GRECIA: si muove verso l’eliminazione dei prestiti Fx

Come abbiamo informato nel giugno 2016, i consumatori di Grecia hanno combattuto contro Eurobank in un contenzioso collettivo. La richiesta è stata sentita dinanzi al Tribunale di primo grado nel novembre 2015. La sentenza di primo grado è stata emessa il 24/5/2016 (nota come "decisione 334/2016"), che conferma pienamente i mutuatari. Tuttavia, Eurobank ha impugnato la decisione. La causa collettiva è stata ascoltata a livello di Appello il 28/9/2017 e ha incluso un numero maggiore di partecipanti-partecipanti. La sentenza dovrebbe essere pubblicata nei prossimi mesi.

Nel frattempo, siamo stati informati che le sentenze di primo grado per le cause collettive contro National Bank of Greece e Alpha Bank rivendicano i mutuatari.

Entrambe le decisioni (799/2017 per National Bank of Greece e 800/2017 per Alpha Bank) ordinano che:

Si tratta di prestiti con clausola sul valore in valuta estera e non di prestiti della stessa valuta,

Gli accordi di prestito di CHF non sono semplici contratti di prestito ma prodotti finanziari complessi,

I tribunali accettano che questi prestiti siano stati scambiati, poiché ciò che i mutuatari hanno ricevuto è stato il prodotto di "convertire" il prestito da CHF a EUR.

I consumatori non hanno conoscenze specializzate sui prodotti del portafoglio di investimento,

anche i dipendenti della banca non erano specificamente certificati ai sensi dell'articolo 4 della legge 2836/2000, come sostituito dall'articolo 49 della legge 3371/2005 e dall'articolo 16 della legge 3606/2007, al fine di fornire tali prodotti,

infine, i consumatori non sono mai stati adeguatamente, chiaramente e completamente informati dei rischi derivanti da questo tipo di prestiti.

Le sentenze sono state pubblicate dall'Associazione Daneia CHF, membro del gruppo europeo per i diritti dei consumatori:

Di seguito il link:  http://www.fxloans.org/greece-moves-towards-the-elimination-of-fx-loans/

TUCONFIN è unita all’Associazione Europea FXLOANS: www.fxloans.org

Di seguito i risultati raggiunti: http://www.fxloans.org/category/news/judgements/

Decisione N. 2578 del 09 marzo 2017 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 2578 del 09 marzo 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA …………….. Presidente

(MI) ORLANDI ……………………Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTONI …………………  Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI  ……………….. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA ……………………….   Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 20/10/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Espone parte ricorrente di avere in data 20.01.2004, stipulato un contratto di mutuo ipotecario con contestuale e accessoria apertura di rapporto di deposito fruttifero per l'importo complessivo di € 70.000,00 (doc. 2 allegato al reclamo); il contratto veniva stipulato in Euro indicizzato al Franco Svizzero. Il cliente “ha sempre onorato ogni obbligo derivante dal suddetto contratto, pagandone regolarmente, ad oggi, ogni rata [ma], stante la volontà di estinguere anticipatamente il finanziamento in parola mediante surroga passiva, ... richiedeva ... il saldo delle somme ancora dovute alla Banca. “Con comunicazione del 05.05.2015 [l’intermediario] riscontrava ... richiedendo al fine dell'estinzione delle obbligazioni contrattuali la somma complessiva di € 60.633,22, addebitando allo stesso illegittimi importi a titolo di indicizzazione, rivalutazione e spese, oltre a riportare un erroneo conteggio della quota capitale ancora da restituire. “Da quanto comunicato dalla Banca alla data del 05.05.2015 il solo capitale residuo ancora da restituire da parte ... era pari ad € 38.637,31. Sin da subito si deve evidenziare l'incoerenza del calcolo effettuato in Euro e non in Franchi svizzeri, come anche il piano di ammortamento allegato all'atto notarile consegnato in Euro e non in Franchi. In ogni caso, volendo tralasciare già una prima illegittimità/incoerenza dell'Istituto di Credito si deve desumere ... che, essendo il finanziamento iniziale pari ad € 70.000,00, la differenza, ovvero il capitale restituito, risulta pari ad € 31.362,69. Tale somma dovrà ai fini del rimborso anticipato essere convertita in Franchi Svizzeri secondo il tasso di cambio contrattualmente previsto (1,5887 Franchi per un Euro) e, successivamente, riconvertita in Euro in base al cambio attuale alla data di rimborso. Nel caso di specie, il capitale restituito convertito in Franchi risulterebbe pari ad 49.825,90 CHF (€ 31.362,69 x 1,5887) che, riconvertito poi in Euro al tasso attuale (1,08455), diviene pari ad € 45.950,20. Seguendo un banale ragionamento matematico, la quota capitale ancora da restituire ... (alla data del 07.05.2015), secondo quanto previsto in contratto, risulterebbe essere pari ad € 24.049,80 (70.000,00- 45.950,20) e non già a quanto illegittimamente richiesto dalla Banca (€ 38.637,31). “A prescindere dal mero calcolo aritmetico ... la clausola contrattuale sopra richiamata sia stata pacificamente ritenuta nulla, poiché illegittima, dalla Giurisprudenza sia nazionale (... sia comunitaria (Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza 30 aprile 2013), in quanto detta clausola si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al tasso convenzionale e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa), in concreta violazione al principio di trasparenza di cui all'art 4, paragrafo 2. della direttiva 93/13/CEE”. “Ritenuta ... nulla la menzionata clausola contrattuale, risultano parimenti illegittime le somme richieste a titolo di rivalutazione pari ad € 20.521,42.” “Si ritengano totalmente illegittimi i costi addebitati ... per il beneficio concesso della sospensione delle rate del mutuo durante il periodo protetto successivo eventi sismici del 2011/2012 (745,85). Il reclamante ai tempi si premuniva di contattare direttamente la Banca chiedendo addirittura di continuare ad addebitare le rate del finanziamento non intendendo lo stesso beneficiare della sospensione. Di contro la Banca rispondeva che la sospensione avrebbe operato automaticamente e che non ci sarebbero stati addebiti ulteriori in tal senso. “Si contestano inoltre tutte le ulteriori voci di costo di cui alla comunicazione del 05.05.2015 (Rateo interessi, indicizzazione Valutaria, spese di invio di certificazioni e estratto conto, onere rateizzazione conguaglio CHF) poiché non contrattualmente previste e/o non chiaramente specificate, soprattutto in merito alla loro legittima quantificazione”.

L’intermediario solleva in primo luogo l’eccezione d’incompetenza ratione temporis del Collegio. Nel merito, ribadisce la piena trasparenza. Infatti non vi sarebbe alcun equivoco circa la procedura logica da seguire, coerentemente con la tipologia del mutuo ampiamente illustrata nelle sue peculiarità dall’informativa fornita ai clienti sia nella fase precontrattuale che nel corso del rapporto. Inoltre, come si può evincere dal conteggio estintivo del caso di specie, i meccanismi di indicizzazione si sono vicendevolmente compensati in modo tale da determinare un saldo positivo sul predetto conto deposito, poi decurtato dal capitale residuo ai fini dell’estinzione. Pertanto nessuna contestazione inerente all’applicazione della disciplina di trasparenza né alcuna eccezione riguardante il divieto di vessatorietà delle clausole applicate ad un contratto stipulato con un consumatore può essere sollevata. Infine fa presente che non essendosi ancora perfezionata l’estinzione non è neppure stata concretamente applicata la clausola oggetto di controversia. Ciò posto la banca, rimarca la legittimità del proprio operato.”

Il ricorrente chiede al Collegio di “accertare e dichiarare nulla la clausola contrattuale (art. 9 contratto di mutuo) che prevede la duplice conversione di valuta Euro/Franco Svizzero e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di rivalutazione; accertare e dichiarare tenuto il [cliente] a restituire all'istituto di credito ai fini dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo mediante surroga unicamente la differenza tra la somma mutuata (in questo caso € 70.000,00) e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite; accertare e dichiarare non dovuta ... ai fini dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo mediante surroga, alcuna ulteriore somma o titolo di penale e/o costi illegittimamente addebitati poiché non espressamente pattuiti; accertare e dichiarare nulla la clausola contrattuale (art. 5 contratto di mutuo) che prevede l'apertura del conto di deposito fruttifero accessorio al contratto di mutuo, in quanto trattasi in sostanza di prodotto derivato la cui funzione non è stata adeguatamente specificata ... in sede di stipula dell'accordo di finanziamento; ordinare ... il ricalcolo attuale delle somme dovute da parte del cliente ai fini dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo mediante surroga, in ossequio ai principi sopra esposti. Con richiesta di rimborso delle spese per la presentazione del ricorso in favore del ricorrente”. L’intermediario insiste per il rigetto.

DIRITTO 

Giova toccare in linea preliminare l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario. Secondo espressa previsione regolamentare, la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la correttezza del conteggio estintivo svolto dalla Banca, in applicazione del metodo di calcolo previsto dall’art. 9 del contratto. Non già il mero accertamento di una nullità originaria del contratto dello stesso; bensì il corretto criterio di determinazione della somma, dovuta a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto.

Nel merito, la controversia ruota introno all’art. 9 del contratto. Recita l’art. 9: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”.

Sono così previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.
Su tale clausola si è analiticamente pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866/2015; con un iter argomentativo affatto condivisibile. Il Collegio di coordinamento reputa che “l’art. 9 non esponga in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata; tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo). Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art. 4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

Il Collegio di Coordinamento rileva la nullità – rilevabile officiosamente – dell’art. 9 del contratto, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Sulla stessa linea anche la Corte Suprema, secondo cui la violazione della fondamentale regola della trasparenza determina nullità della clausola (Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n.17351).

Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – afferma la Corte - deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». Il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. Ogni altra domanda o eccezione rimane assorbita.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170309-2578

Decisione N. 6558 del 12 giugno 2017 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 6558 del 12 giugno 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) SIRENA …………………..Presidente

(RM) PAGLIETTI …………….Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO ……………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA …………….  Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) PETRILLO ……………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO
Nella seduta del 21/04/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
I ricorrenti sottoscrivevano, in data 10.12.2007, un contratto di mutuo fondiario per l’importo di € 165.000,00, indicizzato al franco svizzero, al tasso di cambio convenzionalmente fissato in 1,6835 franchi svizzeri per ogni euro. Il prestito è rimborsabile in 360 rate mensili a tasso variabile (LIBOR Franco Svizzero a sei mesi) maggiorato di 0,900 punti percentuali.
Nel gennaio 2016 parte ricorrente chiedeva all’intermediario il conteggio estintivo del mutuo, che veniva trasmesso con nota del 28.1.2016. Con raccomandata del 19.2.2016 detto conteggio veniva contestato dalla ricorrente che lamentava:

    •  l’assenza di chiarezza e la difficile interpretazione del conteggio estintivo, per l’impossibilità di comprendere se le voci ivi indicate dovessero essere aggiunte o sottratte dal totale residuo, o se fossero già incluse nello stesso;
    •  l’errata modalità di detrazione dal capitale residuo del saldo positivo del c.d. “conto deposito” previsto dall’art. 4-bis del contratto, poiché tale detrazione dovrebbe avvenire prima delle operazioni di rivalutazione, e non successivamente;
    •  la nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo, come già stabilito dal Collegio ABF, dalla giurisprudenza italiana e dalla Corte di Giustizia UE.

Con nota del 21.3.2016 l’intermediario respingeva ogni contestazione.
Con il ricorso, presentato il 7.9.2016, parte ricorrente, con l’assistenza di un professionista, chiede che il Collegio accerti i vizi già lamentati nel reclamo; aggiunge inoltre che sulla base del testo contrattuale emerge che le operazioni di indicizzazione e rivalutazione devono essere eseguite sul capitale restituito e non, come fatto dall’intermediario, sul capitale residuo.
Chiede pertanto che il Collegio accerti:

  •  l’opacità del conteggio estintivo trasmesso dall’intermediario, in violazione del principio generale di trasparenza;
  • l’erroneità delle modalità di detrazione del saldo del conto deposito applicate dall’intermediario;
  •  la nullità della clausola di cui all’art. 7 del contratto di mutuo e per l’effetto la sua sostituzione con la norma di diritto positivo alla quale l’intermediario ha inteso derogare a suo vantaggio;
  •  che sulla base del testo contrattuale le operazioni di indicizzazione e rivalutazione devono essere eseguite sul capitale restituito e non sul capitale residuo, come fatto dall’intermediario convenuto.

Con le controdeduzioni l’intermediario convenuto espone che, non essendo avvenuta l’estinzione anticipata del finanziamento, la clausola controversa non è stata applicata e pertanto, per la determinazione della competenza ratione temporis, può venire in considerazione esclusivamente il momento della stipulazione del contratto, che risale al 2007. Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro poiché la domanda afferisce un presunto vizio genetico di un contratto stipulato antecedentemente al 1.1.2009. Nel merito l’intermediario deduce che oggetto del contratto è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero (art. 4); si tratta, cioè, di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il franco svizzero. Il contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse pattuito (LIBOR Franco Svizzero a sei mesi) anche dall’andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro. Quindi nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio franco svizzero/euro. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo avviene mediante “conguagli semestrali”; in particolare mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4 e art. 4/bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi (di interesse e di cambio convenzionale) e l’importo (“positivo” o “negativo”) rilevato genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero.
Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, l’intermediario osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto. L’art. 7 del contratto dispone infatti che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale' e successivamente convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro rilevato ... e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”. Occorre quindi procedere nella seguente maniera: i) in un primo momento si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale stabilito al momento della stipula, moltiplicando detto capitale residuo per il tasso di cambio convenzionale; ii) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere all’intermediario, si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, applicando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Conseguentemente, per calcolare l’equivalente in euro (al cambio attuale) del capitale residuo in franchi svizzeri di cui al punto precedente, è necessario dividere tale importo per il tasso di periodo. Cita la decisione dell’ABF n. 2374 del 2011 in cui è stata affermata la legittimità di un mutuo fondiario in valuta estera; cita inoltre la sentenza della Corte di Cassazione n. 8548 del 2012, che ha ritenuto rientrare nell’esercizio dell’autonomia negoziale delle parti la stipula di un negozio che contenga il rischio di oscillazioni del tasso di cambio. Sostiene la piena legittimità della clausola in questione ritenendola assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire; in particolare, afferma che l’esplicazione dei passaggi logici in termini discorsivi è senz’altro più chiara per il consumatore della formula matematica che li traduce.

Circa le modalità di detrazione del saldo attivo del conto deposito nell’ipotesi di estinzione, afferma che la provvista depositata su detto conto non è assimilabile in alcun modo al capitale residuo, in quanto la prima è già stata attualizzata ai valori semestrali di riferimento, mentre il capitale residuo deve essere ancora attualizzato al corrispondente valore in euro al momento dell’estinzione: pertanto, è perfettamente logico che la detrazione sia operata solo a seguito della rivalutazione del capitale residuo.

Evidenzia inoltre che parte ricorrente è stata correttamente informata circa il meccanismo di funzionamento del mutuo nel caso di estinzione anticipata, non solo nella fase precontrattuale (attraverso il foglio informativo), ma anche nella fase di esecuzione mediante l’invio di note esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione. Tali note contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione.

Ritiene non applicabili gli artt. 33 e 36 del codice del consumo considerato che le clausole contrattuali di indicizzazione possono avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti. Ritiene, inoltre, che il giudizio di vessatorietà debba avere ad oggetto, non già una sola clausola, ma l’intero contratto.

Infine, in merito alla decisione del Collegio di coordinamento n. 4135/15, dichiara che il meccanismo previsto dall’art. 7 del contratto (“Estinzione anticipata”) risulta chiaro e semplice sotto il profilo aritmetico. Ritiene che la decisione della Corte di Giustizia UE richiamata in detta pronuncia sia non pertinente al caso concreto, giacché nel caso esaminato dalla Corte si poneva un problema di arbitrarietà nella fissazione dei tassi di cambio da parte della banca.

Chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per incompetenza dell’ABF ratione temporis o che, in subordine, venga respinto in quanto infondato.

DIRITTO 

Si osserva che contratti di mutuo analoghi a quello per cui è causa hanno formato oggetto delle decisioni del Collegio di coordinamento n. 7727/2014 e n. 4135/2015.
La seconda decisione, in particolare, ha sancito la nullità della clausola contrattuale (art. 7) che disciplina l’estinzione anticipata, avendo ritenuto che il meccanismo c.d. “di doppia conversione” ivi previsto sia contrario alle regole di trasparenza, correttezza ed equità che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori. Questo Collegio si è pienamente conformato ai principi ivi affermati (cfr., da ultimo, Coll. Roma, decc. n. 6165 e 9866/2016).

Il contratto su cui verte l’odierna controversia è identico a quello che ha formato oggetto delle decisioni sopra richiamate. Si tratta, infatti, di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero (cfr. art. 4 del contratto), ossia di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero.
Esso si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Nell’alea del contratto rientrano quindi sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del citato tasso di cambio.

Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, prevede “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costantiper tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4 e art. 4/bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi; l’importo (“positivo” o “negativo”) così rilevato genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero.

Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, l’intermediario osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto (art. 7 del contratto). Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio che viene applicato al capitale residuo. Il calcolo si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula del contratto (nel caso di specie Franchi Svizzeri 1,6835 per un euro); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in euro), si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando iltasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Partendo da un capitale residuo in euro pari a € 141.200,58 alla data di riferimento del conteggio estintivo richiesto dalla ricorrente, ne deriva, come sembra desumersi da tale conteggio, una “rivalutazione” del debito residuo, ossia un aggravio del costo per la ricorrente, pari a € 73.684,27.

Si osserva che, nel conteggio, il saldo del conto di deposito (positivo per il ricorrente nella misura di € 33.143,60) è stato sottratto dal debito residuo dopo la rivalutazione. Invece, trattandosi di somme compensate dopo l’applicazione del cambio, tale importo dovrebbe essere detratto prima di rivalutare il debito residuo, come peraltro già indicato nella decisione del Collegio di coordinamento n. 7727/2014.

Si aggiunge che il conteggio estintivo, di cui la ricorrente lamenta l’opacità, omette di indicare il totale residuo dovuto dalla ricorrente pur esponendo le singole voci utili per il calcolo.
Parte ricorrente lamenta infine che sulla base del testo contrattuale le operazioni di indicizzazione e rivalutazione devono essere eseguite sul capitale restituito e non sul capitale residuo come fatto dall’intermediario convenuto.

Si tratta di doglianza non contenuta nel reclamo, il cui specifico esame è pertanto precluso al Collegio. Vale peraltro ricordare quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 7727 del 20.11.2014 e cioè che, poiché l’indicizzazione prevista in contratto concerne il capitale da rimborsare, deve ritenersi “ ... che il riferimento al capitale “restituito”, anziché a quello “residuo”, contenuto nel citato art. 7 del contratto di mutuo, sia frutto di una svista e non assuma quindi rilievo ai fini della sua corretta interpretazione ... E’ tuttavia indubbio - come è confermato dalla circostanza che la clausola negoziale oggetto di esame nel presente procedimento abbia dato luogo, per la stessa ragione, a numerose controversie deferite a questo Arbitro da altri soggetti nei confronti dello stesso intermediario – che tale inesattezza abbia reso ambigua la formulazione della clausola in esame e reso conseguentemente non agevole la sua comprensione”.
In conclusione, alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che ilmeccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto leoperazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.

La clausola impugnata dal ricorrente deve dunque qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE). Tale nullità non travolge l’intero contratto, ma si riverbera sulla determinazione del capitale residuo; quindi in caso di richiesta di estinzione anticipata la ricorrente dovrà restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7, di cui è stata dichiarata la nullità.

Inoltre, il saldo del conto di deposito va sottratto dal debito residuo prima della relativa rivalutazione, come precisato nella decisione del Collegio di coordinamento n. 7727/2014.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e per l’effetto dichiara che il capitale residuo dovuto dal ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite. 

Accerta inoltre che la detrazione del saldo del conto deposito dal capitale residuo deve avvenire prima che quest’ultimo sia rivalutato.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena 

Dec-20170612-6558

15.11.2017 – AGCM avvia il procedimento CV159 contro BARCLAYS per i mutui in Euro indicizzati al CHF

Vi stavate domandando a cosa servivano tutte quelle denunce agli Organi di Vigilanza? Credevate che non avendo mai ricevuto risposta, fossero inutili o che mai fossero state visionate? Beh, è arrivata l'ora di ricredervi...

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGM) ha avviato, in data 15.11.2017, un procedimento nei confronti di Barclays Bank Plc proprio sui nostri mutui in EURO indicizzati al CHF.

Ora non ci resta che continuare nella denuncia al solo fine di fornire a questo organo tutte le informazioni possibili sui nostri casi. Chi non avesse ancora provveduto, può trovare, nella nostra area riservata dedicata ai soci, i format per l’esposto!

In qualità di associazione, inoltre, provvederemo ad inviare una denuncia (l’ennesima) a nome di tutti i mutuatari coinvolti.

Vi preghiamo, se ancora non avete provveduto, ad inviarci su documenti@tuconfin.it la copia del Vostro contratto di mutuo (con il numero di tessera Tuconfin, se in possesso) al fine di poterlo inviare al presente Organo di Vigilanza.

…L’invio del contratto è rivolto anche a coloro che non fanno parte della nostra associazione…

Se ancora non siete soci… questa è sicuramente una ulteriore prova che le nostre iniziative raggiungono sempre lo scopo prefissato… Il nostro obiettivo finale? Rendere NULLE tutte le clausole di rivalutazione sia in fase di ammortamento (art.4 o similari) e in fase di estinzione anticipata o di conversione del mutuo (art. 7 e 7bis o similari).

Siamo certi che grazie all’unione di tutti, questo traguardo non tarderà ad arrivare. Il risultato dell'unione e' ora tangibile.

Per aderire alla nostra associazione ti basta cliccare qui: https://www.tuconfin.it/come-associarsi/

Clicca su DIVENTA SOCIO, compila il modulo, e poi scegli se pagare con PayPal o bonifico! E’ molto semplice!

Qui di seguito il testo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGM):

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO CONSULTAZIONE IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE

Art. 37 bis del Codice del Consumo

(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni)

CV159 - BARCLAYS-CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO

Informata l’Autorità, si dispone la seguente consultazione ai sensi dell’art. 23, comma 6, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015.

IL PROCEDIMENTO

1. In data odierna, è stato avviato il procedimento CV159 - BARCLAYS-CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO, nei confronti della società Barclays Bank PLC, in qualità di professionista.

2. Il procedimento ha ad oggetto alcune delle clausole contenute nei contratti di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso Libor.

SETTORE ECONOMICO INTERESSATO DALL’ISTRUTTORIA

3. Erogazione del credito.

CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

4. Oggetto del presente procedimento, limitatamente ai rapporti tra l’impresa e i clienti consumatori, è il contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso Libor della società Barclays Bank PLC relativamente alle clausole di seguito trascritte che riguardano: i) il calcolo degli interessi; ii) il funzionamento del c.d. “Deposito fruttifero”; iii) le modalità di calcolo della conversione del tasso d’interesse riferito al Franco Svizzero ad un tasso d’interesse riferito all'Euro e iv) il calcolo dell’importo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata.

5. Con riferimento al calcolo degli interessi:

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004

ART. 3)

[…]

Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero, secondo le modalità esposte più avanti e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del   % mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del …%.

Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri per un Euro.

ART. 4)

Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà:

A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre

a1) - l’eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBORO2 del circuito Reuter, maggiorato di     punti.

L'indicatore Sintetico di Costo (ISC) relativo al presente mutuo è pari al %

a2) - l’eventuale differenza tra il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in fianchi svizzeri (calcolato ai tasso di cambio contrattualmente pattuito) di quanto liquidato a parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre;

B) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo:

b1) - l’eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1.6-30.11 e 30 novembre relativamente al semestre 1.12- 31.5 rilevato sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter, maggiorato di      punti ;

b2) - l’eventuale differenza tra il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta, 31 maggio per il semestre scadente a tale data o 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito REUTER e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata al1'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al tasso di cambio contrattualmente pattuito) di quanto liquidato a parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre ogni scadenza l‘importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue: in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuatario 1'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca al nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 5; all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al 1° giugno; in caso di conguaglio negativo per la parte mutuataria, l’importo sarà addebitato sullo stesso rapporto e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno che, di regola e salvo impedimenti, sarà quella del 1.1 e 1.7 rispettivamente.

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010

ART. 4) INTERESSI

Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento a un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello    % (   virgola per cento) mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del      % (   virgola per cento) (“tasso di interesse convenzionale”).

Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri    (     virgola   ) per un Euro (“tasso di cambio convenzionale”).

Le parti convengono che per il periodo di preammortamento, intercorrente dalla data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento, sarà applicato il tasso di interesse convenzionale come sopra indicato.

Gli interessi di preammortamento, pari a euro    (    virgola    ), verranno addebitati sulla prima rata.

Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà:

A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre:

a1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBDR 02 del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore", maggiorato di   (     virgola     ) punti percentuali;

a2) - l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza cosi determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale e interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date dell'1° giugno e dell'1° dicembre;

B) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo:

b1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1 giugno - 30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1° dicembre - 31 maggio, rilevato sulla pagina LIBOR 02 del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore", maggiorato di     (    virgola     ) punti percentuali;

b2) - l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data e il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente.

La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale e interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date dell'1° giugno e dell'1° dicembre.

A ogni scadenza l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:

- in caso di conguaglio positivo in favore della Parte mutuataria l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 4 bis; all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito all'1° dicembre e all'1° luglio successivo per il conguaglio riferito all'1° giugno;

in caso di conguaglio negativo per la Parte mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre e il 1° giugno.

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e relative disposizioni di attuazione si precisa che l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) relativo al presente mutuo è pari al    % (    virgola    per cento).

Qualora il Tasso di interesse configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, esso si intenderà automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

6. Con riferimento al funzionamento del c.d. “Deposito fruttifero”:

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004

ART. 5)

Le parti pattuiscono fin d'ora l'apertura del rapporto di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio. Concordano inoltre che esso sarà regolato dalle seguenti ulteriori pattuizioni:

- le giacenze saranno remunerate ad un saggio di interesse pari al tasso di cui all'art. 2 comma 1 del DLGS 24.06.1998 n. 213 (TUR) pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; gli interessi maturati saranno liquidati annualmente al 31.12 e saranno capitalizzati a far tempo dal giorno successivo a tale data al netto della trattenuta fiscale prevista per legge;

- la Banca, data la natura accessoria del deposito fruttifero, non addebiterà per lo stesso spese o oneri supplementari salvo quelli che fossero in futuro dovuti per sopravvenute norme di legge;

- la Banca comunicherà la situazione contabile del rapporto unitamente ai conguagli semestrali di cui al precedente art. 4;

- la Banca potrà, in qualsiasi momento, compensare il saldo del rapporto in parola con proprie ragioni di credito nei confronti della parte mutuataria che, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere costituite da rate insolute, interessi, spese, anche legali, o oneri accessori;

- il saldo del deposito non potrà essere ceduto o costituito in garanzia a favore di terzi;

- l'estinzione totale o la conversione, come prevista al successivo art. 9, del mutuo cui il rapporto di deposito inerisce comporterà l'estinzione anche di quest'ultimo. Nel caso di estinzione alla naturale scadenza del piano ci ammortamento previsto e, quindi, ove la parte mutuataria abbia adempiuto integralmente all'obbligo di rimborso del capitale mutuato ed all'integrale pagamento degli interessi pattuiti, il saldo del deposito sarà riconosciuto alla parte mutuataria, previa liquidazione degli interessi maturati. Nel caso di estinzione anticipata totale la Banca effettuerà gli opportuni conteggi e provvederà a compensare il saldo eventuale del deposito con il debito residuo relativo al mutuo; ove il debito residuo fosse inferiore al saldo del deposito la differenza sarà riconosciuta alla parte mutuataria, ove invece il saldo del deposito fosse inferiore la parte mutuataria dovrà, ovviamente, effettuare il pagamento della differenza in favore della Banca. In caso di estinzione anticipata parziale, e quindi di prosecuzione del contratto di mutuo, anche il rapporto di deposito fruttifero proseguirà.

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010

ART. 4 BIS) DEPOSITO FRUTTIFERO

Le parti pattuiscono fin d'ora l'apertura del rapporto di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio.

Concordano inoltre che esso sarà regolato dalle seguenti ulteriori pattuizioni:

- le giacenze saranno remunerate a un saggio di interesse pari al tasso di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 (TUR) pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; gli interessi maturati saranno liquidati al 31 dicembre di ogni anno e saranno capitalizzati a far tempo dal giorno successivo a tale data al netto della trattenuta fiscale prevista per legge;

- la Banca, data la natura accessoria del deposito fruttifero, non addebiterà per lo stesso spese o oneri supplementari salvo quelli che fossero in futuro dovuti per sopravvenute norme di legge;

- la Banca comunicherà la situazione contabile del rapporto unitamente ai conguagli semestrali di cui al precedente art. 4;

 - la Banca potrà, in qualsiasi momento, compensare il saldo del rapporto in parola con proprie ragioni di credito nei confronti della Parte mutuataria che, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere costituite da rate insolute, interessi, spese, anche legali, o oneri accessori;

- il saldo del deposito non potrà essere ceduto o costituito in garanzia a favore di terzi;

- l'estinzione totale o la conversione, come prevista dal presente contratto, del mutuo cui il rapporto di deposito inerisce comporterà l'estinzione anche di quest'ultimo; nel caso di estinzione alla naturale scadenza del piano di ammortamento previsto e, quindi, ove la Parte mutuataria abbia adempiuto integralmente all'obbligo di rimborso del capitale mutuato la Banca effettuerà gli opportuni conteggi e provvederà a compensare il saldo eventuale del deposito con il debito residuo relativo al mutuo; ove il debito residuo fosse inferiore al saldo del deposito la differenza sarà riconosciuta alla Parte mutuataria, ove invece il saldo del deposito fosse inferiore, la Parte mutuataria dovrà, ovviamente, effettuare il pagamento della differenza in favore della Banca; in caso di rimborso parziale, e quindi di prosecuzione del contratto di mutuo, anche il rapporto di deposito fruttifero proseguirà.

7. Con riferimento alle modalità di calcolo della conversione del tasso d’interesse riferito al Franco Svizzero ad un tasso d’interesse riferito all'Euro:

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004

ART. 8)

La parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero in uno riferito all'Euro. Nell’esercizio di tale opzione la parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla Banca al momento della conversione. Tale richiesta dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 giorni prima della data indicata per la conversione che dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste nel piano di ammortamento allegato al presente atto. La parte mutuataria si impegna fin da ora a sottoscrivere gli atti o documenti necessari allo scopo, che la Banca indicherà, dando atto che in caso contrario l’operazione non potrà aver luogo. Resta inoltre inteso che la rinuncia della parte mutuataria, anche tacita e di fatto e pur se accettata dalla Banca, alla conversione del mutuo comporterà l’applicazione delle spese relative all'operazioni previste, alla data dell’evento in parola, dagli avvisi sintetici esposti nei locali della Banca (titolo VI 'Trasparenza delle Condizioni Contrattuali' cap. 1 T.U. artt. 115 segg)

Il giorno fissato per la conversione la Banca provvederà a determinare l’eventuale variazione tra il tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO stabilito contrattualmente e quello per valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Router c pubblicato su 'Il Sole 24 Ore', determinando l’incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo, decurtare del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero di cui all'art. 5. L'importo cosi determinato sarà preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserverà, di norma, la scadenza originariamente stabilita contrattualmente.

La Banca, tuttavia, si impegna a consentire, in occasione della conversione e dietro esplicita richiesta della parte mutuatario, la proroga della durata contrattuale del mutuo in misura tale che la durata complessiva dello stesso, computato dall’erogazione, non ecceda i venti anni.

Per l’esercizio delle facoltà sopra descritte la parte mutuatario dovrà aver adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le obbligazioni, anche accessorie, derivanti dal presente contratto. In caso contrario, la Banca potrà non accogliere la richiesta di conversione.

Le ulteriori pattuizioni eventualmente necessarie per la completa regolamentazione dei reciproci impegni in relazione alla conversione, saranno definite all'atto della formalizzazione dell'operazione in base a quanto previsto per il prodotto cui si farà riferimento per la conversione stessa.

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010

ART. 7 BIS) CONVERSIONE

La Parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero in uno riferito all'Euro. Nell'esercizio di tale opzione la Parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla Banca al momento della conversione.

Tale richiesta dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla Banca almeno sessanta giorni prima della data indicata per la conversione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste nel piano di ammortamento allegato al presente atto.

La Parte mutuataria si impegna fin da ora a sottoscrivere gli atti o documenti necessari allo scopo, che la Banca indicherà, dando atto che in caso contrario l'operazione non potrà aver luogo.

Il giorno fissato per la conversione la Banca provvederà a determinare l'eventuale variazione tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello per valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore", determinando l'incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo, decurtato del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero.

L'importo cosi determinato sarà preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserverà, di norma, la scadenza originariamente stabilita contrattualmente.

Per l'esercizio delle facoltà sopra descritte la Parte mutuataria dovrà aver adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le obbligazioni, anche accessorie, derivanti dal presente contratto. In caso contrario, la Banca potrà non accogliere la richiesta di conversione. Le ulteriori pattuizioni eventualmente necessarie per la completa regolamentazione dei reciproci impegni in relazione alla conversione, saranno definite all'atto della formalizzazione dell'operazione in base a quanto previsto per il prodotto cui si farà .riferimento per la conversione stessa.

8. Con riferimento al calcolo dell’importo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata:

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004

ART. 9)

E' facoltà della parte mutuataria rimborsare il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza concordata, sia totalmente sia parzialmente, mediante richiesta scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che dovrà pervenire alla 'Banca' almeno 60 giorni prima della data in cui la parte mutuatario intende effettuare la restituzione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste dal piano di  ammortamento allegato al presente atto.

Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della parte mutuatario di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza e rimarranno applicabili le disposizioni sul ricalcolo degli interessi.

Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente in verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore" nel giorno dell’operazione di rimborso.

La richiesta di restituzione anticipata, quando espressa nelle forme previste, è irrevocabile e sarà soggetta alle seguenti condizioni cui la parte mutuatario dovrà adempiere:

a) in caso di rimborso totale, fermo restando quanto previsto all'art. 5 circa la sorte del deposito fruttifero:

- saldare l'intero debito residuo in linea capitale, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria;

- versare gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione;

Qualora la parte mutuataria esercitasse la facoltà di estinzione entro la scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari al 3% calcolata sul debito residuo alla data di estinzione secondo la seguente formula: debito residuo x 3/100.

Qualora la parte mutuatario esercitasse la facoltà di restituzione anticipata successivamente alla scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari all'1,5%, calcolata sul debito residuo alla data di estinzione secondo la seguente formula: debito residuo x 1,5/100 (art. 40 Comma 1 del T.U. come modificato dal Dlg. 342/99).

b) in caso di rimborso parziale:

- saldare gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili, e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria;

- versare gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell’estinzione;

Qualora la parte mutuatario esercitasse la facoltà di estinzione entro la scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari al 3% calcolata sulla somma restituita a titolo di estinzione parziale secondo la seguente formula: somma restituita x 3/100.

Qualora la parte mutuatario esercitasse la facoltà di restituzione anticipata successivamente alla scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari all'1,5%, calcolata sulla somma restituita a titolo di estinzione parziale secondo la seguente formula: somma restituita x 1,5/100 (art 40 Comma 1 del T.U. come modificato dal Dlg. 342/99).

La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuatario. alla 'Banca' determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale vena calcolata la quota di capitale residuo.

Si pattuisce espressamente che in caso di rimborso parziale la somma restituita non potrà essere inferiore ad 1/5 del capitale originariamente erogato dalla 'Banca'. ln occasione di rimborsi parziali è escluso l’utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero di cui all’art. 5 che seguirà la sorte indicata nel medesimo.

Esempi di estinzione anticipata Delibera CICR del 4.3.2003

capitale restituito anticipatamente Euro 1.000,00

1)Penale di estinzione 1,50%

1.000,00 X1,50/100=15,00 Euro

2)Penale di estinzione 3%

1.000,00 X3,00/100=30,00 Euro

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010

ART. 7) ESTINZIONE ANTICIPATA

E' facoltà della Parte mutuataria effettuare rimborsi parziali ed estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che:

a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria;

b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione.

La Parte mutuataria dichiara che intende beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dal D.P.R. 601 del 29 settembre 1973.

Quanto sopra fermo restando quanto disposto dall'art. 40, primo comma, del T.U.B. e senza che la suddetta dichiarazione costituisca rinuncia alcuna ai diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge.

La Parte mutuataria dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore" nel giorno dell'operazione di rimborso.

Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata.

Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della Parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per l'estinzione, in caso di rimborso totale.

In caso di rimborso parziale, si pattuisce espressamente che la somma restituita sarà in ogni caso di esclusivo utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero.

La somma restituita dalla Parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo.

PROFILI OGGETTO DI VALUTAZIONE

9. Le clausole sopra trascritte appaiono in sé, in collegamento tra loro nonché nel contesto dell’intero contratto vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo, tenuto conto del fatto che risultano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto sia alla luce del contesto complessivo del contratto in cui sono inserite. Infatti, le medesime e, in via generale, il contratto non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso Libor. Tale scarsa intelligibilità circa il funzionamento di questi meccanismi determina la circostanza per la quale al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non viene reso edotto in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali può incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione, anticipata o entro i termini del medesimo, ed ai loro effetti sul piano di rimborso del debito. Il difetto di trasparenza rilevato determina a carico del consumatore, tenuto conto altresì della forte e connaturata asimmetria informativa che caratterizza il settore del credito, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE

10. Ai sensi dell’art. 23, comma 6, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono altresì partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo.

MODALITA’ E TERMINI PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE

11. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato i soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando i propri contributi attraverso la casella di posta elettronica CV159@agcm.it, dedicata alla consultazione in oggetto, indicando la loro qualificazione e l’interesse a partecipare alla consultazione.

12. I commenti ricevuti non saranno oggetto di pubblicazione, ma verranno acquisiti e potranno essere utilizzati in relazione al caso CV159 - BARCLAYS-CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO. I soggetti che inviano i commenti, ove ritengano sussistere elementi di riservatezza, sono tenuti a fornire contestualmente una versione non confidenziale dei contributi resi.

13. In proposito si richiede di inviare informazioni, dati di esperienza, osservazioni o commenti sulle clausole oggetto di consultazione utili ai fini della valutazione delle stesse ai sensi degli artt. 33 e segg. del Codice del Consumo.

ILMATTINO.it: “Congresso Tuconfin: a Caserta mutuatari in guerra con le banche”

E dopo la conferenza non poteva di certo mancare il riscontro mediatico relativo alla nostra conferenza del 12.11.2017 tenutasi a Caserta (Napoli). Eh si... avete capito bene... il mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero di Barclays Bank Plc non ha risparmiato nessuna regione.... Campania compresa.

Qui di seguito l'articolo pubblicato da Cristiano Tarsia de ILMATTINO.it. Un sentito ringraziamento anche al nostro socio Vincenzo Viola grazie al quale è stato possibile organizzare tutto.

Clicca qui per leggere tutto.

 

12.11.2017 – Tour-Confin: Parliamone a Caserta, Campania

Esattamente un anno fa iniziava il Tour-Confin... e quale occasione migliore per festeggiare il primo "anniversario" se non con un altra conferenza? Questa volta l'evento si è tenuto a Caserta (Napoli) dove anche qui la banca non ha esitato a colpire duramente i mutuatari con il suo prodotto in EURO indicizzato al CHF. Si stimano siano quasi 10.000 le famiglie colpite in tutta Italia.

Come sempre abbiamo avuto una buona partecipazione da parte di tutti, nonostante l'argomento "complesso" e molto "tecnico" sotto molti punti di vista...

Una domenica mattina passata in maniera un pò alternativa, ma che di sicuro ha lasciato il  segno... 4 ore che sono letteralmente volate!

Sempre utili gli interventi con le proprie testimonianze ed esperienze su chi ha già estinto e su chi invece è ancora "bloccato" per l'impossibilità di corrispondere quanto richiesto dalla Banca attraverso un meccanismo ormai reso nullo dall'Arbitro Bancario e Finanziario e poi confermato dai Tribunali Italiani.

Abbiamo sviscerato le problematiche legate sia all'estinzione anticipata e sia in fase di ammortamento soffermandoci, in particolare, sul famoso "giro di boa" che alcuni stanno, purtroppo, già subendo in aumento sulla proprie rate di mutuo.

Slide e domande hanno sicuramente contribuito a fare maggiore chiarezza sulla nostra problematica. In questa occasione abbiamo anche potuto riproporre il video di quanto è stato fatto a livello mediatico e a livello di interventi parlamentari ed europei dagli albori (2010) ad oggi. Una lunga battaglia che oggi sta dando i suoi frutti.

Il messaggio che è stato fatto passare in maniera preponderante è che l'unione fa la forza e che la condivisione delle proprie situazioni, anche in ambito giuridico o "conciliativo", è sicuramente un sistema utile a tutti poiché fornisce maggiori elementi da utilizzare contro questo colosso bancario.

Importante parentesi è stata aperta sul possibile intervento del Governo che a breve, come da comunicato stampa, dovrebbe depositare una risoluzione in nostro aiuto.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti e in particolar modo al nostro socio Vincenzo Viola che ci ha aiutato nell'organizzazione di questo evento. Grazie anche per i numerosi messaggi di supporto che ci avete inviato... ed ora dove ci porterà la prossima tappa? Stay tuned...

Uniti e Avanti Sempre!

Relatori:

  • Franca Berno, Fondatrice e Presidente Tuconfin;
  • Sheila Meneghetti, Fondatrice e Vice presidente Tuconfin;

Guarda la galleria fotografica:

Anteprima ABF: Decisione n. 14310 del 2017 – Collegio di Bari

COLLEGIO DI BARI 

composto dai signori:

(BA) TUCCI …………….....…. Presidente
(BA) CAMILLERI ………..…. Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) PRINCIPE …………..…..Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO ………..….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(BA) D'ANGELO ….........……Membro di designazione rappresentativa degli clienti

Relatore ENRICO CAMILLERI

Seduta del 05/10/2017

FATTO 

In data 22.07.2008 il ricorrente stipulava un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero dell’importo di € 140.000,00 da restituire in 25 anni. Successivamente, in data 15.02.2016, chiedeva ed otteneva il conteggio per l’eventuale estinzione anticipata del mutuo, nel quale, in aggiunta al capitale residuo, veniva chiesta la somma di € 56.346,49 a titolo di “rivalutazione”. Riscontrava, pertanto, una mancata corrispondenza tra il conteggio suddetto e il contratto di mutuo, nel quale gli importi vengono indicati sempre in Euro, non sono esplicitate le formule da applicare in caso di estinzione, né viene riportata la dicitura “mutuo in valuta” ovvero “corrispettivi in CHF”. Inoltre, i fogli informativi, mai sottoscritti, non corrispondono al contenuto del mutuo e sono troppo generici, soprattutto in considerazione dell’elevata rischiosità del prodotto. Richiama, a sostegno delle proprie doglianze, la pronuncia della Corte di Giustizia del 30.04.14 (causa C-26/2013), nonché Cass. Sez. III n. 17351/2011.

Il ricorrente ha formulato testualmente le seguenti richieste:
1) obbligare la banca a rispondere alle domande del reclamo e ad inviare i documenti informativi precontrattuali firmati;
2) verificare se vi è corrispondenza o meno tra il calcolo effettuato dalla banca per l’estinzione anticipata e quanto previsto dal contratto;
3) verificare se la clausola contrattuale sull’estinzione anticipata è da intendersi redatta in modo chiaro e comprensibile;

4) verificare se il contratto espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, in modo da consentire al contraente di valutarne il maniera inequivoca le conseguenze economiche;

5) dichiarare la nullità parziale del contratto, per la parte relativa alle clausole di estinzione anticipata/conversione del mutuo e, per l’effetto, dichiarare che il capitale residuo da restituire deve essere pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), mentre non deve essere effettuata la duplice conversione indicata nella clausola contestata.

Regolarmente costituitosi, l’intermediario controdeduce eccependo preliminarmente l’incompetenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario, in quanto la domanda afferisce al momento genetico della formazione del contratto, stipulato nel 2008, e non si è mai perfezionata l’estinzione del mutuo, che avrebbe concretizzato quel comportamento successivo al gennaio 2009 al quale solitamente viene ancorata la competenza dell’ABF. Nel merito, fa presente che la natura di mutuo indicizzato a valuta estera era nota al cliente già nella fase precontrattuale (cfr. Foglio informativo) e che i meccanismi di indicizzazione e rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata gli erano stati riepilogati con comunicazioni del 01.03.13 e 26.03.15.

Dopo averne illustrato le caratteristiche, deduce la piena legittimità del contratto di mutuo, caratterizzato dall’inserimento del rischio della indicizzazione nel rapporto giuridico. L’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo è esplicitamente contemplata dall’art. 7 del contratto, ove sono specificate le modalità per il calcolo del capitale da rimborsare, non complesse né di difficile comprensione.

Infine, in ragione dell’aleatorietà del rapporto di finanziamento, la cui estinzione anticipata può essere tanto sfavorevole quanto favorevole al consumatore, conclude sostenendo che la predetta clausola di indicizzazione non potrebbe neppure ritenersi vessatoria.
La resistente chiede di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di respingerlo nel merito.

DIRITTO 

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne le modalità di calcolo dell’importo richiesto dal finanziatore per l’estinzione anticipata di un mutuo indicizzato al franco svizzero.
L’intermediario ha nondimeno sollevato una eccezione preliminare, di incompetenza dell’Arbitro ratione temporis, dalla quale è opportuno prendere le mosse affermandone l’inaccoglibilità. Come ha infatti rilevato già il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento decisioni nn. 5866/15) e ribadito svariati Collegi territoriali (cfr., ex multis, Collegio di Napoli, decisione n. 10091/16), sussiste la competenza dell’ABF qualora il conteggio di estinzione contestato sia stato emesso successivamente al 1° gennaio 2009, indipendentemente dall’avvenuta effettiva estinzione del mutuo; conteggio che, nel caso di specie, è stato emesso in data 15.02.2016.

Passando al merito del ricorso ed alle domande spiegate dal ricorrente, deve dirsi come quelle contrassegnate con i numeri progressivi 2), 3) e 4) non appaiano accoglibili, siccome involgenti una attività di natura consulenziale, “estranea agli scopi ed alle funzioni dell’ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti” (cfr. ex multis, Collegio di Napoli, decisione n. 3803/17; Collegio di Roma, decisione n. 522/2015).

Con altra domanda proposta (contrassegnata con il n. 1), il ricorrente ha chiesto poi di ottenere copia dei documenti contrattuali debitamente firmati. Neppure tale richiesta risulta però meritevole di accoglimento; ciò, vuoi in considerazione della circostanza che lo stesso ricorrente ha dichiarato di essere già in possesso del foglio informativo (ancorché non sottoscritto), vuoi in ragione del fatto che tale documento sia stato comunque prodotto dall’intermediario, a nulla rilevandone peraltro la mancata sottoscrizione, trattandosi di mero strumento di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti, nonché riassuntivo delle relative condizioni contrattuali.

Diversa valutazione si impone invece in relazione all’ultima delle domande formulate da parte ricorrente e tendente ad ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto, per la parte relativa alle clausole di estinzione anticipata/conversione del mutuo, e le statuizioni restitutorie conseguenti.

La clausola oggetto di censura è quella contenuta all’art. 7 del testo contrattuale, implicante una regola di “rivalutazione” del capitale in caso di estinzione anticipata del rapporto; in essa è in altri termini previsto che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Per contro, tuttavia, né il “foglio informativo” consegnato al cliente fa menzione del meccanismo applicabile in caso di estinzione anticipata, né le comunicazioni periodiche inviate dall’intermediario – e in atti – precisano alcunché circa la rivalutazione di cui al citato art. 7, sempre denominando in euro il debito residuo.

Orbene, sul punto si è però chiaramente pronunciato il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro, rilevando come una clausola del genere di quella descritta non paia esporre “in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione (..), sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti (...) detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio. In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE). Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n.5866/15).

Stante pertanto la nullità della clausola di “rivalutazione” prima descritta, e risultando dunque inapplicabile il meccanismo di duplice conversione ivi previsto - viceversa operato dall’intermediario, come si evince dal conteggio estintivo del 15.02.2016 - discende a

carico del cliente unicamente l’obbligo di restituzione della differenza tra somma mutuata e capitale già restituito: “tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art.1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata (...)e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità” ( cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10091/16, cit.).

P.Q.M. 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Andrea Tucci

Anteprima ABF - Collegio di Bari - Decisione n. 14310 del 2017

Decisione N. 149 del 12 gennaio 2017 – Mutuo – Interessi

Decisione N. 149 del 12 gennaio 2017

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA .................. Presidente

(MI) TENELLA SILLANI ........Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BONGINI .......................Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI ......................Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) PERICU .......................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BONGINI

Nella seduta del 08/11/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Oggetto della presente controversia è un contratto di mutuo che contempla una duplice indicizzazione, sia del tasso di interesse (indicizzazione al tasso Libor Franco Svizzero a 6 mesi lettera), sia del capitale (indicizzato al tasso di cambio Euro/Franco Svizzero).
Parte ricorrente deduce sia la responsabilità precontrattuale dell’intermediario, sia la vessatorietà della clausola di rivalutazione, chiedendone la disapplicazione.
Parte resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: i) mancanza del preventivo reclamo, e ii) incompetenza temporale dell’Arbitro, trattandosi di contratto stipulato nel 2007

DIRITTO
Sul tema della competenza dell’Arbitro in relazione a contestazioni afferenti alla validità della clausola di rivalutazione relativa a mutuo indicizzato stipulato anteriormente alla data del 1° gennaio 2009, si rammenta l’orientamento adottato dal Collegio di Coordinamento (cfr., tra le altre, le decisioni Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15 del 29.07.2015 e n. 5866/15 del 29.07.2015), che ha ritenuto sussistente la competenza del Collegio arbitrale ogni qual volta la materia del contendere riguardi una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo, e non sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso.

Pertanto qualora la domanda principale proposta dal ricorrente abbia per oggetto operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (quali ad esempio i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento, come nel caso in esame), si deve affermare la competenza temporale del Collegio arbitrale.

Tuttavia, si richiede altresì che il ricorso all’Arbitro sia preceduto da un vero e proprio atto di reclamo rivolto a parte resistente. Il Collegio richiama il proprio costante orientamento (Collegio di Coordinamento decisione n. 5304/2013) secondo il quale in assenza di un preventivo reclamo rivolto alla parte resistente da parte ricorrente non sia possibile proseguire con la procedura ABF.

Dall’esame delle allegazioni fattuali delle parti, nonché della documentazione versata in atti, emerge come il messaggio di posta elettronica ordinaria datato 25.03.2015, indicato da parte ricorrente come atto di reclamo, abbia avuto ad oggetto una semplice richiesta di informazioni circa le modalità di estinzione anticipata e non contenga alcun elemento che possa ravvisare un atto di reclamo che contesti un comportamento anche omissivo dell’intermediario.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170112-149

Decisione N. 5814 del 25 maggio 2017 – Collegio di Roma – Incompetenza – Ratione temporis – Mutuo – In valuta

Decisione N. 5814 del 25 maggio 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) SIRENA ……………. Presidente

(RM) PAGLIETTI …………Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO ………….Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA …………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) CHERTI ……………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Nella seduta del 25/11/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Il ricorrente contesta la correttezza del conteggio per l’estinzione anticipata di un mutuo fondiario in franchi svizzeri contratto con l’intermediario resistente e chiede di poter estinguere il finanziamento versando unicamente il capitale residuo, senza che nel conteggio intervenga alcuna operazione di indicizzazione. Chiede pertanto il rimborso della somma illegittimamente addebitategli di euro 8.231,46.
L’intermediario resistente eccepisce in via preliminare l’incompetenza temporale in quanto il contratto di mutuo è stato stipulato precedentemente al 1° Gennaio 2009 e non si è perfezionata l’estinzione anticipata. Pertanto non è stata neppure concretamente applicata la clausola controversa. L’intermediario ricorrente chiede pertanto che il ricorso venga dichiarato irricevibile per incompetenza ratione temporis. Nel merito, conferma la correttezza del conteggio effettuato, afferma di aver dato in sede di stipula una chiara ed esaustiva informazione ai ricorrenti circa le caratteristiche e i rischi del contratto, e chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO 

Relativamente all’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario resistente, l’orientamento costante dell’ABF è quello di ritenerla infondata in quanto ciò che viene contestato sono le modalità di calcolo adottate nel conteggio per l’estinzione anticipata, fatto avvenuto successivamente al 1° Gennaio 2009.

Nel merito, in base all’evidenza presentata dal ricorrente e dall’intermediario resistente è possibile ricostruire i seguenti fatti:

    • il ricorrente sottoscriveva, in data 11.03.2002, con un intermediario successivamente acquisito dalla convenuta, un contratto di mutuo fondiario per un importo di € 92.962,51, 240 rate mensili, con un tasso di interesse variabile pari al rendimento LIBOR sul franco svizzero a sei mesi aumentato di uno spread dell’1,40%;
    • l’importo del mutuo era convenzionalmente indicizzato al valore del franco svizzero, con un tasso di cambio fissato in franchi svizzeri 1,49 per ogni euro;
    • nel corso del 2011 estingueva anticipatamente il finanziamento secondo un conteggio estintivo rilasciato dalla convenuta in data 10.02.2011, che prevedeva un importo da bonificare a favore del ricorrente pari a euro 58.906,13.

Questione analoga a quella sollevata con il presente ricorso è già stata esaminata dal Collegio di Coordinamento nella Decisione n. 4135/2015. Il Collegio di Roma, nella decisione 6165/16 ha inoltre affermato che “ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.” La clausola impugnata dal ricorrente deve pertanto qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE).
Come già in precedenza nella decisione 6165/16 del Collegio di Roma, l’oscurità della clausola è anche nel caso del presente ricorso ulteriormente comprovata dagli errori commessi dallo stesso intermediario resistente nel calcolo dell’importo di estinzione anticipata. Si noti infatti che, in base al contratto e a quanto affermato dallo stesso intermediario resistente in sede di controdeduzioni, il saldo del conto di deposito (positivo per il ricorrente di € 10.329,55) è stato sottratto dal debito residuo dopo la rivalutazione, mentre tale importo andrebbe detratto prima di rivalutare il debito residuo, trattandosi di somme compensate dopo l’applicazione del cambio (si veda, a questo proposito, la decisione del Collegio di coordinamento 7727/2014). Analogamente a quanto indicato nella decisione 6165/16 del Collegio di Roma, il Collegio ritiene che la nullità della clausola non travolga l’intero contratto, ma si riverberi sulla determinazione del capitale residuo. In caso di richiesta di estinzione anticipata, la ricorrente dovrà pertanto restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.
Infine, il Collegio nota che il ricorrente non ha presentato evidenza dell’effettiva estinzione anticipata del finanziamento oggetto del ricorso. Pertanto, non può accogliere la richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente, ma deve limitarsi a prevedere che l’intermediario ricalcoli il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, dichiarata la nullità della clausola di cui all’art. 7 del contratto di finanziamento stipulato fra le parti, dispone che l’intermediario ricalcoli il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena

Dec-20170525-5814

TUCONFIN ancora ospite a NOTIZIE OGGI di CANALE ITALIA – Streaming puntata del 06 Novembre 2017

Ed eccoci ancora qui ospiti nella puntata del 06 novembre 2017 di NOTIZIE OGGI su Canale Italia condotto da Vito Monaco.

Tre ore di diretta TV dove si è parlato di tutto, dando ampio spazio alla nostra problematica. Grazie alla signora Cinzia di Milano e al suo intervento in studio.

Si ringrazia nuovamente tutta la redazione, in particolare a Vito Monaco, per averci permesso di partecipare.

Ospiti in puntata:

Franca Berno - Presidente e Fondatrice Tuconfin
Nicola Longo - Movimento 5 Stelle
Chiara Fraccaro - Consigliere Comunale di Castelfranco Veneto - Lega
Antonio Ferrari - Ristoratore

Qui il link per rivedere la puntata in Streaming:

http://www.canaleitalia.it/programmi/notizie-oggi/

Decisione N. 5379 del 16 maggio 2017 – Mutuo – Trasparenza – Operazioni in valuta – Incompetenza – Ratione temporis

Decisione N. 5379 del 16 maggio 2017

COLLEGIO DI TORINO 

composto dai signori:

Presidente ……………………………………...............................................................…………(TO) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia …………….....................................................…(TO) VIETTI
Membro designato dalla Banca d'Italia …………....................................................…….(TO) COTTERLI
Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari ……………….(TO) SANTARELLI
Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti ……………………...……(TO) SCARANO

Relatore ESTERNI - MARINA SANTARELLI

Nella seduta del 07/04/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Il ricorrente adisce questo Arbitro in relazione alle modalità di estinzione anticipata di un contratto di mutuo stipulato con l’intermediario resistente. Riferisce in particolare il ricorrente che il mutuo in questione rappresenta “un prodotto davvero complicato per un semplice consumatore, certo non adatto a chi sta chiedendo soldi in prestito per l’acquisito della sua abitazione principale”, in quanto, in caso di estinzione anticipata, il calcolo del debito residuo presuppone una prima determinazione in Euro, la successiva conversione in Franchi Svizzeri ad un tasso di cambio convenzionale e una nuova riconversione in Euro al tasso di cambio rilevato al momento dell’estinzione. Soggiunge il ricorrente che il meccanismo così descritto “rappresenta una pura speculazione sull’andamento del cambio” che, dalla fine del 2014, a seguito dell’apprezzamento della valuta svizzera sull’Euro, comporta conseguenze particolarmente negative per il mutuatario che intenda procedere all’estinzione anticipata. Tanto che, nel corso del 2016, richiesti i conteggi per l’estinzione anticipata (finalizzata alla surroga del mutuo con una diversa banca), gli veniva indicato un importo da corrispondere per l’estinzione così elevato da rendere troppo onerosa l’estinzione anticipata. Ritenuta, pertanto, sussistente la violazione dell’art. 120 ter TUB, che vieta l’applicazione di penali in caso di anticipata estinzione e comunque la vessatorietà delle relative previsioni contrattuali, il ricorrente chiede che venga accertato (1) “il carattere indebito della pretesa dell’intermediario, a titolo di rivalutazione”; (2) “la nullità ... di qualsivoglia clausola contrattuale sulla quale eventualmente l’intermediario volesse fondare la richiesta di ‘rivalutazione’”; (3) l’infondatezza del “criterio di calcolo indicato e utilizzato dalla Banca nel promemoria di calcolo”; nonché ordinato il rimborso spese per “la consulenza effettuata presso Associazione dei consumatori” oltre al “risarcimento del danno ... nella misura di una somma pari al 20% dell’ammontrare della rivalutazione del capitale da restituire”.

L’intermediario contesta la domanda e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto in quanto infondato, sviluppando articolate considerazioni in fatto e in diritto. In sintesi, riferiti i dati essenziali delle vicende contrattuali, tiene a precisare che, come chiaramente indicato nel contratto, il finanziamento appartiene alla categoria dei mutui indicizzati a valuta estera (nel caso di specie, il franco svizzero) ed è pertanto caratterizzato dalla circostanza che – nonostante l’importo erogato e le rate siano corrisposti in euro – la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate di ammortamento è il franco svizzero. Pertanto (a) l’importo delle rate è dipendente dall’andamento del tasso di cambio tra euro e franco svizzero, secondo un meccanismo di conguaglio semestrale; (b) in caso di estinzione anticipata, l’importo da restituire dev’essere quindi calcolato tenendo conto del meccanismo di indicizzazione e, pertanto, riportando il valore del capitale residuo (espresso in euro) al corrispondente valore in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio convenzionale e convertendo nuovamente in euro tale importo al tasso di cambio corrente al momento dell’estinzione (cfr. art. 7 del contratto, ove è descritto compiutamente il meccanismo di calcolo dell’importo che il mutuatario è tenuto a corrispondere). Secondo l’intermediario la relativa disposizione è assolutamente chiara e conforme alle norme di trasparenza, esplicitando tutti i passaggi logici da compiere ai fini del calcolo dell’importo dovuto dal mutuatario, comunque oggetto di comunicazioni inviate dall’intermediario anche successivamente alla stipulazione. Inoltre, dal comento che il ricorrente, ricevuto il conteggio estintivo, non ha estinto anticipatamente il finanziamento, la clausola controversa non ha mai trovato applicazione, con l’effetto che, non essendosi mai realizzata una “operazione o comportamento successivo al gennaio 2009”, non sussiste la competenza ratione temporis dell’ABF, anche in virtù del fatto che il contratto è stato stipulato prima del 1° gennaio 2009. Tutto ciò a prescindere dal fatto che la clausola controversa, oltre ad essere conforme alle norme di trasparenza, deve ritenersi perfettamente conforme anche alle disposizioni del Codice del consumo, non potendo ritenersi vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice stesso.

DIRITTO 

Preliminarmente è necessario rilevare come nel caso in esame vi sia solo una parziale corrispondenza tra reclamo e ricorso. Difatti, emerge dal confronto che mentre con il reclamo il ricorrente ha chiesto che l’art. 7 del contratto (che prevede, in caso di estinzione anticipata, la doppia conversione del debito residuo al tasso convenzionale e di mercato) non venisse applicato, con il ricorso ha svolto domande più ampie che vanno dall’accertamento della nullità della citata disposizione al risarcimento del danno asseritamente subito per effetto delle pattuizioni contenute nel contratto. A tal proposito deve quindi dichiararsi l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso per quelle domande che non erano state neppure adombrate nel reclamo e comunque per la domanda di accertamento della dedotta nullità, che, come è noto, rappresenta un vizio genetico del contratto e quindi comporterebbe, ove accolta, una pronuncia che questo Collegio non può rendere ratione temporis, dal momento che il contratto di cui si discute risale al 2007. Detto ciò, come emerge dalla ricostruzione in fatto, il ricorso verte, per limitarsi alle domande ammissibili, sul “carattere indebito della pretesa dell’intermediario, a titolo di rivalutazione” e sull’infondatezza del “criterio di calcolo indicato e utilizzato dalla Banca nel promemoria di calcolo” previsto dall’art. 7 del contratto sia per il caso di “rimborso parziale che totale”; articolo che prevede un meccanismo di doppia conversione del debito residuo al fine di calcolare la somma dovuta per l’estinzione anticipata. Tale clausola, che nella specie è pacifico non sia stata effettivamente applicata, ma di cui viene contestata la legittimità, recita come segue :

Come è stato rilevato in altre vicende aventi ad oggetto il medesimo meccanismo ed il medesimo schema contrattuale, l’operatività di tale previsione va esaminata alla luce delle disposizioni che attengono alla corretta e trasparente informativa del consumatore e alla luce di tutte le disposizioni contrattuali, in modo da verificare se il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello previsto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo sia stato adeguatamente illustrato e convenuto. Ciò anche al fine di valutare l’eventuale abusività ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE se «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». In proposito il Collegio di Coordinamento con varie decisioni (cfr. nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874/15) ed in particolare con la n. 5866/15 ha evidenziato, alla stregua dell’orientamento in materia della Corte di Cassazione, “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”. In secondo luogo ha osservato che la clausola sottoposta al suo esame (identica a quella di cui si discute) non espone “in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera” né “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. Il Collegio di Coordinamento ha, quindi, ritenuto sussistente la violazione della fondamentale regola della trasparenza e cioè della obiettivamente agevole comprensibilità, con la conseguente nullità della clausola.

Quanto alle conseguenze di tale nullità, il Collegio di Coordinamento, che in quella sede poteva ratione temporis pronunciare la nullità, ha richiamato la già menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui : «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». E così si è detto che, anche in linea con la Corte di Cassazione (n. 20686/2013) secondo cui l’accertata nullità della clausola (in quel caso) concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (n. 3995/2014). Norma che, tenuto conto della materia del contendere, è stata individuata nell’art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) per la quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”. Tutto ciò con l’effetto che, accertata la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

Nel caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. decisione 5874/2015), la nullità della clausola, per le ragioni già dette, non può venire dichiarata, ma il Collegio può accertare il diritto del ricorrente, in caso di estinzione anticipata, di veder calcolare il debito residuo alla luce dei principi sopra ricordati ed in particolare alla luce del dato contrattuale epurato della clausola dal meccanismo della doppia conversione, con l’effetto che il capitale residuo che il ricorrente dovrà in ipotesi restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità (cfr. decisione Collegio di Milano n. 45012016).

Solo per completezza si segnala che la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, improcedibile perché non contemplata nel reclamo, è comunque generica e priva di elementi probatori a suo sostegno.

P.Q.M. 

Il Collegio dichiara il ricorso parzialmente inammissibile e, in parziale accoglimento della parte residua, dispone che l’intermediario resistente, in sede di eventuale estinzione, applichi i criteri di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI

Dec-20170516-5379

Anteprima ABF: Decisione n. 13022 del 2017 – Collegio di Bologna

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un'altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia il Collegio di Bologna per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

Anteprima - Decisione n. 13022 del 2017 - Collegio di Bologna