CLAUSOLE VESSATORIE: CV159 – BARCLAYS – CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO

26-18

CV 159 - BARCLAYS-CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO 

Provvedimento n. 27214 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018; 

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la propria delibera del 5 aprile 2018, con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento su istanza di parte; 

VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Barclays Bank PLC, (di seguito, “Barclays” o “Banca”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, lettera c), del Codice del Consumo.
2. Associazione “Codici Onlus Centro per i Diritti del Cittadino”. 

II. I CONTRATTI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

3. Costituisce oggetto di valutazione il contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor di Barclays, commercializzato dalla Banca dal 2003 sino al 2010, che tuttora regola i rapporti con clienti consumatori, nella versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004 (di seguito, anche Vecchia Versione) e in quella in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010 (di seguito, anche Nuova Versione). 

III. LE CLAUSOLE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

4. Costituiscono oggetto di istruttoria, limitatamente ai rapporti contrattuali tra l’impresa e i clienti consumatori, le clausole di seguito riportate incluse nel contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor di Barclays. 

- Con riferimento al calcolo degli interessi:

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004 

ART. 3) 

[...]
Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero, secondo le modalità esposte più avanti e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del % mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del ...%.
Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri per un Euro. 

ART. 4) 

Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà:
A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre
a1) - l’eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBORO2 del circuito Reuter, maggiorato di punti. 

L'indicatore Sintetico di Costo (ISC) relativo al presente mutuo è pari al %
a2) - l’eventuale differenza tra il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in fianchi svizzeri (calcolato ai tasso di cambio contrattualmente pattuito) di quanto liquidato a parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre; B) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo:
b1) - l’eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1.6-30.11 e 30 novembre relativamente al semestre 1.12- 31.5 rilevato sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter, maggiorato di punti ;
b2) - l’eventuale differenza tra il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta, 31 maggio per il semestre scadente a tale data o 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito REUTER e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al tasso di cambio contrattualmente pattuito) di quanto liquidato a parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre ogni scadenza l‘importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue: in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuatario 1'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca al nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 5; all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al 1° giugno; in caso di conguaglio negativo per la parte mutuataria, l’importo sarà addebitato sullo stesso rapporto e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno che, di regola e salvo impedimenti, sarà quella del 1.1 e 1.7 rispettivamente. 

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010 

ART. 4) INTERESSI 

Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento a un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello % ( virgola per cento) mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del % ( virgola per cento) (“tasso di interesse convenzionale”). 

Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri ( virgola ) per un Euro (“tasso di cambio convenzionale”). Le parti convengono che per il periodo di preammortamento, intercorrente dalla data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento, sarà applicato il tasso di interesse convenzionale come sopra indicato. 

Gli interessi di preammortamento, pari a euro ( virgola ), verranno addebitati sulla prima rata. Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà:
A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre:
a1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBDR 02 del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore", maggiorato di ( virgola ) punti percentuali;
a2) - l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza cosi determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale e interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date dell'1° giugno e dell'1° dicembre;
B) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo:
b1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1 giugno - 30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1° dicembre - 31 maggio, rilevato sulla pagina LIBOR 02 del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore", maggiorato di ( virgola ) punti percentuali; 

b2) - l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data e il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. 

La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale e interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date dell'1° giugno e dell'1° dicembre.
A ogni scadenza l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue: 

- in caso di conguaglio positivo in favore della Parte mutuataria l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 4 bis; all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito all'1° dicembre e all'1° luglio successivo per il conguaglio riferito all'1° giugno; 

in caso di conguaglio negativo per la Parte mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre e il 1° giugno. In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e relative disposizioni di attuazione si precisa che l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) relativo al presente mutuo è pari al % ( virgola per cento). 

Qualora il Tasso di interesse configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, esso si intenderà automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. 

- Con riferimento al funzionamento del “Deposito fruttifero”:

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004 

ART. 5) 

Le parti pattuiscono fin d'ora l'apertura del rapporto di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio. Concordano inoltre che esso sarà regolato dalle seguenti ulteriori pattuizioni: 

- le giacenze saranno remunerate ad un saggio di interesse pari al tasso di cui all'art. 2 comma 1 del DLGS 24.06.1998 n. 213 (TUR) pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; gli interessi maturati saranno liquidati annualmente al 31.12 e saranno capitalizzati a far tempo dal giorno successivo a tale data al netto della trattenuta fiscale prevista per legge; 

- la Banca, data la natura accessoria del deposito fruttifero, non addebiterà per lo stesso spese o oneri supplementari salvo quelli che fossero in futuro dovuti per sopravvenute norme di legge;
- la Banca comunicherà la situazione contabile del rapporto unitamente ai conguagli semestrali di cui al precedente art. 4; 

- la Banca potrà, in qualsiasi momento, compensare il saldo del rapporto in parola con proprie ragioni di credito nei confronti della parte mutuataria che, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere costituite da rate insolute, interessi, spese, anche legali, o oneri accessori;
- il saldo del deposito non potrà essere ceduto o costituito in garanzia a favore di terzi; 

- l'estinzione totale o la conversione, come prevista al successivo art. 9, del mutuo cui il rapporto di deposito inerisce comporterà l'estinzione anche di quest'ultimo. Nel caso di estinzione alla naturale scadenza del piano ci ammortamento previsto e, quindi, ove la parte mutuataria abbia adempiuto integralmente all'obbligo di rimborso del capitale mutuato ed all'integrale pagamento degli interessi pattuiti, il saldo del deposito sarà riconosciuto alla parte mutuataria, previa liquidazione degli interessi maturati. Nel caso di estinzione anticipata totale la Banca effettuerà gli opportuni conteggi e provvederà a compensare il saldo eventuale del deposito con il debito residuo relativo al mutuo; ove il debito residuo fosse inferiore al saldo del deposito la differenza sarà riconosciuta alla parte mutuataria, ove invece il saldo del deposito fosse inferiore la parte mutuataria dovrà, ovviamente, effettuare il pagamento della differenza in favore della Banca. In caso di estinzione anticipata parziale, e quindi di prosecuzione del contratto di mutuo, anche il rapporto di deposito fruttifero proseguirà. 

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010 

ART. 4 BIS) DEPOSITO FRUTTIFERO 

Le parti pattuiscono fin d'ora l'apertura del rapporto di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio. 

Concordano inoltre che esso sarà regolato dalle seguenti ulteriori pattuizioni:
- le giacenze saranno remunerate a un saggio di interesse pari al tasso di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 (TUR) pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; gli interessi maturati saranno liquidati al 31 dicembre di ogni anno e saranno capitalizzati a far tempo dal giorno successivo a tale data al netto della trattenuta fiscale prevista per legge;
- la Banca, data la natura accessoria del deposito fruttifero, non addebiterà per lo stesso spese o oneri supplementari salvo quelli che fossero in futuro dovuti per sopravvenute norme di legge;
- la Banca comunicherà la situazione contabile del rapporto unitamente ai conguagli semestrali di cui al precedente art. 4; 

- la Banca potrà, in qualsiasi momento, compensare il saldo del rapporto in parola con proprie ragioni di credito nei confronti della Parte mutuataria che, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere costituite da rate insolute, interessi, spese, anche legali, o oneri accessori;
- il saldo del deposito non potrà essere ceduto o costituito in garanzia a favore di terzi; 

- l'estinzione totale o la conversione, come prevista dal presente contratto, del mutuo cui il rapporto di deposito inerisce comporterà l'estinzione anche di quest'ultimo; nel caso di estinzione alla naturale scadenza del piano di ammortamento previsto e, quindi, ove la Parte mutuataria abbia adempiuto integralmente all'obbligo di rimborso del capitale mutuato la Banca effettuerà gli opportuni conteggi e provvederà a compensare il saldo eventuale del deposito con il debito residuo relativo al mutuo; ove il debito residuo fosse inferiore al saldo del deposito la differenza sarà riconosciuta alla Parte mutuataria, ove invece il saldo del deposito fosse inferiore, la Parte mutuataria dovrà, ovviamente, effettuare il pagamento della differenza in favore della Banca; in caso di rimborso parziale, e quindi di prosecuzione del contratto di mutuo, anche il rapporto di deposito fruttifero proseguirà. 

- Con riferimento alle modalità di conversione del mutuo con tasso d’interesse riferito al Franco Svizzero ad uno con tasso d’interesse riferito all’Euro: 

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004 

ART. 8) 

La parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero in uno riferito all'Euro. Nell’esercizio di tale opzione la parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla Banca al momento della conversione. Tale richiesta dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 giorni prima della data indicata per la conversione che dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste nel piano di ammortamento allegato al presente atto. La parte mutuataria si impegna fin da ora a sottoscrivere gli atti o documenti necessari allo scopo, che la Banca indicherà, dando atto che in caso contrario l’operazione non potrà aver luogo. Resta inoltre inteso che la rinuncia della parte mutuataria, anche tacita e di fatto e pur se accettata dalla Banca, alla conversione del mutuo comporterà l’applicazione delle spese relative all'operazioni previste, alla data dell’evento in parola, dagli avvisi sintetici esposti nei locali della Banca (titolo VI 'Trasparenza delle Condizioni Contrattuali' cap. 1 T.U. artt. 115 segg) 

Il giorno fissato per la conversione la Banca provvederà a determinare l’eventuale variazione tra il tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO stabilito contrattualmente e quello per valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Router c pubblicato su 'Il Sole 24 Ore', determinando l’incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo, decurtare del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero di cui all'art. 5. L'importo cosi determinato sarà preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserverà, di norma, la scadenza originariamente stabilita contrattualmente. 

La Banca, tuttavia, si impegna a consentire, in occasione della conversione e dietro esplicita richiesta della parte mutuatario, la proroga della durata contrattuale del mutuo in misura tale che la durata complessiva dello stesso, computato dall’erogazione, non ecceda i venti anni.
Per l’esercizio delle facoltà sopra descritte la parte mutuatario dovrà aver adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le obbligazioni, anche accessorie, derivanti dal presente contratto. In caso contrario, la Banca potrà non accogliere la richiesta di conversione. 

Le ulteriori pattuizioni eventualmente necessarie per la completa regolamentazione dei reciproci impegni in relazione alla conversione, saranno definite all'atto della formalizzazione dell'operazione in base a quanto previsto per il prodotto cui si farà riferimento per la conversione stessa. 

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010 

ART. 7 BIS) CONVERSIONE 

La Parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero in uno riferito all'Euro. Nell'esercizio di tale opzione la Parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla Banca al momento della conversione.
Tale richiesta dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla Banca almeno sessanta giorni prima della data indicata per la conversione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste nel piano di ammortamento allegato al presente atto. 

La Parte mutuataria si impegna fin da ora a sottoscrivere gli atti o documenti necessari allo scopo, che la Banca indicherà, dando atto che in caso contrario l'operazione non potrà aver luogo.
Il giorno fissato per la conversione la Banca provvederà a determinare l'eventuale variazione tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello per valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore", determinando l'incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo, decurtato del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero. 

L'importo cosi determinato sarà preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserverà, di norma, la scadenza originariamente stabilita contrattualmente.
Per l'esercizio delle facoltà sopra descritte la Parte mutuataria dovrà aver adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le obbligazioni, anche accessorie, derivanti dal presente contratto. In caso contrario, la Banca potrà non accogliere la richiesta di conversione. Le ulteriori pattuizioni eventualmente necessarie per la completa regolamentazione dei reciproci impegni in relazione alla conversione, saranno definite all'atto della formalizzazione dell'operazione in base a quanto previsto per il prodotto cui si farà .riferimento per la conversione stessa. 

- Con riferimento al calcolo dell’importo del “capitale restituito” in caso di estinzione anticipata del mutuo: 

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004 

ART. 9) 

E' facoltà della parte mutuataria rimborsare il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza concordata, sia totalmente sia parzialmente, mediante richiesta scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che dovrà pervenire alla 'Banca' almeno 60 giorni prima della data in cui la parte mutuatario intende effettuare la restituzione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste dal piano di ammortamento allegato al presente atto. 

Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della parte mutuatario di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza e rimarranno applicabili le disposizioni sul ricalcolo degli interessi.
Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente in verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore" nel giorno dell’operazione di rimborso. 

La richiesta di restituzione anticipata, quando espressa nelle forme previste, è irrevocabile e sarà soggetta alle seguenti condizioni cui la parte mutuatario dovrà adempiere:
a) in caso di rimborso totale, fermo restando quanto previsto all'art. 5 circa la sorte del deposito fruttifero:
 

- saldare l'intero debito residuo in linea capitale, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria;
- versare gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione; 

Qualora la parte mutuataria esercitasse la facoltà di estinzione entro la scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari al 3% calcolata sul debito residuo alla data di estinzione secondo la seguente formula: debito residuo x 3/100. 

Qualora la parte mutuatario esercitasse la facoltà di restituzione anticipata successivamente alla scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari all'1,5%, calcolata sul debito residuo alla data di estinzione secondo la seguente formula: debito residuo x 1,5/100 (art. 40 Comma 1 del T.U. come modificato dal Dlg. 342/99). 

b) in caso di rimborso parziale:
- saldare gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili, e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria;
- versare gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell’estinzione;
Qualora la parte mutuatario esercitasse la facoltà di estinzione entro la scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari al 3% calcolata sulla somma restituita a titolo di estinzione parziale secondo la seguente formula: somma restituita x 3/100.
Qualora la parte mutuatario esercitasse la facoltà di restituzione anticipata successivamente alla scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari all'1,5%, calcolata sulla somma restituita a titolo di estinzione parziale secondo la seguente formula: somma restituita x 1,5/100 (art.40 Comma 1 del T.U. come modificato dal Dlg. 342/99).
La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuatario. alla 'Banca' determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale vena calcolata la quota di capitale residuo.
Si pattuisce espressamente che in caso di rimborso parziale la somma restituita non potrà essere inferiore ad 1/5 del capitale originariamente erogato dalla 'Banca'. ln occasione di rimborsi parziali è escluso l’utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero di cui all’art. 5 che seguirà la sorte indicata nel medesimo.
Esempi di estinzione anticipata Delibera CICR del 4.3.2003 

capitale restituito anticipatamente Euro 1.000,00 

1)Penale di estinzione 1,50% 1.000,00 X1,50/100=15,00 Euro 

2)Penale di estinzione 3% 1.000,00 X3,00/100=30,00 Euro 

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010 

ART. 7) ESTINZIONE ANTICIPATA 

E' facoltà della Parte mutuataria effettuare rimborsi parziali ed estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che:
a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria; 

b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione.
La Parte mutuataria dichiara che intende beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dal D.P.R. 601 del 29 settembre 1973.
Quanto sopra fermo restando quanto disposto dall'art. 40, primo comma, del T.U.B. e senza che la suddetta dichiarazione costituisca rinuncia alcuna ai diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge.
La Parte mutuataria dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore" nel giorno dell'operazione di rimborso.
Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata.
Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della Parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per l'estinzione, in caso di rimborso totale.
In caso di rimborso parziale, si pattuisce espressamente che la somma restituita sarà in ogni caso di esclusivo utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero.
La somma restituita dalla Parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo. 

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

a) L’iter del procedimento 

5. Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione dell’art. 37-bis del Codice del Consumo, in particolare, sulla base delle segnalazioni di numerosi consumatori, il 15 novembre 2017 è stato avviato il procedimento CV159 - BARCLAYS-CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO nei confronti di Barclays. 

6. Nella comunicazione di avvio del procedimento1 è stato rappresentato a Barclays che le clausole inserite nei contratti di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor – trascritte al punto III del presente provvedimento - in sé, in collegamento tra loro nonché nel contesto dell’intero contratto avrebbero potuto essere vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 1 e 

1 Doc. 40 in atti. 

35, comma 1, del Codice del Consumo, tenuto conto del fatto che risultavano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite. Infatti, le medesime e, in via generale, il contratto non esponevano in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor. Tale scarsa intelligibilità circa il funzionamento di questi meccanismi determinava la circostanza per la quale al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non veniva reso edotto in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali poteva incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione, anticipata o entro i termini del medesimo, ed ai loro effetti sul piano di rimborso del debito. Il difetto di chiarezza e trasparenza rilevato determinava a carico del consumatore, tenuto conto altresì della forte e connaturata asimmetria informativa caratterizzante il settore del credito, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato chiesto a Barclays, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione, anche al fine di raccogliere elementi volti alla valutazione del contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor in esame, e, in particolare, una puntuale descrizione e illustrazione del funzionamento dei meccanismi della doppia indicizzazione e di rivalutazione monetaria previsti nelle clausole trascritte al punto III del presente provvedimento, anche attraverso esemplificazioni numeriche. 

8. Nella medesima data della comunicazione di avvio del procedimento, il 15 novembre 2017, ai sensi dell’art. 37-bis del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 6 del Regolamento, è stato, inoltre, pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Autorità www.agcm.it il comunicato ai fini della consultazione pubblica in materia di clausole vessatorie. Tale consultazione si è chiusa in data 15 dicembre 2017. 

9. Alla consultazione hanno partecipato, inviando ciascuna i propri contributi, le associazioni di consumatori: Altroconsumo 2, Adusbef 3, U.Di.Con-Unione per la Difesa dei Consumatori 4 e Aduc5.
10. In data 18 dicembre 2017 è pervenuta istanza di partecipazione al procedimento da parte 

dell’Associazione “Codici Onlus Centro per i Diritti del Cittadino”6, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento. L’istanza è stata accolta con comunicazione del 5 gennaio 2018, informandone le 

Parti7.
11. In data 22 dicembre 2017, Barclays ha inviato una comunicazione di risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento8.
12. In data 7 marzo 2018, Barclays ha inviato istanza di proroga del termine di conclusione del procedimento e con successiva delibera del 5 aprile 2018, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, l’Autorità ha disposto la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento, di cui è stata data comunicazione alle Parti in data 9 aprile 2018, ritenendo meritevoli di accoglimento le ragioni poste a fondamento dell’istanza. 

2 Doc. 42 in atti.
3 Doc. 50 in atti.
4 Doc. 52 in atti.
5 Doc. 56 in atti.
6 Doc. 55 in atti.
7 Docc. 59 e 61 in atti. 8 Doc. 58 in atti. 

13. In data 23 marzo 2018, presso gli uffici dell’Autorità, si è svolta l’audizione di Barclays9 ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Regolamento. A seguito dell’audizione, in data 6 aprile 2018, è pervenuta la comunicazione di risposta alla richiesta d’informazioni contenuta nel verbale di 

audizione10.
14. L’8 maggio 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai 

sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento11.
15. Il 28 maggio 2018 è pervenuta la memoria conclusiva da parte di Barclays12. 

b) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell’Autorità: i contributi delle associazioni di consumatori 

16. Nell’ambito della consultazione di cui all’art. 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, sul sito istituzionale dell’Autorità www.agcm.it, il 5 dicembre 201713 è pervenuto il contributo di Altroconsumo volto ad illustrare i profili di vessatorietà dall’Associazione riscontrati rispetto alle clausole oggetto di istruttoria. Nel dettaglio, Altroconsumo preliminarmente ha evidenziato che fino al 2010, Barclays, anche attraverso mediatori creditizi e consulenti finanziari, avrebbe consigliato alle famiglie di stipulare un mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor assicurando loro tassi più bassi grazie al fatto che il Libor, il tasso d’interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri, era più basso dell’Euribor. La Banca lo avrebbe proposto come un mutuo sicuro perché indicizzato a una moneta stabile, come quella elvetica. 

Relativamente alle clausole, Altroconsumo ha rilevato che le medesime sono da considerarsi vessatorie per le motivazioni che seguono.

- Con riferimento al calcolo degli interessi:
ART. 3) [...] -Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004 

La clausola sarebbe vessatoria perché non informa il cliente che il piano di ammortamento costruito al tasso iniziale è solo indicativo e dunque cambia nel tempo per effetto dei conguagli dovuti alla indicizzazione. Nel contratto, alla stipula, viene fissato un tasso d’interesse convenzionale e un tasso di cambio convenzionale. Con il tasso d’interesse convenzionale è calcolata la rata mensile che rimane sempre uguale e costruito così il piano di ammortamento. Ogni sei mesi sono calcolati i cosiddetti “conguagli mensili” dati dalla somma algebrica di due valori: 

a) la differenza tra il tasso d’interesse convenzionale e il tasso Libor a sei mesi franco svizzero del momento;
b) la differenza tra il tasso di cambio convenzionale e il tasso di cambio del momento.
Abbinato al mutuo c’è un conto di deposito. Se i conguagli sono positivi sono accreditati sul conto di deposito; se, invece, sono negativi sono addebitati. Se il saldo del conto non è sufficiente a compensare gli addebiti, il resto è addebitato sulla rata che, quindi, aumenta. L’eventuale saldo positivo è effettivamente disponibile per i mutuatari solo alla scadenza naturale del mutuo; se alla fine resta un saldo negativo si trasformerà in una maxi rata finale. 

Questo complicato calcolo degli interessi, per l’Associazione, è indicato anche nelle clausole riportate nei seguenti articoli: 

9 Doc. 71 in atti.
10 Doc. 74 in atti:
11 Docc. 85 e 86 in atti. 12 Doc. 89 in atti.
13 Doc. 42 in atti. 

ART. 4) [...] Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 al 20/05/2004
ART. 4) INTERESSI [...] Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/2/2006 al 24/6/2010
Si tratta, per l’Associazione, di clausole molto difficili da capire anche perché prive di esempi numerici e di certo incomprensibili per un cliente che si rivolge alla Banca per stipulare un mutuo di acquisto per l’abitazione principale e che si trova di fronte ad un prodotto quasi speculativo, agganciato al Libor al franco svizzero, adatto a un profilo di investitore esperto. Per tutte queste ragioni, secondo Altroconsumo, è chiaro che manca una comprensibile informativa per il consumatore che non è per questo motivo messo nella condizione di fare una scelta consapevole e corretta.
- Con riferimento al funzionamento del “Deposito fruttifero”:
ART. 5) [...] Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 al 20/5/2004
ART. 4- bis [...] Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/2/2006 al 24/6/2010 

La vessatorietà di cui all’art. 33, comma 2, lettera c), del Codice del Consumo14 sarebbe presente nella parte in cui il deposito fruttifero diventa disponibile per il cliente solo in caso di estinzione alla naturale scadenza del contratto. In questo modo si limita la possibilità per il consumatore di compensare un debito e un credito verso il professionista. Inoltre, l’Associazione evidenzia che nel contratto c’è una clausola, del tutto ignota ai clienti finché non chiedono i conteggi estintivi del mutuo alla Banca, che prevede, in caso di estinzione anticipata, che il residuo in euro sia convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale, quello della stipula del mutuo, e riconvertito in euro al tasso di cambio del momento dell’estinzione. Questo meccanismo rappresenterebbe, secondo Altroconsumo, una pura speculazione sull’andamento del cambio euro/franco svizzero. Alla fine del 2014, il Franco Svizzero si apprezza sull’Euro e le famiglie hanno l’amara sorpresa di dover restituire a Barclays cifre elevatissime per effetto della clausola di estinzione anticipata. Fino a quel momento, le famiglie non si erano rese conto del debito che stavano accumulando perché la Banca, con scarsa trasparenza, mandava gli estratti periodici e i piani di ammortamento in euro. 

- Con riferimento alle modalità di conversione del mutuo con tasso d’interesse riferito al Franco Svizzero ad uno con tasso d’interesse riferito all'Euro:
ART. 8) [...] Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004
ART. 7 BIS) CONVERSIONE [...] Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010 

L’Associazione anche in questo caso evidenzia due formulazioni della clausola palesemente vessatorie, in quanto in esse si fa riferimento a una formula matematica molto complicata per la conversione del mutuo.
Il mutuo è denominato in euro ma in realtà non lo è visto che è prevista una clausola per la conversione degli interessi in euro. La clausola sarebbe vessatoria; il linguaggio utilizzato sarebbe incomprensibile, si introdurrebbe una formula matematica che fa riferimento a una doppia conversione valutaria senza alcun esempio numerico che potrebbe aiutare il cliente a capire bene la clausola. Il cliente non sarebbe, quindi, messo nella condizione di fare delle scelte consapevoli evidenziandosi un grosso squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. 

- Con riferimento al calcolo dell’importo del capitale “restituito” in caso di estinzione anticipata: 

ART. 9) [...] Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004 

14 L’art. 33, comma 2, lett. c), del Codice del Consumo prevede che: “2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: [...] c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo”. 

ART. 7) ESTINZIONE ANTICIPATA [...] Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010
Secondo l’Associazione queste due formulazioni di una clausola simile nei contenuti non sarebbero chiare e comprensibili per i seguenti aspetti: 

a) prima di tutto perché riportano un errore sostanziale, si parla di capitale restituito mentre i conteggi che Barclays consegna ai clienti si basano sul capitale residuo del mutuo, quello ancora da restituire. L’errore fa sì che la clausola dia delle informazioni errate al cliente che dunque si trova di fronte a conteggi estintivi diversi da quelli che avrebbe applicando letteralmente la formula; 

b) il linguaggio utilizzato è incomprensibile: in pratica si introduce una formula matematica che fa riferimento ad una doppia conversione valutaria senza alcun esempio numerico che potrebbe aiutare il cliente a capire bene la clausola.
In base all’art. 36 del Codice del Consumo la clausola vessatoria sarebbe nulla e non applicabile, per Altroconsumo, dunque, i mutuatari che chiedono a Barclays l’estinzione anticipata del mutuo devono poterlo fare in qualsiasi momento senza alcuna clausola di indicizzazione perché non applicabile, pagando solo il residuo in euro indicato nel loro piano di ammortamento. 

Inoltre, l’Associazione fa presente che la clausola potrebbe anche essere considerata illecita in base alle regole del Testo Unico Bancario perché comunque impone al mutuatario una penalizzazione se chiede alla Banca il rimborso anticipato del suo mutuo. Secondo l’art. 120-ter del Testo Unico Bancario: “È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui...” 

Secondo Altroconsumo, la clausola di Barclays impone al mutuatario una prestazione aggiuntiva per l’estinzione anticipata che il cliente non pagherebbe se non estinguesse il mutuo prima della sua scadenza, e dunque è nulla. Il cliente non deve pagare nulla di più rispetto al residuo quando estingue prima della sua scadenza naturale il mutuo. 

17. In data 14 dicembre 201715, Adusbef ha inviato il suo contributo alla consultazione. L’Associazione ha dapprima fatto presente che a partire dagli anni Novanta Barclays ha venduto mutui fondiari in euro indicizzati al franco svizzero che, come esaminati in numerose decisioni dell’ABF (ex multis decisioni n. 4135/2015, n. 5855/2015, n. 5866/2015 e n. 5874/2015), presentano prima facie alcuni profili di illegittimità. 

Barclays, in particolare, consigliava alla clientela di stipulare il mutuo in questione assicurando tassi più bassi grazie al fatto che il Libor (tasso d'interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri) era più basso dell’Euribor, omettendo di comunicare che questo differenziale dei tassi, che aumentava il margine di guadagno dell'istituto bancario, scaricava sul cliente il rischio di cambio. 

Relativamente alle specifiche clausole contestate, Adusbef ha evidenziato quanto segue. - Con riferimento al funzionamento del. “Deposito fruttifero”:
ART. 5) [...] Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 al 20/5/2004 ART. 4-bis [...] Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/2/2006 al 24/6/2010 

Il meccanismo disegnato dagli articoli in esame sembrerebbe, per l’Associazione, questo: è previsto un deposito, collegato al contratto di mutuo, quest’ultimo prevedendo conguagli semestrali; se i conguagli sono positivi vengono accreditati sul conto di deposito, se invece sono 

15 Doc. 50 in atti. 

negativi vengono addebitati. Se il saldo del conto non è sufficiente a compensare gli addebiti il resto viene addebitato sulla rata (che dunque aumenta). Un eventuale saldo positivo pertanto non entra mai nella disponibilità dei mutuatari per tutta la durata del piano di ammortamento, ma solo alla scadenza naturale del mutuo, mentre è nella piena disponibilità della Banca, che potrà scegliere se: (i) lasciarlo in deposito o (ii) compensarlo con suoi crediti verso il mutuatario. 

Per Adusbef, è evidente che la Banca eseguirà di volta in volta a proprio arbitrio l’operazione che, comparando l’indice di remuneratività del deposito con il tasso d’interesse - anche moratorio - del mutuo, le garantirà il maggior profitto.
Se al termine dell’ammortamento residua un saldo negativo si trasformerà in una maxi rata finale. Le clausole in esame risulterebbero essere, dunque, in palese contrasto con l’art. 33, comma 2, lettera c), del Codice del Consumo secondo cui sono vessatorie le clausole che sono finalizzate a escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo. 

Dal combinato disposto delle clausole previste per il deposito fruttifero è previsto che i flussi positivi generati da quello che è considerato un derivato implicito (i.e. il mutuo indicizzato al franco svizzero) non si compensano immediatamente con il debito residuo, ma vengono accantonati a garanzia del pagamento dei futuri flussi negativi; inoltre, non è neppure prevista la possibilità di accantonare i flussi negativi in attesa di futuri flussi positivi, in quanto vi è l’obbligo di immediata corresponsione da parte del consumatore dei flussi negativi, con evidente squilibrio delle posizioni delle parti e giudizio di vessatorietà implicita ex art. 33 sopra citato. 

- Con riferimento al calcolo dell’importo del capitale “restituito” in caso di estinzione anticipata: 

ART. 9) [...] Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004
ART. 7) ESTINZIONE ANTICIPATA [...] Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010
L’Associazione rappresenta che relativamente alla legittimità di tale clausola di estinzione anticipata, è intervenuto con numerose pronunce il Collegio di coordinamento ABF (decisioni nn. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015). Sono stati esaminati quattro casi relativi a mutui indicizzati al franco svizzero e, in particolare, la conformità dei conteggi predisposti dall’intermediario rispetto alle clausole contrattuali, eguali in tutte e quattro le controversie, che prevedevano il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito.
La norma contrattuale prevede che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. In tal modo il cliente dovrebbe subire l’alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo. Nel corso del 2014 il Collegio di coordinamento era già intervenuto sulla questione e aveva rilevato come la clausola del contratto riguardante l’estinzione anticipata, che prevedeva una rivalutazione in franchi svizzeri del capitale “restituito” anziché di quello “residuo”, fosse ambigua e contraria al disposto di cui all’art. 35 del Codice del Consumo, in base al quale le clausole proposte per iscritto al consumatore devono essere redatte sempre in modo chiaro e comprensibile. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (ex plurimis sentenza Corte di Cassazione, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. 

Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione che esprime il principio secondo cui, nell’interpretazione del contratto, la regola in claris non fit interpretatio non è applicabile in presenza di clausole che, pur chiare e comprensibili in sé, non siano coerenti con l’intenzione delle parti, come desumibile dal complesso e dall’economia generale del contratto (così sentenza Corte di Cassazione, 9 dicembre 2014, n. 25840). Dunque, la valutazione della trasparenza e della chiarezza della clausola deve essere effettuata con riferimento all’economia generale del contratto, avendo riguardo alla possibilità per il consumatore medio di comprendere il funzionamento del meccanismo cui la clausola si riferisce. 

La clausola in esame non si può certamente dire che “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera”, nonché “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo”, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 30 aprile 2014, in causa C-26/13, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, comma 2, del Codice del Consumo), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. La clausola la quale “implica un obbligo pecuniario per il consumatore di pagare, nell’ambito dei rimborsi del mutuo, importi derivanti dalla differenza tra il corso di vendita e il corso di acquisto della valuta estera, non può essere considerata nel senso che implica una “remunerazione” la cui congruità, in quanto corrispettivo di una prestazione effettuata dal mutuante, non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13”. Quindi l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE deve essere interpretato nel senso che è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intellegibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. 

Sempre secondo la medesima sentenza della Corte di Giustizia, infatti, “l'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali posto dalla direttiva 93/13 non può [...] essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Al contrario, [...] poiché il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 poggia sull’idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto concerne, in particolare, il livello di informazione, siffatto obbligo di trasparenza deve essere inteso in maniera estensiva”. Infatti, la clausola contrattuale in esame si limiterebbe a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). 

La violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove “malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. 

Tali rilievi appaiono importanti e significativi, secondo Adusbef, anche alla luce delle Istruzioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in vigore dal 31 dicembre 2009, dalle quali si evince il principio che i documenti informativi inerenti alle operazioni e servizi suddetti devono essere redatti secondo criteri e presentati con modalità che garantiscano la correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, di confrontare con facilità i prodotti, di adottare decisioni ponderate e consapevoli. 

18. In data 15 dicembre 201716, U.Di.Con-Unione per la Difesa dei Consumatori ha inviato un contributo alla consultazione che riproduce il testo del comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità in data 15 novembre 2017 ai fini della consultazione stessa. 

19. In data 18 dicembre 201717, Aduc ha inviato il suo contributo alla consultazione. Dalla lettura della comunicazione di avvio nei confronti di Barclays, l’Associazione riscontra problemi di trasparenza contrattuale connessi alla doppia indicizzazione e rivalutazione monetaria collegata ai parametri agganciati al mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor. Sottoscrivendo un mutuo in valuta con Barclays, i consumatori sarebbero stati obbligati a sottoscrivere in primis due rapporti bancari: il contratto di mutuo e un deposito fruttifero accessorio dove l’istituto avrebbe gestito l’indicizzazione derivante dall’oscillazione del parametro Libor CHF 6 mesi e del tasso di cambio. 

Le clausole riportate nel contratto sarebbero generiche. Barclays non avrebbe indicato, nelle clausole oggetto del procedimento, le metodologie di calcolo delle indicizzazioni e i tassi, i prezzi e le condizioni del deposito fruttifero, secondo quanto disposto dall’art. 116 del Testo Unico Bancario. 

Nel sottoscrivere il mutuo in valuta con Barclays, poi, i consumatori avrebbero sottoscritto un contratto che, sebbene perfezionato nella valuta di riferimento europea (Euro), è legato all’andamento del Libor CHF 6 mesi e, contemporaneamente, al tasso di cambio CHF/EUR.
Il consumatore avrebbe effettivamente sottoscritto un contratto che incorpora due rischi finanziari: il primo, legato all’incertezza sul tasso Libor CHF 6 mesi (rischio d’interesse); il secondo, relativo all’andamento del tasso di cambio CHF/EUR (rischio di cambio). Il rischio globale gravato sui consumatori è, quindi, dato da: 

R = Ri + Rc dove 

  • R = Rischio totale dell’operazione;
  • Ri = Rischio di interesse globale derivante dalla sommatoria delle indicizzazioni legate al Libor CHF 6 mesi;

Rc = Rischio di cambio globale derivante dalla totalità delle indicizzazioni legate al tasso di cambio CHF/EUR.
Il rischio di interesse è disciplinato all’interno dell’art. 4 che prevede un piano finanziario a rate variabili.
Alla stipula, infatti, le parti hanno concordato di assumere un valore “base” dell’indice di riferimento (Libor CHF 6 mesi) sulla base del quale è stato predisposto il piano finanziario originario.
Successivamente, a seguito delle variazioni subite dal parametro di indicizzazione, le rate sono state adeguate e i conguagli gestiti in un deposito.
L’andamento del tasso Libor CHF 6 mesi, di conseguenza, ha prodotto:
• variazioni a debito del cliente, quando il Libor CHF 6 mesi risultava superiore al parametro base riportato nel contratto; 

16 Doc. 52 in atti. 17 Doc. 56 in atti. 

• variazioni a credito del cliente, quando il Libor CHF 6 mesi risultava inferiore al parametro base riportato nel contratto.
• Anche il rischio di cambio è disciplinato all’interno del medesimo articolo. L’andamento del tasso cambio CHF/EUR ha prodotto: 

• un rischio di cambio in aumento, quindi con la generazione di un debito del cliente, quando il franco si apprezzava rispetto all’euro;
• un rischio di cambio in diminuzione, viceversa.
Il contratto di mutuo concluso dalle parti presenterebbe, pertanto, al proprio interno elementi riconducibili a quelli dei contratti di natura derivata. 

L’operazione conclusa, infatti, potrebbe essere analizzata come il combinato di tre differenti elementi ciascuno dei quali concorre alla quantificazione del costo e del rischio finanziario complessivo.
Un primo elemento è rappresentato da un’operazione di mutuo tradizionale espresso in Euro. Evidentemente, secondo una stima sul futuro andamento del tasso di interesse Area Franco Svizzero e del livello raggiungibile dal tasso CHF/EUR, le parti hanno ritenuto di voler sfruttare dei vantaggi comparati offerti dalle condizioni vigenti all’interno dell’economia elvetica. L’operazione, alternativamente, avrebbe potuto essere riferita all’evoluzione dei tassi di interesse Area Euro (Euribor 6 mesi) senza fronteggiare, ad esempio, una ulteriore alea rappresentata dall’evoluzione del tasso di cambio. 

Le altre due componenti, quindi, sono assimilabili a due operazioni di natura derivata riconducibili a contratti di tipo “forward”: il primo legato al Libor CHF 6 mesi, il secondo al tasso di cambio. Per forward, in particolare, si intende un contratto di compravendita a termine negoziato OTC (over the counter) avente come sottostante un bene reale oppure un'attività finanziaria. 

Sarebbe un contratto derivato simmetrico poiché entrambi i contraenti sono obbligati a effettuare una prestazione a scadenza: la parte che assume la posizione lunga (long position) si impegna ad acquistare l'attività sottostante alla data pattuita pagando il prezzo concordato; al contrario la controparte che assume la posizione corta (short position) si impegna a vendere tale attività alla medesima data e al medesimo prezzo. Il prezzo concordato viene detto prezzo di consegna (o delivery price) e viene concordato all'atto della stipula del forward in modo tale che il valore iniziale del contratto sia nullo. Pertanto, l'assunzione di una posizione, lunga o corta, in forward non comporta alcun esborso monetario immediato. 

All’interno del contratto di mutuo si rileva la compresenza di due operazioni forward e, precisamente, una posizione corta sul Libor CHF 6 mesi ed una posizione lunga sul tasso di cambio CHF/EUR.
Nel primo caso, sottoscrivendo la clausola relativa all’indicizzazione del tasso di interesse, i consumatori si impegnano a vendere il Libor CHF 6 mesi ad un valore pari al tasso contrattualmente pattuito che rappresenta difatti il delivery price dell’operazione. 

Nel secondo caso, i consumatori si impegnano a garantire il prezzo base corrispondente al tasso stipulato nel contratto e traggono profitto se e solo se la valuta elvetica si deprezza, quindi se al momento “dell’acquisto” dell’attività finanziaria sottostante il suo prezzo risulta essere superiore al prezzo base sottoscritto alla stipula. 

c) Gli elementi forniti dal professionista nel corso del procedimento e le argomentazioni difensive svolte da Barclays 

20. Con le comunicazioni di risposta del 22 dicembre 201718 e del 6 aprile 201819, con la 

memoria del 28 maggio 201820, nonché con le dichiarazioni rilasciate nel corso dell’audizione 

tenutasi in data 23 marzo 201821, Barclays ha fornito gli elementi e svolto le argomentazioni che seguono. 

Elementi forniti nel corso del procedimento
21. Il mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor è stato un prodotto ideato e immesso sul mercato negli anni ’90 da Banca Woolwich S.p.A., la cui commercializzazione è proseguita a partire dal 2003 da parte di Barclays a seguito dell’incorporazione della Banca Woolwich S.p.A. e la cui offerta si è conclusa nel 2010. Nel 2011 sono stati erogati alcuni mutui de quibus ma con riferimento a pratiche aperte nella seconda metà del 2010.
22. Nel periodo della sua commercializzazione tale tipologia di prodotto ha rappresentato 

mediamente il [1-10%]22 del portafoglio mutui della Banca, percentuale che è andata drasticamente calando prima della definitiva cessazione della sua commercializzazione, scendendo sino allo [<1%] nel 2010.
Nel 2016 Barclays è del tutto uscita dal mercato Retail in Italia, avendo ceduto tutte le sue attività in tale anno, a seguito di un’attività di riposizionamento sul mercato italiano finalizzata ad operare esclusivamente nell’Investment e nel Corporate Banking. 

23. Alla data del 30 novembre 2017 risultavano ancora in corso di ammortamento n. [2.000-5.000] contratti di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor sottoscritti da 

consumatori23.
24. Il mutuo in questione nasce come prodotto indicizzato a: i) una valuta estera, il Franco Svizzero (CHF) e ii) un tasso Libor a 6 mesi relativo al Franco Svizzero (CHF) e prevede l’erogazione di un capitale iniziale in Euro, indicizzato al Franco Svizzero (CHF) in base ad un tasso di cambio “convenzionale” stabilito contrattualmente. Il mutuatario rimborsa il capitale e gli interessi mediante pagamenti in Euro, secondo un piano di ammortamento a rata costante determinato in base a un tasso di interesse “convenzionale” anch’esso stabilito contrattualmente. Ogni sei mesi, alle date contrattualmente indicate (il 31/5 e il 30/11 di ogni anno), viene confrontato l’andamento del tasso di cambio convenzionale rispetto al tasso di cambio effettivo del momento e l’andamento del tasso di interesse convenzionale rispetto al tasso di interesse effettivo del momento e vengono calcolati i cosiddetti “conguagli semestrali” dati, infatti, dall’applicazione dei seguenti due valori:
a) la differenza tra l’importo totale delle sei rate scadute versato nel semestre precedente e l’importo dovuto sulla base del tasso di cambio effettivo CHF/EURO (rivalutazione valutaria); 

18 Doc. 58 in atti. 

19 Doc. 74 in atti. 

20 Doc. 89 in atti. 

21 Doc. 71 in atti. 

22 Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 

23 Doc. 58 in atti. 

b) la differenza tra l’importo totale degli interessi maturati e versati nel semestre precedente e l'importo degli interessi calcolati secondo il tasso Libor CHF a 6 mesi del periodo (rivalutazione finanziaria).
25. L'ammontare che risulta dalla somma algebrica delle rivalutazioni finanziaria e valutaria costituisce il conguaglio (positivo o negativo), che viene accreditato o addebitato sul deposito fruttifero collegato al mutuo concesso al cliente. In tale deposito fruttifero il mutuatario accumula un saldo che potrà fluttuare nel corso del tempo. La rata del mutuo è una rata mensile costante; qualora al termine di un semestre l’importo del conguaglio semestrale risulti negativo e non vi siano somme sufficienti a compensarlo nel deposito fruttifero, l’eccedenza sarà addebitata nel semestre successivo distribuendone l’importo sulle singole rati mensili sotto forma di addendum24.
Il piano di rimborso del capitale erogato può variare, pertanto, in funzione delle oscillazioni di mercato del tasso di cambio CHF/Euro (indicizzazione valutaria) e del tasso di interesse Libor CHF a sei mesi (indicizzazione finanziaria). Le operazioni di "rivalutazione" (e cioè il meccanismo dei conguagli semestrali sopra descritto) si traducono in vantaggi o in svantaggi economici per i mutuatari o per la Banca in funzione dell'andamento degli indici finanziario e valutario: se il Libor CHF a sei mesi è inferiore al tasso di interesse convenzionale e/o il CHF si svaluta nei confronti dell'Euro rispetto al tasso di cambio convenzionale, si ha una riduzione delle rate di ammortamento, con conseguente effetto positivo per il cliente e negativo per la Banca. Naturalmente, è anche vero l'opposto in caso di Libor CHF a sei mesi superiore al tasso di interesse convenzionale e di rivalutazione del CHF rispetto all'Euro.
26. I mutui fondiari indicizzati al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor, proprio perché caratterizzati dall’illustrata doppia indicizzazione, sono stati convenienti per i loro sottoscrittori fino all’anno 2010; ciò in quanto:
• il tasso di cambio CHF/EURO è rimasto sino a tale data sostanzialmente stabile, segnando anzi un progressivo deprezzamento del Franco Svizzero nei confronti dell'Euro;
• il tasso Libor CHF a 6 mesi si è costantemente mantenuto su livelli inferiori al tasso Euribor (preso a riferimento per i piani di ammortamento dei contratti a tasso variabile in Euro), registrando per lunghi periodi significative riduzioni (ad esempio, tra il 2001 e il 2006 e dopo un temporaneo incremento nuovamente a partire dal 2008).
Un'inversione di tendenza è iniziata con l'irrompere della crisi finanziaria che ha, infatti, anche determinato a partire dal 2011 una rivalutazione del Franco Svizzero rispetto all’Euro, cui la Banca Centrale Svizzera ha risposto ponendo in essere una decisa politica di stabilizzazione del tasso di cambio CHF/EURO intorno a un valore predeterminato, interrotta solo con la decisione del 15 gennaio 2015 di lasciare libertà di fluttuazione al cambio, che ha comportato forti rivalutazioni del tasso di cambio CHF/EURO con ricadute economiche negative per i mutuatari/consumatori dei mutui indicizzati al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor in questione.
27. Il mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor prevede che, in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, il calcolo dell’importo del capitale in Euro che il mutuatario intende restituire, “il capitale restituito” (pari, nell’ipotesi di estinzione anticipata totale, o inferiore, nell’ipotesi di estinzione anticipata parziale, al capitale residuo), sia articolato in due fasi: dapprima il capitale che si intende restituire è convertito in Franchi Svizzeri (CHF) 

24 Originariamente, l'importo dell'eccedenza era addebitato nella prima rata successiva utile (cfr. art. 4 della Vecchia e della Nuova Versione). Da aprile 2014, a seguito di apposita modifica unilaterale del contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor da parte di Barclays, l'eccedenza è addebitata pro-quota nelle successive cinque rate mensili. 

applicando il tasso di cambio convenzionale CHF/EURO, adottato al momento della stipula e fissato nel contratto; poi viene calcolata la somma in Euro dovuta dal mutuatario per estinguere il debito, riconvertendo in Euro il risultato del calcolo precedente tramite il tasso di cambio CHF/EURO esistente al momento dell’estinzione. 

Pertanto, a fronte di una richiesta di estinzione, la Banca fornisce i conteggi estintivi, calcolando il capitale che il mutuatario intende restituire in base alle condizioni del tasso di cambio CHF/EURO effettivo al momento.
28. Anche in caso di conversione del mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor in altro mutuo in Euro, prescelto dal mutuatario tra le diverse soluzioni pro-tempore offerte dalla Banca, la quantificazione del capitale residuo di ripartenza viene determinata secondo le stesse modalità previste per i casi di estinzione, totale o parziale, anticipata del mutuo. 

29. Alla fine del 2010, nel momento in cui lo scenario di mercato ha presentato i primi segni di mutamento a seguito della crisi finanziaria Barclays ha deciso di cessare la commercializzazione dei mutui fondiari indicizzati al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor e ha adottato alcune iniziative, di carattere sia informativo sia commerciale, nei confronti dei clienti che avevano già sottoscritto tali mutui ancora in ammortamento. 

30. A marzo 2013 e febbraio 2015 Barclays ha inviato a tutti i mutuatari del mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor due comunicazioni ad hoc per richiamarne l'attenzione sulle modalità di funzionamento e sui conseguenti rischi. Nello specifico:
• con la comunicazione di marzo 2013, Barclays ha illustrato le caratteristiche e il funzionamento del mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor, sottolineando il diritto dei mutuatari di chiederne la conversione in altro mutuo in Euro o di estinguerlo anticipatamente, descrivendo condizioni e modalità di tali operazioni. La Banca ha ricordato, inoltre, le possibili variazioni del piano di rimborso derivanti dall'andamento degli indici di riferimento (tasso di cambio e Libor CHF a 6 mesi), sottolineando che l'evoluzione dello scenario di mercato (che aveva registrato un primo rafforzamento del CHF sull'Euro) avrebbe potuto comportare un aumento del capitale da rimborsare; 

• con la comunicazione di febbraio 2015, Barclays ha richiamato l'attenzione dei mutuatari sulla decisione della Banca Centrale Svizzera del 15 gennaio 2015 di interrompere la politica di stabilizzazione del cambio CHF/EURO e sul conseguente significativo apprezzamento del CHF sull'Euro, sottolineando gli effetti negativi (in termini di capitale da restituire) che ne sarebbero potuti derivare per i mutuatari stessi in ragione del funzionamento dei mutui fondiari indicizzati al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor. 

31. Barclays ha altresì adottato specifiche iniziative di carattere commerciale - tuttora a disposizione della clientela - al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dal mutato contesto di mercato in ragione del meccanismo contrattuale di indicizzazione a carico dei mutuatari de quibus. In primo luogo, ad aprile 2014 Barclays ha modificato unilateralmente i contratti di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor, prevedendo che, laddove il deposito fruttifero non avesse capienza sufficiente per far fronte a eventuali conguagli semestrali negativi, la differenza dovuta sarebbe stata addebitata al mutuatario nelle cinque rate successive (invece che in un'unica soluzione nella prima rata successiva utile, come originariamente previsto dal contratto), senza applicazione di oneri e/o interessi. 

Inoltre, nel 2016, a seguito della decisione della Banca Centrale Svizzera del 15 gennaio 2015, Barclays ha adottato le seguenti iniziative commerciali:
a) “Moratoria con mantenimento di un importo costante delle rate del mutuo”: ai mutuatari che optano per tale soluzione, gli eventuali conguagli semestrali negativi (non compensati da saldi positivi del deposito fruttifero) vengono “congelati”, anziché essere recuperati nel semestre successivo, e saranno corrisposti alla scadenza del piano di ammortamento, senza applicazione di interessi; si verifica, di conseguenza, un allungamento della durata del rapporto;
b) “Conversione a condizioni di favore del mutuo in Euro”: la Banca offre ai mutuatari, che decidano di convertire il mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) in un mutuo ordinario in Euro a tasso variabile o fisso, di rimborsare la quota aggiuntiva di capitale di ripartenza dovuta alla rivalutazione monetaria, senza applicazione di interessi; 

c) “Trasferimento dell’Ipoteca”: Barclays consente il trasferimento dell'ipoteca a garanzia del mutuo originario su un diverso immobile senza contestuale estinzione del mutuo, facendosi carico delle relative spese amministrative connesse a tale atto. Questa opzione è cumulabile con una delle altre due soluzioni offerte dalla Banca. 

Le argomentazioni difensive svolte
32. Il mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor ha sempre rappresentato per la Banca un prodotto minoritario e non ha mai costituito nel corso del tempo un prodotto di punta oggetto di spinta e sollecitazione commerciale da parte della sua rete. A dimostrazione di ciò, la percentuale dei mutui fondiari indicizzati al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor erogati nel periodo d’interesse istruttorio 2003-2011, è stata pari solamente al [1-10%] del totale di tutti i mutui erogati da Barclays in Italia.
33. Come per qualsiasi contratto di mutuo fondiario, la stipula del mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor è sempre avvenuta per atto pubblico dinanzi a un notaio - vale a dire, un pubblico ufficiale sul quale incombe uno specifico obbligo ex lege non soltanto di leggere e spiegare alle parti il contenuto del contratto, garantendo che lo abbiano ben compreso, ma anche di controllarne la legalità - all'esito, peraltro, di una lunga istruttoria nel corso della quale al mutuatario sono state fornite informazioni esaustive sulle principali caratteristiche e sui rischi del prodotto in questione.
Nel corso dell'istruttoria, come evidenziato dalla Banca, in aggiunta alla copia del contratto, al mutuatario sono stati, tra l'altro, consegnati: i) il foglio informativo, il quale, oltre a riportare la natura e le caratteristiche principali del mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF), informava chiaramente i mutuatari dei rischi connessi al mutuo in questione; ii) il documento di sintesi, che riportava il meccanismo di indicizzazione contrattualmente previsto (unitamente ai tassi di cambio e di interesse convenzionali), cosi garantendo l'effettiva conoscenza delle specifiche modalità di funzionamento del prodotto. Pertanto, secondo la Banca la sottoscrizione del mutuo de quo non è avvenuta d’impulso ma è stata preceduta da una lunga fase istruttoria nella quale il consumatore ha potuto effettuare le proprie valutazioni in termini di convenienza del prodotto e rischi in cui sarebbe potuto incorrere e il contratto di mutuo è stato sottoposto anche ad una valutazione di legittimità da parte del notaio che ha stipulato l’atto e nessuna contestazione in tal senso nel corso del tempo è pervenuta da parte di alcun notaio.
34. Il mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor è un normale contratto aleatorio. L’alea in questione, connaturata, peraltro, a qualsiasi tipologia di finanziamento regolato con valuta estera, è allocata su entrambe le parti in base a variabili esterne, fuori del 

controllo delle (e non prevedibili dalle) stesse25. Le sopra descritte operazioni di "rivalutazione", i.e. il meccanismo dei conguagli semestrali, si traducono in vantaggi o in svantaggi economici sia per i mutuatari sia per la Banca in funzione dell'andamento degli indici finanziario e valutario: il 

25 A tal riguardo, la Banca cita le sentenze della Cassazione n. 9263/2011 e del Tribunale di Roma del 27 novembre 2017, n. 20311. 

Libor CHF a 6 mesi rispetto al tasso di interesse convenzionale e il tasso di cambio CHF/EURO rispetto al tasso di cambio convenzionale.
Nel caso, poi, di estinzione anticipata, il “capitale restituito”, i.e. il capitale che il cliente effettivamente restituisce, deve essere innanzitutto convertito in CHF, secondo il tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto. L'importo cosi ottenuto deve essere quindi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente al momento dell'estinzione. All'evidenza, dunque, per la Banca, il meccanismo di indicizzazione per il caso di estinzione anticipata coincide esattamente con quello utilizzato durante l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali. Ne discenderebbe che - così come i conguagli semestrali - anche l'importo del “capitale restituito” varia in funzione delle oscillazioni di mercato del tasso di cambio CHF/Euro, con le medesime conseguenze per le parti sopra sottolineate. Tali oscillazioni del tasso di cambio CHF/EUR, più precisamente, possono determinare i due seguenti scenari: 

Tasso Cambio Effettivo > Tasso Cambio Convenzionale svalutazione CHF vs. EUR favorevole per cliente 

Tasso Cambio Effettivo < Tasso Cambio Convenzionale
rivalutazione CHF vs. EUR favorevole per banca
35. Barclays evidenzia poi che il meccanismo di indicizzazione declinato nelle clausole in esame - specie con riferimento all’estinzione anticipata - “è l’unico matematicamente possibile a fronte [del] fatto che i pagamenti sono effettuati in una valuta differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l’importo mutuato” (cfr., tra le altre, ordinanza del Tribunale di Milano del 9 ottobre 2017, R.G. n. 16203), e che lo stesso legislatore con l’introduzione dell’art. 120- quaterdecies del Testo Unico Bancario, rubricato “Finanziamenti denominati in valuta estera”, ha previsto al terzo comma che per le operazioni di conversione dei mutui in valuta si utilizzi il tasso di cambio effettivo vigente alla data della conversione: “Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione è pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui è stata presentata la domanda di conversione”.
36. Barclays rappresenta inoltre che da quando con il 2010 sono iniziate a mutare le condizioni di vantaggio per i clienti del prodotto di mutuo in questione in base all’andamento della sottostante doppia indicizzazione al tasso di cambio CHF/EURO e al tasso Libor CHF a 6 mesi, la Banca non solo ha interrotto la commercializzazione di tale prodotto, ma ha anche posto in essere, nell’ambito sempre di una politica di tutela della propria clientela, le sopra descritte iniziative informative e commerciali a favore dei sottoscrittori del mutuo de quo con riferimento al quale era ancora in corso l’ammortamento.
Più precisamente, Barclays sottolinea di aver commercializzato i mutui de quibus a partire da “una distanza di tempo incompatibile con qualsiasi prognosi di mercato” relativa alla sopra descritta recente evoluzione dei parametri di indicizzazione (sentenza del Tribunale di Milano del 9 giugno 2017, n. 6520) e di aver proseguito solo fintantoché gli stessi sono stati commercialmente vantaggiosi per i clienti. Non era possibile per la Banca fare una previsione di mercato dell’andamento dei parametri di indicizzazione per tutto il periodo entro il quale sarebbe avvenuto il rimborso del mutuo in base al piano di ammortamento, ovverosia per un periodo temporale così ampio.
La Banca ha quindi cessato di commercializzare i mutui fondiari indicizzati al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor non appena lo scenario di mercato ha messo in dubbio pro futuro la loro convenienza economica per la clientela (fine 2010 – inizio 2011), quando peraltro le ricadute economiche negative sui mutuatari non erano ancora avvenute. Pertanto, Barclays evidenzia che nessun approfittamento è stato posto in essere dalla stessa, nessuna volontà c’è stata di penalizzare i consumatori in quanto fino a quando i tassi sono stati favorevoli ai consumatori la Banca ha offerto il mutuo, successivamente lo ha ritirato dalla sua offerta di prodotti di mutuo e a fronte degli effetti della crisi economica e delle decisioni della Banca Centrale Svizzera, Barclays ha adottato le citate numerose iniziative informative e commerciali a favore della propria clientela con ancora in corso di ammortamento il mutuo de quo. A tal riguardo, la Banca evidenzia che qualora, ad esempio, i consumatori avessero convertito il mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor in un mutuo ordinario in Euro, a seguito delle dette comunicazioni inviate dalla stessa nel 2016 circa le iniziative commerciali possibili da porre in essere, i mutuatari avrebbero evitato, o, comunque, fortemente mitigato, le conseguenze negative verificatesi a causa del successivo forte apprezzamento del CHF sull'Euro. 

Inoltre, Barclays afferma di aver fatto persino più di quanto previsto dal legislatore (successivamente) con l’inserimento del citato art. 120-quaterdecies del Testo Unico Bancario, il cui quarto comma prevede che se “il valore dell'importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui è denominato il finanziamento e l'euro al momento in cui è stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo”. Ciò in quanto la Banca ha informato tutti i beneficiari dei mutui fondiari indicizzati al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor - e non solo quelli che avessero in ipotesi subito variazioni significative dell'importo totale del credito o del valore delle rate residue - e tramite informative ad hoc - anziché nel contesto dell'informativa annuale ex art. 119 del Testo Unico Bancario. 

37. Con riferimento alla legittimità delle clausole oggetto di esame, Barclays contesta, in via preliminare, l’applicabilità dell’art. 37-bis del Codice del Consumo sulla base del fatto che tale disposizione è stata introdotta nel 2012, dall’art. 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, e che la Banca ha cessato la commercializzazione dei mutui fondiari indicizzati al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor nei confronti dei consumatori nel 2010 (ben due anni prima della novella) e non può più in futuro offrirli, non operando più in Italia dal 2016 nel segmento Retail. Un'eventuale verifica da parte dell'Autorità riguarderebbe, dunque, per la Banca, clausole: (a) non più utilizzate al momento in cui l'art. 37-bis del Codice del Consumo è entrato in vigore; (b) non più "inserite", da più di 7 anni, nelle condizioni generali di contratto utilizzate da Barclays, senza che sussista alcun rischio di un loro reinserimento in futuro; (c) già peraltro sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Ne discende che, nel caso di specie, un'eventuale decisione dell'Autorità che valuti le clausole in questione comporterebbe, secondo la Banca, inevitabilmente: 

- un’applicazione retroattiva dell'art. 37-bis del Codice del Consumo, in assenza di qualsiasi previsione che lo consenta;
- la violazione dello stesso art. 37-bis del Codice del Consumo, posto che non ricorrono le condizioni in esso fissate per l'esercizio del controllo amministrativo sulla vessatorietà da parte dell'Autorità; 

- l'improprio esercizio, da parte dell'Autorità, di un ruolo di adjudicator con riferimento a conflitti individuali già pendenti tra la Banca e i suoi clienti, in quanto essa non interverrebbe a protezione di interessi generali e diffusi, ma verrebbe a dirimere un conflitto relativo ad una fetta molto piccola di consumatori e cristallizzata oramai nel tempo, sconfinando nei (e interferendo con l'esercizio dei) compiti che l'ordinamento ha attribuito al giudice ordinario, concretizzandosi cosi proprio quello scenario perverso che autorevole dottrina aveva paventato.
38. Nel merito, poi, la Banca evidenzia che le clausole contestate in avvio e, in via generale, il contratto di mutuo in questione, espongono in modo trasparente e facilmente comprensibile, tenuto conto della natura complessa del prodotto e dell’inevitabile tecnicismo del linguaggio connaturato ad un prodotto di tale complessità, il funzionamento concreto dei meccanismi di indicizzazione finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e della rivalutazione monetaria, caratterizzanti il mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor. Tali clausole, inoltre, e, sempre in via generale, il contratto de quo, non determinano alcuno squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti. 

39. Relativamente alla chiarezza e comprensibilità delle clausole in argomento, la Banca sottolinea che le medesime rispettano gli indici normativi sia primari sia secondari di riferimento nonché i precetti che in alcune recenti sentenze la Corte di Giustizia ha dato proprio con riferimento a finanziamenti regolati in valuta estera: 

i. “Una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso” che deve assicurato “non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo” di indicizzazione e “il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare ... le conseguenze economiche che gliene derivano” (sentenza 30 aprile 2014, in causa C-26/13 e sentenza 26 febbraio 2015, in causa C-143/13); 

ii. la valutazione va effettuata “considerato l’insieme dei pertinenti elementi di fatto, tra cui la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito della negoziazione di un contratto di mutuo, e tenendo conto del livello di attenzione che ci si può aspettare da un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avvertito” (sentenza 26 febbraio 2015, in causa C-143/13; sentenza 30 aprile 2014, in causa C-26/13 e sentenza 20 settembre 2017, in causa C-186/16). 

40. Da ultimo, la Banca sottolinea che anche l’analisi dell’andamento dei reclami conferma quanto sopra: pressoché mai nessun problema di chiarezza e comprensibilità delle clausole è stato infatti lamentato dai consumatori sino al 2015, solo e improvvisamente nel 2015 gli stessi soggetti, che successivamente alla sottoscrizione del mutuo non avevano mai lamentato nulla al riguardo, preoccupati dell’andamento dei parametri di indicizzazione e di un incremento dell’esposizione debitoria nel quale stavano incorrendo o erano già incorsi e/o a seguito di una richiesta di estinzione anticipata del mutuo o della sua surroga, hanno sporto reclamo adducendo una mancata chiarezza e comprensibilità delle clausole in questione. 

A dimostrazione di ciò, la Banca ha trasmesso la seguente tabella: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Reclami [10-50] [10-50] [10-50] [150-350] [150-350] [150-350] 

41. Relativamente alla mancanza di significativo squilibrio, la Banca fa presente che ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo, “si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. La valutazione sulla vessatorietà deve essere effettuata "tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo 

riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende" (art. 34, comma 1, del Codice del Consumo).
42. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, d'altronde, chiarito proprio in relazione a contratti di mutuo indicizzati a una valuta estera che “la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale— cioè se, come detto, essa determini un "significativo squilibrio" —“deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto ..., tenendo conto delle competenze e delle conoscenze del professionista riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti la sottoscrizione del mutuo...”. Ciò vuol dire, in particolare, che “il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto deve essere valutato con riferimento а tutte le circostanze che il professionista avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto” e che “non può, invece, essere valutato in funzione di evoluzioni successive alla conclusione del contratto, come le variazioni del tasso di cambio, che sfuggono al controllo del professionista e che quest'ultimo non poteva prevedere”. 

In coerenza con i suesposti principi, la giurisprudenza civile, rappresenta la Banca, ha univocamente concluso che nessuna delle clausole oggetto dell'istruttoria determina un “consistente squilibrio a carico del consumatore”, in quanto:
• il mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor è un normale contratto aleatorio in cui il rischio è allocato, sull'una o sull'altra parte, in base a variabili esterne, fuori del controllo di, e non prevedibili da, Barclays: “[è] evidente che le parti si assumono reciprocamente un'alea contrattuale che incide sulla convenienza finale del finanziamento atteso che a seconda della variazione dell'indice predetto, potrà restituirsi una somma maggiore o 

minore dell'importo originario”26;
• non soltanto Barclays ha commercializzato i mutui fondiari indicizzati al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor a partire da “una distanza di tempo incompatibile con qualsiasi prognosi di mercato” - peraltro, come detto, soltanto fintantoché essi hanno rappresentato un prodotto 

vantaggioso per i consumatori27 - ma la successiva evoluzione del mercato non era neppure (né poteva essere) “prevista” all'epoca di tale commercializzazione28;
• lungi dal costituire una clausola “particolarmente vantaggiosa” per Barclays, il meccanismo di indicizzazione previsto in contratto - anche in relazione alla conversione e all'estinzione anticipata - rappresenta “l'unico matematicamente possibile a fronte [del] fatto che i pagamenti sono effettuati in una valuta differente rispetto a quella individuata quale riferimento per l'importo mutuato”29. 

43. In conclusione, per Barclays:
26 La Banca cita l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 27 dicembre 2017 e in senso analogo, le sentenze del Tribunale di 

Torre Annunziata del 13 febbraio 2018, n. 382 e del Tribunale di Roma del 27 novembre 2017, n. 20311. 

27 La Banca riporta le sentenze del Tribunale di Milano del 9 giugno 2017, n. 6520 e del 6 dicembre 2017, n. 12332, che avrebbero chiaramente riconosciuto “[l]a convenienza di ricorrere a tali tipologie di mutuo” all'epoca, “rappresentata dal fatto che i tassi di interesse legati al Franco Svizzero erano più bassi di quelli legati prima alla lira e, poi, all'euro (cosi come ancora oggi accade, peraltro), con l'effetto che, stipulando un mutuo in Franchi Svizzeri, diveniva possibile avvalersi di un tasso di interesse inferiore e, quindi, più conveniente per il mutuatario”. 

28 La Banca cita nuovamente la sentenza del Tribunale di Milano del 9 giugno 2017, n. 6520, secondo cui, infatti, "[i]l cambio è rimasto sostanzialmente `bloccato' dall'entrata in vigore della moneta comunitaria per una decisione unilaterale delle autorità monetarie elvetiche, sino alla scelta improvvisa di sbloccare tale legame, con conseguente improvviso apprezzamento della valuta svizzera (soluzione a tal punto non prevista dai mercati, da avere portato al fallimento di alcune fra le più grandi società al mondo operatrici sui mercati valutari)” e l’ordinanza del Tribunale di Milano del 9 ottobre 2017, R.G. n. 16203. 

29 La Banca cita la sentenza del Tribunale di Milano del 9 ottobre 2017, n. 16203. 

• difettano i presupposti per l'esercizio dei poteri ex art. 37-bis del Codice del Consumo, per cui viene chiesto all’Autorità di astenersi dall'effettuare qualsiasi valutazione nel merito;
• le clausole oggetto di istruttoria non sono vessatorie ex artt. 33 e seguenti . del Codice del Consumo, in quanto sono redatte “in modo chiaro e comprensibile” e non “determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”; 

• Barclays non si è in alcun modo avvantaggiata della “forte e connaturata asimmetria informativa che caratterizza il settore del credito” e della “propria forza contrattuale” nei confronti dei consumatori, ma, al contrario, ha sempre tenuto una condotta irreprensibilmente conforme ai canoni di trasparenza e correttezza professionale. 

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Sulle questioni preliminari 

44. Preliminarmente, al fine di affermare l’applicabilità della disciplina in materia di clausole vessatorie e la possibilità da parte dell’Autorità di esperire la tutela amministrativa prevista contro le stesse dall’art. 37-bis del Codice del Consumo nel presente procedimento e, con ciò, l’infondatezza dell’eccezione formulata da Barclays a tal riguardo, si rappresenta quanto segue. Ancorché i contratti oggetto del presente provvedimento non siano più offerti dalla Banca già dalla fine del 2010 e la tutela amministrativa riconosciuta all’Autorità contro le clausole vessatorie sia stata introdotta solo nel 2012 dal citato art. 5 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012, le seguenti circostanze legittimano l’Autorità all’esercizio dei propri poteri sulle clausole in questione, riportate in contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della norma de qua, ma ancora in essere: 

- la disciplina in materia di clausole vessatorie prevista dal Codice del Consumo è vigente dall’anno 1996, a seguito del recepimento della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 avvenuto 

con l'art. 25 della Legge 6 febbraio 1996, n. 5230, e la conseguente tutela contro tali clausole è riconosciuta dall’ordinamento giuridico nazionale da allora ai consumatori;
- molti dei contratti in questione sono ancora in vigore (alla data del 30 novembre 2017 risultavano ancora in corso di ammortamento ben [2.000-5.000] contratti di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor) e gli effetti della scarsa chiarezza e comprensibilità connessa alle clausole contestate, ivi contenute, si manifestano ancora tutt’oggi ogni qualvolta i meccanismi di indicizzazione finanziaria e valutaria e della rivalutazione monetaria, nelle stesse clausole descritti, vengono applicati dalla Banca. 

Sulle clausole oggetto di istruttoria 

45. Nel merito, in via generale, si osserva che, come ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea in numerose pronunce31, il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE – il cui recepimento è attualmente contenuto negli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo - è fondato sul presupposto che “il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni 

30 L'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ha introdotto nel libro IV del Codice Civile, al Titolo II (Dei contratti in generale), il Capo XIV-bis dedicato ai “Contratti del consumatore” (artt. da 1469-bis a 1469- sexies). 

31 In proposito, si vedano Corte di Giustizia, sentenza 30 maggio 2013, in causa C-488/11; sentenza 14 giugno 2012, in causa C-618/10, sentenza 21 febbraio 2013, in causa C-472/11. Tale principio risulta da ultimo ripreso e confermato dalla sentenza 30 aprile 2014, in causa C-26/13, dalla sentenza 26 febbraio 2015, in causa C-143/13 e dalla sentenza 20 settembre 2017, in causa C-186/16. 

predisposte senza poter incidere sul contenuto delle stesse”. In considerazione di ciò, la Corte di Giustizia32 ha recentemente ribadito che il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva: esso non opera solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo nel senso che le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che gli derivano dall’adesione al contratto, anche sul piano economico, e, in via specifica, che ciò presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati in maniera sufficientemente chiara da consentire ai mutuatari di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. 

46. Le clausole descritte al paragrafo III del presente provvedimento appaiono in sé, in collegamento tra loro nonché nel contesto dell’intero contratto, per la loro formulazione non chiara e trasparente, contrarie all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, tenuto conto del fatto che risultano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite. 

47. Di seguito si procede alla valutazione dei singoli profili di insufficiente chiarezza e trasparenza per ciascuna disposizione contrattuale oggetto di esame.
48. Le clausole di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui agli artt. 4 e 4-bis della Nuova Versione del contratto in questione, relative ai meccanismi della doppia indicizzazione: finanziaria, riferita al tasso Libor CHF a 6 mesi e valutaria, riferita al tasso di cambio CHF/EURO e del deposito fruttifero, violano il principio di trasparenza, in quanto non sono redatte in maniera chiara e comprensibile. Tali clausole non espongono in maniera intellegibile il funzionamento dei meccanismi de quibus, e non indicano le operazioni aritmetiche alla base di questa duplice indicizzazione e relative al deposito fruttifero. In tal modo, le suddette clausole non informano il cliente che il piano di ammortamento costruito sulla base del tasso iniziale è solo indicativo, in quanto cambia nel tempo per effetto dei conguagli dovuti all’indicizzazione finanziaria e valutaria. Oscuro appare anche il rapporto di tali meccanismi con quelli prescritti da altre clausole relative al prodotto di mutuo de quo, in particolare quelle relative alle ipotesi di conversione del tasso indicizzato al Franco Svizzero (CHF) ad un tasso d’interesse 

32 Così Corte di Giustizia nella sentenza 30 aprile 2014, in causa C-26/13: “L’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali posto dalla direttiva 93/13 non può quindi essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. (...) poiché il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 poggia sull’idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto concerne, in particolare, il livello di informazione, siffatto obbligo di trasparenza deve essere inteso in maniera estensiva”, nella sentenza 26 febbraio 2015, in causa C-143/13: “[...] l’obbligo della trasparenza delle clausole contrattuali sancito agli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile di queste ultime sui piani formale e grammaticale. Risulta in particolare dagli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13 nonché dai punti 1, lettere j) e l), e 2, lettere b) e d), dell’allegato di tale direttiva che, ai fini del rispetto dell’obbligo di trasparenza è di rilevanza essenziale la questione se il contratto di mutuo esponga in modo trasparente il motivo e le modalità del meccanismo di modifica del tasso di interesse e il rapporto tra tale clausola e altre clausole relative alla remunerazione del mutuante, di modo che un consumatore informato possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.” e nella sentenza 20 settembre 2017, in causa C- 186/16: “L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal proposito, tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari.” (sottolineature aggiunte). 

riferito all'Euro e di estinzione anticipata del mutuo. Tutto ciò impedisce al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che derivano dalle clausole e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette. 

49. Alla luce delle considerazioni svolte, le clausole in esame risultano, per la loro formulazione non chiara e trasparente, contrarie all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo.
50. La clausola di cui all’art. 9 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui all’art. 7 della Nuova Versione del contratto in questione, relativa all’ipotesi di richiesta di estinzione anticipata del mutuo, prevede che il calcolo dell’importo del capitale in Euro che il mutuatario intende restituire, i.e. il “capitale restituito”, sia articolato in due fasi: dapprima il “capitale restituito” è convertito in franchi svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula, fissato nel contratto; poi viene calcolata la somma in Euro dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il “capitale restituito” adottando il tasso di cambio CHF/EURO esistente al momento dell’estinzione. La clausola in esame non espone in maniera intellegibile il funzionamento di tale meccanismo di conversione della valuta estera in quanto non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la descritta duplice conversione e non evidenzia il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole al prodotto di mutuo de quo, di modo che il consumatore sia in grado di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che da essa derivano e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette. 

Tale clausola, inoltre, presenta anche l’utilizzo al suo interno dapprima della locuzione “capitale restituito”, con riferimento alla generale ipotesi dell’estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo, e successivamente la locuzione “debito residuo”, con riferimento allo specifico caso del rimborso totale del mutuo. Ciò può ingenerare nei mutuatari/consumatori confusione circa il calcolo da effettuare nei casi di specie, tenuto conto anche che la locuzione “capitale restituito” potrebbe essere intesa come riferita al capitale già restituito al momento della richiesta del consumatore e non a quello da restituirsi. L’argomentazione svolta da Barclays circa il fatto che la semplice lettura della clausola rende evidente che la locuzione “capitale restituito” non può che essere intesa come il “capitale che il cliente intende restituire” e che nessuna “confusione” può derivare dal successivo utilizzo del termine “debito residuo” non risulta fondata in quanto il significato letterale della locuzione “capitale restituito” può essere anche quello di capitale già restituito e non da restituirsi. Il professionista avrebbe dovuto ai fini del rispetto dei dettami di chiarezza e comprensibilità imposti dal legislatore nella redazione delle clausole contrattuali utilizzare per entrambe le ipotesi dell’estinzione anticipata, totale o parziale, locuzioni prive di qualsiasi ambiguità quali appunto “capitale che il cliente intende restituire”. 

51. Alla luce delle considerazioni svolte, la clausola sopra descritta risulta, per la sua formulazione non chiara e trasparente, contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo.
52. La clausola di cui all’art. 8 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui all’art. 7-bis della Nuova Versione del contratto in questione, relativa all’ipotesi di conversione del tasso riferito al Franco Svizzero (CHF) ad un tasso d’interesse riferito all’Euro, non è redatta in modo chiaro, nel senso di intelligibile non solo su un piano di comprensibilità linguistica, ma anche sul piano informativo nel senso che il consumatore sia posto in grado di comprendere e valutare, come sopra rilevato per la precedente clausola, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, gli effetti che la stessa produce sul piano economico e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette. 

53. Alla luce delle considerazioni svolte, la clausola sopra descritta risulta, per la sua formulazione non chiara e trasparente, contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo.
54. In conclusione, le clausole sopra analizzate anche lette alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione: finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor. Tale scarsa intelligibilità circa il funzionamento di questi meccanismi determina la circostanza per la quale al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non viene reso edotto in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali può incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione, anticipata o entro i termini del medesimo, ed ai loro effetti sul piano di rimborso del debito; tali rischi possono risultare di rilevante entità, determinando ad esempio la lievitazione del capitale da restituire sino a valori superiori a quello iniziale anche diverso tempo dopo l’avvio dei rimborsi. 

55. Si tenga conto, poi, che a comprova del difetto di chiarezza e trasparenza che contraddistingue le clausole in questione vi è la circostanza che la Banca ha ritenuto necessario inviare le due comunicazioni informative degli anni 2013 e 2015, come dalla stessa dichiarato, per illustrare nuovamente le caratteristiche e il meccanismo di indicizzazione del Mutuo CHF-Libor e per sottolineare gli effetti negativi (in termini di capitale da restituire) dell’apprezzamento del Franco Svizzero (CHF) sull'Euro. 

56. Barclays ha poi affermato che i profili di vessatorietà delle clausole de quibus contestati dall’Autorità sarebbero insussistenti in quanto veniva svolta un’attività informativa sul prodotto de quo sia in sede pre-contrattuale con i fogli informativi sia in sede contrattuale con il documento di sintesi e per il tramite del notaio, sul quale incombe l’obbligo ex lege di leggere e spiegare alle parti il contenuto del contratto, garantendo che le stesse lo abbiano ben compreso. Tali argomentazioni non risultano dirimenti in punto di diritto in quanto la valutazione della chiarezza e trasparenza delle clausole contrattuali è condotta dall’Autorità ex art. 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo su un piano astratto e generale, valutando cioè la formulazione di per sé delle clausole inserite in Condizioni Generali di Contratto; invero la valutazione del singolo contratto e delle circostanze fattuali che hanno accompagnato la sua conclusione, che possono variare da caso a caso sino a contemplare quello in cui alcuna dell’informativa richiamata dalla Banca è stata fornita, è rimessa al giudice ordinario. Da questo punto di vista, l’assetto contrattuale quale quello oggetto di istruttoria è idoneo ad impedire al consumatore di valutare l’esatta portata delle rilevanti obbligazioni economiche di cui si fa carico a seguito della sua sottoscrizione. 

Inoltre, la Banca ha anche evidenziato che il notaio effettua una valutazione di legittimità relativamente al contratto di mutuo oggetto di sua stipula e che nessuna contestazione nel corso del tempo è mai pervenuta da parte di alcun notaio quanto all’“illegalità” del contratto di mutuo de quo per violazione degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo. La valutazione di legittimità o controllo di legalità da parte del notaio avviene ai sensi dell’art. 28 della legge notarile, legge 16 febbraio 1913 n. 89, che prevede che: “Il notaro non può ricevere o autenticare atti se: essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico; [...]”. In virtù della medesima norma, nonché dell’art. 49 della legge notarile, 

sull’indagine da esperire quanto all’identità delle parti33, e dell’art. 47, ultimo comma, della legge 

33 L’art. 49 della legge notarile dispone che: “Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”. 

notarile34, sull’accertamento della volontà delle parti, il notaio garantisce unicamente che l'atto notarile, nel caso di specie il contratto di mutuo, non sia contrario a norme imperative di legge e sia conforme alla volontà delle parti, che ha accertato, mentre non effettua alcuna puntuale disamina circa la possibile vessatorietà ovvero formulazione non chiara e trasparente di sue parti o clausole ai sensi del Codice Civile o del Codice del Consumo. Pertanto, anche l’ipotetica assenza di segnalazione da parte di notai sulla sussistenza di clausule vessatorie non rileva in alcun modo ai fini della presente valutazione. 

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto III del presente provvedimento, sono, per la loro formulazione non chiara e trasparente, contrarie all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo; 

RITENUTO che è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della contrarietà delle clausole oggetto della presente valutazione all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo sul sito internet istituzionale dell’Autorità www.agcm.it e su quello di Barclays Bank PLC www.barclays.it ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 8, del Regolamento; che appare congruo che la predetta pubblicazione sul sito internet di Barclays Bank PLC www.barclays.it abbia la durata di venti giorni consecutivi; 

DELIBERA 

a) che le clausole di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui agli artt. 4 e 4-bis della Nuova Versione del contratto in questione, descritte al punto III del presente provvedimento integrano una fattispecie di clausola contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

b) che la clausola di cui all’art. 9 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui all’art. 7 della Nuova Versione del contratto, descritta al punto III del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

c) che la clausola di cui all’art. 8 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui all’art. 7- bis della Nuova Versione del contratto, descritta al punto III del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola contraria all’art.35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

DISPONE 

a) che Barclays Bank PLC pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità: 

1) il testo dell’estratto del provvedimento è quello riportato nell’allegato al presente provvedimento; 

34 L’art. 47, ultimo comma, della legge notarile dispone che: “Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto”. 

2) il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per venti giorni consecutivi sulla home page del sito internet www.barclays.it di Barclays Bank PLC con adeguata evidenza grafica e in una posizione della pagina web che non richieda al consumatore di scorrerla, entro venti giorni dalla comunicazione dell’adozione del presente provvedimento; 

b) che la pubblicazione del testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla home page del sito internet www.barclays.it di Barclays Bank PLC; 

c) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto dell’estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito internet su cui verrà pubblicato l’estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell’estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato. 

Ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. 

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

L’estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Roberto Chieppa Giovanni Pitruzzella 

BOLLETTINO N. 26 DEL 9 LUGLIO 2018

CV159 - BARCLAYS-CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO

Allegato al provvedimento n. 27214

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 13 giugno 2018 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37-bis del Codice del Consumo. 

In data 15 novembre 2017, è stato avviato il procedimento CV159 - BARCLAYS-CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO nei confronti della società Barclays Bank PLC, per presunte violazioni degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo che emergono dalle clausole contenute nei contratti di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor, commercializzato dalla Banca dal 2003 sino al 2010, e che riguardano: i) il calcolo degli interessi; ii) il funzionamento del “Deposito fruttifero”; iii) le modalità di conversione del mutuo con tasso d’interesse riferito al Franco Svizzero ad uno con tasso d’interesse riferito all’Euro e iv) il calcolo dell’importo del “capitale restituito” in caso di estinzione anticipata del mutuo. 

[OMISSIS] 

Costituiscono oggetto di istruttoria, limitatamente ai rapporti contrattuali tra l’impresa e i clienti consumatori, le clausole di seguito riportate incluse nel contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor di Barclays. 

- Con riferimento al calcolo degli interessi:
Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004 

ART. 3) 

[...]
Le parti convengono che il presente mutuo è in Euro indicizzato al Franco Svizzero, secondo le modalità esposte più avanti e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del % mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del ...%.
Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri per un Euro. 

ART. 4) 

Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà:
A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre
a1) - l’eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBORO2 del circuito Reuter, maggiorato di punti. 

L'indicatore Sintetico di Costo (ISC) relativo al presente mutuo è pari al %
a2) - l’eventuale differenza tra il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in fianchi svizzeri (calcolato ai tasso di cambio contrattualmente pattuito) di quanto liquidato a parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre; B) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo: 

b1) - l’eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al tasso pattuito contrattualmente e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1.6-30.11 e 30 novembre relativamente al semestre 1.12- 31.5 rilevato sulla pagina LIBOR02 del circuito Reuter, maggiorato di punti ; 

b2) - l’eventuale differenza tra il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro pattuito contrattualmente e quello rilevato per valuta, 31 maggio per il semestre scadente a tale data o 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito REUTER e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al tasso di cambio contrattualmente pattuito) di quanto liquidato a parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre ogni scadenza l‘importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue: in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuatario 1'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca al nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 5; all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al 1° giugno; in caso di conguaglio negativo per la parte mutuataria, l’importo sarà addebitato sullo stesso rapporto e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno che, di regola e salvo impedimenti, sarà quella del 1.1 e 1.7 rispettivamente. 

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010 

ART. 4) INTERESSI 

Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO, secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento a un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale dello % ( virgola per cento) mensile, pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo del % ( virgola per cento) (“tasso di interesse convenzionale”). 

Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro è stato determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri ( virgola ) per un Euro (“tasso di cambio convenzionale”). Le parti convengono che per il periodo di preammortamento, intercorrente dalla data di stipula alla data di decorrenza del piano di ammortamento, sarà applicato il tasso di interesse convenzionale come sopra indicato. 

Gli interessi di preammortamento, pari a euro ( virgola ), verranno addebitati sulla prima rata. Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e di dicembre la Banca determinerà: 

A) per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 30 novembre:
a1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla pagina LIBDR 02 del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore", maggiorato di ( virgola ) punti percentuali;
a2) - l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente. La differenza cosi determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale e interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date dell'1° giugno e dell'1° dicembre;
B) per i semestri successivi sino alla scadenza del contratto di mutuo:
b1) - l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati nel semestre precedente in base al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI per valuta 31 maggio relativamente al semestre 1 giugno - 30 novembre e per valuta 30 novembre relativamente al semestre 1° dicembre - 31 maggio, rilevato sulla pagina LIBOR 02 del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore", maggiorato di ( virgola ) punti percentuali;
b2) - l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, il 31 maggio per il semestre scadente a tale data e il 30 novembre per il semestre scadente a tale data, rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore"; ove tali date dovessero cadere in giorno festivo si farà riferimento al cambio rilevato per valuta il primo giorno lavorativo bancario antecedente.
La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in Franchi Svizzeri (calcolato al "tasso di cambio convenzionale") di quanto liquidato alla Parte mutuataria in linea capitale e interessi nel corso dei sei mesi che precedono le date dell'1° giugno e dell'1° dicembre.
A ogni scadenza l'importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rinvenienti dalle operazioni sopra descritte, costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:
- in caso di conguaglio positivo in favore della Parte mutuataria l'importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa Parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 4 bis; all'operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito all'1° dicembre e all'1° luglio successivo per il conguaglio riferito all'1° giugno;
in caso di conguaglio negativo per la Parte mutuataria, l'importo sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero di cui sopra e con le stesse valute di cui sopra, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre e il 1° giugno. In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e relative disposizioni di attuazione si precisa che l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) relativo al presente mutuo è pari al % ( virgola per cento).
Qualora il Tasso di interesse configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, esso si intenderà automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge. 

- Con riferimento al funzionamento del “Deposito fruttifero”:
Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004 

ART. 5) 

Le parti pattuiscono fin d'ora l'apertura del rapporto di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio. Concordano inoltre che esso sarà regolato dalle seguenti ulteriori pattuizioni: 

- le giacenze saranno remunerate ad un saggio di interesse pari al tasso di cui all'art. 2 comma 1 del DLGS 24.06.1998 n. 213 (TUR) pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; gli interessi maturati saranno liquidati annualmente al 31.12 e saranno capitalizzati a far tempo dal giorno successivo a tale data al netto della trattenuta fiscale prevista per legge; 

- la Banca, data la natura accessoria del deposito fruttifero, non addebiterà per lo stesso spese o oneri supplementari salvo quelli che fossero in futuro dovuti per sopravvenute norme di legge;
- la Banca comunicherà la situazione contabile del rapporto unitamente ai conguagli semestrali di cui al precedente art. 4; 

- la Banca potrà, in qualsiasi momento, compensare il saldo del rapporto in parola con proprie ragioni di credito nei confronti della parte mutuataria che, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere costituite da rate insolute, interessi, spese, anche legali, o oneri accessori;
- il saldo del deposito non potrà essere ceduto o costituito in garanzia a favore di terzi; 

- l'estinzione totale o la conversione, come prevista al successivo art. 9, del mutuo cui il rapporto di deposito inerisce comporterà l'estinzione anche di quest'ultimo. Nel caso di estinzione alla naturale scadenza del piano ci ammortamento previsto e, quindi, ove la parte mutuataria abbia adempiuto integralmente all'obbligo di rimborso del capitale mutuato ed all'integrale pagamento degli interessi pattuiti, il saldo del deposito sarà riconosciuto alla parte mutuataria, previa liquidazione degli interessi maturati. Nel caso di estinzione anticipata totale la Banca effettuerà gli opportuni conteggi e provvederà a compensare il saldo eventuale del deposito con il debito residuo relativo al mutuo; ove il debito residuo fosse inferiore al saldo del deposito la differenza sarà riconosciuta alla parte mutuataria, ove invece il saldo del deposito fosse inferiore la parte mutuataria dovrà, ovviamente, effettuare il pagamento della differenza in favore della Banca. In caso di estinzione anticipata parziale, e quindi di prosecuzione del contratto di mutuo, anche il rapporto di deposito fruttifero proseguirà. 

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010 

ART. 4 BIS) DEPOSITO FRUTTIFERO 

Le parti pattuiscono fin d'ora l'apertura del rapporto di deposito fruttifero menzionato al precedente art. 4 e concordano che esso ha natura accessoria al contratto di mutuo ed è destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio relative allo stesso, con esclusione di ogni altra operazione o servizio. 

Concordano inoltre che esso sarà regolato dalle seguenti ulteriori pattuizioni:
- le giacenze saranno remunerate a un saggio di interesse pari al tasso di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 (TUR) pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; gli interessi maturati saranno liquidati al 31 dicembre di ogni anno e saranno capitalizzati a far tempo dal giorno successivo a tale data al netto della trattenuta fiscale prevista per legge;
- la Banca, data la natura accessoria del deposito fruttifero, non addebiterà per lo stesso spese o oneri supplementari salvo quelli che fossero in futuro dovuti per sopravvenute norme di legge; 

- la Banca comunicherà la situazione contabile del rapporto unitamente ai conguagli semestrali di cui al precedente art. 4; 

- la Banca potrà, in qualsiasi momento, compensare il saldo del rapporto in parola con proprie ragioni di credito nei confronti della Parte mutuataria che, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere costituite da rate insolute, interessi, spese, anche legali, o oneri accessori;
- il saldo del deposito non potrà essere ceduto o costituito in garanzia a favore di terzi; 

- l'estinzione totale o la conversione, come prevista dal presente contratto, del mutuo cui il rapporto di deposito inerisce comporterà l'estinzione anche di quest'ultimo; nel caso di estinzione alla naturale scadenza del piano di ammortamento previsto e, quindi, ove la Parte mutuataria abbia adempiuto integralmente all'obbligo di rimborso del capitale mutuato la Banca effettuerà gli opportuni conteggi e provvederà a compensare il saldo eventuale del deposito con il debito residuo relativo al mutuo; ove il debito residuo fosse inferiore al saldo del deposito la differenza sarà riconosciuta alla Parte mutuataria, ove invece il saldo del deposito fosse inferiore, la Parte mutuataria dovrà, ovviamente, effettuare il pagamento della differenza in favore della Banca; in caso di rimborso parziale, e quindi di prosecuzione del contratto di mutuo, anche il rapporto di deposito fruttifero proseguirà. 

- Con riferimento alle modalità di conversione del mutuo con tasso d’interesse riferito al Franco Svizzero ad uno con tasso d’interesse riferito all'Euro: 

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004 

ART. 8) 

La parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero in uno riferito all'Euro. Nell’esercizio di tale opzione la parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla Banca al momento della conversione. Tale richiesta dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla Banca almeno 60 giorni prima della data indicata per la conversione che dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste nel piano di ammortamento allegato al presente atto. La parte mutuataria si impegna fin da ora a sottoscrivere gli atti o documenti necessari allo scopo, che la Banca indicherà, dando atto che in caso contrario l’operazione non potrà aver luogo. Resta inoltre inteso che la rinuncia della parte mutuataria, anche tacita e di fatto e pur se accettata dalla Banca, alla conversione del mutuo comporterà l’applicazione delle spese relative all'operazioni previste, alla data dell’evento in parola, dagli avvisi sintetici esposti nei locali della Banca (titolo VI 'Trasparenza delle Condizioni Contrattuali' cap. 1 T.U. artt. 115 segg) 

Il giorno fissato per la conversione la Banca provvederà a determinare l’eventuale variazione tra il tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO stabilito contrattualmente e quello per valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Router c pubblicato su 'Il Sole 24 Ore', determinando l’incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo, decurtare del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero di cui all'art. 5. 

L'importo cosi determinato sarà preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserverà, di norma, la scadenza originariamente stabilita contrattualmente.
La Banca, tuttavia, si impegna a consentire, in occasione della conversione e dietro esplicita richiesta della parte mutuatario, la proroga della durata contrattuale del mutuo in misura tale che la durata complessiva dello stesso, computato dall’erogazione, non ecceda i venti anni. 

Per l’esercizio delle facoltà sopra descritte la parte mutuatario dovrà aver adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le obbligazioni, anche accessorie, derivanti dal presente contratto. In caso contrario, la Banca potrà non accogliere la richiesta di conversione.
Le ulteriori pattuizioni eventualmente necessarie per la completa regolamentazione dei reciproci impegni in relazione alla conversione, saranno definite all'atto della formalizzazione dell'operazione in base a quanto previsto per il prodotto cui si farà riferimento per la conversione stessa. 

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010 

ART. 7 BIS) CONVERSIONE 

La Parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco Svizzero in uno riferito all'Euro. Nell'esercizio di tale opzione la Parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla Banca al momento della conversione. 

Tale richiesta dovrà essere formulata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire alla Banca almeno sessanta giorni prima della data indicata per la conversione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste nel piano di ammortamento allegato al presente atto. 

La Parte mutuataria si impegna fin da ora a sottoscrivere gli atti o documenti necessari allo scopo, che la Banca indicherà, dando atto che in caso contrario l'operazione non potrà aver luogo.
Il giorno fissato per la conversione la Banca provvederà a determinare l'eventuale variazione tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello per valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore", determinando l'incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo, decurtato del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero. 

L'importo cosi determinato sarà preso a base di calcolo per il nuovo piano di ammortamento che conserverà, di norma, la scadenza originariamente stabilita contrattualmente.
Per l'esercizio delle facoltà sopra descritte la Parte mutuataria dovrà aver adempiuto con regolarità e puntualità a tutte le obbligazioni, anche accessorie, derivanti dal presente contratto. In caso contrario, la Banca potrà non accogliere la richiesta di conversione. Le ulteriori pattuizioni eventualmente necessarie per la completa regolamentazione dei reciproci impegni in relazione alla conversione, saranno definite all'atto della formalizzazione dell'operazione in base a quanto previsto per il prodotto cui si farà .riferimento per la conversione stessa. 

- Con riferimento al calcolo dell’importo del “capitale restituito” in caso di estinzione anticipata del mutuo: 

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004 

ART. 9) 

E' facoltà della parte mutuataria rimborsare il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza concordata, sia totalmente sia parzialmente, mediante richiesta scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che dovrà pervenire alla 'Banca' almeno 60 giorni prima della data in cui la parte mutuatario intende effettuare la restituzione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste dal piano di ammortamento allegato al presente atto. 

Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della parte mutuatario di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza e rimarranno applicabili le disposizioni sul ricalcolo degli interessi.
Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente in verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore" nel giorno dell’operazione di rimborso. 

La richiesta di restituzione anticipata, quando espressa nelle forme previste, è irrevocabile e sarà soggetta alle seguenti condizioni cui la parte mutuatario dovrà adempiere:
a) in caso di rimborso totale, fermo restando quanto previsto all'art. 5 circa la sorte del deposito fruttifero: 

- saldare l'intero debito residuo in linea capitale, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria;
- versare gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione; 

Qualora la parte mutuataria esercitasse la facoltà di estinzione entro la scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari al 3% calcolata sul debito residuo alla data di estinzione secondo la seguente formula: debito residuo x 3/100. 

Qualora la parte mutuatario esercitasse la facoltà di restituzione anticipata successivamente alla scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari all'1,5%, calcolata sul debito residuo alla data di estinzione secondo la seguente formula: debito residuo x 1,5/100 (art. 40 Comma 1 del T.U. come modificato dal Dlg. 342/99). 

b) in caso di rimborso parziale:
- saldare gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili, e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria;
- versare gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell’estinzione;
Qualora la parte mutuatario esercitasse la facoltà di estinzione entro la scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari al 3% calcolata sulla somma restituita a titolo di estinzione parziale secondo la seguente formula: somma restituita x 3/100.
Qualora la parte mutuatario esercitasse la facoltà di restituzione anticipata successivamente alla scadenza della 60ma rata di ammortamento, dovrà inoltre provvedere a corrispondere esclusivamente un’indennità di estinzione pari all'1,5%, calcolata sulla somma restituita a titolo di estinzione parziale secondo la seguente formula: somma restituita x 1,5/100 (art 40 Comma 1 del T.U. come modificato dal Dlg. 342/99). 

La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuatario. alla 'Banca' determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale vena calcolata la quota di capitale residuo.
Si pattuisce espressamente che in caso di rimborso parziale la somma restituita non potrà essere inferiore ad 1/5 del capitale originariamente erogato dalla 'Banca'. ln occasione di rimborsi parziali è escluso l’utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero di cui all’art. 5 che seguirà la sorte indicata nel medesimo. 

Esempi di estinzione anticipata Delibera CICR del 4.3.2003 capitale restituito anticipatamente Euro 1.000,00 

1)Penale di estinzione 1,50% 1.000,00 X1,50/100=15,00 Euro 

2)Penale di estinzione 3% 1.000,00 X3,00/100=30,00 Euro 

Versione in vigore dalle evidenze agli atti dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010 

ART. 7) ESTINZIONE ANTICIPATA 

E' facoltà della Parte mutuataria effettuare rimborsi parziali ed estinguere anticipatamente il mutuo, a condizione che:
a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria; 

b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione.
La Parte mutuataria dichiara che intende beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dal D.P.R. 601 del 29 settembre 1973.
Quanto sopra fermo restando quanto disposto dall'art. 40, primo comma, del T.U.B. e senza che la suddetta dichiarazione costituisca rinuncia alcuna ai diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge.
La Parte mutuataria dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte mutuataria intende effettuare la restituzione parziale o totale. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 Ore" nel giorno dell'operazione di rimborso.
Il rimborso, sia parziale che totale, dovrà essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata.
Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della Parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza compresa quella in scadenza nella data prevista per l'estinzione, in caso di rimborso totale.
In caso di rimborso parziale, si pattuisce espressamente che la somma restituita sarà in ogni caso di esclusivo utilizzo, anche parziale, del saldo recato dal rapporto di deposito fruttifero. 

La somma restituita dalla Parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo. 

[OMISSIS] 

Le clausole descritte al paragrafo III del presente provvedimento appaiono in sé, in collegamento tra loro nonché nel contesto dell’intero contratto, per la loro formulazione non chiara e trasparente, contrarie all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, tenuto conto del fatto che risultano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite. 

[OMISSIS] 

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto III del presente provvedimento, sono, per la loro formulazione non chiara e trasparente, contrarie all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo; 

[OMISSIS] 

DELIBERA 

a) che le clausole di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui agli artt. 4 e 4-bis della Nuova Versione del contratto in questione, descritte al punto III del presente provvedimento integrano una fattispecie di clausola contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

b) che la clausola di cui all’art. 9 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui all’art. 7 della Nuova Versione del contratto, descritta al punto III del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

c) che la clausola di cui all’art. 8 della Vecchia Versione del contratto di mutuo e di cui all’art. 7-bis della Nuova Versione del contratto, descritta al punto III del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; 

[OMISSIS] 

BARCLAYS: CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO, ecco il Procedimento istruttorio dell’ANTITRUST-AGCM!

Tic, Tac, Tic, Tac... L'ora X è scoccata.

Ecco il tanto atteso momento... Ormai era dal 15.11.2017 che attendevamo l'esito del procedimento avviato dall'ANTITRUST Autorità Garante dei Consumatori e del Mercato  (AGCM) nei confronti di Barclays Bank Plc sui mutui in euro indicizzati al Franco Svizzero di Barclays Bank Plc.

In questi mesi molti sono stati gli scambi di informazioni tra noi di TuConFin (Associazione Tutela Consumatori Finanziari) e l'Autorità Garante Autorità Garante dei Consumatori e del Mercato con l'unico scopo di fornire materiale utile alla decisione finale.

Decisione che non ci delude... poiché AGCM ha acclarato che il nostro contratto di mutuo contiene delle Clausole Vessatorie per il mutuatario e quindi contrario al Codice del Consumo; ora la Barclays sarà tenuta a pubblicare sul proprio sito il provvedimento entro venti giorni, pena il pagamento di una sanzione fino a 50.000 euro.

Il procedimento si conclude con la DECLARATORIA della VESSATORIETA’ delle suddette clausole. (Clicca qui per leggerlo in versione integrale)

Questo ci rende felici e ci rende orgogliosi per essere stati sempre nella ragione. Ora non ci resta che attendere l'esito dei giudizi in corso, nella speranza che le pronunce di giudici pregiudizialmente ostili alle ragioni dei mutuatari non si ripetano più. I copia e incolla di sentenze sbagliate, senza neppure tenere conto della giurisprudenza Europea e dell'ABF e l'intervento dell'AGCM, favorevoli ai mutuatari consumatori, sono un vero smacco per la Giustizia italiana.

Qui di seguito gli altri articoli relativi al procedimento:
https://www.tuconfin.it/15-11-2017-agcm-avvia-procedimento-cv159-barclays-mutui-euro-indicizzati-al-chf/
https://www.tuconfin.it/agcm-cv159-barclays-contratti-mutuo-indicizzati-al-franco-svizzero-avviso-avvio-procedimento-istruttorio/

La nostra associazione resta a Vostra completa disposizione scrivendoci in segreteria@tuconfin.it oppure telefonandoci al 3467824178 o al 3496383840

Scarica qui il pdf del bollettino n.26-18

ABF, Relazione annuale sul 2017: mutui indicizzati al franco svizzero

E come ogni anno l'Arbitro Bancario e Finanziario pubblica la relazione sull'attività svolta nell'arco di un anno.

Nuovamente interessante la posizione di Barclays Bank Plc che anche per l'anno 2017 occupa sempre i primi posti come intermediario coinvolto nei ricorsi...

Vediamo più nello specifico cosa viene riportato nella relazione e nella relativa appendice:

 

I mutui e gli altri finanziamenti - pag. 128

La giurisprudenza civile è intervenuta anche sul tema dei mutui indicizzati al franco svizzero – già oggetto di orientamento del Collegio di coordinamento (13) – con esiti non sempre univoci.
La Corte d’appello di Roma (14) ha riconosciuto la natura vessatoria della clausola di indicizzazione in questione, giungendo alle medesime conclusioni del Tribunale di primo grado (15), al quale i mutuatari si erano rivolti a seguito dell’inadempimento dell’intermediario a una decisione dell’Arbitro (16).
Seguendo lo stesso percorso argomentativo del Collegio di coordinamento dell’ABF e del Tribunale di primo grado, la Corte ha rilevato che il profilo di maggiore criticità nella formulazione della clausola di indicizzazione fosse ravvisabile nella “mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo dell’indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario pesanti perdite economiche”.
Il giudice ha osservato che la bilateralità del rischio valutario – astrattamente presente anche in capo all’intermediario mutuante – non consentiva comunque di superare la carenza informativa sul funzionamento concreto della clausola: la disciplina in materia di trasparenza dettata dal Codice del consumo (17) impone infatti che il consumatore sia posto nelle condizioni di valutare in maniera consapevole i rischi economici che assume.
La Corte ha quindi rigettato l’istanza dell’intermediario richiamando anche un precedente conforme della Corte di giustizia dell’Unione europea (18), pure citato dall’Arbitro, che evidenzia come il sistema di tutela istituito dalla direttiva CEE/1993/13 in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori sia fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista; l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali deve essere pertanto interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano formale e grammaticale, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola (19).
A diverse conclusioni è giunto il Tribunale di Milano (20) che ha ritenuto pienamente comprensibile, e quindi valido, il meccanismo di conversione applicato sia al calcolo periodico del conguaglio delle rate (con accredito/addebito in un deposito fruttifero accessorio al mutuo delle somme risultanti dal conguaglio), sia in occasione dell’estinzione anticipata del mutuo, fermo restando il duplice rischio per i mutuatari insito “non solo nel tasso di interesse variabile ma anche nel rapporto di cambio tra le valute”.
La convenienza dell’operazione – legata al fatto che all’epoca in cui il prodotto era commercializzato i tassi erano più bassi di quelli legati alla valuta avente corso legale – aveva orientato il cliente verso tale tipologia di mutuo: la scelta risultava bilanciata, ad avviso del giudice, dall’assunzione del rischio valutario opportunamente evidenziato nel testo del contratto e nella documentazione precontrattuale.

13_Il Collegio di coordinamento (decisioni 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015) ha ritenuto nulle per carenza di trasparenza le clausole contrattuali che prevedevano – in caso di estinzione anticipata del finanziamento – il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito (cfr. il capitolo 8: Rassegna delle decisioni del Collegio di coordinamento nella Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario sul 2015).
14_Ordinanza del 19 ottobre 2017.
15_Tribunale di Roma, ordinanza del 3 gennaio 2017.
16_Collegio di coordinamento, decisione 4135/2015.
17_D.lgs. 206/2005, artt. 34, comma 2, e 35, comma 1.
18_Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 20 settembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e altri (C-186/16).
19_In senso conforme all’orientamento della Corte d’appello di Roma, cfr.anche Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 10 marzo 2017, n. 375.
20_Sentenza del 9 giugno 2017, n. 6520. In linea con tale orientamento anche la sentenza dello stesso Tribunale del 9 ottobre 2017, n. 16203.

Stando all'ultima pubblicazione del 28.06.2018 e alle anteprime che riceviamo costantemente, la situazione ad oggi in merito alla nostra situazione è la seguente:

58 TOTALMENTE ACCOLTE  (di cui 2 del COLLEGIO DI COORDINAMENTO)
34 ACCOLTE PARZIALMENTE  (di cui 3 del COLLEGIO DI COORDINAMENTO)
26 RIGETTATE
2 CESSATA
10 NON PROCEDIBILE
130 TOTALI DI CUI  FAVOREVOLI AL MUTATARIO: 92

Non crediamo ci sia altro da aggiungere... a voi le conclusioni!

Uniti e avanti sempre e stay tuned sui prossimi aggiornamenti...

Qui di seguito i file in versione integrale:

Relazione_ABF_2017

Appendice_ABF_2017

Anteprima ABF: Decisione n. 12908 delll’11.06.2018 – Collegio di Palermo

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un'altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia ancora una volta il Collegio di Palermo per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

Anteprima Decisione n.12908 dell'11.06.2018_Collegio di Palermo

Decisione N. 1154 del 16 gennaio 2018 – Mutuo – Mutuo fondiario

Decisione N. 1154 del 16 gennaio 2018 

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO …………Presidente
(NA) MAIMERI…………Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA …………Membro di designazione  rappresentativa degli intermediari 

(NA) GIGLIO …………Membro di designazione  rappresentativa dei clienti

 

Relatore ESTERNI - FABRIZIO MAIMERI 

Seduta del 06/12/2017 

FATTO 

Il ricorrente afferma di aver stipulato con parte resistente e unitamente al cointestatario, in data 24 ottobre 2002, un contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria e indicizzato al franco svizzero. Afferma poi che, dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2016 l’intero saldo del conto deposito collegato al suddetto contratto, e pari ad € 3.901,30, veniva azzerato a causa di misure straordinarie disposte dal Governo svizzero e comportanti una svalutazione della moneta. Ciò determinava, altresì, un incremento degli interessi che venivano addebitati sulle rate successive. 

Dopo aver inoltrato formale reclamo all’intermediario e aver ottenuto riscontro negativo, propone ricorso all’Arbitro, sottolineando che “mentre l’oscillazione del cambio è un fatto naturale e contrattuale, dunque un rischio calcolato ancorché in alea contenuta, una misura straordinaria come la svalutazione è ben altra cosa ed imprevedibile per i soli mutuatari ma non per [l’intermediario] che avrebbe avuto il dovere, in punto di fatto e di diritto, molto preventivamente, di spiegare e motivare ai mutuatari i possibili rischi conseguenti”. 

In sede di controdeduzioni, l’intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, poiché la domanda, vertendo sui criteri di determinazione dei conguagli per calcolare le somme dovute, è afferente al momento genetico della conclusione del contratto, sottoscritto nel 2002. 

Venendo al merito, osserva che la tipologia di mutuo in questione prevede l’apertura di un deposito fruttifero accessorio al mutuo, destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio, sul quale viene addebitato l’eventuale importo risultante da conguaglio negativo per la parte mutuataria sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile. Evidenzia, in particolare, che il contratto prevede che la rata pagata mensilmente, comprensiva di quota capitale e quota interessi, sia convenzionalmente pattuita in misura costante, salvi poi gli “aggiustamenti” effettuati periodicamente sulla base dei conguagli semestrali e calcolati in funzione di due indici: 

- il tasso di interesse LIBOR applicato al franco svizzero e maggiorato dello spread contrattuale; 

- il tasso di cambio franco svizzero/euro, trattandosi di mutuo indicizzato al franco svizzero ma che deve essere pagato in euro.
Osserva, quindi, che le modalità di calcolo dei conguagli semestrali, oltre ad essere contrattualmente previste, sono sempre state comunicate al ricorrente senza che quest’ultimo abbia mai sollevato alcuna obiezione in proposito, salvo poi – non appena il saldo è diventato a suo sfavore – lamentare una errata/diversa comprensione del meccanismo di rivalutazione semestrale soltanto in sede di azzeramento del conto deposito avvenuto nel giugno 2016”. 

Precisa, in ultimo, che la richiesta di annullare il piano di ammortamento si fonda, di conseguenza, su una non corretta comprensione della clausola di indicizzazione in caso di conguaglio negativo e che la differenza di accantonamento rilevata rispetto ai pregressi conguagli dipende dalla variabilità dei parametri che vengono in questione, la quale determina inevitabilmente una differenza di risultati nel calcolo semestrale per indicizzazione. 

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede al Collegio di ordinare all’intermediario: 

“- l’accreditamento su conto di rapporto dell’importo di € 3.901,30; 

- l’accreditamento dei maggiori interessi di € 184,00 ripresi sulla rata n. 164, per un totale di € 4.085,30; 

- l’annullamento del nuovo piano di ammortamento riportandosi al piano contrattuale”. 

Parte resistente chiede che il ricorso venga dichiarato, in via preliminare, irricevibile o, in subordine, venga respinto perché infondato. 

DIRITTO 

1. Non può accogliersi l’eccezione pregiudiziale formulata dall’intermediario di irricevibilità ratione temporis del ricorso. Infatti la domanda, pur collegandosi ad una contestazione riferita ad un momento genetico del contratto (la rappresentazione da parte dell’intermediario delle modalità di funzionamento del mutuo e dell’operatività della clausola riferita ai conguagli), risulta circoscritta esclusivamente alle operazioni di conguaglio, risultate negative per il ricorrente, effettuate tra il 30 giugno 2014 ed il 30 giugno 2016, cioè in un periodo nel quale la competenza del Collegio è piena. 

2. Superata l’eccezione preliminare, la questione sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda, relativamente ad un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, l’applicazione della clausola che regola i c.d. conguagli semestrali. In particolare, il ricorrente ritiene che parte convenuta non abbia prospettato in maniera corretta e trasparente l’operatività della suddetta clausola e, più in generale, i rischi finanziari connessi all’operazione; pertanto, chiede la restituzione di quanto risultava a suo credito sul conto deposito collegato al contratto di mutuo, nonché dei maggiori interessi addebitati su una delle rate del prestito. 

Nella valutazione degli elementi documentali utili alla decisione della controversia, particolare rilevanza riveste l’art. 4 del contratto di mutuo relativo al funzionamento del già citato meccanismo dei conguagli semestrali, così regolato: 

“Ad ogni scadenza semestrale l’importo globale determinato dalla somma algebrica delle cifre rivenienti dalle operazioni sopra descritte costituirà il conguaglio positivo o negativo e sarà regolato come segue:a) in caso di conguaglio positivo in favore della parte mutuataria l’importo sarà accreditato in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca al nome della stessa parte mutuataria con le modalità previste al successivo art. 5; all’operazione di accredito sarà applicata valuta 1° gennaio successivo per il conguaglio riferito al 1° dicembre e 1° luglio successivo per il conguaglio riferito al 1° luglio; 

b) in vaso di conguaglio negativo per la parte mutuataria, l’importo sarà addebitato sullo stesso rapporto e con le stesse valute, sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno che, di regola e senza impedimenti, sarà quella del 01.01 e 01.07 rispettivamente”. 

Il deposito fruttifero collegato al contratto presentava, nel corso dell’ammortamento, un saldo positivo poi progressivamente eroso a partire dal 2014 e completamente azzerato nel 2016. L’azzeramento determinava, altresì, l’addebito di ulteriori interessi sulle prime rate utili e non una riformulazione del piano di ammortamento, come mostra di ritenere il ricorrente formulando la domanda. 

In atti sono presenti le comunicazioni effettuate dall’intermediario al ricorrente relativamente all’esito delle operazioni di conguaglio, anche per ciò che concerne i periodi oggetto di contestazione.
3. L’analisi di tale documentazione mostra, da un lato, il comportamento trasparente dell’intermediario nella gestione del rapporto, la linearità della disciplina dei conguagli, in dare e in avere, e, dall’altro, la pretesa del ricorrente volta non a contestare tale disciplina, bensì solo quella relativa ai conguagli in addebito. Si tratta all’evidenza di una regolamentazione unitaria del fenomeno, crescente o calante che sia il mercato, che quindi non è suscettibile di una censura limitata a un solo versante, quasi che la stessa (di per sé speculare nelle due alternative) abbia funzionato fino al 30 giugno 2014 e in seguito sia divenuta opaca e non sufficientemente esplicativa per lo stesso cliente. 

Per la verità, il ricorrente fa più volte riferimento a misure straordinarie del Governo svizzero che avrebbero determinato la svalutazione della moneta, e quindi all’erosione in proprio danno del deposito fruttifero. A tale circostanza (che sarebbe stato comunque onere dell’istante documentare) non fa alcun riferimento l’intermediario, che collega l’azzeramento del saldo di cui al deposito alla normale operatività dei meccanismi di indicizzazione e di conguaglio previsti in contratto, che possono portare ad un risultato favorevole o, appunto, sfavorevole per la parte mutuataria. Non sembra quindi che a realizzare l’effetto di cui si duole il ricorrente sia stato qualche specifico evento negativo sopravvenuto, ma soltanto l’andamento recessivo del mercato, previsto e disciplinato a livello contrattuale con una disposizione che appare correttamente confezionata. 

Per queste motivazioni il ricorso non può trovare accoglimento. 

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

P.Q.M. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20180116-1154

Camera dei Deputati: TUCONFIN al fianco di Sergio Bramini e del nuovo Governo

Il 18.06.2018, presso la Sala Tatarella - Camera dei Deputati, si è tenuto il primo il convegno “Emergenza aste giudiziarie, proposte di modifica legislative”.  Sergio Bramini, imprenditore fallito grazie allo Stato, dopo aver ricevuto l'incarico di consulente di Luigi Di Maio alla Camera, ha presentato il suo progetto "Legge Bramini".

L'imprenditore vantava un credito nei confronti dello Stato pari a 4 milioni di euro, ma nonostante tutto, a nulla sono valse le sue denunce e i suoi tentativi di salvare la casa.

Oggi, dopo il fallimento, riparte con un nuovo incarico volto a tutela degli imprenditori. 

Potrò aiutare anche gli altri”, sostiene Sergio Bramini. “Voglio far applicare le leggi, che troppo spesso rimangono lettera morta. L'obiettivo ora è quello di arrivare a una ‘legge Bramini’ per aiutare chi si trova nella mia stessa situazione, o peggio”.

Noi come Tuconfin eravamo presenti e continuiamo sostenere e aiutare persone come lui perché crediamo che sia arrivata l'ora di applicare le leggi a tutela del più debole.

La casa è un bene primario e non dobbiamo mai smettere di lottare per far valere i nostri diritti.

Dobbiamo far valere i nostri diritti, i diritti INALIENABILI, sanciti dalla DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI.

Uniti e Avanti Sempre

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Decisione N. 15563 del 28 novembre 2017 – Mutuo – Surrogazione – Estinzione anticipata

Decisione N. 15563 del 28 novembre 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA…….. Presidente 
(MI) ORLANDI………… Membro designato dalla Banca d'Italia 
(MI) SANTONI…….. Membro designato dalla Banca d'Italia 
(MI) SPENNACCHIO ……..Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 
(MI) TINA …….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti 

Relatore (MI) ESTERNI - GIUSEPPE SANTONI Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica 

FATTO
La parte ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario in franchi svizzeri erogato dall’odierno intermediario, riferiva di aver chiesto un conteggio al fine di valutare la surroga presso un altro intermediario e di aver quindi appreso che l’importo complessivo per l’estinzione era stato determinato in euro 60.831,00, di cui euro 42.078,38 per il “capitale residuo” ed euro 18.228,16 a titolo di rivalutazione.
Aveva, quindi, deciso di non procedere alla surroga con l’intermediario, con il quale aveva avviato le trattative per un rifinanziamento pari al capitale residuo di euro 42.000,00.
Il ricorrente riteneva quindi che la clausola contrattuale alla quale faceva riferimento l’importo della “rivalutazione” doveva essere ritenuta contraria ai principi di trasparenza e buona fede descritti dal Codice del Consumo e, pertanto, doveva essere dichiarata nulla. Pertanto, chiedeva al Collegio di condannare l’intermediario al conteggio del mutuo in questione senza il doppio meccanismo di rivalutazione.
L’intermediario, con le controdeduzioni, specificava che il cliente non aveva dato luogo all’estinzione anticipata del mutuo e che, pertanto, la clausola controversa non era stata ancora concretamente applicata; di conseguenza, le contestazioni riporate attenevano 

esclusivamente al momento genetico di formazione del contratto, contratto stipulato nel 2006 e quindi fuori dal periodo di competenza temporale dell’ABF.
Con riferimento al merito della questione, la resistente specificava l’erogazione e le rate di rimborso del mutuo in questione erano regolare in Euro, ma la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate era il Franco Svizzero; spiegava inoltre che la clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo, esponeva chiaramente l’operazione compiuta nella redazione del conteggio estintivo. 

Ha, quindi, chiesto al Collegio di dichiarare il ricorso inammissibile per incompotenza temporale o, in subordine, di rigettarlo in quanto infondato. 

DIRITTO 

La presente controversia riguarda i metodi di calcolo utilizzati dall’intermediario convenuto per il conteggio in sede di estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri e la contesutuale nullità della clausola contrattuale in quanto contraria ai principi di trasparenza e correttezza. 

In via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione sollevata dall’intermediario circa la competenza ratione temporis dell’ABF, visto che il contratto oggetto del ricorso è stato stipulato nel 2007. In relazione a ciò, il Collegio ricorda per verificare se sussista o meno la competenza dell’ABF (com’è noto, il periodo di competenza dell’ABF parte dalla data dell’1/01/2009) è necessario prendere in considerazione il petitum del ricorso, ovvero si deve appurare se la contestazione abbia ad oggetto vizi genetici del contratto o se riguardi un comportamento dell’intermediario che, benchè sorto in un periodo antecedente al 2009, abbia continuato a produrre i suoi effetti in un periodo in cui vige la competenza dell’Arbitro. Nel caso in esame, la richiesta della parte ricorrente riguarda il metodo di conteggio utilizzato al momento dell’estinzione anticipata del mutuo, estinzione avvenuta dopo il 2009 e, di conseguenza, in un periodo in cui vi è la competenza del Collegio. L’eccezione è, pertanto, infondata e il ricorso viene ammesso per un giudizio sul merito. Venendo, quindi, al merito della questione, il Collegio osserva che la clausola controversa stabilisce che, per quanto riguarda il rimborso in caso di anticipata estinzione del mutuo, il capitale da restituire deve essere calcolato in franchi svizzeri al tasso di cambio contrattualmente previsto e successivamente, deve essere convertito in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il sole 24 ore” nel giorno dell’operazione di rimborso. 

Tale clausola è contraria ai principi di trasparenza e correttezza che devono ispirare il comportamento delle parti del contratto, nonchè gli elementi del contratto stesso; infatti, essa si limita a prospettare come gli importi vengano convertiti, ma non espone chiaramente il meccanismo di conversione indicando le operazione aritmetiche che devono essere eseguite per realizzare la doppia conversione da una valuta all’altra. Di conseguenza, la clausola del contratto, contrariamente a quanto stabilito dalle regole di trasparenza, non risulta essere di agevole comprensione; pertanto, il Collegio dichiara nulla la clausola contestata . 

Ora, il Collegio osserva che si devono considerare quali effetti abbia la nullità della clausola sull’intero rapporto contrattuale in essere; in relazione a ciò, il Collegio di Coordinamento facendo proprio l’orientamento della Corte di Giustizia europea (sentenza n. 3995/2014) ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 6, par. 1, Direttiva 93/13, qualora un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore non possa sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, il giudice può ovviare alla nullità della clausola in questione applicando una disposizione della legislazione nazionale avente natura suppletiva.
Pertanto, l’accertata nullità della clausola contrattuale non travolge l’intero contratto di mutuo, ma impone un nuovo calcolo degli interessi in seguito all’anticipata estinzione. 

In relazione a ciò, il Collegio stabilisce che, tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1227, co. 1, c.c., l’intermediario dovrà effettuare nuovamente il conteggio di anticipata estinzione del mutuo e il capitale da restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione di cui alla clausola dichiarata nulla. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE  

Flavio Lapertosa

Dec-20171128-15563

Decisione N. 12308 del 05 ottobre 2017 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 12308 del 05 ottobre 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) MASSERA ………..Presidente 
(RM) MELI ……….Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO ……….Membro designato dalla Banca d'Italia 
(RM) NERVI ……….Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 
(RM) RABITTI ……….Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti 

Relatore MADDALENA RABITTI
Nella seduta del 20/04/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica 

FATTO
In data 07/06/2005 il ricorrente sottoscriveva con la banca convenuta un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero per l’importo di € 150.000,00 da rimborsare in 20 anni. In relazione a tale contratto il 19/05/2015 l’intermediario inviava un conteggio informativo di estinzione anticipata che in sede di reclamo, proposto in data 10/02/2016, il ricorrente contestava perché l’importo complessivo da restituire era stato calcolato in modo difforme rispetto ai criteri contrattuali, avendo la banca chiesto, oltre alla restituzione del capitale residuo, un ulteriore “importo a titolo di “rivalutazione” sul medesimo capitale residuo pari alla differenza tra il “cambio storico” ed il “cambio del periodo” del Franco svizzero, rivalutazione non prevista dall’art. 9 del Contratto di mutuo” che, al contrario, riferiva la “doppia conversione” al solo capitale “restituito”. Il ricorrente evidenziava altresì che, anche laddove la clausola di rivalutazione fosse da applicarsi al capitale residuo, il relativo meccanismo dovrebbe essere disapplicato perché la clausola, in quanto non intellegibile e non trasparente, sarebbe nulla per violazione degli artt. 33 e 36 cod. cons.; un simile meccanismo, oltretutto, comporterebbe di fatto l’impossibilità di recedere dal contratto se non pagando pesanti penalità che si traducono in un compenso non dovuto alla banca. Inoltre, la clausola di rivalutazione potrebbe qualificare il mutuo in valuta come un derivato implicito rispetto al quale non risulta che, al momento della stipulazione, sia stata eseguita la profilatura del cliente in relazione alla conoscenza degli strumenti finanziari. Infine, osservava che, in sede di estinzione anticipata, era stata prevista l’applicazione di penali in misura superiore a quelle fissate, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto Bersani bis, dall’accordo ABI/Associazione Consumatori del 02/05/2007. 

Con il ricorso presentato in data 05/09/2016 parte ricorrente, contestando la legittimità della clausola di rivalutazione prevista in caso di estinzione anticipata, chiede che, accertata la nullità, la banca fornisca un conteggio estintivo senza praticare la “duplice conversione” valutaria, oggetto della clausola contestata. 

L’intermediario convenuto, con le controdeduzioni, presentate in data 26/10/2016, ha affermato che il ricorrente, in data 07/06/2005, aveva sottoscritto un mutuo indicizzato al CHF per l’importo di € 150.000 da rimborsare in 20 anni; con reclamo del 10/02/2016, il ricorrente aveva contestato la clausola di rivalutazione del capitale da restituire nonché l’importo emergente dal conteggio informativo di estinzione anticipata, inoltrato il 19/05/2015, e la banca, in sede di riscontro al reclamo, aveva fornito gli opportuni chiarimenti sul corretto funzionamento del meccanismo della clausola contestata. 

Ciò premesso, l’intermediario eccepisce preliminarmente l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro atteso che, non essendosi perfezionata l’estinzione anticipata del finanziamento, la clausola di rivalutazione non è mai stata applicata e, di conseguenza, la doglianza del ricorrente si riferisce a un vizio genetico del contratto, stipulato nel 2005 e quindi fuori dal periodo di competenza temporale dell’ABF. 

Nel merito, la banca riassume le caratteristiche del contratto, indicandole nella circostanza per cui esso è un mutuo in euro, indicizzato al franco svizzero, tale per cui sia l’erogazione del credito che le rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il Franco svizzero. Tale contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del “tasso di interesse convenzionale” (Libor/Franco svizzero a sei mesi) anche dal “tasso di cambio” (Franco svizzero/Euro). Quindi, nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco svizzero/Euro. 

In particolare, precisa la banca, il suddetto meccanismo di indicizzazione previsto trova attuazione mediante “conguagli semestrali”, tali per cui le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, ma alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e quelli reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre e il “conguaglio positivo o negativo” rilevato genera un addebito o un accredito regolati su uno “speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria”. 

Quanto alla clausola di rivalutazione in caso di estinzione anticipata, prosegue la banca, è previsto che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale “restituito”, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto e successivamente convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro rilevato ... e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”. Ciò significa che il calcolo si articola, dunque, in due fasi, e precisamente: a) in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo in euro, applicando il “tasso di cambio convenzionale” adottato al momento della stipula; b) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato in franchi svizzeri, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). 

In definitiva, la banca ritiene legittima la clausola in questione ritenendola del tutto chiara nell’esplicitazione dei due passaggi da seguire, del resto, recependo in anticipo i principi resi dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni, n.7727/2014 e n. 4135/15, fa presente che nelle note esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione inviate al ricorrente nella fase di esecuzione del contratto, erano pure descritte le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla “duplice conversione” e la spiegazione del meccanismo della clausola di rivalutazione. Precisa anche che sia in sede di informativa precontrattuale (con la consegna del foglio informativo), che in sede di esecuzione del contratto (mediante l’invio di note esplicative e riepilogative del meccanismo di rivalutazione), è stato più volte illustrato al ricorrente il funzionamento della clausola contestata. In merito poi alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/15, che considera la clausola de qua come non trasparente, la banca ritiene altresì non pertinente il richiamo alla Corte di Giustizia che si pronunciava su una fattispecie contrattuale affatto differente. 

In ultimo, la banca resistente non reputa applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, se solo si consideri come la suddetta clausola di rivalutazione potrebbe avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti, e che del resto il giudizio di vessatorietà (recte: di significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti) dovrebbe esprimersi avuto riguardo all’intero contratto e non ad una sola clausola. 

Parte richiedente chiede, quindi, che il ricorso sia dichiarato irrecivibile ratione temporis, ovvero, in subordine, respinto in quanto infondato nel merito. 

DIRITTO 

Il Collegio ritiene di dover anzitutto esaminare l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario in via pregiudiziale, il quale deduce un vizio genetico del contratto stipulato nel 2005, atteso che, non essendosi perfezionata l’estinzione anticipata del finanziamento, la clausola di rivalutazione non è mai stata applicata. A conforto della propria tesi, la banca cita una decisione del Collegio di Napoli n. 7512 del 23.9.2015. 

A prescindere dalla conferenza di tale precedente all’odierna controversia – che non ha ad oggetto la “qualificazione stessa di mutuo indicizzato” bensì l’operatività della clausola di rivalutazione – il Collegio ricorda che in quattro decisioni rese nei confronti dell’odierna resistente e con riferimento alla medesima fattispecie che qui ci occupa, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha precisato che il momento in cui si radica la competenza temporale dell’Arbitro è quello del rilascio del conteggio estintivo contestato (cfr. Collegio di Coordinamento: decisioni n. 4135 del 20/05/2015; n. 5855, n. 5866 e n. 5874 del 29/07/2015; successivamente, cfr. Collegio di Roma: decisioni n. 10964 del 15/12/2016, n. 6165 del 07/07/2016 e n. 5688 del 16/06/2016). 

Nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di estinzione anticipata effettuati dall’intermediario resistente in data 19/05/2015 e contestati dal ricorrente. Onde, trattandosi di operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale. L’eccezione è quindi infondata e deve essere respinta. 

Venendo all’esame del merito, da quanto emerge dalla parte narrativa, la controversia del presente ricorso riguarda la mancanza di trasparenza della clausola contrattuale (art. 9 del contratto di mutuo) circa il funzionamento concreto del meccanismo operativo, vale a dire la “duplice conversione” valutaria da calcolare in caso di estinzione anticipata. 

La disposizione contrattuale in esame si limita a prospettare che, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, l’importo del capitale “restituito” nonché gli eventuali importi dovuti vadano prima convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertiti in euro al cambio franco/svizzero rilevato al giorno del rimborso.
Ai fini del suddetto calcolo, sono dunque previste due operazioni:

1) il calcolo del capitale residuo in Franchi svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula e, successivamente, 2) la cifra così ottenuta verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. Il cliente è così esposto alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. 

Nella nota informativa inoltrata alla ricorrente, l’intermediario riepiloga schematicamente il meccanismo operativo della clausola di rivalutazione, in una formula dove si richiama il capitale “residuo”, mentre nel testo contrattuale il riferimento è al capitale “restituito”. Orbene, dall’esame delle evidenze allegate, il Collegio rileva che la clausola contestata (art. 9 del contratto) non esponga in maniera sufficientemente trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera; ciò comporta, come più volte ribadito in materia, una violazione del fondamentale principio di trasparenza e la nullità della clausola stessa. Né a sanare tale situazione possono evidentemente contribuire note esplicative e riepilogative del meccanismo di rivalutazione che l’intermediario ha affermato di aver inviato al ricorrente. 

Ciò premesso, la tipologia di clausola qui contestata è stata ripetutamente esaminata da quest’Arbitro, in sede di Collegio di Coordinamento, nel corso del 2015, in relazione ad analoghi ricorsi presentati sempre verso la banca resistente (cfr. decisioni nn. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015, 5874/2015). 

In particolare, nella decisione n. 4135/2015, il Collegio, rilevando l’ambiguità della clausola nella parte in cui si riferisce alla rivalutazione del capitale “restituito” anziché del capitale “residuo”, ha condannato la banca al ristoro dei danni.
Nelle decisioni successive (nn. 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015), il Collegio - valorizzando la decisione, sul tema, della Corte di Giustizia UE del 30.4.2014 causa c- 26/2013 - ha ritenuto la clausola vessatoria (e perciò nulla), ordinando alla banca di calcolare il capitale residuo come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite senza praticare la “duplice conversione” valutaria. 

L’assenza di una chiara illustrazione delle modalità operative del meccanismo c.d. “di doppia conversione” da parte della resistente configura dunque una condotta non in linea con i canoni di correttezza e di buona fede cui le parti sono tenute e, in quanto non trasparente, deve essere considerata abusiva e dunque nulla (ponendosi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, secondo la ricostruzione della Corte di giustizia dell’Unione (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), con la conseguenza che l’intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9, (Trib. Milano, 16 novembre 2015, Collegio di Coordinamento-decisione n. 7727 del 20/11/2014). 

Da tutti gli argomenti ed i princìpi sopra ricordati ed in questa sede ancora una volta condivisi e ribaditi, deve pertanto ricavarsi la conclusione della nullità della clausola (art. 9 del contratto) contestata dal ricorrente; con l’esigenza pertanto che il rimborso anticipato del finanziamento possa avvenire mediante la restituzione della differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9 di cui è stata dichiarata la nullità. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

MAURIZIO MASSERA

Dec-20171005-12308

Decisione N. 13846 del 02 novembre 2017 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata

Decisione N. 13846 del 02 novembre 2017 

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) SIRENA ……………Presidente 
(RM) MELI ……………Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO ……………Membro designato dalla Banca d'Italia 
(RM) GRANATA ……………Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 
(RM) PETRILLO ……………Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHIARA PETRILLO

Nella seduta del 26/01/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

Fatto
Con ricorso del 15.6.2016 i ricorrenti chiedevano all’Arbitro l’accertamento dell’illegittimità della clausola contenuta nel contratto di mutuo stipulato con l’intermediario, per effetto della quale, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, risultano tenuti a corrispondere il cosiddetto corrispettivo di rivalutazione. Chiedevano, pertanto, che fosse dichiarato il loro diritto a restituire, per l’estinzione del mutuo, una somma pari alla differenza tra il capitale mutuato e l’ammontare delle quote già restituite, queste ultime calcolate secondo la prevista indicizzazione Franco Svizzero/Euro.
A sostegno delle proprie domande i ricorrenti narravano di aver stipulato in data 29.11.2010, stipulavano un mutuo fondiario con l’intermediario resistente per l’importo di € 216.000,00 della durata di 30 anni; Il mutuo era indicizzato al franco svizzero, tasso di cambio Franco svizzero/Euro fissato convenzionalmente in 1,3777 franchi svizzeri per ogni euro, ai sensi dell’art. 4 del contratto; a seguito di formale richiesta dei ricorrenti, che intendevano effettuare una surroga, l’intermediario mutuante inviava in data 21.01.2016 conteggio estintivo di € 226.799,49, di cui € 46.097,31 a titolo di rivalutazione.
Con lettera del 25.01.2016, i mutuatari invitavano l’intermediario a riformulare il conteggio estintivo del mutuo, al netto della somma dovuta a titolo di rivalutazione, frutto dell’applicazione di una clausola illegittima, vessatoria e pertanto nulla, annullabile e comunque di nessun effetto; l’intermediario non accoglieva il reclamo, ritenendo legittimo il proprio operato.
I ricorrenti affermano di avere diritto a vedersi riconoscere la surroga del mutuo senza penali e per il solo importo residuo indicato nel conteggio estintivo in € 190.812,50, maturato alla data del 09.02.16; la previsione di cui all’art. 7 del contratto, ove la rivalutazione e dunque conversione franco svizzero/euro è riferita alla quota di capitale residuo e non a quella di capitale restituito, è illegittima, come confermato dalla Suprema Corte (Cass. 29.05.2012 n. 8548) e dal Collegio di Coordinamento n. 5855 del 29.07.2015. L’art. 7 del contratto di mutuo sottoscritto dai ricorrenti prevede espressamente che in caso di estinzione anticipata l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso convenzionale fissato nel contratto di mutuo e, successivamente, riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso; il procedimento seguito comporta, pertanto, una doppia conversione del capitale residuo, attraverso un meccanismo non esposto in maniera chiara e trasparente, in quanto non esplicato attraverso le operazioni aritmetiche che debbono essere effettuate al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa. La predetta clausola, in quanto assolutamente incomprensibile, dovrà dichiararsi nulla e di nessun effetto. 

A tale nullità non può che conseguire un nuovo conteggio estintivo del mutuo, ove il capitale residuo da restituire deve essere dichiarato pari alla differenza tra capitale mutuato e le quote di quello già restituito e rivalutato secondo la prevista indicizzazione, senza cioè applicare la duplice conversione indicata nell’art. 7 del contratto. 

Con le proprie controdeduzioni l’intermediario affermava la piena legittimità della fattispecie del mutuo fondiario in valuta estera, deducendo di aver calcolato correttamente l’importo dovuto in caso di estinzione anticipata. 

Diritto 

La questione di diritto sottoposta dai ricorrenti all’ABF è stata già decisa dal Collegio di Coordinamento, dalla statuizione del quale questo Collegio territoriale non vede ragione per discostarsi.
Con decisione n. 5855 del 29 luglio 2015, nei confronti del medesimo intermediario convenuto e su analogo schema contrattuale da questo predisposto, il Collegio di Coordinamento ha infatti statuito che “Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa).... In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.
La clausola contrattuale prevista dall’art. 7 è quindi da ritenersi nulla e, per quanto concerne il caso di specie, inapplicabile in sede di estinzione anticipata del contratto. 

In considerazione di ciò condivisibile è anche il criterio di calcolo del capitale residuo che i ricorrenti sono tenuti a restituire al momento della estinzione anticipata del contratto di mutuo individuato dal Collegio di Coordinamento come segue: “il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata ... e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. 

Trattandosi, come si è già evidenziato, di analogo schema contrattuale e non essendo stata dedotta alcuna circostanza che possa indurre nel caso di specie ad una diversa valutazione, non vi è alcuna ragione per discostarsi dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento. 

Ne consegue che l’intermediario convenuto è tenuto a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata (€ 216.000) e l’ammontare complessivo delle quote già restituite (indicizzate, queste, al franco svizzero) senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7bis, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto da costui effettivamente dovuto. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7bis del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE 

PIETRO SIRENA

Dec-20171102-13846

Decisione N. 16434 del 07 dicembre 2017 – Incompetenza – Ratione temporis – Mutuo – Estinzione anticipata

Decisione N. 16434 del 07 dicembre 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) MASSERA …….. Presidente 

(RM) GRECO …….. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(RM) SCIUTO …….. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(RM) NERVI …….. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 

(RM) PETRILLO …….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - CHIARA PETRILLO

Nella seduta del 22/06/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica 

FATTO
Con ricorso del 7.10.2016 il ricorrente narra di aver stipulato con la resistente nel 2008 un mutuo in franchi svizzeri, contesta la correttezza e la legittimità del conteggio estintivo richiesto nel febbraio 2016 e chiede, in sostanza, che il Collegio ABF dichiari la nullità della clausola contrattuale circa l’estinzione anticipata.
Con le proprie controdeduzioni l’intermediario eccepiva l’incompetenza ratione temporis di questo Arbitro e affermava la piena legittimità della fattispecie del mutuo fondiario in valuta estera, deducendo di aver calcolato correttamente l’importo dovuto in caso di estinzione anticipata.

DIRITTO
1. L’eccezione di incompetenza ratione temporis sollevata dall’intermediario per afferire la controversia esclusivamente al momento genetico del contratto, che è stato stipulato nel 2008, non merita accoglimento.
Al riguardo si rileva che il Collegio di Coordinamento dell’ABF si è più volte occupato di controversie simili a quella attuale e, con riguardo alla competenza temporale, ha affermato la propria competenza qualora la contestazione fosse relativa al momento della richiesta del conteggio estintivo/estinzione anticipata e non al momento di stipula del rapporto.
Nel caso di specie la richiesta di conteggio estintivo è del febbraio del 2016. Trattandosi di un comportamento successivo al 2009 non sembrerebbero esservi dubbi circa la competenza temporale del Collegio sull’odierna controversia. 

2. La questione di diritto sottoposta dal ricorrente all’ABF è stata già decisa dal Collegio di Coordinamento, dalla statuizione del quale questo Collegio territoriale non vede ragione per discostarsi.

Con decisione n. 5855 del 29 luglio 2015, nei confronti del medesimo intermediario convenuto e su analogo schema contrattuale da questo predisposto, il Collegio di Coordinamento ha infatti statuito che “Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). ... In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

La clausola contrattuale prevista dall’art. 7 è quindi da ritenersi nulla e, per quanto concerne il caso di specie, inapplicabile in sede di estinzione anticipata del contratto.
In considerazione di ciò condivisibile è anche il criterio di calcolo del capitale residuo che il ricorrente è tenuto a restituire al momento della estinzione anticipata del contratto di mutuo individuato dal Collegio di Coordinamento come segue: “il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata ... e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. 

Trattandosi, come si è già evidenziato, di analogo schema contrattuale e non essendo stata dedotta alcuna circostanza che possa indurre nel caso di specie ad una diversa valutazione, non vi è alcuna ragione per discostarsi dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento. 

Ne consegue che l’intermediario convenuto è tenuto a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite (indicizzate, queste, al franco svizzero) senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7, eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto da costui effettivamente dovuto. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

MAURIZIO MASSERA

Dec-20171207-16434

Tribunale di Milano: Sentenza n. 6080/2018, un mero copia e incolla contro il consumatore!

Nonostante un lunghissimo anno di buone notizie nei confronti dei consumatore/mutuatari che hanno sottoscritto il mutuo in EURO indicizzato al CHF con Barclays Bank Plc, il Tribunale di Milano ha emesso la Sentenza 6080/2018 del 30.05.18 con la quale insiste nell’obliterare le ragioni dei mutuatari, in contrasto con le pronunce del Tribunale e della Corte d’appello di Roma e dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).

La sentenza di rigetto delle domande depositata dal dott. Francesco Matteo Ferrari era largamente attesa, trattandosi dello stesso giudice che aveva emesso una precedente pronuncia di rigetto, la numero 6520 del 09.06.2017, contro la quale è già stato proposto appello dinanzi alla Corte d'appello di Milano.
La sentenza appare oltremodo censurabile, avendo trascurato del tutto sia la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di mutui in valuta estera e di chiarezza e trasparenza dei contratti con i consumatori, sia le numerose pronunce, non solo dell'ABF, ma anche del Tribunale e della Corte d'appello di Roma favorevoli ai mutuatari. Il dott. Ferrari altro non ha fatto che riprendere pari pari la sua precedente pronuncia, modificando il nome delle parti.
Questo dimostra che a nulla sono valsi i nostri tentativi di portare in luce le problematiche legate anche all'art.4 del contratto di mutuo, tra l'altro spiegate anche nella discussione orale tenutasi il 24.05.2018. La velocità con cui è stata emessa la sentenza e il testo invariato, mettono in risalto l'evidente ostilità di questo giudice alle ragioni dei mutuatari.
Il 29.05.2018, giorno precedente alla sentenza, la situazione pubblicata dall'Arbitro Bancario Finanziario nei nostri confronti era la medesima:
56 TOTALMENTE ACCOLTE (di cui 2 del COLLEGIO DI COORDINAMENTO)
33 ACCOLTE PARZIALMENTE (di cui 3 del COLLEGIO DI COORDINAMENTO)
25 RIGETTATE
2 CESSATA
10 NON PROCEDIBILE
126 TOTALI DI CUI FAVOREVOLI AL MUTATARIO: 89
La sentenza verrà certamente impugnata facendo valere le nostre ragioni dinanzi alla Corte d'appello di Milano.
Per una Vostra diretta verifica vi abbiamo evidenziato con il  verde  le parti IDENTICHE al precedente testo.
Per il commento alla sentenza, onde evitare un altro COPIA e INCOLLA,  vi rimandiamo al nostro precedente articolo:
Ricordiamo, inoltre, che presso l'AGENZIA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO è in corso il procedimento istruttorio sulle clausole vessatorie a carico di Barclays.
Qui l'articolo:

Decisione N. 6999 del 28 marzo 2018 – Mutuo – Estinzione anticipata

Decisione N. 6999 del 28 marzo 2018

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) SANTONI ………. Presidente
(MI) MINNECI ………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA ……….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO ………. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(MI) TINA ………… Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore STELLA GIOVANNI 

Nella seduta del 31/08/2017, dopo aver esaminato: 

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. 

FATTO

Nel presente procedimento parte ricorrente contesta il calcolo del debito residuo per l’anticipata estinzione, elaborato dall’intermediario per un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero.
In particolare, con ricorso in data 22.06.2016 la ricorrente espone che: 

-  in data 17.11.2008 stipulava con l’intermediario convenuto (unitamente al marito cointestatario del presente ricorso) un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero per un capitale pari a € 153.600,00;

-  in seguito alla richiesta di surroga ad altro istituto di credito, veniva “a conoscenza che il debito residuo del mutuo originario di € 153.600, alla data del 19/04/2016 prevedeva il capitale residuo di Euro 134.428,31, un saldo in conto deposito di Euro -27.520,11, ma un importo da bonificare di Euro 165.364,96”;

-  la corretta indicazione dell’importo residuo dovuto non era riportata nella documentazione periodica inviata dall’intermediario, ove si indicava il debito residuo del mutuo e il valore del conto deposito in euro, ma non si evidenziava “il controvalore in Franchi Svizzeri previsto dalla normativa in materia di trasparenza bancaria vigente”;

-  a seguito di reclamo del 18.05.2016, parte resistente dichiarava che le caratteristiche dl mutuo erano state illustrate nella fase precontrattuale e proponeva delle soluzioni alternative alla surroga richiesta che, comunque, contemplavano sempre la duplice conversione delle somme dovute;

-  insoddisfatta, parte ricorrente presentava ricorso all’ABF contestando la modalità del calcolo finanziario adottato.
Ciò esposto, parte ricorrente chiede “di procedere alla valutazione, come in passato, di richiedere l’annullamento dell’art. 7 del contratto e la contestuale revisione del calcolo del debito residuo senza praticare la duplice conversione come indicato nel contratto di mutuo.
Con controdeduzioni presentate in data 26.07.2016 l’intermediario convenuto eccepisce preliminarmente l’incompetenza temporale del Collegio, dal momento che la clausola controversa è stata stipulata anteriormente al 1° gennaio 2009, che le contestazioni del ricorrente hanno ad oggetto un “vizio genetico” del contratto e che la clausola controversa non ha mai trovato applicazione, non essendosi proceduto all’estinzione anticipata.
Nel merito l’intermediario convenuto replica che:

-  l’art. 4 del contratto dispone che l’erogazione e il rimborso siano regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate sia il franco svizzero, con l’effetto che l’importo delle rate dipende dall’andamento del tasso di cambio tra euro e franco svizzero, secondo un meccanismo di conguaglio semestrale;

- in caso di estinzione anticipata, l’importo da restituire dev’essere calcolato tenendo conto del meccanismo di indicizzazione e, pertanto, riportando il valore del capitale residuo (espresso in euro) al corrispondente valore in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio convenzionale e convertendo nuovamente in euro tale importo al tasso di cambio corrente al momento dell’estinzione. Il tutto come previsto espressamente dall’art. 7 del contratto, ove è descritto compiutamente il meccanismo di calcolo dell’importo che il mutuatario è tenuto a corrispondere;

-  non vi poteva esser alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare;

-  il cliente aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale;

-  il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato;

-  nell’esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche, con nota del 01.03.2013, nella quale erano contenute “le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”;

-  non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l’andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà doveva essere valutata la momento della stipula e, pertanto, al di fuori dalla competenza del Collegio;

-  il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE, contenuto in una pronuncia del Collegio di Coordinamento su tale contratto, non era pertinente poiché nel caso di specie non si contestava la chiarezza della clausola sul piano economico, ma sul piano formale stante la mancanza della formula matematica applicata.

Nelle conclusioni l’intermediario chiede, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, di rigettarlo nel merito poiché infondato. 

DIRITTO 

La controversia oggetto del presente ricorso attiene alla contestazione delle modalità di calcolo previste contrattualmente per il conteggio di anticipata estinzione (finalizzata alla surrogazione) di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri.
Non è controverso che il contratto in esame sia stato stipulato per atto pubblico il 27.06.2008 (cfr. all. 1 controdeduzioni) e che lo stesso non sia ancora stato estinto. 

La parte convenuta eccepisce innanzitutto l’incompetenza temporale dell’ABF in quanto il contratto è stato stipulato prima del gennaio 2009 (cfr. “Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di servizi e operazioni bancari e finanziari”, Sez. 1, § 4) e la clausola contestata non è stata mai applicata, “non essendosi perfezionata l’estinzione” del rapporto. 

A tal riguardo, è pacifico che parte ricorrente abbia richiesto la surroga passiva del mutuo in questione; seppur non risulti prodotta nel procedimento la relativa domanda di surroga, è agli atti, in ogni caso (all. 2 controdeduzioni), la relativa comunicazione di riscontro dell’intermediario (in data 28.04.2016), cui è allegato il conteggio di estinzione anticipata. Sul tema della determinazione della competenza dell’Arbitro in relazione a contestazioni afferenti a un rapporto di mutuo stipulato anteriormente alla data del 1° gennaio 2009, preliminarmente si rammenta l’orientamento adottato in casi analoghi a quello di specie dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisioni n. 5855/15 e n. 5866/15), il quale - sulla base del principio per cui “quando la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione per surroga del finanziamento, e gli stessi risultano predisposti successivamente al 1° gennaio 2009, sussiste la competenza dell’ABF” - ha ritenuto sussistente la propria competenza, in ragione di un’interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo, e non sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso. 

L’eccezione di incompetenza ratione temporis non è dunque fondata. Difatti, se è vero che il contratto risale ad epoca antecedente al gennaio 2009, il comportamento che ha dato origine al presente procedimento si colloca nel 2016, quando la ricorrente ha chiesto un conteggio (poi contestato) di estinzione anticipata al fine di provvedere alla surrogazione del finanziamento con l’intervento di un altro intermediario. In altri termini, l’oggetto del ricorso riguarda l’accertamento del corretto metodo di calcolo adottato dall’intermediario, in sede di richiesta di estinzione anticipata del mutuo nel corso del 2016, e solo indirettamente richiede di accertare la legittimità della clausola contrattuale quale presupposto giustificativo di tale calcolo: in ultima analisi, pertanto, il petitum riguarda effetti del contratto verificatosi nel periodo di competenza dell’ABF. 

Nel merito, si riporta innanzitutto l’art. 7 del contratto (cfr. copia del contratto allegato da parte resistente sub 1) contenente la clausola in contestazione: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al <<tasso di cambio convenzionale>>, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su <<Il Sole 24 Ore>> nel giorno dell’operazione di rimborso”. 

In sostanza la clausola in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.
Applicando tale criterio, il debito residuo alla data di presentazione del ricorso (22.06.2016) - a fronte di un capitale di € 153.600 - sarebbe pari ad € 133.639,08 (cfr. piano di ammortamento “aggiornato” sub all. 4 controdeduzioni). 

Dal conteggio estintivo per la surroga emesso al 29.04.2016 si desume che a tale data, a fronte di un capitale di € 153.600,00, il capitale residuo era pari a € 134.428,31 (cfr. conteggio estintivo allegato da parte resistente alla lettera di riscontro alla surroga sub 2). Il cliente sostiene di non aver avuto, nel corso del rapporto, la possibilità di verificare l’effettiva incidenza del rischio di cambio. Sul punto la banca assume di aver compiutamente fornito tutte le informazioni precontrattuali necessarie e di avere ricordato le condizioni applicate anche durante il corso del rapporto con nota in data 01.03.2013 (all. 5 controdeduzioni). 

Ciò premesso, si osserva che la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall’intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. In particolare la legittimità del disposto dell’art. 7 del contratto è stata sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF che ne ha statuito la nullità prevedendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito. 

Infatti, nella sua formulazione detta clausola non espone in maniera chiara e comprensibile da un consumatore il funzionamento concreto del meccanismo della doppia conversione (il Collegio di coordinamento nelle già citate decisioni nn. 5855 e 5866/2015 rileva, in particolare, l’assenza di indicazioni in ordine alle “operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”); analogamente non appare chiaro e comprensibile il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in euro ma riferite ai tassi legati al franco svizzero (cfr. Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, causa 26/13, secondo cui “l’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che [...] il contratto [di mutuo deve] esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera [...] nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”. La clausola risulta altresì ambigua “su un piano grammaticale” (v., ancora, la sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia) nella parte in cui fa riferimento al “capitale restituito” e non già al “capitale residuo”, riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erronee in ordine al costo dell’operazione, stante l’impossibilità di richiedere allo stesso un’interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati (così, l’ordinanza del Trib. Milano del 5.11.2015). In definitiva, la disposizione negoziale in esame, per come redatta, impedisce al mutuatario di comprendere il concreto funzionamento del meccanismo della duplice conversione del capitale residuo e quindi di valutare adeguatamente il rischio della doppia alea connessa all’andamento del cambio euro/franco svizzero (in tal senso, Coll. Roma, n. 5250/2014), nonché di capire su quale capitale andrà effettivamente determinato il rimborso anticipato. Essa appare in contrasto con i doveri di correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali che improntano la disciplina posta a tutela del consumatore e, pertanto, è da valutarsi come vessatoria (art. 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 CEE; art. 34, comma 2, cod. cons.). 

Accertata la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio, l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 menzionato. In altri termini, anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. Coll. Milano, nn. 4917/2017; 4501/2016), in esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che la resistente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità. Resta fermo il dovere dell’intermediario di ricalcolare le somme eventualmente addebitate in eccesso alla parte ricorrente per effetto della dichiarata nullità della clausola, poiché tale nullità non può che esplicare i propri effetti ex tunc. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Santoni

Dec-20180328-6999