Decisione N. 8065 del 06 luglio 2017 – Mutuo – In valuta Mutuo – Mutuo fondiario Mutuo – Estinzione anticipata

COLLEGIO DI ROMA 

(RM) MASSERA ………….. Presidente

(RM) MELI ………………….Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI …………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) RUPERTO ……………….. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) RABITTI ……………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MADDALENA RABITTI
Nella seduta del 23/03/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Riferisce la ricorrente che il 28/03/2008 ha stipulato un contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco svizzero con la resistente, per € 240.000,00 da rimborsare in 360 rate. La ricorrente afferma poi di avere chiesto un conteggio di estinzione a cui la Banca rispondeva allegando conteggio di anticipata estinzione alla data del 01/04/2016, che appariva totalmente errato e non conforme alle disposizioni di cui all’art. 7 del contratto di finanziamento. Dal conteggio prodotto dall’Intermediario, si ricavava che per poter estinguere anticipatamente il mutuo, la ricorrente avrebbe dovuto versare la somma di € 254.312,96, ovvero una cifra addirittura più elevata di quella percepita otto anni prima con la stipula del contratto.
La ricorrente evidenzia la presenza di un errore testuale all’interno dell’art. 7 del contratto di mutuo, ove veniva disciplinata ed esposta la formula di calcolo da applicare in caso di estinzione anticipata del rapporto: il processo di rivalutazione finanziaria, infatti, a parere della parte istante, avrebbe dovuto basarsi sul capitale restituito e non sul capitale residuo (come, invece, da risultanze contrattuali). Deve, altresì, riscontrarsi il compimento da parte dell’Intermediario convenuto della violazione dei principi di correttezza, buona fede e chiarezza delle normative contrattuali, in quanto la formulazione dell’art. 7 appare ridondante di tecnicismi e di elementi aleatori, che ne rendono scarsamente comprensibile il contenuto ad un consumatore medio.
La ricorrente chiede che l’Arbitro provveda a riportare in sostanziale equilibrio le posizioni contrattuali delle parti, alla luce della ingiusta ed equivoca formulazione della clausola di cui all’art. 7 del contratto. Per l’effetto, domanda al Collegio di pronunciare la nullità assoluta della clausola che prevede – in caso di estinzione anticipata- “l’applicazione della duplice conversione” Franco/Euro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 cod. cons.

Nelle controdeduzioni, l’intermediario sottolinea, in via preliminare, che, come attestato dal piano di ammortamento aggiornato ed allegato agli atti di causa, la ricorrente non ha effettuato l’estinzione anticipata del prestito. Parte convenuta si sofferma poi, nel merito, afferma che il conteggio fornito alla controparte rispecchia fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto. Esclude poi che la disposizione contrattuale determinante le modalità di anticipata estinzione del mutuo possa essere tacciata di opacità, in quanto espositiva in maniera assolutamente chiara dei due semplici passaggi logici (corrispondenti a due semplici operazioni matematiche) per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito. Neppure, ad avviso della convenuta, è possibile ravvisare in capo alla Banca una responsabilità della stessa per mancato rispetto degli obblighi di informativa e di buona fede in fase precontrattuale, in quanto la ricorrente aveva ricevuto, in vari momenti, ampia informativa sui meccanismi di funzionamento del contratto e sul fatto che fosse presente un rischio legato al tasso di cambio (cfr. documentazione di trasparenza fornita in fase precontrattuale, foglio informativo dove sono illustrati i rischi dell’operazione, nota di trasparenza del 1° marzo 2013). Respinge, infine, l’eccezione di vessatorietà della clausola di indicizzazione, in quanto essa, per come strutturata, non determina alcun significativo squilibrio normativo dei diritti e degli obblighi delle parti: l’andamento del Franco svizzero, infatti, può concretizzarsi in uno svantaggio, ma anche in un vantaggio per il cliente.

L’intermediario resistente conferma la correttezza del proprio operato e chiede: in via preliminare, di dichiarare irricevibile il ricorso per incompetenza ratione temporis del Collegio per essere stato il contratto concluso nel 2008; in via subordinata, di respingere il ricorso nel merito in quanto infondato.

DIRITTO 

La controversia verte sulla questione, già più volte affrontata da questo Arbitro, della legittimità del meccanismo di conversione del capitale in euro previsto in un contratto di mutuo fondiario indicizzato in franchi svizzeri per l’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo. Risulta pacifico che le parti abbiano ancorato il rapporto a due parametri di riferimento, con la conseguenza che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse (LIBOR), anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. La clausola contrattuale (art. 7) per calcolare il capitale da rimborsare prevede due fasi: i) l’importo del capitale residuo deve essere prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato in contratto; ii) successivamente, esso viene riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

Il punto è stabilire se si tratti di clausola nulla oppure valida, anche alla luce delle pronunce in tema della Corte di giustizia, della Corte di Cassazione e del Collegio di Coordinamento dell’ABF.
Prima di valutare il merito della domanda, il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza temporale dell’Arbitro sollevata dall’intermediario resistente per il fatto che il contratto è stato stipulato nel 2008, dunque in un momento antecedente rispetto al gennaio 2009, data a decorrere dalla quale si afferma la competenza ratione temporis dell’ABF.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sebbene si discuta della nullità della clausola e dunque di un vizio genetico del contratto, ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento del conteggio estintivo che viene predisposto in un momento successivo alla conclusione del contratto dall’intermediario. Il punto è cioè quello di valutare la clausola non in sé, ma nella sua applicazione nel rapporto contrattuale, considerando in particolare il comportamento dell’intermediario nella fase di conteggio estintivo che deve comunque essere improntato al principio di correttezza.

Al riguardo si segnala che già il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866 del 29 luglio 2015, in questa materia si è pronunciato affermando la nullità della clausola contrattuale sebbene il contratto fosse stato concluso nel 2007.
In maniera ancora più puntuale rispetto al caso di specie, questo Collegio (dec. 10964 del 15 dicembre 2016) ha affermato che: «analizzando preliminarmente l’eccezione d’incompetenza temporale sollevata dalla convenuta, deducendo la ricorrente un vizio genetico del contratto stipulato nel 2007, mentre il Collegio può occuparsi solo di controversie riguardanti fatti verificatisi dopo il 1°gennaio 2009, è orientamento costante di questo Collegio di ritenerla infondata in quanto la contestazione inerisce le modalità di calcolo adottate nel conteggio per l’estinzione anticipata effettuato dall’intermediario resistente, conteggio che risale al 2015 e quindi a periodo che può costituire oggetto di esame da parte di questo Collegio. (Decisione n. 5688/16 del 16/06/2016).

Nel merito, la questione dell’interpretazione e applicazione delle norme contrattuali in materia di meccanismo di indicizzazione dei mutui in franchi svizzeri è stata esaminata a più riprese da dalla giurisprudenza di legittimità e da quella europea, nonché, per fattispecie in cui è parte l’odierna resistente e del tutto sovrapponibili a quella in esame, da questo Arbitro.

Posto che l’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto implica la preventiva verifica della legittimità ed efficacia della clausola medesima, è orientamento costante di questo Arbitro ritenere che detta clausola, nel prevedere, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso, esponga il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo. A fronte della circostanza che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente (meccanismo c.d. “di doppia conversione”), non vengono affatto esposte le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). Al contrario, l’operazione, implicando un elevato tecnicismo (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548), avrebbe richiesto che venisse esposto «in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo». L’assenza di una chiara illustrazione delle modalità operative del meccanismo c.d. “di doppia conversione” da parte della resistente configura dunque una condotta non in linea con i canoni di correttezza e di buona fede cui le parti sono tenute (Collegio di Coordinamento del 20 novembre 2014 n. 7727) e, in quanto non trasparente, deve essere considerata abusiva e dunque nulla (ponendosi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, secondo la ricostruzione della Corte di giustizia dell’Unione (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), con la conseguenza che l’intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7, come confermato di recente dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 novembre 2015)».

Alla luce di questi argomenti il Collegio ritiene che l’art. 7 del contratto sia nullo anche nel caso di specie, non perché sia invalido il meccanismo di conversione ma perché la clausola in esame non espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Difetta dunque proprio la comprensibilità delle operazioni aritmetiche che devono essere eseguite per realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra.

Da ciò consegue che il Collegio dichiara la nullità della clausola e, per l’effetto, ordina all’intermediario di calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7.

P.Q.M. 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

Dec-20170706-8065

Decisione N. 7690 del 29 giugno 2017 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 7690 del 29 giugno 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ………………………………. Presidente

(MI) ORLANDI ………………………………….. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTONI ………………………………..  Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI ……………………………… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA ……………………………… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 04/04/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Espone parte ricorrente di aver, in data 23/04/2007, stipulato, unitamente ad altro cointestatario, un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero per un capitale pari ad € 245.000,00. A seguito di richiesta dei clienti, l’8/01/2016 l’intermediario inviava “uno spropositato conteggio informativo per anticipata estinzione” del mutuo, emesso sulla base all’art. 7 del contratto di mutuo. Con reclamo, ricevuto dall’intermediario il 16/02/2016 parte ricorrente “prospettando la nullità del citato articolo 7”, chiedeva il ricalcolo di quanto dovuto per l’estinzione anticipata “senza [...] duplice conversione applicata dall’art. 7 del contratto di mutuo in discorso”. Con riscontro datato 01/03/2016 l’intermediario sosteneva di aver informato parte ricorrente “nel 2013 e 2015, che il meccanismo di rivalutazione avrebbe potuto determinare una maggiorazione del debito residuo dovuto ai fini dell’estinzione anticipata” sostenendo in altre parole “la validità ex tunc” della clausola. Insoddisfatto, il ricorrente presentava ricorso all’ABF e nel richiamare le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 7727/14, 4135/15, 5855/15, 5866/15, contestava che “la clausola numero 7 del contratto di mutuo sottoscritto in data 23.04.2007 dai ricorrenti risulta possedere, con tutta evidenza, i connotati propri dell’abusività, avendo determinato a danno del consumatore, un significativo squilibrio, da riscontrarsi nella disparità tra i diritti e gli obblighi delle parti”. In virtù di ciò chiede la declaratoria di nullità della clausola di cui all’art 7 del contratto e di conseguenza il ricalcolo del capitale residuo da restituire quale “differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale restituito, calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero”
L’intermediario eccepisce preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per incompetenza rationae temporis giacché la controversia afferisce esclusivamente “al momento genetico della formazione del contratto [...] stipulato nel 2007”. Al riguardo cita la decisione n.7512/2015 in cui si afferma che: “il preteso vizio asserito dalla ricorrente – carenza di informativa circa la qualificazione stessa di mutuo indicizzato, e quindi riferito all’epoca di sottoscrizione del contratto – riguarderebbe un rapporto instauratosi nel 2005, dunque al di fuori della competenza temporale di questo Arbitro. In ogni caso ai sensi dell’art. 34 del codice del consumo l’asserito carattere vessatorio della clausola contrattuale in controversia, deve essere valutata al momento della stipula, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio. Nel merito, afferma la piena legittimità del mutuo ai sensi anche di recente giurisprudenza (Cass. n. 8548 del 29/5/2012 e n. 11200 17/7/2003). L’ipotesi di estinzione anticipata è “esplicitamente” contemplata dall’art. 7 il base al quale: “in un primo momento si converte in franchi svizzeri il capitale residuo (espresso in Euro) applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula; ovvero, in un secondo momento “per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca [...] si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento della conversione (c.d. tasso di periodo) [...] nell’operazione di estinzione la sola variabile presa in considerazione è il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro (non rilevando invece il tasso di interesse), giacché si tratta di un’operazione relativa al solo capitale, mentre non rileva il tasso di interesse”; “l’art. 7 del Contratto di Mutuo, così come il metodo di calcolo ivi previsto, non sono affatto complessi o di difficile comprensione, né fanno riferimento ad elementi estranei al contratto o sono interpretabili secondo altre logiche”; l’esplicitazione in termini discorsivi “dei due passaggi logici” - seguendo i quali è possibile calcolare il capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata – “è senz’altro molto più chiara ed intellegibile [...] della formula matematica che li traduce”.

Inoltre afferma che “non si può sostenere che la clausola determinativa delle modalità di estinzione non sia comprensibile al consumatore in ragione delle informazioni fornite dall’intermediario” al cliente, già in fase precontrattuale e con successive note dell’1/03/2013 e del 26/03/2015, con le quali veniva chiarito l’esatto significato della clausola nonché “le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. Il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE, contenuto in una pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 4135/2015), non è pertinente nel caso di specie, poiché la problematica sottoposta al vaglio dei giudici comunitari era riferita all’arbitrarietà nella fissazione dei tassi di cambio” e sul tema “di diversità dei criteri di fissazione di tali tassi” e non, come per la vicenda in controversia “sul piano formale, lamentandosi in particolare la mancanza della formula matematica dei due passaggi logici illustrati in forma discorsiva dalla clausola di estinzione anticipata”.

DIRITTO 

Da respingere in linea preliminare l’eccezione d’incompetenza, giacché si tratta di domanda di accertamento di un indebito con riguardo a somme trattenute dall’intermediario in ragione dell’estinzione anticipata del finanziamento. Tale indebito non potrebbe mai per definizione essere genetico, ma si costituirebbe soltanto nel caso e al tempo dell’estinzione anticipata.

Nel merito, la controversia ruota introno all’art. 7 del contratto. Recita l’art. 7: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”.

Sono così previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.
Su tale clausola si è analiticamente pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866/2015; con un iter argomentativo affatto condivisibile. Il Collegio di coordinamento reputa che “l’art. 9 non esponga in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata; tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo). Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art. 4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

Il Collegio di Coordinamento rileva la nullità – rilevabile officiosamente – della clausola, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Sulla stessa linea anche la Corte Suprema, secondo cui la violazione della fondamentale regola della trasparenza determina nullità della clausola (Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n.17351).

Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – afferma la Corte - deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva».

Il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. segue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014).

Nel caso di specie, l’art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.
Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. Ogni altra domanda o eccezione rimane assorbita.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170629-7690

 

Decisione N. 7754 del 30 giugno 2017 – Mutuo – Estinzione anticipata

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ………………………………. Presidente

(MI) SANTONI ……………………………………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MINNECI ……………………………….Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI  …………………………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA ……………………………..Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINNECI UGO

Nella seduta del 07/02/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Il ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario in franchi svizzeri erogato dalla convenuta, stipulato il 28/12/2007, rappresenta – per il tramite di un procuratore – che, avendo egli chiesto un conteggio di estinzione anticipata, a fronte di un capitale residuo di € 137.453,44, l’intermediario ha chiesto la restituzione di € 190.989,05, per effetto della rivalutazione calcolata in base all’art. 7 del contratto di mutuo e dell’aver detratto il saldo positivo del conto di deposito accessorio al mutuo solo successivamente all’operazione di rivalutazione. La parte ricorrente lamenta la nullità della clausola contenuta all’art. 7 del contratto di mutuo, richiamando tra l’altro la pronuncia del Collegio di coordinamento ABF n. 4135/15. Aggiunge che la modalità di computo del saldo positivo del conto di deposito risulta del tutto illegittima, e, in proposito, richiama la pronuncia del Collegio di coordinamento ABF n. 7727/14. Chiede, pertanto, che il Collegio accerti l’illegittimità e/o abusività e/o nullità e/o inefficacia del criterio di calcolo della somma dovuta a titolo di “rivalutazione” sulla base dell’art. 7 del contratto di mutuo, e per l’effetto dichiari l’intermediario tenuto a effettuare il calcolo del capitale residuo senza praticare la duplice conversione, «con ogni necessaria e conseguente statuizione, anche in relazione alle spese della procedura».

In sede di controdeduzioni, dopo aver riepilogato la vicenda contrattuale e la fase del reclamo, l’intermediario precisa che il ricorrente non ha dato luogo alla estinzione del prestito e pertanto la clausola controversa “non è neppure stata concretamente applicata”, e che conseguentemente la domanda attorea afferisce “esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto”, stipulato nel 2007 e quindi fuori dal periodo di competenza temporale dell’ABF. Con riferimento al merito delle contestazioni attoree, fermando l’attenzione sul meccanismo di funzionamento del prodotto in esame e sulla clausola che prevede l’estinzione anticipata del mutuo, la banca precisa che l’operazione compiuta nella redazione del conteggio estintivo consiste nella conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al “tasso di periodo”, ovvero quello in vigore al momento della conversione secondo il meccanismo dei “conguagli semestrali” e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero. Asserisce la piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della consolidata giurisprudenza, secondo cui non vi sarebbe alcuno squilibrio “normativo” tra le parti in quanto l’andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. Segnala, inoltre, il pieno adempimento agli obblighi informativi nella fase precontrattuale e contrattuale, richiamando fra l’altro le note inviate ai mutuatari in corso di ammortamento (01/03/2013 e 26/03/2015), con riepilogo delle caratteristiche del mutuo e indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa. Chiede, pertanto, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, mentre nel merito che sia rigettato in quanto infondato.

DIRITTO 

La controversia ora in esame impone anzitutto di affrontare l’eccezione preliminare esposta dall’intermediario resistente in relazione alla carenza di competenza temporale dell’Arbitro, posto che il contratto de quo è stato stipulato in periodo antecedente il 1 gennaio 2009. Orbene, il Collegio osserva come le domande formulate dalla parte ricorrente riguardino i meccanismi operativi del mutuo nel suo dispiegarsi dalla stipula ad oggi, nonché i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza temporale del Collegio arbitrale nel conoscere la controversia. Passando al profilo del merito, occorre premettere che l’oggetto della controversia attiene alla legittimità della clausola contrattuale di cui all’art. 7 del Contratto che sancisce il meccanismo della doppia conversione nell’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo. Orbene, si deve al riguardo constatare che la norma contrattuale in esame prevede, in caso di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in Franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in Euro al cambio Franco svizzero/Euro rilevato il giorno del rimborso. In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi svizzeri al tasso convenzionale e, una seconda volta, in Euro al tasso di periodo. Tale previsione pattizia va letta alla luce di quanto più in generale affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla validità delle clausole nei contratti unilateralmente predisposti. In merito, si constata come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Ciò posto, non sembra, a questo proposito, che la clausola in esame nell’attuale controversia esponga in maniera sufficientemente trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, né il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Né a sanare tale situazione può contribuire il rilascio di eventuali note esplicative successive. Infatti, come si è detto, la clausola contrattuale in discussione si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in Franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa), né appare sufficientemente chiara, a prescindere dal requisito della buona fede. In altri termini, risulta assai complesso e difficilmente intellegibile comprendere quale impatto concreto il regime di doppia conversione venga a determinare sul capitale a debito, né vi sono ausili documentali ovvero consta in merito una specifica consulenza ed assistenza tali da fare meglio comprendere al cliente aderente l’esatto funzionamento della clausola.

D’altro canto il doppio regime di conversione non è per nulla neutro rispetto ai doveri delle parti e, in particolare, del consumatore che si trova a subirne gli effetti, anche pregiudizievoli, rispetto alle proprie obbligazioni, sub specie di determinazione del debito residuo come risultante dal complesso delle operazioni di riconversione previste. Su questi aspetti ed in relazione alla loro interferenza con il regime dei contratti dei consumatori, come confermato anche da precedenti decisioni di questo Collegio per casi e clausole del tutto analoghi a quelli ora discussi, si è espressa altresì la Corte UE ritenendo inequivocabilmente che una clausola contrattuale può essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons.. In quanto abusiva (ovvero vessatoria), la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE). Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema, la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola.

Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato, posta la sua sopravvivenza. Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». Peraltro, e sia pure con diverso e specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014).

Nel caso di specie, l’art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. Anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. decisione 5874/2015) va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.

Ne discende che la controversia troverà la sua soluzione nel dato contrattuale, epurato della clausola nulla la quale limitava il suo effetto alla doppia conversione.
In esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pertanto pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco svizzero, senza praticare però la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la parte ricorrente ha diritto al conteggio estintivo secondo i criteri indicati in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170630-7754

Mercoledì 20 dicembre 2017, seduta n. 901: Risoluzione in commissione 7-01422, presentata da BERNARDO Maurizio

E dopo i numerosi tentativi di far approvare l'emendamento, l'On. Bernardo, Presidente della Commisione Finanze, con l'On. Rubinato depositano la risoluzione in favore dei mutuatari dei Mutui in Euro indicizzati al Franco Svizzero di Barclays Bank Plc. Vediamo se è la volta buona...

Noi nel frattempo non possiamo far altro che attendere e ringraziare per tutto il lavoro svolto in collaborazione con Tuconfin.

A costo di sembrare ripetitivi, ricordiamo ancora, che tutte queste azioni sono volte a portare l'attenzione sulla nostra problematica, ma dobbiamo essere sempre consci del fatto che per ottenere Giustizia bisogna agire anche in prima persona.

Se hai questo problema scrivi a segreteria@tuconfin.it. Ora non ci resta che attendere gli ultimi sviluppi. Noi non molliamo mai... Uniti e avanti sempre!

Qui la RISOLUZIONE

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01422

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 901 del 20/12/2017

Firmatari

Primo firmatario: BERNARDO MAURIZIO 

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 20/12/2017

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2017

Commissione assegnataria

Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01422

presentato da

BERNARDO Maurizio

testo di

Mercoledì 20 dicembre 2017, seduta n. 901

La VI Commissione,

premesso che:

sono oramai moltissimi i consumatori danneggiati dai mutui indicizzati in franchi svizzeri, venduti come un prodotto senza rischi ed anzi vantaggioso, perché indicizzato al Libor anziché all'Euribor;

nei mutui fondiari «indicizzati» al franco svizzero l'erogazione e le rate di rimborso sono regolate in euro, ma la valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle stesse, è il franco svizzero, secondo un meccanismo che la banca mutuante non ha mai debitamente spiegato e chiarito in sede di stipula e neppure successivamente, nel corso del rapporto di mutuo;

i risparmiatori contestano i differenziali semestralmente calcolati non solo sul tasso Libor, ma anche sul tasso di cambi Euro/Chf, nonché, in sede di conteggio di quanto dovuto a seguito di richiesta di estinzione anticipata del mutuo, che si debbano corrispondere ulteriori somme di denaro per «rivalutazione» collegata al tasso di cambio;

i consumatori ritengono, infatti, che le clausole dei contratti di mutuo che disciplinano il calcolo degli interessi e il calcolo dell'importo dovuto in caso di estinzione anticipata o di surroga del mutuo siano vessatorie;

il contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero (CHF) commercializzato dalla Banca Barclays in Italia è stato introdotto nel mercato italiano dalla banca Woolwich nel 1993 che, nell'arco di 14 anni, secondo la tabella fornita dalla banca, ha venduto 6471 mutui, mentre Barclays, in soli 4 anni, ne ha venduti 3507; le famiglie coinvolte sono 9.978;

Barclays ha venduto più della metà dei mutui erogati da Woolwich in un arco di tempo nettamente inferiore, senza contare che la vendita a tappeto è avvenuta negli anni in cui il tasso di cambio Euro/Chf era ai suoi massimi storici, mentre il ritiro dal mercato è avvenuto proprio nel momento in cui il tasso di cambio è arrivato vicino al tasso soglia di 1,20; una ripresa del cambio su questi ultimi mutui erogati avrebbe comportato una perdita per la banca e non una tutela per il consumatore;

il prodotto è stato venduto senza mettere in evidenza i rischi connessi e anche oggi la banca afferma: «Il principale fattore di convenienza di questo prodotto era costituito dal fatto che i tassi di interesse legati al Franco Svizzero erano (come in parte ancora oggi sono) sensibilmente più bassi rispetto a quelli della Lira e della zona Euro: conseguentemente, il cliente che sottoscriveva un mutuo indicizzato al Chf poteva beneficiare, e ancora oggi beneficia, di un minore tasso di interesse», pertanto, secondo quello che la banca dichiara e afferma, il mutuatario, per risparmiare qualche centinaia di euro sugli interessi, ha accettato il rischio di vedersi moltiplicare a livelli esponenziali (come poi è successo) l'intero capitale mutuato per effetto della rivalutazione del Chf sull'Euro rimanendo così vincolato al proprio immobile gravato dal mutuo a causa di una troppo costosa estinzione anticipata;

il mutuo in questione è un mutuo in euro indicizzato al Chf per la parte interessi e non è mai stato venduto come un mutuo in valuta estera, né in fase precontrattuale né nel corso del rapporto;

ciò è dimostrato, secondo i firmatari del presente atto, chiaramente sia nei documenti informativi sia nel contratto di mutuo, che non indicano in maniera chiara e semplice che il consumatore ha contratto un mutuo in Chf, il cui rischio non è legato alla sola variabilità del tasso di interesse, ma anche al rischio occulto della variazione del tasso di cambio;

nel contratto solo dopo una lunga premessa compare un'unica frase che secondo la banca dovrebbe far comprendere al mutuatario di aver accettato e sottoscritto un mutuo in valuta estera: «mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero»; in nessun punto del contratto vengono riportate somme e corrispettivi in Chf che ne rivelino la natura di mutuo in valuta estera;

nei fogli informativi, ad avviso dei firmatari del presente atto, niente rende chiaro al mutuatario di aver sottoscritto questo tipo di contratto e mai vengono segnalati i rischi connessi, anzi, in più punti appare che il rischio del mutuo è limitato al solo tasso di interesse;

nei fogli informativi, inoltre, la banca non segnala mai l'alea legata alla conversione del debito residuo in valuta estera, cosa che può determinare sia l'incremento della rata mensile in fase di ammortamento sia l'aumento del debito residuo calcolato al momento dell'estinzione anticipata;

il prodotto in questione è stato venduto applicando tassi di cambio persino superiori al tasso storico massimo di 1,6803: il mutuatario, nell'erronea convinzione di aver sottoscritto un mutuo in euro, anche se avesse estinto nello stesso giorno, avrebbe dovuto rimborsare alla banca un importo in euro già maggiorato per effetto della doppia conversione;

anche un periodo di andamento sfavorevole del tasso di cambio Euro/Chf Barclays avrebbe di fatto falsato la percezione dei mutuatari, segnalando conguagli positivi basati sulla differenza algebrica tra tasso di interesse reale e convenzionale (vantaggioso per il mutuatario) e tasso di cambio reale e convenzionale (sfavorevole per il mutuatario) che determina saldi positivi o negativi, in accredito o addebito sul fondo fruttifero; un tasso di interesse inferiore a quello di mercato nella rata mensile genera infatti l'illusoria convinzione di un mutuo vantaggioso anche in presenza di un andamento fortemente negativo del cambio; la percezione inoltre è falsata poiché i conguagli riguardano sei mesi alla volta e non l'intero capitale; l'onerosità del contratto appare evidente solo dopo la prima fase di ammortamento, quando la quota relativa agli interessi è stata interamente rimborsata ed in fase di estinzione anticipata;

la banca, a quanto risulta ai firmatari del presente atto, ha avanzato pubblicamente delle proposte per venire incontro al mutuatario, e non lo sollevano dall'obbligo di corrispondere anche la rivalutazione oltre al capitale residuo, in fase di estinzione del mutuo, ma si risolvono solo in una dilazione della stessa;

l'eventuale accettazione della dilazione da parte del mutuatario preclude ogni ulteriore tutela giurisdizionale inerente a fatti passati, presenti o futuri;

dal 2009 a oggi le decisioni in materia pubblicate sono oltre 50, di cui oltre la metà sono favorevoli al consumatore; solo 23 sono le domande rigettate (anche per errori nell'esporre il caso), 1 cessata e 3 non procedibili; dal 2015, le suddette decisioni sono solo favorevoli al mutuatario, riconoscendo la nullità delle clausole in questione e i danni cagionati al mutuatario; occorre considerare che le decisioni dell'arbitro bancario e finanziario non sono vincolanti per la banca; tuttavia, anche quelle in favore della stessa, sottolineano sostanzialmente l'assoluta mancanza di trasparenza, la difficoltà di interpretazione della volontà e l'esigenza di maggior collaborazione e chiarezza da parte della banca, peraltro del tutto tardiva per il mutuatario;

di recente, le ragioni dei risparmiatori ingannati iniziano inoltre, finalmente, ad esser riconosciute anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza;

il tribunale di Milano, nell'ordinanza n. R.G. 2015/47185 afferma che il mutuo manca di trasparenza, ravvisando il contrasto con l'articolo 35 comma 1, del codice del consumo, ma di fatto non si è mai arrivati una condanna;

il tribunale di Pescara, con ordinanza di rimessione istruttoria n. RG 4984/2015, sottolinea la mancanza della valuta estera, ribadisce la complessità del mutuo e la presenza di un fattore di rischio aggiunto e nascosto al mutuatario che potrebbe snaturarne la causa fino a rendere nullo l'intero mutuo e ha disposto una consulenza tecnica;

il tribunale di Treviso, con ordinanza di rimessione istruttoria N.R.G. 3665/2016, ravvisa che la problematica non si limita agli articoli 7 o 7-bis del contratto, ma anche all'articolo 4 sugli interessi, chiedendo al perito di ricalcolare tutto il contratto di mutuo attraverso l'applicazione del tasso Bot;

il tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 375/2017, condanna la banca alla restituzione delle somme pagate dal mutuatario come rivalutazione monetaria in fase di estinzione anticipata, oltre interessi legali, CTU ha analizzato l'articolo 7 del contratto relativo all'estinzione anticipata del mutuo, nel cui ambito non è prevista alcuna formula o metodologia di calcolo: l'importo residuo corrisponde al solo valore in euro, indicato nel piano di ammortamento, in corrispondenza dell'ultima rata pagata dal mutuatario, senza l'applicazione della rivalutazione Euro/Chf;

il tribunale di Roma, con ordinanza n. R.G. 44182/2017 pubblicata il 3 gennaio 2017, confermando quanto statuito dall'arbitro bancario finanziario con decisione n. 4135/2015, ha accertato la nullità della clausola di indicizzazione degli interessi al franco svizzero inserita in un contratto di mutuo avente per valuta l'euro e ha condannato la banca resistente alla restituzione dell'importo (indebitamente) ricevuto a titolo di «conguaglio cambio» penale per l'estinzione anticipata del contratto, calcolato dalla banca secondo i criteri di cui alla detta clausola; il giudice ha rilevato che contenuti, modalità di stesura e d'inserimento, nel contesto contrattuale, dei criteri di calcolo, senza alcuna specifica nel documento di sintesi, rendono equivoci i relativi diritti ed obblighi negoziali, oltre a produrre «un significativo squilibrio ai danni del consumatore, come si evince dall'ingente somma richiesta dalla banca»; per l'effetto, «i contenuti di tale articolo ... contravvengono ai principi di trasparenza, pubblicità e correttezza di cui agli articoli 115 e 116 del TUB, nonché a quelli degli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo» e lo stesso è, pertanto, affetto da nullità; preso atto, tra le altre cose, delle «posizioni espresse da autorevoli Collegi arbitrali» circa la nullità di una pattuizione così congegnata, del tutto ignorate dalla banca resistente, il giudice ha altresì condannato la stessa a risarcire ai clienti, ai sensi dell'articolo 96, comma 3 del codice di procedura civile, il danno loro cagionato attraverso la propria condotta palesemente «dilatoria ed ostruzionistica»;

la corte di appello di Roma, con ordinanza R.G. 753/2017, rigetta totalmente le istanze di Barclays Bank e non solo conferma le decisioni dell'Arbitro bancario finanziario, ma conferma la condanna di primo grado nei confronti della banca che ora dovrà pagare quanto dovuto; l'ordinanza è molto articolata poiché si basa e richiama le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, le quali sottolineano la mancanza assoluta di trasparenza e chiarezza di tali contratti di mutuo;

il contratto di mutuo in questione era stato redatto facendo riferimento alla valuta in lire e in euro;

le note informative apparivano fuorvianti, essendo indicato solo il debito in euro e non l'ammontare della rivalutazione e i tassi di cambio non apparivano corrispondenti;

vi è stata una generale e continua mancanza di trasparenza, con impossibilità per il mutuatario di avere un chiarimento effettivo e «personale» dalla banca, poiché questa ha nel frattempo chiuso le filiali sul territorio italiano;

per il consumatore il mutuo non può essere compreso come mutuo in valuta, poiché altrimenti avrebbe dovuto essere consapevole della necessità di tenere monitorato l'andamento del mercato dei cambi, come se fosse un professionista operatore di borsa e non un cliente consumatore;

il contratto di mutuo è in euro, ma è legato all'andamento di un indice aleatorio, il tasso di cambio Euro/Chf, che nel corso del tempo è calcolato su un fondo fruttifero, in modo da funzionare, sostanzialmente, come uno strumento finanziario derivato;

moltissime famiglie italiane, inconsapevoli dei rischi assunti sulla base di un'informazione non trasparente e decettiva, non sono attualmente più in grado di tenere fede agli impegni sottoscritti, che sono diventati gravosissimi sulla base dei meccanismi di funzionamento descritti;

a causa della scarsa trasparenza e chiarezza del contratto, nella maggior parte delle situazioni i mutuatari si trovano con rate maggiorate anche del 50 per cento;

nessuna risposta effettiva e concreta, ad avviso dei firmatari del presente atto, è stata data ai consumatori interessati dalla banca, né dalle autorità di vigilanza né dal Governo, a seguito degli atti di sindacato ispettivo presentati in Parlamento (interrogazione a risposta immediata in Commissione finanze della Camera presentata dall'Onorevole Paglia, n. 5-06065 del 15 luglio 2015; interpellanza presentata dal Senatore Moronese, n. 2/00347 del 9 febbraio 2016; interrogazione presentata dall'Onorevole Casson, n. 3-02952 (in Commissione - già n. 4-05754) del 10 maggio 2016);

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 15 novembre 2017, ha avviato il procedimento CV159 – Barclays - Contratti mutuo indicizzati al Franco svizzero – ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie», adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

interrogazioni in sede europea ribadiscono l'esigenza di tutela del consumatore per i mutui in valuta estera (On. Zanonato - E-005632-16, On. Buonanno - E-000866-15);

anche l'intervento dell'Arbitro bancario, finanziario ha avuto scarsa efficacia, in quanto la banca sta portando avanti una strategia aziendale che prevede la chiusura e l'uscita completa dal territorio italiano;

a norma del comma 6 dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), in tema di surrogazione e portabilità nei contratti di finanziamento, «è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione (...)»,

impegna il Governo:

ad assumere in tempi brevi le iniziative di competenza necessarie a garantire una integrale ed uniforme tutela dei consumatori danneggiati dalla stipula di mutui indicizzati in franchi svizzeri o da mutui denominati in valuta, e in particolare:

a) a convocare in tempi brevi un tavolo di concertazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ministro o da un suo delegato, cui partecipino i rappresentanti dell'Associazione per la tutela dei consumatori finanziari (Tu.con.fin) e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché delle associazioni di categoria delle banche, oltre ad esperti della materia indicati in misura paritetica dalle predette associazioni, allo scopo di individuare in tempi brevi, definiti e certi, soluzioni comuni per tutti i mutuatari coinvolti, senza disparità di trattamento;

b) ad assumere iniziative per sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, sentiti l'Associazione per la tutela dei consumatori finanziari (Tu.con.fin) e le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per assicurare – in breve tempo e con semplici ed essenziali adempimenti – la surrogazione dei contratti di mutuo in questione, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario su entrante, per l'importo residuo corrispondente al solo valore in euro, indicato nel piano di ammortamento, quale risulta dopo il saldo dell'ultima rata pagata dal mutuatario, senza l'applicazione della rivalutazione Euro/Chf con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura e, in particolare, con espresso divieto, da parte del finanziatore originario, di esigere dal mutuatario, alcuna forma di «rivalutazione monetaria» a titolo di «conguaglio cambio» sia nel caso di estinzione/surrogazione che al termine dell'ammortamento del mutuo;

c) ad assumere iniziative per prescrivere, con opportune modifiche normative, sanzioni adeguate per le violazioni dell'articolo 120-quater del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in tema di surrogazione e portabilità nei contratti di finanziamento, e disporre che tali somme in entrata nel bilancio dello Stato siano riversate ad incremento delle dotazioni del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del fondo per le vittime di frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per prevedere il rimborso delle somme indebitamente pagate dai mutuatari in fase di estinzione anticipata come rivalutazione monetaria a titolo di «conguaglio cambio», oltre ad interessi legali, fermo restando il diritto dei mutuatari al risarcimento del danno per responsabilità aggravata di Barclays e Woolwich, a valere sulle risorse del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del fondo per le vittime di frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con espresso diritto di surroga dello Stato, fino a concorrenza di tali somme rimborsate, nei diritti dei mutuatari verso le citate banche.

(7-01422) «Bernardo, Rubinato».

 

 

Presidente On. Bernardo e On. Rubinato: arriva anche la riformulazione dell’emendamento 100-bis.32

Il primo emendamento non è piaciuto, il secondo non è passato, e ora proviamo nuovamente con la riformulazione del primo testo...

Insomma, le stiamo provando tutte purché passi prima della fine dalla legislatura.

E giusto per non dare false illusioni, ripetiamo ancora una volta, che tutte queste azioni sono volte a portare l'attenzione sulla nostra problematica, ma dobbiamo essere sempre consci del fatto che per ottenere Giustizia bisogna agire anche in prima persona.

Se hai questo problema scrivi a segreteria@tuconfin.it.Ora non ci resta che attendere gli ultimi sviluppi. Noi non molliamo mai... Uniti e avanti sempre!

Ringraziamo ancora una volta l'Onorevole Rubinato e il Presidente della Commissione Finanza, l'Onorevole Bernardo e tutto il loro Staff per il sostegno dimostrato.

Qui di seguito il testo:

RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 100-bis.32

655-bis. Al fine di garantire l'uniforme tutela dei consumatori danneggiati dalla stipula di mutui indicizzati in franchi svizzeri o da mutui denominati in valuta, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze  un tavolo di concertazione presieduto dal Ministro o da un suo delegato, cui partecipano i rappresentanti dell’Associazione per la tutela dei consumatori finanziari (Tu.con.fin) e delle Associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché delle Associazioni di categoria delle banche, oltre ad esperti della materia indicati in misura paritetica dalle predette Associazioni, con lo scopo di agevolare, in breve tempo e con modalità semplificate la surrogazione di tali contratti, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario), nonché di individuare in tempi brevi e certi le iniziative, anche normative, a favore dei mutuatari interessati.

655-ter. Dall'attuazione del comma 655-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal comma 655-bis con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rubinato, Bernardo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteprima: Decisione n. 1480807 del 15.12.2017 – Collegio di Milano

Anteprima: Decisione n. 1480807 del 15.12.2017 - Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ………….. Presidente
(MI) ORLANDI ………….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI ………….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO ………….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA ………….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Seduta del 12/09/2017

FATTO 

Espone parte ricorrente di aver stipulato con l’intermediario convenuto un contratto di mutuo fondiario ipotecario indicizzato al Franco svizzero in data 11/06/2010. Dal testo contrattuale si evince che l’indicizzazione al franco svizzero sarebbe stata relativa solo ai fini del calcolo degli interessi e riferisce che nel conteggio informativo da lei chiesto (a fini di estinzione anticipata) ed elaborato dall’intermediario con riferimento al 14/04/2016, il capitale residuo pari a € 172.423,01 è stato rivalutato di € 52.126,42 in aumento.

La ricorrente, lamentando la mancanza di trasparenza dell’intermediario nei suoi confronti, ha rappresentato fra l’altro che il conteggio estintivo contiene diverse voci per le quali non sono esplicitate le operazioni aritmetiche attraverso cui le stesse sono state ottenute, cosicché non è chiaro né quale sia il debito residuo, né in che modo si arrivi a definirne le componenti; l’unico riferimento al Franco svizzero contenuto nel contratto di mutuo è nel parametro di indicizzazione dei tassi di interesse, mentre non sarebbe «così trasparente e chiara la quota di rivalutazione»; l’art. 7 bis, punto 5 del contratto prevede che il meccanismo di rivalutazione sia applicato al debito residuo dopo aver decurtato il saldo esistente sul deposito fruttifero; l’intermediario ha invece applicato la rivalutazione sull’intero capitale residuo, prima della decurtazione del saldo del deposito, così determinando una differenza di € 6.813,78 a sfavore della mutuante;

Il tasso di cambio convenzionale è stato inoltre determinato in modo non conforme al criterio enunciato nello stesso contratto di mutuo, così determinando una ulteriore differenza a sfavore della mutuante di € 3.343,82.

L’intermediario si sofferma sul meccanismo per il calcolo delle rate e dei conguagli semestrali (conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al “tasso di periodo”, ovvero quello in vigore al momento della conversione, meccanismo dei “conguagli semestrali” e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero) e su quello di indicizzazione per l’ipotesi di estinzione anticipata. Egli insiste sulla piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della consolidata giurisprudenza asserendo non esservi alcuno squilibrio “normativo” tra le parti, in quanto l’andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente (cfr. controdeduzioni, pagg. 8 - 9) e controbattuto alle doglianze attoree circa l’asserito difetto di chiarezza della clausola e di adeguata informativa nella fase precontrattuale (cfr. controdeduzioni, pagg. 6 – 8), richiamando fra l’altro la nota inviata ai mutuatari in corso di ammortamento l’1/03/2013, con riepilogo delle caratteristiche del mutuo e indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa. Il meccanismo dei conguagli semestrali è chiaramente posto a salvaguardia del mutuatario e che, nel caso in esame, il duplice gioco dell’indicizzazione valutaria da una parte e del tasso di interesse dall’altra ha consentito al mutuatario di beneficiare dei tassi di interesse sensibilmente più bassi applicati sulla moneta elvetica, determinando «un beneficio tangibile per la cliente consistente nella provvista accresciuta via via sul deposito fruttifero e utilizzata per il pagamento delle rate in caso di successivi conguagli negativi»;

La ricorrente chiede che il Collegio dichiari la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa all’estinzione anticipata e ordini all’intermediario di svolgere il conteggio estintivo sul capitale residuo, senza applicare la duplice conversione prevista dalla disposizione contestata. L’intermediario insiste per l’inammissibilità o il rigetto.

DIRITTO 

Giova affrontare in linea preliminare il profilo dell’incompetenza temporale. Secondo espressa previsione regolamentare, la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2009. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la correttezza del conteggio estintivo svolto dalla Banca, in applicazione del metodo di calcolo previsto dall’art. 9 del contratto. Non già il mero accertamento di una nullità originaria del contratto dello stesso, bensì il corretto criterio di determinazione della somma dovuta a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto.

Si tratta in questo caso di accertamento del debito residuo, dovuto in caso di estinzione anticipata. Risulta in atti come la richiesta di estinzione sia stata formulata ai fini della surrogazione di un altro istituto bancario; al ricorso sono allegati i conteggi estintivi elaborati dall’intermediario a seguito della richiesta di surroga.

Nel merito, la controversia ruota introno all’art. 7 del contratto. Recita la clausola: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”.

Sono così previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.
Su tale clausola si è analiticamente pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866/2015, con iter argomentativo affatto condivisibile. Il Collegio di Coordinamento reputa che la clausola “non esponga in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata; tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo). Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art.4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art.3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

Il Collegio di Coordinamento rileva la nullità – rilevabile officiosamente – della clausola contrattuale ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Sulla stessa linea anche la Corte Suprema, secondo cui la violazione della fondamentale regola della trasparenza determina nullità della clausola (Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n.17351).

Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – afferma la Corte - deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva».

Il Collegio di Coordinamento ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». Su questa linea si colloca l’insegnamento della Suprema Corte (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686), secondo cui l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.
Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare, posto che il calcolo proposto dalla ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la indicizzazione contrattuale al Franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. Ogni altra domanda o eccezione rimane assorbita.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Presidente On. Bernardo e On. Rubinato: ecco il subemendamento all’emendamento del Governo 101-QUATER.312

E dopo l'emendamento di lunedì scorso, ecco un ulteriore emendamento, depositato dall'On. Rubinato e dal Presidente della Commisione Finanze, l'On. Bernardo,  per cercare di ottenere prima della fine della legislatura uno strumento a tutela dei mutuatari vittime dei mutui indicizzati in franchi svizzeri.
Come sempre ribadiamo che tutte queste azioni sono volte a portare l'attenzione sulla nostra problematica, ma dobbiamo essere sempre consci del fatto che per ottenere Giustizia bisogna agire anche in prima persona. Se hai questo problema scrivi a segreteria@tuconfin.it.Ora non ci resta che attendere gli ultimi sviluppi. Noi non molliamo mai... Uniti e avanti sempre!

dopo il comma 675-bis  inserire i seguenti:

675-ter. Al fine di garantire l’uniforme tutela dei consumatori danneggiati dalla stipula di mutui indicizzati in franchi svizzeri o da mutui denominati in valuta, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze  un tavolo di concertazione presieduto dal Ministro o da un suo delegato, cui partecipano i rappresentanti dell’Associazione per la tutela dei consumatori finanziari (Tu.con.fin) e delle Associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché delle Associazioni di categoria delle banche, oltre ad esperti della materia indicati in misura paritetica dalle predette Associazioni, con lo scopo di agevolare, in breve tempo e con modalità semplificate la surrogazione di tali contratti, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario), nonché di individuare in tempi brevi e certi le iniziative, anche normative, a favore dei mutuatari interessati.

675-quater. Dall'attuazione del comma 675-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal comma 675-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Rubinato, Bernardo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Roma – Sentenza 20311 del 27.10.2017: domande inammissibili e condanna del mutuatario

Queste sono le notizie che non vorremmo darvi mai, tuttavia sono dovute al fine di farvi comprendere che il nostro argomento non è così semplice e non basta un mero copia e incolla delle informazioni che vi passiamo costantemente.

Dalla sentenza si comprende che il giudice non ha compreso affatto quale sia il funzionamento del mutuo e il motivo per cui ci lede, a noi mutuatari, non solo in fase di estinzione anticipata, ma anche in ammortamento.

Fino a quando le domande verrano poste su aspetti erronei, e se i giudici si continueranno a soffermare sulle apparenze senza entrare realmente nelle questioni, queste sentenze continueranno ad essere i risulti.

Ovviamente nessuno può prevedere per tempo il risultato finale.

L'unica cosa certa è quella di non mollare mai.

Qui di seguito la sentenza:

Tribunale di Roma - Sentenza 20311 del 27.10.2017

Decisione N. 4147 del 14 aprile 2017 – Mutuo – In valuta

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA …………………. Presidente

(MI) ORLANDI …………………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTONI …………………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI …………………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA …………………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI
Nella seduta del 01/12/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con ricorso pervenuto in data 16/12/2015, il ricorrente ha esposto di aver richiesto all’intermediario resistente il conteggio dell’importo dovuto a titolo di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato al Franco Svizzero stipulato, insieme all’aderente al ricorso, il 31/07/2008 e che il conteggio predisposto dall’intermediario aveva quantificato tale importo in € 50.301,27, dovuto dal medesimo ricorrente anche a titolo di “rivalutazione”, ai sensi dell’art. 7 del medesimo contratto.
Il ricorrente ha quindi lamentato che né il predetto art. 7, né le comunicazioni periodiche ricevute menzionavano il rischio di cambio cui era esposto il mutuatario e che essi non esponevano in modo chiaro il meccanismo di doppia conversione dell’importo dovuto dal Franco Svizzero all’Euro e viceversa.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto “che il calcolo per l’eventuale estinzione anticipata/surroga [del mutuo fosse] fatto tenendo presente la Decisione ABF n. 5874 del 29 luglio 2015”.
L’intermediario ha depositato le proprie controdeduzioni in data 18/02/2016 ed ha eccepito in via preliminare l’incompetenza temporale dell’ABF, causata, a suo dire, dal fatto che il vizio di nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo contestato dalla ricorrente, in quanto attinente alla genesi del contratto, era riconducibile ad un’epoca coeva alla sua stipulazione (31/07/2008) e, quindi, anteriore al 01/01/2009.
Nel merito, l’intermediario ha sostenuto che il citato art. 7 del contratto di mutuo illustra in modo esaustivo e comprensibile il meccanismo di duplice conversione valutaria del capitale residuo da rimborsare alla banca in caso di estinzione anticipata.

La resistente ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di respingerlo nel merito in quanto infondato.

DIRITTO 

Questo Collegio deve preliminarmente pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza ratione temporis formulata dal resistente.
Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che tale eccezione sia infondata, poiché la domanda del ricorrente non è volta all’accertamento di un vizio del contratto di mutuo risalente al momento della sua stipulazione e, quindi, ad un’epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell’Arbitro.

La domanda del ricorrente, infatti, è volta ad ottenere che l’intermediario resistente calcoli la somma che dovrà essere restituita dal medesimo ricorrente al momento dell’eventuale estinzione anticipata o della surroga del mutuo in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite dal predetto, senza applicare il meccanismo di doppia conversione valutaria previsto dal contratto, in conformità con la costante giurisprudenza dell’ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015; si vedano anche, Collegio di Roma, decisioni n. 901/10, n. 1276/10, n. 1302/10; Collegio di Milano, decisioni n. 341/11, n. 520/11, n. 719/11; Collegio di Napoli, decisioni n. 766/11 e n. 810/11).

Passando quindi all’esame del merito del ricorso, deve questo Collegio osservare che la domanda del ricorrente non può essere decisa senza valutare gli effetti dell’applicazione del citato art. 7 del contratto di mutuo e, prima ancora, la legittimità e l’efficacia della clausola medesima, dato che essa costituisce la base giuridica della pretesa dell’intermediario di operare la sopra menzionata doppia conversione valutaria nel momento dell’eventuale estinzione anticipata o della surroga del finanziamento (v., in questo senso, la già citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015, nonché le successive n. 5855/2015, n. 5866/2015 e n. 5874/2015, tutte conformi e tutte relative a clausole contrattuali analoghe a quella di cui al ricorso).

Orbene, come affermato dal Collegio di Coordinamento, non pare che l’art. 7 in esame “esponga in maniera trasparente, chiara e comprensibile il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione della valuta, nonché ‘il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo’, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza [del 30 aprile 2014, nella causa C-26/13], sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro [l’]orientamento della Corte di Cassazione” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351).

Infatti, - prosegue il Collegio di Coordinamento – la clausola in questione si limita a prevedere che gli importi da restituire siano dapprima convertiti in Franchi Svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che, l’importo così ottenuto, sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, senza tuttavia esporre le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”.

Occorre a questo proposito ricordare che, secondo il già ricordato consolidato indirizzo della Corte di legittimità, le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ancora, tra le molte, Cass. 8 agosto 2011, n. 17351).

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dal Collegio di Coordinamento afferma, inoltre, che la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui trattasi debba essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove “malgrado il requisito della buona fede, [si determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

Da quanto precede, discende che, in applicazione dell’art. 36 del Codice del Consumo (che recepisce nel nostro ordinamento l’art. 6, paragrafo 1, della citata direttiva 93/12/CEE) e nel solco del menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità e questo di Arbitro, deve disporsi la disapplicazione dell’art. 7 del contratto di mutuo di cui al ricorso e, per l’effetto, che l’intermediario effettui il conteggio dell’importo dovuto dal ricorrente in sede di anticipata estinzione o di surroga del mutuo stesso determinandolo sulla base della differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già da quest’ultimo restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero), senza applicare la duplice conversione prevista dal citato art. 7 del contratto.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la parte ricorrente ha diritto al conteggio estintivo secondo i criteri indicati in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170414-4147

Decisione N. 7301 del 23 giugno 2017 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 7301 del 23 giugno 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA  …………………Presidente

(MI) ORLANDI ………………………Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) STELLA ………………………..Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI ……………………Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA  ……………………….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI
Nella seduta del 30/03/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Espone, parte ricorrente, di aver stipulato e successivamente estinto anticipatamente un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero. Egli si duole dell’illegittimità del calcolo del debito residuo eseguita nel conteggio estintivo in forza della “clausola di rivalutazione”. L’intermediario afferma, tra l’altro, che la clausola contrattuale applicata per calcolare il debito residuo al momento dell’estinzione è chiara e trasparente. Del funzionamento del meccanismo di calcolo è stata data piena informativa al ricorrente sia al momento della stipula che in successive comunicazioni di trasparenza. Il calcolo eseguito nel conteggio estintivo è pertanto corretto e conforme al contratto.

DIRITTO
Giova toccare in linea preliminare l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario. Secondo espressa previsione regolamentare, la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la correttezza del conteggio estintivo svolto dalla Banca, in applicazione del metodo di calcolo previsto dall’art. 9 del contratto. Non già il mero accertamento di una nullità originaria del contratto dello stesso; bensì il corretto criterio di determinazione della somma, dovuta a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto. Sicché il fatto costitutivo del credito rifluisce nella competenza cronologica del Collegio.
Nel merito, la controversia ruota introno all’art. 7 del contratto. Recita l’art. 7: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. Sono così previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.

Su tale clausola si è analiticamente pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866/2015; con un iter argomentativo affatto condivisibile. Il Collegio di coordinamento reputa che “l’art. 9 non esponga in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata; tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo). Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art. 4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

Il Collegio di Coordinamento rileva la nullità – rilevabile officiosamente – della clausola, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Sulla stessa linea anche la Corte Suprema, secondo cui la violazione della fondamentale regola della trasparenza determina nullità della clausola (Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n.17351).

Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – afferma la Corte - deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». Il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare, posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. Ogni altra domanda o eccezione rimane assorbita

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170623-7301

On. Rubinato ancora a sostegno di Tuconfin per la lotta contro i mutui indicizzati al CHF

ROMA - Come promesso, in Parlamento, grazie al continuo supporto dell'On. Rubinato per la nostra causa contro i mutui in EURO indicizzati al CHF di Barclays Bank Plc, si continua a lavorare per cercare una soluzione per noi mutuatari lesi.

Grazie al lavoro di collaborazione tra TuConFin, l'On. Rubinato, la dott.ssa Sechi e lo staff del Presidente della Commisione Finanze, On. Bernardo, lunedì mattina è stata reso pubblico l'emendamento che, se verrà accettato, potrà dare un sollievo immediato a gran parte dei soggetti lesi. Questo serve per creare  una base solida per chi è in causa e anche per chi ancora dovrà intraprendere questo percorso al fine di vedersi riconosciuti i propri diritti.

L'emendamento, ad oggi, risulta tra i presentati e non dichiarato inammissibile.

Non ci resta che attendere speranzosi. Tuttavia se questa prima opzione non dovesse esser accolta abbiamo già pronta la bozza di RISOLUZIONE.

Tutte queste azioni sono volte a portare l'attenzione sulla nostra problematica, ma dobbiamo essere sempre consci del fatto che per ottenere Giustizia bisogna agire anche in prima persona. Se hai questo problema scrivi a segreteria@tuconfin.it.

Ora non ci resta che attendere gli sviluppi. Noi non molliamo mai... Uniti e avanti sempre!

Qui di seguito il testo pubblicato Lunedì, 11.12.2017.:

Dopo il comma 655 inserire i seguenti: 655-bis. A valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Fondo per le vittime di frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), presso il Ministero dell'economia e delle finanze sono rimborsate le somme indebitamente pagate da mutuatari a banche in fase di estinzione anticipata di contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera, o di contratti di mutuo in valuta estera, in violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei contratti di mutuo e nella prestazione di servizi finanziari e in violazione delle disposizioni dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario) in materia di surrogazione e portabilità nei contratti di finanziamento, con espresso diritto di surroga dello Stato, fino a concorrenza di tali somme rimborsate, nei diritti dei mutuatari verso le citate Banche, fermo restando il diritto dei mutuatari al risarcimento del danno per responsabilità aggravata delle banche medesime. 655-ter. L'ammontare delle somme di cui al comma 655-bis è accertato da sentenza passata in giudicato o titolo equivalente o a seguito di procedimento speciale davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie secondo criteri e modalità tali da assicurare, in ogni caso, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela ai sensi dell'articolo 128-bis, comma 2, del t.u.b. La decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) relativa alle fattispecie di cui al comma 655-bis è vincolante nel merito, e può essere oggetto di esecuzione forzata. Resta fermo il diritto del mutuatario di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale. 655-quater. Entro il 30 giugno 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze sottoscrive un protocollo d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana, sentiti l'Associazione per la tutela dei consumatori finanziari (Tu.con.fin) e le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare – in breve tempo e con semplici ed essenziali adempimenti – la surrogazione dei contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera, o mutui in valuta estera, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario), alle condizioni stipulate tra il mutuatario e l'intermediario subentrante, per l'importo residuo corrispondente al solo valore in euro, indicato nel piano di ammortamento, quale risulta dopo il saldo dell'ultima rata pagata dal mutuatario, senza l'applicazione di rivalutazioni, penali o altri oneri di qualsiasi natura da parte della banca cedente o cessionaria.

100-bis. 32. Rubinato. 

 

AGCM: CV159 – BARCLAYS: CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO Avviso di avvio di procedimento istruttorio

47-17

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
A484 - UNILEVER/DISTRIBUZIONE GELATI
Provvedimento n. 26822

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
C12127 - EP POWER EUROPE/BIOMASSE ITALIA-BIOMASSE CROTONE
Provvedimento n. 26861
C12128 - LIBRERIE FELTRINELLI-CIR FOOD/FC RETAIL
Provvedimento n. 26862
C12129 - UNIEURO/RAMO DI AZIENDA GRUPPO CERIONI
Provvedimento n. 26863

CLAUSOLE VESSATORIE
CV159 – BARCLAYS-CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO
Avviso di avvio di procedimento istruttorio

VARIE
CONTRIBUTO ALL'ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – SOCIETÀ NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148.
Provvedimento n. 26871