Decisione N. 9338 del 27 luglio 2017 – Mutuo fondiario – Trasparenza – Interessi

Decisione N. 9338 del 27 luglio 2017

IL COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) MASSERA …………………… Presidente

(RM) MELI …………………………  Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) RECINTO ……………………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CAPPIELLO …………………Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) RABITTI  ……………………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Nella seduta del 06/07/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con ricorso pervenuto in data 19.09.2016, la ricorrente espone di aver stipulato nel 2003 un mutuo fondiario per la somma di € 113.700,00, con tasso d’interesse pari al libor franco svizzero a 6 mesi, aumentato di uno spread dell’1,60%.
Con conteggio estintivo dell’1.04.2016 il rapporto veniva estinto. La Banca forniva un conteggio in base al quale il residuo capitale di € 48.902,82 avrebbe dovuto essere rivalutato di € 17.580,03. Sostiene la ricorrente che tale esito non è conforme a quanto previsto contrattualmente, perché la banca ha applicato una metodologia errata di calcolo. Sostiene che l'art. 9 del contratto di mutuo, che prevede la suddetta rivalutazione, difetta di chiarezza, in quanto non è chiaro a quale delle due parti debba essere addossata la svalutazione dell’euro nel cambio. La Banca è anche venuta meno agli obblighi di trasparenza ed informazione, non avendo tra l’altro consegnato, in fase precontrattuale, alcun foglio informativo sull’elevata rischiosità del mutuo. Il testo contrattuale prevede che la rivalutazione vada effettuata sul capitale “restituito” e non sul debito residuo. Non può trovare pertanto applicazione il calcolo effettuato dall’intermediario, come peraltro più volte affermato dall’ABF (decisioni n. 4501/2011; 4039/2016; 809/2016; 5866/2015; 5874/2015).

Chiede che l’Arbitro accerti la nullità dell’art. 9 del contratto, che prevede la rivalutazione del debito residuo, e che il conteggio estintivo venga rideterminato in conformità dell’orientamento espresso dall’ABF e, quindi, senza operare la duplice conversione prevista dal citato art. 9.

Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario, in via preliminare eccepisce l’incompetenza dell’ABF ratione temporis, sostenendo che la ricorrente contesta un vizio genetico del contratto stipulato nel 2003.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Descrive innanzitutto le caratteristiche del contratto controverso. Si tratta di un contratto di mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero. In altri termini, si tratta di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero. Il contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale (LIBOR /FRANCO SVIZZERO SEI MESI), anche dal tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, che deve quindi essere preso in considerazione per calcolare l’equivalente in Euro delle rate di rimborso. In sostanza, nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel Contratto di Mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, avviene mediante “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito in applicazione di tale meccanismo, alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l’importo (“positivo” o “negativo”) rilevato genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”. Il caso dell’estinzione anticipata è disciplinato dall’art. 9 del contratto, il quale prevede che “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale residuo [residuo], nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FYBK del circuito Reuter e pubblicato su ‘Il Sole 24 Ore’ nel giorno dell’operazione di rimborso”. Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata si articola in due fasi, e precisamente:

a) in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula. Conseguentemente, per convertire in Franchi Svizzeri il capitale residuo, espresso in Euro, moltiplicare tale capitale residuo per il menzionato tasso di cambio convenzionalmente pattuito di cui sopra;

b) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Conseguentemente, per calcolare l’equivalente in Euro (al cambio attuale) del capitale residuo in Franchi Svizzeri di cui al punto (a) è necessario dividere tale importo per il tasso di periodo.

Ciò premesso, l’intermediario precisa che:
- differentemente da quanto ritenuto dal Collegio di coordinamento dell’ABF, la clausola contestata è assolutamente chiara nell’esplicitare i due semplici passaggi logici che conducono alla conversione, ai fini del calcolo del capitale residuo;
- i ricorrenti hanno ricevuto adeguata e sufficiente informativa circa il contratto di mutuo e la sua tipologia;

- la clausola non è vessatoria, in quanto non si verifica alcuno squilibrio normativo tra le parti. Infatti, l’andamento del cambio può determinare un vantaggio come uno svantaggio per il cliente.

 

DIRITTO 

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Non meritevole di considerazione è l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per incompetenza dell’ABF ratione temporis. In controversie simili a quella in esame, il Collegio di coordinamento (si vedano le decc. nn. 4135/15; 5855/15; 5866/15; 5874/15) ha ritenuto che “Nella specie la domanda principale proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2013 e contestati dalla ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale”.
Nel merito, il Collegio di coordinamento si è espresso nel 2015, con diverse pronunce (tra cui decc. nn. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15), sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero (in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo). L’attuale controversia non sembrerebbe discostarsi dalle fattispecie già esaminate.
Nei casi precedenti, il Collegio di Coordinamento, nelle pronunce n. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15, ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame, perché con esse l’intermediario avrebbe violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della obiettivamente agevole comprensibilità. In particolare, il Collegio di Coordinamento - richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano” e della Corte di Giustizia dell’Unione europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”.
Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di coordinamento ha disposto che “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.

Non si accoglie la domanda di rimborso delle spese per l’assistenza professionale, in quanto essa non è stata formulata con il reclamo.

P.Q.M. 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

Dec-20170727-9338

Anteprima ABF: Decisione n. 17733/17 del 22.12.2017 – Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA………….... Presidente

(MI) ORLANDI ………………  Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTONI ………………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SPENNACCHIO  ……… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA  …………….........… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURO ORLANDI

Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Parte ricorrente è titolare di un mutuo ipotecario in franchi svizzeri erogato dalla convenuta. Chiesto un conteggio al fine di valutare l’eventuale estinzione o la rinegoziazione, essa si duole che l’importo del capitale residuo necessario per l’estinzione risulti superiore a quanto dovuto a causa della conversione in franchi svizzeri. Riferisce di avere formulato reclamo nei confronti dell’intermediario senza tuttavia aver ottenuto la documentazione richiesta ovvero risposte soddisfacenti. esposte Parte ricorrente sostiene che la clausola relativa alla doppia conversione ai fini del rimborso anticipato non “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione in valuta estera nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo” e pertanto sembra, tra le altre cose, porsi in contrasto con l’articolo 34, comma 2, del Codice del consumo. Inoltre, la parte ricorrente chiede la corretta interpretazione della clausola relativa al deposito fruttifero contenuta nel medesimo contratto e, nello specifico, lamenta che “ai fini della corretta determinazione del dovuto dovrà ritenersi pacifico che le somme depositate sul conto deposito dovranno essere detratte dal capitale residuo prima che il medesimo venga indicizzato e non successivamente” come da prassi da parte dell’intermediario.

A seguito del riscontro negativo dell’intermediario, parte ricorrente si è rivolta all’ABF. L’intermediario formula in linea preliminare eccezione di incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, poiché parte ricorrente lamenta comportamenti che sono stati posti in essere in un momento antecedente rispetto al gennaio 2009.

Nel merito, segnala come la clausola controversa non sia “neppure stata concretamente applicata”; conseguentemente le contestazioni di parte ricorrente atterrebbero “esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto”, stipulato nel 2006 e quindi fuori dal periodo di competenza temporale dell’ABF.

Si tratta in ogni caso di un finanziamento in Euro... “la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero”. Si dà qui luogo alla conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al “tasso di periodo”, ovvero quello in vigore al momento della conversione, meccanismo dei “conguagli semestrali” e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero. La piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della è confermata dalla giurisprudenza, giacché l’andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente e controbattuto ai rilievi attorei circa l’asserito difetto di informativa nella fase precontrattuale e contrattuale. Quanto alla detraibilità del saldo attivo sul conto deposito nell’ipotesi di estinzione, ha sostenuto che alla luce dei meccanismi di indicizzazione indicati la provvista depositata nel rapporto di deposito fruttifero non è “nemmeno logicamente” assimilabile al capitale residuo, atteso che “la prima è già stata utilizzata ai valori semestrali dei parametri di indicizzazione, e non necessita di alcuna rivalutazione o autorizzazione al momento dell’estinzione, mentre il secondo, per converso, deve ancora essere autorizzato al corrispondente valore in euro al momento dell’estinzione.

DIRITTO 

Giova affrontare in linea preliminare l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario. Secondo espressa previsione regolamentare, la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2009. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la correttezza del conteggio estintivo svolto dalla Banca, in applicazione del metodo di calcolo previsto dall’art. 9 del contratto. Non già il mero accertamento di una nullità originaria del contratto dello stesso; bensì il corretto criterio di determinazione della somma, dovuta a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto.

Si tratta in questo caso di accertamento del debito residuo, dovuto in caso di estinzione anticipata. Risulta in atti come la richiesta di estinzione sia stata formulata ai fini della surrogazione di un altro istituto bancario; al ricorso sono allegati i conteggi estintivi elaborati dall’intermediario a seguito della richiesta di surroga. Ne discende l’infondatezza dell’eccezione d’incompetenza.

Nel merito, la controversia ruota introno all’art. 7 del contratto. Recita la clausola: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”.

Sono così previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula;

successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.
Su tale clausola si è analiticamente pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866/2015, con iter argomentativo affatto condivisibile. Il Collegio di coordinamento reputa che la clausola “non esponga in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata; tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo). Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art.4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art.3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

Il Collegio di Coordinamento rileva la nullità – rilevabile officiosamente – della clausola contrattuale ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Sulla stessa linea anche la Corte Suprema, secondo cui la violazione della fondamentale regola della trasparenza determina nullità della clausola (Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n.17351).

Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – afferma la Corte - deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva».

Il Collegio di coordinamento ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». Su questa linea si colloca l’insegnamento della Suprema Corte (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686), secondo cui l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.
Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio della anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. Ogni altra domanda o eccezione rimane assorbita.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Anteprima ABF: Decisione n. 17733/17 del 22.12.2017 - Collegio di Milano

Decisione N. 8866 del 24 luglio 2017 – Mutuo – In valuta – Contratti bancari in genere – Nullità delle clausole – Credito ai consumatori – Estinzione anticipata

Decisione N. 8866 del 24 luglio 2017

COLLEGIO DI PALERMO 

composto dai signori:

(PA) MAUGERI............. Presidente

(PA) MIRONE ...............Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) CIRAOLO ............ Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) DE LUCA ................ Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(PA) CAMBOA ................ Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE
Nella seduta del 09/06/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata

-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Il ricorrente stipulava in data 31.05.2007 un contratto di mutuo fondiario in Euro, indicizzato al Franco Svizzero. In relazione a detto contratto, chiedeva all’intermediario agli inizi del 2016, il conteggio informativo, per un’eventuale estinzione anticipata del mutuo. In data 04.02.2016, in riscontro a tale richiesta l’intermediario richiedeva l’importo di € 86.379,87 di rivalutazione in aggiunta al capitale residuo, senza neppure indicare il totale del capitale da estinguere.
Da un confronto tra l’anzidetto conteggio ed il contratto di mutuo, non ravvisandovi corrispondenza, il ricorrente inviava formale reclamo, in esito al quale i rilievi svolti rimanevano del tutto insoddisfatti. Nello specifico il ricorrente lamenta il fatto che dal conteggio informativo predisposto dall’intermediario non sarebbe dato comprendere: dove vengono usati i termini “indicizzazione valutaria, finanziaria” e “rivalutazione” all’interno del contratto di mutuo; come vengono applicate le formule; la posizione debitoria in CHF della banca in relazione al contratto di mutuo; la corrispondenza tra i fogli informativi (peraltro dal medesimo non firmati) ed il contenuto del mutuo; come mai l’art. 3 del contratto (termini e modalità di rimborso) non riporti la dicitura “mutuo in valuta” o corrispettivi in CHF ed i piani di ammortamento riportino solo somme in Euro; come mai nelle proposte commerciali dell’intermediario l’accettazione di una qualsiasi variazione contrattuale comporti la rinuncia ad azioni giudiziali o stragiudiziali nei confronti della banca relative a domande o pretese connesse al presente contratto. Il ricorrente evidenzia inoltre che la decisione del 30/04/2013 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-26/2013), intervenendo sul tema dei mutui indicizzati in franchi svizzeri, ha stabilito importanti principi in materia di trasparenza e di nullità.

Insoddisfatto dell’esito del reclamo, il ricorrente si rivolge dunque all’ABF chiedendo al Collegio di obbligare l’intermediario a rispondere alle domande del reclamo e a procedere all’invio dei documenti informativi firmati; di verificare se vi è corrispondenza o meno tra il calcolo effettuato dalla banca per l’estinzione anticipata e quanto previsto dal contratto firmato; di verificare se la clausola contrattuale sull’estinzione è da intendersi redatta in modo chiaro e comprensibile e se il contratto espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola stessa, nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del muto, in modo da consentire al contraente di valutarne in maniera in equivoca le conseguenze economiche; di dichiarare la nullità parziale dello stesso, per la parte relativa alle clausole dell’estinzione anticipata/conversione del mutuo, in conformità anche con la giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole in discorso.

Costituitosi ritualmente, l’intermediario eccepisce, in via preliminare, la irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis del Collegio, atteso che non essendosi perfezionata l’estinzione anticipata del contratto, non sarebbe stata neppure applicata la clausola controversa, con la conseguenza che la domanda di parte ricorrente afferisce esclusivamente al momento genetico del contratto (stipulato nel 2007) e non sussiste alcun comportamento contestato successivo al gennaio 2009.

Nel merito, a titolo di sintetico riepilogo delle caratteristiche del contratto in questione, precisa che l’oggetto del contratto è un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero (come risulta chiaramente dall’art. 4 del contratto), ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero; in altre parole, il contratto si caratterizzerebbe per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse (LIBOR), anche dal tasso di cambio Franco Svizzero/Euro (che deve quindi essere preso in considerazione per calcolare l’equivalente in Euro delle rate di rimborso); nell’alea del contratto rientrano, pertanto, oltre al rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo), anche quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro; il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto; in particolare, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli: al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. L’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria.

Quanto al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 7 del contratto, l’intermediario evidenzia che lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: a) in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula [ossia moltiplicando tale capitale residuo per il menzionato tasso di cambio; b) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione, c.d. “tasso di periodo”.

L’operazione di prestito è pertanto agganciata alla sola variabile del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, in quanto si applica al capitale residuo; ne deriverebbe che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione sia sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” (cioè nel caso in cui il Franco Svizzero si sia apprezzato sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento (come avvenuto nel caso in esame); la provvista depositata nel rapporto di deposito, in quanto già attualizzata ai valori semestrali dei parametri di indicizzazione, non necessiterebbe di rivalutazione al momento dell’estinzione; risulterebbe pertanto inconferente, oltreché inutile e illogica, la richiesta del ricorrente, ai fini della determinazione dell’importo da restituire al momento dell’estinzione anticipata, di decurtare dal capitale residuo il saldo attivo del conto di deposito, prima di calcolare la rivalutazione, non consentendo, tale operazione, di convertire il capitale residuo all’attuale valore in Euro.

Quanto all’asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione, l’intermediario afferma che la stessa deve ritenersi chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito: invero, l’esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi renderebbe anzi più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche;

Sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale, viene osservato che il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale (foglio informativo) e a quella contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata) con nota del 01/03/2013 e, quindi, con nota del 26/03/2015, le quali hanno recepito con anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di Coordinamento; tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione da una valuta all’altra, sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione (e ciò accadeva già prima che la parte ricorrente chiedesse il conteggio informativo).

In merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, l’intermediario non ritiene applicabili tout court degli artt. 33 e 36 del codice del consumo al caso di specie, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente; ad ulteriore conferma dell’assenza di squilibrio tra le parti, precisa che la valutazione di vessatorietà va effettuata con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto (e non postume, come quelle richiamate dal ricorrente) e con riferimento alle altre clausole del contratto medesimo;

Parte resistente contesta, infine, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/15, atteso che il meccanismo determinativo della rivalutazione risulta chiaro nell’esplicitare i passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata, nonché il richiamo effettuato dal ricorrente alla decisione della Corte di Giustizia Europea in quanto resa su una fattispecie del tutto diversa e dunque non pertinente, giacché nel caso di specie non si controverte della chiarezza della clausola sul piano economico, bensì sul piano prettamente formale.

Per le ragioni di cui sopra, l’intermediario chiede al Collegio, in via preliminare di dichiarare, il ricorso inammissibile ed in subordine di rigettarlo nel merito in quanto infondato.

DIRITTO 

Il Collegio preliminarmente ritiene di rigettare l’eccezione di incompetenza temporale, osservando che la richiesta di conteggio informativo è stata presentata dal ricorrente agli inizi del 2016, e che pertanto si applica il costante orientamento dell’Arbitro, secondo cui non rileva, al riguardo, la data di conclusione del contratto (vedi, ex multis, Coll. Coordinamento, decisione n. 5855/2016).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio uniforme orientamento (vedi Collegio di coordinamento, decisioni nn. 5866/2015; 5855/2015, 5874/2015; 7727/2014) in materia, riportandosi a quanto già deciso in fattispecie analoghe:

1- L’oggetto della controversia attiene all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parte, predisposto dall’intermediario e contestato dal ricorrente. Tuttavia è indubbio che essa non possa essere decisa prescindendo dalla verifica della legittimità ed efficacia della clausola medesima, che costituisce la base normativa giustificatrice del suddetto calcolo. 

2-La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Il procedimento seguito dall’intermediario per calcolare il capitale da rimborsare a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo è agganciata alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo con la conseguenza che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, poiché nel caso di specie il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione era sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè si è verificato un apprezzamento del Franco Svizzero sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare risulta maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento. Il suddetto calcolo si è, dunque, articolato in due fasi: dapprima il capitale residuo è stato convertito in Franchi Svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi è stata calcolata la somma (in Euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo. 

3- La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. 

 

4- Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). 

5-Secondo la già menzionata sentenza della Corte di giustizia, la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio. In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE). 

6- Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola. 

7- Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato. Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». Peraltro, e sia pure con specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». 

8- In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

 

9- Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata (180.000,00 euro) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.

In ispecie, le previsioni di cui agli artt. 7 e 7-bis del contratto, rispondono esattamente alle fattispecie decise dalla citata giurisprudenza, con conseguente nullità delle relative previsioni.

Per tali ragioni, si deve disporre che l’intermediario, a correzione e sostituzione del conteggio estintivo già rilasciato, comunichi un nuovo conteggio estintivo, attenendosi alle regole e ai principi esposti nella massima sopra riportata.

In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui viene dichiarata la nullità.

Deve invece dichiararsi la cessazione della materia del contendere, relativamente alla contestazione sulla mancata risposta alle domande avanzate in sede di reclamo ed al mancato invio dei documenti informativi precontrattuali firmati, avendo sul punto l’intermediario prodotto la relativa documentazione in sede di controdeduzioni.

P.Q.M. 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso
.

IL PRESIDENTE

Maria Rosaria Maugeri

Dec-20170724-8866

Anteprima: Decisione n. 16605/2017 del 13.12.2017 – Collegio di Milano

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un'altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia il Collegio di Milano per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

Anteprima: Decisione n. 16605/2017 del 13.12.2017 - Collegio di Milano

Anteprima ABF: Decisione 16434/2017 del 07.12.2017 – Collegio di Roma

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

Presidente  …………… (RM) MASSERA

Membro designato dalla Banca d'Italia ……….  (RM) GRECO

Membro designato dalla Banca d'Italia ………..   (RM) SCIUTO

Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari ………  (RM) NERVI

Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti ……………(RM) PETRILLO

Relatore ESTERNI - CHIARA PETRILLO

Nella seduta del 22/06/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con ricorso del 7.10.2016 il ricorrente narra di aver stipulato con la resistente nel 2008 un mutuo in franchi svizzeri, contesta la correttezza e la legittimità del conteggio estintivo richiesto nel febbraio 2016 e chiede, in sostanza, che il Collegio ABF dichiari la nullità della clausola contrattuale circa l’estinzione anticipata.
Con le proprie controdeduzioni l’intermediario eccepiva l’incompetenza ratione temporis di questo Arbitro e affermava la piena legittimità della fattispecie del mutuo fondiario in valuta estera, deducendo di aver calcolato correttamente l’importo dovuto in caso di estinzione anticipata.

DIRITTO
1. L’eccezione di incompetenza ratione temporis sollevata dall’intermediario per afferire la controversia esclusivamente al momento genetico del contratto, che è stato stipulato nel 2008, non merita accoglimento.
Al riguardo si rileva che il Collegio di Coordinamento dell’ABF si è più volte occupato di controversie simili a quella attuale e, con riguardo alla competenza temporale, ha
affermato la propria competenza qualora la contestazione fosse relativa al momento della richiesta del conteggio estintivo/estinzione anticipata e non al momento di stipula del rapporto.
Nel caso di specie la richiesta di conteggio estintivo è del febbraio del 2016. Trattandosi di un comportamento successivo al 2009 non sembrerebbero esservi dubbi circa la competenza temporale del Collegio sull’odierna controversia.

2. La questione di diritto sottoposta dal ricorrente all’ABF è stata già decisa dal Collegio di Coordinamento, dalla statuizione del quale questo Collegio territoriale non vede ragione per discostarsi.
Con decisione n. 5855 del 29 luglio 2015, nei confronti del medesimo intermediario convenuto e su analogo schema contrattuale da questo predisposto, il Collegio di Coordinamento ha infatti statuito che “Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). ... In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi

La clausola contrattuale prevista dall’art. 7 è quindi da ritenersi nulla e, per quanto concerne il caso di specie, inapplicabile in sede di estinzione anticipata del contratto.
In considerazione di ciò condivisibile è anche il criterio di calcolo del capitale residuo che il ricorrente è tenuto a restituire al momento della estinzione anticipata del contratto di mutuo individuato dal Collegio di Coordinamento come segue: “il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata ... e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. 

Trattandosi, come si è già evidenziato, di analogo schema contrattuale e non essendo stata dedotta alcuna circostanza che possa indurre nel caso di specie ad una diversa valutazione, non vi è alcuna ragione per discostarsi dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento.

Ne consegue che l’intermediario convenuto è tenuto a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite (indicizzate, queste, al franco svizzero) senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto da costui effettivamente dovuto.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

Decisione 16434/2017 del 07.12.2017

La Tribuna di Treviso: “Rubinato: salvare chi ha mutui legati al Franco Svizzero”

Treviso. Un tavolo di conciliazione presso il Mef per tutelare le migliaia di consumatori, numerosi quelli veneti, che si ritrovano “in trappola” dopo aver stipulato per l’acquisto della prima casa un mutuo indicizzato in franchi svizzeri con le banche Woolwich e Barclays. Lo chiede la parlamentare trevigiana Simonetta Rubinato al sottosegretario Pierpaolo Barretta.

Anche se le Camere sono ormai sciolte -  osserva la deputata dem - il Governo Gentiloni continuerà ad operare nei prossimi mesi sino all’insediamento di un nuovo esecutivo e il sottosegretario Barretta, avendo in particolare la delega in materia di banche, può affrontare la situazione di emergenza in cui si trovano - si stima - quasi 10mila famiglie italiane che, inconsapevoli dei rischi assunti a causa della scarsa trasparenza e chiarezza del contratto e della violazione degli obblighi di corretta informazione da parte degli istituti bancari, oggi sono prigioniere di un mutuo che incorpora una sorta di derivato, per cui gli impegni sottoscritti sono diventati gravosissimi, nella maggior parte dei casi ritrovandosi con rate maggiorate anche del 50%”.

Di qui la richiesta del tavolo di conciliazione, che secondo l’onorevole Rubinato dovrebbe essere presieduto dal Ministro dell’Economia o da un suo delegato, al quale dovrebbero partecipare le associazioni dei consumatori, tra cui in particolare Tu.Con.Fin, e quelle di categoria delle banche, oltre ad esperti in materia.

L’onorevole Rubinato aveva presentato, durante l’esame del disegno di Legge di Bilancio 2018, due emendamenti sul tema, oltre ad aver presentato una risoluzione in Commisione Finanze, d’intesa con il Presidente Maurizio Bernardo, con il quale aveva incontrato le rappresentanti dell’Associazione per la tutela dei consumatori finanziari (Tu.Con.Fin).

On. Simonetta Rubinato: “La mia battaglia in legge di Bilancio per i mutui in Euro indicizzati al CHF”

Della politica non si è mai contenti, c'è sempre qualcosa che non va, tuttavia, dopo il primo incontro avvenuto nel 2016, con l'Onorevole  Simonetta Rubinato, non si è mai smesso di fare qualcosa nei nostri confronti. Studio, incontri, scambi di opinioni, pareri e pensieri, Emendamenti, Risoluzioni... tanto lavoro è stato svolto con grande professionalità e tenacia poiché il nostro problema coinvolge non una persona ma ben 10.000 famiglie italiane.

Purtroppo nonostante le sollecitazioni al Governo e al Relatore, per quanto riguarda gli emendamenti nulla è stato possibile per farli accogliere. Ma questo non ci ha fermato ed il 20.12.2017, grazie alla collaborazione dell'On. Bernardo, Presidente della Commisione Finanze, è stata depositata la RISOLUZIONE in favore dei mutuatari dei Mutui in Euro indicizzati al Franco Svizzero di Barclays Bank Plc.

Noi nel frattempo non possiamo far altro che attendere e ringraziare per tutto il lavoro svolto in collaborazione con TuConFin e ringraziamo per le belle parole spese nei nostri confronti, che qui riportiamo, in quanto questo ci da forza e coraggio nel continuare nella nostra lotta.. abbiamo sempre saputo che la strada sarebbe stata lunga e tortuosa, ma la costanza e la determinazione ci hanno portato qui, fino ad oggi, e in un futuro certo ci porteranno al nostro obiettivo: la vittoria finale a favore delle famiglie oneste che volevano solo acquistare una casa.

" Tuttavia le battaglie giuste vanno combattute senza mai arrendersi. In questo Franca Berno e Sheila Meneghetti, rispettivamente presidente e vicepresidente di Tu.Con.Fin., sono d'esempio."

Per quanto riguarda la RISOLUZIONE, ancora non è detta l'ultima parola poiché sempre secondo il comunicato in calce, essendo le Camere ormai sciolte, l'Onorevole Rubinato si "attiverà subito dopo la pausa natalizia per sollecitare il sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze Pierpaolo Baretta affinché convochi nei prossimi mesi il tavolo di conciliazione che non si è voluto istituire in via normativa". 

Le famiglie vanno tutelate ADESSO ed è ora che TUTTI ne prendano atto, soprattutto chi ha il potere e il DOVERE (anche morale) di farlo con azioni concrete.

In ogni caso, il lavoro già predisposto (la risoluzione in particolare) potrà essere utile e ripreso dal prossimo Parlamento.

A costo di sembrare ripetitivi, ricordiamo ancora, che tutte queste azioni sono volte a portare l'attenzione sulla nostra problematica, ma dobbiamo essere sempre consci del fatto che per ottenere Giustizia bisogna agire anche in prima persona.

Se hai questo problema scrivi a segreteria@tuconfin.it. Ora non ci resta che attendere gli ultimi sviluppi. Noi non molliamo mai... Uniti e avanti sempre!

Qui la RISOLUZIONE e qui  il comunicato integrale dell'Onorevole Simonetta Rubinato. 

 

 

Sentenza n. 258/2017 pubbl. il 29/12/2017_Tribunale Ordinario di Chieti – Sezione distaccata di Ortona

In allegato la Sentenza n. 258/2017 pubbl. il 29/12/2017 RG n. 508/2016 del tribunale del Tribunale Ordinario di Chieti - sezione distaccata di Ortona.

Come al solito gran parte della motivazione non è condivisibile ma almeno, tramite l’interpretazione letterale dell’art. 7, è nella sostanza favorevole al mutuatario.

Come i casi precedenti non avendo quest’ultimo estinto è la classica vittoria di Pirro...  staremo a vedere se ci sarà appello o meno. In ogni caso noi non molliamo mai e continuiamo a fare informazione.

Qui di seguito la sentenza:

Il Tribunale ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona,
in composizione monocratica, in persona
del giudice dr. Marcello Cozzolino, all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 20.09.2017, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 508 /2016 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c., la seguente

SENTENZA

tra
........................, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Camplone del Foro di Pescara
attore

e


BARCLAYS BANK PLC (C.F. e P. IVA 80123490155), con sede principale in Londra (Regno Unito) e sede
secondaria e direzione generale in Milano in via della Moscova n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Villani del Foro di Lecce, dagli avv.ti Loris Bovo e Manuela Caccialanza del Foro di Milano, e dall’Avv. Sandro Sala del Foro di Lanciano, presso il cui studio, sito in Lanciano in via Arco della Posta n. 5, è domiciliata
convenuta

Oggetto: contratto di mutuo fondiario

Conclusioni dell’attore: accertamento e dichiarazione della nullità, annullabilità, inefficacia dell’art. 7 del contratto di mutuo del 18 giugno 2009, del suo diritto di estinguere anticipatamente il mutuo corrispondendo la sola sorte capitale residua; in subordine accertamento e dichiarazione del fatto che la somma dovuta per l’estinzione anticipata deve essere calcolata sul capitale restituito e non sul capitale residuo, accertamento e dichiarazione della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca per carenza di trasparenza e buona fede nella fase della stipula del contratto, condanna della banca al risarcimento del danno, pari alla somma necessaria per l’estinzione anticipata del mutuo ed alla somma di € 40.000,00, per la incommerciabilità del immobile, dovuta alla impossibilità o particolare onerosità dell’estinzione anticipata del mutuo e della cancellazione dell’ipoteca.

Conclusioni della convenuta: rigetto delle domande.

FATTO E DIRITTO

Il sig............... ha convenuto dinanzi a questa sezione distaccata di tribunale la Barclays Bank Plc, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità della clausola di estinzione anticipata del contratto di mutuo di seguito indicato, e che venisse dichiarato il suo diritto di estinguere anticipatamente il mutuo mediante il pagamento del capitale residuo e degli altri arretrati dovuti.
Il contratto di mutuo -concluso in data 18.06.2009 avente ad oggetto il finanziamento di € 220.000,00 con i quali l’attore aveva acquistato la prima casa di abitazione ed il relativo garage, sui quali l’istituto mutuante aveva iscritto ipoteca per l’importo di € 330.000,00- prevedeva che, in caso di estinzione anticipata, il capitale restituito e gli eventuali arretrati dovuti venissero dapprima convertiti in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e poi venissero convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio del giorno del rimborso. Tale clausola era stata inserita senza che egli ne fosse stato debitamente informato, e, a suo avviso, trasformava un contratto commutativo in un contratto altamente aleatorio.
In subordine ha chiesto che venisse accertato e dichiarato che l’importo dovuto per l’estinzione anticipata venisse calcolato tenendo conto del capitale restituito, come previsto dal contratto, e non del capitale residuo.
Nel mese di febbraio 2014 egli aveva infatti richiesto la quantificazione della somma dovuta per l’estinzione del residuo debito, e la banca aveva indicato l’importo di € 44.001,14, da sommarsi al capitale residuo come da piano di ammortamento concordato, somma che era stata calcolata non sulla base del capitale restituito (come previsto dal contratto), bensì sulla base del capitale residuo.
Ha chiesto comunque che venisse accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Barclays Bank Plc per inosservanza degli obblighi di trasparenza e buona fede nella stipula del contratto di mutuo, non essendo stato adeguatamente informato del contenuto della clausola che disciplinava l’estinzione anticipata del mutuo.
Ha chiesto anche che la medesima banca fosse condannata al risarcimento del danno, pari alla somma pretesa per l’estinzione anticipata, danno da commisurarsi anche alla non commerciabilità dell’immobile acquistato, dato che le somme indebitamente richieste per l’estinzione anticipata gli avevano reso impossibile, o particolarmente onerosa, la cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile.
Egli aveva infatti concluso un contratto preliminare di compravendita dell’immobile, ricevendo a titolo di caparra confirmatoria la somma di € 20.000,00 e, non avendo la possibilità di cancellare l’ipoteca, si era reso inadempiente all’obbligo di concludere il contratto definitivo entro il termine pattuito, esponendosi così al rischio di dovere restituire ai promittenti acquirenti la somma di € 40.000,00.
Costituendosi in giudizio, la Barclays Bank Plc ha evidenziato che il mutuo è stato erogato in euro ma è stato indicizzato al franco svizzero, ossia è pagabile in euro (anche in base a quanto in generale previsto dall’art. 1277 c.c.) ma la sua valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il franco svizzero, il cui valore rispetto all’euro (nel giorno del pagamento) incide sull’importo non solo delle rate mensili di rimborso, ma anche sulla somma dovuta per l’estinzione anticipata del prestito.
Ha dichiarato che il meccanismo di indicizzazione era stato chiaramente indicato e descritto in più clausole del contratto di mutuo, che la rata dovuta ogni mese (comprensiva di capitale ed interessi) era prevista in misura costante in base al piano di ammortamento allegato al contratto, e che ogni sei mesi venivano effettuati conguagli in funzione del tasso di interesse LIBOR applicato al franco svizzero maggiorato dello spread contrattuale, ed in funzione del tasso di cambio tra franco svizzero ed euro, conguagli ovviamente connaturati al fatto che il mutuo era indicizzato ad una moneta straniera.
Ha eccepito di avere sempre trasmesso al sig. ........... i rendiconti semestrali con cui l’ha informato dell’andamento dei due parametri di indicizzazione alla fine di ciascun semestre e dell’entità dei conguagli conseguentemente dovuti, mediante accredito o addebito (a seconda appunto dell’andamento del cambio tra franco svizzero ed euro) sul deposito fruttifero collegato al mutuo.
Ha dichiarato che la somma dovuta per l’estinzione anticipata viene calcolata dapprima convertendo il capitale residuo dovuto in franchi svizzeri sulla base del tasso di cambio convenzionale pattuito in contratto, e poi convertendo nuovamente detta somma in euro, sulla base del tasso di cambio del giorno del pagamento. L’entità della somma da essa indicata al sig...........  per l’estinzione anticipata è stata dovuta al fatto che il valore dell’euro rispetto al franco era sensibilmente diminuito dal momento della stipulazione del contratto al momento della richiesta di estinzione anticipata.
Ha eccepito di avere consegnato al sig.......... il documento di sintesi ed il foglio informativo, contenenti la compiuta descrizione delle condizioni economiche del rapporto, e che il sig......... era stato espressamente avvisato dei rischi legati alle variazioni del tasso di cambio, come l’attore abbia dichiarato per iscritto di avere rinunciato a visionare il testo del contratto prima della stipulazione, e di avere sempre trasmesso i conguagli semestrali e le cd. lettere annuali di trasparenza al sig...........
Ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto del sig........ al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, e della domanda di annullamento del contratto di mutuo. 
Ha eccepito come l’eventuale violazione dei doveri di informativa non potrebbe mai fondare alcuna domanda di annullamento o di nullità del contratto di mutuo (Cass. n. 26724/2007)
Ha eccepito come l’importo dovuto per la restituzione anticipata non possa che essere calcolato in base alle somme residue dovute, trattandosi di ipotesi di estinzione anticipata e tenendo conto del riferimento ad eventuali arretrati dovuti, come in varie pronunce si era espresso l’Arbitro Bancario e Finanziario (collegi di Milano e Napoli)
Ha eccepito come il contratto di mutuo non possa essere considerato, in virtù del meccanismo di indicizzazione, un contratto derivato, avendo una causa di finanziamento, nettamente distinta da quella di investimento propria del contratto derivato, come affermato anche dalla Corte di Cassazione e dalla C.G.U.E.
Ha contestato infine la domanda risarcitoria formulata dall’attore.
Ha chiesto quindi il rigetto delle domande, per infondatezza e per intervenuta prescrizione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, che hanno precisato le conclusioni all’udienza del 20.09.2017, all’esito della quale sono stati concessi loro i termini ex art. 190 c.p.c.
Ad avviso del giudice la clausola del contratto di mutuo, che disciplina l’ipotesi di anticipata estinzione dello stesso, non può dirsi nulla, né annullabile o inefficace.
Dall’atto pubblico notarile, con cui è stato stipulato il contratto di mutuo fondiario, emerge che il sig........ ha dichiarato di avere preso visione del documento di sintesi e delle condizioni generali di mutuo allegate al contratto, e di conoscerle bene, tanto da avere dispensato il notaio rogante dalla lettura delle stesse.
Il mutuo, come emerge dall’art. 4 del contratto, è in euro, ma indicizzato al franco svizzero, e contiene l’espressa indicazione del tasso di cambio convenzionale tra euro e franco svizzero (pari ad 1,5120).
Il contratto prevede anche che nei mesi di giugno e di dicembre la banca determina i conguagli semestrali, rispetto alle somme erogate in base al piano di ammortamento, tenendo conto delle variazioni del rapporto di cambio euro/franco svizzero rispetto al tasso di cambio convenzionale, e che tali operazioni di conguaglio avrebbero potuto determinare conguagli positivi ovvero negativi per la parte mutuataria.
Il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo contiene l’espressa menzione del fatto che il mutuo è in euro ma è indicizzato al franco svizzero.
Il contratto di mutuo è stato letto dal notaio rogante ad entrambe le parti, le quali l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà e l’hanno approvato.
Il foglio informativo – che il sig.........  ha espressamente dichiarato di avere ricevuto (v. art. 10 del contratto di mutuo) - prevede che l’attore è stato informato del rischio legato all’aumento del tasso di interesse rispetto al momento di conclusione del contratto, e del rischio legato alla variazione del tasso di cambio.
La semplice lettura di tali documenti induce ad escludere in maniera netta che la banca mutuante si sia resa inadempiente al suo obbligo di fornire un’adeguata informazione al sig......... sul contenuto della clausola contrattuale che disciplina l’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo.
Né può fondatamente sostenersi che la banca avrebbe dovuto effettuare operazioni aritmetiche di carattere esemplificativo, per rappresentare al sig............. il meccanismo operativo della clausola che disciplina l’estinzione anticipata, trattandosi di adempimenti che vanno ben oltre i doveri di adeguata informazione da parte dell’istituto di credito. Inoltre le concrete modalità operative della clausola di estinzione anticipata appaiono nettamente più semplici rispetto a quelle relative agli adeguamenti semestrali di cui all’art. 4 del medesimo contratto di mutuo, relativamente ai quali l’attore non ha formulato alcuna doglianza.
Neanche può ritenersi che l’art. 7 del contratto di mutuo sia una clausola nulla ai sensi dell’art. 36 del codice del consumo, determinando un significativo squilibrio, ai danni del consumatore, dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La somma richiesta, in virtù di detta disposizione contrattuale, a titolo di rivalutazione, muta evidentemente in funzione delle variazioni del tasso di cambio tra euro e franco svizzero, ragion per cui non è la clausola in sé ad avere determinato alcuno squilibrio a danno del consumatore sig......... nell’assetto negoziale, bensì il concreto andamento nel tempo del tasso di cambio (che ha visto, successivamente alla conclusione del contratto di mutuo, l’euro perdere valore rispetto al franco svizzero), atteso che un diverso andamento del tasso dei cambi avrebbe potuto attribuire, al momento dell’estinzione del mutuo, significativi vantaggi economici al sig............
L’attore, infine, non ha indicato da quale nullità –ai sensi degli artt. 1418 e segg. c.c.- sarebbe affetto l’art. 7 del contratto di mutuo, o in che modo la dedotta –e comunque di fatto insussistente- omessa informazione abbia potuto ripercuotersi sulla validità della clausola.
Né sono state indicate le ragioni (incapacità, vizi del consenso come errore, violenza, dolo) a sostegno della dedotta annullabilità o inefficacia della clausola.
Quanto all’interpretazione da dare all’art. 7 del contratto di mutuo, che disciplina l’ipotesi di estinzione anticipata, il sottoscritto, pur prendendo atto del contenuto delle pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario prodotte dalle parti, osserva quanto segue.
L’art. 7 del contratto prevede espressamente che il capitale restituito, e gli eventuali arretrati dovuti, vengano dapprima calcolati in franchi svizzeri sulla base del tasso di cambio pattuito in contratto, e poi riconvertiti in euro sulla base del tasso di cambio del giorno dell’operazione di rimborso.
Il riferimento al “capitale restituito ed agli eventuali arretrati dovuti” è talmente chiaro da non rendere necessaria alcuna operazione interpretativa, dovendosi quindi concludere che l’operazione di doppia conversione prevista dall’art. 7 predetto riguarda appunto il capitale già restituito, e non certamente quello residuo.
In primo luogo gli “eventuali arretrati dovuti” non possono che riguardare somme che il mutuatario ha omesso di restituire tempestivamente, non potendosi certamente parlare di “arretrati” con riguardo a somme il cui obbligo di pagamento non è ancora sorto, come quelle oggetto della richiesta di rimborso anticipato.
In secondo luogo l’ultima parte dell’art. 7 prevede che la somma restituita dalla parte mutuataria (rivalutata nei termini sopra indicati) determina la quota di capitale estinto, sulla base del quale viene calcolata la quota di capitale residuo dovuta: la disposizione, in maniera assai chiara, prevede che, una volta rivalutata la somma per effetto dell’operazione di doppia conversione sopra detta, viene a determinarsi la quota di capitale estinto, sulla cui base viene poi calcolato il capitale residuo dovuto per ottenere l’estinzione anticipata del mutuo.
Detta disposizione distingue in maniera netta il “capitale restituito” (così come risultante dalle operazioni di conversione sopra descritte) dal “capitale residuo”, in tal modo rendendo –a parere del giudice- non condivisibile l’interpretazione fornita dall’Arbitro Bancario e Finanziario.
 La principale argomentazione dell’interpretazione dell’A.B.F. è costituita dal fatto che, prevedendo il contratto di mutuo dei conguagli con periodicità semestrale del capitale rimborsato, non avrebbe senso, al momento dell’estinzione, effettuare un nuovo adeguamento.
Essa non può essere condivisa, atteso che il meccanismo di adeguamento semestrale riguarda le variazioni del tasso di interesse e del tasso di cambio tra euro e franco svizzero, e si applica sia al capitale che agli interessi, mentre la doppia conversione prevista dall’art. 7 riguarda le sole variazioni del tasso di cambio, e si applica al solo capitale, al netto degli interessi; trattasi, in altri termini, di adeguamenti talmente differenti l’uno dall’altro, da rendere del tutto non giustificata un’interpretazione della clausola palesemente contrastante con il suo contenuto letterale.
Deve dunque essere accertato e dichiarato il diritto del sig...........  di ottenere l’estinzione anticipata del mutuo sopra indicato mediante il pagamento della somma meglio indicata nell’art. 7 del contratto di mutuo, disposizione che prevede una procedura differente da quella utilizzata dalla banca convenuta per quantificare le somme necessarie per l’estinzione anticipata (avendo la convenuta effettuato l’operazione di “doppia conversione” sul capitale residuo piuttosto che su quello restituito).
Le richieste risarcitorie formulate dal sig......... non sono fondate. 
Egli ha infatti dichiarato di essere stato danneggiato dalla richiesta da parte della banca della somma di € 44.001,14 (oltre a quelle la cui debenza non ha in alcun modo contestato), per ottenere l’estinzione anticipata del mutuo contratto.
Non ha tuttavia dichiarato di avere pagato detta somma, né ha fornito alcuna prova della diversa somma che gli sarebbe stata richiesta in caso di corretta applicazione dell’art. 7 del contratto di mutuo.
 Né può sostenersi che la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita dell’immobile che il sig.......... aveva acquistato con la somma mutuatagli sia causalmente connessa alla non corretta applicazione dell’art. 7 del contratto di mutuo. 
Egli infatti non ha fornito alcuna indicazione o prova del fatto che in caso di corretta applicazione dell’art. 7 gli sarebbe stata chiesta, per l’estinzione del mutuo, una somma inferiore (rispetto a quella indicatagli nel prospetto del 07.02.2014), e quindi del fatto che avrebbe potuto ottenere la cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile, per venderlo libero da pesi (così rispettando l’impegno assunto al punto 2 del contratto preliminare di compravendita).La soccombenza reciproca delle parti giustifica l’integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite (art. 92 comma 2 c.p.c.)

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ................ nei confronti di Barclays Bank Plc, con atto di citazione notificato in data 30.09.2016, così decide:

*  in accoglimento della richiesta formulata in via subordinata dall’attore, accerta e dichiara il diritto di quest’ultimo di ottenere l’estinzione anticipata del mutuo mediante la corretta applicazione dell’art. 7 del contratto di mutuo, nei termini indicati in motivazione;

*  respinge le ulteriori richieste dell’attore, aventi ad oggetto la declaratoria di nullità, l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia dell’art. 7 del contratto di mutuo, e la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite

Ortona, 29/12/2017

Il giudice Dr. Marcello Cozzolino

Decisione N. 7546 del 28 giugno 2017 – Mutuo – Trasparenza – Operazioni in valuta

COLLEGIO DI TORINO 

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA ………………… Presidente

(TO) BENEDETTI ………………………………… Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) COTTERLI ………………………… Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMOTTO  …………………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(TO) SCARANO  ………………… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Nella seduta del 19/04/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
La parte ricorrente non ha formulato specifiche richieste al Collegio, benché abbia allegato: (i) di aver stipulato con l’intermediario resistente un mutuo fondiario con indicizzazione al franco svizzero; (ii) che il prodotto in questione è “ad alto rischio” e che i clienti, da considerare “soggetti non qualificati”, non sono stati adeguatamente informati sulle sue caratteristiche; (iii) che, a seguito della presentazione di una “istanza di rinegoziazione”, l’intermediario ha inviato ai ricorrenti un conteggio estintivo dal quale emergeva “un importo elevatissimo”; (iv) che da tale conteggio risultava come l’“abbattimento del debito residuo” fosse stato “irrisorio” nonostante la regolarità dei pagamenti; (v) che, a fronte di questa situazione, i ricorrenti sono ora “impossibilitati a rinegoziare” il mutuo.
L’intermediario ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato. Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO
Benché l’intermediario abbia inviato al cliente un conteggio estintivo, sulla base delle concordi dichiarazioni delle parti consta che il finanziamento non sia stato estinto. Ciò
presumibilmente in ragione dell’irrisorietà dell’abbattimento del debito residuo lamentata dalla parte ricorrente.
Non essendosi al momento verificato alcun fatto lesivo, né avendo la parte ricorrente chiesto l’accertamento dell’illegittimità del contratto nella parte in cui prevede il criterio che determinerebbe un conteggio estintivo recante “un importo elevatissimo” a carico del cliente, il ricorso non può essere accolto.

Si segnala peraltro che la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall’intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi.

In particolare, la questione è stata sottoposta al Collegio di coordinamento e risolta nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti con le decisioni nn. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015.
Si invita pertanto l’intermediario a prenderne visione e a conformarvisi per migliorare le proprie relazioni con la clientela.

P.Q.M. 

Il Collegio non accoglie il ricorso.
Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela. 

IL PRESIDENTE

Emanuele Cesare Guastalla

Dec-20170628-7546

Decisione N. 5289 del 16 maggio 2017 – Sistemi di informazione creditizia (SIC) – Mancato preavviso – Risarcimento

Decisione N. 5289 del 16 maggio 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) SIRENA …………….. Presidente
(RM) POZZOLO …………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) SIRGIOVANNI ………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA …………… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) CHERTI ………………  Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO
Nella seduta del 17/03/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Oggetto del ricorso è la legittimità di una segnalazione della ricorrente nei sistemi di informazione creditizia (SIC) effettuata dall’intermediario resistente, con riferimento a un rapporto di mutuo. La ricorrente afferma l’illegittimità della segnalazione in quanto non preceduta da preavviso e chiede un risarcimento di € 10.000,00. Contesta inoltre l’ammontare del debito segnalato e chiede un conteggio dettagliato dello stesso.
La resistente afferma la correttezza del conteggio del debito della ricorrente e la legittimità della segnalazione a sofferenza.

DIRITTO
Il Collegio nota preliminarmente che agli atti non è stato allegato il reclamo. A seguito di richiesta di integrazione, la ricorrente ha affermato di avere rivolto il reclamo attraverso il sito dell’intermediario, che tuttavia non le ha rilasciato copia né ricevuta. Poiché l’intermediario non ha eccepito l’assenza del reclamo, pur non avendo dato riscontro alla ricorrente di averlo ricevuto, e ha risposto nel merito alle contestazioni contenute nel ricorso, il Collegio ritiene che l’esistenza del reclamo possa essere ritenuta riconosciuta da entrambe le parti.
Dal ricorso e dalle controdeduzioni dell’intermediario è possibile ricostruire i seguenti eventi, rilevanti ai fini della decisione del Collegio.

    • La ricorrente è intestataria di un contratto di mutuo sottoscritto il 9/07/2004, assistito da garanzia ipotecaria e indicizzato al franco svizzero, per € 70.000,00 da estinguere in 240 rate mensili.
    • Il 5 luglio 2016, la ricorrente riceveva una lettera di diffida da parte di un legale rappresentante dell’intermediario resistente, seguita da telefonate da parte di uffici di recupero crediti incaricati dallo stesso intermediario; a seguito di questi contatti, apprendeva che ritardi nei pagamenti delle rate del mutuo per un debito complessivo di € 6.046,80, a seguito dei quali era stata da tempo segnalata nei SIC.
    • L’intermediario resistente afferma invece che la ricorrente aveva già in precedenza adito l’ABF con riferimento al medesimo rapporto di mutuo in merito alla corretta imputazione dei pagamenti effettuati; il Collegio si era pronunciato con decisione n. 2641 del 2.05.2015 condannando l’intermediario resistente alla corretta imputazione dei pagamenti effettuati dalla ricorrente.
    • In seguito alla decisione dell’ABF, le parti avevano concordato le modalità di adempimento dell’intermediario, con il riconoscimento da parte della ricorrente della propria esposizione debitoria e l’impegno a saldare gli arretrati entro il 7 agosto 2015.
    • Poiché la ricorrente non aveva saldato il proprio debito entro la scadenza pattuita, si era determinata una situazione debitoria all’origine della segnalazione nella Centrale Rischi.

Il Collegio nota che agli atti non è presente alcuna evidenza dell’esistenza di una segnalazione della ricorrente nei SIC privati, come da lei affermato, mentre l’intermediario resistente nelle controdeduzioni riconosce di averne segnalato il nominativo nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. In merito, il Collegio rileva che l’intermediario resistente non ha presentato evidenza che la ricorrente sia stata informata della segnalazione prima che ne sia venuta autonomamente a conoscenza. La Decisione n. 11333/2016 del Collegio di Roma afferma che “Un obbligo di informativa, ma non di preavviso, si rinviene anche nella Circolare della Banca d’Italia n.139 del 29 aprile 2011, che reca le Istruzioni per gli intermediari creditizi in materia di Centrale dei rischi, ove è previsto che: ‘gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza’ (Cap. II, Sez. II, par.1.5). Nel caso di specie si deve osservare che la Banca non è in grado di provare l’invio né tantomeno la ricezione di alcun preavviso di segnalazione, posto che le evidenze prodotte di invio e ricezione del preavviso sono documenti meramente interni alla banca e quindi non possono costituire prova nei confronti della controparte.” Né vi è evidenza che permetta di affermare che la segnalazione sia fondata su una situazione di grave e non transitoria difficoltà del debitore che, anche se tempestivamente informato, non avrebbe avuto la possibilità di far fronte al proprio debito, cosicché da giustificarla anche in assenza di una comunicazione preventiva. Il Collegio ritiene pertanto che vi sia un difetto di preavviso da parte dell’intermediario resistente.
Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno, la ricorrente afferma genericamente che la segnalazione le avrebbe creato “non poche difficoltà nell’ambito di alcune operazioni immobiliari che dovevo svolgere”. La descrizione del danno non è supportata da alcuna prova documentale. Non sembra quindi provata l’effettiva sussistenza di un danno, né tantomeno la sua entità (in proposito, si veda ad esempio la decisione n. 9069/2016 Collegio di Roma).
Infine, la ricorrente ha espressamente richiesto un conteggio dettagliato del proprio debito da parte dell’intermediario, contestandone genericamente la quantificazione. Al riguardo, la resistente ha prodotto, oltre al piano di ammortamento del mutuo, un riepilogo delle rate insolute, rispondendo di fatto alla richiesta della ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere per quanto riguarda la richiesta documentale. Accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per quanto riguarda la segnalazione presso la Centrale dei rischi contestata dalla ricorrente. Respinge la domanda risarcitoria. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena

Dec-20170516-5289