato della clausola nulla la quale limitava il suo effetto alla doppia conversione, con l’effetto che in esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità (cfr. decisione Collegio di Milano n. 45012016).

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso
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IL PRESIDENTE

FLAVIO LAPERTOSA

Dec-20170509-4917

 

 

Anteprima ABF: Decisione del Collegio di Milano n. 7301/2017

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un'altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia il Collegio di Milano per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

Anteprima ABF: Decisione del Collegio di Milano n. 7301/2017

Anteprima ABF: Decisione del Collegio di Milano – seduta del 04.04.2017

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo  relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia il Collegio di Milano per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

Decisione della seduta del 04.04.2017 - Abf - Collegio di Milano

Tribunale di Milano: Ordinanza RG. 16203/2017 del 09.10.2017: é il cliente che non ha capito niente!

Totalmente assurda l'Ordinanza del Tribunale di Milano emessa dal Giudice Giacomo Rota in data 09.10.2017 con la quale si da la piena ragione alla banca...

Per il Giudice non c'è dubbio... è il consumatore che sta traendo un vantaggio dagli interessi favorevoli sul mutuo e non la banca che ha mancato di trasparenza sui rischi connessi alla fluttuazione della valuta estera.

Precisamente il Tribunale ritiene che: "il contenuto degli arti. 4 e 7 del mutuo inter partes, del tutto chiaro e facilmente comprensibile per un operatore medio, sia atto ad esplicitare le modalità di funzionamento del finanziamento indicizzato al Franco Svizzero sia con riguardo alla determinazione degli interessi componenti le singole rate mensili che con riferimento alla eventuale fase di estinzione anticipata del rapporto: con il mutuo in esame le parti hanno agganciato il corrispettivo del finanziamento alle oscillazioni del Franco Svizzero proprio al fine di consentire alla mutuataria odierna ricorrente di pagare minori interessi rispetto a quelli che sarebbero maturati con l'indicizzazione di essi all'Euro.

Del pari chiaro e comprensibile risulta il meccanismo della duplice conversione previsto dall'art. 7 del contratto in caso di estinzione anticipata del mutuo..."

In poche parole il Tribunale di Milano NON ha capito proprio nulla su come funzioni questo contratto di mutuo e ha paragonato la parte mutuataria ad una sorta di speculatore in quanto, sempre secondo il Giudice, la ricorrente avrebbe voluto estinguere lucrando i vantaggi derivanti dal tasso di interesse, senza voler pagare gli oneri derivanti dalla rivalutazione.

In pratica è come affermare che il mutuatario, per risparmiare qualche centinaia di euro sugli interessi, ha accettato il rischio di vedersi moltiplicare a livelli esponenziali (come poi è successo) l’intero capitale mutuato per effetto della rivalutazione al CHF sull’EURO, rimanendo così vincolato al proprio immobile senza vie di fuga;

Ovviamente il meccanismo che il Giudice afferma di aver ben compreso è proprio IL PROBLEMA collegato a questo tipo di mutuo...

L’illusione sull’andamento positivo del mutuo è generata proprio dal tasso di interesse;

Nei conguagli semestrali avere un tasso d’interesse convenzionalmente maggiorato ha permesso a Barclays, anche in un periodo di andamento negativo del tasso cambio euro/CHF, di falsare la percezione dei mutuatari, generando conguagli positivi.

Ad ogni conguaglio, la banca calcola ed espone la sola la differenza algebrica tra:

- Tasso di interesse reale e convenzionale (favorevole per il mutuatario)

- Tasso di cambio reale e convenzionale (negativo per il mutuatario);

La differenza genera saldi positivi o negativi, che vanno in accredito o addebito sul fondo fruttifero.

Dato che il tasso di interesse è favorevole, finché presente in percentuale maggiore rispetto alla parte capitale, nella rata mensile il mutuatario non percepisce realmente l’andamento fortemente negativo del cambio.

La percezione inoltre è falsata poiché i conguagli riguardano 6 mesi alla volta e non l’intero capitale, cosa che invece avviene in fase di estinzione anticipata;

In pratica il nostro fondo fruttifero non è altro che il recupero degli interessi pagati in più sulle rate mensili, già al netto della rivalutazione.

Il mutuatario paga una rata superiore rispetto al reale dovuto... ecco perché "crede" di aver accantonato delle somme!

Questo comporta un sacrificio da parte delle famiglie che devono far fronte a rate fuori mercato che non possono esser variate, salvo il pagamento e l'applicazione dell'onere contenuto nell'art. 7 dello stesso contratto.

Le informative semestrali, inoltre, sono solo in EURO e in LIRE (ma questo, ovviamente, il Giudice non lo dice).

Con questa ordinanza si mette in discussione anche l'operato dell'ABF poichè la mutuataria ne aveva fatto ricorso ottenendo la nullità proprio dell'art. 7 (Decisione n. 11068/2016)!

Ricordiamo che il mutuo in questione è un mutuo in EURO (art. 1 e art. 3 del relativo contratto) indicizzato al CHF per la parte interessi (art. 4) e non è mai stato venduto come un mutuo in valuta estera, né in fase precontrattuale né nel corso del rapporto.

Per fortuna, a questa assurda ordinanza, ne è seguita subito un altra FAVOREVOLE al mutuatario... emessa il 10 ottobre 2017 e depositata il 19 ottobre dalla corte di appello di Roma, la quale non solo conferma la validità dell'operato dell'ABF, ma conferma la condanna di primo grado nei confronti della banca che ora dovrò pagare quanto dovuto!

L’ordinanza è molto articolata poichè si fonda, si basa e richiama le sentenze della Corte di Giustizia Europea le quali mostrano il difetto assoluto di trasparenza e chiarezza nei confronti dei mutuatari e dei consumatori di questi prodotti finanziari.

La Corte è talmente persuasa in questa ordinanza dell’infondatezza delle doglianze di Barclays da aver fissato un’udienza molto a breve rispetto ai tempi ed alla congestione dei palazzi di giustizia; già il 28 febbraio 2018 ci sarà la sentenza finale in cui noi auspichiamo, ovviamente e siamo fiduciosi, che venga recepito il contenuto di questa ordinanza anche relativamente alla lite temeraria.

Scarica qui la copia: Ordinanza Tribunale di Milano - 16203/2017 -  Giudice G. Rota

 

Anteprima: Decisione n. 0011441 17 del 20.09.2017 – Collegio Napoli

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo  relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia il Collegio di Napoli per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

Decisione n. 0011441 17 del 20.09.2017 - Abf - Collegio Napoli

LiberoQuotidiano.it: Barclays a processo: mutui truffa per 10mila famiglie

PAESE CHE VAI BANCA CHE TROVI

Barclays a processo: mutui truffa per 10mila famiglie

Tra il 2003 e il 2009, 9.978 famiglie italiane hanno sottoscritto mutui immobiliari in franchi svizzeri con il colosso inglese Barclays che, però, si sono rivelati prodotti altamente rischiosi, scrive Il Fatto Quotiodiano. Al momento della stipula dei contratti le condizioni erano effettivamente vantaggiose, dal momento che la rata prevista, indicizzata al Libor (tasso di riferimento della moneta svizzera), era più bassa rispetto a quella dei mutui in euro (agganciati all'Euribor).

Il problema sorge al momento della restituzione. In caso di estinzione del mutuo, in base a una clausola contrattuale oscura, la somma da restituire va convertita al valore del tasso di cambio tra euro e franco svizzero, che dal 2015 si è rivalutato del 30%. Di conseguenza le famiglie si sono ritrovate con mutui da rimborsare molto più onerosi di quanto fossero al momento della firma del contratto, di circa il 30% appunto. Migliaia di debitori, riuniti nell'associazione "Tucofin", hanno fatto causa alla Barclays, chiedendo l'annullamento della clausola. "La banca", spiega Sheila Meneghetti vicepresidente di Tucofin, "già nel momento della stipula del contratto sapeva di legare a un parametro vessatorio il capitale da restituire trasformandoci in speculatori di borsa con la nostra casa. La nostra buona fede è dimostrata dal fatto che tutti i documenti che Barclays ci invia sono sempre e solo in euro, senza riferimenti al franco. Poi, solo richiedendo il conteggio di estinzione, ci si accorge che quello che si deve pagare è di gran lunga superiore a quanto previsto dal piano di ammortamento". Anche Meneghetti fa parte di quella schiera di cittadini truffati dalla poca trasparenza della banca.

L'associazione "Tucofin" ha portato in Tribunale Barclays, che continua a sostenere di aver agito in modo corretto, senza violare i diritti dei consumatori. Sulla clausola di conversione si è già espressa in passato la magistratura, riconoscendone la natura vessatoria. A dicembre 2016 il Tribunale di Roma, adito da Altroconsumo, ha condannato Barclays al pagamento di 85mila euro a un ex cliente che aveva sottoscritto un mutuo in franchi svizzeri. La banca ha proposto appello. Mentre l'Abf, l'Arbitro bancario finanziario, organo di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori e istituti di credito le cui decisioni non sono vincolanti, ha dato ragione ai mutuatari negli oltre 40 casi che sono stati sottoposti alla sua attenzione.

"Abbiamo diffidato Barclays dall'applicare questa clausola" spiega Anna Vizzaridell'Ufficio studi di Altroconsumo "perché è una speculazione sull'andamento del cambio. Si tratta una sorta di penale all'uscita che, scritta in maniera non chiara, impedisce al mutuatario di fare scelte consapevoli e corrette". Il principio di chiarezza che deve informare i rapporti tra clienti e istituti di credito, è stato ribadito da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che si è pronunciata sul caso della banca rumena Româneasca che ha erogato mutui in Leu romeni, chiedendo il rimborso delle rate in franchi.

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Il Fatto Quotidiano: “Mutui casa in franchi svizzeri, continua la beffa per le famiglie”

E siamo a quota tre...

Il Fatto Quotidiano ci dedica l'ennesimo articolo sui Mutui in Euro al Franco Svizzero erogati da Barclays Bank Plc.

Questa volta l'intervistata è la la Vice presidente dell’Associazione, Sheila Meneghetti. 

Ringraziamo sentitamente la giornalista Patrizia De Rubertis che, con estrema chiarezza, ha raccontato quanto sta accadendo ai mutuatari che hanno contratto il mutuo tra il 1993 e il 2011 (nell'articolo si parla erroneamente  di 2003 - 2009).

Per chiarire ogni dubbio in merito, alleghiamo quanto fornito da Barclays.

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Leggi anche:
Il Fatto Quotidiano: Barclays, arriva la condanna sui mutui capestro

Il Fatto Quotidiano: Barclays, la beffa del mutuo legato al cambio del franco

ROMANIA: La Corte di giustizia europea supporta le persone colpite dai prestiti FX

È stata chiesta una domanda di pronuncia pregiudiziale nel procedimento tra la sig.ra Ruxandra Paula Andriciuc e altre 68 persone e la Banca Românească SA (in prosieguo: la «Banca»)

La Corte di giustizia europea non ha dubbi sul fatto che un prestito Fx possa essere iniquo e squilibrato per il consumatore.

Il problema dei prestiti Fx in Romania, così come in altri paesi europei, è ben noto. Le banche hanno ceduto questo tipo di prestiti, specialmente in franchi svizzeri (CHF), a famiglie europee con un impatto terribile sulla loro economia. Dopo la sentenza Arpad Kasler nel 2014, la Corte europea ha dichiarato che non vi era alcun derivato in questi contratti (cfr. Causa C312-14, 2015). Tutti gli europei interessati erano in attesa di una nuova sentenza del tribunale per dare loro la ragione: questi prestiti Fx sono abusivi e squilibrati.

Oggi è un grande giorno per tutti i consumatori con Prestiti FX, il numero di Caso = C-186/16 - Andriciuc e altri è chiaro:

  1. L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 / CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «oggetto principale dell'appalto» ai sensi di tale disposizione clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nella causa principale, incorporata in un contratto di prestito denominato in una valuta estera non negoziata individualmente e in base alla quale il prestito deve essere rimborsato nella stessa valuta estera di quella in cui è stato contratto, poiché tali termini stabiliscono un obbligo essenziale che caratterizza tale contratto. Pertanto, tale clausola non può essere considerata iniqua, purché sia ​​redatta in un linguaggio chiaramente comprensibile

 

  1. L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in un linguaggio chiaramente comprensibile richiede che, nel caso di accordi di prestito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti per consentire loro di prendere decisioni prudenti e ben informate. In tale contesto, tale requisito implica che un termine in base al quale il prestito deve essere rimborsato nella stessa valuta estera di quella in cui è stato contratto deve essere compreso dal consumatore sia a livello formale e grammaticale, sia in termini di effettivo effetti, in modo che il consumatore medio, che è ragionevolmente ben informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia consapevole della possibilità di un aumento o una diminuzione del valore della valuta estera in cui è stato sottoscritto il prestito, e sarebbe anche in grado di valutare le conseguenze economiche potenzialmente significative di tale termine in relazione ai suoi obblighi finanziari. Spetta al giudice nazionale effettuare i controlli necessari a tale riguardo.

 

  1. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'ingiustizia di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione dell'appalto in questione, tenendo conto di tutte le circostanze che avrebbe potuto essere noto al venditore o al fornitore in quel momento, e che erano tali da influenzare le prestazioni future di quel contratto. Spetta al giudice del rinvio valutare, tenuto conto di tutte le circostanze della causa principale e tenendo conto, in particolare dell'esperienza e delle conoscenze del venditore o del fornitore, nel caso di specie, la banca, alle possibili variazioni del tasso di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un prestito in una valuta estera, dell'esistenza di un possibile squilibrio ai sensi di tale disposizione.

 

DI SEGUITO IL LINK:

http://www.fxloans.org/the-european-court-justice-supports-those-affected-by-fx-loans/

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194645&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=803856

TUCONFIN è unita all’Associazione Europea FXLOANS: www.fxloans.org

Di seguito i risultati raggiunti: http://www.fxloans.org/category/news/judgements/

24.09.2017: Tuconfin in conferenza streaming… anche in Grecia!

Per chi fosse interessato, il giorno 24.09.2017 alle 17:30 (ora in Grecia) i nostri amici di sventura "Europei" manderanno in onda la loro conferenza sulla situazione dei Mutui e prestiti in valuta estera... Presente anche un nostro intervento per denunciare le situazione in Italia.

La diretta streaming può essere seguita direttamente da questo link: http://ustre.am/1AdBp

Un sentito ringraziamento a Pantelis Antoniadis (President and co-founder, Panhellenic Association of Swiss-Franc Borrowers) che ci ha permesso di prendere parte a questa iniziativa.

Uniti e avanti sempre... anche in Europa!