Decisione N. 7313 del 05 aprile 2018 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata

Decisione N. 7313 del 05 aprile 2018

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) MASSERA …….. Presidente 
(RM) SIRENA …….. Membro designato dalla Banca d'Italia 
(RM) GRECO ……..Membro designato dalla Banca d'Italia 
(RM) GRANATA  …….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(RM) COEN …….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore GRANATA ENRICO 

Seduta del 15/03/2018 

FATTO 

Con ricorso presentato in data 3.4.2017 il ricorrente espone di aver stipulato con la banca convenuta, in data 20.5.2008, un contratto di mutuo fondiario in euro, con interessi indicizzati al franco svizzero.
Riferisce di aver fatto richiesta in data 28.6.2016 di un conteggio informativo ai fini di un’eventuale estinzione anticipata del mutuo, cui la banca rispondeva chiedendo circa € 54.278 di rivalutazione, in aggiunta al capitale residuo, senza peraltro indicare il totale del capitale da estinguere, che doveva calcolare da solo. 

Non trovando corrispondenza fra conteggio e quanto previsto nel contratto di mutuo formulava formale reclamo all’intermediario. Afferma che questi rispondeva, in data 28.6.2016, in maniera del tutto insoddisfacente, utilizzando un testo “predisposto” con cui non veniva dato riscontro a tutti i chiarimenti richiesti e nello specifico: i) dove, all’interno del contratto di mutuo, vengono usati i termini di indicizzazione valutaria, finanziaria e rivalutazione; ii) come vengono applicate le formule (esplicitando i conteggi in chiaro); iii) la posizione debitoria in franchi svizzeri della banca in relazione al contratto di mutuo. Evidenzia: i) che non vi è corrispondenza tra il conteggio e il contratto di mutuo; ii) di non aver firmato i fogli informativi, che sono generici in relazione a un contratto di mutuo così rischioso; iii) che le condizioni generali di mutuo che ha sottoscritto mancano di alcune pagine che la banca non è riuscita a fornirgli; iv) di non aver sottoscritto il modulo di adesione alla polizza collettiva (in cui, tra l’altro, si evidenzia che il mutuatario dichiara di conoscere gli obblighi in caso di sinistro); v) che l’art. 3 del contratto (“Termini e modalità di rimborso”) non riporta la dicitura mutuo in valuta o corrispettivi in franchi svizzeri; vi) che i piani di ammortamento riportano solo somme in euro. 

Richiama la sentenza del 30 aprile 2014 (causa C-26/2013) con cui la Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta sullo specifico tema dei mutui indicizzati al franco svizzero, stabilendo importanti principi interpretativi in materia di trasparenza e nullità; richiama inoltre, ex plurimis, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351 nonché varie norme comunitarie e nazionale in tema di rapporti con i consumatori. 

Chiede che il Collegio obblighi la banca resistente: i) a rispondere alle domande formulate con il reclamo; ii) ad inviargli la documentazione precontrattuale firmata; iii) ad inviargli le condizione generali del contratto di mutuo firmate e complete di tutte le pagine; iv) ad inviargli il modulo di adesione alla polizza collettiva firmato, a garanzia di essere a conoscenza degli obblighi in essa previsti. Chiede inoltre che il Collegio verifichi: i) se vi è corrispondenza o meno tra il calcolo effettuato dalla banca convenuta ai fini dell’estinzione anticipata del mutuo e quanto previsto in sede di contratto; ii) se la clausola contrattuale in tema di estinzione anticipata è redatta in modo chiaro e comprensibile; iii) se il contratto espone in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione dalla valuta estera cui si riferisce la relativa clausola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, in modo da consentire al contraente di valutare in maniera inequivoca le connesse conseguenze economiche; iv) di dichiarare, come ha fatto l’ABF in casi precedenti, la nullità parziale di detto contratto nella parte relativa alla clausola di estinzione anticipata/conversione del mutuo, in conformità anche con la giurisprudenza di merito che ha ripetutamente affermato la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi ai principi di correttezza, trasparenza ed equità e la nullità delle clausole che violino tali principi. Di conseguenza il capitale residuo da restituire deve considerarsi pari alla differenza fra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite (calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero) non dovendosi invece effettuare la duplice conversione indicata nella clausola di cui sia stata accertata la nullità. Con le controdeduzioni la banca convenuta premette che, come documentato dal ricorrente, in data 20.5.2008 lo stesso ha sottoscritto, avanti a notaio, il contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri, rep. n. 146650, per l'importo capitale di € 120.000,00 e per la durata originariamente prevista di anni trenta. Su richiesta della controparte, la banca emetteva un conteggio informativo per l'ipotesi della estinzione del mutuo, in data 8.7.2016. 

Riferisce che con reclamo pervenuto il 10.11.2016, la parte ricorrente contestava l’asserita opacità del contratto di mutuo nell’esposizione delle clausole contrattuali determinative della rivalutazione dovuta nel caso di estinzione. A tale reclamo rispondeva con comunicazione del 6.12.2016, fornendo al ricorrente gli opportuni chiarimenti sulle corrette modalità di richiesta dei conteggi, illustrando il funzionamento dei meccanismi di indicizzazione propri del contratto di mutuo e la conseguente incidenza degli stessi sull’elaborazione del conteggio estintivo. 

Precisa che, in aggiunta alle illustrazioni che hanno preceduto la stipula e ai contenuti delle pertinenti clausole contrattuali, parte ricorrente riceveva una comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata, con note datate 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015. 

Espone che, non essendo avvenuta l’estinzione anticipata del finanziamento, la clausola controversa non è stata applicata e pertanto, per la determinazione della competenza ratione temporis dell’Arbitro, deve farsi riferimento esclusivamente al momento della stipulazione del contratto, che risale al 2008. Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro poiché la domanda attiene a un presunto vizio genetico di un contratto stipulato antecedentemente al 1.1.2009 (cita la decisione del Collegio di Napoli, concernente analoga contestazione, del 23.9.2015). 

Nel merito deduce che oggetto del contratto è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero (come afferma risultare chiaramente dall’art. 4 del contratto). Precisa che il piano di ammortamento del mutuo (come illustrato negli artt. 3 e 4) è comprensivo di rate mensili per capitale e interessi (per la durata, nel caso di specie, di 30 anni) fatti salvi i “conguagli semestrali così come in seguito determinati”. Si tratta, cioè, di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il franco svizzero. Il contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse pattuito (LIBOR franco svizzero a sei mesi) anche dall’andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro. Quindi nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio franco svizzero/euro. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo avviene mediante “conguagli semestrali”; in particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo (secondo l’art. 7 e l’art. 7-bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi (di interesse e di cambio convenzionale) e l’importo (“positivo” o “negativo”) rilevato genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca a nome del mutuatario. 

Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto. L’art. 7 del contratto dispone infatti che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”. Precisa che occorre quindi procedere nella seguente maniera: i) in un primo momento si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale stabilito al momento della stipula, moltiplicando detto capitale residuo per il tasso di cambio convenzionale; ii) in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere all’intermediario, si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, applicando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Sostiene la piena legittimità della clausola in questione ritenendola assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire, che corrispondono a due operazioni elementari e che sono le uniche possibili; in particolare, afferma che l’esplicazione dei passaggi logici in termini discorsivi è senz’altro più chiara per il consumatore della formula matematica che li traduce. Inoltre la natura indicizzata del prestito in questione è ribadita in più punti nel corpo del contratto e del documento di sintesi. 

Evidenzia inoltre che parte ricorrente è stata correttamente informata circa il meccanismo di funzionamento del mutuo nel caso di estinzione anticipata non solo nella fase precontrattuale (attraverso il foglio informativo), ma anche nella fase esecutiva mediante l’invio di note esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione. Tali note contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione.
Ritiene non applicabili gli artt. 33 e 36 del Codice del consumo considerato che le clausole contrattuali di indicizzazione possono avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti. Osserva, inoltre, che il giudizio di vessatorietà deve avere ad oggetto non già una sola clausola, ma l’intero contratto; comunque la valutazione di vessatorietà va effettuata al momento della conclusione del contratto e non ex post, circostanza che depone, nel caso di specie, per l’inammissibilità del ricorso ratione temporis. 

Infine, in merito alla decisione del Collegio di coordinamento n. 4135/15, dichiara che il meccanismo previsto dall’art. 7 del contratto (“Estinzione anticipata”) risulta chiaro e semplice sotto il profilo aritmetico. Ritiene che la decisione della Corte di Giustizia UE richiamata in detta pronuncia non sia pertinente al caso concreto, giacché nella vicenda esaminata dalla Corte si poneva un problema di arbitrarietà nella fissazione dei tassi di cambio da parte della banca. 

Chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per incompetenza dell’ABF ratione temporis o che, in subordine, venga respinto in quanto infondato.
Con repliche alle controdeduzioni il ricorrente contesta che attraverso il solo vocabolo "indicizzato", che figura unicamente nel paragrafo relativo agli interessi, il cliente mutuatario potesse comprendere che l'intero mutuo era in realtà in valuta estera e che l'intero rischio ricadeva sul capitale complessivo e non solo sulla sorte interessi. Aggiunge che tale specifica non viene in alcun modo menzionata in articoli rilevanti del contratto di mutuo quali l’art. 1, rubricato "Oggetto del contratto", e l’art. 3, rubricato "Termini e modalità di rimborso”. 

Osserva che la banca insiste sull’incompetenza “ratione temporis” del Collegio non considerando il fatto che il conteggio informativo sull’estinzione anticipata (in cui è stata applicata la clausola controversa) è stato richiesto nel 2016.
Afferma che la banca ha collocato tale tipologia di finanziamento convincendo la controparte che si trattasse di un semplice mutuo in euro in cui i soli interessi sono indicizzati al franco svizzero. Precisa che, se fosse stato realmente consapevole del rischio sottostante, non avrebbe mai accettato di stipulare un mutuo del genere. Precisa inoltre di aver richiesto alla banca un mutuo fondiario, come esplicitato nella pagina iniziale dell'atto notarile e come poi riportato nell'art. 1, rubricato “Oggetto del contratto”, per l'importo capitale di € 120.000,00 e per una durata di anni trenta. Rileva che non viene mai fatta menzione di un mutuo in valuta estera . 

Sostiene che il contratto, seppur aleatorio per entrambe le parti, è stato erogato a condizioni sfavorevoli per il mutuatario fin dall'origine. Infatti, limitandosi all’effetto dovuto al tasso di cambio, se avesse voluto estinguere il mutuo nello stesso giorno di stipula si sarebbe trovato in questa situazione: 

Data stipula: 20 maggio 2008;
Capitale erogato: € 120.000,00;
Tasso di cambio convenzionale: 1,6581;
Tasso di cambio reale: 1,6294.

Aveva quindi inconsapevolmente accettato, a seguito della rivalutazione monetaria, di rimborsare un importo maggiorato, già al momento della stipula, di € 4.102 rispetto al capitale erogato.
Sostiene inoltre che il meccanismo dei conguagli semestrali ha permesso alla banca, in un periodo di andamento negativo del tasso di cambio, di falsare la percezione del mutuatario, generando conguagli positivi. La banca lo informava che il capitale residuo decresceva e l’importo del deposito fruttifero aumentava (al 21.12.2015 la situazione presentava un capitale residuo di circa € 103.475 e un deposito fruttifero pari a circa € 20.400; l'ultimo conguaglio al 1.1.2017 ha comportato un accredito di ben € 1.475). Tutto ciò dava una sensazione di andamento positivo. Afferma di non essersi mai lamentato perché convinto che il meccanismo fosse sempre e solo legato agli interessi. Ma successivamente, quando aumenta l’incidenza del capitale nelle rate di ammortamento, se l'andamento del cambio rimane sfavorevole al cliente si ha una inversione di rotta e una conseguente erosione del deposito. Fino a quando non viene richiesta l'estinzione anticipata o la surroga del mutuo o non si giunge alla fase terminale dell’ammortamento, non si realizza l’effettiva consistenza del debito residuo. 

Aggiunge che la banca, per chiarire il testo del contratto, ha dovuto scrivere una nota di 11 pagine con una premessa sul funzionamento del mutuo, definita "utile per illustrare sinteticamente le caratteristiche del contratto di mutuo in questione...". Aggiunge inoltre che a fronte di un contratto stipulato nel maggio 2008, la banca cita informative precontrattuali del 2013, senza allegare la copia firmata, che riportano formule e testi non presenti nel contratto di mutuo. 

DIRITTO 

La controversia di cui presente ricorso riguarda essenzialmente la mancanza di trasparenza della clausola contrattuale (art. 7 del contratto di mutuo) circa il funzionamento concreto del meccanismo operativo della “duplice conversione” valutaria da calcolare in caso di estinzione anticipata. 

Prima di entrare nel merito della questione occorre esaminare l’eccezione di incompetenza ratione temporis sollevata dalla banca resistente che osserva che, non essendo avvenuta l’estinzione anticipata del finanziamento, la clausola controversa non è stata applicata e pertanto, per la determinazione della competenza ratione temporis, deve farsi riferimento esclusivamente al momento della stipulazione del contratto, che risale al 2008. Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro poiché la domanda attiene a un presunto vizio genetico di un contratto stipulato antecedentemente al 1.1.2009. 

L’eccezione è infondata. La circostanza che il contratto di mutuo di cui trattasi sia stato stipulato nel 2008 non esclude la competenza temporale di questo Collegio a decidere sul merito del ricorso presentato, in quanto – sebbene si discuta della nullità della clausola e, dunque, di un vizio genetico del contratto – ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento del conteggio estintivo che viene predisposto dall’intermediario in un momento successivo alla conclusione del contratto. Il Collegio, infatti, è stato chiamato a valutare la clausola non in sé, ma nella sua applicazione nel rapporto contrattuale, considerando in particolare il comportamento dell’intermediario nella fase di conteggio estintivo che deve comunque essere improntato al principio di correttezza. Al riguardo si segnala che già il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5866 del 29 luglio 2015, si è pronunciato in questa materia affermando la nullità della clausola contrattuale sebbene il contratto fosse stato concluso nel 2007 (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 12706/2017). 

Ciò premesso si osserva che contratti di mutuo analoghi a quello per cui è controversia hanno formato oggetto delle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 7727/2014, n. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015.
La decisione n. 4135/2015, in particolare, ha sancito la nullità della clausola contrattuale (art. 7) che disciplina l’estinzione anticipata, avendo ritenuto che il meccanismo c.d. “di doppia conversione” ivi previsto sia contrario alle regole di trasparenza, correttezza ed equità che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori. 

Questo Collegio si è pienamente conformato ai principi ivi affermati (cfr. Coll. Roma, decc. n. 6165/2016; n. 9866/2016; n. 8065/2017 e n. 12039/2017).
Il contratto su cui verte l’odierna controversia è identico a quello che ha formato oggetto delle decisioni sopra richiamate. Si tratta, infatti, di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero (cfr. art. 4 del contratto), ossia di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero. 

Esso si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale, anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Nell’alea del contratto rientrano quindi sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del citato tasso di cambio. 

Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo, cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo, prevede “conguagli semestrali”. In particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costantiper tutto il periodo di ammortamento del prestito, in applicazione di tale meccanismo (cfr. art. 4 e art. 4/bis del contratto) alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi; l’importo (“positivo” o “negativo”) così rilevato genera un addebito o un accredito su un conto di deposito fruttifero. 

Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, l’intermediario osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto (art. 7 del contratto). Il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio che viene applicato al capitale residuo. Il calcolo si articola in due fasi e precisamente: in un primo momento, si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula del contratto (nel caso di specie Franchi Svizzeri 1,6581 per un euro); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in euro), si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando iltasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Partendo da un capitale residuo in euro, al 21.7.2016, pari a € 101.942,08 alla data di riferimento del conteggio estintivo richiesto dal ricorrente, ne deriva, come sembra desumersi da tale conteggio, una “rivalutazione” del debito residuo, ossia un aggravio del costo per il ricorrente, pari a € 54.278,03 in funzione del tasso di cambio di periodo applicato (1,08200). 

Si aggiunge che il conteggio estintivo, di cui il ricorrente lamenta l’opacità, omette di indicare il totale residuo dovuto dal ricorrente pur esponendo le singole voci utili per il calcolo.
Nelle note informative inoltrate al ricorrente, in data 1.3.2013 e 26.3.2015, la banca riepiloga schematicamente il meccanismo operativo della clausola di rivalutazione in una formula dove si richiama il capitale “residuo”, mentre nel testo contrattuale il riferimento è al capitale “restituito”. 

Vale ricordare a riguardo quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 7727 del 20.11.2014 e cioè che, poiché l’indicizzazione prevista in contratto concerne il capitale da rimborsare, deve ritenersi “ ... che il riferimento al capitale “restituito”, anziché a quello “residuo”, contenuto nel citato art. 7 del contratto di mutuo, sia frutto di una svista e non assuma quindi rilievo ai fini della sua corretta interpretazione ... E’ tuttavia indubbio - come è confermato dalla circostanza che la clausola negoziale oggetto di esame nel presente procedimento abbia dato luogo, per la stessa ragione, a numerose controversie deferite a questo Arbitro da altri soggetti nei confronti dello stesso intermediario – che tale inesattezza abbia reso ambigua la formulazione della clausola in esame e reso conseguentemente non agevole la sua comprensione”.
In conclusione, alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che ilmeccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto leoperazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa. 

La clausola impugnata dal ricorrente deve dunque qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE). Tale nullità non travolge l’intero contratto, ma si riverbera sulla determinazione del capitale residuo; quindi in caso di richiesta di estinzione anticipata il ricorrente dovrà restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7, di cui va dichiarata la nullità. 

Parte ricorrente domanda la trasmissione dell’informativa precontrattuale firmata, delle condizioni generali del contratto di mutuo firmate e complete di tutte le pagine e del modulo di adesione alla polizza collettiva. Premesso che il ricorrente dichiara nell’atto di mutuo di aver ricevuto copia dei fogli informativi (art. 10 “Trasparenza”) e di ben conoscere e aver preso visione delle clausole contenute nelle “Condizioni generali (art. 2 “Norme applicabili”) si ritiene comunque che, trattandosi di domanda funzionale a una informazione chiara e comprensibile dei contenuti contrattuali, la stessa sia assorbita dall’accoglimento della domanda volta all’accertamento della nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo. 

La banca resistente dovrà peraltro provvedere alla trasmissione al ricorrente del modulo di adesione alla polizza da questi sottoscritto. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Dispone la trasmissione del modulo di adesione alla polizza sottoscritta dal ricorrente. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Maurizio Massera

Dec-20180405-7313

Anteprima ABF: Decisione 7313/18 del 05.04.18 – Collegio di Roma

03.08.2018 – ABF: Barclays ancora inadempiente!

Qui le ultime inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 03 Agosto 2018:

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.3360 del 8 febbraio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.1511 del 18 gennaio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.15563 del 28 novembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16858 del 14 dicembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.9813 del 4 maggio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.39 del 4 gennaio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4583 del 27 febbraio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.5874 del 14 marzo 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.7716 del 9 aprile 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17733 del 22 dicembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.7313 del 5 aprile 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.6999 del 28 marzo 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4578 del 27 febbraio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.6594 del 22 marzo 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.6968 del 28 marzo 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.6942 del 28 marzo 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

03.08.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.2535 del 26 gennaio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

 

Decisione N. 6968 del 28 marzo 2018 – Mutuo fondiario – Estinzione anticipata

Decisione N. 6968 del 28 marzo 2018

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO …….. Presidente 
(NA) BLANDINI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia 
(NA) FEDERICO  …….. Membro designato dalla Banca d'Italia 
(NA) GULLO …….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(NA) GIGLIO …….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI 

Seduta del 06/03/2018 

FATTO 

Il ricorrente afferma di aver stipulato, in data 08 luglio 2009, un contratto di mutuo fondiario per l’acquisto della prima casa. Tale contratto, assitito da garanzia ipotecaria e indicizzato al Franco svizzero, veniva erogato per l’importo di € 200.000,00 da rimborsarsi in venticinque anni. 

Afferma, poi, di aver formulato richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del rapporto e che la banca comunicava che il capitale residuo dovuto al 01 maggio 2015 ammontava ad € 164.212,61, oltre € 76.974,66 a titolo di rivalutazione ed € 1.292,84 a titolo di indicizzazione valutaria (sottratti e 528,03 quale indicizzazione valutaria ed € 1.576,90 quale saldo del conto deposito) per un totale di € 240.375,18 “ossia il 20,19 % in più di quanto erogato dalla stessa banca sei anni prima e dopo il versamento di circa 70 rate pari ad una cifra di circa € 65.000”. 

Il cliente, allora, riferisce di aver successivamente proposto reclamo all’intermediario, contestando il suddetto conteggio estintivo ed evidenziando la natura abusiva dell’art. 7 del contratto, relativo, appunto, all’estinzione anticipata.
Non avendo ottenuto riscontro soddisfacente dall’intermediario, propone ricorso all’Arbitro, sottolineando che : 

- il rapporto di indicizzazione con il Franco Svizzero è, di fatto, “mediato” da un derivato, che, tuttavia, avrebbe dovuto comportare il rispetto delle norme comportamentali previste dal TUF e dalla normativa Consob, essendo stato il contratto, invece, stipulato in assenza di qualsivoglia informativa preventiva in materia; 

- l’inserimento nel mutuo fondiario di un fattore come quello su cui si verte, “ne modifica lo schema tipico del contratto commutativo, mediante l’aggiunta di un rischio che a quello schema è estraneo, rendendo, per tale effetto, assolutamente aleatorio e nei fatti impeditivo, tanto della rinegoziazione previa estinzione anticipata, quanto della portabilità con violazione dell’art. 120 TUB”; 

- l’art. 7 del contratto non ha consentito di avere contezza della portata economica della relativa clausola con conseguente nullità ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del consumo;
- i conteggi della banca vengono applicati sul capitale residuo, mentre nel contratto si usa la parola restituito; 

- il fondo fruttifero viene sottratto al debito residuo solo dopo il calcolo della rivalutazione monetari e non prima come indicato, invece, nel contratto di mutuo;
- gli elaborati semestrali ed il conteggio estintivo erano errati, avendo la banca fatto riferimento ad un tasso convenzionale pari a 1,527, pur essendo indicato nel contratto di mutuo un tasso pari a 1,5099; 

- sono innumerevoli le pronunce dell’ABF che hanno accolto le rimostranze dei consumatori per casi simili;
- la banca ha tenuto una condotta complessivamente poco trasparente, tanto nella fase precontrattuale che nella fase esecutiva, fornendo al cliente un documento nel quale veniva esplicitata la formula matematica di calcolo per l’ipotesi di anticipata estinzione solo nel 2015, e solo a seguito di un intervento dell’Autorità di Vigilanza. 

Il ricorrente conclusivamente chiede che:“- in via primaria sia dichiarata la nullità del contratto di mutuo;- in via secondaria, previa espunzione dal regolamento negoziale dell’art. 7 del vigente contratto di mutuo, in quanto clausola abusiva e nulla, la [resistente] voglia provvedere al calcolo delle somme dovute per addivenire all’estinzione anticipata del vigente contratto di mutuo, si che, come disposto dall’Arbitro Bancario, il capitale residuo (da restituire) sia pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione”. L’intermediario si oppone alle pretese del cliente ed osserva : 

-relativamente alle caratteristiche del prodotto in questione, che si tratta di un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle suddette rate è il Franco Svizzero; 

- che il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto; in particolare, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli: al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. L’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria; 

- relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 7 del contratto, che lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula (ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in euro, per il menzionato tasso convenzionale contrattualmente pattuito); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo; 

- quanto all’asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione, che la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito: invero, l’esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi rende senz’altro molto più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche; 

- sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale, che il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale (foglio informativo) e a quella contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata) con le note prodotte in atti; 

- in merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, che al caso di specie non sono applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del codice del consumo al caso di specie, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. 

La resistente, sulla base delle considerazioni esposte, chiede che il ricorso venga respinto perché infondato. 

DIRITTO 

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda, relativamente ad un contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco svizzero, l’applicazione della clausola che regola la c.d. rivalutazione del capitale in caso di estinzione anticipata.
In particolare, il ricorrente ritiene che la suddetta clausola sia invalida, in quanto formulata in modo del tutto opaco per il consumatore, e pertanto, previo accertamento della sua illegittimità, chiede la rideterminazione di quanto dovuto per addivenire all’estinzione anticipata. 

Per la verità, parte attrice chiede, in via principale, che sia dichiarata la nullità dell’intero contratto e, soltanto in via subordinata, che ne sia dichiarata la nullità parziale. In sede di motivazioni del ricorso, tuttavia, formula le proprie argomentazioni esclusivamente con riguardo alla menzionata clausola. 

Tanto premesso, si sottolinea che il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, si è pronunciato già nel 2015 (tra le altre, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5866/15), e, richiamando una decisione della Corte di Giustizia Europea in tema di clausole abusive inserite in un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, ha ritenuto che la previsione contrattuale – sostanzialmente identica a quella riferita in sede di fatto e il cui contenuto testuale non è ovviamente oggetto di contestazioni tra le parti – che stabilisce un siffatto meccanismo di indicizzazione sia nulla, ed ha ordinato all’intermediario di calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare, quindi, la duplice conversione di cui alla suddetta pattuizione. 

Sul punto, infine, si segnala che in una recente ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 3 gennaio 2017, il Giudice, adito a seguito dell’inadempimento di una decisione dell’ABF da parte dell’intermediario, ha fatto proprio l’orientamento dei Collegi. Conseguentemente, questo Arbitro, accertata la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., stabilisce che l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta nei sensi che seguono: il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. 

P.Q.M. 

In accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola, dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20180328-6968

Anteprima ABF: Decisione 6968/18 del 28.03.18 – Collegio di Napoli

 

Decisione N. 17733 del 22 dicembre 2017 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata – Contratti bancari in genere – Nullità delle clausole

Decisione N. 17733 del 22 dicembre 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA ………. Presidente 
(MI) ORLANDI  ………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI  ………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO  ………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 
(MI) TINA  ………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - MAURO ORLANDI
Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica 

FATTO
Parte ricorrente è titolare di un mutuo ipotecario in franchi svizzeri erogato dalla convenuta. Chiesto un conteggio al fine di valutare l’eventuale estinzione o la rinegoziazione, essa si duole che l’importo del capitale residuo necessario per l’estinzione risulti superiore a quanto dovuto a causa della conversione in franchi svizzeri. Riferisce di avere formulato reclamo nei confronti dell’intermediario senza tuttavia aver ottenuto la documentazione richiesta ovvero risposte soddisfacenti. esposte Parte ricorrente sostiene che la clausola relativa alla doppia conversione ai fini del rimborso anticipato non “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione in valuta estera nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo” e pertanto sembra, tra le altre cose, porsi in contrasto con l’articolo 34, comma 2, del Codice del consumo. Inoltre, la parte ricorrente chiede la corretta interpretazione della clausola relativa al deposito fruttifero contenuta nel medesimo contratto e, nello specifico, lamenta che “ai fini della corretta determinazione del dovuto dovrà ritenersi pacifico che le somme depositate sul conto deposito dovranno essere detratte dal capitale residuo prima che il medesimo venga indicizzato e non successivamente” come da prassi da parte dell’intermediario.
A seguito del riscontro negativo dell’intermediario, parte ricorrente si è rivolta all’ABF. L’intermediario formula in linea preliminare eccezione di incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, poiché parte ricorrente lamenta comportamenti che sono stati posti in essere in un momento antecedente rispetto al gennaio 2009. 

Nel merito, segnala come la clausola controversa non sia “neppure stata concretamente applicata”; conseguentemente le contestazioni di parte ricorrente atterrebbero “esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto”, stipulato nel 2006 e quindi fuori dal periodo di competenza temporale dell’ABF. 

Si tratta in ogni caso di un finanziamento in Euro... “la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero”. Si dà qui luogo alla conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al “tasso di periodo”, ovvero quello in vigore al momento della conversione, meccanismo dei “conguagli semestrali” e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero. La piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della è confermata dalla giurisprudenza, giacché l’andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente e controbattuto ai rilievi attorei circa l’asserito difetto di informativa nella fase precontrattuale e contrattuale. Quanto alla detraibilità del saldo attivo sul conto deposito nell’ipotesi di estinzione, ha sostenuto che alla luce dei meccanismi di indicizzazione indicati la provvista depositata nel rapporto di deposito fruttifero non è “nemmeno logicamente” assimilabile al capitale residuo, atteso che “la prima è già stata utilizzata ai valori semestrali dei parametri di indicizzazione, e non necessita di alcuna rivalutazione o autorizzazione al momento dell’estinzione, mentre il secondo, per converso, deve ancora essere autorizzato al corrispondente valore in euro al momento dell’estinzione. 

DIRITTO 

Giova affrontare in linea preliminare l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario. Secondo espressa previsione regolamentare, la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2009. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la correttezza del conteggio estintivo svolto dalla Banca, in applicazione del metodo di calcolo previsto dall’art. 9 del contratto. Non già il mero accertamento di una nullità originaria del contratto dello stesso; bensì il corretto criterio di determinazione della somma, dovuta a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto. 

Si tratta in questo caso di accertamento del debito residuo, dovuto in caso di estinzione anticipata. Risulta in atti come la richiesta di estinzione sia stata formulata ai fini della surrogazione di un altro istituto bancario; al ricorso sono allegati i conteggi estintivi elaborati dall’intermediario a seguito della richiesta di surroga. Ne discende l’infondatezza dell’eccezione d’incompetenza. 

Nel merito, la controversia ruota introno all’art. 7 del contratto. Recita la clausola: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. 

Sono così previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; 

successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.
Su tale clausola si è analiticamente pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866/2015, con iter argomentativo affatto condivisibile. Il Collegio di coordinamento reputa che la clausola “non esponga in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata; tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo). Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art.4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art.3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. 

Il Collegio di Coordinamento rileva la nullità – rilevabile officiosamente – della clausola contrattuale ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Sulla stessa linea anche la Corte Suprema, secondo cui la violazione della fondamentale regola della trasparenza determina nullità della clausola (Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n.17351). 

Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – afferma la Corte - deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». 

Il Collegio di coordinamento ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». Su questa linea si colloca l’insegnamento della Suprema Corte (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686), secondo cui l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.
Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio della anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. Ogni altra domanda o eccezione rimane assorbita. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Flavio Lapertosa

Dec-20171222-17733

Anteprima ABF: Decisione n. 17733/17 del 22.12.2017 – Collegio di Milano

Decisione N. 5874 del 14 marzo 2018 – Mutuo – Estinzione anticipata – In valuta

Decisione N. 5874 del 14 marzo 2018

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO ……… Presidente 
(NA) BLANDINI  ……… Membro designato dalla Banca d'Italia 
(NA) FEDERICO  ……… Membro designato dalla Banca d'Italia 
(NA) GULLO  ……… Membro di designazione rappresentativa degli intermediari  
(NA) GIGLIO  ……… Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore GIUSEPPE GIGLIO 

Seduta del 06/03/2018 

FATTO 

Il ricorrente afferma di aver stipulato unitamente alla cointestataria, in data 18/2/2005, un contratto di mutuo fondiario per l’acquisto di un’abitazione. Tale contratto, assistito da garanzia ipotecaria e indicizzato al Franco svizzero, veniva erogato per l’importo di € 60.000,00 da rimborsarsi in 20 anni. 

Afferma, poi, di aver formulato richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del rapporto e che la banca comunicava il capitale residuo dovuto al luglio 2016, oltre ad € 14.453,16 a titolo di rivalutazione.
Proponeva, quindi, formale reclamo, contestando l’onerosità della suddetta cifra. 

Ottenuta una risposta insoddisfacente, propone a mezzo legale di fiducia ricorso all’Arbitro, sottolineando che le clausole di cui artt. 4 e 9 del regolamento contrattuale non furono “mai oggetto di precedente trattativa”; la vessatorietà “della premessa del contratto, nella quale la banca fa dichiarare agli attori di aver ricevuto, prima del rogito notarile, il foglio informativo relativo all’operazione di finanziamento ed alle garanzie che lo assistono; clausola non corrispondente al vero in quanto la parte ha preso visione del contratto e delle relative condizioni solo dopo la trascrizione”; 

la vessatorietà e l’illegittimità delle clausole di applicazione degli interessi, e del collegamento degli stessi al cambio svizzero, in particolare “la clausola rischio cambio è uno strumento finanziario, atteso che prevede dei flussi di denaro collegati all’andamento di una valuta estera, che vengono regolati autonomamente rispetto alle obbligazioni tipiche del contratto di mutuo; in base a tale clausola, la rata mensile costituisce solamente la base di calcolo per determinare il differenziale spettante all’una o all’altra parte, con una mera funzione aleatoria”.
Conclude l’attore sostenendo che, allora, sussiste l’applicabilità del Testo Unico in materia di intermediazione finanziario e “il mancato rispetto dell’intera normativa applicabile all’operazione finanziaria conclusa costituisce all’evidenza un inadempimento grave, che giustifica la risoluzione del contratto concretato dalla clausola di rischio cambio”. L’intermediario, dopo aver sollevato eccezione pregiudiziale per incompetenza ratione temporis, si oppone alle pretese della cliente ed osserva: 

relativamente alle caratteristiche del prodotto in questione, che si tratta di un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle suddette rate è il Franco Svizzero; 

che il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto; in particolare, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli: al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. L’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria; 

relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 9 del contratto, che lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula (ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in euro, per il menzionato tasso convenzionale contrattualmente pattuito); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo; 

in merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, che al caso di specie non sono applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del codice del consumo al caso di specie, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente; 

in ordine all’asserita sussistenza di una struttura di derivato alla base del contratto di mutuo, la circostanza che, nel caso di specie, l’impossibilità di sussumere dal contratto una simile fattispecie dipende dal fatto che mancano due posizioni debitorie reciproche che vengono scambiate, essendo esclusivamente il mutuatario tenuto alla restituzione del capitale, degli interessi e della rivalutazione, non potendosi quindi sostenere che la mera indicizzazione ad un parametro esterno sia sufficiente a far cambiare la struttura del mutuo; 

sull’inapplicabilità dell’art. 120-ter del TUB, che il richiamo alla norma risulta inconferente, in quanto l’art. 9 del contratto ha la funzione di determinare il valore attuale del capitale residuo alla data di estinzione e non la finalità di obbligare, in tal modo, al pagamento di una penale;
sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale, che il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale (foglio informativo) e a quella contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata) con nota del 1/3/2013 la quale ha recepito con anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione da una valuta all’altra, sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione); 

circa la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/15, contesta il contenuto, ritenendo che il meccanismo determinativo della rivalutazione risulta chiaro nell’esplicitare i passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata, nonché il richiamo effettuato alla decisione della Corte di Giustizia Europea, in quanto resa su una fattispecie del tutto diversa e dunque non pertinente, giacché nel caso di specie non si controverte della chiarezza della clausola sul piano economico, bensì sul piano prettamente formale, ossia mancanza della formula matematica dei due passaggi logici illustrati in forma discorsiva dalla clausola di estinzione anticipata. 

Il ricorrente conclude e chiede al Collegio “di accertare e/o dichiarare l’inefficacia e/o l’invalidità e/o risoluzione parziale dell’operazione di mutuo di cui è causa con riguardo alle clausole e/o patti accessori di indicizzazione/rischio cambio e, per gli effetti, dichiarare illegittimi gli addebiti delle ulteriori somme fatte pagare dall’istituto, con ogni conseguenza di legge e condannare la resistente alla restituzione delle eventuali somme indebitamente riscosse”. 

La resistente, sulla base delle considerazioni esposte, chiede, in via preliminare, che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine, che venga respinto nel merito perché infondato. 

DIRITTO 

Circa l’eccezione pregiudiziale formulata dall’intermediario, va segnalato che, apparentemente, le contestazioni dei ricorrenti attengono al momento genetico del contratto, essendo stata contestata la legittimità di clausole sottoscritte nel 2005. È vero invece che in sede di reclamo venivano contestate le modalità di calcolo adottate nel conteggio estintivo (conteggio che, nel caso di specie, risale al 2011); in tal caso è orientamento costante dei Collegi ritenere infondata la suddetta eccezione. 

La presente controversia investe una fattispecie già ripetutamente esaminata da quest’Arbitro, in sede di Collegio di Coordinamento, in relazione ad analoghi ricorsi presentati sempre verso la banca resistente.
Tanto considerato, non ravvede questo Collegio elementi di novità o altri motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto dal Collegio di Coordinamento, avuto riguardo in primo luogo alla decisione n. 7727 del 20/11/2014 del Collegio di Coordinamento, nella quale veniva osservato: 

Nella clausola contestata l’indicizzazione era in essa riferita, per il caso di estinzione anticipata, al capitale “restituito” anziché a quello “residuo”, come sarebbe stato richiesto dalla natura atipica e aleatoria del contratto posto in essere (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548). L’elevato tecnicismo del meccanismo di indicizzazione adottato e l’assenza, nel testo contrattuale, di una chiara illustrazione delle sue modalità operative rendevano tuttavia non agevole per una persona non particolarmente esperta della materia, come il mutuatario, la percezione dell’erroneità di tale indicazione. (...) Per quanto si è detto, una volta venuto a conoscenza della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola n. 7, egli era certamente tenuto ad attivarsi onde evitare che la parte mutuataria potesse essere indotta in errore dalla sua ambiguità (Cass. 5 maggio 2009, n. 10285; 21 maggio 2013, n. 12401). 

Rileva, inoltre, l’ulteriore e più recente pronuncia del Collegio di Coordinamento decisione n. 5855 del 29/7/2015, in cui si è avuto modo di chiarire diffusamente: “l’illegittimità della rivalutazione prevista nell’art. 7 del contratto” sulla base di quanto già ritenuto dalla Corte giustizia UE, la quale – deve anche qui ricordarsi - con sentenza n. 26 del 30/4/2013 ha affermato, nell'ambito di una controversia fra due consumatori ungheresi ed un banca in merito all'interpretazione di una clausola contrattuale relativa al corso di cambio applicabile ai rimborsi di un mutuo espresso in valuta estera, che: “L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”. 

Ebbene, in conformità al dictum della Corte di Giustizia testé ricordato, la predetta decisione del Collegio di Coordinamento n. 5855 del 29/7/2015, dopo aver precisato che: “La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Il procedimento seguito dall’intermediario per calcolare il capitale da rimborsare a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo con la conseguenza che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, poiché nel caso di specie il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione era sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè si è verificato un apprezzamento del Franco Svizzero sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare risulta maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento. Il suddetto calcolo si è, dunque, articolato in due fasi: dapprima il capitale residuo è stato convertito in Franchi Svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi è stata calcolata la somma (in Euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo”; ha ritenuto la nullità della clausola qui esaminata, osservando: “La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, codice consumo), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). 

Secondo la menzionata sentenza della Corte di giustizia, la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. consumo., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio. 

In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata nulla, ai sensi dell’art. 36 codice consumo (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE).
Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola. 

Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato.
Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». (...) Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». 

In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.
Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio ai fini dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati.
In esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata (...) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9 di cui è stata dichiarata la nullità.
Non è inutile, in ultimo, ricordare come recentemente anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, 16 novembre 2015, ord.) abbia avuto modo di pronunciarsi – sempre nella stessa direzione e sempre nei confronti dell’odierno intermediario resistente, per di più dichiarando espressamente di condividere gli orientamenti di quest’Arbitro. Analogamente, e ancor più di recente, il Tribunale di Roma, 3 gennaio 2017, respingendo la domanda del qui convenuto intermediario e condividendo gli orientamenti di quest’Arbitro, ha ribadito la contrarietà della clausola ora in questione rispetto alle regole di trasparenza poste dagli artt. 115 e 116, T., nonché dagli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo. 

Al di là di quanto così statuito circa la nullità della predetta clausola di cui all’art. 9 del contratto de quo, v’è poi da valutare l’ulteriore domanda del ricorrente, volta a criticare la disciplina dei conguagli semestrali. Ora, che una siffatta pretesa di rimborso non possa accogliersi discende innanzitutto dalla constatazione della mancanza di alcuna evidenza o riscontro, da parte del ricorrente, di aver sopportato gli altri oneri o subìto i danni generici di cui riferisce, né di aver pagato alla banca le somme dovute a titolo di conguaglio sul cambio. 

Del resto, pure v’è da osservare, in principio, come il meccanismo previsto nel contratto dedotto in lite (art. 4) resti immune dalle sopradette censure che conducono a predicare la nullità dell’art. 9. Esso difatti non obbedisce al meccanismo della duplice conversione operante in sede di estinzione anticipata, ma ad un mero meccanismo di “conguaglio” che prevede la continua formazione di un saldo su di un deposito infruttifero nel quale, via via, annotare l’eventuale differenza fra l’importo previsto, per ciascuna rata, in base al piano di ammortamento inizialmente calcolato al tasso convenzionale, e quanto effettivamente dovuto, per la stessa rata, sulla base dell’applicazione dei due “tassi di periodo” (Libor/CHF e tasso di cambio Euro/CHF). Così che, mentre in caso di differenza positiva (dunque a favore del mutuatario) il saldo si alimenta, in caso di differenza negativa (dunque a sfavore del mutuatario) essa, sempre secondo l’art. 4 del contratto, dovrebbe essere addebitata sul conto fruttifero, nei limiti del saldo su di esso disponibile, ovvero, se tale saldo non sia capiente, sulla prima rata utile dopo il 1° dicembre e il 1° giugno di ogni anno. 

Si tratta in definitiva di un criterio di calcolo delle singole rate indicizzato all’andamento dei due tassi previsti dal contratto, che non solleva i medesimi problemi di trasparenza riferibili al meccanismo della doppia conversione del capitale residuo (in questo senso, cfr. Collegio di Napoli decisione n. 1154/2018). 

P.Q.M. 

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola, dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20180314-5874

Decisione N. 4583 del 27 febbraio 2018 – Mutuo – In valuta – Incompetenza – Ratione temporis

Decisione N. 4583 del 27 febbraio 2018

COLLEGIO DI BOLOGNA 

composto dai signori: 

(BO) BERTI ARNOALDI VELI …….Presidente
(BO) DI STASO ……. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO ……. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI ……. Membro di designazione rappresentativa  degli intermediari 
(BO) MARINARO ……. Membro di designazione rappresentativa  dei clienti 

Relatore NICOLA DI STASO 

Seduta del 30/01/2018 

FATTO 

Parte ricorrente, a mezzo di legale di fiducia, riferisce che in data 21.7.2003 stipulava con l’intermediario un contratto di mutuo ipotecario, in forza del quale veniva erogata la somma di euro 140.000,00 mediante indicizzazione, in euro/franco svizzero “con tasso di cambio determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,5765 per Euro” (art. 3), secondo il principio del doppio tasso di conversione (art. 9 del contratto). Tale modalità di corresponsione del capitale non veniva adeguatamente spiegata ai ricorrenti il quali - complice la non chiarezza delle clausole contrattuali - sottoscrivevano un atto ignari della presenza nello stesso di clausole fortemente penalizzanti dal punto di vista economico. Nelle more, a seguito di uno scambio di lettere con l’intermediario, i ricorrenti venivano a sapere che, se avessero estinto anticipatamente mutuo nell’anno 2015, “avrebbero dovuto corrispondere ... la somma di € 90.000,00 contro i 140.000,00 richiesti nell’anno 2003 e in parte corrisposti (con i dovuti interessi) con ratei mensili come da piano di ammortamento”. Presa contezza delle violazioni subite, i ricorrenti si attivavano immediatamente, richiedendo all’intermediario interessato, a far data del 12/5/2015, chiarimenti sulla sottoscrizione delle predette clausole, ovvero, in un’ottica conciliativa, modalità di restituzione del capitale dovuto, alternative rispetto a quella prevista nel citato contratto, nonché modalità di restituzione basate su un piano di ammortamento non determinante aggravio economico. Conseguentemente i ricorrenti, in data 21.12.2016, proponevano reclamo - avente ad oggetto:

1) la nullità della clausola n. 9 poiché violatrice dell’art. 35 C. del Consumatore;

2) nuove modalità di calcolo relative al rimborso del residuo mutuo con acclarata esclusione della predetta clausola - a fronte del quale l’intermediario non accoglieva le istanze avversarie. Il ricorrente chiede, quindi, con il ricorso di accertare l'invalidità della clausola in vertenza e di calcolare il quantum dovuto in seguito all'eliminazione della clausola contestata (con conseguente istanza di rimborso delle somme sovrabbondanti pagate in seguito), oltre alle spese di procedura e a euro 729 di spese di assistenza legale. 

Parte ricorrente precisa che il contratto di mutuo di che trattasi deve essere dichiarato nullo nella parte in cui prevede una clausola (art. 9), relativa al rimborso anticipato, poco chiara e comprensibile, nonché lesiva dei principi di correttezza, buona fede e di protezione del consumatore, così come chiarito a più riprese dallo stesso ABF. 

L’intermediario, confermati i fatti, precisa che i ricorrenti, a parte le illustrazioni che hanno preceduto la stipula e le clausole del contratto stesso, hanno altresì ricevuto la comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata con le note datate 1.3.2013 e 26.3.2015. Le istanze avversarie non possono trovare peraltro accoglimento per queste ragioni: 

- in via preliminare, in quanto il ricorso è inammissibile ratione temporis del Collegio ABF, atteso che il contratto è stato stipulato nel 2003 e, come riferisce la controparte e come attestato dal piano di ammortamento aggiornato, i ricorrenti non hanno mai dato luogo all’estinzione del prestito (in effetti non è neppure stata concretamente applicata la clausola controversa), non configurandosi o concretandosi così quelle operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 che la controparte vorrebbe addurre a dimostrazione della competenza temporale del Collegio adito ed afferendo la domanda dei ricorrente esclusivamente al momento genetico del contratto, stipulato nel 2003 (cfr. Collegio di Napoli, dec. Del 23.9.2015); 

- nel merito, rivendica la perfetta determinatezza e comprensibilità del mutuo in vertenza, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, essendo perfettamente descritto nel contratto impugnato il meccanismo di conversione e gli elementi aritmetici per addivenire al calcolo del quantum necessario per estinguere il finanziamento. 

Chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in rito ed eventualmente rigettato nel merito. 

In sede di repliche, parte ricorrente, ha puntualizzato, tra l’altro, che deve essere respinta l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario, atteso che, nel caso di specie, la domanda proposta dai ricorrenti ha ad oggetto la correttezza e l’ammissibilità della clausola n. 9 del contratto, sulla quale i conteggi di estinzione anticipata del mutuo, tutti ben successivi al 2009, si fondano (cfr. Collegio di Napoli, n. 6470/2016; Collegio di Coordinamento, n. 7727/2014). Nel merito ribadisce che la clausola di cui al n. 9 del contratto risulta inadeguata a rendere edotto un qualsiasi soggetto di media intelligenza sul concreto funzionamento del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché sul rapporto esistente tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, pertanto, nel sottolineare nuovamente la scarsa comprensibilità e chiarezza della clausola, chiede che la stessa venga censurata dal Collegio (artt. 33, 34 e 36 cod. cons.). 

DIRITTO 

In via preliminare, si rileva che l'eccezione preliminare di incompetenza temporale del ricorso, sollevata dall'intermediario, non coglie nel segno. Vero è che il contratto in vertenza è stato stipulato in data anteriore al 2009, tuttavia agli atti sono presenti, e ciò deve essere tenuto fermo quando anche trattasi di meri documenti potenziali che non hanno sortito effetti concreti, taluni conteggi o note illustrative, volti a definire la posizione delle parti in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Dunque, si può affermare che l'intento del ricorrente non sia tanto e non sia solo l'impugnazione del vizio genetico della clausola (nullità per contrasto con normativa consumeristica) – fattispecie questa sicuramente sottratta alla competenza del Collegio per motivi di incompetenza temporale – quanto la contestazione del momento esecutivo (anche potenziale, come ricordato) della stessa. Detta ultima fase si colloca in epoca sicuramente posteriore al 2009 e dunque questo Collegio ritiene di poter procedere con l'esame nel merito della vertenza, anche con accertamento incidentale della clausola di cui è causa (cfr. Collegio di Roma n. 12706/17). 

Nel merito, si deve far presente che la vertenza attiene al ben noto meccanismo di (doppia) conversione del mutuo indicizzato a moneta straniera (franco svizzero), in sede di estinzione anticipata. 

Il Collegio di Coordinamento ABF si è in più occasioni pronunciato sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero, e in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo (fra le altre, cfr. decisioni n. 4135/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 5874/2015). 

Nelle citate decisioni, il Collegio di Coordinamento ABF ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame perché con esse l’intermediario ha violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della comprensibilità obiettivamente agevole. 

In particolare, il Collegio di Coordinamento ABF – richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. Civ. n. 17351/2011) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. 

Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto, in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di Coordinamento ABF ha disposto che, “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata” dalla disposizione contrattuale “di cui è stata dichiarata la nullità” (cfr. per questo Collegio la decisione n. 13022/17) 

Agli orientamenti sopra riportati del Collegio di Coordinamento ABF questo Collegio dichiara di aderire, conseguentemente si dispone che l'intermediario, a correzione e sostituzione del conteggio estintivo già rilasciato, comunichi un nuovo conteggio estintivo, attenendosi alle regole e ai principi esposti nella decisione del Coordinamento sopra ricordata. 

Le rimanenti domande esposte dal ricorrente vanno respinte, da un lato non si ha contezza di somme versate a titolo di estinzione anticipata secondo il meccanismo di doppia conversione, dall'altro lato la domanda di rimborso delle spese legali non può essere accolta, ai sensi di quanto statuito dal Collegio di Coordinamento n. 4618/16. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Dec-20180227-4583

Decisione N. 6594 del 22 marzo 2018 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 6594 del 22 marzo 2018

COLLEGIO DI BARI 

composto dai signori: 

(BA) DE CAROLIS …….. Presidente
(BA) TUCCI ……..Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO ……..Membro di designazione rappresentativa  degli intermediari 
(BA) D'ANGELO …….. Membro di designazione rappresentativa  dei clienti 

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO 

Seduta del 22/02/2018 

FATTO 

Il cliente, titolare di un mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero, stipulato in data 23.07.2007 per la somma di € 170.000,00, lamenta la nullità dell’art. 7 del contratto di finanziamento, che prevede un criterio di calcolo dell’importo dovuto per l’estinzione anticipata del finanziamento basato su di un meccanismo di doppia conversione degli importi già restituiti o ancora dovuti: in particolare, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e quindi di nuovo in euro al tasso di cambio corrente. Chiede pertanto all’Arbitro l’accertamento del corretto meccanismo di calcolo della rivalutazione in caso di estinzione anticipata del finanziamento e l’elaborazione, da parte dell’intermediario, di un conteggio di estinzione senza la rivalutazione al tasso di cambio corrente. 

L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza temporale dell’Arbitro, atteso che il mutuo è stato stipulato nel 2007 e il corrispondente rapporto non si è ancora estinto. Nel merito, precisa che la natura di mutuo indicizzato a valuta estera è chiaramente espressa nella documentazione contrattuale e che il foglio informativo riporta le caratteristiche tipiche di tale tipologia di finanziamento, fornendo le necessarie informazioni anche sulla natura del rischio assunto dal cliente con la sua sottoscrizione. Con particolare riferimento alla estinzione anticipata, afferma poi che l’art. 7 del contratto specifica le modalità per il calcolo del capitale da rimborsare, le quali non sono complesse, né di difficile comprensione dovendosi pertanto escludere l’opacità della relativa clausola. A riprova della piena trasparenza del proprio operato, l’intermediario sottolinea che i meccanismi di indicizzazione e rivalutazione in caso di estinzione anticipata sono stati riepilogati al ricorrente con le comunicazioni del 01.03.13 e del 26.03.15, in linea con i principi che sarebbero stati poi espressi dal Collegio di Coordinamento. Osserva, infine, che deve escludersi l’ammissibilità di una valutazione del carattere vessatorio delle clausole in esame, dal momento che esse attengono alla determinazione dell’oggetto del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo e che una tale valutazione dovrebbe essere fatta anche con riferimento al complesso delle altre clausole contrattuali. Che, da ultimo, il duplice gioco dell’indicizzazione valutaria da una parte e del tasso di interesse dall’altra, ha consentito al mutuatario di beneficiare dei tassi di interesse, sensibilmente più bassi, applicati alla moneta elvetica. 

DIRITTO 

Il ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario indicizzato alla valuta svizzera lamenta la nullità dell’art. 7 del contratto di finanziamento, che prevede un criterio di calcolo dell’importo dovuto in caso di estinzione anticipata del finanziamento basato su di un meccanismo di doppia conversione degli importi già restituiti o ancora dovuti. Chiede pertanto che venga accertata la scorrettezza di tale meccanismo di calcolo e che venga elaborato, da parte dell’intermediario, un conteggio di estinzione, senza la rivalutazione, al tasso di cambio corrente. 

In rito, l’intermediario eccepisce l’incompetenza di questo Collegio, atteso che il contratto è stato concluso prima del 2009 e che il rapporto è ancora in essere.
A tal riguardo si rileva che secondo costante giurisprudenza del Collegio di Coordinamento sussiste la competenza dell’ABF qualora il conteggio di estinzione contestato sia stato emesso successivamente al 1° gennaio 2009, indipendentemente dall’avvenuta effettiva estinzione del mutuo (Coll. Coord., decisioni nn. 4135, 5855, 5866 e 5874 del 2015). Nel caso di specie il conteggio estintivo è stato emesso in data 13.02.2017. Dunque, l’eccezione non merita di essere accolta. 

Nel merito, si osserva che la questione giuridica posta all’attenzione di questo Collegio riguarda la validità di una clausola contrattuale relativa all’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento che, al fine della determinazione del quantum, preveda un meccanismo di doppia conversione degli importi già restituiti o ancora dovuti: prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e poi in euro al tasso di cambio corrente. Sulla validità di siffatte clausole hanno avuto modo di pronunciarsi la Corte di giustizia dell’Unione Europea, la giurisprudenza ordinaria e lo stesso Collegio di Coordinamento, poi seguito dai Collegi territoriali, tutti concordi nell’affermare la relativa inefficacia o nullità nelle ipotesi in cui esse non siano chiare e trasparenti. Ciò, laddove la chiarezza e la trasparenza non vanno riferite al tenore letterale della disposizione contrattuale, ma al significato in termini di tipologia del rischio assunto che comporta la relativa sottoscrizione (Corte Giust., 30.04.2014, n. 26; Trib. Roma, 30.01.2017; Trib. Milano, 16.11.2015; Coll. Coor., decisione n. 5866 del 2015; Coll. Milano, decisione n. 2578 del 2017; Coll. Bari, decisione n. 14310 del 2017). 

Nel caso di specie, la clausola oggetto di contestazione si limita a prospettare una doppia conversione degli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e poi in euro, senza tuttavia spiegare l’ulteriore rischio che per il tramite di tale meccanismo viene accollato al cliente. Vero è che con nota del 26.03.2015 l’intermediario ha chiarito le conseguenze economiche che sarebbero potute discendere dalla applicazione della clausola di indicizzazione; vero è anche, però, che tale chiarimento è sopraggiunto in corso di rapporto. Il principio di trasparenza presuppone invece che l’informazione chiara e corretta vada fornita al consumatore al momento della conclusione del contratto; ciò al fine di assicurare la maturazione di un consenso consapevole.
Una clausola di tal fatta è dunque abusiva, ponendosi in aperto contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (Corte Giust., 30.04.2014, n. 26; Coll. Coord. decisione n.5874 del 2015). Né a tale conclusione è di ostacolo quanto affermato dall’intermediario, secondo il quale dovrebbe escludersi l’ammissibilità di una sua valutazione in termini di vessatorietà, dal momento che essa attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo. Di là dalla condivisibilità di tale osservazione, v’è da osservare infatti che l’art. 34 cod. cons. dispone che il carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi “purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e sensibile”. 

A questa stregua, non può negarsi la nullità della previsione contrattuale in materia di estinzione anticipata nella parte in cui individua un criterio di calcolo dell’importo dovuto per l’estinzione anticipata del finanziamento basato su di un meccanismo di doppia conversione degli importi già restituiti o ancora dovuti. 

Il cliente chiede a questo Collegio di accertare la correttezza del meccanismo di calcolo della rivalutazione in caso di estinzione anticipata del finanziamento e di condannare l’intermediario alla elaborazione di un conteggio di estinzione senza la rivalutazione al tasso di cambio corrente. In ragione di quanto affermato e in linea con l’orientamento del Collegio di Coordinamento, la richiesta del ricorrente merita di essere accolta. Stante la nullità della clausola oggetto di contestazione, l’intermediario sarà tenuto, nell’ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, a elaborare un conteggio estintivo senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 del contratto. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità (cfr., fra le altre, Coll. Coord. decisione n. 5874 del 2015 alle cui motivazioni si fa rinvio). 

P.Q.M. 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Bruno De Carolis

Dec-20180322-6594

Decisione N. 4578 del 27 febbraio 2018 – Mutuo fondiario – Incompetenza – Per materia, richieste di informazioni e pareri – Procedimento – Ne bis in idem

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) BERTI ARNOALDI VELI  ……… Presidente

(BO) DI STASO ………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO ……….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI …………Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(BO) MARINARO …… Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 30/01/2018

FATTO

Parte ricorrente riferisce che:

1) in data 7 agosto 2008 sottoscriveva un contratto di mutuo fondiario in euro (art. 3 del contratto), indicizzato al franco svizzero per la parte interessi (cfr. art. 4 del contratto);

2) in data 7 novembre 2016 chiedeva all’intermediario il conteggio informativo per procedere all’eventuale estinzione anticipata del mutuo e, a fronte di tale richiesta, l’intermediario chiedeva la somma di circa € 46.584,96 a titolo di rivalutazione, in aggiunta al capitale residuo;

3) in quella sede, il totale del capitale residuo “non veniva nemmeno indicato” “obbligando” il ricorrente a calcolarlo da solo;

4) atteso che il detto conteggio non trovava rispondenza con il contratto di mutuo, trasmetteva formale reclamo all’intermediario, il quale rispondeva in maniera del tutto insoddisfacente in data 24 marzo 2017;

5) in particolare, l’intermediario riscontrava il reclamo con un testo predisposto nel quale non rispondeva a tutto quello che gli era stato richiesto, non chiarendo in particolare;: “- dove vengono usati esattamente i termini indicizzazione valutaria, finanziaria e rivalutazione all’interno del contratto di mutuo; come vengono applicate le formule (conteggi in chiaro); - posizione debitoria in CHF della banca in reazione al ... contratto di mutuo”.

Il ricorrente contesta la mancata corrispondenza tra il conteggio redatto dall’intermediario ed il mutuo; che i fogli informativi non sono stati da lui sottoscritti e non corrispondono al contenuto del mutuo (“es. il titolo sulle informative è mutuo in valuta, mentre il mutuo è intitolato contratto di mutuo fondiario ai sensi degli articoli 38 e segg. del d.lgs. n. 385 del 1/9/1993 ... inoltre sono generici e non specifici per un contratto di mutuo così rischioso”); che il contratto, all’art. 3 del contrato (“Termini e modalità di rimborso”) non riporta mai la dicitura “mutuo in valuta” o corrispettivi in CHF; che i piani di ammortamento riportano solo le somme in euro; che nelle proposte “commerciali”, “la banca non rinuncia mai alla rivalutazione monetaria, ma al contrario, rafforza la sua posizione poiché l’accettazione, di una qualsiasi variazione contrattuale, comporta la rinuncia ad azioni giudiziali o stragiudiziali nei confronti della banca relative a domande o pretese connesse al ... contratto di mutuo.

Alla luce di quanto sopra il ricorrente chiedeva all’ABF di:

1) obbligare la banca a rispondere alle domande del reclamo e all’invio dei documenti informativi precontrattuali firmati;

2) verificare se vi è corrispondenza o meno tra il calcolo effettuato dalla banca per l’estinzione anticipata e quanto previsto dal contratto firmato;

3) se la clausola contrattuale sull’estinzione è da intendersi redatta in modo chiaro e comprensibile;

4) se il contratto espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola stessa;

5) dichiarare la nullità parziale dello stesso per la parte relativa alle clausole di estinzione anticipata/conversione del mutuo in conformità anche con la giurisprudenza di legittimità e di conseguenza di dichiarare il capitale residuo da restituire.

Costituitosi ritualmente, l’intermediario precisava:

1) in data 7 agosto 2008 i ricorrenti hanno sottoscritto il citato contratto di mutuo per l’importo capitale di € 105.000,00 e per la durata originariamente prevista di trent’anni;

2) con ricorso proposto in data 5 settembre 2016, il ricorrente ha adito il Collegio ABF di Roma chiedendo di accertare la presunta errata applicazione, da parte della banca, dell’art. 7 del contratto per la elaborazione del conteggio informativo di estinzione;

3) il Collegio adito, con decisione n. 8002, pronunciata il 16.9.2016, ha dichiarato il ricorso inammissibile, “atteso che la controversia attiene ad un vizio genetico di un mutuo stipulato nell’anno 2008”;

4) con il ricorso in oggetto la controparte domanda nuovamente che la banca accerti la nullità della clausola determinativa della rivalutazione.

In ragione di tali eccezioni, l’intermediario chiedeva all’ABF di dichiarare irricevibile il ricorso.

DIRITTO

Parte resistente chiede di dichiarare l’irricevibilità del ricorso, essendo il medesimo già stato oggetto di decisione da parte del Collegio ABF di Roma (ed in particolare del Presidente del detto Collegio), che lo ha dichiarato inammissibile in via pregiudiziale, rilevando l’incompetenza ratione temporis dell’ABF. (ABF Roma decisione n. 8002 del 16 settembre 2016.

Quello del ne bis in idem costituisce un principio generale del nostro ordinamento processuale, come tale da ritenersi operante anche nell’ambito dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (quali quello ABF).

Com’è noto, la violazione del principio generale del ne bis in idem è correttamente invocata quando tra il giudizio precedente e quello pendente vi sia identità degli elementi soggettivi (le parti) ed oggettivi (petitum e causa petendi) del procedimento.

Nel caso di specie è già stato sottoposto all’ABF di Roma un analogo ricorso, avente ad oggetto il medesimo contratto di mutuo (n. 235355 del 7 agosto 2008):

i) presentato dal medesimo ricorrente (con la stessa cointestataria);

ii) contro lo stesso intermediario; iii) a dire dell’intermediario, sostanzialmente con le medesime richieste (volte alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale relativa all’estinzione del finanziamento indicizzato in franchi svizzeri, con conseguente emissione di un nuovo conteggio).

Il Collegio rileva che la domanda dei ricorrenti è stata formulata in maniera lievemente differente nei due ricorsi, in un certo modo incentrandosi maggiormente, nel secondo ricorso (oggetto di esame), sulla fase esecutiva del rapporto.

In particolare, nel primo ricorso, la domanda risulta maggiormente incentrata sulla natura genetica del vizio, mentre, con il ricorso oggi in esame, i ricorrenti parrebbero riferirsi maggiormente alla non correttezza dei conteggi effettuati dall’intermediario in sede di estinzione.

Il Collegio rileva come con il ricorso odierno parte ricorrente chiede, altresì, all’ABF di obbligare la banca a rispondere alle domande di reclamo e all’invio dei “documenti informativi precontrattuali firmati” e questa domanda non risulta essere stata formulata nel primo ricorso già deciso e ritiene, quindi, che possa trovare accoglimento limitatamente alla richiesta di invio dei documenti informativi precontrattuali poiché il Collegio non può emettere pronunce costitutive in considerazione del fatto che le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” circoscrivono la competenza dell’ABF alle questioni “aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà” (Sez. I, § 4).

Per quanto attiene a tutte le restanti domande, il Collegio ritiene che le stesse, laddove non già formulate nel ricorso presentato avanti al Collegio di Roma, risultino non accoglibili in quanto volte a richiedere all’Arbitro un’attività di natura consulenziale.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Dec-20180227-4578

Decisione N. 39 del 04 gennaio 2018 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 39 del 04 gennaio 2018

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) MASSERA ……… Presidente
(RM) POZZOLO ……… Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO ……… Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO ……… Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(RM) CHERTI ……… Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO 

Seduta del 26/10/2017 

FATTO 

.1 - I ricorrenti, in data 21.06.2001, stipulavano con l’intermediario un mutuo contenente un contratto derivato denominato currency swap, il cui valore era pari a euro 4.630,76 a favore della banca. Al momento della stipula, e nemmeno successivamente, l’intermediario ha riconosciuto loro tale valore. Dalle analisi effettuate in data 29.06.2016 da una società di consulenza, il danno subito sarebbe quantificabile come segue: 

-  Euro 1.250,12 a titolo di restituzione delle indicizzazioni valutarie;
-  Euro 11.824,85, a titolo di restituzione della rivalutazione del capitale estinto anticipatamente in data 27.04.2016.

I ricorrenti precisano di aver già fatto tale richiesta alla banca in data 07.06.2016 ed allegano una perizia, nella quale si sostiene che il negozio concluso possa scomporsi in un normale mutuo e in un contratto derivato, denominato currency swap. Per effetto di tale contenuto contrattuale, il mutuatario si ritrova a rimborsare un mutuo indicizzato al franco svizzero, ma che la banca ha erogato in euro, subendo il rischio del cambio tra le due monete. I clienti avrebbero, dunque, stipulato implicitamente uno strumento finanziario, senza che l’intermediario rispettasse le regole imposte per il collocamento dei derivati, contenuti nel TUF e nel Regolamento Consob. La perizia conclude sostenendo che il contratto derivato, all’interno del mutuo, abbia provocato un maggior esborso di interessi e, pertanto, i clienti hanno diritto alle somme precedentemente indicate. 

I ricorrenti lamentano, quindi, l’onerosità dell’estinzione anticipata del mutuo, a causa dell’indicizzazione dello stesso al franco svizzero, di cui non erano a conoscenza e del quale non avevano compreso il funzionamento. Chiedono, pertanto, alla luce della perizia econometrica prodotta, il rimborso di: 

-  euro 1.250,12 a titolo di restituzione delle indicizzazioni valutarie;
-  euro 11.824,85, a titolo di restituzione della rivalutazione del capitale estinto anticipatamente in data 27.04.2016.

. 2 - L’intermediario afferma che, in data 21.06.2001, stipulava con i ricorrenti un mutuo indicizzato in franchi svizzeri, per l’importo capitale di lire 158.000.000, della durata di anni 20. Su richiesta dei ricorrenti, il 27.04.2016, emetteva un conteggio di estinzione anticipata del mutuo de quo. Con successivo reclamo del 07.09.2016, i clienti contestavano l’opacità del contratto di mutuo, con riferimento alle clausole determinative della rivalutazione in ipotesi di estinzione anticipata. A tale reclamo, l’intermediario rispondeva il 16.09.2016, fornendo, fra l’altro, gli opportuni chiarimenti sulle corrette modalità di richiesta dei conteggi estintivi. L’intermediario osserva che il ricorso non può che attenere alla pretesa illegittimità della clausola contenuta nell’art. 10 del contratto di mutuo, che disciplina l’ipotesi della sua estinzione anticipata e, in particolare, le modalità di calcolo per la determinazione del capitale residuo da restituire alla banca. 

Eccepisce, pertanto, l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro adito, attenendo la domanda al momento genetico di un contratto stipulato nel 2001.
Con riferimento al merito della controversia la parte ricorrente illustra, poi, le caratteristiche del mutuo, e, in particolare, il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero, sostenendo la piena legittimità della fattispecie del mutuo fondiario in valuta estera. L’intermediario afferma che, ai fini dell’indicizzazione, rilevano soprattutto gli articoli 3 e 4 del contratto di mutuo, che fissano il tasso convenzionale di cambio tra valute e prevedono un conguaglio semestrale tra i tassi reali rilevati sul mercato. Le eventuali differenze che emergono non incidono direttamente sull’ammontare delle rate da rimborsare, ma danno luogo a un conguaglio negativo o positivo da accreditare o addebitare sullo speciale rapporto di deposito fruttifero acceso presso la banca dal mutuatario. Risulta pacifico, dunque, che le parti contrattuali abbiano ancorato il rapporto a due parametri di riferimento, con la conseguenza che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse (LIBOR), anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Per quanto concerne l’ipotesi di estinzione anticipata, la resistente chiarisce che, in base all’articolo 10 del contratto, il capitale restituito, ossia residuo, è calcolato in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale pattuito e, successivamente, riconvertito in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato. Il procedimento per calcolare il capitale da rimborsare si distingue, pertanto, in due fasi. Le previsioni descritte non sono, secondo l’intermediario, complesse o di difficile comprensione, risultando chiara la procedura logica da seguire per determinare il valore di estinzione del mutuo. Tanto meno, la clausola determinativa della modalità di estinzione può considerarsi nulla, attesa la piena legittimità del mutuo indicizzato a valuta estera. 

L’intermediario, in via preliminare, chiede di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro adito e, in via subordinata, di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. 

DIRITTO 

.1 - Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità ratione temporis del ricorso formulata dalla parte ricorrente, in quanto il contratto sarebbe stato concluso nel 2001. Invero, in tali casi, al fine di verificare la propria competenza, il Collegio tiene conto del momento dell'estinzione del contratto, che, nel caso di specie, è intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio 2009, considerato che ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18/6/2009 (Sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) e, in particolare, della Sez. I, 4: “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009(cfr., di recente, Coll. Roma, dec. N. 9338 del 27.09.2017). 

.2 - Con riferimento al merito della controversia si rileva quanto segue.
In primo luogo, i ricorrenti chiedono la restituzione di euro 1.250,12, a titolo di rimborso delle indicizzazioni valutarie. 

Tuttavia, nonostante le indicazioni di parte attrice, deve osservarsi che la somma di euro 1.250,12 non compare nel conteggio estintivo e non è stato prodotto l’estratto conto del deposito mutuo cui la perizia fa riferimento.
Sì che la relativa domanda, priva di ogni fondamento probatorio, deve essere respinta. 

. 3 - I ricorrenti chiedono, poi, il rimborso di euro 11.824,85, a titolo di restituzione della rivalutazione del capitale estinto anticipatamente, contestando, quindi, il meccanismo di calcolo di cui all'art. 10 del contratto, relativo all’estinzione anticipata del mutuo per effetto dell’indicizzazione dello stesso al franco svizzero. 

Pertanto, la controversia attiene all’ormai noto tema della legittimità di clausole contrattuali che, nell’ambito di una fattispecie di mutuo indicizzato, prevedono una duplice conversione del capitale residuo – prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso del periodo – in ipotesi di estinzione anticipata. 

Il Collegio di coordinamento si è espresso nel 2015, con diverse pronunce (tra cui decc. nn. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15), sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero (in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo). L’attuale controversia non sembrerebbe, come detto, discostarsi dalle fattispecie già esaminate. 

Nei casi precedenti, il Collegio di Coordinamento, nelle pronunce n. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15, ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame, perché con esse l’intermediario avrebbe violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della obiettivamente agevole comprensibilità. In particolare, il Collegio di Coordinamento - richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano” e della Corte di Giustizia dell’Unione europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. 

Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di coordinamento ha disposto che “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. Pertanto, sulla base delle suesposte ragioni, si dichiara la nullità dell’art. 10 del contratto stipulato tra le parti e si accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, dovendo, per l'effetto, l'intermediario restituire quanto versato in eccedenza. 

P.Q.M. 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 10 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite; per l’effetto dispone la restituzione di quanto versato in eccedenza. Respinge nel resto. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Maurizio Massera

Dec-20180104-39

Decisione N. 9813 del 04 maggio 2018 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 9813 del 04 maggio 2018

COLLEGIO DI TORINO 

composto dai signori: 

(TO) LUCCHINI GUASTALLA …… Presidente 
(TO) GRAZIADEI …… Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI …… Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI  …… Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(TO) QUARTA …… Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI 

Seduta del 20/03/2018 

FATTO 

La parte ricorrente, nel ricorso, afferma di aver stipulato con l’intermediario resistente un mutuo fondiario con indicizzazione al franco svizzero, con scadenza prima rata nel febbraio 2008. Sostiene che il prodotto in questione contiene clausole relative alla determinazione del tasso di interesse incomprensibili all’uomo comune. Il 21/10/2016 chiedeva ed otteneva un conteggio di estinzione anticipata, in cui l’intermediario chiedeva la restituzione (dopo anni di ammortamento) di una somma superiore al capitale mutuato. Ritiene, quindi, che la disciplina contrattuale sulla scorta della quale è stato predisposto il piano di ammortamento non sarebbe conforme alle regole di trasparenza. 

Pertanto, la parte ricorrente chiede di “dichiarare la nullità della clausola contrattuale di cui all’art. 7 del contratto di mutuo”.
La parte resistente, nelle controdeduzioni, conferma che in data 27/12/2007 è stato stipulato, per atto pubblico notarile, un contratto di mutuo con la parte ricorrente e che il 13/02/2017, su richiesta del ricorrente, veniva elaborato il conteggio di estinzione anticipata. Sostiene, tuttavia, che la domanda è inammissibile ratione temporis, poiché contesta aspetti (nullità di una clausola contrattuale) consistenti in vizi genetici del rapporto ed inoltre, non essendosi perfezionata l’estinzione, mancherebbero in concreto le “operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009” da sottoporre all’attenzione dell’ABF. Il meccanismo di funzionamento del mutuo sarebbe comunque legittimo, alla luce delle spiegazioni fornite contestualmente; in particolare, la clausola impugnata dalla parte ricorrente sarebbe chiara, non affetta da opacità e non vessatoria e pertanto non potrebbero essere rilevate nel merito, a carico dello stesso intermediario, violazioni degli obblighi di trasparenza o di correttezza e buona fede. Infine sostiene che il caso in esame non potrebbe sussumersi in quello deciso dalla Corte di Giustizia Europea con la pronuncia del 30 aprile 2014 e che, comunque, le conclusioni raggiunte dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 4135/2015 non sarebbero condivisibili. 

Pertanto, la parte resistente chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile o, in subordine, che venga rigettato in quanto infondato. 

DIRITTO 

La controversia sottoposta al collegio verte su di un mutuo indicizzato al franco svizzero, con particolare riferimento alle previsioni contrattuali relative al calcolo dell’importo che il mutuatario è tenuto a corrispondere al finanziatore in caso di estinzione anticipata per surrogazione. 

Preliminarmente il Collegio deve verificare la propria competenza ratione temporis a pronunciarsi in materia. Infatti la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, mentre il contratto all’origine della controversia risulta stipulato nel 2008. Nella specie la domanda proposta dalla parte ricorrente riguarda la presunta nullità della clausola di cui all’art. 7 del contratto di mutuo in base alla quale sono stati formulati i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla parte resistente nel 2016 e nel 2017 e contestati dalla parte ricorrente nel reclamo. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale, a pronunciarsi sulla controversia almeno come mero accertamento della validità della richiesta della parte ricorrente. Entrando quindi nel merito della controversia il Collegio rileva che la norma contrattuale contestata prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Il procedimento seguito dall’intermediario per calcolare il capitale da rimborsare a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo con la conseguenza che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, poiché nel caso di specie il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione era sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè si è verificato un apprezzamento del Franco Svizzero sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare risulta maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento. Il suddetto calcolo si è, dunque, articolato in due fasi: dapprima il capitale residuo è stato convertito in Franchi Svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi è stata calcolata la somma (in Euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo. Come ricorda il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5874/2015, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si è detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). La violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio. In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE). Parimenti, la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola. 

Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato.
Sul tema il Collegio di Coordinamento, nella citata decisione, accertata la nullità della clausola ex art. 7 di un contratto di mutuo del tutto identico a quello su cui verte l’odierna controversia, ha chiarito che il capitale residuo che la parte ricorrente dovrà restituire per l’estinzione anticipata del finanziamento di cui si tratta sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. 

P.Q.M. 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Emanuele Cesare Lucchini Guastalla 

Dec-20180504-9813

Decisione N. 16858 del 14 dicembre 2017 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata

Decisione N. 16858 del 14 dicembre 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA  …….. Presidente
(MI) ORLANDI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE …….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(MI) DE VITIS …….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore DIANA CERINI 

Nella seduta del 10/10/2017 dopo aver esaminato: 

-  Il ricorso e la documentazione allegata
-  Le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  La relazione della Segreteria tecnica 

FATTO

Nel presente procedimento, la parte ricorrente contesta il calcolo del debito residuo per l’anticipata estinzione così come elaborato dall’intermediario per un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero.
In particolare, la parte ricorrente afferma di aver stipulato e successivamente estinto anticipatamente un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero. Lamenta l’illegittimità del calcolo del debito residuo eseguita nel conteggio estintivo in forza della “clausola di rivalutazione”. La parte chiede, pertanto, all’intermediario la restituzione della somma di euro 27.526,18 oltre interessi dalla domanda inviata a mezzo pec sino al saldo, a titolo di pagamento dell’indebito a fronte della nullità della clausola di conversione per comb. disp. degli articoli 4 e 7 del contratto di mutuo. 

Si oppone a tale richiesta l’intermediario, il quale - pur confermando i fatti intervenuti - indica che la clausola contrattuale applicata per calcolare il debito residuo al momento dell’estinzione è chiara e trasparente. Del funzionamento del meccanismo di calcolo è stata data piena informativa alla parte ricorrente sia al momento della stipula che in successive comunicazioni di trasparenza. Il calcolo eseguito nel conteggio estintivo è, pertanto, corretto e conforme al contratto e conseguentemente la domanda di parte ricorrente è secondo l’intermediario da non respingere. 

DIRITTO 

Si osserva preliminarmente come la problematica sottesa alla controversia oggi in esame, che pertiene alle sorti, in caso di estinzione anticipata, della clausola di indicizzazione contenuta in rapporti di mutuo indicizzati al franco svizzero - peraltro stipulati in più occasioni dal medesimo intermediario ora resistente - non sia nuova; anzi tale problematica ha rappresentato oggetto di numerosi conflitti portati all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto ed i rischi connessi. La questione è stata altresì sottoposta al Collegio di Coordinamento, che ha concluso dichiarando la nullità della medesima clausola di indicizzazione così come riprodotta anche nel contratto oggi in esame. 

Nel caso in discussione, infatti, non è controverso che il contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri sia stato stipulato per atto pubblico il 27 ottobre 2010 [cfr. All. 2a ricorso] ed estinto in forza di conteggio al 31/03/2016; è in atti anche la quietanza liberatoria datata 5/04/2016 (cfr. All. 2b ricorso). In virtù di tali fatti, parte ricorrente domanda l’accertamento della nullità della clausola 7 del contratto, in combinato disposto con l’art. 4, che regola il meccanismo di duplice conversione Franchi/Euro in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto (si rinvia alla lettura delle citate norme contrattuali per una compiuta disamina, sub All. 2a ricorso). 

Sul punto, rileva la circostanza che la legittimità dell’art. 7 del contratto è stata sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF che ne ha statuito la nullità prevedendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero (cfr.dec.4135/2015, nonché Coll. Milano, 7301/2017). Infatti, dall’applicazione dell’art.7 del contratto si verrebbero altrimenti a realizzare due diverse operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale importo è convertito in euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. 

Orbene, proprio a tale proposto, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, già citato, ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, l’art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. 

Orbene, applicando tali principi al caso in esame, si constata che il mutuo si è già estinto con pagamento del saldo residuo di € 139.058,58 di cui euro 27.526,18 a titolo di rivalutazione per conversione ex art.7. Pertanto, la domanda di restituzione dell’indicato importo corrisposto a titolo di rivalutazione ex art.7, così come quantificato nel conteggio estintivo, deve essere accolta; alla somma così determinata e da restituire alla parte ricorrente dovrà essere aggiunto il pagamento degli interessi sulla medesima somma dalla data del reclamo, coincidente con la richiesta del procuratore, al saldo effettivo. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Flavio Lapertosa

Dec-20171214-16858

Decisione N. 1511 del 18 gennaio 2018 – Mutuo – Mutuo fondiario – Estinzione anticipata

Decisione N. 1511 del 18 gennaio 2018

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) MASSERA ………. Presidente 
(RM) MELI ……….Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI ……….Membro designato dalla Banca d'Italia 
(RM) GRANATA ………. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(RM) CHERTI ………. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - VINCENZO MELI 

Seduta del 07/12/2017 

FATTO 

Con ricorso pervenuto in data 14.02.2017, i ricorrenti espongono di aver stipulato nel 2009 un mutuo fondiario in euro, indicizzato al franco svizzero, per complessivi € 140.000,00, da rimborsare mediante versamenti mensili posticipati a far data dall' 1/2/2010 per la durata di 30 anni. 

L’art. 7 del contratto di mutuo prevedeva che, in ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, 

"Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale', e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su 'Il Sole 24 Ore' nel giorno del! 'operazione di rimborso". Successivamente, i ricorrenti chiedevano alla resistente di poter estinguere anticipatamente il mutuo mediante surrogazione passiva. L’intermediario rispondeva che l’estinzione anticipata sarebbe potuta avvenire mediante il versamento di € 156.689,55, di cui € 43.733,03 a titolo di "rivalutazione" del debito residuo, che all'1/8/2016 sarebbe stato pari ad euro 117.265,97: stando alla postilla in calce alla missiva di riscontro della mutuante, la detta voce "esprime l'incidenza sul debito residuo dell'eventuale variazione tra il 'tasso di cambio convenzionale' Franco Svizzero/Euro e quello per la valuta giorno lavorativo precedente rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su 'Il Sole 24 Ore' secondo la seguente formula: debito residuo tasso di cambio convenzionale l tasso di cambio attuale- debito residuo". 

I ricorrenti sostengono che la somma pretesa a titolo di "rivalutazione" del debito residuo non sia dovuta poiché:
- non è prevista nel contratto;
- la clausola contrattuale dell'art. 7, che disciplina l’ipotesi dell’estinzione anticipata, è nulla in quanto abusiva ex art. 3 par. 1 della Dir. CEE n. 93/13. Tale clausola è infatti opaca, in quanto fornisce un’informazione ambigua al cliente-consumatore il quale, scevro da ogni conoscenza specifica della materia, si vede imporre per l’ipotesi di estinzione anticipata la duplice alea della doppia conversione del capitale residuo (dapprima in franchi svizzeri, al tasso convenzionale; indi in euro, al tasso del periodo di estinzione) (cfr., in questo senso, Collegio di Coordinamento, pronunce n. 5855, n. 5866, n. 5874 del 29/7/2015). Conseguentemente, il capitale residuo che parte ricorrente dovrà restituire in caso di estinzione anticipata ammonta esclusivamente alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite, calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero ma senza praticare la duplice conversione indicata dalla clausola di cui si è detto. 

Chiedono dunque che il Collegio dichiari l’abusività dell’art. 7 del contratto di mutuo e imponga al resistente di rinunciare alla pretesa di quanto richiesto a titolo di "rivalutazione" e ad ogni altra somma che dovesse risultare inesigibile, in quanto illegittima e non dovuta. Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario espone che in data 30.12.2009, i ricorrenti sottoscrivevano il contratto di mutuo n. 10713, indicizzato al franco svizzero, per l’importo capitale di € 140.000,00 e per la durata originariamente prevista di trenta anni. Su richiesta degli istanti, il 28.07.2016, la banca emetteva un conteggio informativo per l’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo. I ricorrenti presentavano reclamo in data 17.11.2016, contestandone le modalità di elaborazione e, in particolare, il calcolo della rivalutazione del capitale da restituire. La banca rispondeva con nota del 12.12.2016, illustrando il funzionamento del meccanismo della rivalutazione, proprio di un mutuo indicizzato in valuta estera. Come attestato dal piano di ammortamento aggiornato, gli istanti non davano luogo alla estinzione anticipata del prestito per surroga, né alla conversione in euro. 

In diritto, la banca rileva che il contratto in questione è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero. Si tratta, cioè, di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero. Il contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale (LIBOR /FRANCO SVIZZERO SEI MESI) anche dal tasso di cambio franco svizzero/euro. Pertanto, nell’alea del contratto rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio franco svizzero/euro. Il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo avviene mediante “conguagli semestrali”; in particolare, mentre le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito in applicazione di tale meccanismo; alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l’importo rilevato (“positivo” o “negativo”) genera un addebito o un accredito su un “conto di deposito fruttifero”. 

Quanto alle modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, la banca osserva che i conteggi rispecchiano fedelmente quanto riportato nelle condizioni contrattuali del rapporto in oggetto. Difatti, l’art. 7 del contratto dispone che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto e, successivamente, convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro [...] pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”. Occorre quindi procedere nella seguente maniera: 1) si converte in franchi svizzeri il capitale residuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula, moltiplicando tale capitale residuo per il tasso di cambio convenzionale; 

2) per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca, si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). Conseguentemente, per calcolare l’equivalente in euro (al cambio attuale) del capitale residuo in franchi svizzeri di cui al primo punto è necessario dividere tale importo per il tasso di periodo. 

La banca sostiene la piena legittimità della clausola in questione ritenendola assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire. In particolare, l’intermediario afferma che l’esplicazione dei passaggi logici in termini discorsivi è senz’altro più chiara per il consumatore della formula matematica che li traduce. 

Evidenzia come parte ricorrente sia stata correttamente informata circa il meccanismo di funzionamento del mutuo nel caso di estinzione anticipata, non solo nella fase precontrattuale (foglio informativo) ma, persino, nella fase di esecuzione mediante l’invio di note esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione. Tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione. 

Ritiene non applicabili gli artt. 33 e 36 cod. cons., posto che le clausole contrattuali di indicizzazione possono avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti. Ritiene, inoltre, che il giudizio di vessatorietà debba avere ad oggetto non già una sola clausola, ma l’intero contratto e che debba essere effettuato con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del negozio. 

Con riferimento alla decisione del Collegio di coordinamento n. 4135/15, dichiara che il meccanismo previsto dall’art. 7 (Estinzione anticipata) risulta chiaro e matematicamente semplice. Inoltre, ritiene che la decisione della Corte di Giustizia UE richiamata in detta pronuncia sia non pertinente al caso concreto, giacché in quel caso si poneva un problema di arbitrarietà nella fissazione dei tassi di cambio da parte della banca. 

DIRITTO 

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Il Collegio di coordinamento si è espresso nel 2015, con diverse pronunce (tra cui decc. nn. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15), sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero (in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo). L’attuale controversia non sembrerebbe discostarsi dalle fattispecie già esaminate.
Nei casi indicati, il Collegio di Coordinamento, ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame, perché con esse l’intermediario avrebbe violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della obiettivamente agevole comprensibilità. In particolare, richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano” e della Corte di Giustizia dell’Unione europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 –, Il Collegio di coordinamento ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di coordinamento ha disposto che “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. 

Non si accoglie la domanda di rimborso delle spese per l’assistenza professionale, in quanto essa non è stata formulata con il reclamo. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Maurizio Massera

Dec-20180118-1511