Decisione N. 12785 del 13 ottobre 2017 – Contratti bancari in genere – Nullità delle clausole – Mutuo – Trasparenza – Estinzione anticipata

Decisione N. 12785 del 13 ottobre 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ............................... Presidente

(MI) ORLANDI .................................... Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTONI ...................................  Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SPENNACCHIO  ......................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA  ........................................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TINA
Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Nell’aprile 2009, il ricorrente sottoscriveva un contratto di mutuo.
Nel corso del 2015, il ricorrente chiedeva all’intermediario resistente un conteggio estintivo per eventuale surroga di un contratto di mutuo in euro indicizzato in franchi svizzeri, sottoscritto con lo stesso intermediario nell’aprile 2009. Successivamente, il ricorrente contestava il conteggio ricevuto dall’intermediario resistente, rilevandone la ridotta chiarezza e comprensibilità del calcolo dell’importo, “con richiesta di poter surrogare il mutuo (...) senza dover incorrere nel tasso di indicizzazione al valore storico di 1.52360 ex art. 7 e 7 bis del contratto di mutuo”.
Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall’intermediario resistente, il ricorrente ha presentato ricorso all’ABF, rilevando “l’illegittimità delle clausole non trasparenti del contratto” e chiedendo l’“annullamento dell’art. 7 e di tutte le clausole afferenti”.
Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- l’art. 4 del contratto dispone che l’erogazione e il rimborso sono regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero;

- sulla base del testo negoziale, non sussiste alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di cui il cliente è stato compiutamente informato il cliente, in quanto:

i) il cliente ha ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale;

ii) il foglio informativo riporta chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato;

iii) nell’esecuzione del contratto, ha riepilogato le principali caratteristiche, con note dell’1/03/2013 e del 26/03/2015, nella quale erano contenute le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra;

- non vi è alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola di cui all’art. 7, poiché l’andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente.

DIRITTO 

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene la valutazione della legittimità delle previsioni dell’art. 7 del contratto di mutuo sottoscritto dal ricorrente e relative alla determinazione dell’importo dovuto dal cliente per l’estinzione anticipata dal finanziamento.

La questione è stata più volte affrontata dal Collegio e, come noto, ha visto l’intervento del Collegio di Coordinamento, che ne ha chiaramente confermata la nullità. Come chiarito dal Collegio di Coordinamento, “La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. (...) Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si è detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5874/2015).

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento così espresso dal Collegio di Coordinamento; di conseguenza, dall’accertata “violazione della fondamentale regola della trasparenza, e quindi della obiettivamente agevole comprensibilità”, non può che derivarne “la nullità della clausola

Ribadita, pertanto, la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata [Euro 145.000,00] e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità” (Collegio di Coordinamento, decisine n. 5874/2015).

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20171013-12785

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI – 24.04.2018

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Longare, (Vi) 28.03.2018

A tutti i Soci, loro indirizzi

E’ convocata l’Assemblea dei Soci della Associazione TuConFin Tutela Consumatori Finanziari, in prima convocazione per il giorno 23.04.2018 ore 21,30 presso la sede dell’associazione ed in seconda convocazione

per il giorno 24.04.2018 alle ore 11.00

presso lo Studio Commercialista Dott. Sabbadin Paolo in Via Scarpa n.138- 36100 Vicenza

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. RelazionedelPresidentesull’attivitàsvoltanel2017
2. Approvazionedelbilancioconsuntivo2017epreventivoesercizio2018 3. Varieedeventuali;

Potranno partecipare ed esprimere il loro voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.(Art.10 dello Statuto)

I soci che non potranno partecipare in proprio all'Assemblea possono sottoscrivere una delega a nome di un altro socio che presenzierà (art. 7.12 dello statuto: Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega di altro Socio.) Alleghiamo quindi il modulo di delega da firmare: vi chiediamo cortesemente di compilarlo, apporre la vostra firma e rispedircelo nel piu’ breve tempo, anche via mail allegando copia del documento di identità.

Associazione TUCONFIN

La Presidente

Franca Berno

Qui di seguito la convocazione in PDF e il modulo della delega (solo per chi non potrà presenziare):

Convocazione Assemblea Soci 24.04.2018 ore 11

Anteprima ABF – Decisione n. 4200/18 del 20.02.2018 – Collegio di Milano

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un'altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia ancora una volta il Collegio di Milano per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

Anteprima ABF - Decisione n. 4200:18 del 20.02.2018 - Collegio di Milano

ANTEPRIMA ABF: Decisione n. 4187/17 del 20.02.2018 – Collegio di Milano

Decisione n.4187/17 del 20.02.2018 - Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ........ Presidente
(MI) ORLANDI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI ……… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO ........... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA …………… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SPENNACCHIO

Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Parte ricorrente espone di avere stipulato, in data 28 febbraio 2008, con l’intermediario resistente, un contratto di mutuo ipotecario con contestuale ed accessoria apertura di rapporto di deposito fruttifero, per l’importo complessivo di € 100.000,00; il contratto veniva stipulato in Euro indicizzato al Franco Svizzero. Afferma di aver richiesto successivamente alla parte resistente di fornire, in via informativa, un conteggio di anticipata estinzione per surroga da cui risultava, tra l’altro, un capitale residuo di € 70.712,39 ed una rivalutazione di € 35.005,50, senza che fosse specificato “se tali cifre devono essere sommate o sottratte senza così poter avere chiara idea del debito da estinguere”.
Ha, quindi, lamentato “la mancata trasparenza nel contratto di mutuo e nelle comunicazioni successive e la mancata comunicazione circa il rischio elevato del mutuo, legato all’andamento del cambio euro-franco svizzero”. Ha ricevuto risposta dalla banca, in data 18 maggio 2016, con l’indicazione di alcune proposte per l’eventuale variazione del mutuo la cui accettazione avrebbe comportato la rinuncia a qualsiasi pretesa giudiziale e stragiudiziale legata al mutuo in questione, nonché con la rappresentazione del debito residuo dovuto di € 92.924,18, a fronte di un capitale iniziale di € 100.000,00 ed il pagamento di rate mensili da € 667,17 ciascuna a partire dal 2008.
Chiede, dunque, al Collegio di applicare le proprie precedenti decisioni favorevoli prese in casi analoghi, “visto che il contratto di mutuo non è stato chiaro e facilmente comprensibile in tutte le sue parti, con la conseguenza che all’epoca non” aveva capito il rischio che si accollava.

L’intermediario solleva in primo luogo l’eccezione d’incompetenza ratione temporis del Collegio, poiché le doglianze sulla validità del contratto attengono ad un periodo temporale antecedente a quello di competenza dell’ABF e non si è perfezionata alcuna estinzione anticipata del contratto. Dopo aver premesso l’inammissibilità del ricorso per le suddette ragioni e confermato la piena legittimità del mutuo indicizzato alla valuta estera, nel merito richiama l’art. 4 del contratto che dispone che l’erogazione ed il rimborso sono regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero.

Illustra, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame. Sostiene che non vi poteva essere alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di averne compiutamente informato la cliente, in quanto quest’ultima aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale.

Il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato. Nell’esecuzione del contratto la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con note in data 1° marzo 2013 e 26 marzo 2015, nelle quali erano contenute le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra.

Non vi è alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola, poiché l’andamento del franco svizzero può concretizzarsi sia in uno svantaggio che in un vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà deve essere valutata al momento della stipula ed è, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio. Il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE, contenuto in una pronuncia del Collegio di Coordinamento su tale contratto, non è pertinente poiché, nel caso di specie, non si contestava la chiarezza della clausola sul piano economico ma sul piano formale, stante la mancanza della formula matematica applicata.

DIRITTO 

La controversia oggetto del ricorso attiene alla contestazione delle modalità di calcolo previste contrattualmente per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri. Non è controverso che il contratto in esame sia stato stipulato per atto pubblico in data 28 febbraio 2008 e che lo stesso non sia ancora stato estinto.

Giova toccare in linea preliminare l’eccezione di incompetenza temporale dell’ABF sollevata dall’intermediario resistente, in quanto il contratto all’origine della controversia è stato stipulato prima del gennaio 2009 e la clausola contestata non è stata mai attuata, “non essendosi perfezionata l’estinzione” del rapporto. Tuttavia la domanda principale proposta dalla ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione.

A tal riguardo, è pacifico che parte ricorrente ha richiesto il conto estintivo del mutuo in questione, come risulta dalla richiesta in data 20 aprile 2016 e dal relativo conteggio del successivo 22 aprile 2016, predisposto dalla resistente, versati in atti da parte ricorrente. La competenza del Collegio va, dunque, affermata in ragione di un’interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo e non già sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso.

Nel merito, la controversia ruota intorno all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dagli artt. 7 e 7 bis del contratto stipulato tra le parti. Le norme contrattuali in esame prevedono, in caso di richiesta di estinzione anticipata, due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo, convertito in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula del contratto; successivamente tale cifra verrà riconvertita in Euro sulla base del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.

Al riguardo rileva la circostanza che sulla tematica della legittimità del disposto di tali clausole del contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, stipulato dall’intermediario resistente, si è più volte analiticamente pronunciato il Collegio, in occasione di numerose controversie portate alla sua attenzione, risolte nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti, con un iter argomentativo affatto condivisibile. In particolare il Collegio ha rilevato la nullità, rilevabile officiosamente, degli artt. 7 e 7 bis del contratto, ai sensi dell’art. 36 cod. cons., in ragione della struttura del contratto, particolarmente complessa, e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto ed i rischi connessi.

Non sembra, infatti, che le clausole in esame espongano in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Anche nel caso di specie, il cliente sostiene di non aver avuto, nel corso del rapporto, la possibilità di verificare l’effettiva incidenza del rischio di cambio.

Dal conteggio estintivo emesso al 22 aprile 2016 (allegato alla lettera contenente la relativa richiesta prodotta con il ricorso) sappiamo che, alla data del 1° maggio 2016, a fronte di un capitale mutuato di € 100.000,00, il capitale residuo era pari ad € 70.712,39 e l’importo della rivalutazione pari ad € 35.005,50. Per completezza, si segnala altresì che parte resistente allega il piano di ammortamento del mutuo in esame, da cui risulta il medesimo debito residuo di € 70.712,39 in corrispondenza della rata n. 98 con scadenza al 1° maggio 2016.

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
A differenza del metodo riportato nel suddetto conteggio estintivo, il cliente è tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

 

Corte d’Appello di Roma: procedimento estinto e il primo grado diventa definitivo!

21.03.2018... Corte d'Appello di Roma: procedimento estinto e il primo grado passa in giudicato.

Come vi avevamo precedentemente comunicato in questa data era stata posticipata l'udienza per definire le sorti dei  mutuatari Barclays per il mutuo in euro indicizzato al Franco Svizzero. Data in cui sarebbe dovuta uscire la sentenza definitiva per il secondo grado di giudizio, ma come per l'udienza del 28.02.2018 non c'è stata la comparizione delle parti e così il procedimento è stato dichiarato estinto.

Ribadiamo ancora che non crediamo che gli avvocati si siano scordati di un'udienza così importante per cui riteniamo più che probabile che Barclays, probabilmente poco convinta sulle sue ragioni, abbia deciso di ritirarsi dal giudizio pendente onde evitare ripercussioni mediatiche in caso di esisto negativo. Del resto, come già avevamo affermato, dopo l'ordinanza del 19.10.17, che rigettava le domande della Banca, l'esito del giudizio appariva scontato.

In questo modo il primo grado di giudizio è passato in giudicato confermando definitivamente la ragione del consumatore-mutuatario che ricordiamo aveva ottenuto la condanna della banca BARCLAYS BANK PLC a:

  • restituire l'intera rivalutazione monetaria applicata in fase di estinzione anticipata;
  • pagare gli interessi sulle somme somme impropriamente richieste in fase di estinzione anticipata;
  • a riconoscere una somma di denaro alle parte come risarcimento del danno;
  • accollarsi le spese legali sostenute per il procedimento.

 

Oltre 100.000 Euro di esborso, ma in questo modo la banca ha evitato i costi di un'ulteriore sentenza sfavorevole, del danno che tale sentenza avrebbe potuto crearle negli altri procedimenti in corso e ha accontento il mutuatario che si è visto rendere definitiva la sentenza di primo grado.

Ricordiamo sempre che le trattative private  non eliminano il problema della rivalutazione subita durante tutto il corso del mutuo.

Di seguito l’ordinanza del 19.10.17:

Ordinanza Corte Appello Roma del 19.10.17: rigettate le domande di Barclays!

Di seguito la sentenza del 03.01.17:

Tribunale di Roma: 03.01.2017 – ACCOGLIMENTO TOTALE – RG N. 44182/2015

Decisione N. 13022 del 19 ottobre 2017 – Mutuo – Interessi

Decisione N. 13022 del 19 ottobre 2017

COLLEGIO DI BOLOGNA 

composto dai signori:

(BO) MARINARI …………… Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI …………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO …………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI ……………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO ………… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Nella seduta del 19/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, esponendo di avere stipulato il 23 aprile 2008 con l’intermediario resistente un mutuo in franchi svizzeri per € 160.000,00, contesta la correttezza e la legittimità del conteggio estintivo richiesto e ricevuto nell’aprile 2016 e chiede che il Collegio ABF dichiari la nullità della clausola contrattuale sull’estinzione anticipata, giudicata “incomprensibile”; il conteggio estintivo espone un capitale residuo di € 138.130,12 con rivalutazione pari a € 66.652,42 in base a cambio storico 1,61 e cambio periodo 1,08. In conseguenza della richiesta declaratoria di nullità, il ricorrente chiede che l’Arbitro accerti e dichiari il capitale residuo da restituire pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite.

DIRITTO

L’intermediario ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, sostenendo che la controversia afferirebbe esclusivamente al momento genetico del contratto, stipulato nel 2008.

Al riguardo si rileva che il Collegio di Coordinamento ABF si è più volte occupato di controversie simili a quella in esame (cfr. decisioni n. 5874/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 4135/2015) e, con riguardo alla competenza temporale, ha affermato la propria competenza quando la contestazione è relativa all’estinzione anticipata. Nel caso di specie, la richiesta del conteggio estintivo è avvenuta nell’aprile 2016 e dunque, trattandosi di comportamento successivo al 1° gennaio 2009, non appare dubbia la competenza temporale dell’Arbitro in merito alla controversia deferita.

Nel merito, con riguardo alla valuta del mutuo in contestazione si rileva che all’articolo 4 del contratto è espressamente specificato che il mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero. Lo stesso articolo delinea inoltre in modo specifico il meccanismo di calcolo degli interessi (tasso di cambio).

Con riguardo alla clausola sull’estinzione anticipata del rapporto, di cui all’art. 7 del contratto, si rileva che le parti hanno pattuito che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell’operazione di rimborso”.

Il Collegio di Coordinamento ABF si è in più occasioni pronunciato sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero, e in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo (fra le altre, cfr. decisioni n. 4135/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 5874/2015).

Nelle citate decisioni, il Collegio di Coordinamento ABF ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame perché con esse l’intermediario ha violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della comprensibilità obiettivamente agevole.

In particolare, il Collegio di Coordinamento ABF – richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. Civ. n. 17351/2011) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”.

Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola ex art. 7 del contratto, in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di Coordinamento ABF ha disposto che, “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”.

Agli orientamenti sopra riportati del Collegio di Coordinamento ABF questo Collegio dichiara di aderire, conseguentemente pronunciando come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Marcello Marinari

Dec-20171019-13022

Corte d’Appello di Roma: mancata comparizione parti, si rimanda l’udienza al 21.03

28.02.2018... una data tanto attesa per le sorti dei mutuatari Barclays per il mutuo in euro indicizzato al Chf poiché in quella data sarebbe dovuta uscire la sentenza definitiva per il secondo grado di giudizio. Peccato che ancora  ci sarà da attendere... abbiamo appena visto che il giudizio presso la Corte di Appello di Roma contro Barclays è stato rinviato al 21 marzo per mancata comparizione delle parti.

Non crediamo che gli avvocati si siano scordati di un'udienza così importante per cui riteniamo più che probabile che Barclays abbia deciso di ritirarsi dal giudizio pendente onde evitare ripercussioni mediatiche in caso di esisto negativo. Del resto dopo l'ordinanza del 19.10.17 che rigettava le domande di Barclays l'esito del giudizio appariva scontato... perché rischiare?

Per un prodotto che non presenta alcuna criticità, come sempre viene dichiarato da Barclays, tutta questa situazione è davvero curiosa...

La banca sembra voglia evitare a tutti i costi una sentenza sfavorevole per continuare a proporre trattative private, che però non eliminano il problema della rivalutazione subita durante tutto il corso del mutuo.

Attendiamo sviluppi in merito...

Qui di seguito l’ordinanza del 19.10.17:

Ordinanza Corte Appello Roma del 19.10.17: rigettate le domande di Barclays!

Decisione N. 2119 del 23 gennaio 2018 – Mutuo fondiario

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ……… Presidente
(MI) TENELLA SILLANI ……….. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) STELLA ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI ………… Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA …….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TINA

Nella seduta del 14/11/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

FATTO 

In data 17/06/2010, la ricorrente concludeva con l’intermediario resistente un contratto di mutuo fondiario in euro, indicizzato in franchi svizzeri.
In data 15/05/2016, la ricorrente chiedeva all’intermediario un conteggio estintivo, che l’intermediario provvedeva a fornire senza l’indicazione delle operazioni di calcolo eseguite per quantificare il capitale residuo. In particolare, il regolamento contrattuale, nel disciplinare l’estinzione anticipata del finanziamento, faceva riferimento al “capitale restituito” piuttosto che al “capitale residuo”. Da tale circostanza, emerge l’opacità della documentazione contrattuale relativa al prestito e il carattere “occulto” del meccanismo di calcolo applicato.

L’intermediario resistente offriva opzioni commerciali alternative per modificare i rapporti di finanziamento in essere. Tuttavia, le modifiche proposte non escludevano il meccanismo di rivalutazione censurato e, ove accettate, avrebbero precluso ogni successiva contestazione circa l’illegittimità del comportamento dell’intermediario.

Insoddisfatta dei riscontri ricevuti, la ricorrente ha presentato ricorso all’ABF, con il quale ha chiesto l’accertamento della nullità della clausola di indicizzazione del contratto e, per l’effetto, la condanna dell’intermediario ad emettere un nuovo conteggio estintivo senza praticare la duplice conversione prevista dall’art. 7 del contratto.

Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:

-  in data 17/06/2010, la ricorrente ha sottoscritto il contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri per l’importo capitale di euro 136.000,00 e per la durata (originariamente prevista) di anni trenta;
-  il 18/03/2016 è stato emesso un conteggio informativo per l’ipotesi della conversione anticipata del mutuo in euro, nel quale veniva quantificato l’importo dovuto a titolo di rivalutazione ex art. 7-bis a tale data;
-  con reclamo del 29/06/2016 la ricorrente ha contestato la clausola di rivalutazione del capitale da restituire pattuita con il contratto di mutuo di cui in controversia;
-  l’intermediario ha riscontrato il reclamo fornendo gli opportuni chiarimenti sul corretto funzionamento del meccanismo di rivalutazione, proprio di un mutuo indicizzato alla valuta estera;
-  in riferimento al prodotto, l’intermediario ha precisato che si tratta di “un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolare in Euro... ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero”;
-  il mutuo fondiario in valuta estera è pienamente legittimo alla luce della consolidata giurisprudenza secondo la quale non vi è alcuno squilibrio “normativo” tra le parti in quanto l’andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente e controbatteva ai rilievi attorei circa l’asserito difetto di informativa nella fase precontrattuale e contrattuale;
-  l’architettura dell’indicizzazione nel suo complesso ha favorito la parte mutuataria anche rispetto a ipotetici mutui che questa avrebbe potuto contrarre convenendo un tasso variabile parametrato all’Euribor, o un tasso fisso anch’esso determinato con tale indice, per il valore corrente al momento della stipula.

DIRITTO
La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parti, predisposto dall’intermediario e contestato dalla ricorrente.
La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (Cass., 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano.
Come già chiarito dal Collegio di Coordinamento “Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). [...] 6- Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola” (decisione n. 5866/2015).

Ciò posto, prosegue ancora il Collegio di Coordinamento “è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato. 

Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». 

Peraltro, e sia pure con specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014)” (Collegio di coordinamento, decisione n. 5866/2015).

Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”.

In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.
Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati.
In particolare posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta la nullità della clausola contestata e dispone che l’intermediario predisponga il conteggio estintivo di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione. 

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20180123-2119

ABF: ecco le ultime inadempienze di Barclays del 08.03.2018

Qui le ultime inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate l'08 Marzo 2018

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.8866 del 24 luglio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.11866 del 29 settembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.7690 del 29 giugno 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.8351 del 29 settembre 2016
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.6558 del 12 giugno 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.8471 del 14 luglio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.8901 del 25 luglio 2017

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.14661 del 14 novembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.13576 del 27 ottobre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.12706 del 12 ottobre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.13376 del 25 ottobre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.11441 del 20 settembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.2578 del 9 marzo 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 1030, iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 TUB - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni) 
n.2451 del 9 marzo 2017
La controversia è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.12312 del 5 ottobre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.14310 del 9 novembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.5814 del 25 maggio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4917 del 9 maggio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.8065 del 6 luglio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.9430 del 28 luglio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni) 
n.11336 del 22 dicembre 2016
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.5379 del 16 maggio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

08.03.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.9338 del 27 luglio 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

Anteprima ABF – 4578.18 del 27.02.18 – Collegio di Bologna

Anteprima ABF - 4578.18 del 27.02.18

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) BERTI ARNOALDI VELI  ……… Presidente

(BO) DI STASO ………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO ……….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI …………Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(BO) MARINARO …… Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 30/01/2018

FATTO

Parte ricorrente riferisce che:

1) in data 7 agosto 2008 sottoscriveva un contratto di mutuo fondiario in euro (art. 3 del contratto), indicizzato al franco svizzero per la parte interessi (cfr. art. 4 del contratto);

2) in data 7 novembre 2016 chiedeva all’intermediario il conteggio informativo per procedere all’eventuale estinzione anticipata del mutuo e, a fronte di tale richiesta, l’intermediario chiedeva la somma di circa € 46.584,96 a titolo di rivalutazione, in aggiunta al capitale residuo;

3) in quella sede, il totale del capitale residuo “non veniva nemmeno indicato” “obbligando” il ricorrente a calcolarlo da solo;

4) atteso che il detto conteggio non trovava rispondenza con il contratto di mutuo, trasmetteva formale reclamo all’intermediario, il quale rispondeva in maniera del tutto insoddisfacente in data 24 marzo 2017;

5) in particolare, l’intermediario riscontrava il reclamo con un testo predisposto nel quale non rispondeva a tutto quello che gli era stato richiesto, non chiarendo in particolare;: “- dove vengono usati esattamente i termini indicizzazione valutaria, finanziaria e rivalutazione all’interno del contratto di mutuo; come vengono applicate le formule (conteggi in chiaro); - posizione debitoria in CHF della banca in reazione al ... contratto di mutuo”.

Il ricorrente contesta la mancata corrispondenza tra il conteggio redatto dall’intermediario ed il mutuo; che i fogli informativi non sono stati da lui sottoscritti e non corrispondono al contenuto del mutuo (“es. il titolo sulle informative è mutuo in valuta, mentre il mutuo è intitolato contratto di mutuo fondiario ai sensi degli articoli 38 e segg. del d.lgs. n. 385 del 1/9/1993 ... inoltre sono generici e non specifici per un contratto di mutuo così rischioso”); che il contratto, all’art. 3 del contrato (“Termini e modalità di rimborso”) non riporta mai la dicitura “mutuo in valuta” o corrispettivi in CHF; che i piani di ammortamento riportano solo le somme in euro; che nelle proposte “commerciali”, “la banca non rinuncia mai alla rivalutazione monetaria, ma al contrario, rafforza la sua posizione poiché l’accettazione, di una qualsiasi variazione contrattuale, comporta la rinuncia ad azioni giudiziali o stragiudiziali nei confronti della banca relative a domande o pretese connesse al ... contratto di mutuo.

Alla luce di quanto sopra il ricorrente chiedeva all’ABF di:

1) obbligare la banca a rispondere alle domande del reclamo e all’invio dei documenti informativi precontrattuali firmati;

2) verificare se vi è corrispondenza o meno tra il calcolo effettuato dalla banca per l’estinzione anticipata e quanto previsto dal contratto firmato;

3) se la clausola contrattuale sull’estinzione è da intendersi redatta in modo chiaro e comprensibile;

4) se il contratto espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola stessa;

5) dichiarare la nullità parziale dello stesso per la parte relativa alle clausole di estinzione anticipata/conversione del mutuo in conformità anche con la giurisprudenza di legittimità e di conseguenza di dichiarare il capitale residuo da restituire.

Costituitosi ritualmente, l’intermediario precisava:

1) in data 7 agosto 2008 i ricorrenti hanno sottoscritto il citato contratto di mutuo per l’importo capitale di € 105.000,00 e per la durata originariamente prevista di trent’anni;

2) con ricorso proposto in data 5 settembre 2016, il ricorrente ha adito il Collegio ABF di Roma chiedendo di accertare la presunta errata applicazione, da parte della banca, dell’art. 7 del contratto per la elaborazione del conteggio informativo di estinzione;

3) il Collegio adito, con decisione n. 8002, pronunciata il 16.9.2016, ha dichiarato il ricorso inammissibile, “atteso che la controversia attiene ad un vizio genetico di un mutuo stipulato nell’anno 2008”;

4) con il ricorso in oggetto la controparte domanda nuovamente che la banca accerti la nullità della clausola determinativa della rivalutazione.

In ragione di tali eccezioni, l’intermediario chiedeva all’ABF di dichiarare irricevibile il ricorso.

DIRITTO

Parte resistente chiede di dichiarare l’irricevibilità del ricorso, essendo il medesimo già stato oggetto di decisione da parte del Collegio ABF di Roma (ed in particolare del Presidente del detto Collegio), che lo ha dichiarato inammissibile in via pregiudiziale, rilevando l’incompetenza ratione temporis dell’ABF. (ABF Roma decisione n. 8002 del 16 settembre 2016.

Quello del ne bis in idem costituisce un principio generale del nostro ordinamento processuale, come tale da ritenersi operante anche nell’ambito dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (quali quello ABF).

Com’è noto, la violazione del principio generale del ne bis in idem è correttamente invocata quando tra il giudizio precedente e quello pendente vi sia identità degli elementi soggettivi (le parti) ed oggettivi (petitum e causa petendi) del procedimento.

Nel caso di specie è già stato sottoposto all’ABF di Roma un analogo ricorso, avente ad oggetto il medesimo contratto di mutuo (n. 235355 del 7 agosto 2008):

i) presentato dal medesimo ricorrente (con la stessa cointestataria);

ii) contro lo stesso intermediario; iii) a dire dell’intermediario, sostanzialmente con le medesime richieste (volte alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale relativa all’estinzione del finanziamento indicizzato in franchi svizzeri, con conseguente emissione di un nuovo conteggio).

Il Collegio rileva che la domanda dei ricorrenti è stata formulata in maniera lievemente differente nei due ricorsi, in un certo modo incentrandosi maggiormente, nel secondo ricorso (oggetto di esame), sulla fase esecutiva del rapporto.

In particolare, nel primo ricorso, la domanda risulta maggiormente incentrata sulla natura genetica del vizio, mentre, con il ricorso oggi in esame, i ricorrenti parrebbero riferirsi maggiormente alla non correttezza dei conteggi effettuati dall’intermediario in sede di estinzione.

Il Collegio rileva come con il ricorso odierno parte ricorrente chiede, altresì, all’ABF di obbligare la banca a rispondere alle domande di reclamo e all’invio dei “documenti informativi precontrattuali firmati” e questa domanda non risulta essere stata formulata nel primo ricorso già deciso e ritiene, quindi, che possa trovare accoglimento limitatamente alla richiesta di invio dei documenti informativi precontrattuali poiché il Collegio non può emettere pronunce costitutive in considerazione del fatto che le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” circoscrivono la competenza dell’ABF alle questioni “aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà” (Sez. I, § 4).

Per quanto attiene a tutte le restanti domande, il Collegio ritiene che le stesse, laddove non già formulate nel ricorso presentato avanti al Collegio di Roma, risultino non accoglibili in quanto volte a richiedere all’Arbitro un’attività di natura consulenziale.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

La Nazione: “Salasso per estinguere il mutuo” Una pioggia di cause in Tribunale

LA SPEZIA. Sono storie fotocopia, che si susseguono anche in provincia spezzina e  sono al vaglio del tribunale.
C’è chi ha acceso un mutuo per acquistare una casa e quando, dopo aver pagato diverse rate,  è andato per riscattarlo, nella prospettiva di vendere l’immobile, ha trovato un’amara sorpresa: il quantum richiesto per il saldo era di gran lunga superiore a quello preventivato. Sta accadendo con i mutui della banca Barclays, per effetto della loro indicizzazione connessa al franco svizzero. Vicende monitorate dall’associazione dei consumatori Tuconfin che ha adoperandosi nella tutela dei soggetti interessati. <Sono circa un migliaio in liguria, gli interessati, stimiamo 300 alla Spezia> dicono la presidente e del Vicepresidente Franca Berno e Sheila Meneghetti che sul territorio, per le azioni legali,  si affiancano all’avvocato Alessandro Pontremoli. Ecco una storia-pilota. A parlare è Francesca Di Malta, ex ufficiale della Marina Militare ora impegnata nel social marketing <Io e mio marito abbiamo contratto il mutuo nel 2008, tramite un agente Barclays per acquistare una casa alla Spezia. Per questioni personali lavorative, verso la fine del 2012 abbiamo deciso di mettere in vendita la casa e, trovato l'acquirente, abbiamo fatto richiesta alla banca dei documenti necessari per estinguere.  Il mutuo che avevamo richiesto nel 2008 era di un importo di 240000 euro, quando é arrivato il conteggio estintivo abbiamo scoperto che a fronte di un capitale residuo di circa 225000 euro, per estinguere il mutuo avremmo dovuto corrispondere alla banca circa 286000 euro (era luglio 2013) per via di una rivalutazione del capitale legata al tasso di cambio euro-franco svizzero.
I compratori comprendendo la situazione piuttosto spiazzante attendono che la coppia riuscisse ad avere le idee più chiare e sono stati disponibili a rinviare la data dell'atto. Nel frattempo cercando in internet - prosegue il racconto - abbiamo scoperto che nella stessa situazione si erano trovate in altre parti d'Italia diverse persone che come noi sono venute a conoscenza della rivalutazione solo quando per esigenze particolari era sorta la necessità  di chiedere un conteggio estintivo. Fino a quel momento in nessun altra comunicazione c’era stata la possibilità di rendersi conto della trappola. Tutti i resoconti che arrivavano dalla banca indicavano il capitale residuo che scendeva mano a mano che avanzavano le rate (la nostra rata ammontava a 1300 euro), ma nulla faceva intendere che questo capitale al momento dell’estinzione avrebbe subito una rivalutazione.
In conclusione siamo riusciti a chiudere la vendita e il mutuo a gennaio 2014 restituendo alla banca più di 260000 euro a fronte di un capitale residuo di circa 200000 euro>. Il caso è fra i tanti oggetto dell’azione promossa dall’Associazione dei Consumatori TuConFin (Tutela Consumatori Finanziari), nata appositamente per il problema legato ai mutui in Euro indicizzati al Franco Svizzero erogati da Barclays Bank Plc.
Finalmente dicono Pontremoli, Berno e Meneghetti dopo anni di attesa e dopo le sentenze della Corte Europea che rendono nulli i prodotti in valuta, sono uscite anche le prime sentenze favorevoli  ai consumatori dei Tribunali Italiani quali ad esempio Roma e Busto Arsizio.
Ora il caso approda anche alla Spezia.