Anteprima ABF: Decisione n. 27624 del 27.12.18 – Collegio di Palermo

Il 31.12.2018, il Collegio di Collegio di Palermo, dopo l'istanza di Barclays, emette la Decisione n. 27624 del 27.12.18 in correzione della Decisione 12908 del 11.06.2018.

Il Collegio, dichiara quanto segue:

  • preso atto dell'effettiva sussistenza di un errore materiale nella parte motiva della decisione, ove si afferma che il finanziamento è stato estinto, anziché convertito;
  • considerato, tuttavia, che la parte ricorrente ha subito un rilevante pregiudizio in virtù della già accertata nullità della clausola di conversione e che tale pregiudizio si è concretizzato al momento della emissione del conteggio di conversione;
  • considerato altresì, che a nulla rileva, in considerazione di quanto sopra affermato, l'avvenuta cessione del mutuo a diverso intermediario, essendo tale evento successivo a quello in cui si è verificato il danno,

ha disposto la correzione delle decisione e del relativo dispositivo nei termini allegati.

Nel precisare che le modalità di adempimento della decisione permangono le medesime già comunicate:

In accoglimento del ricorso il collegio accerta l'abusività della clausola di indicizzazione al franco svizzero e per l'effetto condanna l'intermediario stipulante tenuto al pagamento della somma indebitamente capitalizzata in sede di conversione del finanziamento, pari a 47.345,14€.

Anteprima ABF: Decisione n. 27624 del 27.12.18 – Collegio di Palermo - corregge Decisione 12908 del 11.06.2018

 

 

07.12.2018_Canale Italia, Linea Sera: Tuconfin e i mutui tossici

TuConFin di nuovo ospite da Vito Monaco a Canale Italia, ma stavolta per una puntata dedicata interamente a noi.
È stata una necessità ... riuscire a far emergere tutti gli infernali meccanismi di questo tossico prodotto finanziario, in pochi minuti non è possibile. Questo spazio ci ha permesso quindi, sempre cercando di semplificare al massimo, di descrivere in profondità gli effetti disastrosi.

In questo ci hanno aiutato il Prof. Alberto Tedoldi che ha sposato in pieno gli obiettivi dell'associazione descrivendo le azioni che si stanno portando avanti e la legislazione europea che in Italia viene completamente disattesa, il Dott. Omar Monzeglio perito tecnico del tribunale di Genova che ha evidenziato che si tratta di un prodotto altamente sofisticato con molti sottostanti, in parole povere contiene al suo interno il derivato di un derivato, e Zanon Davide, segretario dell'Associazione Codici, che ha stipulato un patto di intesa con TuConFin, mettendo a disposizione alcuni strumenti, che potranno permettere l'avvio di una azione inibitoria, che si estenderebbe a tutti i sottoscrittori di questo mutuo tossico.

L'Onorevole europarlamentare Angelo Ciocca, ha gentilmente lasciato un video messaggio dove ringrazia Tuconfin ed esorta ad andare avanti a non arrendersi, lui si è fatto promotore del deposito di una interpellanza al parlamento europeo nonché socio onorario di Tuconfin, e gentilmente è anche intervenuto in trasmissione telefonicamente.

Ma in trasmissione ha partecipato anche una di voi, una mutuatari Cinzia Bernardi che ha portato la sua testimonianza, descrivendo lo stato d'animo e le difficoltà pratiche che si devono affrontare, come si é sentita sostenuta dall'associazione il non sentirsi più soli, ma lo spirito non è di certo quello di vittima, ma di soggetto che si pone di fronte a questo difficile evento, come possibilità di poter evidenziare gli errori di un sistema che doveva vigilare e non lo ha fatto, una opportunità di poter cambiare le leggi affinché non succeda mai più, ne ai nostri figli ne ai figli dei nostri figli.

Uniamoci tutti, noi di TuConFin non molliamo!

Clicca qui per rivedere l'intera puntata sul nostro canale YouTube! - Ricordati di condividerlo e di lasciare un commento! Grazie


On. Gianluigi Paragone: “Vi racconto un’altra FREGATURA delle BANCHE”

11.12.2018. Roma - A costo di passare per ridondanti lo ripeteremo all'infinto... Noi non molliamo! Per noi ogni occasione è buona per denunciare quanto ci sta succedendo e quanto questa situazione sta rendendo la vita impossibile alle nostre famiglie! Andremo avanti finché tutti non avremo ottenuto lo svincolo da questa situazione...

Qui di seguito il video denuncia dell'Onorevole Gianluigi Paragone che, sulla sua pagina personale e sul suo canale YouTube ha scritto: "Vi racconto un'altra FREGATURA delle BANCHE Una storia che avevo raccontato a LA GABBIA che continua ancora oggi".

Vi invitiamo a lasciare sotto il suo video e sotto il suo post dei commenti in modo tale che si possa rendere sempre più conto che l'intervento nei confronti della banca è necessario e, soprattutto, urgente! Commenti che possono essere d'aiuto anche a chi ci legge per la prima volta o ancora non sa bene cosa fare! Scriveteci anche in segreteria@tuconfin.it

Qui il link per Facebook: https://www.facebook.com/182120865170178/posts/1912614812120766/

Qui il link per il  canale YouTube: https://youtu.be/mB559wU_b1c

Uniti e avanti sempre!

Vi siete persi i suoi servizi sul nostro caso? Clicca qui per rivederli:

LaGabbiaOpen: Cavoli amari se hai firmato il Mutuo in Franchi Svizzeri

Da “La Gabbia” La grande beffa dei mutui in franchi svizzeri

 

 

Save the date: 07.12.2018 – Tuconfin ancora ospite a Notizie Oggi, Linea Sera – Canale Italia

Save the date

Tuconfin ancora ospite a Notizie Oggi, Linea Sera – Canale Italia con una puntata speciale sui Mutui indicizzati al CHF.

Mutui in euro o in franchi svizzeri? Debito insostenibile per 10mila famiglie

Venerdì 07 Dicembre 2018 saremo in onda diretta su Canale Italia dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

Programma: Notizie Oggi, Linea Sera

Conduce: Vito Monaco

Canale 53 del digitale terrestre e 821 su Sky.

https://www.facebook.com/CanaleItaliaUfficiale/

http://www.canaleitalia.it/

Potete intervenire con le vostre telefonate al 049/8978318 e inviare messaggi al 393/3344567... Vi aspettiamo!

TuConFin c'è!

In trasmissione:

Berno Franca, esperta in analisi finanziarie, pianificazione e gestione aziendale,PRESIDENTE e FONDATRICE dell’associazione dei Consumatori TUCONFIN (tutela consumatori finanziari) nata principalmente per tutelare i consumatori che hanno contratto un mutuo in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO con la banca BARCLAYS. EX mutuataria Barclays (contratto estinto anticipatamente)

Meneghetti Sheila, esperta nell’analisi dei mutui in valuta,VICEPRESIDENTE e FONDATRICE dell’associazione dei Consumatori TUCONFIN (tutela consumatori finanziari) nata principalmente per tutelare i consumatori che hanno contratto un mutuo in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO con la banca BARCLAYS. Mutuataria Barclays (contratto ancora in essere).

Tedoldi Alberto di Milano, Avvocato Civilista nonché Professore di Diritto processuale civile all’università di Verona, patrocinante in cassazione, esperto di cause civili bancarie, nonché autore di diversi libri quali “L’appello civile” e molti altri che interessano le norme del codice di procedura civile. L’avvocato ha sposato in pieno tutti gli obiettivi dell’associazione e collabora attivamente in essa.

Zanon Davide – dal 2014Segretario RegionaleCODICI Lombardia - Centro per i Diritti del Cittadino - membro di Codici Lombardia dal 2004 e Membro del Comitato Nazionale di CODICI dal 2010. Project Leader del Tavolo Servizi aggiuntivi delle strutture ricettive” di UNI Ente normazione Italiano, Coordinatore Regionale CODICI Liguria fino al 2015, Coordinatore Regionale CODICI Piemonte fino al 2015, Esperto per la materia Gas ed Energia Elettrica per l’Associazione CODICI, Conciliatore CODICI per ENEL, ENI, SORGENIA, A2A, TELECOM, EDISON, Mediatore Professionista accreditato, Vice presidente CRCU Regione Lombardia e Membro della Commissione Affari Comunitari presso il Ministero per lo Sviluppo Economico

Monzeglio Omar: consulente finanziario per il Tribunale in materia bancaria e finanziaria, promotore finanziario

Bernardi Cinzia: mutuataria Barclays

Il programma Notizie Oggi – Linea Sera è un programma di approfondimento di argomenti che riguardano tematiche di natura Social- politica con la partecipazione di personaggi e professionisti provenienti da tutte le parti d’Italia. Notizie Oggi – Linea Sera è nato per informare i telespettatori e facilitare la comprensione dei reali problemi e preoccupazioni. In studio è presente il pubblico che partecipa e interviene durante la puntata e per i telespettatori da casa c’è la possibilità di intervenire telefonicamente in diretta senza filtri. Notizie Oggi – Linea Sera vi aspetta tutti i Venerdì dalle ore 21:00 alle ore 23:00 sul digitale terrestre 53 e su Sky 821 di Canale Italia.

Anteprima ABF – Decisione 20256 del 02.10.2018 – Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ........Presidente
(MI) SANTONI ........Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI ........Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI ........Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS ........Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BONGINI

Seduta del 05/06/2018

FATTO

Il cliente, titolare di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con la banca, contesta la trasparenza e la legittimità delle clausole contrattuali che regolano l’indicizzazione valutaria in caso di estinzione anticipata del rapporto, chiedendo che ne venga dichiarata l’invalidità. Contesta inoltre la validità della clausola che rinvia per la determinazione degli interessi al libor/euribor e chiede altresì la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interesse usurari.

L’intermediario ha eccepito l’incompetenza ratione temporis del Collegio, in quanto la domanda afferisce esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto, stipulato nel 2008; ha confermato la piena legittimità del mutuo in valuta estera ed ha richiamato l’art. 4 del contratto che dispone che l’erogazione e il rimborso siano regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero; ha illustrato, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame, sostenendo che non vi fosse alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare, in quanto la clausola in questione è assolutamente chiara nell’esplicitare i due passaggi logici, semplici nonché gli unici possibili, e di averne compiutamente informato il cliente, in quanto:

 il cliente aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale;
 il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato;
  nell’esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con nota dell’1/03/2013 e del 16/03/2015;
  non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l’andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà doveva essere valutata la momento della stipula e, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio;

Con riferimento alla doglianza relativa all'Euribor, questa è relativa ad eventi accaduti prima del 1° gennaio 2009, con conseguenza l’incompetenza e in ogni caso infondato in quanto il contratto in questione si caratterizza per il fatto che il tasso d’interesse contrattuale non è connesso all’Euribor. In ogni caso, il richiamo alle decisioni della Commissione Europea del 3/12/2013 e del 7/12/2016 è inconferente: i ricorrenti hanno omesso di dimostrare il nesso causale tra dette decisioni e l'asserita nullità del tasso di interesse contrattuale.

L’intermediario chiede, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto poiché infondato.

DIRITTO

Sul tema della determinazione della competenza dell’Arbitro in relazione a contestazioni afferenti a un rapporto di mutuo stipulato anteriormente alla data del 1° gennaio 2009, preliminarmente si rammenta l’orientamento adottato dal Collegio di Coordinamento (cfr., tra le altre, le decisioni Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15 del 29.07.2015 e n. 5866/15 del 29.07.2015), le quali hanno ritenuto sussistente la propria competenza, in ragione di un’interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo, e non sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso. Ciò sulla base del principio per cui “la domanda principale proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2016 e contestati dalla ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza di questo Collegio.

Nel merito, la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall’intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. La questione è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento e risolta nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti con le decisioni nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874,15.

Nel caso specifico, si deve tuttavia rilevare che l’articolo 7 del contratto stipulato dall’odierna ricorrente (che norma l’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo) non menziona il meccanismo di conversione/rivalutazione oggetto di precedenti controversie e applicato dalla resistente nel conteggio estintivo predisposto per il ricorrente.

Tale controversa “rivalutazione” è disciplinata all’art7.1 dove tuttavia si disciplina tutt’altra fattispecie (conversione del tasso riferito al franco Svizzero in uno riferito all’Euro) diversa dall’ipotesi di anticipata estinzione parziale o totale del finanziamento. Pertanto il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione applicata nei conteggi estintivi prodotti dall’intermediario resistente.

Le ulteriori richieste di parte ricorrente non meritano invece accoglimento.

Con riferimento alla contestazione relativa alla nullità della clausola che rinvia per la determinazione del tasso all’indice libor ed euribor, la censura relativa all’“indeterminatezza” del tasso così determinato risulta concernere il momento genetico del contratto: essendo questo stipulato in data anteriore il 1° gennaio 2009, il Collegio deve dichiarare la propria incompetenza temporale.

Con riferimento alla richiesta di restituzione di quanto corrisposto a titolo di interesse usurario, il Collegio fa presente che nel reclamo non viene effettuata alcuna contestazione né richiesta in tema di usura; la domanda non viene motivata in alcun modo nel ricorso, né vengono allegate prove a sostegno; in ogni caso, rilevando l’usura nel momento genetico del contratto, si ricade, come nel caso precedente, in una situazione di incompetenza temporale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Anteprima ABF - Decisione 20256 del 02.10.2018 - Collegio di Milano

Anteprima ABF – Decisione n. 21815 del 18.10.2018 – Collegio di Napoli

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO ………. Presidente
(NA) MAIMERI ………. Membro designato dalla Banca d'Italia Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO ………. Membro designato dalla Banca d'Italia Membro designato dalla Banca d'Italia 
(NA) ROSAPEPE ………. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(NA) GIGLIO ……….Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO 

Seduta del 09/10/2018 

FATTO 

Il ricorrente espone che: 

1) in data 15.5.2008, stipulava un contratto di mutuo fondiario per l’acquisto di un’abitazione, assistito da garanzia ipotecaria e indicizzato al Franco svizzero, per l’importo di euro 105.000,00, da rimborsarsi in n. 240 rate mensili; 

2) in data 23.12.2016, formulava richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del suddetto finanziamento e, a riscontro di tale istanza, la banca comunicava, senza indicare il capitale residuo dovuto, che la rivalutazione ammontava ad euro 39.004,73; 

3) in data 31.01.2017, proponeva formale reclamo nei confronti dell’intermediario contestando il suddetto conteggio estintivo ed evidenziando la natura opaca e vessatoria dell’art. 7 del contratto di mutuo disciplinante l’estinzione anticipata. 

Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente ha adito l’Arbitro, al quale ha chiesto la declaratoria di nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo disciplinante l’estinzione anticipata, per violazione dei principi di correttezza, trasparenza ed equità e, per l’effetto, il ricalcolo dell’importo residuo in ossequio ai predetti criteri. 

Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto ha chiesto all’Arbitro di dichiarare, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, poiché la domanda è afferente esclusivamente al momento genetico della conclusione del contratto, sottoscritto in data 15.5.2008; in subordine, ha chiesto di respingerlo nel merito perché infondato. 

In particolare, l’intermediario convenuto ha osservato, nel merito, che: 

1) relativamente alle caratteristiche del prodotto in questione, trattasi di un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle suddette rate è il Franco Svizzero; 

2) il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto: in specie, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli; al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre e l’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria; 

3) relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 7 del contratto, lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula (ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in euro, per il menzionato tasso convenzionale contrattualmente pattuito); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo;

4) la provvista confluita nel rapporto di deposito, in quanto già attualizzata ai valori semestrali dei parametri di indicizzazione, non necessita di rivalutazione al momento dell’estinzione; 

5) quanto all’asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione, la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito: invero, l’esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi rende senz’altro molto più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche; 

6) sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale, il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale (foglio informativo) e a quella contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata) con nota del 1.3.2013 e, quindi, con nota del 26.3.2015, le quali hanno recepito con anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione da una valuta all’altra, sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione); 

7) in merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, al caso di specie non sono applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del codice del consumo, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente; 

8) circa la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/15, la convenuta ne contesta il contenuto, ritenendo che il meccanismo determinativo della rivalutazione risulta chiaro nell’esplicitare i passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata, nonché il richiamo effettuato alla decisione della Corte di Giustizia Europea, in quanto resa su una fattispecie del tutto diversa e dunque non pertinente, giacché nel caso di specie non si controverte della chiarezza della clausola sul piano economico, bensì sul piano prettamente formale, ossia mancanza della formula matematica dei due passaggi logici illustrati in forma discorsiva dalla clausola di estinzione anticipata. 

DIRITTO 

La questione sottoposta alla cognizione dell’Arbitro riguarda la correttezza di un conteggio di estinzione richiesto dai ricorrenti, titolari di un mutuo indicizzato al franco svizzero, al fine di perfezionare un’operazione di surroga. Il Collegio deve, in via preliminare, respingere l’eccezione d’incompetenza ratione temporis sollevata dalla resistente. Giova ricordare che, secondo le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009, e succ. mod., “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009” (sez. I, par. 4). A tal proposito, l’Arbitro ha chiarito che l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dalla parte convenuta deve essere vagliata alla luce del petitum, nella prospettazione offerta dal ricorrente, onde appurare se l’oggetto della domanda si basi su comportamenti o effetti del contratto prodotti nel periodo di svolgimento dello stesso successivo al 1° gennaio 2009, sussistendo in tal caso la competenza. Ebbene, nella fattispecie in esame, la doglianza del ricorrente è imperniata sulla illegittimità del conteggio di estinzione predisposto dal resistente nel febbraio 2017; sicché, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, la competenza dell’Arbitro va sicuramente affermata (cfr. Coll. Coord., nn. 5855/2015, 5866/2015; ABF Napoli, nn. 17790/2018; 4039/2016, 809/2016; ABF Roma, n. 12706/2017). Acquisita la procedibilità del ricorso, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del metodo di calcolo adottato dall’intermediario in forza dell’art. 7 del contratto de quo che così disciplina l’estinzione anticipata: “...Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore" nel giorno dell’operazione di rimborso (...)”.” 

In ordine alla legittimità della clausola contenuta nell’art. 7, sopra richiamato, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro (n. 5866/2015) il quale, tenuto conto dell’insegnamento della Corte di Cassazione – secondo cui le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità, sicché la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) – ha ritenuto che la clausola in esame non “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera” nonché “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”; la disposizione negoziale si limita infatti a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, senza esplicitare le modalità di computo da seguire al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa; cosicché essa, secondo quanto parimenti ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione, si pone in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons., oltre che con il predetto orientamento della Corte di Cassazione, e deve pertanto ritenersi nulla.
In linea con il percorso argomentativo testé richiamato, anche una giurisprudenza di merito più recente (App. Roma, ord. 19 ottobre 2017) ha ravvisato, quale profilo di maggiore criticità nella formulazione di siffatta clausola di indicizzazione la “mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo dell’indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del Franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario pesanti perdite economiche come quelle che di fatto si sono verificate. Nella sostanza il consumatore/mutuatario si trova esposto, senza che ne abbia avuto alcuna informazione, ad essere assoggettato ad un rischio imprevisto ed imprevedibile”. È stato inoltre osservato che la bilateralità del rischio valutario – astrattamente presente anche in capo all’intermediario mutuante – non consente comunque di superare la carenza informativa sul funzionamento concreto della clausola: la disciplina in materia di trasparenza dettata dal Codice del consumo (artt. 34 comma 2 e 35, comma 1) impone infatti che il consumatore sia posto nelle condizioni di valutare in maniera consapevole i rischi economici che assume. Il giudice di seconde cure ha quindi rigettato l’istanza formulata dall’appellante, richiamando anche un precedente conforme della Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr. Sentenza 20 settembre 2017, nella causa C-186/16), ove si evidenzia che il sistema di tutela istituito dalla direttiva CEE/1993/13 in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori è fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista; l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali deve essere pertanto interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano formale e grammaticale, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola. 

In tale contesto si è pronunciata, da ultimo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con Provvedimento n. 27214 assunto nell’adunanza del 13 giugno 2018, ha affermato che “La clausola in esame non espone in maniera intellegibile il funzionamento di tale meccanismo di conversione della valuta estera in quanto non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la descritta duplice conversione e non evidenzia il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole al prodotto di mutuo de quo, di modo che il consumatore sia in grado di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che da essa derivano e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette”. L’AGCM ha pertanto definito anche la clausola di cui all’art. 7 del contratto di mutuo oggetto di attenzione quale fattispecie contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo. 

Per i motivi che precedono, il Collegio, in coerenza con i sopra riferiti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, di merito ed arbitrale (v., ad es., ABF Napoli, n. 6625/2017), nonché con i principi ermeneutici e con il Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato richiamati, accerta la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio. Per l’effetto, tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., il Collegio dichiara l’intermediario convenuto tenuto ad effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata di euro 105.000,00 e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. 

P.Q.M. 

In accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa degli interessi, dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli stessi nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

Anteprima ABF - 21815 del 18.10.2018 - Collegio di Napoli

Anteprima ABF: Decisione n. 20815 del 08.10.2018 – Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori: 

(MI) SANTONI ….. Presidente 

(MI) BONGINI …. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) FAUSTI …. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) FERRETTI …. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(MI) DI NELLA …. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore (MI) BONGINI 

Seduta del 19/07/2018 

FATTO 

Il cliente, titolare di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con la banca, contesta la trasparenza e la legittimità delle clausole contrattuali che regolano l’indicizzazione valutaria in caso di estinzione anticipata del rapporto, chiedendo che ne venga dichiarata l’invalidità e chiede:

a) di obbligare la banca a rispondere alle domande del reclamo;

b ) verificare se la clausola contrattuale relativa all’estinzione anticipata è redatta in modo chiaro e comprensibile;

c) valutare se il contratto espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce;

d) dichiarare la nullità parziale del contratto per la parte relativa alla clausola dell’estinzione anticipata/conversione del mutuo. 

L’intermediario, dopo aver premesso l’inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e confermata la piena legittimità del mutuo in valuta estera, nel merito, ha richiamato l’art. 4 del contratto che dispone che l’erogazione e il rimborso siano regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero. 

Ha illustrato, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame sostenendo che non vi fosse alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di averne compiutamente informato il cliente, in quanto: 

 il cliente aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale; 

  il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato;
  nell’esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con nota dell’1/03/2013 e del 26/03/2015;
  non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l’andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà doveva essere valutata la momento della stipula e, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio.

L’intermediario chiede, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto poiché infondato.
In sede di repliche, il cliente, in tema di mancata trasparenza del contratto, evidenzia che dicitura “indicizzato” non risulta presente né nell’art. 1 del contratto (oggetto) né nell’art. 3 (modalità rimborso). Pertanto risulta impossibile rendersi conto che il contratto si riferisse ad un mutuo in valuta.
Il termine indicizzato viene utilizzato nell’art. 4 relativo agli “interessi” risultando difficoltoso per chi non ha competenze finanziarie rendersi conto che il mutuo in realtà è in valuta estera.
Nemmeno in fase precontrattuale è stato assolto l’obbligo informativo su tale tipologia di mutuo. Inoltre, i fogli informativi trasmessi dall’intermediario non sono riferibili al cliente e non risultano essere stati consegnati precedentemente la stipula del mutuo. In ogni caso, i documenti prodotti, non si riferiscono al mutuo oggetto di ricorso e alquanto generici.
Le note informative dell’1.03.2013 e del 26.03.2016 prodotte dall’intermediario non sono indirizzate al cliente ma riportano i nominativi di altri soggetti.

DIRITTO
Sul tema della determinazione della competenza dell’Arbitro in relazione a contestazioni afferenti a un rapporto di mutuo stipulato anteriormente alla data del 1° gennaio 2009, preliminarmente si rammenta l’orientamento adottato dal Collegio di Coordinamento (cfr., tra le altre, le decisioni Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15 del 29.07.2015 e n. 5866/15 del 29.07.2015), le quali hanno ritenuto sussistente la propria competenza, in ragione di un’interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo, e non sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso. Ciò sulla base del principio per cui “la domanda principale proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2016 e contestati dalla ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza di questo Collegio.
Nel merito, la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall’intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. La questione è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento e risolta nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti con le decisioni nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874,15.
In particolare, la controversia ruota introno all’art. 7 del contratto. Recita l’art. 7: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. 

Il profilo di maggior criticità nella formulazione della suddetta clausola è ravvisabile nella mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo della indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario anche pesanti perdite economiche. La stessa Corte di Giustizia Europea (sentenza 20/09/2017) evidenzia come il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13/UE in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori sia fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista e che pertanto l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali debba essere interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano “formale e grammaticale”, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola. Nello specifico, occorre che almeno nei fogli informativi il cliente sia reso edotto, tramite una esemplificazione per scenari, degli effetti che si possono produrre sul capitale da restituire in caso di estinzione anticipata, in ipotesi di variazione del tasso di cambio favorevole al mutuatario e in ipotesi di variazione avversa dello stesso tasso di cambio. 

Solo attraverso una corretta esemplificazione che contempli i due scenari prospettati la parte “informativamente debole” del contratto può rendersi effettivamente conto che la clausola contenuta nell’art 7 del contratto prevede in pratica due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente la sua conversione in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In altre parole, contrariamente a quanto previsto dall’art 3 dello stesso contratto, che menziona un obbligo di restituzione di una somma in euro e non menziona il fatto che il debito sia stato contratto in valuta diversa, l’articolo 7 stabilisce che il mutuo, nei soli casi di anticipata estinzione, non è espresso nella valuta dell’UME bensì in valuta svizzera, convertibile in euro secondo il procedimento testè descritto. Tale complessità, per essere appieno compresa da un operatore non professionale, necessita di esemplificazioni non presenti nella documentazione contrattuale oggetto di controversia. 

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125- sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Analoghe considerazioni sono state svolte dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con provvedimento n. 27124 (cfr. Bollettino n.26 del 9/07/2018) che ha dichiarato la vessatorietà della clausola contrattuale oggetto della presente controversia (essa “integra una fattispecie di clausola contraria all’articolo35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione”). 

Alla stregua dei principi sopra esposti, le domande formulate dal ricorrente possono essere parzialmente accolte come segue. Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola contestata e dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Santoni

Anteprima ABF: Decisione n. 20815 del 08.10.2018 - Collegio di Milano

MUTUI BARCLAYS. CIOCCA, LEGA: DEBITO INSOSTENIBILE PER 10 MILA FAMIGLIE

COMUNICATO STAMPA ON. ANGELO CIOCCA

MUTUI BARCLAYS. CIOCCA, LEGA: DEBITO INSOSTENIBILE PER 10 MILA FAMIGLIE

“Tra il 1993 e il 2011 l’istituto bancario Barclays (ex Woolwich) ha consigliato la stipula di mutui in euro indicizzati al Franco Svizzero, assicurando tassi d’interesse più bassi eproponendo il prodotto come sicuro. Ora, una clausola inserita nel contratto, ha portato il debitodi 10.000 famiglie italiane ad una quota non più sostenibile”.

Lo denuncia l’Europarlamentare della Lega Angelo Ciocca presentando un’interrogazione allaBanca Centrale Europea.

“Questa contratto - spiega Ciocca - prevede che, durante l’ammortamento del mutuo – quindi anche gli interessi e la quota capitale della rata mensile - e durante la fase di estinzione anticipata, il residuo in euro venga convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio in essere alla stipula del contratto e riconvertito in euro al tasso di cambio dell’estinzione.

Il conseguente apprezzamento del franco svizzero sull’euro del 2015 - prosegue - ha fattoquindi impennare la quota che i debitori devono alla banca per estinguere il proprio mutuo”.

“Dal momento in cui già diverse sentenze della Corte di Giustizia Europea si sono pronunciate definendo vessatorie alcune clausole di questa tipologia di contratti - conclude Ciocca - la BCE in qualità di organo vigilante del sistema bancario europeo, deve intervenire per garantire laprotezione dei consumatori ed il rispetto della conformità normativa dell’Unione Europea”.

                                                   Angelo Ciocca

Leggi anche l'articolo uscito sul GiornalediPavia.it: Mutui Barclays, il leghista Ciocca denuncia “Insostenibili per 10mila famiglie”

Anteprima ABF: Decisione n.20368-2018 del 3.10.18 – Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA ……… Presidente 

(MI) SANTONI ………….. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) BONGINI ………….. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) FERRETTI ……….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(MI) DE VITIS ………. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore (MI) BONGINI 

Seduta del 05/06/2018 

FATTO 

Il cliente, titolare di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con la banca, contesta la trasparenza e la legittimità delle clausole contrattuali che regolano l’indicizzazione valutaria in caso di estinzione anticipata del rapporto, chiedendo che ne venga dichiarata l’invalidità e chiede:

a) di obbligare la banca a rispondere alle domande del reclamo;

b ) verificare se la clausola contrattuale relativa all’estinzione anticipata è redatta in modo chiaro e comprensibile;

c) valutare se il contratto espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce;

d) dichiarare la nullità parziale del contratto per la parte relativa alla clausola dell’estinzione anticipata/conversione del mutuo. 

L’intermediario, dopo aver premesso l’inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e confermata la piena legittimità del mutuo in valuta estera, nel merito, ha richiamato l’art. 4 del contratto che dispone che l’erogazione e il rimborso siano regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero. 

Ha illustrato, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame sostenendo che non vi fosse alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di averne compiutamente informato il cliente, in quanto: 

  • il cliente aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale; 
  • il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato;
  • nell’esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con nota dell’1/03/2013 e del 16/03/2015;
  • non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l’andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà doveva essere valutata la momento della stipula e, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio.
    L’intermediario chiede, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto poiché infondato. 

DIRITTO
Sul tema della determinazione della competenza dell’Arbitro in relazione a contestazioni afferenti a un rapporto di mutuo stipulato anteriormente alla data del 1° gennaio 2009, preliminarmente si rammenta l’orientamento adottato dal Collegio di Coordinamento (cfr., tra le altre, le decisioni Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15 del 29.07.2015 e n. 5866/15 del 29.07.2015), le quali hanno ritenuto sussistente la propria competenza, in ragione di un’interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo, e non sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso. Ciò sulla base del principio per cui “la domanda principale proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2016 e contestati dalla ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza di questo Collegio.
Nel merito, la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall’intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. La questione è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento e risolta nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti con le decisioni nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874,15.
In particolare, la controversia ruota introno all’art. 7 del contratto. Recita l’art. 7: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”.
Il profilo di maggior criticità nella formulazione della suddetta clausola è ravvisabile nella mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo della indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario anche pesanti perdite economiche. La stessa Corte di Giustizia Europea (sentenza 20/09/2017) evidenzia come il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13/UE in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori sia fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista e che pertanto l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali debba essere interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano “formale e grammaticale”, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola. Nello specifico, occorre che almeno nei fogli informativi il cliente sia reso edotto, tramite una esemplificazione per scenari, degli effetti che si possono produrre sul capitale da restituire in caso di estinzione anticipata, in ipotesi di variazione del tasso di cambio favorevole al mutuatario e in ipotesi di variazione avversa dello stesso tasso di cambio. 

Solo attraverso una corretta esemplificazione che contempli i due scenari prospettati la parte “informativamente debole” del contratto può rendersi effettivamente conto che la clausola contenuta nell’art 7 del contratto prevede in pratica due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente la sua conversione in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In altre parole, contrariamente a quanto previsto dall’art 3 dello stesso contratto, che menziona un obbligo di restituzione di una somma in euro e non menziona il fatto che il debito sia stato contratto in valuta diversa, l’articolo 7 stabilisce che il mutuo, nei soli casi di anticipata estinzione, non è espresso nella valuta dell’UME bensì in valuta svizzera, convertibile in euro secondo il procedimento testè descritto. Tale complessità, per essere appieno compresa da un operatore non professionale, necessita di esemplificazioni non presenti nella documentazione contrattuale oggetto di controversia. 

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125- sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese 
della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Flavio Lapertosa

Anteprima_Decisione n.20368-2018 del 3.10.18 - Collegio di Milano

BCE: On. Angelo Ciocca deposita l’interrogazione

Ancora una volta ci proviamo.. Questa volta bussiamo alle porte della Banca Centrale Europea grazie alla collaborazione dell'Onorevole Angelo Ciocca, anche nostro socio. Continueremo a chiedere interventi fino a quando non raggiungeremo il nostro obiettivo. Abbiamo ragione, lo stiamo dimostrando, ma come al solito, in Italia, siamo sempre più indietro degli altri Paesi Europei... noi non demordiamo. Uniti e avanti sempre!

Qui di seguito il testo dell'interrogazione scritta presenta l'08.11.2018 alla BCE:

Tra il 1993 e il 2011 l’istituto bancario Barclays (ex Woolwich) ha consigliato la stipula di mutui in euro indicizzati al Franco Svizzero, assicurando tassi d’interesse più bassi e proponendo il prodotto come sicuro, in quanto indicizzato sul LiborCHF, maggiormente stabile rispetto all’Euribor.

Una clausola prevede, per l’estinzione anticipata, che il residuo in euro venga convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio della stipula del mutuo e riconvertito in euro al tasso di cambio dell’estinzione.

Il conseguente apprezzamento del franco svizzero sull’euro del 2015 ha portato il debito delle 10.000 famiglie italiane ad una quota insostenibile.

Considerando il provvedimento CV159 dell’Antitrust che ha deliberato vessatorie alcune clausole dei contratti di cui sopra;

Considerando altresì le sentenze della CGUE che hanno sancito la natura vessatoria del contratto in valuta svizzera: v.ex plurimis, CGUE, 20 settembre 2017, causaC-186/16, Ruxandra;CGUE, 26-01-2017, n. 421/14, Banco PrimusSA; CGUE, 23-04-2015, n. 96/14, V. H. c. CNP Assurances SA; CGUE, Sentenza 30 aprile 2014, C-26/13, Kásler, in Contratti, 2014, 853 (m), nt. Pagliantini);

Può la Banca Centrale Europea riferire, in qualità di organo vigilante del sistema bancario europeo, con quali modalità intenda intervenire per garantire la protezione dei consumatori ed il rispetto della conformità normativa dell’UE?

Clicca qui per scaricare la versione in pdf:

BCEMutui

TuConFin e Codici firmano il protocollo di intesa

Tuconfin e Codici uniscono le forze e firmano il protocollo d'intesa... dalle parole ai fatti!

Quando gli obiettivi sono comuni è giusto unire le forze... il provvedimento dell'AGCM ne è la prova tangibile.

Uniti e avanti sempre!

Qui di seguito il pdf:

Protocollo d'intesa Codici-Tuconfin

 

Visita il sito dell'Associazione Codici:

https://www.codici.org/veneto.html

Codici e TuConFin si uniscono contro Barclays

Novità nel campo delle associazioni dei consumatori. Codici e TuConFin annunciano di aver raggiunto un accordo di collaborazione.

Il Centro per i Diritti del Cittadino guidato dal Segretario Nazionale Ivano Giacomelli e l'Associazione per la Tutela dei Consumatori Finanziari diretta dal Presidente Franca Berno uniscono le forze ed avviano subito un'azione congiunta.

"Stiamo preparando un'azione collettiva nei confronti della Barclays – spiega il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli – l'obiettivo è impedire l'applicazione delle clausole, dichiarate vessatorie dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nei confronti dei contratti ancora in essere. Parliamo di mutui fondiari indicizzati al franco svizzero, con un tasso stabilito dalla banca stessa, che incassa interessi che oscillano in base alle variazioni del cambio elvetico".

Quella dei mutui Barclays è una vicenda, però, tutt'altro che svizzera, poco precisa e molto insidiosa per i consumatori.

"La maggior parte dei risparmiatori – dichiara il Presidente di TuConFin Franca Berno – è all'oscuro del problema, che è racchiuso nell'articolo 4 del contratto di mutuo, vero specchietto per le allodole. Chi si è accorto che i conti non quadrano, ha chiesto l'estinzione del mutuo, molti altri, invece, scopriranno la gravità della situazione soltanto tra qualche anno".

La data spartiacque è stata individuata nel 2020. I contratti di mutuo targati Barclays, infatti, sono di durata lunga, dai 25 ai 30 anni, accompagnati dalla "garanzia" di un Fondo Deposito con rate costanti.

"In realtà – sottolinea Franca Berno – il Fondo Deposito verrà assorbito e la rivalutazione del capitale andrà ad influire sulle rate, che aumenteranno ed è a quel punto che ci sarà il vero dramma. A partire all'incirca dalla metà del mutuo, si verifica un ribaltamento tra gli interessi, che diminuiscono, ed il capitale, che aumenta (ammortamento alla francese). Per un po' di tempo la banca decurta i soldi accumulati nel fondo, poi, quando non ce ne sono più perché il risparmiatore non genera più interessi a suo favore, quella differenza causata dalla rivalutazione sul capitale sarà spalmata nelle rate restanti del mutuo. C'è gente che da 1.200 euro si è trovata a chiudere con l'ultima rata a 4.280 euro – conclude Franca Berno – è atroce e crea danni a livello psicologico incredibili nelle famiglie".

L'azione congiunta di Codici e TuConFin punta anche a mettere in guardia i clienti che hanno sottoscritto con Barclays un mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, creando una vasta rete di comunicazione rivolta ai consumatori.

"Questi contratti di mutuo – afferma Ivano Giacomelli – sono stati venduti in maniera poco chiara. Non è stato fatto capire ai clienti l'alto rischio finanziario a cui andavano incontro. Dovevano essere avvertiti dei pericoli contenuti nel contratto, soprattutto in una realtà come quella di oggi, segnata dalla crisi e dai problemi occupazionali. Abbiamo rate che aumentano in maniera esponenziale anche di tre/quattro volte il valore iniziale ed i risparmiatori, persone che hanno acceso un mutuo per comprare la prima casa, corrono il pericolo di diventare cattivi debitori. A quel punto – chiede Ivano Giacomelli – cosa succede? La casa, che stanno cercando di acquistare con tanti sacrifici, diventa improvvisamente a rischio? Non è accettabile".

Un terreno minato quello su cui si ritrovano le quasi 10mila famiglie (dato dichiarato da Barclays in sede giudiziale), che hanno contratto questo mutuo dichiarato vessatorio per il consumatore da più fonti autorevoli, quali Arbitrato Bancario Finanziario e AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e che lo hanno contratto inconsapevolmente e senza nessuna tutela relativa all'alto rischio in cui sono stati spinti. Ora però possono contare sull'aiuto delle Associazioni Codici e TuConFin.

I consumatori possono rivolgersi a Codici, contattando il numero 06.5571996 o inviando un'email all'indirizzo segreteria.sportello@codici.org, oppure a TuConFin ai numeri 3467824178 e 3496383840 o inviando un'email all'indirizzo segreteria@tuconfin.it.