SAVE THE DATE: Mercoledì 31 Ottobre 2018, Tuconfin ancora presente a NOTIZIE OGGI

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Mercoledì 31 ottobre 2018 saremo in onda diretta su Canale Italia dalle ore 6 alle ore 9.

Programma: NOTIZIE OGGI 

Conduce: Vito Monaco

Canale 83 del digitale terrestre e 913 su Sky.

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Potete intervenire con le vostre telefonate al 049/631111 .. Vi aspettiamo!

TuConFin c'è!

In trasmissione:

Franca Berno, Presidente Tuconfin

 

L’Onorevole Ciocca Angelo diventa socio di Tuconfin!

Quando si dice che ogni incontro porta qualcosa di buono... Durante la conferenza che si è tenuta lo scorso 21.09.2018 a Pavia, abbiamo avuto l'onore di conoscere personaggi importanti tra cui l'Onorevole Angelo Ciocca che, dopo aver lasciato i  banchi del Consiglio Regionale nel settembre 2016, è entrato nel Parlamento Europeo come deputato.

In occasione della conferenza, oltre ad aver ascoltato quanto abbiamo esposto, l'Onorevole Ciocca si è reso subito conto della gravità del prodotto che Barclays Bank Plc ha messo sul mercato sotto forma di mutuo.

L'Onorevole Ciocca in quella occasione ha detto che ci avrebbe sicuramente sostenuto e così è stato... Le sue non sono state solo parole date delle circostanze poiché dopo averci invitati a Roma per un incontro più approfondito sulla questione, è diventato socio onorario di Tuconfin!
Durante l'incontro si è discusso su quanto si può fare ancora, ribadendo che ci sosterrà e riportando nuovamente il nostro caso all'attenzione dell'Europa, soprattutto alla luce delle normative europee che esistono ma che in Italia vengono disattese. Parliamo, ad esempio, della sentenza della Corte Europea C-186/16 che dichiara la nullità dei mutui in valuta.

Ha contattato, inoltre, il Sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, in modo che possa incontrare la nostra Presidente Franca Berno,  affinché, la città dove ha sede Tuconfin, possa dare  un aiuto per sostenere la nostra azione volta ad aiutare tutte le famiglie che hanno sottoscritto questo contratto facendo emergere tutta la verità che questo "mutuo" cela!

Questo contratto è vessatorio non solo perché scritto in maniera poco chiara e comprensibile, come ormai dichiarato anche dall'AGCM, ma anche perché nasconde un derivato finanziario di cui nessuno poteva rendersi conto al momento della sottoscrizione, a meno di non essere un operatore di borsa di livello avanzato. Prodotto che,  a nostro avviso, è stato utilizzato come veicolo per le speculazioni finanziarie.

Ringraziamo l'Onorevole Ciocca per il suo gesto che per noi vale più di mille parole.

Uniti e avanti sempre

 

Per chi volesse seguirlo:

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Instagram: angelocioccaofficial 

20.09.2018_Il Giorno_Milano Metropoli: Mutui in franchi, pioggia di ricorsi

Giovedì 20 settembre 2018 - IL GIORNO - cronache:

LA BATTAGLIA 

Mutui in franchi, pioggia di ricorsi

Milanesi beffati: "Persi migliaia di euro con prodotti ad alto rischio" di Andrea Gianni

RATE che dai 1272 euro mensili sono schizzate fino a 4219 euro, con un aumento progressivo che ha raggiunto il suo apice nel giugno scorso, quando il mutuo stipulato nel 2003 è stato estinto. Oltre 20mila euro da pagare in aggiunta ai 50mila previsti per l'estinzione anticipata. Sono casi al centro della battaglia sui mutui in franchi svizzeri, sottoscritti tra il 2003 e il so10 (errata corrige 1993 e il 2011), che vede migliaia di famiglie sfidare il colosso bancario inglese Barclays. Famiglie beffate da prodotti inizialmente vantaggiosi per il tasso d'interesse più basso (sottoscritti in tutta Italia da 9978 persone) che si sono rivelati "ad alto rischio" a causa delle oscillazioni del mercato, perché una clausola prevede che al momento dell'estinzione la somma da restituire va convertita al valore del tasso di cambio tra euro e franco svizzero, dal 2015 rivalutato del 30%. E il 2019 potrebbe essere l'anno cruciale per gli esiti della battaglia approdata nelle aule giudiziarie.

SONO oltre 150 i ricorsi presentati al Tribunale Civile di Milano da parte di gruppi o singoli cittadini contro Barclays, dopo che la mediazione obbligatoria si è chiusa con esito negativo. Le prime udienze verranno fissate all'inizio del 2019, ma le cause rischiano di trascinarsi per anni prima di arrivare ad una sentenza definitiva. "Ci siamo riuniti per portare avanti questa battaglia per la giustizia" spiega Franca Berno, Presidente dell'associazione Tutela dei Consumatori Finanziari (TuConFin), che sta seguendo la maggior parte dei ricorsi. "Al momento della sottoscrizione i cittadini non sono stati informati dei rischi - prosegue - ci sono famiglie messe in ginocchio, è una bomba a orologeria  perché tanti mutui devono ancora essere estinti. Federconsumatori ha presentato due ricorsi pilota, a Milano e a Monza, che verranno discussi nel 2019. "Chiediamo l'eliminazione della clausola di indicizzazione - spiega Carmelo Benenti, presidente di Federconsumatori Milano - e il rimborso delle somme per chi ha già provveduto all'estinzione".

I primi pronunciamenti in Lombardia hanno dato, però, esiti discordanti. I rincorrenti hanno incassato una vittoria a Busto Arsizio e due sconfitte a Milano. Le tre sentenze sono state impugnate e si aprirà un round in appello. Il giudice della sesta sezione civile del Tribunale di Milano scrive che nonostante i "tecnicismi" delle clausole, è plausibile che "gli attori avessero ben compreso di aver stipulato un mutuo indicizzato al franco svizzero". Una situazione ingarbugliata, nella quale si inserisce il pronunciamento dell'Antitrust (successo alla sentenza milanese) che ha stabilito la vessatorie delle clausole. Sul tavolo anche i pronunciamenti dell'Arbitrato Bancario Finanziario che in 108 su 146 ha dato ragione ai mutuatari. La palla passa ora ai giudici, che dovranno sbrogliare la matassa.

in foto: IN CAMPO Da sinistra Sheila Meneghetti e Franca Berno dell'associazione TuConFin

Clicca qui per scaricare il PDF:

20.09.2018_Il Giorno: Mutui in franchi, pioggia di ricorsi

 

Disegno di Legge Bramini – Convegno con Sergio Bramini, OMNIARETE e TuConFin, presentano Le Iene

Il giorno 21 settembre ore 20,30 vi aspettiamo per il convegno a Pavia.

Sarà occasione di parlare anche della nostra problematica sotto i riflettori di governo e della stampa.

Vi aspettiamo,
Uniti e avanti sempre

Anteprima ABF: Decisone n.17790/18 del Collegio di Napoli

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO ………… Presidente 
(NA) GIUSTI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA ………… Membro designato dalla Banca d'Italia 
(NA) FAUCEGLIA ………… Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(NA) GIGLIO ………… Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA 

Seduta del 26/06/2018 

FATTO 

In data 20 maggio 2005 i ricorrenti hanno sottoscritto con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario denominato in “Euro indicizzato al Franco svizzero”, per l’importo di € 95.000,00, da rimborsare in venti anni mediante rate mensili posticipate comprensive di capitale e interessi al tasso variabile. Al contratto risulta allegato il piano di ammortamento predisposto dal mutuante in funzione del tasso stabilito (nella misura iniziale del 0,286667% mensile, corrispondente a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 3,44%, c.d. “tasso convenzionale”) e del tasso di cambio Euro/CHF, pari a 1,5741 Franchi svizzeri per un Euro, concordato in sede di stipula. Il contratto prevede, tra l’altro, un meccanismo di indicizzazione finanziaria e valutaria semestrale, rispettivamente del saggio di interesse applicabile per la dilazione (determinato maggiorando di 1,60 punti percentuali di spread il tasso “LIBOR Franco Svizzero Sei Mesi rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il sole 24 ore”) e del debito residuo in linea capitale variabile in funzione del rapporto di cambio Euro/Franco svizzero; sicché, in applicazione del predetto meccanismo di indicizzazione previsto ai sensi degli artt. 3 e 4 del contratto, le differenze di rivalutazione eventualmente scaturite al termine di ciascun semestre danno origine a un “conguaglio positivo o negativo” da accreditare ovvero da addebitare sul “rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria”. 

Ciò premesso i clienti, avendo rilevato “l’incremento esponenziale delle rate”, hanno manifestato la volontà di estinguere anticipatamente il mutuo formulando all’uopo una richiesta di emissione del conteggio estintivo. In riscontro all’istanza, il mutuante ha comunicato l’importo del debito residuo in essere al 21 maggio 2016, pari a € 73.003,32, di cui: € 50.436,71 quale capitale residuo; € 21.889,45 a titolo di “rivalutazione”; € 419,05 quale saldo di indicizzazione valutaria/finanziaria; € 5,93 per spese di “certificazione interessi” e “invio”; € 252,18 a titolo di “penale”. 

Preso atto del debito residuo liquidato dal mutuante, superiore alle aspettative dei mutuatari, i medesimi hanno presentato formale reclamo nei confronti della convenuta contestando la congruità del conteggio estintivo, con particolare riguardo all’importo di € 21.889,45 imputato a titolo di “rivalutazione” ai sensi dell’art. 9 del contratto. 

A seguito dell’esito negativo del reclamo, i ricorrenti, deducendo l’ambiguità e la scarsa chiarezza della formulazione della clausola che regola l’estinzione anticipata, come tale in contrasto con gli artt. 33 e ss. del codice del consumo, a mezzo del presente ricorso chiedono all’Arbitro: previa declaratoria di nullità dell’art. 9 del contratto, di disporre che la convenuta provveda all’emissione del conteggio estintivo “senza l’applicazione della duplice conversione”. 

Costituitasi nel presente procedimento, parte convenuta si oppone alle richieste dei ricorrenti sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.
Sotto il primo profilo, la banca eccepisce l’irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’Arbitro, trattandosi di un contratto di mutuo concluso a maggio del 2005. Nel merito, la resistente deduce la correttezza del conguaglio effettuato ai sensi dell’art. 9 del contratto, articolato in due fasi: la prima concernente la conversione in Franchi Svizzeri del capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale determinato in sede di stipula; la seconda avente ad oggetto la riconversione in Euro del capitale residuo, come sopra calcolato, “al tasso di cambio rilevato al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo”. 

Con riferimento alla dedotta opacità della clausola in parola, la resistenze rileva che la stessa debba ritenersi chiara e comprensibile laddove esplicita i passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del prestito; contesta altresì la fondatezza della censura in punto di vessatorietà della clausola de quo, ritenendo inapplicabili, al caso di specie, gli artt. 33 e 36 del codice del consumo, dal momento che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti poiché l’andamento del Franco svizzero può determinare uno svantaggio o un vantaggio per il cliente. 

Per le ragioni innanzi esposte, la resistente chiede all’Arbitro, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di respingerlo nel merito perché infondato in fatto e in diritto. 

DIRITTO 

In via pregiudiziale va disattesa l’eccezione d’incompetenza ratione temporis sollevata dalla resistente. Secondo le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009, e succ. mod., “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009” (sez. I, par. 4). Sul punto, l’Arbitro ha avuto modo di chiarire che l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dalla parte convenuta deve essere vagliata alla luce del petitum, nella prospettazione offerta dal ricorrente, onde appurare se l’oggetto della domanda si basi su comportamenti o effetti del contratto prodotti nel periodo di svolgimento dello stesso successivo al 1° gennaio 2009, sussistendo in tal caso la competenza.
Nella fattispecie la doglianza del ricorrente è imperniata sulla illegittimità del conteggio di estinzione predisposto dal resistente in data 21 maggio 2016; sicché, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, la competenza dell’Arbitro va affermata (cfr. ABF Coordinamento, Dec. nn. 5855/15, 5866/15; Coll. Napoli, Dec. nn. 4039/2016, 809/2016; Coll. Roma, Dec. n. 12706/2017). 

Premessa la procedibilità del ricorso, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del metodo di calcolo adottato dall’intermediario in forza dell’art. 9 del contratto de quo che disciplina la “rivalutazione” del capitale in caso di estinzione anticipata recitando: “E' facoltà della parte mutuataria rimborsare il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza concordata, sia totalmente sia parzialmente, mediante richiesta scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che dovrà pervenire alla 'Banca' almeno 60 giorni prima della data in cui la parte mutuataria intende effettuare la restituzione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste dal piano di ammortamento allegato al presente atto. Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza e rimarranno applicabili le disposizioni sul ricalcolo degli interessi. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore" nel giorno dell’operazione di rimborso (...)”. 

In ordine alla legittimità della clausola richiamata, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro il quale, tenuto conto dell’insegnamento della Corte di Cassazione – secondo cui le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità, sicché la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) – ha ritenuto che la clausola in esame non “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera” nonché “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”; la disposizione negoziale si limita infatti a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, senza esplicitare le modalità di computo da seguire al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa; cosicché essa, secondo quanto parimenti ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione, si pone in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons., oltre che con il predetto orientamento della Corte di Cassazione, e deve pertanto ritenersi nulla. 

In linea con il percorso argomentativo testé richiamato, anche una giurisprudenza di merito più recente - ordinanza emessa in data 19 ottobre 2017 dalla Corte di appello di Roma nella causa iscritta al n. 753/2017, R.G. nei confronti della stessa banca qui convenuta - ha ravvisato, quale profilo di maggiore criticità nella formulazione di siffatta clausola di indicizzazione la “mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo dell’indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del Franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario pesanti perdite economiche come quelle che di fatto si sono verificate. Nella sostanza il consumatore/mutuatario si trova esposto, senza che ne abbia avuto alcuna informazione, ad essere assoggettato ad un rischio imprevisto ed imprevedibile”. È stato inoltre osservato che la bilateralità del rischio valutario – astrattamente presente anche in capo all’intermediario mutuante – non consente comunque di superare la carenza informativa sul funzionamento concreto della clausola: la disciplina in materia di trasparenza dettata dal Codice del consumo (artt. 34 comma 2 e 35, comma 1) impone infatti che il consumatore sia posto nelle condizioni di valutare in maniera consapevole i rischi economici che assume. Il giudice di seconde cure ha quindi rigettato l’istanza formulata dall’appellante (come detto convenuto nella odierna vertenza), richiamando anche un precedente conforme della Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr. Sentenza 20 settembre 2017, nella causa C-186/16), ove si evidenzia che il sistema di tutela istituito dalla direttiva CEE/1993/13 in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori è fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista; l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali deve essere pertanto interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano formale e grammaticale, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola. 

In tale contesto si è pronunciata, da ultimo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con Provvedimento n. 27214 assunto nell’adunanza del 13 giugno 2018, ha affermato che “La clausola in esame non espone in maniera intellegibile il funzionamento di tale meccanismo di conversione della valuta estera in quanto non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la descritta duplice conversione e non evidenzia il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole al prodotto di mutuo de quo, di modo che il consumatore sia in grado di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che da essa derivano e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette”. L’AGCM ha pertanto definito anche la clausola di cui all’art. 9 del contratto di mutuo oggetto di attenzione quale fattispecie contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo. 

Per tutto quanto innanzi, il Collegio, in coerenza con i principi ermeneutici e con il Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sopra richiamati, accerta la nullità della clausola contenuta nell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio; per l’effetto, dichiara la banca resistente tenuta a effettuare il conteggio propedeutico all’anticipata estinzione del finanziamento controverso, determinando il capitale residuo che i mutuatari dovranno restituire quale differenza tra la somma mutuata (€ 95.000,00) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola dichiarata nulla. 

P.Q.M. 

In accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola contrattuale, dichiara l’intermediario tenuto al ricalcolo del capitale da restituire in sede di estinzione anticipata nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero 

Anteprima ABF: Decisone n.17790/18 del Collegio di Napoli

22.08.2018: Tuconfin ancora ospite a NOTIZIE OGGI

Presenti di nuovo come ospiti a Canale Italia per dimostrare che il cambiamento dipende sempre da noi !!!

Vito Monaco, che ringraziamo di nuovo, ha di nuovo ospitato Tu.con.fin nella sua trasmissione per dare voce al nostro problema.

Abbiamo avuto così la possibilità di portare all'attenzione del pubblico la novità del provvedimento dell'Antitrust che ha dichiarato vessatorie tutte le clausole del mutuo in euro indicizzato al franco svizzero emesso da Barclays, grazie all’intervento di Franca Berno, presidente Tu.con.fin.

Nonostante questo provvedimento e nonostante le numerose decisioni dell’ABF a favore dei mutuatari la banca non si adegua ed è necessario intervenire attraverso cause di gruppo che Tuconfin sta promuovendo a costi agevolati per i soci.

Ma Tu.con.fin non si ferma va oltre, ha stretto un sodalizio con Omniarete creata da Luisa CatellaniLuciano Dissegna e Sergio Bramini, l'imprenditore che si è visto pignorare la sua casa nonostante vanti oltre 4 milioni di euro di crediti verso lo stato.

Sergio è stato incaricato dal Governo entrante per preparare e rendere operative delle leggi che impediscano che questo succeda ad altri.

Bisogna fare in modo che il diritto alla dignità degli esseri umani che compongono le cellule delle famiglie e quindi della società sia garantito.

Si è parlato dell’iniziativa, notizia di questi giorni, della pace fiscale e non solo, si sta affacciando l'idea della creazione di un nuovo organismo , grazie alla forza di Bramini, che si occupi in maniera efficace di queste problematiche, perché tutti hanno diritto ad una vita degna.

Il problema di fondo è una politica che si fa dare ordini dalla finanza perdendo il contatto con la realtà dei suoi elettori, e allora come sempre diciamo Uniti e avanti Sempre, non è necessario passare per una brutta esperienza per azionarsi nella risoluzione dei problemi, è stato ripetuto più volte: sterili lamentele da bar non portano nessun cambiamento!!!!

Ad esempio firmate la petizione promossa da Bramini su www.change.org che chiede l’abrogazione della legge 560 per fare in modo che la casa non sia pignorabile da un giorno all'altro, questo è il primo passo poi ne verranno altri … un pacchetto di leggi è già pronto.

Una cosa è certa, è l'uomo che fa l'ambiente e il contrario non è vero, se vogliamo un ambiente migliore servono uomini migliori integri e con saldi principi e oggi li abbiamo conosciuti.

Qui il link per rivedere la puntata in Streaming:

http://www.canaleitalia.it/programmi/notizie-oggi/

Programma: NOTIZIE OGGI su Canale Italia dalle ore 6 alle ore 9.

Conduce: Vito Monaco

Qui di seguito un paio di spezzoni relativi all'intervento della Presidente Franca Berno:

 

 

Per rivedere la trasmissione:

Inizio:

Parte 1:

Parte 2:

Parte 3:

Parte 4:

https://www.facebook.com/CanaleItaliaUfficiale/

http://www.canaleitalia.it/

In foto:

Luisa Catellani, Dissegna Luciano, Sergio Bramini e Franca Berno

Anteprima ABF: Decisione n.10182 del 10.05.18 – Collegio di Milano

Anteprima ABF: Decisione n.10182 del 10.05.18 - Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA …………….…. Presidente
(MI) TENELLA SILLANI ………. Membro designato dalla Banca d'Italia 
(MI) ACHILLE …………………..….Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA  …………….….Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(MI) TINA ………………………….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA 

Seduta del 06/03/2018 

FATTO 

La parte ricorrente espone quanto segue. In data 25/09/2007 ha stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero; ha poi richiesto un conteggio di estinzione anticipata, dal quale risulta un "maggior onere" di € 22.654,22 per effetto della duplice conversione del capitale da rimborsare. Rilevato che l'art. 7 del contratto parla di duplice conversione del capitale restituito e non di quello residuo; che le conseguenze a suo sfavore di un mutuo in valuta straniera non gli sono state rappresentate prima della stipula del contratto; che le modalità di calcolo applicate nel conto estintivo non sono esplicitate né nel contratto o nei suoi allegati, né nelle comunicazioni citate nella risposta al reclamo - peraltro successive alla stipula del contratto e la cui ricezione da parte del cliente non è provata -, chiede, in via principale, che si accerti la violazione degli obblighi di trasparenza da parte della banca e si dichiari la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 7 del contratto, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 33 D.lgs. 206/2005; in via subordinata, si accerti e si dichiari che l'art. 7 del contratto prevede una illegittima penale per l'estinzione anticipata del mutuo, in contrasto con l'art, 126 sexies TUB, e ne dichiari la nullità e/o l'inefficacia; in ogni caso, che si disponga che la banca ricalcoli il capitale residuo da restituire per l'estinzione anticipata in misura pari alla differenza fra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza alcun meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione. 

L'intermediario, nelle controdeduzioni, riassunta la vicenda contrattuale; rilevato che l'estinzione anticipata del mutuo non si è perfezionata e che pertanto la clausola controversa non è stata concretamente applicata; eccepisce preliminarmente l'incompetenza ratione temporis dell'ABF, afferendo la domanda esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto. Nel merito, puntualizza il meccanismo di funzionamento del prodotto in esame, con particolare riguardo al sistema per il calcolo delle rate e dei conguagli semestrali (conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al "tasso di periodo", ovvero quello in vigore al momento della conversione; "conguagli semestrali" e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero): nonché a quello di indicizzazione per l'ipotesi di estinzione anticipata. Sostiene la piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della consolidata giurisprudenza, non essendoci alcuno squilibrio "normativo" tra le parti in quanto l'andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. Circa le doglianze attoree sull'asserito difetto di chiarezza della clausola e di adeguata informativa nella fase precontrattuale, richiama, fra l'altro, le note inviate ai mutuatari in corso di ammortamento l'1/03/2013 e il 26/03/2015, con riepilogo delle caratteristiche del mutuo e indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa. Rappresenta inoltre che il meccanismo dei conguagli semestrali è chiaramente posto a salvaguardia del mutuatario, e che, nel caso in esame, il duplice gioco dell'indicizzazione valutaria da una parte e del tasso di interesse dall'altra ha consentito al mutuatario di beneficiare dei tassi di interesse sensibilmente più bassi applicati sulla moneta elvetica, determinando «un beneficio tangibile per il cliente consistente nella provvista accresciuta via via sul deposito fruttifero e utilizzata per il pagamento delle rate in caso di successivi conguagli negativi». Richiama, infine, un'ampia rassegna di pronunce giurisprudenziali e dei Collegi ABF, contestando, in particolare, la pronuncia del Collegio di coordinamento n. 4135/15, nella parte in cui ha ritenuto vessatoria la clausola determinativa della rivalutazione. Ciò premesso, chiede, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile; in subordine, di respingere il ricorso nel merito perché infondato. 

DIRITTO 

La controversia ha per oggetto l'importo da rimborsare in caso di estinzione anticipata di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, calcolato dall'intermediario in applicazione dell'art. 7 delle condizioni negoziali, disposizione del cui concreto meccanismo operativo il cliente lamenta di essere venuto a conoscenza solo al momento della richiesta del conteggio estintivo. In via principale, il ricorrente chiede la dichiarazione di nullità e/o inefficacia della suddetta clausola, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 33 D.lgs. 206/2005 o per violazione dell'art. 126 sexies TUB; in via subordinata, che venga disposto il ricalcolo del capitale residuo da restituire per l'estinzione anticipata in misura pari alla differenza fra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza alcun meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione. 

Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di incompetenza temporale sollevata dalla parte resistente. Esaminati gli atti del procedimento, il Collegio ritiene che l'eccezione sia parzialmente fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto, trattandosi dell'accertamento di un difetto genetico, risalente quindi al momento della stipulazione del mutuo avvenuta nel settembre del 2007, e cioè in un'epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell'Arbitro. Diversa soluzione si impone invece con riguardo alla domanda formulata in via subordinata, volta ad ottenere il ricalcolo del capitale residuo da restituirsi, per l'estinzione anticipata del mutuo, secondo un criterio differente da quello previsto dal suddetto art. 7. Trattandosi di operazioni e comportamenti sorti successivamente al 2009, va affermata la competenza temporale di questo Arbitro. 

Nel merito, la richiesta di un conteggio estintivo sulla base di un diverso sistema di calcolo appare meritevole di accoglimento, risultando fondate le doglianze del ricorrente in ordine alla inadeguata informazione circa i criteri adottati nel calcolare il costo della anticipata estinzione del finanziamento, come disposti dall'art. 7 del contratto (le "note di trasparenza" del 01/03 e 26/03/2015 - contenenti il riepilogo delle caratteristiche del mutuo e l'indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa -, sono state invero inviate solo in corso di ammortamento). Con riguardo alla suddetta clausola, il Collegio di Coordinamento ha infatti più volte rilevato (cfr., decisioni n. 4135/2015, n. 5855/2015, n. 5866/2015), l'assenza di indicazioni in ordine alle operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa); la mancanza di chiarezza e comprensibilità in ordine al rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in Euro ma riferite ai tassi legati al Franco Svizzero (cfr. altresì Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, causa 26/13); l'ambiguità, su un piano grammaticale, nella parte in cui fa riferimento al "capitale restituito" e non già al "capitale residuo", riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erronee in ordine al costo dell'operazione, stante l'impossibilità di richiedere allo stesso un'interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati (così, l'ordinanza del Trib. Milano del 5.11.2015). 

Ciò premesso, in conformità all'orientamento del Collegio di Coordinamento e seguito da questo Arbitro (cfr., di recente, decisione n. 17697/1917), si accerta che il ricorrente ha diritto a vedersi ricalcolare dall'intermediario resistente il capitale residuo che dovrà restituire in caso di estinzione anticipata del mutuo, in misura pari alla differenza tra la somma mutuata (€ 86.000,00) e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero) senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

FLAVIO LAPERTOSA 

SAVE THE DATE: Mercoledì 22 Agosto 2018, Tuconfin sarà ancora ospite a NOTIZIE OGGI

Save the date

Mercoledì 22 Agosto 2018 saremo in onda diretta su Canale Italia dalle ore 6 alle ore 9.

Programma: NOTIZIE OGGI 

Conduce: Vito Monaco

Canale 83 del digitale terrestre e 913 su Sky.

https://www.facebook.com/CanaleItaliaUfficiale/

http://www.canaleitalia.it/

Potete intervenire con le vostre telefonate al 049/631111 .. Vi aspettiamo!

TuConFin c'è!

In trasmissione:

Luisa Catellani, Dissegna Luciano, Sergio Bramini e Franca Berno

Provvedimento AGCM: Barclays risponde!

E come di consueto ad ogni azione, ne corrisponde un'altra...di solito in seguito a condanne o provvedimenti ci si aspetta una resa o perlomeno un'azione volta a diminuire i contrasti, ma come ci si può immaginare, quando dall'altra parte c'è una banca, in questo caso Barclays Barclays Plc, nulla cambia. Senza aggiungere commenti, rimettiamo nelle mani dei Giudici la decisione finale. Ci auspichiamo, come sempre, che presto verrà riconosciuta giustizia alle famiglie che sono ancora intrappolate e per quelle che hanno subito le conseguenze di questi mutui: i contratti in EURO indicizzati al CHF, ormai chiaramente dichiarati VESSATORI.

In foto la risposta della Banca.

Qui di seguito gli altri articoli relativi al procedimento:
- BARCLAYS: CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO, ecco il Procedimento istruttorio dell’ANTITRUST-AGCM!
- 15.11.2017 – AGCM avvia il procedimento CV159 contro BARCLAYS per i mutui in Euro indicizzati al CHF
- AGCM: CV159 – BARCLAYS: CONTRATTI MUTUO INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO Avviso di avvio di procedimento istruttorio

La nostra associazione resta a Vostra completa disposizione scrivendoci in segreteria@tuconfin.itoppure telefonandoci al 3467824178 o al 3496383840

 

Decisione N. 2535 del 26 gennaio 2018 – Contratti bancari in genere – Trasparenza – Mutuo

Decisione N. 2535 del 26 gennaio 2018

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA ……. Presidente 
(MI) ORLANDI  …….Membro designato dalla Banca d'Italia 
(MI) SANTONI  ……. Membro designato dalla Banca d'Italia 
(MI) FERRETTI  ……. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(MI) TINA  ……. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore MAURO ORLANDI Seduta del 19/12/2017 

FATTO 

Espone parte ricorrente di aver, in data 28 settembre 2004, stipulato con l’intermediario convenuto un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero per un capitale pari a € 90.000,00. Facendo seguito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, la banca ha comunicato che il debito residuo alla data del 1/02/2016 era pari ad € 46.633,24, "di cui € 19.250,75 riferiti alla rivalutazione"; Con riguardo alle modalità di estinzione del rapporto con il meccanismo della duplice conversione in franchi svizzeri ed in euro, parte ricorrente reputa che l'art. 9 del contratto di mutuo difetti di trasparenza, giacché "non riporta in modo chiaro ed esemplificativo il meccanismo di estinzione ...utile a stabilire l'esatto ammontare del debito residuo in quanto non illustra le operazioni aritmetiche da eseguire per acquisire la duplice conversione da una valuta all'altra". Dopo aver proposto reclamo rilevatosi infruttuoso, parte ricorrente promuove quindi il presente ricorso all’ABF contestando la vessatorietà delle modalità del calcolo finanziario adottato dall'intermediario in sede di estinzione. 

L’intermediario, eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per incompetenza cronologica di ABF, giacché il contratto risale al 2004. Nel merito, l’art. 4 del contratto che dispone che l’erogazione e il rimborso siano regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero. Il meccanismo di funzionamento della conversione valutario è chiaro, e non urta contro discipline imperative. Su questa linea, il cliente ha ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale e il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato. 

Nell’esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche, con note dell’1/03/2013 e del 26/03/2015.
Né vi sarebbe un significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l’andamento del franco svizzero avrebbe potuto implicare sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà sarebbe da valutare al momento della stipula e, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio. 

Parte ricorrente chiede di calcolare il debito residuo senza la doppia conversione prevista dall’art. 9 del contratto. L’intermediario insiste per il rigetto. 

DIRITTO 

Giova affrontare in linea preliminare l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario. Secondo espressa previsione regolamentare, la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2009. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la correttezza del conteggio estintivo svolto dalla Banca, in applicazione del metodo di calcolo previsto dall’art. 9 del contratto. Non già il mero accertamento di una nullità originaria del contratto dello stesso; bensì il corretto criterio di determinazione della somma, dovuta a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto. Si tratta in questo caso di accertamento del debito residuo, dovuto in caso di estinzione anticipata. Ne discende l’infondatezza dell’eccezione d’incompetenza. 

Nel merito, la controversia ruota introno all’art. 9 del contratto. Recita la clausola: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio contrattualmente previsto”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. 

Sono così previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; di poi tale somma è convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. 

Su tale clausola si è analiticamente pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866/2015, con iter argomentativo affatto condivisibile. Il Collegio di coordinamento reputa che la clausola “non esponga in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata; tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo). Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art.4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art.3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. 

Il Collegio di Coordinamento accerta la nullità – rilevabile officiosamente – della clausola contrattuale ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Sulla stessa linea anche la Corte Suprema, secondo cui la violazione della fondamentale regola della trasparenza determina nullità della clausola (Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n.17351). 

Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – afferma la Corte - deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». 

Il Collegio di coordinamento ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». Su questa linea si colloca l’insegnamento della Suprema Corte (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686), secondo cui l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.
Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio della anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la indicizzazione contrattuale, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. Ogni altra domanda o eccezione rimane assorbita. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Flavio Lapertosa

Dec-20180126-2535

Anteprima ABF: Decisione n. 2535/2018 del 26.01.2018_Collegio di Milano

Decisione N. 6942 del 28 marzo 2018 – Mutuo fondiario – Estinzione anticipata

Decisione N. 6942 del 28 marzo 2018

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori:  

(NA) CARRIERO …….. Presidente
(NA) BLANDINI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO …….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(NA) GIGLIO …….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI 

Seduta del 06/03/2018 

FATTO 

La ricorrente afferma di aver stipulato unitamente al cointestatario, in data 18 luglio 2003, un contratto di mutuo fondiario per l’acquisto di un’abitazione. Tale contratto, assitito da garanzia ipotecaria e indicizzato al Franco svizzero, veniva erogato per l’importo di € 100.000,00 da rimborsarsi in n. 240 rate mensili. 

Afferma, poi, di aver formulato richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del rapporto e che la banca comunicava che il capitale residuo dovuto al 21 dicembre 2011 ammontava ad € 65.832,18, oltre € 17.350,83 a titolo di rivalutazione ed € 1.115,60 a titolo di indicizzazione valutaria. 

Il cliente, allora, riferisce di aver successivamente proposto reclamo all’intermediario, contestando il suddetto conteggio estintivo ed evidenziando la natura abusiva dell’art. 9 del contratto, relativo, appunto, all’estinzione anticipata.
Non avendo ottenuto riscontro soddisfacente dall’intermediario, propone ricorso all’Arbitro, sottolineando che la clausola suddetta : 

- sia connotata da un errore di espressione laddove indica quale capitale da rivalutare quello “restituito” invece di quello “residuo”;
- sia connotata da un elevato grado di tecnicismo finanziario e dall’utilizzo di forme poco chiare e comprensibili; 

- ha determinato la sostituzione ,alla causa tipica del contratto di mutuo, di quella aleatoria propria del contratto di scommessa. 

Il ricorrente chiede al Collegio “di dichiarare che l’art. 9 del contratto di mutuo, a causa della vessatorietà della condizione contrattuale ex art. 1469 cod. civ., è nullo ai sensi dell’art. 1469 quinquies cod. civ. e che il calcolo del capitale residuo in caso di rimborso anticipato deve seguire il principio nominalistico ex art. 1277 cod. civ.”. 

L’intermediario, dopo aver sollevato la suddetta eccezione pregiudiziale, si oppone alle pretese della cliente ed osserva : 

-relativamente alle carettistiche del prodotto in questione, che si tratta di un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle suddette rate è il Franco Svizzero; 

- che il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 3 del contratto; in particolare, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli: al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. L’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria; 

- relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 9 del contratto, che lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula (ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in euro, per il menzionato tasso convenzionale contrattualmente pattuito); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo; 

- che la provvista confluita nel rapporto di deposito, in quanto già attualizzata ai valori semestrali dei parametri di indicizzazione, non necessita di rivalutazione al momento dell’estinzione; risulta pertanto inconferente l’asserzione della controparte che vorrebbe, ai fini della determinazione dell’importo da restituire al momento dell’estinzione anticipata, di decurtare dal capitale residuo il saldo attivo del conto di deposito, prima di calcolare la rivalutazione, non consentendo, tale operazione, di convertire il capitale residuo all’attuale valore in Euro; 

- quanto all’asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione, che la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito: invero, l’esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi rende senz’altro molto più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche; 

- sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale, che il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale (foglio informativo) e a quella contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata);
- in merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, che al caso di specie non sono applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del codice del consumo al caso di specie, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. 

La resistente, sulla base delle considerazioni esposte, chiede, in via preliminare, che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine, che venga respinto nel merito perché infondato.
Con repliche presentate a mezzo pec la ricorrente, per il tramite del proprio rappresentante volontario, sottolinea : 

- relativamente all’eccezione di irricevibilità, che l’ interpretazione fornita dall’intermediario non può dirsi condivisibile, posto che la clausola regolativa dell’estinzione anticipata del mutuo è stata effettivamente applicata allorquando, da un lato, la facoltà di richiedere al mutuante il calcolo del capitale residuo prima della scadenza è stata esercitata clienti e, dall’altro, allorquando l’operatore finanziario, in esecuzione dell’art. 9 contratto concernente le modalità di calcolo del capitale, ne ha comunicato le risultanze ai mutuatari, “e tutto ciò aveva luogo nel 2011, cioè in epoca in cui la competenza temporale dell’ABF era vigente” 

- relativamente alla valutazione del comportamento tenuto dall’intermediario, che i chiarimenti forniti dall’intermediario con note del 2013 e del 2015, “la cui consegna ai ricorrenti non è in alcun modo dimostrata e che per tale ragione si disconosce”, sarebbero avvenute solo dopo il comportamento contestato e che, in ogni caso, non può ritenersi che le suddette comunicazioni abbiano potuto avere l’effetto di “sanare” ex post l’originario difetto di trasparenza, causativo della contestata vessatorietà, della clausola di cui all’art. 9 del contratto di mutuo. 

DIRITTO 

Circa l’eccezione pregiudiziale formulata dall’intermediario di incompetenza ratione temporis, va segnalato che è orientamento costante dei Collegi ritenere infondata siffatta eccezione, in quanto la contestazione, inerendo, appunto, alle modalità di calcolo adottate nel conteggio per l’estinzione anticipata effettuato dall’intermediario (conteggio che, nel caso di specie, risale al 2011), rientra nell’ambito della competenza temporale dell’Arbitro, come peraltro evidenziato dal ricorrente. 

Nel merito, la questione sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda, relativamente ad un contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco svizzero, l’applicazione della clausola che regola la c.d. rivalutazione del capitale in caso di estinzione anticipata.
In particolare, il ricorrente ritiene che la suddetta clausola sia invalida, in quanto formulata in modo del tutto opaco per il consumatore, e pertanto, previo accertamento della sua illegittimità, chiede la rideterminazione di quanto dovuto per addivenire all’estinzione anticipata. 

Tanto premesso, si sottolinea che il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, si è pronunciato già nel 2015 (tra le altre, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5866/15), e, richiamando una decisione della Corte di Giustizia Europea in tema di clausole abusive inserite in un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, ha ritenuto che la previsione contrattuale – sostanzialmente identica a quella riferita in sede di fatto e il cui contenuto testuale non è ovviamente oggetto di contestazioni tra le parti – che stabilisce un siffatto meccanismo di indicizzazione sia nulla, ed ha ordinato all’intermediario di calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare, quindi, la duplice conversione di cui alla suddetta pattuizione. 

Sul punto, infine, si segnala che in una recente ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 3 gennaio 2017, il Giudice, adito a seguito dell’inadempimento di una decisione dell’ABF da parte dell’intermediario, ha fatto proprio l’orientamento dei Collegi. Conseguentemente, questo Arbitro, accertata la nullità della clausola contenuta nell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., stabilisce che l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta nei sensi che seguono: il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. 

P.Q.M. 

In accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola, dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20180328-6942