Decisione N. 14661 del 14 novembre 2017 – Mutuo – In Valuta

Decisione N. 14661 del 14 novembre 2017

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori:

(NA) MAIMERI ………….Presidente
(NA) PARROTTA ………….Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO ……………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE  ………………Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI ……….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO PARROTTA
Nella seduta del 24/05/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con ricorso preceduto da precipuo reclamo, il cliente – sempre con l’ausilio di un avvocato di fiducia – allegava di aver sottoscritto, in data 31 gennaio 2008, un contratto di mutuo garantito da ipoteca per € 50.000,00, con durata di anni 10 e indicizzato al Franco svizzero e di aver richiesto ed ottenuto il calcolo delle somme dovute per la chiusura del rapporto. Contestava, quindi, il medesimo conteggio, rilevando la nullità delle clausole previste agli artt. 4 e 7 del contratto per “palese indeterminatezza”, con conseguente “non debenza di tutti gli interessi richiesti” o – in ipotesi – obbligo di rinnovazione del calcolo degli stessi ex art. 1277, comma 1, c.c. ovvero senza praticare la duplice conversione di cui all’art. 7 del contratto. Evidenziava, altresì, la responsabilità precontrattuale dell’intermediario ex artt. 1337 e 1338 c.c. per avergli sottoposto clausole “penalizzanti”, con conseguente obbligo di risarcire il danno da quantificarsi come sopra indicato o tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 117 del TUB. Contestava, infine, l’addebito delle “spese amministrative”, del tutto ingiustificate e non supportate da alcuna norma di legge. Chiedeva, quindi, di dichiarare “la nullità delle clausole in questione, con conseguente non debenza degli interessi richiesti per l’estinzione o, in ipotesi”, con ordine di “ricalcolo come indicato”, dichiarando altresì “non dovuta la somma addebitata dalla banca per spese amministrative”, con condanna alle spese di lite.
Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario preliminarmente eccepiva l’irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’ABF, in quanto relativo a presunto vizio genetico di un contratto stipulato nell’anno 2008. Nel merito, illustrava le caratteristiche del contratto di mutuo in questione e, in particolare, quanto stabilito nelle clausole relative al meccanismo di indicizzazione al Franco Svizzero e al calcolo del capitale residuo nel caso di estinzione anticipata, precisando che il metodo di calcolo impiegato per determinare il dovuto in caso di estinzione anticipata, contenuto nell’art. 7, non poteva essere considerato di difficile comprensione e che il cliente aveva avuto adeguata e sufficiente informativa circa il contratto di mutuo e la sua tipologia già in fase precontrattuale e – successivamente - in sede di stipula del mutuo (peraltro avvenuta per atto pubblico) e in costanza di rapporto. Rilevava che - nel caso di specie – non si era perfezionata alcuna estinzione anticipata e – pertanto - non era stata concretamente applicata la clausola controversa. Chiedeva, conclusivamente, di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di rigettarlo nel merito.

DIRITTO 

1. – Va preliminarmente rigettata la eccezione sollevata dalla banca in quanto, pur essendo la competenza arbitrale effettivamente circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di estinzione anticipata effettuati dall’intermediario resistente nel marzo 2016. Ne consegue che, trattandosi di operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale (in tal senso anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 5866/2015).

2. – Venendo all’esame del merito, l’oggetto del ricorso riguarda l’accertamento della legittimità del metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto predisposto dall’intermediario e, conseguentemente, la validità e l’efficacia della clausola stessa che rappresenta la base normativa del suddetto calcolo.

La questione è stata ripetutamente esaminata dai Collegi ABF.
Come già evidenziato anche da questo Collegio, “la norma contrattuale in esame prevede, in casi di estinzione anticipata del finanziamento, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco/svizzero rilevato al giorno del rimborso. Espressamente: ‘Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero – euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell’operazione di rimborso’. Quindi, ai fini del suddetto calcolo, sono previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in franchi svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in euro sula base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. Pertanto, sulla base delle regole di correttezza, trasparenza e buona fede, che devono caratterizzare qualsiasi regolamento contrattuale, risulta evidente che tale art. 7 non espone in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata, tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice di Consumo). Né si trascuri che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art. 4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 della stessa, laddove ‘malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto’. Conseguentemente, in quanto abusiva, la clausola contrattuale è suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Ad esiti analoghi è pervenuta la stessa Cassazione, affermando che la violazione della fondamentale regola della trasparenza comporta la nullità della clausola (Cass., sez. III, 8 agosto 2011, n.17351). Ed alla luce dei predetti dati normativi e orientamenti giurisprudenziali, nazionali e europei, il Collegio di Coordinamento, con la citata decisione n. 5866/2015, ha stabilito che conseguentemente alla nullità della clausola abusiva ‘si applica la norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio’, in quanto detta nullità non travolge l’intero contratto, ma impone soltanto un nuovo calcolo degli interessi” (testualmente, Collegio ABF Napoli, decisione n. 10019/16).

3. – In considerazione di quanto precede ed, in specie della nullità della clausola contenuta dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio, e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

4. – Ritiene, infine, il Collegio che anche la somma di € 154,94, addebitata al cliente quale “spese amministrative” di cui al Documento di sintesi per “la revoca estinzione anticipata” deve essere restituita al cliente che, al fine di far valere la nullità della clausola di cui supra, non ha ritenuto di dare seguito alla richiesta estinzione anticipata.

5. – I pacifici orientamenti dell’Arbitro in materia consentono di considerare la questione de qua di non particolare difficoltà, con conseguente rigetto della domanda di liquidazione delle spese per assistenza difensiva.

P.Q.M. 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Federico Maimeri

Dec-20171114-14661

Decisione N. 13376 del 25 ottobre 2017 – Mutuo – Estinzione anticipata – Contratti bancari in genere – Condizioni contrattuali – Nullità delle clausole

Decisione N. 13376 del 25 ottobre 2017</a

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori:

(NA) CARRIERO ……….. Presidente
(NA) MAIMERI …………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA ………… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI ………….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - FABRIZIO MAIMERI

Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
In data 28 marzo 2002 è stato stipulato dal ricorrente contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero dell’importo di € 155.000,00 da restituire in 20 anni. Previa emissione del conteggio estintivo del 23 ottobre 2015, è stata corrisposta dal ricorrente, ai fini dell’anticipata estinzione del rapporto, la complessiva somma di € 70.657,10, di cui € 23.835,86 per rivalutazione monetaria, come risulta dal conteggio estintivo. Tale importo è stato calcolato dall’intermediario in applicazione della clausola di cui all’art. 9 del contratto di mutuo. Ritenuta la clausola in esame poco trasparente, nonché molto complessa da comprendere per il consumatore, richiamata la pronuncia n. 17351 della Corte di Cassazione, Sez. III civile, conclude asserendone la nullità. Pertanto, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 4135 del 20 maggio 2015, ha proceduto ad effettuare il ricalcolo della somma dovuta a saldo dell’estinzione anticipata del mutuo.
Per questi motivi il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario, adiva l’Arbitro Bancario Finanziario, per l’accoglimento delle richieste avanzate.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario eccepisce preliminarmente l’incompetenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario, avendo chiesto il ricorrente la declaratoria di nullità della clausola di cui all’art. 9 del contratto di mutuo stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2009.
Nel merito ribadisce la piena legittimità del contratto di mutuo, caratterizzato dall’inserimento del rischio della indicizzazione nel rapporto giuridico (cfr. Corte di Cass., sentenze nn. 8548/2012, 11200/2003). Riscontrando quanto dedotto dal ricorrente, specifica che le modalità di calcolo indicate all’interno dell’art. 9 del contratto di mutuo risultano chiare e corrette. Da questo punto di vista conferma la correttezza della metodologia applicata, affermando che non vi è alcun equivoco circa la procedura logica da seguire, coerentemente con la tipologia del mutuo ampiamente illustrata nelle sue peculiarità dall’informativa fornita ai clienti sia nella fase precontrattuale che nel corso del rapporto. Tra l’altro, proprio in ragione dell’aleatorietà del rapporto di finanziamento de quo, la cui estinzione anticipata può essere tanto sfavorevole quanto favorevole al consumatore, conclude sostenendo che la predetta clausola di indicizzazione non potrebbe neppure ritenersi vessatoria.

Sostiene inoltre che la decisione del Collegio di Coordinamento richiamata dal ricorrente afferiva ad un caso diverso essendo stata riscontrata, in quella specifica circostanza, dal Collegio giudicante la opacità e la poca trasparenza della clausola di indicizzazione, obiettando che nel caso in esame l’opacità e la poca trasparenza della clausola non può essere certo rilevata.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente ha formulato all’Arbitro la richiesta di accertare la nullità del menzionato art. 9 del contratto di mutuo e di disporre a carico di parte resistente il rimborso della somma di € 20.479,99, oltre alle spese di assistenza difensiva.

Parte resistente chiede al Collegio, “in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile o in subordine di respingerlo nel merito perché infondato”.

DIRITTO 

1. In merito all’eccezione preliminare sollevata da parte resistente, il Collegio precisa che il mutuo, pur essendo stato stipulato nel 2002, è stato poi estinto anticipatamente in data 27 ottobre 2015, previa emissione di un conteggio estintivo emesso il 23 ottobre precedente, ossia in un periodo successivo a quello di competenza dell’Arbitro. Al riguardo basta ripetere quanto affermato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 5855/15: “la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, mentre il contratto all’origine della controversia risulta stipulato nel 2008 [nel caso qui in esame 2002]. Nella specie la domanda principale proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2013 [qui 2015] e contestati dal ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale”. Nel medesimo senso cfr. Collegio Milano, decisione n. 11068 del 16 dicembre 2016.

2. Nel merito, la domanda attiene alla richiesta di nullità della clausola che disciplina la rivalutazione del capitale in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Tale clausola è stata sottoposta all’esame del Collegio di coordinamento che, con decisione n. 5866/15 e dichiarata nulla. Né può sostenersi che la clausola là analizzata sia diversa da quella relativa al presente ricorso, come si evince dal confronto dei due articoli.
Quella di cui alla controversia attuale recita: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su ‘Il Sole 24 ore’ nel giorno dell’operazione di rimborso”.

Quella esaminata dal Collegio di coordinamento (che era rubricata come art. 7) dispone: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al ‘tasso di cambio convenzionale’, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su ‘Il Sole 24 ore’ nel giorno dell’operazione di rimborso”.

Data l’identità della clausola, del contratto e della questione sollevata, questo Collegio non ritiene vi sia spazio per allontanarsi dalle considerazioni svolte dal Collegio di coordinamento.

3. La decisione n. 5866/15 così ha disposto: “3 - La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano.

4 - Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza del 30 aprile 2013, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al ‘tasso di cambio convenzionale’, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa).

5 - Secondo la già menzionata sentenza della Corte di giustizia, la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio. In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE).

6 - Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola.
7 - Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato. Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». Peraltro, e sia pure con specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125- sexies, 1° comma, T.U.B. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore».

8 - In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass., sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

9 - Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, comma 1, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata (180.000,00 euro) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.

Nel medesimo senso cfr. altresì Collegio di coordinamento, decisioni n. 5855/15 cit. e n. 5874/15, cui adde la decisione n. 10091/16 di questo Collegio.

4. Applicando le argomentazioni fin qui illustrate al caso concreto, ne segue che la somma da restituire al ricorrente è pari alla differenza fra l’importo del debito da mutuo da retrocedere a seguito dell’estinzione anticipata (€ 23.835,86) e l’importo del c.d. saldo conto deposito (€ 17.967,94), vale a dire € 5.867,92, cui va aggiunta la somma di € 200,00 quale ristoro, equitativamente determinato, delle spese di assistenza difensiva sostenute, attesa la rilevanza delle questioni controverse.

P.Q.M. 

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla retrocessione dell’importo di € 5.867,92 nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Dispone, altresì, il ristoro delle spese di assistenza difensiva equitativamente determinate nella misura di € 200,00. 

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20171025-13376

Decisione N. 13576 del 27 ottobre 2017 – Mutuo – Interessi

Decisione N. 13576 del 27 ottobre 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA …………… Presidente
(MI) ORLANDI ……………….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA ………………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE ……………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA ……………… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MAURO ORLANDI
Nella seduta del 18/07/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Il ricorrente e il soggetto aderente al ricorso hanno stipulato con l’intermediario convenuto un contratto di mutuo ipotecario denominato in franchi svizzeri in data 20/12/2007. Essi lamentano che il promotore finanziario tramite il quale il contratto fu stipulato non abbia illustrato adeguatamente la modalità di rivalutazione del capitale residuo previste dall’art. 7 del contratto stesso, in virtù della quale il capitale residuo, che alla data del 29/02/2016 ammontava a €63.160,91, è stato rivalutato (ai fini della richiesta di surrogazione) di € 33.635,75 in aumento. Parte ricorrente ritiene che il comportamento dell’intermediario non sia stato ispirato da principi di correttezza e che la clausola in parola «non rispetti le regole di trasparenza ed equità».
L’intermediario nota non essere stata richiesta l’estinzione del mutuo e pertanto la clausola controversa non è mai stata applicata. Eccepito l’incompetenza ratione temporis dell’ABF, asserendo che la domanda afferisce esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto.
Mel merito, egli afferma la piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della consolidata giurisprudenza (per la cui dettagliata disamina si rinvia alla lettura delle controdeduzioni, pagg. 2-3), giacché non vi è alcuno squilibrio “normativo” tra le parti in  quanto l’andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente (cfr. controdeduzioni, pagg. 8 - 9) e controbattuto ai rilievi attorei circa l’asserito difetto di informativa nella fase precontrattuale e contrattuale (cfr. controdeduzioni, pagg. 1 e 6 – 8), richiamando fra l’altro la nota inviata ai mutuatari in corso di ammortamento l’1/03/2013, con riepilogo delle caratteristiche del mutuo e indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa. Egli segnala che il meccanismo dei conguagli semestrali è chiaramente posto a salvaguardia del mutuatario, e che, nel caso in esame, il duplice gioco dell’indicizzazione valutaria da una parte e del tasso di interesse dall’altra ha consentito al mutuatario di beneficiare dei tassi di interesse sensibilmente più bassi applicati sulla moneta elvetica, determinando «un beneficio tangibile per il cliente consistente nella provvista accresciuta via via sul deposito fruttifero e utilizzata per il pagamento delle rate in caso di successivi conguagli negativi».

Parte ricorrente chiede che l’intermediario riformuli i conteggi estintivi per surrogazione del mutuo ipotecario denominato in franchi svizzeri dedotto in ricorso, e che «si determini una modalità alternativa per il calcolo del debito residuo, applicando una clausola suppletiva rispetto alle previsioni dell’art. 7 [del contratto]».

L’intermediario chiede in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile; in subordine, di respingere il ricorso nel merito perché infondato.

DIRITTO 

Giova affrontare in linea preliminare l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario. Secondo espressa previsione regolamentare, la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2009. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la correttezza del conteggio estintivo svolto dalla Banca, in applicazione del metodo di calcolo previsto dall’art. 9 del contratto. Non già il mero accertamento di una nullità originaria del contratto dello stesso; bensì il corretto criterio di determinazione della somma, dovuta a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto.

Si tratta in questo caso di accertamento del debito residuo, dovuto in caso di estinzione anticipata. Risulta in atti come la richiesta di estinzione sia stata formulata ai fini della surrogazione di un altro istituto bancario; al ricorso sono allegati i conteggi estintivi elaborati dall’intermediario a seguito della richiesta di surroga.

Nel merito, la controversia ruota introno all’art. 7 del contratto. Recita la clausola: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”.

Sono così previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.

Su tale clausola si è analiticamente pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866/2015, con iter argomentativo affatto condivisibile. Il Collegio di coordinamento reputa che la clausola “non esponga in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata; tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo). Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art.4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art.3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

Il Collegio di Coordinamento rileva la nullità – rilevabile officiosamente – della clausola contrattuale ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Sulla stessa linea anche la Corte Suprema, secondo cui la violazione della fondamentale regola della trasparenza determina nullità della clausola (Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n.17351).

Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – afferma la Corte - deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva».

Il Collegio di coordinamento ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». Su questa linea si colloca l’insegnamento della Suprema Corte (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686), secondo cui l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.
Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio della anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. Ogni altra domanda o eccezione rimane assorbita.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20171027-13576

Decisione N. 14310 del 09 novembre 2017 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 14310 del 09 novembre 2017

COLLEGIO DI BARI 

composto dai signori:

(BA) TUCCI …………… Presidente
(BA) CAMILLERI ……….Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PRINCIPE …………..Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO ………….Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO …….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENRICO CAMILLERI

Seduta del 05/10/2017

FATTO 

In data 22.07.2008 il ricorrente stipulava un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero dell’importo di € 140.000,00 da restituire in 25 anni. Successivamente, in data 15.02.2016, chiedeva ed otteneva il conteggio per l’eventuale estinzione anticipata del mutuo, nel quale, in aggiunta al capitale residuo, veniva chiesta la somma di € 56.346,49 a titolo di “rivalutazione”. Riscontrava, pertanto, una mancata corrispondenza tra il conteggio suddetto e il contratto di mutuo, nel quale gli importi vengono indicati sempre in Euro, non sono esplicitate le formule da applicare in caso di estinzione, né viene riportata la dicitura “mutuo in valuta” ovvero “corrispettivi in CHF”. Inoltre, i fogli informativi, mai sottoscritti, non corrispondono al contenuto del mutuo e sono troppo generici, soprattutto in considerazione dell’elevata rischiosità del prodotto. Richiama, a sostegno delle proprie doglianze, la pronuncia della Corte di Giustizia del 30.04.14 (causa C-26/2013), nonché Cass. Sez. III n. 17351/2011.

Il ricorrente ha formulato testualmente le seguenti richieste:
1) obbligare la banca a rispondere alle domande del reclamo e ad inviare i documenti informativi precontrattuali firmati;
2) verificare se vi è corrispondenza o meno tra il calcolo effettuato dalla banca per l’estinzione anticipata e quanto previsto dal contratto;
3) verificare se la clausola contrattuale sull’estinzione anticipata è da intendersi redatta in modo chiaro e comprensibile;
4) verificare se il contratto espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, in modo da consentire al contraente di valutarne il maniera inequivoca le conseguenze economiche;
5) dichiarare la nullità parziale del contratto, per la parte relativa alle clausole di estinzione anticipata/conversione del mutuo e, per l’effetto, dichiarare che il capitale residuo da restituire deve essere pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), mentre non deve essere effettuata la duplice conversione indicata nella clausola contestata.

Regolarmente costituitosi, l’intermediario controdeduce eccependo preliminarmente l’incompetenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario, in quanto la domanda afferisce al momento genetico della formazione del contratto, stipulato nel 2008, e non si è mai perfezionata l’estinzione del mutuo, che avrebbe concretizzato quel comportamento successivo al gennaio 2009 al quale solitamente viene ancorata la competenza dell’ABF. Nel merito, fa presente che la natura di mutuo indicizzato a valuta estera era nota al cliente già nella fase precontrattuale (cfr. Foglio informativo) e che i meccanismi di indicizzazione e rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata gli erano stati riepilogati con comunicazioni del 01.03.13 e 26.03.15.

Dopo averne illustrato le caratteristiche, deduce la piena legittimità del contratto di mutuo, caratterizzato dall’inserimento del rischio della indicizzazione nel rapporto giuridico. L’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo è esplicitamente contemplata dall’art. 7 del contratto, ove sono specificate le modalità per il calcolo del capitale da rimborsare, non complesse né di difficile comprensione.

Infine, in ragione dell’aleatorietà del rapporto di finanziamento, la cui estinzione anticipata può essere tanto sfavorevole quanto favorevole al consumatore, conclude sostenendo che la predetta clausola di indicizzazione non potrebbe neppure ritenersi vessatoria.
La resistente chiede di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di respingerlo nel merito.

DIRITTO 

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne le modalità di calcolo dell’importo richiesto dal finanziatore per l’estinzione anticipata di un mutuo indicizzato al franco svizzero.
L’intermediario ha nondimeno sollevato una eccezione preliminare, di incompetenza dell’Arbitro ratione temporis, dalla quale è opportuno prendere le mosse affermandone l’inaccoglibilità. Come ha infatti rilevato già il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento decisioni nn. 5866/15) e ribadito svariati Collegi territoriali (cfr., ex multis, Collegio di Napoli, decisione n. 10091/16), sussiste la competenza dell’ABF qualora il conteggio di estinzione contestato sia stato emesso successivamente al 1° gennaio 2009, indipendentemente dall’avvenuta effettiva estinzione del mutuo; conteggio che, nel caso di specie, è stato emesso in data 15.02.2016.

Passando al merito del ricorso ed alle domande spiegate dal ricorrente, deve dirsi come quelle contrassegnate con i numeri progressivi 2), 3) e 4) non appaiano accoglibili, siccome involgenti una attività di natura consulenziale, “estranea agli scopi ed alle funzioni dell’ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti” (cfr. ex multis, Collegio di Napoli, decisione n. 3803/17; Collegio di Roma, decisione n. 522/2015).

Con altra domanda proposta (contrassegnata con il n. 1), il ricorrente ha chiesto poi di ottenere copia dei documenti contrattuali debitamente firmati. Neppure tale richiesta risulta però meritevole di accoglimento; ciò, vuoi in considerazione della circostanza che lo stesso ricorrente ha dichiarato di essere già in possesso del foglio informativo (ancorché non sottoscritto), vuoi in ragione del fatto che tale documento sia stato comunque prodotto dall’intermediario, a nulla rilevandone peraltro la mancata sottoscrizione, trattandosi di mero strumento di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti, nonché riassuntivo delle relative condizioni contrattuali.

Diversa valutazione si impone invece in relazione all’ultima delle domande formulate da parte ricorrente e tendente ad ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto, per la parte relativa alle clausole di estinzione anticipata/conversione del mutuo, e le statuizioni restitutorie conseguenti.

La clausola oggetto di censura è quella contenuta all’art. 7 del testo contrattuale, implicante una regola di “rivalutazione” del capitale in caso di estinzione anticipata del rapporto; in essa è in altri termini previsto che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Per contro, tuttavia, né il “foglio informativo” consegnato al cliente fa menzione del meccanismo applicabile in caso di estinzione anticipata, né le comunicazioni periodiche inviate dall’intermediario – e in atti – precisano alcunché circa la rivalutazione di cui al citato art. 7, sempre denominando in euro il debito residuo.

Orbene, sul punto si è però chiaramente pronunciato il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro, rilevando come una clausola del genere di quella descritta non paia esporre “in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione (..), sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti (...) detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio. In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE). Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n.5866/15).

Stante pertanto la nullità della clausola di “rivalutazione” prima descritta, e risultando dunque inapplicabile il meccanismo di duplice conversione ivi previsto - viceversa operato dall’intermediario, come si evince dal conteggio estintivo del 15.02.2016 - discende a carico del cliente unicamente l’obbligo di restituzione della differenza tra somma mutuata e capitale già restituito: “tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art.1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata (...)e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità” ( cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10091/16, cit.).

P.Q.M. 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Andrea Tucci

Dec-20171109-14310

Decisione N. 11441 del 20 settembre 2017 – Contratti bancari in genere – Nullità delle clausole – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata Incompetenza – Ratione temporis

Decisione N. 11441 del 20 settembre 2017

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori:

(NA) CARRIERO ………… Presidente

(NA) MAIMERI ………….. Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) FEDERICO ………… Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GULLO ……………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(NA) BARTOLOMUCCI ………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA FEDERICO
Nella seduta del 25/07/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
In data 06.12.2006, il ricorrente stipulava contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 ss. T.U.B. e, in data 14.02.2016, formulava richiesta di estinzione anticipata. All’esito del riscontro dell’intermediario, contestava il conteggio estintivo sulla base dell’asserita nullità della clausola di cui all’art. 7 del contratto. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva «venga accertato che il contratto di mutuo fondiario è in Euro e non in valuta estera, come espressamente previsto dall’art. 4 del contratto di mutuo [...] e che solo ai fini del calcolo degli interessi è stata convenuta l’indicizzazione al franco svizzero; - previa dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia dell’art. 7 del contratto di mutuo fondiario, nella parte in cui addosserebbe il rischio di cambio sul mutuatario, trattandosi di clausola palesemente vessatoria, poiché scritta e applicata in maniera non chiara e, di conseguenza, tale da avere impedito al mutuatario di fare una scelta pienamente consapevole e corretta, non essendo stato esattamente informato, venga accertato quale sia il corretto metodo di calcolo ai fini della anticipata estinzione del mutuo; - proceda al conteggio di quanto effettivamente dovuto dal mutuatario alla banca in conseguenza della richiesta di anticipata estinzione del mutuo, al netto della clausola di indicizzazione, conteggiando quale somma il ricorrente avrebbe dovuto effettivamente restituire alla banca; - per l’effetto decida la somma che la banca dovrà restituire al mutuatario, perché illecitamente richiesta per estinguere anticipatamente il mutuo sulla base di un calcolo errato derivante dall’applicazione di una clausola palesemente vessatoria [...];- condanni la banca al risarcimento dei danni tutti quantificati, secondo quanto dettagliato, in € 100.000,00, o il più o meno ritenuto di giustizia, derivati al ricorrente per essere stato costretto, al fine di vendere la propria casa e non perdere l’acquirente [...] ad estinguere, suo malgrado, il contratto di mutuo fondiario in oggetto ed a contrarre un nuovo mutuo, con tasso più elevato , per l’acquisto di altra casa oltre alla refusione di spese e compensi professionali».

L’intermediario si costituiva ritualmente e eccepiva in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis sulla base dell’asserita riferibilità della domanda al momento genetico della conclusione di un contratto sottoscritto nell’anno 2006. Nel merito, deduceva la piena validità della clausola relativa alla determinazione degli importi dovuti in caso di estinzione anticipata, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO 

In via pregiudiziale, il Collegio reputa insussistente l’asserita incompetenza temporale dell’Arbitro. Come è noto, ai sensi delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - Sezione I - Disposizioni di carattere generale - Par. 4 “Ambito di applicazione oggettivo”, «non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009». Invero, la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento predisposti dalla resistente nel 2016 e contestati dalla ricorrente.

In conformità del consolidato orientamento di ABF (v., ex multis, Collegio di Coordinamento, dec. n. 5855/15, Collegio di Napoli, dec. n. 6625/17, Collegio di Roma, dec. n. 10964/16), deve essere affermata la competenza del Collegio arbitrale trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009.

Il ricorrente contesta le modalità di calcolo dell’importo richiesto dall’intermediario per l’estinzione anticipata del mutuo in ragione dell’asserita illegittimità dell’art. 7 del contratto di mutuo nella parte in cui prevede, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, che «ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base “al tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero – euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso».

Tale clausola espone il mutuatario alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, perché prescrive che l’importo del capitale residuo sia convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco/svizzero rilevato al giorno del rimborso. Essa, tuttavia, non rappresenta in modo chiaro e agevolmente comprensibile il meccanismo di calcolo applicabile in caso di estinzione anticipata, ponendosi in palese conflitto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, comma 2, cod. cons.).

In questa prospettiva, il Collegio di Coordinamento (dec nn. 7727/14 e 5866/15) ha reputato nullo l’opaco meccanismo previsto dall’art. 7 del contratto di mutuo con conseguente applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio.

Questo Collegio non ravvisa alcun ragione per discostarsi dal riferito orientamento sì che deve essere accolta la domanda di nullità della clausola - di cui all’art. 7 del contratto di mutuo - relativa alle modalità di determinazione dell’importo dovuto in caso di estinzione anticipata.

Sulla base del principio nominalistico di cui all’art. 1277, comma 1, c.c., l’intermediario resistente dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento e, in particolare, dovrà determinare il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e quella già corrisposta previamente ricalcolata, sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità (così ABF, Collegio Napoli, dec. 6625/2017)

Il ricorrente ha altresì proposto domanda di risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro centomila, oltre le spese di assistenza legale. In via pregiudiziale, il collegio reputa insussistente la competenza per valore dell’Arbitro bancario finanziario, perché la domanda del ricorrente eccede il limite imposto dall’art. 2, punto 4, della delibera CICR del 29 luglio 2008. Infatti, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno, nella misura di euro 100.000,00, corrispondente al limite massimo di competenza dell’Arbitro bancario finanziario, oltre al rimborso delle spese legali sostenute. Come statuito da questo Collegio (Collegio di Napoli, decisione n. 5461/15) «le norme procedimentali non richiedono alcuna forma di assistenza legale per presentare ricorso all’Arbitro; tuttavia, è stato ammesso il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza legale in casi peculiari, all’esito dell’accertamento “dell’effettivo sostenimento dell’onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell’importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia” (ABF Milano decisioni nn. 3823/2012 e 2623/2011). Per tale motivo, si tratta di somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno subito per l’eventuale illegittimo comportamento dell’intermediario e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del valore della controversia, che appunto ha ad oggetto la “corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo». 

Il Collegio liquida equitativamente in euro 200,00 le spese di assistenza difensiva quale componente del più ampio pregiudizio patito nell’ipotesi che il ricorrente si sia avvalso dell’ausilio di un difensore sia nella fase del reclamo sia nella fase del procedimento innanzi all’ABF, sostenendone il relativo costo (ex multis, ABF, Collegio Napoli, dec. nn. 3498/2012, 6625/2017).

P.Q.M. 

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la nullità della clausola nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. 

Dispone il rimborso delle spese di assistenza difensiva determinate equitativamente in € 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20170920-11441

Decisione N. 11866 del 29 settembre 2017 – Mutuo – Estinzione anticipata

Decisione N. 11866 del 29 settembre 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ………………. Presidente
(MI) ORLANDI …………………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI ……………….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI ………………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA ………………….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI
Nella seduta del 04/04/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con ricorso pervenuto in data 25/03/2016, il ricorrente ha esposto di aver richiesto all’intermediario resistente il conteggio dell’importo dovuto in sede di estinzione anticipata, “finalizzata alla surroga con altro intermediario”, di un mutuo indicizzato al Franco Svizzero stipulato il 25/02/2009 e che, una volta ottenuto tale conteggio, non era stato in grado di comprendere il metodo di calcolo seguito per la determinazione dell’importo dovuto, essendo indicati nel conteggio stesso ammontari risultanti dall’applicazione di clausole di indicizzazione scarsamente trasparenti.
Il ricorrente ha quindi dedotto di aver contestato detto conteggio estintivo e chiesto all’intermediario di rideterminare l’importo dovuto a titolo di estinzione anticipata sulla base della sola differenza tra l’importo erogato e quello rimborsato alla data della richiesta di estinzione anticipata, senza fare applicazione del meccanismo di duplice conversione dall’Euro al Franco Svizzero e viceversa previsto dal contratto.
Non avendo ottenuto soddisfazione, il ricorrente ha quindi adito il Collegio per contestare la scarsa trasparenza dell’art. 7 del contratto di mutuo dal medesimo sottoscritto sotto i seguenti profili:

  •  mancata esposizione in modo chiaro e comprensibile del criterio di calcolo da applicare per effettuare la duplice conversione valutaria dell’importo dovuto dal cliente a titolo di estinzione anticipata del mutuo;
  • mancato avvertimento in relazione all’alea cui il cliente si sarebbe trovato esposto per effetto della conclusione del contratto, dovuta all’oscillazione delle valute di riferimento; da tale mancato avvertimento sarebbe derivato – sempre secondo il ricorrente – un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti a svantaggio del cliente, che determinava la vessatorietà della clausola di doppia conversione e, quindi, la sua nullità, ai sensi dell’art 36 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
  • riferimento nella clausola di doppia conversione al capitale “restituito” e non a quello “da restituire”, come invece sarebbe stato più corretto.

Ciò premesso, il ricorrente ha quindi chiesto:

    • in via principale, che il Collegio determinasse l’ammontare del capitale da rimborsare in sede di estinzione anticipata del mutuo nella differenza tra la somma mutuata e (i) l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite e (ii) il saldo del conto di deposito, senza praticare la duplice conversione valutaria prevista dalla clausola 7 del contratto, e
    • in via subordinata, che la banca rideterminasse l’ammontare del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo indicizzando il capitale medesimo e non quello restituito, senza praticare la duplice conversione valutaria prevista dalla clausola 7 del contratto.

    L’intermediario ha depositato le proprie controdeduzioni, esponendo che:

        • il meccanismo contestato dal ricorrente consisteva in due semplici operazioni di conversione valutaria, comprensibili anche da soggetti non dotati di particolari competenze tecniche senza necessità di esplicitare la formula aritmetica della
          conversione;
        • il conto deposito collegato al mutuo aveva unicamente la funzione di consentire il
          regolamento dei rapporti di dare e avere fra le parti; conseguentemente, il relativo saldo non poteva essere compensato con il credito vantato dall’intermediario nei confronti del mutuatario per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento;
        • il ricorrente era stato reso edotto delle “principali caratteristiche del mutuo” e dei “meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata” nell’ambito delle comunicazioni periodiche trasmessegli nel corso del rapporto;
        • si doveva escludere la vessatorietà dell’art. 7 del contratto di mutuo, dato che, se di squilibrio si poteva parlare, questo era puramente “eventuale” ed “economico” e gravava allo stesso modo su entrambe le parti, mentre lo squilibrio che avrebbe dato luogo alla nullità della clausola ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 206/2005 era solo quello “normativo” e coevo alla conclusione del contratto, circostanza questa che avrebbe determinato l’incompetenza temporale dell’Arbitro in relazione all’eccezione sollevata dal ricorrente sotto il profilo de quo.

      Il resistente ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di respingerlo in quanto infondato.
      Il ricorrente ha depositato proprie repliche alle controdeduzioni del resistente e ha contestato di aver ricevuto alcuna informativa circa i meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione del capitale residuo in caso di estinzione anticipata.
      Ciò premesso, ha chiesto al Collegio:

    • di dichiarare la nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo e di accertare che, in caso di richiesta di estinzione anticipata del contratto di mutuo, il capitale residuo da restituire all’intermediario era pari alla differenza tra il capitale mutuato e l’ammontare complessivo “delle quote di capitale già restituite, calcolate secondo l’indicizzazione al Franco Svizzero”.

L’intermediario ha a sua volta depositato una controreplica, con la quale ha contestato le ulteriori deduzioni del ricorrente.

DIRITTO

Questo Collegio deve preliminarmente pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza ratione temporis formulata dal resistente in merito alla domanda del ricorrente di accertamento della vessatorietà dell’art. 7 del contratto di mutuo oggetto del presente procedimento che, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 206/2005, andrebbe valutata “al momento della sua conclusione”.

Ritiene il Collegio che tale eccezione sia infondata poiché il contratto di mutuo di cui al ricorso è stato stipulato il 25/02/2009 e, dunque, in epoca successiva al 01/01/2009, data di inizio della competenza temporale dell’Arbitro Bancario e Finanziario.
Passando quindi all’esame del merito del ricorso, deve questo Collegio osservare che nella propria replica il ricorrente ha modificato le domande formulate nel ricorso senza riproporre quella principale, con la quale aveva chiesto di rideterminare il capitale dovuto in sede di estinzione anticipata del mutuo detraendo dallo stesso il saldo del conto deposito.

Più precisamente, nella replica il ricorrente ha chiesto a questo Collegio di “dichiarare” la nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo e di “accertare” che in caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo stesso, il capitale da restituire corrispondeva alla differenza tra la somma quella mutuata e l’ammontare complessivo “delle quote di capitale già restituite, calcolate secondo l’indicizzazione al Franco Svizzero” e senza duplice conversione valutaria.

Ciò premesso, questo Collegio deve, da un lato, prendere atto della rinuncia del ricorrente alla predetta domanda principale e, dall’altro, dichiarare inammissibile quella di nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo in quanto nuova rispetto a quelle formulate nel ricorso (cfr. Coll. Milano, decisione n. 3895/12; Cass. S.U., 15/06/2015, n. 12310).

Resta dunque da esaminare nel merito la domanda subordinata proposta con il ricorso, volta all’accertamento del diritto del ricorrente a restituire all’intermediario in sede di estinzione anticipata del mutuo solo la differenza tra l’importo mutuato e l’ammontare complessivo “delle quote di capitale già restituite, calcolate secondo l’indicizzazione al Franco Svizzero” e senza duplice conversione valutaria.

Ritiene questo Collegio che tale domanda sia stata nella sostanza ribadita dal ricorrente in sede di replica allo scopo di precisarne meglio i contorni e non si ponga pertanto una questione di inammissibilità della domanda stessa (cfr. Coll. Roma, decisione n. 1146/13; Coll. Milano, decisione n. 393/2010).

Venendo al merito della domanda in questione, questo Collegio deve osservare che la stessa non può essere decisa senza valutare gli effetti dell’applicazione del citato art. 7 del contratto di mutuo e, prima ancora, la legittimità e l’efficacia della clausola medesima, dato che essa costituisce la base giuridica della pretesa dell’intermediario di operare la sopra menzionata doppia conversione valutaria nel momento dell’eventuale estinzione anticipata o della surroga del finanziamento (v., in questo senso Coll. di Coordinamento, decisione n. 4135/2015, nonché le successive n. 5855/2015, n. 5866/2015 e n. 5874/2015, tutte conformi e tutte relative a clausole contrattuali analoghe a quella di cui al ricorso).

Orbene, come affermato dal Collegio di Coordinamento, non pare che l’art. 7 in esame “esponga in maniera trasparente, chiara e comprensibile il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione della valuta, nonché ‘il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo’, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza [del 30 aprile 2014, nella causa C-26/13], sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che con [l’]orientamento della Corte di Cassazione” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351).

Infatti, - prosegue il Collegio di Coordinamento – la clausola in questione si limita a prevedere che gli importi da restituire siano dapprima convertiti in Franchi Svizzeri al ‘tasso di cambio convenzionale’ e che, l’importo così ottenuto, sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, senza tuttavia esporre le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”.

Occorre a questo proposito ricordare che, secondo il già ricordato consolidato indirizzo della Corte di legittimità, le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ancora, tra le molte, Cass. 8 agosto 2011, n. 17351).

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dal Collegio di Coordinamento afferma, inoltre, che la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui trattasi debba essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove “malgrado il requisito della buona fede, [si determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.

Da quanto precede ed in accoglimento della domanda del ricorrente discende che, in applicazione dell’art. 36 del Codice del Consumo (che recepisce nel nostro ordinamento l’art. 6, paragrafo 1, della citata direttiva 93/12/CEE) e nel solco del menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità e questo di Arbitro, deve disporsi la disapplicazione dell’art. 7 del contratto di mutuo di cui al ricorso e, per l’effetto, che l’intermediario effettui il conteggio dell’importo dovuto dal ricorrente in sede di anticipata estinzione o di surroga del mutuo stesso determinandolo sulla base della differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già da quest’ultimo restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero), senza applicare la duplice conversione prevista dal citato art. 7 del contratto.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170929-11866

Decisione N. 12312 del 05 ottobre 2017 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 12312 del 05 ottobre 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) MASSERA ………… Presidente
(RM) MELI ………………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO ………….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI …………… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI …………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MADDALENA RABITTI
Nella seduta del 20/04/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
In data 23/04/2008 la ricorrente sottoscriveva con la banca convenuta un contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri per l’importo di € 45.000,00 da rimborsare in 15 anni. In relazione a tale contratto la ricorrente richiedeva, il 12/12/2015, il conteggio di estinzione anticipata e in tale sede per la prima volta veniva a conoscenza di un’operazione di rivalutazione monetaria del capitale residuo. La ricorrente presentava quindi reclamo, in data 18/06/2016, contestando la rivalutazione del capitale, richiesta nel suddetto conteggio, e nel riferire l’impossibilità “di avere una chiara idea del reale debito da estinguere”, sottolineava che “nelle comunicazioni inviatele dalla banca, tutte le somme erano sempre state indicate in euro”, come anche “le voci contrattuali sono espresse in EURO” e “i fogli informativi riportano valori in EURO e non in CHF”, e per tali motivi chiedeva alla banca di emettere un nuovo prospetto di estinzione anticipata.
Non ricevendo risposta soddisfacente, parte ricorrente, con ricorso presentato in data 26/08/2016, nel contestare il metodo di calcolo applicato dalla resistente nel conteggio per l’estinzione anticipata, in quanto non conforme ad altre decisioni assunte, negli ultimi anni dai Collegi territoriali nonché dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, chiede che, accertata la nullità della clausola di rivalutazione, la banca fornisca un conteggio estintivo senza praticare la “duplice conversione” valutaria oggetto della clausola contestata. L’intermediario convenuto, con le controdeduzioni presentate in data 19/10/2016 afferma che il 23/04/2008 la ricorrente aveva sottoscritto un mutuo indicizzato al CHF per l’importo di € 45.000 da rimborsare in 15 anni; con reclamo del 18/06/2016 la ricorrente ha contestato la clausola di rivalutazione del capitale da restituire nonché l’importo emergente dal conteggio informativo di estinzione anticipata riferito alla data del 14/12/2015; in sede di riscontro al reclamo, la banca ha fornito gli opportuni chiarimenti sul corretto funzionamento del meccanismo della clausola contestata.

Ciò premesso, l’intermediario eccepisce preliminarmente l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro atteso che, non essendosi perfezionata l’estinzione anticipata del finanziamento, la clausola di rivalutazione non è mai stata applicata e, di conseguenza la doglianza del ricorrente riguardava esclusivamente il momento genetico della formazione del contratto, stipulato nel 2008, e quindi fuori dal periodo di competenza temporale dell’ABF.

Nel merito, la banca riassume le caratteristiche del contratto, indicandole nella circostanza per cui esso è un mutuo in euro, indicizzato al franco svizzero, tale per cui sia l’erogazione che le rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il Franco Svizzero. Tale contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del “tasso di interesse convenzionale” (Libor/Franco svizzero a sei mesi) anche dal “tasso di cambio” (Franco svizzero/Euro). Quindi, nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco svizzero/Euro.

In particolare, precisa la banca, il suddetto meccanismo di indicizzazione previsto trova attuazione mediante “conguagli semestrali”, tali per cui le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, ma alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi ( di interesse e di cambio) convenzionali e quelli reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre e il “conguaglio positivo o negativo” che genera un addebito o un accredito regolati su uno “speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria”.

Quanto alla clausola di rivalutazione in caso di estinzione anticipata, prosegue la banca, è previsto che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto e successivamente convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro rilevato ... e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”. Ciò significa che il calcolo si articola, dunque, in due fasi, e precisamente: a) in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo in euro, applicando il “tasso di cambio convenzionale” adottato al momento della stipula; b) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato in franchi svizzeri, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”).

In definitiva, la banca ritiene legittima la clausola in questione ritenendola del tutto chiara nell’esplicitazione dei due passaggi da seguire, del resto, recependo in anticipo i principi resi dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni, n.7727/2014 e n. 4135/2015, fa presente che nelle note esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione inviate al ricorrente nella fase di esecuzione del contratto, erano pure descritte le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla “duplice conversione” e la spiegazione del meccanismo della clausola di rivalutazione.
In merito poi alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/15, che considera la clausola de qua come non trasparente, la banca ritiene altresì non pertinente il richiamo alla Corte di Giustizia che si pronunciava su una fattispecie contrattuale affatto differente. In ultimo, la banca resistente non reputa applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, se solo si consideri come la suddetta clausola di rivalutazione potrebbe avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti, e che del resto il giudizio di vessatorietà (recte: di significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti) dovrebbe esprimersi avuto riguardo all’intero contratto e non ad una sola clausola.

Parte resistente chiede , quindi, che il ricorso sia dichiarato irrecivibile ratione temporis ovvero, in subordine, respinto in quanto infondato nel merito.

DIRITTO 

Il Collegio ritiene di dover anzitutto esaminare l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario in via pregiudiziale, il quale deduce un vizio genetico del contratto stipulato nel 2008, atteso che, non essendosi perfezionata l’estinzione anticipata del finanziamento, la clausola di rivalutazione non è mai stata applicata. Il Collegio al riguardo ricorda che in quattro decisioni rese nei confronti dell’odierna resistente e con riferimento alla medesima fattispecie che qui ci occupa, si è precisato che il momento in cui si radica la competenza temporale dell’Arbitro è quello del rilascio del conteggio estintivo contestato (cfr. Collegio di Coordinamento: decisioni n. 4135 del 20/05/2015; nn. 5855, 5866 e 5874 del 29/07/2015; successivamente, cfr. Collegio di Roma: decisione n. 10964 del 15/12/2016, n. 6165 del 07/07/2016 e n. 5688 del 16/06/2016)

Nel caso di specie, la domanda proposta dalla ricorrente riguarda i conteggi di estinzione anticipata effettuati dall’intermediario resistente in data 12/12/2015 e contestati dalla ricorrente. Onde, trattandosi di operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale. L’eccezione è quindi infondata e deve essere respinta.

La disposizione contrattuale in esame si limita a prospettare che, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, l’importo del capitale “restituito” nonché gli eventuali importi dovuti vadano prima convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertiti in euro al cambio franco/svizzero rilevato al giorno del rimborso. Ai fini del suddetto calcolo, sono dunque previste due operazioni: 1) il calcolo del capitale residuo in Franchi svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula e, successivamente, 2) la cifra così ottenuta verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. Il cliente è così esposto alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.

Nella nota informativa inoltrata alla ricorrente in data 01/03/2013, l’intermediario riepiloga schematicamente il meccanismo operativo della clausola di rivalutazione, in una formula dove si richiama il capitale “residuo”, mentre nel testo contrattuale il riferimento è al capitale “restituito”.

Orbene, dall’esame delle evidenze allegate, Il Collegio rileva che la clausola contestata (art. 7 del contratto) non esponga in maniera sufficientemente trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera; ciò comporta, come più volte ribadito in materia, una violazione del fondamentale principio di trasparenza e la nullità della clausola stessa. Né a sanare tale situazione possono evidentemente contribuire note esplicative successive alla sottoscrizione del contratto. In proposito l’intermediario ha affermato che il ricorrente ha ricevuto informazioni complete sin dal primo contatto e che schematicamente il meccanismo operativo della clausola di rivalutazione per il caso di estinzione anticipata è stato riepilogato con la nota datata 01/03/2013 (e quindi quando erano trascorsi circa cinque anni dalla stipulazione del mutuo).

Ciò premesso, la tipologia di clausola qui contestata è stata ripetutamente esaminata da quest’Arbitro, in sede di Collegio di Coordinamento, nel corso del 2015, in relazione ad analoghi ricorsi presentati sempre verso la banca resistente (cfr. decisioni nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874/15).

In particolare, nella decisione n. 4135/2015, il Collegio, rilevando l’ambiguità della clausola nella parte in cui si riferisce alla rivalutazione del capitale “restituito” anziché del capitale “residuo”, ha condannato la banca al ristoro dei danni.
Nelle decisioni successive (nn. 5855, 5866 e 5874), il Collegio - valorizzando la decisione, sul tema, della Corte di Giustizia UE del 30.4.2014 causa c-26/2013 - ha ritenuto la clausola vessatoria (e perciò nulla), ordinando alla banca di calcolare il capitale residuo come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite senza praticare la “duplice conversione” valutaria.

L’assenza di una chiara illustrazione delle modalità operative del meccanismo c.d. “di doppia conversione” da parte della resistente configura dunque una condotta non in linea con i canoni di correttezza e di buona fede cui le parti sono tenute e, in quanto non trasparente, deve essere considerata abusiva e dunque nulla (ponendosi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, secondo la ricostruzione della Corte di giustizia dell’Unione (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), con la conseguenza che l’intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 (Trib. Milano, 16 novembre 2015, Collegio di Coordinamento-decisione n. 7727 del 20/11/2014,).

Da tutti gli argomenti ed i princìpi sopra ricordati ed in questa sede ancora una volta condivisi e ribaditi, deve pertanto ricavarsi la conclusione della nullità della clausola (art. 7 del contratto) contestata dalla ricorrente; con l’esigenza pertanto che il rimborso anticipato del finanziamento possa avvenire mediante la restituzione della differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

Dec-20171005-12312

Decisione N. 12706 del 12 ottobre 2017 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 12706 del 12 ottobre 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) MASSERA ………….. Presidente

(RM) GRECO ………………. Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) RECINTO …………… Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CARATELLI ………… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) CHERTI ……………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Nella seduta del 28/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Parte ricorrente ha rappresentato di aver sottoscritto con l’intermediario resistente, in data 16/6/2003, un contratto di mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero.
In data 06/05/2016, parte ricorrente ha chiesto il conteggio informativo per l’eventuale estinzione anticipata del mutuo. La banca rispondeva richiedendo circa 15.000,00 euro a titolo di rivalutazione, in aggiunta al capitale residuo e non indicava l’importo del capitale. Ritenendo il calcolo elaborato dall’istituto di credito non coerente con il contenuto del contratto di mutuo, parte istante inoltrava un reclamo al quale l’intermediario rispondeva in data 2/11/2016, con argomentazioni ritenute non soddisfacenti. In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che nel riscontro fornito non veniva individuato il punto del contratto di mutuo in cui era prevista una “indicizzazione valutaria, finanziaria e rivalutazione”, non chiariva in che modo fosse addivenuta al calcolo dell’importo anzidetto e non indicava la “posizione DEBITORIA IN CHF della banca in relazione al tuo contratto di mutuo”.
Parte ricorrente, altresì, ha affermato di non aver firmato i fogli informativi e che essi non corrispondevano al contenuto del contratto di mutuo (ad es. nei fogli informativi il rapporto veniva definito “Mutuo in valuta”, mentre il contratto sottoscritto riportava la dicitura “Contratto di mutuo fondiario ai sensi degli articoli 38 e segg. del d.lgs. n. 385 del 01/09/1993”).
Parte ricorrente ha sostenuto di essere stato indotto a ritenere che il mutuo fosse in euro e non in franchi svizzeri in quanto:

a) il contratto di mutuo, all’art. 3, rubricato “Termini e modalità di rimborso”, non riportava la dicitura “mutuo in valuta” o corrispettivi in franchi svizzeri;

b) il contratto non riportava l’indicazione di somme in franchi svizzeri, ma solo in euro;

c) allo stesso modo, nei piani di ammortamento erano indicate solo somme in euro.

In considerazione dei fatti esposti, parte ricorrente ha chiesto la condanna della banca a rispondere alle domande formulate nel reclamo e ad inviare i documenti informativi precontrattuali firmati. Ha, inoltre, chiesto che il Collegio proceda a verificare la corrispondenza tra il calcolo effettuato dalla banca e quanto previsto dal contratto di mutuo e che, accertato che la clausola contrattuale relativa all’estinzione contenuta nel contratto di mutuo non è redatta in modo chiaro e comprensibile, ne dichiari la nullità.

Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario resistente ha rappresentato che, in data 16/6/2003, parte ricorrente a un aveva sottoscritto un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, per l’importo capitale di euro 180.000,00 e per la durata originariamente prevista di quindici anni. Su richiesta di parte istante, il 9/5/2016, la banca emetteva un conteggio informativo per l’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo.

Parte ricorrente, dunque, presentava reclamo con cui contestava l’opacità delle clausole del contratto di mutuo relative alla rivalutazione dovuta in caso di estinzione anticipata. Riscontrava la banca, con nota del 13/6/2016, illustrando il funzionamento del meccanismo di indicizzazione del contratto di mutuo e la sua incidenza sui calcoli contenuti nel conteggio estintivo. Tuttavia, in data 3/10/2016, parte ricorrente presentava un nuovo reclamo in cui chiedeva la documentazione precontrattuale. L’istituto riscontrava a tale secondo il 2.11.2016, fornendo a parte istante quanto richiesto.

Nonostante ciò, parte ricorrente non procedeva all’estinzione anticipata del rapporto e inoltrava ricorso a questo Arbitro, in merito al quale l’intermediario ha chiesto venisse dichiarata l’inammissibilità – per incompetenza ratione temporis – o, in subordine, il rigetto. L’intermediario ha, infatti, in primo luogo eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che le contestazioni mossi circa la validità del contratto riguardino ad un periodo anteriore a quello della competenza dell’Arbitro. A tale proposito, l’intermediario ha rilevato come - non essendosi perfezionata l’estinzione - la clausola controversa non è stata applicata e, pertanto, per la determinazione della competenza temporale deve essere tenuto in considerazione esclusivamente il momento della stipulazione del contratto, risalente al 2003.

Inoltre, con nota del 07/12/2016, parte resistente ha comunicato che la contestazione di parte ricorrente era già stata portata all’attenzione di questo Arbitro, definita con decisione del Collegio di Roma n. 7026/2016. In merito, parte ricorrente ha replicato evidenziando che i due ricorsi – benché riferiti al medesimo contratto – riportavano un diverso oggetto. Nel merito, la banca ha dedotto che il contratto stipulato con il ricorrente è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero; dunque, di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero.

Il contratto, secondo quanto sostenuto nelle controdeduzioni, si caratterizzerebbe per un’indicizzazione delle rate di rimborso dipendente, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale (LIBOR /FRANCO SVIZZERO SEI MESI) anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Quindi nell’alea del contratto stesso rientrerebbero sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio franco svizzero/euro.

Quanto al meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, lo stesso viene regolato mediante “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito in applicazione di tale meccanismo, alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l’importo (“positivo” o “negativo”) rilevato, che genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”.

In fine, con riguardo alle modalità di calcolo delle somme dovute in caso di estinzione anticipata del mutuo, l’intermediario ha sostenuto che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto. Difatti, l’art. 9 del contratto dispone che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale' e successivamente convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro rilevato ... e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”. Secondo quanto ritenuto dall’intermediario resistente, occorrerebbe quindi procedere nella seguente maniera: 1) convertire in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula, moltiplicando tale capitale residuo per il tasso di cambio convenzionale; 2) per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca, riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”); 3) per calcolare l’equivalente in euro (al cambio attuale) del capitale residuo in franchi svizzeri di cui al primo punto, dividere l’importo per il tasso di periodo.

La banca ha, dunque, sostenuto la piena legittimità della clausola in questione ritenendola assolutamente chiara nell’esplicitazione dei passaggi logici da seguire. In particolare, l’intermediario ha affermato che l’esplicazione dei passaggi logici in termini discorsivi è senz’altro più chiara per il consumatore della formula matematica che li traduce. L’intermediario ha evidenziato come parte ricorrente fosse stata correttamente informata circa il meccanismo di funzionamento del mutuo nel caso di estinzione anticipata, non solo nella fase precontrattuale (foglio informativo) ma, persino, nella fase di esecuzione mediante l’invio di note esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione. Tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione.

In merito alla disciplina applicabile, l’intermediario ha escluso che possa rinviarsi al disposto degli artt. 33 e 36 cod. cons. posto che le clausole contrattuali di indicizzazione possono avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti. Ha ritenuto, inoltre, che il giudizio di vessatorietà debba avere ad oggetto, non già una sola clausola, ma l’intero contratto e che debba essere effettuato con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del negozio.

DIRITTO 

Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare le due eccezioni sollevate da parte resistente.
In merito alla supposta violazione del principio del ne bis in idem, deve rilevarsi come – conformemente a quanto sostenuto da parte ricorrente – il ricorso precedentemente esaminato e deciso da questo Collegio, pur riguardando il medesimo contratto, aveva un oggetto differente rispetto a quello odiernamente esaminato. Nello specifico, pare di dover evidenziare che in precedenza parte ricorrente aveva contestato all’intermediario un contegno illegittimo, per non aver preventivamente avvisato circa l’ammontare degli addebiti semestrali che erano stati effettuati nel corso dell’esecuzione del rapporto, chiedendo la condanna dell’istituto al risarcimento del danno non patrimoniale patito. Appare di tutta evidenza, dunque, come non sussista alcuna sovrapposizione tra quanto in precedenza contestato e domandato a questo Arbitro e il contenuto del ricorso oggetto di attuale esame.

Quanto, invece, alla competenza temporale di questo Arbitro, risulta non contestata la circostanza che il contratto sia stato stipulato in data 16/06/2003. Tale circostanza, purtuttavia, non esclude la competenza temporale di questo Collegio a decidere sul merito del ricorso presentato, in quanto – sebbene si discuta della nullità della clausola e, dunque, di un vizio genetico del contratto – ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento del conteggio estintivo che viene predisposto in un momento successivo alla conclusione del contratto dall’intermediario. Il Collegio, infatti, è stato chiamato a valutare la clausola non in sé, ma “nella sua applicazione nel rapporto contrattuale, considerando in particolare il comportamento dell’intermediario nella fase di conteggio estintivo che deve comunque essere improntato al principio di correttezza” (Collegio Roma, dec. 22/12/2016, n. 11336). Al riguardo si segnala che già il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866 del 29 luglio 2015, in questa materia si è pronunciato affermando la nullità della clausola contrattuale sebbene il contratto fosse stato concluso nel 2007.

Entrambe le eccezioni preliminari, dunque, devono dichiararsi infondate.
Procedendo ad esaminare nel merito il ricorso, il cliente ha chiesto che questo Arbitro condanni la resistente a rispondere alle domande formulate in sede di reclamo e a inviare i documenti informativi precontrattuali sottoscritti.
Come appare evidente, le domande del ricorrente sollecitano l’intervento dell’Arbitro nelle forme di una decisione a carattere costitutivo, che imponga all’intermediario resistente un facere, che, per sua natura, non può dirsi fungibile, in quanto avente a oggetto lo svolgimento di attività assunta - in ipotesi - come doverosa e che la parte rifiuta di porre in essere. Sotto questo rispetto, le domande si manifestano inammissibili, poiché incrociano, un tradizionale limite del nostro sistema di tutela giurisdizionale, che solo di recente è stato in parte superato, con l’introduzione del nuovo art. 614-bis c.p.c., per effetto della legge di riforma n. 69/2009. Più in particolare, l’inammissibilità di tali domande si manifesta perché costringono l’Arbitro a misurarsi con i limiti dei propri poteri cognitivi, ribaditi anche dal paragrafo 4, 2° comma, della sezione I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (cfr. Collegio di Milano, pronuncia n. 7139/17 del 22/6/2017).
Le ultime due domande formulate in sede di ricorso, stante la loro evidente connessione, meritano di essere esaminate congiuntamente.
Al riguardo, deve rilevarsi che nel contratto di mutuo oggetto del presente ricorso l’estinzione anticipata è regolata dall’art. 9, che prescrive che: “E’ facoltà della parte mutuataria rimborsare il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza concordata, sia totalmente sia parzialmente, mediante richiesta scritta [...]. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il sole 24 ore” nel giorno dell’operazione di rimborso. [...] La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quanto dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria alla banca, determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo”.
Nel caso sottoposto a questo Collegio, dunque, le parti hanno sottoscritto un contratto di mutuo in euro indicizzato al Franco svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco svizzero. Esso si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio Franco svizzero/Euro. Nell’alea del contratto rientrano, dunque, sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del citato tasso di cambio. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, prevede “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi; l’importo (“positivo” o “negativo”) così rilevato genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”.

Il Collegio di Coordinamento, in due precedenti occasioni, ha avuto modo di trattare approfonditamente la questione e questo Collegio ritiene che non sussistano motivi, nel caso di specie, per disattendere l’orientamento già espresso.
In particolare, con la decisione n° 7727 del 20/11/014, il Collegio di Coordinamento ha stigmatizzato la condotta dell’intermediario convenuto, ritenendo che fosse contraria ai canoni di buona fede e correttezza. Mentre, nella decisione n° 5855 del 29/7/2015, il Collegio - richiamando una pronuncia della Corte di Giustizia Europea in tema di clausole abusive inserite in un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero - ha ritenuto che la clausola del contratto di mutuo relativa alle ipotesi di estinzione anticipata del rapporto fosse nulla, a causa dell’abusività della clausola di indicizzazione ed ha ordinato all’intermediario di calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata nel testo contrattuale.

Nello stesso senso si è di recente orientato il Tribunale di Roma – con sentenza del 3/1/2017 – il quale ha fatto proprio l’orientamento del Collegio, condannando la resistente ad adempiere alla decisione resa da questo Arbitro, rilevando altresì la ricorrenza dei presupposti per una condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.

Tanto premesso e in considerazione del tenore del riportato art. 9 del contratto sottoscritto, questo Collegio non può che rilevarne la nullità, in quanto il meccanismo c.d. “di doppia conversione” ivi previsto è contrario alle regole di trasparenza, correttezza ed equità, che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori e a cui questo Collegio si è pienamente conformato (cfr. Coll. Roma, dec. n. 6165/2016).

Ed infatti, questo Collegio non può far a meno di rilevare l’evidente l’oscurità che caratterizza la formulazione della clausola in contestazione, nella quale l’indicizzazione era riferita, per il caso di estinzione anticipata, al capitale “restituito” anziché a quello “residuo”, come sarebbe stato richiesto dalla natura atipica e aleatoria del contratto posto in essere (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548). L’elevato tecnicismo del meccanismo di indicizzazione adottato e l’assenza, nel testo contrattuale, di una chiara illustrazione delle sue modalità operative rendevano, tuttavia, non agevole per una persona non particolarmente esperta della materia, come il mutuatario, la percezione dell’erroneità di tale indicazione. Al contrario, in considerazione della diligenza qualificata richiesta all’intermediario nell’esercizio della propria attività, parte resistente non poteva non essere consapevole della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola. In applicazione del principio di buona fede al quale le parti sono tenute ad adeguare il proprio comportamento nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), l’intermediario era, dunque, tenuto ad informarne tempestivamente la parte mutuataria onde evitare che, non avendo consapevolezza dell’effettiva entità della rivalutazione della somma da rimborsare, potesse essere indotta, come in effetti è avvenuto, a chiedere l’estinzione anticipata del mutuo in un momento in cui, essendo l’ammontare del capitale “residuo” più elevato di quello del capitale “restituito”, tale operazione sarebbe risultata per lei più onerosa.
Inoltre, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.

In considerazione di tutto quanto innanzi, il Collegio ritiene che la clausola in contestazione debba qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE (cfr. Collegio di Roma, dec. 8471/2017; Collegio di Milano, dec. 2280/2017; Collegio di Roma, dec. 9866/2016).

Tale nullità non travolge l’intero contratto, ma si riverbera sulla determinazione del capitale residuo; quindi in caso di richiesta di estinzione anticipata la ricorrente dovrà restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al Franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9 di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Maurizio Massera

Dec-20171012-12706

Decisione N. 9781 del 07 agosto 2017 – Contratti bancari in genere – TAEG

Decisione N. 9781 del 07 agosto 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA …………. Presidente
(MI) ORLANDI …………….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI ……………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA ………… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA …………….Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Nella seduta del 11/04/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO 

Il ricorrente – rappresentato da un procuratore speciale – deduce di aver stipulato in data 22 gennaio 2001 (unitamente al cointestatario) con un intermediario terzo, un contratto di mutuo ipotecario, la cui titolarità è stata successivamente acquisita dall’odierno resistente. Il contratto prevedeva il rimborso della somma mutuata tramite pagamento di n. 240 rate mensili, comprensive di capitale e interessi. Tale contratto, sub art. 3, disponeva che il tasso di interesse – fissato per le prime due rate al valore nominale annuo del 5,25% – venisse successivamente indicizzato trimestralmente al Libor Franco Svizzero a sei mesi, aumentato di uno spread dell’1,75%; e, inoltre, che l’importo di ciascuna rata fosse modificato in funzione delle variazioni assunte dal tasso di cambio Euro/Franco Svizzero.
Il ricorrente osserva che in data 25 marzo 2015 dall’esame di un prospetto emesso dall’intermediario resistente risultava un capitale residuo pari a € 41.288,41, mentre il giorno precedente l’interrogazione online riportava un capitale residuo di € 37.409,45. Tale discrasia ha indotto il cliente a sospettare alcune anomalie nei tassi d’interesse applicati al rapporto. Il ricorrente, pertanto, ha sottoposto il contratto di mutuo all’esame di un esperto contabile dal quale sarebbe emersa, tra l’altro, l’applicazione al finanziamento di interessi usurari.
Il ricorrente, pertanto, deduce che l’intermediario avrebbe applicato al mutuo un TAEG superiore di oltre una volta e mezza al tasso soglia, incorrendo con ciò nell’usura prevista dall’art. 644 c.p. con riferimento a tutte le rate del finanziamento. L’importo complessivamente ripetibile dal ricorrente sarebbe pari a € 48.869,04, quantificati con riferimento al momento di presentazione del ricorso.

Inoltre, si osserva che il “macchinoso” sistema dell’indicizzazione della rata al cambio Euro/Franco Svizzero porterebbe, necessariamente, all’applicazione di interessi anatocistici con conseguente nullità dell’art. 3 del contratto. Tale ultima previsione contrattuale sarebbe, altresì, caratterizzata da indeterminabilità dell’oggetto poiché «[...] il piano di ammortamento, nel momento in cui viene previsto non solo l'adeguamento del saggio d'interesse, ma anche l'adeguamento dell'intera rata al cambio Euro//Franco Svizzero, diviene del tutto indeterminato ed indeterminabile per il contraente [...]». Ciò determina, secondo il cliente, la nullità del negozio ex artt. 1346 e 1418 c.c. Tale nullità, a differenza di quella derivante dall’applicazioni di interessi usurari, darebbe luogo alla sostituzione del tasso convenzionale con il tasso legale, ai sensi del combinato disposto delle predette disposizioni con quella contenuta nell’art. 1284 c.c.

Infine, il cliente rileva che il citato art. 3 del contratto di mutuo, non esponendo in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera e il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, violerebbe il principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (recepito nel nostro ordinamento con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), con conseguente nullità, rilevabile d’ufficio, ex art. 36 cod. cons.

Esperito senza successo il reclamo, il cliente, con articolate conclusioni, chiede di «[...] in via principale: A. per i motivi esposti, accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l’illegittimità totale e/o parziale del contratto di mutuo ipotecario [oggetto di controversia], particolarmente in relazione all’art. 3 del Mutuo contenente le clausole di pattuizione degli interessi corrispettivi e del meccanismo di indicizzazione della rata di ammortamento al cambio Euro/Franco Svizzero; B. accertare e dichiarare l’illegittima applicazione di interessi usurai e/o comunque non dovuti per un importo complessivo di Euro 48.869,04, ovvero ancora per la diversa maggiore o minore somma che a qualsiasi titolo (interessi usurari e/o anatocistici, e/o debitori, commissioni, spese e indicizzazione) emergerà in corso di arbitrato; C. condannare [l’intermediario resistente], in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore [del ricorrente e del cointestatario] delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse cosi come sopra accertate, oltre gli interessi dal fatto al saldo effettivo ed alla rivalutazione monetaria; D. dichiararsi, comunque, che ai sensi dell’art. 1815, Il comma, Codice civile non sono dovuti interessi in virtù del mutuo in oggetto. In subordine: E. nelle denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle domande svolte in precedenza, accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3 del Mutuo contenente le clausole di pattuizione degli interessi corrispettivi e del meccanismo di indicizzazione della rata di ammortamento al cambio Euro/Franco Svizzero perché posto in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 Codice civile, nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali, individuando il saggio d'interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere. F. accertare e dichiarare la nullità dell’art. 3 del Mutuo contenente le clausole di pattuizione degli interessi corrispettivi e del meccanismo di indicizzazione della rata di ammortamento al cambio Euro/Franco Svizzero perché posto in violazione dell’art.4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE e, per l’effetto, individuare il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione [...].

L’intermediario resistente, con le controdeduzioni, deduce, preliminarmente, l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro in relazione al presente ricorso, avendo parte ricorrente lamentato «[...] un asserito vizio genetico di un contratto di durata, sottoscritto in un periodo di gran lunga antecedente all'1 gennaio 2009, data di decorrenza della competenza temporale dell'arbitro Bancario Finanziario [...]»”.
Nel merito, dopo aver riepilogato le circostanze relative alla stipulazione del mutuo, sintetizzando il contenuto del regolamento negoziale, e alla successiva interlocuzione tra le parti, osserva che dall’esame del contratto (in particolare l’art. 3), inclusi tutti i previsti allegati, risulta chiaro il funzionamento del meccanismo di ammortamento; si tratta di un meccanismo stabilito sulla base di un tasso variabile, quanto al calcolo della quota interessi; e ancorato alle fluttuazioni del parametro di cambio Euro/Franco Svizzero, quanto al debito residuo. In tale tipologia contrattuale è, ovviamente, insita la variabilità nel tempo dei parametri indicati in contratto, dalla quale deriva, tempo per tempo, l’onerosità del mutuo. Inoltre, il negozio in parola prevede espressamente una facoltà di conversione del finanziamento a favore dei mutuatari, facoltà mai esercitata dal ricorrente.

Secondo l’intermediario, alla luce delle verifiche effettuate, l'ammortamento del mutuo risulterebbe sino a oggi correttamente calcolato: in particolare le prime due rate vedevano l’applicazione del previsto tasso corrispettivo del 5,250%, inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento (pari al 10,395%). Successivamente l’applicazione del meccanismo di indicizzazione valutaria avrebbe comportato, in base all'andamento del parametro di riferimento, sia incrementi del debito che decrementi a favore del ricorrente. L’intermediario, infine, esclude l’applicazione di interessi anatocistici poiché, per un verso, le rate del piano di ammortamento hanno cadenza mensile e gli interessi sono calcolati secondo la nota formula “capitale x tasso contrattuale x tempo / 36000”; per altro verso, le rate hanno una scadenza fissa e, pertanto, non producono interessi di mora, ove pagate tempestivamente.

Sulla base di tali considerazioni l’intermediario chiede, in via preliminare la declaratoria di irricevibilità del ricorso e, in via principale, il rigetto dello stesso.

DIRITTO 

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità formulata dall’intermediario.
L’eccezione è fondata. Infatti, tutte le censure articolate dal ricorrente e compendiate nelle conclusioni rassegnate attengono al momento genetico del contratto stipulato in data 22 gennaio 2001. Si tratta, in particolare, di censure rivolte all’art. 3 del contratto del quale se ne assume, sotto diversi profili, l’invalidità dalla quale deriverebbe il preteso diritto alla ripetizione delle somme espressamente quantificate. Dunque, sia sotto il profilo della causa petendi che sotto quello del petitum, tutte le domande formulate dal ricorrente presuppongo, da parte del Collegio, una cognizione del contratto-atto e non anche del contratto-rapporto; e, in particolare, della sussistenza nella sua struttura dei requisiti legali e dell’eventuale violazione di norme imperative.

La competenza dell’ABF non può essere predicata in relazione a controversie concernenti comportamenti o operazioni dell’intermediario risalenti ad epoca antecedente la data del 1°/01/09 posta dal § 4, Sez. 1 delle Disposizioni regolamentari Banca d’Italia 12/11/11 (come modificate con delibera Banca d’Italia 13/11/12) quale termine iniziale di sua competenza temporale. Tale conclusione prescinde dal momento di verificazione o percepibilità del pregiudizio che possa esserne derivato al cliente.

Nel caso di specie, come si è osservato, il contratto sul quale si appuntano le censure di validità in relazione al momento genetico è stato stipulato in data ampiamente antecedente il detto termine temporale, in relazione al quale lo stesso Collegio di coordinamento dell’ABF ha avuto modo di pronunciarsi nel senso di ribadirne l’inderogabilità in ogni caso, come quello oggetto del ricorso qui in considerazione, di denunciata nullità genetica del contratto (Cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 72/2014; in generale sul tema, Collegio di Milano, decisioni nn. 8172/2016; 8878/2016 e 6395/2015).

L’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità preclude l’esame del merito del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20170807-9781

Anteprima: Decisione n. 17697/2017 del 21.12.2017 – Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ………………… Presidente

(MI) ORLANDI …………………….. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BONGINI …………………… Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MANENTE ………………..Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) DE VITIS ………………….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DIEGO MANENTE

Nella seduta del 19/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con ricorso ricevuto in data 24/7/ 2016, il ricorrente, premesso di aver stipulato in data 22/04/2008 con l’intermediario convenuto un contratto di mutuo fondiario ipotecario indicizzato al franco svizzero e di avere richiesto nel marzo del 2016 il conteggio informativo per anticipata estinzione, ha impugnato le modalità di calcolo utilizzate dal resistente, che hanno comportato, per effetto della rivalutazione storica del cambio valuta euro-franco svizzero, un aumento di € 23.938,85 del capitale residuo pari ad € 49.892,07. Detto in estrema sintesi, parte attrice - che nel reclamo non ha compiutamente enucleato le proprie domande - ha contestato per un verso, la mancata o insufficiente informativa in fase precontrattuale sul meccanismo di doppia conversione previsto dagli artt.7 e 7 bis del contratto, per l’altro verso la non corretta applicazione della stessa disciplina pattizia.
Il ricorrente ha allegato che l’intermediario si sarebbe limitato a riscontrare il reclamo con risposte standard e proposte di «eventuale cambio mutuo» con conseguente rinuncia a ogni domanda o pretesa relativa al contratto in questione.
La banca resistente ha presentato le proprie controdeduzioni, interpretando la domanda di parte attrice come richiesta di accertare e dichiarare che il mutuo in oggetto è denominato in Euro e non in Franchi Svizzeri e di condannare la convenuta a emettere un nuovo conteggio di estinzione anticipata senza applicare la rivalutazione del capitale.
Muovendo da questa prospettiva, ha chiesto al Collegio, in via preliminare,  di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza temporale dell’ABF,in quanto la domanda afferisce esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto, stipulato nel 2008; in via subordinata, nel merito, sulla scorta di articolate considerazioni, di respingere il ricorso perché infondato.

Con successiva replica il ricorrente ha contestato articolatamente le controdeduzioni dell’intermediario, precisando il contenuto delle domande rivolte al Collegio nel senso di accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute agli artt. 7 e 7 bis del contratto di mutuo e, per l’effetto, di condannare Banca a emettere un nuovo conteggio di estinzione anticipata senza applicare la rivalutazione.

DIRITTO 

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene, nella sua essenza, alla contestazione delle modalità di calcolo previste dagli artt. 7 e 7 bis del contratto inter partes utilizzate dall’intermediario per il conteggio estintivo di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri.

L’art. 7 stabilisce che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, <<ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro (...) nel giorno dell’operazione di rimborso>>. In altri termini la norma contrattuale prevede un meccanismo di doppia conversione valutaria, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente una riconversione in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

L’art. 7 bis (“Conversione”) regola la «conversione del tasso riferito al Franco in uno riferito all’Euro» su opzione della parte mutuataria e il successivo comma 5 precisa che l’operazione descritta viene eseguita «dopo avere decurtato il saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero» collegato al mutuo e il cui regime alimentazione e di remunerazione di un rapporto di deposito fruttifero collegato al mutuo. Così descritto l’assetto contrattuale, si tratta preliminarmente di verificare la competenza del Collegio ratione temporis in merito alle questioni sollevate con il ricorso.

Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che l’eccezione di incompetenza temporale formulata dal resistente sia fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contenute negli artt. 7 e 7 bis del contratto di mutuo, il cui esame porterebbe necessariamente il Collegio a verificare l’effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento stesso della stipulazione del mutuo, cioè all’ aprile del 2008, quindi un’epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell’Arbitro (cfr. Sezione I, par. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e sevizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia, secondo cui “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009”). Quanto precede non impedisce tuttavia al Collegio, così come statuito per altre posizioni decise da questo Arbitro proprio in relazione alla medesima clausola di cui all’art. 7 oggetto di contestazione (cfr. decisioni 2451/2017, 2578/2017, 4917/2017), di accertare, in applicazione dei criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento n. 5866/2015, il diritto del ricorrente che l’intermediario resistente ricalcoli il capitale residuo che dovrà essere restituito dal cliente in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale da quest’ultimo già restituite senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria di cui si è detto.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Anteprima- Decisione n. 17697:2017 del 21.12.2017 – Collegio di Milano

26.02.2018: Invito al Seminario di Studio “BAIL IN E BANCHE VENETE”

Tuconfin è lieta di invitarvi al Seminario di studio

 “RISOLUZIONE” (BAIL IN)

 LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE BANCHE E TUTELA DEL RISPARMIO

 “INCIDIT IN SCYLLAM, CUPIENS VITARE CHARYBDIM”

che si terrà Lunedì 26 febbraio 2018 – ore 14.15 presso l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze giuridiche in Via Carlo Montanari, 9 - 37122 Verona Aula Falcone e Borsellino.

Uno dei relatori sarà il nostro collaboratore Prof. Avv. Alberto M. Tedoldi, Professore di Diritto processuale civile e di Diritto fallimentare nell’Università di Verona – Dipartimento di Scienze giuridiche.

Sarà occasione per poterci incontrare e conoscere di persona.

Qui di seguito la locandina:

BAIL IN E BANCHE VENETE 26.2.2018

 

 

 

GERMANIA: il Bundesgerichtshof sui prestiti Fx

Il Tribunale federale tedesco di Karlsruhe (Bundesgerichtshof - BGH è la più alta corte di giurisdizione civile e penale in Germania) nel caso XI ZR 152/17, deciso il 19 dicembre 2017 con una sentenza a favore del mutuatario. Nonostante il fatto che in una causa concreta non si tratti di un consumatore, che ha una protezione speciale, la Corte federale tedesca ha stabilito che il dovere esplicativo della banca in termini di prestiti in valuta deve includere specifici punti deboli e rischi di tale prodotto.

Nel caso giudiziario tedesco, è estremamente importante che nell'azione contro la banca non si tratti del consumatore come un mutuatario, ma l'entità legale pubblica - una comunità locale come mutuatario. Un prestito in franchi svizzeri è stato preso nel 2007 da una comunità locale della provincia del Nord Reno-Westfalia (18.000 residenti, il prestito ammonta a 3 milioni di euro). La Corte ha deciso che anche la banca è tenuta ad adempiere al proprio obbligo esplicativo anche nel caso di accordi di prestito con società e altre entità giuridiche. Sebbene la decisione della Corte federale tedesca si riferisca a un caso giudiziario specifico, questa sentenza nell'ordinamento giuridico tedesco in realtà significa che tutti i tribunali di istanza inferiore in Germania agiranno in conformità con tale sentenza.

Di seguito il link:  http://www.fxloans.org/germany-the-bundesgerichtshof-about-fx-loans/

E LA SENTENZA TEDESCA: http://www.fxloans.org/wp-content/uploads/2018/02/S_171219_FXLOANS_DEUTSCHLAND.pdf

TUCONFIN è unita all’Associazione Europea FXLOANS: www.fxloans.org

Di seguito i risultati raggiunti: http://www.fxloans.org/category/news/judgements/