Decisione N. 3360 del 08 febbraio 2018 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 3360 del 08 febbraio 2018

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) MASSERA ……… Presidente 
(RM) RECINTO ……… Membro designato dalla Banca d'Italia 
(RM) SIRGIOVANNI ………Membro designato dalla Banca d'Italia 
(RM) NERVI ………Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(RM) PETRILLO ……… Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO 

Seduta del 25/01/2018 

FATTO 

1 - In data 14/9/2007, il ricorrente stipulava un contratto di mutuo fondiario in euro indicizzato al franco svizzero per complessivi euro 136.000,00, per la durata di anni 30. Successivamente, in data 12/4/2016, chiedeva al resistente l’emissione del conteggio per l’estinzione anticipata. Il 19/4/2016, l’intermediario rispondeva che l’estinzione anticipata sarebbe potuta avvenire mediante il versamento di euro 114.262,72, per capitale residuo e di un’ulteriore somma a titolo di rivalutazione, pari ad euro 61.681,09. In proposito deduce che la clausola di cui all’art. 7 del contratto di mutuo è da considerarsi nulla in quanto abusiva ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo. 

Parte ricorrente chiede, pertanto, che il Collegio dichiari la nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo, con conseguente condanna dell’intermediario al ricalcolo della somma dovuta per l’estinzione anticipata senza praticare la duplice conversione. 

2 - In data 14/9/2007, il ricorrente sottoscriveva il contratto di mutuo n. 18252, indicizzato al franco svizzero, per l’importo capitale di euro 136.000,00 e per la durata originariamente prevista di anni 30. Su richiesta degli istanti, il 14/4/2016, la banca emetteva un conteggio per l’ipotesi di eventuale surroga del mutuo. Il ricorrente presentava reclamo in data 5/5/2016, contestandone le modalità di elaborazione e, in particolare, il calcolo della rivalutazione del capitale da restituire. La banca rispondeva con nota del 27/5/2016, illustrando il funzionamento del meccanismo della rivalutazione, proprio di un mutuo indicizzato in valuta estera. 

Come attestato dal piano di ammortamento aggiornato, l’istante non dava luogo alla estinzione anticipata del prestito per surroga né alla conversione in euro.
La banca ha eccepito, preliminarmente, l’incompetenza temporale dell’ABF, in quanto il contratto oggetto del ricorso è stato stipulato anteriormente al 1°/1/2009. 

Nel merito, deduce che il contratto è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero; si tratta, cioè, di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero.
Il contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale (LIBOR/FRANCO SVIZZERO A SEI MESI) anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Pertanto, nell’alea del contratto rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio franco svizzero/euro. 

Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo avviene mediante “conguagli semestrali”; in particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito in applicazione di tale meccanismo; alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l’importo rilevato (“positivo” o “negativo”) genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”. Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto. 

La banca sostiene, quindi, la piena legittimità della relativa clausola, ritenendola assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire. In particolare, afferma che l’esplicazione dei passaggi logici in termini discorsivi è senz’altro più chiara per il consumatore della formula matematica che li traduce. L’intermediario evidenzia come parte ricorrente sia stata correttamente informata circa il meccanismo di funzionamento del mutuo nel caso di estinzione anticipata, non solo nella fase precontrattuale (foglio informativo) ma, persino, nella fase di esecuzione mediante l’invio di note esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione. Tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione. 

La banca ritiene non applicabili gli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione possono avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti. Ritiene, inoltre, che il giudizio di vessatorietà debba avere ad oggetto, non già una sola clausola, ma l’intero contratto e che debba essere effettuato con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del negozio. 

L’intermediario chiede, pertanto, che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine, che esso venga respinto in quanto infondato. 

DIRITTO 

1 - Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità ratione temporis del ricorso formulata dalla parte ricorrente, in quanto il contratto sarebbe stato concluso anteriormente al 1° gennaio 2009. Invero, in tali casi, al fine di verificare la propria competenza, il Collegio tiene conto del momento della redazione del conteggio estintivo, che, nel caso di specie, è intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio 2009, considerato che ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18/6/2009 (Sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) e, in particolare, della Sez. I, 4: “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009” (cfr., in tal senso, Coll. Roma, dec. n. 11336/2016). 

2 - Con riferimento al merito della controversia si rileva che attiene all’ormai noto tema della legittimità di clausole contrattuali che, nell’ambito di una fattispecie di mutuo indicizzato, prevedono una duplice conversione del capitale residuo – prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso del periodo – in ipotesi di estinzione anticipata. 

Il Collegio di coordinamento si è espresso nel 2015, con diverse pronunce (tra cui decc. nn. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15), sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero (in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo). L’attuale controversia non sembrerebbe, come detto, discostarsi dalle fattispecie già esaminate. 

Nei casi precedenti, il Collegio di Coordinamento, nelle pronunce n. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15, ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame, perché con esse l’intermediario avrebbe violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della obiettivamente agevole comprensibilità. In particolare, il Collegio di Coordinamento - richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano” e della Corte di Giustizia dell’Unione europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. 

Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di coordinamento ha disposto che “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. 

Pertanto, tenuto conto che il contratto in esame non è stato ancora estinto e che, inoltre, non è stata ancora perfezionata alcuna operazione di surrogazione, sulla base delle suesposte ragioni, si dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e si accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Maurizio Massera

Dec-20180208-3360

26.07.18 – Rubiera: Cittadini Espropriati dallo Stato, l’evento

Una serata dove si è toccato con mano con tante testimonianze la crudeltà di un sistema in cancrena, che non riconosce e non garantisce la dignità di essere umano. Insieme a tutto ciò però era palpabile il desiderio di unione, lo sguardo di Bramini non si dimentica, a lui nessuno e' riuscito a togliere la dignità perché è integro e sta portando avanti un progetto ambizioso ma con grande umiltà, presentare una legge per volta affinché non si possa togliere a nessuno la casa da un giorno all'altro. Grande e elegante Luisa Catellani che ha organizzato questo convegno, un'eleganza del cuore. Grazie per l'opportunità che ci e' stata data di dare voce al nostro problema. Il gruppo di persone che veramente desidera cambiamento cresce sempre di più. Il cambiamento legato non alle parole ma all'azione.

Uniti e avanti sempre!

Clicca qui per vedere le dirette:

1 - https://www.facebook.com/tuconfin/videos/905069843027657/

2 - https://www.facebook.com/tuconfin/videos/905099963024645/

3 - https://www.facebook.com/tuconfin/videos/905113286356646/

4 - https://www.facebook.com/tuconfin/videos/905118493022792/ (dal min 27 al minuto 31 l’intervento di Franca Berno, Presidente Tu.Con.Fin)

5 - https://www.facebook.com/tuconfin/videos/905184839682824/

 

Barclays: pubblicato il Provvedimento sui Contratti di Mutuo Indicizzati al Franco Svizzero

E finalmente anche Barclays ha dovuto rendere pubblico il Provvedimento sui Contratti di Mutuo Indicizzati al Franco Svizzero, adottato il 13 giugno 2018 a chiusura del procedimento CV/159.

Ricordiamo che il procedimento si conclude con la DECLARATORIA della VESSATORIETA’ delle clausole relative all'indicizzazione al CHF (art. 4, art. 7 e similari).

Tenendo conto che la banca ha sempre dichiarato che all'interno del contratto di mutuo non ci fossero criticità, questo è un vero colpo.

Questo ci rende felici e ci rende orgogliosi per essere stati sempre nella ragione. Ora non ci resta che attendere l'esito dei giudizi in corso, nella speranza che le pronunce di giudici pregiudizialmente ostili alle ragioni dei mutuatari non si ripetano più. I copia e incolla di sentenze sbagliate, senza neppure tenere conto della giurisprudenza Europea e dell'ABF e l'intervento dell'AGCM, favorevoli ai mutuatari consumatori, sono un vero smacco per la Giustizia italiana.

Qui di seguito gli altri articoli relativi al procedimento:
- BARCLAYS: CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO, ecco il Procedimento istruttorio dell’ANTITRUST-AGCM!
- 15.11.2017 – AGCM avvia il procedimento CV159 contro BARCLAYS per i mutui in Euro indicizzati al CHF
- AGCM: CV159 – BARCLAYS: CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO Avviso di avvio di procedimento istruttorio

La nostra associazione resta a Vostra completa disposizione scrivendoci in segreteria@tuconfin.itoppure telefonandoci al 3467824178 o al 3496383840

Qui di seguito il link per il sito ufficiale di Barclays: https://www.barclays.it/

Decisione N. 3717 del 14 febbraio 2018 – Contratti bancari in genere – Clausole abusive – Mutuo

Decisione N. 3717 del 14 febbraio 2018

COLLEGIO DI BARI 

composto dai signori: 

(BA) DE CAROLIS ………… Presidente
(BA) TUCCI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO ………… Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(BA) D'ANGELO ………… Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TUCCI 

Seduta del 24/01/2018  

FATTO 

Il ricorrente rappresenta di essere titolare di un mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero, stipulato con l’intermediario in data 20/07/2003, di € 56.000,00, rimborsabili in 240 rate mensili, regolarmente corrisposte. A seguito di propria richiesta di estinzione anticipata, avrebbe ricevuto un conteggio estintivo recante, oltre all’indicazione del capitale residuo, un gravosa rivalutazione per € 10.273,58. 

Il ricorrente deduce la nullità delle disposizioni contrattuali che disciplinano l’indicizzazione del tasso e le modalità di estinzione del rapporto. Argomenta che il surrettizio meccanismo di conversione (franchi svizzeri – euro – franchi svizzeri), attraverso cui il capitale da rimborsare risulta vincolato alle oscillazioni di un parametro esterno, è frutto di condizioni contrattuali, non negoziate tra le parti, manifestamente contra legem, vessatorie, inintelligibili e, pertanto, del tutto invalide e inefficaci, alla stregua dell’univoco orientamento maturato nella giurisprudenza arbitrale e ordinaria (richiama, per tutte, la decisione del Coll. Roma, n. 89/17). 

Tanto premesso, il ricorrente chiede che il Collegio voglia: 

-  accertare e dichiarare la nullità del complesso delle clausole di mutuo recepite negli artt. 3, 4, 5, 8 e 9 e/o di quelle altre che sanciscono un significativo squilibrio nelle obbligazioni a carico della parte debole;

-  accertare e dichiarare l’indeterminatezza del tasso d’interesse contrattuale con conseguente applicazione dell’art. 1284 c.c. e, per l’effetto, disporre la ricontabilizzazione dell’intero rapporto al saggio d’interesse legale sostitutivo. Il tutto con gli effetti restitutori in favore del mutuatario per le somme versate in eccesso; 

-  accertare e dichiarare che il “prospetto per estinzione totale anticipata” è travolto dagli stessi profili di nullità della clausola che lo ha ispirato;

-  accertare e dichiarare che, ai fini della estinzione anticipata del rapporto, il mutuatario è tenuto a rimborsare il capitale residuo in misura pari alla differenza tra la somma mutuata (al saggio d’interesse legale sostitutivo) e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite. In subordine calcolare queste ultime secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero e senza praticare la duplice conversione di cui all’invalido art. 9 del contratto;

-  il tutto con ristoro delle spese del presente procedimento nonché di consulenza e assistenza legale (ex DM 5/2014), pari a € 607,50 oltre accessori di legge.

L’intermediario eccepisce preliminarmente l’incompetenza temporale dell’Arbitro, sia in relazione alla asserita “usurarietà” [sic] della clausola determinativa della rivalutazione, in quanto trattasi di vizio genetico di un contratto stipulato anteriormente al 01/01/2009, sia in relazione alla pretesa illegittimità della disciplina contrattuale sulla estinzione anticipata, poiché il ricorrente non ha ancora proceduto a estinguere il prestito, di modo che nessun fatto lesivo si è concretizzato nel caso di specie (richiama Coll. Torino, n. 7546/17).
Nel merito, precisa, anzitutto, che il finanziamento de quo è un mutuo indicizzato al franco svizzero, nel quale l’erogazione e le rate di rimborso sono regolate in euro, ma la cui valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il franco svizzero. La natura di mutuo indicizzato a valuta estera era chiaramente espressa nella documentazione contrattuale (cfr. in particolare art. 3) e conosciuta dal cliente già in sede precontrattuale, a seguito della consegna del foglio informativo, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rapporto, inclusi i rischi specifici. Deduce la piena legittimità del finanziamento, che si caratterizza per l’inserimento del rischio derivante dalla indicizzazione all’interno del rapporto giuridico, il quale diventa pertanto, per scelta di entrambe le parti, aleatorio (richiama Cass. civ. decc. nn. 8548/2012 e 11200/2003).
Quanto, in particolare, all’estinzione anticipata, osserva l’intermediario che l’art. 9 del contratto specifica le modalità per il calcolo del capitale da rimborsare, le quali non sono complesse, né di difficile comprensione (in particolare: deve riportarsi il capitale residuo al valore in franchi svizzeri espresso dal tasso di cambio convenzionale e, successivamente, convertire tale importo al tasso di cambio corrente al momento dell’estinzione), dovendosi pertanto escludere l’opacità della relativa clausola.
A riprova della piena trasparenza del proprio operato, l’intermediario sottolinea che i meccanismi di indicizzazione e rivalutazione in caso di estinzione anticipata erano stati riepilogati al ricorrente con le comunicazioni del 01.03.13 e del 26.03.15, in linea con i principi che sarebbero stati poi espressi dal Collegio di Coordinamento (decc. nn. 7727/2014 e 4135/2015).
Del pari, dovrebbe escludersi l’ammissibilità di una valutazione del carattere vessatorio delle clausole in esame, dal momento che esse attengono alla determinazione dell’oggetto del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo (art. 34 c. cons.); sottolinea, ad ogni buon conto, che siffatta valutazione dovrebbe essere condotta anche con riferimento al complesso delle altre clausole contrattuali (art. 34 cit.) e che, nel caso di specie, il duplice gioco dell’indicizzazione valutaria da una parte e del tasso di interesse dall’altra, ha consentito al mutuatario di beneficiare dei tassi di interesse, sensibilmente più bassi, applicati alla moneta elvetica (LIBOR CHF).
Infine, ritiene, in ogni caso, non dovute le spese legali, poiché nel procedimento ABF l’avvalersi del supporto di un professionista è frutto di una libera scelta del ricorrente. 

Tanto premesso, l’intermediario chiede che il ricorso sia, in via preliminare, dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto nel merito in quanto infondato.
In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ribadisce le proprie richieste, in particolare richiamandosi all’ordinanza decisoria del Trib. di Roma del 3/01/2017, di conferma della decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF n. 4135/15. 

DIRITTO 

La controversia ha ad oggetto la pretesa nullità delle disposizioni contrattuali che disciplinano l’indicizzazione del tasso e le modalità di estinzione di un rapporto di mutuo.
Il ricorrente lamenta la nullità parziale del regolamento negoziale, in relazione, in primo luogo, alla disciplina dell’indicizzazione del mutuo al franco svizzero e, in secondo luogo, alla disciplina dell’estinzione anticipata del finanziamento, sotto il profilo della duplice conversione euro-franco svizzero del debito residuo. 

Preliminarmente, mette conto esaminare l’eccezione di incompetenza temporale, sollevata dall’intermediario. Al riguardo, osserva il Collegio che l’eccezione è fondata, limitatamente alla domanda di accertamento della nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso d’interesse e alla indicizzazione a valuta estera (e alla conseguente richiesta di ricontabilizzazione dell’intero rapporto al saggio d’interesse legale sostitutivo), in quanto trattasi di un domanda riguardante un vizio genetico di un contratto stipulato antecedentemente il 1° gennaio 2009 (Disp. ABF, sez. I, par. 4). 

In merito alla contestazione della disciplina dell’estinzione anticipata, per contro, sia il Collegio di Coordinamento (nn. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015) sia i Collegi territoriali (cfr., ex multis, Coll. Milano, n. 2578/17, Coll. Roma, n. 6558/17, Coll. Napoli, n. 6625/17 e, da ultimo, Coll. Bari, n. 14310/17) hanno costantemente affermato la propria competenza, qualora il conteggio di estinzione contestato sia stato emesso successivamente al 1° gennaio 2009, indipendentemente dall’avvenuta effettiva estinzione del mutuo. 

Venendo all’esame nel merito della fattispecie concreta e, dunque, alla valutazione della clausola contestata, osserva il Collegio che una clausola di formulazione sostanzialmente identica è stata sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF (decisioni nn. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015), il quale, richiamandosi ai principi espressi, tra l’altro, dalla Corte di Giustizia UE (decisione n. 26 del 30 aprile 2014), ne ha statuito la nullità, rendendo inapplicabile il meccanismo di duplice conversione e prevedendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito (in senso conforme, ex multis, Coll. Milano, n. 2578/17, Coll. Roma, n. 89/17 e 6558/17, Coll. Napoli, n. 6625/17 e, da ultimo, Coll. Bari, n. 14310/17; per la giurisprudenza ordinaria, v. Trib. Roma, ord. del 27/12/2016-3/01/2017; Trib. Milano, ord. del 16/11/2015). A supporto di questa condivisibile conclusione, il Collegio ha osservato che la clausola non espone in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera e il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Per questa ragione – come già ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione – la clausola si pone in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE e con gli artt. 33 e 34, 2° comma, cod. cons. La clausola contrattuale, in effetti, si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e che l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, senza, tuttavia, illustrare le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). In ragione della sua natura abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata nulla ex officio, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE).
Accertata la nullità della clausola, in applicazione dei princìpi enunciati dal Collegio di Coordinamento, il capitale residuo che il ricorrente sarà tenuto a restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e il capitale già restituito, senza procedere all’illegittima duplice conversione. L’intermediario dovrà procedere al relativo ricalcolo. 

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, in quanto non presente nel reclamo. 

P.Q.M. 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Bruno De Carolis

Dec-20180214-3717

23.07.2018 – ABF: 7 nuove inadempienze per Barclays

Qui le ultime inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 23 Luglio 2018:

23.07.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.13846 del 2 novembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

23.07.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4147 del 14 aprile 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

23.07.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.12308 del 5 ottobre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

23.07.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.13022 del 19 ottobre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

23.07.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.3717 del 14 febbraio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

23.07.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16434 del 7 dicembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

23.07.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.14144 del 8 novembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

Decisione N. 16345 del 06 dicembre 2017 – Mutuo – In valuta – Contratti bancari in genere – Nullità delle clausole

Decisione N. 16345 del 06 dicembre 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA ………… Presidente
(MI) CERINI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO ………… Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 
(MI) TINA ………… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti 

Relatore PIER LUIGI FAUSTI
Nella seduta del 26/09/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
La ricorrente ha affermato: 

    •  di aver sottoscritto nell’anno 2005 un contratto di mutuo in euro indicizzati in franchi svizzeri con l’intermediario resistente per l’importo di € 135.000,00;
    •  che il mutuo in esame “presenta un meccanismo di indicizzazione al Franco Svizzero che si fonda su parametri finanziari tali da rendere questo prodotto un vero e proprio strumento finanziario”;
    • che al riguardo, “non risulta che ...(la ricorrente) abbia sottoscritto contratto per lo svolgimento dei servizi finanziari ex art. 23 TUF, nonché abbia compilato il modulo Mifid per la profilatura della cliente ai fini della valutazione di adeguatezza/conformità del prodotto rispetto al suo profilo di rischio”;
    • che il duplice meccanismo di conversione previsto in contratto “comporterebbe un aggravio dell’importo che ...(la ricorrente) dovrebbe rimborsare alla Banca pari, quantomeno, ad euro 40.000,00”.

Chiede, quindi, che l’Intermediario adito “provveda alla conversione del contratto da franchi svizzeri in euro senza aggravio di costi ... così consentendo alla ...(ricorrente) di poter estinguere il rapporto bancario o procedere alla surrogazione verso altro Istituto di credito”. 

L’intermediario anzitutto in via pregiudiziale ha eccepito l’incompetenza temporale poiché le doglianze sulla validità del contratto attengono ad un periodo antecedente a quello di competenza dell’ABF e non si è perfezionata alcuna estinzione anticipata del contratto, né è stato richiesto il relativo conteggio e/o la surroga del mutuo. 

In subordine e nel merito, l’intermediario: 

ha richiamato l’art. 4 del contratto che dispone che l’erogazione e il rimborso sono regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero; 

ha illustrato, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame; 

ha sostenuto che non vi poteva esser alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di averne compiutamente informato il cliente, in quanto: 

il cliente aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale; il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato;

nell’esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche, con note dell’1/03/2013 e del 26/03/2015, nella quale erano contenute le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra; 

non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l’andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà doveva essere valutata al momento della stipula e, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio; 

il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE, contenuto in una pronuncia del Collegio di Coordinamento su tale contratto, non era pertinente poiché nel caso di specie non si contestava la chiarezza della clausola sul piano economico ma sul piano formale stante la mancanza della formula matematica applicata. 

DIRITTO 

Il Collegio ritiene di dover anzitutto respingere l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario in via pregiudiziale, in quanto –come già precisato in altre occasioni – pur essendo la competenza arbitrale circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di estinzione anticipata effettuati dall’intermediario dopo tale data, come l’intermediario stesso implicitamente riconosce (“... Ben prima che la parte ricorrente chiedesse il conteggio informativo per l’estinzione, quindi la banca aveva già inviato la nota di trasparenza datata 1 marzo 2013 ecc.”). Onde, trattandosi di operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale, come chiarito, in fattispecie aventi ad oggetto la medesima questione di merito, anche dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (decisioni n. 4135/2015 e n. 5866/2015); decisioni che sono state seguite, sempre nella medesima questione, tra l’altro, da: Collegio di Roma, decisioni n. 901/10, n. 1276/10, n. 1302/10; Collegio di Milano, decisioni n. 341/11, n. 520/11, n. 719/11, n. 2451/2017, n. 4917/2017; Collegio di Napoli, decisioni n. 766/11, n. 810/11, n. 809/2016, n.10091/2016, n. 6625/2017. 

Ma anche nel merito, posto che l’oggetto del ricorso riguarda l’accertamento della legittimità del metodo di calcolo per l’anticipata estinzione contemplato dall’art. 9 del contratto predisposto dall’intermediario e, conseguentemente, la validità e l’efficacia della clausola stessa che rappresenta la base normativa del suddetto calcolo, sarebbe sufficiente richiamare il costante orientamento di questo Arbitro per accogliere il ricorso (cfr., Collegio di Coordinamento n. 4135/2015, nonché le successive n. 5855/2015, n. 5866/2015 e n. 5874/2015, tutte conformi e tutte relative a clausole contrattuali del tutto analoghe a quella di cui al ricorso; nonché, solo tra le ultime: Collegio di Milano n. 2451/2017, 4917/2017, 5487/2017; Collegio Roma n. 5091/2017; Collegio Napoli 6625/2017). 

La disposizione contrattuale in esame prevede, in termini sicuramente poco chiari (come di difficile comprensione è l’intero contratto, solo a volerlo leggere), che per i casi di estinzione anticipata del finanziamento l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco/svizzero rilevato al giorno del rimborso. 

Orbene, come affermato dal Collegio di Coordinamento, non pare che l’articolo in esame esponga in maniera trasparente, chiara e comprensibile il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione della valuta, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo; cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza del 30 aprile 2014, nella causa C-26/13, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351). 

In particolare con la decisione n. 5866/15 è stata evidenziata, alla stregua dell’orientamento in materia della Corte di Cassazione, non solo “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, ma è stato anche osservato che la clausola in esame (identica a quella oggetto della decisione cui ci si riferisce) non espone “in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera”, né “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi ritenuto sussistente la violazione della fondamentale regola della trasparenza e cioè della obiettivamente agevole comprensibilità, con la conseguente nullità della clausola. Nullità da ravvisarsi anche nella specie. 

Quanto alle conseguenze della nullità, il Collegio di Coordinamento ha richiamato la più volte menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». E così si è detto, in linea anche con la Corte di Cassazione (n. 20686/2013), secondo cui l’accertata nullità della clausola in quel caso concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi, che alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (n. 3995/2014). Norma che, tenuto conto della materia del contendere, è stata individuata nell’art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) per la quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”. Tutto ciò con l’effetto che, accertata la nullità della clausola contenuta nell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. 

Non è inutile ricordare come recentemente anche la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 novembre 2015, ord.) abbia avuto modo di pronunciarsi – sempre nella stessa direzione e sempre nei confronti dell’odierno intermediario resistente, per di più dichiarando espressamente di condividere gli orientamenti di quest’Arbitro - sul tema qui affrontato, concludendo che: 

“quanto alla clausola di cui all’art. 7.5 dei contratti de quibus, se ne ravvisa il contrasto con l’art. 35, I comma del Codice del Consumo non in relazione al meccanismo di conversione, ma in rapporto alla terminologia impiegata come sopra precisato”, sulla base della seguente argomentazione: “Ciò posto in ordine al meccanismo, è, però, da sottolinearsi che la terminologia impiegata in detta disposizione poteva dare adito a dubbi interpretativi, come, peraltro, condivisibilmente già osservato in alcune decisioni dell’ABF prodotte da parte ricorrente. In particolare, il problema si pone per la dicitura “capitale restituito” contenuta nell’art. 7.5: ed, invero, posto che l’indicizzazione riguardava, nell’ipotesi di estinzione anticipata, il capitale da rimborsare, l’adeguamento avrebbe dovuto riguardare certamente il capitale residuo e non già quello restituito sino alla data della richiesta di estinzione. Una simile inesattezza poteva avere come conseguenza quella di focalizzare l’attenzione del consumatore sul capitale restituito e non su quello da restituire, con le conseguenti inesattezze in punto di valutazione economica dell’operazione. Né vale considerare il meccanismo utilizzato per i conguagli semestrali in base al quale, una volta operato il conguaglio, nessuna rivalutazione delle somme rimborsate da parte del mutuatario poteva più essere disposta; ciò in quanto non è esigibile, da parte del consumatore, un ragionamento logico – giuridico volto a supportare un’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali per giungere ad una corretta conclusione metodologica in ordine al calcolo e, prima ancora, per compiere una corretta e realistica valutazione delle somme ancora dovute in caso di estinzione anticipata. In sostanza, quindi, una simile inesattezza ben potrebbe essere fonte di non corrette valutazioni economiche da parte dei consumatori e, per ciò stesso, contravviene a quei doveri di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, che sono maggiormente avvertite in ambito comsumeristico ed impongono all’operatore professionale un onere di diligenza particolarmente stringente ed idoneo a colmare la normale asimmetria informativa nel rapporto con il cliente”. 

Analogamente, più di recente, il Tribunale di Roma, 3 gennaio 2017, respingendo la domanda del qui convenuto intermediario e condividendo gli orientamenti di quest’Arbitro, ha ribadito la contrarietà della clausola ora in questione rispetto alle regole di trasparenza poste dagli artt. 115 e 116, T.u.b., nonché dagli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.
Nel medesimo senso, ancor più di recente, il Tribunale di Busto Arsizio, 8 marzo 2017, sempre pronunciandosi contro il medesimo intermediario qui convenuto, ha disposto che il debito in linea capitale da restituire in caso di anticipata estinzione è l’importo residuo indicato nel piano di ammortamento in euro, in corrispondenza dell’ultima rata pagata dal mutuatario. 

Non sfugge, inoltre, che i contratti di mutuo c.d. multi divisa hanno causato problemi economici a consumatori di tutta Europa, con le conseguenti controversie giuridiche che appaiono risolte in senso favorevole ai consumatori medesimi: ad es. Appello Madrid del 23 novembre 2016, pronunciandosi contro il medesimo intermediario qui convenuto, sempre sulla base della mancanza di trasparenza delle clausole e sulla considerazione che il mutuo multi divisa costituisca in realtà uno strumento finanziario, non essendo stata effettuata la profilatura del cliente ai sensi della direttiva Mifid. In termini addirittura draconiani la sentenza del Tribunale di primo grado di Atene n. 334/2016, in accoglimento di una class action. Sul punto è di nuovo intervenuta anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza C-186/2016, precisando che il requisito di chiarezza e comprensibilità di una clausola deve verificarsi non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari. Ma forse, almeno sul piano sostanziale, si può aggiungere ancora qualcosa. 

E’ vero, infatti, che la sopravvenienza negativa per il mutuatario non è tecnicamente imputabile ad una clausola penale; e tuttavia non è dubbio che l’effetto della clausola contenuta nell’art. 9 del contratto in esame è esattamente analogo a quello che il legislatore ha inteso impedire con l’art. 120 ter TUB che dispone la nullità delle clausole con le quali si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o altra prestazione per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui. Tale norma, insieme a quella del successivo art. 120 quater (surrogazione), ed a quelle in tema di rinegoziazione, hanno inteso favorire la possibilità di una gestione negoziale delle sopravvenienze: gestione che è assolutamente impedita dalla clausola del contratto in oggetto che rende il mutuatario praticamente prigioniero dell‘intermediario, contrariamente ad ogni principio di concorrenza. 

E’ poi ancora vero, come riferisce l’intermediario nelle controdeduzioni, che la sopravvenienza negativa per il mutuatario non è tecnicamente imputabile ad un debito di interessi, trattandosi di una rivalutazione del capitale; e tuttavia neppure è dubbio che il carico finanziario addossato al mutuatario per effetto della clausola multi valuta assuma un aspetto di eccesso tale (la somma da pagare a titolo di rivalutazione è quasi pari all’ammontare complessivo degli interessi corrispettivi secondo l’originario piano di ammortamento) che potrebbe assumere rilevanza giuridica in base ad altre norme (si rilevano, inoltre, dal piano di ammortamento ulteriori ricorrenti oneri per “varie”, pari a complessivi € 2.777,32 non agevolmente riconducibili a specifiche cause). 

Ma ancor di più, appare inadeguato proprio lo strumento proposto al mutuatario: sulla base del contratto in oggetto il tasso contrattuale appare inizialmente fissato nel 3,29%. Orbene nello stesso periodo di stipulazione (ottobre 2005), i tassi contrattuali di normali mutui variabili in euro senza clausola multi valuta, venivano pattuiti tra il 3% ed il 4%; per cui non si capisce quale potesse essere la convenienza per il mutuatario di sottoscrivere un contratto di mutuo multi valuta per l’acquisto della propria abitazione ad un tasso del tutto paragonabile a quelli in commercio, ma in più con il rischio valutario. Considerando che il mutuo multi valuta appare distribuito esclusivamente (o quali esclusivamente) dall’intermediario, sembra che il collocamento di tali prodotti sia stato lo strumento per una politica di penetrazione commerciale per avvantaggiarsi sui concorrenti, ma a forte rischio per i consumatori. 

In definitiva, anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. decisione 5874/2015) la controversia trova la sua soluzione nel dato contrattuale, epurato della clausola nulla, con l’effetto che in esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che parte ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità (cfr. decisione Collegio di Milano n. 4501/2016). 

Resta fermo il dovere dell’intermediario di ricalcolare le somme eventualmente addebitate in eccesso alla parte ricorrente per effetto della dichiarata nullità della clausola, poiché tale nullità non può che esplicare i propri effetti ex tunc (cfr. decisione Collegio Milano n. 5487 del 17 maggio 2017). 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Flavio Lapertosa

Dec-20171206-16345

Anteprima ABF: Decisione n.15371/18 del 13.07.2018 – Collegio di Milano

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un'altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia ancora una volta il Collegio di Milano per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

Anteprima ABF: Decisione n.15371/18 del 13.07.2018 – Collegio di Milano

Cittadini Espropriati dallo Stato, ci vediamo a Rubiera!

Imprenditori Emiliani in collaborazione con M5S Rubiera vi invitano all'incontro: Cittadini Espropriati dallo Stato a Corte Ospitale Rubiera, GIO, 26 LUG ALLE ORE 20:30.

Discussione: Imprenditori e Famiglie distrutti da un Sistema degenerato - Cause Emergenze Soluzioni

Parteciperanno l'imprenditore Sergio Bramini, Luciano Dissegna, ex dirigente dell'Agenzia delle Entrate,  lo straordinario Alessandro De Giuseppe - Le Iene, l'imprenditore Cesare De Stefani, Gian Luca Brambilla e Franca Berno, Presidente Tu.Con.Fin.

Un onore poter partecipare ad una conferenza di questo livello.

Finalmente la voce diretta di persone capaci e competenti che dall'economia reale stanno cercando di correggere un sistema degenerato che ha distrutto il Paese.

Il massacro delle piccole medie imprese a causa di un sistema Estorsivo Portare equità e giustizia per salvare l'economia
una Legge fallimentare tutta da riscrivere con l'urgenza di abolire l'art 560 per salvare 500.000 famiglie da sloggi di inutile violenza..

Qui il link per partecipare all'evento.

Anteprima ABF: Decisione n.14186/18 del 27.06.2018 – Collegio di Roma

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) MASSERA ……………. Presidente
(RM) SIRENA  ……………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI ……………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO …………….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(RM) PETRILLO ……………….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPPIELLO RAFFAELE

Seduta del 24/05/2018 

FATTO 

Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto, il 20 novembre 2009, un mutuo fondiario indicizzato al CHF. L’11 ottobre 2016 ha chiesto il conteggio informativo di estinzione anticipata del finanziamento da quale emergeva che, oltre al capitale residuo, avrebbe dovuto restituire € 55.000 di “rivalutazione”. Il 14 luglio 2017 ha formulato reclamo lamentando la mancata corrispondenza dei calcoli del conteggio alle condizioni contrattuali. In particolare, ha specificato che le voci “rivalutazione”, “indicizzazione valutaria” e “indicizzazione finanziaria” non compaiono nel testo contratto. Inoltre non è spiegato come tali voci siano state conteggiate, considerando anche che tutti gli importi pattuiti sono riportati soltanto in euro. Ha dunque richiesto una copia firmata della documentazione precontrattuale. Il 25 luglio 2017 la banca ha risposto in maniera insoddisfacente, allegando peraltro documentazione precontrattuale non firmata dal ricorrente e non inerente al mutuo sottoscritto. Infatti il testo contrattuale si riferisce sempre al “mutuo fondiario” mentre la documentazione consegnata dalla banca al “mutuo indicizzato al Franco Svizzero”. Parte ricorrente chiede:

i) l’invio dei documenti informativi precontrattuali firmati;

ii) se la clausola contrattuale sull’estinzione sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile;

iii) di dichiarare la nullità d’ufficio o parziale della relativa clausola;

iv) di valutare infine le conseguenze della nullità della clausola ai fini dell’anticipata estinzione del finanziamento.

L’intermediario, in aggiunta a quanto già riferito dal ricorrente, premette che il finanziamento contestato è ancora in essere. Quanto alla clausola di “rivalutazione” prevista in caso di estinzione anticipata del finanziamento, rileva come sia pattuito che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito (ndr residuo), nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso” (art. 7 del contratto). La banca sostiene così la piena legittimità della clausola di “rivalutazione”, ritenendola assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi da seguire ai fini del calcolo del capitale residuo. La banca afferma di avere più volte illustrato il meccanismo della clausola contestata sia in sede d’informativa precontrattuale, consegnando il foglio informativo, sia in sede di esecuzione del contratto, mediante l’invio di note esplicative e riepilogative della clausola di “rivalutazione”. Inoltre, la clausola di “rivalutazione” non può essere considerata vessatoria perché: i) in primo luogo, la disciplina consumeristica censura lo squilibrio normativo e non economico del contratto; ii) in secondo luogo, il giudizio di vessatorietà deve essere eseguito con riferimento al contratto nel suo complesso, considerando dunque anche la provvista maturata a seguito dei “conguagli semestrali” e accreditata sullo “speciale rapporto di deposito fruttifero”; iii) infine, da un punto di vista meramente economico, la natura aleatoria della clausola in esame potrebbe determinare in concreto dei vantaggi patrimoniali per il mutuatario. Parte resistente chiede che il ricorso sia respinto siccome infondato. 

DIRITTO 

In via preliminare con riguardo alla richiesta di parte ricorrente relativa all’invio dei documenti informativi precontrattuali firmati, questo Collegio rileva che le Disposizioni BdI non prevedono che alla consegna del foglio informativo segua anche la sottoscrizione del cliente. Ciò perché la funzione del foglio informativo, essenzialmente pubblicitaria, si esaurisce nella fase pre-contrattuale. Con riferimento al merito della controversia si rileva che attiene all’ormai noto tema della legittimità di clausole contrattuali che, nell’ambito di una fattispecie di mutuo indicizzato, prevedono una duplice conversione del capitale residuo – prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso del periodo – in ipotesi di estinzione anticipata. Il Collegio di coordinamento si è espresso nel 2015, con diverse pronunce (tra cui decc. nn. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15), sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero (in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo). L’attuale controversia non sembrerebbe, come detto, discostarsi dalle fattispecie già esaminate. Nei casi precedenti, il Collegio di Coordinamento, nelle pronunce n. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15, ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame, perché con esse l’intermediario avrebbe violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della obiettivamente agevole comprensibilità. In particolare, il Collegio di Coordinamento - richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano” e della Corte di Giustizia dell’Unione europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di Coordinamento ha disposto che “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. Pertanto, tenuto conto che il contratto in esame non è stato ancora estinto e che, inoltre, non è stata ancora perfezionata alcuna operazione di surrogazione, sulla base delle suesposte ragioni, si dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e si accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Maurizio Massera

Anteprima ABF_Decisione n.14186:18 del 27.06.2018_Collegio di Roma

Il Giornale di Vicenza: Mutui vessatori, l’Antitrust boccia Barclays

Ecco a voi l'immancabile aggiornamento sulla nostra situazione pubblicato da  Il Giornale di Vicenza, città Natale della nostra Associazione.

Ricordiamo che pochi giorni fa, l'Antitrust - AGCM ha dichiarato VESSATORIE le clausole contenute all'interno dei contratti Barclays Bank Plc venduti come  mutui in Euro indicizzati al Franco Svizzero. .

Si ringrazia come sempre la testata giornalistica e, in particolare, il giornalista Ivano Tolettini, per l'ampio spazio che ha dedicato a Tuconfin e alla nostra problematica.

17.07.2018 - Il Giornale di Vicenza: Mutui vessatori, l'Antitrust boccia Barclays

Qui il link per l'articolo online

 

Anteprima ABF: Decisione n. 13009/2018 del 12-06-2018_Collegio di Milano

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un'altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia ancora una volta il Collegio di Milano per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

Anteprima ABF: Decisione n. 13009:2018 del 12-06-2018_Collegio di Milano

Anteprima ABF: Decisione n. 2535/2018 del 26.01.2018_Collegio di Milano

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un'altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia ancora una volta il Collegio di Milano per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

Decisione n. 2535:2018 del 26.01.2018_Collegio di Milano