Decisione N. 18654 del 11 settembre 2018 – Mutuo

Decisione N. 18654 del 11 settembre 2018

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO …….Presidente 

(NA) BLANDINI …….Membro designato dalla Banca d'Italia 

(NA) PORTA …….Membro designato dalla Banca d'Italia 

(NA) MINCATO …….Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(NA) SBORDONE …….Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI 

Seduta del 17/07/2018 

FATTO 

Il ricorrente afferma:
- di aver stipulato insieme alla moglie, in data 04 gennaio 2007, un contratto di mutuo fondiario in euro indicizzato al Franco svizzero (per l’acquisto della prima casa e di aver formulato richiesta all’intermediario convenuto, in data 18 febbraio 2017, del calcolo del “residuo” dovuto onde poter valutare la possibilità di una “surroga” del contratto;
- che in riscontro a tale richiesta la banca comunicava che il capitale residuo dovuto al 7 marzo 2017 ammontava ad € 115.579,47 “ma bisognerebbe aggiungere € 61.099,76 per la doppia conversione e sottrarre € 11.453,65 del conto deposito collegato al mutuo più varie spese”;
- che l’intermediario, per effettuare tale conteggio applicava la clausola n. 7 del contratto di mutuo, vessatoria e quindi nulla;
- di aver successivamente proposto reclamo all’intermediario, contestando il suddetto conteggio estintivo ed evidenziando, in particolare, che l’importo non era stato correttamente calcolato e pertanto, rebus sic stantibus, non avrebbe proceduto alla surroga del mutuo.
Insoddisfatto del riscontro ottenuto dall’intermediario, propone ricorso all’Arbitro.
Il ricorrente chiede al Collegio di annullare la clausola n. 7 del contratto di mutuo fondiario sottoscritto con l’intermediario convenuto “per poter effettuare la surroga che altrimenti sarebbe molto penalizzante”. 

L’intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, poiché la domanda è afferente esclusivamente al momento genetico della conclusione del contratto, sottoscritto nel 2007, non essendosi peraltro perfezionata l’estinzione. 

L’intermediario, dopo aver sollevato la suddetta eccezione pregiudiziale, osserva :

-relativamente alle carettistiche del prodotto in questione, che si tratta – come espresso chiaramente dall’art. 4 del contratto - di un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero;
- che il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto; in particolare, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso di interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli: al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. L’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria;
- relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 7 del contratto, che lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula, ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in euro, per il menzionato tasso convenzionale contrattualmente pattuito; in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione, c.d. “tasso di periodo”, a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo;
- quanto all’asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, che la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito: invero, l’esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi rende senz’altro molto più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche;
- sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale, che il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale (avvenuta tramite consegna del foglio informativo) e a quella contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata);
- in merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, che al caso di specie non sono applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del codice del consumo, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio “normativo” tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. 

La resistente, sulla base delle considerazioni esposte, chiede che il ricorso venga dichiarato, in via preliminare, inammissibile o, in subordine, venga respinto nel merito perché infondato. 

DIRITTO 

Per ciò che concerne l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’intermediario, occorre dar conto del consolidato orientamento dei Collegi ABF che, con riferimento ad analoghe fattispecie, ne hanno più volte stabilito l’infondatezza.
Infatti, oggetto diretto della controversia è il comportamento dell’intermediario consistente nell’aver predisposto un conteggio estintivo illegittimo, peraltro finalizzato ad un subentro. Tale condotta, si è verificata in data successiva al 2008, con conseguente piena cognizione del Collegio Arbitrale adito. 

Per ciò che concerne le verifiche istruttorie, risulta versata in atti l’integrale documentazione contrattuale.
I fatti e le clausole contrattuali corrispondono effettivamente a quanto dedotto dalle parti nell’ambito del fatto. 

Il meccanismo contrattuale di indicizzazione, non altera l’ importo della rata, che rimane costante durante l’ammortamento, ma opera tramite un ragguaglio semestrale a valere su una deposito fruttifero appositamente costituito.
L’estinzione anticipata del mutuo è così disciplinata dall’art. 7 del contratto, il quale prevede un duplice meccanismo di conversione del capitale. 

Il ricorrente lamenta la mancanza di trasparenza e comprensibilità di tale clausola, evidenziando altresì che tale prescrizione nel prevedere il meccanismo di conversione, farebbe esclusivo riferimento al capitale restituito e non a quello residuo.
Sulla legittimità di tali criteri ha avuto modo di pronunziarsi l’Arbitro (Collegio di Coordinamento Decisione n. 5874/2015) “Il suddetto calcolo si è, dunque, articolato in due fasi: dapprima il capitale residuo è stato convertito in Franchi Svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi è stata calcolata la somma (in Euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra”. 

Nelle condizioni generali di contratto, non si evincono ulteriori specificazioni in relazione al suddetto meccanismo di indicizzazione.
In particolare, non vi è evidenza circa “le operazioni aritmetiche che debbono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra”. 

Sul punto, infine, si segnala che in un recente provvedimento del Tribunale di Roma, depositato il 03 gennaio 2017, il Giudice, adito a seguito dell’inadempimento di una decisione di questo Arbitro, ha fatto proprio l’orientamento dei Collegi, condannando l’intermediario ad adempiere, e ritenendola altresì responsabile per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. 

Conseguentemente, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata accertata la nullità. 

P.Q.M. 

In accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa degli interessi, dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli stessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

 

 

 

Dec-20180911-18654

Decisione N. 18892 del 12 settembre 2018 – Mutuo

Decisione N. 18892 del 12 settembre 2018

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO …….. Presidente
(NA) MAIMERI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI ……..Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA ……..Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO ……..Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 04/09/2018

FATTO

In data 04.04.2008 il ricorrente stipulava, unitamente alla cointestataria, un contratto di mutuo fondiario per l’acquisto di un’abitazione, assistito da garanzia ipotecaria e indicizzato al Franco svizzero, per l’importo di € 145.000,00 da rimborsarsi in n. 360 rate mensili. 

In data 19.05.2016 il ricorrente formulava richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del suddetto finanziamento e, a riscontro di tale istanza, la banca comunicava che il capitale residuo dovuto al 24.05.2016 ammontava ad € 125.533,77, oltre € 55.056,29 a titolo di rivalutazione ed € 680,63 a titolo di indicizzazione valutaria. 

In data 28.05.2016 il cliente proponeva formale reclamo nei confronti dell’intermediario contestando il suddetto conteggio estintivo ed evidenziando la natura opaca e vessatoria dell’art. 7 del contratto di mutuo disciplinante l’estinzione anticipata.
In data 24.03.2017, non avendo ottenuto riscontro soddisfacente dall’intermediario, proponeva ricorso all’Arbitro richiedendo la declaratoria di nullità della predetta clausola in quanto contraria ai “principi di trasparenza, pubblicità e chiarezza di cui agli articoli 115 e 116 TUB e 33 e seguenti del Codice del Consumo”. 

L’intermediario si è costituito ed eccepisce, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, poiché la domanda è afferente esclusivamente al momento genetico della conclusione del contratto, sottoscritto in data 04.04.2008. 

L’intermediario, poi, si oppone alle pretese del cliente osservando, preliminarmente, che lo stesso non aveva effettuato l’estinzione anticipata del mutuo e che pertanto la clausola in esame non era stata applicata.
Inoltre, precisa: 

-  relativamente alle caratteristiche del prodotto in questione, che si tratta di un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle suddette rate è il Franco Svizzero;
-  che il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto; in particolare, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli: al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. L’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria;
-  relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 7 del contratto, che lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula (ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in euro, per il menzionato tasso convenzionale contrattualmente pattuito); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo;
-  che la provvista confluita nel rapporto di deposito, in quanto già attualizzata ai valori semestrali dei parametri di indicizzazione, non necessita di rivalutazione al momento dell’estinzione;
-  quanto all’asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione, che la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito: invero, l’esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi rende senz’altro molto più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche;
-  sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale, che il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale (foglio informativo) e a quella contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata) con nota del 01.03.2013 e, quindi, con nota del 26.03.2015, le quali hanno recepito con anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione da una valuta all’altra, sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione); 

-  in merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, che al caso di specie non sono applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del codice del consumo, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente;
-  circa la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015, contesta il contenuto, ritenendo che il meccanismo determinativo della rivalutazione risulta chiaro nell’esplicitare i passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata, nonché il richiamo effettuato alla decisione della Corte di Giustizia Europea, in quanto resa su una fattispecie del tutto diversa e dunque non pertinente, giacché nel caso di specie non si controverte della chiarezza della clausola sul piano economico, bensì sul piano prettamente formale, ossia mancanza della formula matematica dei due passaggi logici illustrati in forma discorsiva dalla clausola di estinzione anticipata.
La resistente, sulla base delle considerazioni esposte, chiede, in via preliminare, che il ricorso venga dichiarato inammissibile ed, in subordine, che venga respinto nel merito perché infondato.

DIRITTO
In relazione all’eccezione pregiudiziale formulata dall’intermediario, va segnalato che è orientamento costante dei Collegi ritenere infondata la stessa in quanto la contestazione, inerendo, appunto, alle modalità di calcolo adottate nel conteggio per l’estinzione anticipata effettuato dall’intermediario (conteggio che, nel caso di specie, risale al 2016), rientra nell’ambito della competenza temporale dell’Arbitro.
Allo stesso modo, non rileva la circostanza che si tratti di un rapporto non ancora estinto; in termini cfr. Collegio di Napoli, decisione 4039/2016:
“A tal fine non osta l’eccepita anteriorità della stipulazione del contratto rispetto ai limiti della competenza temporale dell’Arbitro, né la mancata estinzione del rapporto.
Sotto il primo profilo, infatti, si deve rilevare che, così come accade in caso di estinzione anticipata, al giudizio del Collegio il contratto viene sottoposto non già in quanto atto ma come rapporto. Così come in quel caso, cioè, si chiede al Collegio di giudicare se, in seguito all’applicazione della clausola contestata in sede di estinzione, il ricorrente abbia o meno maturato una pretesa, in questo caso si pretende di ottenere da parte dell’intermediario un’esecuzione del contratto, in punto di diritto del cliente alla anticipata estinzione del rapporto stesso, che sia conforme al diritto, con la predisposizione di un conteggio estintivo che tenga conto della disciplina applicabile, e in particolare che non faccia applicazione di una clausola colpita da nullità. Ritiene quindi il Collegio sussistente sia la propria competenza sotto il profilo temporale, sia l’interesse del ricorrente, che ha ad oggetto la facoltà di estinguere il rapporto in termini conformi al diritto, e quindi espungendo da tale fase esecutiva del rapporto l’applicazione di meccanismi che potrebbero impedirne o renderne, come accadrebbe nella specie, eccessivamente gravoso, o anche solo più gravoso, l’esercizio”. 

Quanto al merito, la presente controversia investe una fattispecie già ripetutamente esaminata da quest’Arbitro, in sede di Collegio di Coordinamento, in relazione ad analoghi ricorsi.
Tanto considerato, non ravvede questo Collegio elementi di novità o altri motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto dal Collegio di Coordinamento, avuto riguardo in primo luogo alla decisione n. 7727 del 20/11/2014, nella quale veniva osservato: 

Nella clausola contestata l’indicizzazione era in essa riferita, per il caso di estinzione anticipata, al capitale “restituito” anziché a quello “residuo”, come sarebbe stato richiesto dalla natura atipica e aleatoria del contratto posto in essere (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548). L’elevato tecnicismo del meccanismo di indicizzazione adottato e l’assenza, nel testo contrattuale, di una chiara illustrazione delle sue modalità operative rendevano tuttavia non agevole per una persona non particolarmente esperta della materia, come il mutuatario, la percezione dell’erroneità di tale indicazione. (...) Per quanto si è detto, una volta venuto a conoscenza della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola n. 7, egli era certamente tenuto ad attivarsi onde evitare che la parte mutuataria potesse essere indotta in errore dalla sua ambiguità (Cass. 5 maggio 2009, n. 10285; 21 maggio 2013, n. 12401). 

Rileva, inoltre, l’ulteriore e più recente pronuncia del Collegio di Coordinamento decisione n. 5855 del 29/7/2015, in cui si è avuto modo di chiarire diffusamente: “l’illegittimità della rivalutazione prevista nell’art. 7 del contratto” sulla base di quanto già ritenuto dalla Corte giustizia UE, la quale – deve anche qui ricordarsi - con sentenza n. 26 del 30/4/2013 ha affermato, nell'ambito di una controversia fra due consumatori ungheresi ed un banca in merito all'interpretazione di una clausola contrattuale relativa al corso di cambio applicabile ai rimborsi di un mutuo espresso in valuta estera, che: “L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”. 

Ebbene, in conformità al dictum della Corte di Giustizia testé ricordato, la predetta decisione del Collegio di Coordinamento n. 5855 del 29/7/2015, dopo aver precisato che: “La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Il procedimento seguito dall’intermediario per calcolare il capitale da rimborsare a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo con la conseguenza che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, poiché nel caso di specie il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione era sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè si è verificato un apprezzamento del Franco Svizzero sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare risulta maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento. Il suddetto calcolo si è, dunque, articolato in due fasi: dapprima il capitale residuo è stato convertito in Franchi Svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi è stata calcolata la somma (in Euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo”; ha ritenuto la nullità della clausola qui esaminata, osservando: “La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, codice consumo), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). 

Secondo la menzionata sentenza della Corte di giustizia, la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. consumo., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio. 

In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata nulla, ai sensi dell’art. 36 codice consumo (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE).
Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola. 

Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato.
Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». (...) Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». 

In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.
Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio ai fini dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si trattasi applicando i principi sopra enunciati.
In esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata (...) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata nella clausola di cui è stata dichiarata la nullità.
Non è inutile, in ultimo, ricordare come anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, 16 novembre 2015, ord.) abbia avuto modo di pronunciarsi – sempre nella stessa direzione e sempre nei confronti dell’odierno intermediario resistente, per di più dichiarando espressamente di condividere gli orientamenti di quest’Arbitro. Analogamente, e ancor più di recente, il Tribunale di Roma, 3 gennaio 2017, respingendo la domanda del qui convenuto intermediario e condividendo gli orientamenti di quest’Arbitro, ha ribadito la contrarietà della clausola ora in questione rispetto alle regole di trasparenza poste dagli artt. 115 e 116, T., nonché dagli artt. Più di recente, anche l’Antitrust (Provvedimento n. 27214/2018) ha deliberato che alcune clausole del contratto di mutuo sono vessatorie, in particolare quella relativa all’estinzione anticipata di cui al punto 7.33 e seguenti del Codice del Consumo. 

P.Q.M. 

In accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola contrattuale, dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20180912-18892

Decisione N. 12907 del 18 ottobre 2017 – Mutuo – Trasparenza

Decisione N. 12907 del 18 ottobre 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA ……….. Presidente 
(MI) ORLANDI ……….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI ……….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO ……….. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 
(MI) PERICU ……….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti 

Relatore (MI) PERICU
Nella seduta del 19/01/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica 

FATTO
Ha riferito il ricorrente di aver sottoscritto, nell’aprile del 2007, presso l’intermediario qui convenuto, un mutuo ipotecario indicizzato in franchi svizzeri (CHF). Avendo domandato conteggio per l’estinzione anticipata del mutuo, a fronte di un capitale residuo mutuato pari a € 73.413,94, il ricorrente riceveva dalla banca una richiesta di pagamento per estinzione pari a € 110.522,66, a causa della conversione della valuta in CHF, prevista dal contratto di mutuo. Al fine di elaborare il conteggio di estinzione, in particolare, l’intermediario oggi convenuto si sarebbe avvalso del meccanismo previsto dall’art. 7 del contratto (versato in atti), il quale non esporrebbe “in maniera trasparente il funzionamento del meccanismo di conversione della valuta estera”, oltre che gli effetti di detto meccanismo in relazione alle altre clausole contrattuali e all’assetto del mutuo nel suo complesso. A tale proposito, il ricorrente ha lamentato di non essere stato preventivamente informato dall’intermediario in merito alla particolare formulazione della clausola di conversione (definita dal ricorrente come “gravemente erronea”). Il ricorrente ha invocato, pertanto, in esito ad un infruttuoso reclamo, la nullità della clausola contrattuale di cui all’art. 7 del contratto, richiamando a supporto giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE, con contestuale rideterminazione del capitale residuo dovuto e rifusione delle spese di lite. 

Con le proprie controdeduzioni l’intermediario ha osservato, anzitutto, che il ricorrente non ha proceduto né all’estinzione, né alla conversione del mutuo, così che la clausola di cui all’art. 7 del contratto “non è neppure stata concretamente applicata”. Conseguentemente, la domanda del ricorrente afferirebbe “esclusivamente al momento della formazione de contratto” (il 2007) e si collocherebbe al di fuori del periodo di competenza temporale dei Collegi ABF. 

Nel merito l’intermediario ha diffusamente spiegato il funzionamento della clausola oggetto delle censure di parte ricorrente, la quale – in specie – prevede la conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso applicato al momento della stipula e la sua successiva rivalutazione al tasso di periodo (ovverossia quello in vigore al momento della richiesta di estinzione), esplicando – altresì – il sistema di conguagli semestrali relativi al rapporto di cambio tra le valute, regolati (con addebito o accredito) su di un separato conto deposito fruttifero per il ricorrente. 

L’intermediario ha insistito per la legittimità dei mutui fondiari indicizzati in valuta estera (invero non in discussione), richiamando giurisprudenza in tal senso e facendo presente l’assenza di squilibri intrinseci tra la posizione delle parti contrattuali, in quanto il corso del CHF avrebbe potuto concretizzarsi tanto in uno svantaggio, quanto in un vantaggio per il ricorrente. Quanto al difetto di informativa asserito dal ricorrente, l’intermediario ha dato atto (versandole in atti) delle comunicazioni rese in corso di contratto, le quali riepilogano l caratteristiche del mutuo e indicano le operazioni matematiche da eseguire al fine di poter realizzare la duplice conversione, necessaria per il calcolo del montante di estinzione. 

Nel caso di specie, a parere dell’intermediario, l’effetto dei meccanismi di indicizzazione del mutuo (finanziario e valutario) avrebbero procurato al ricorrente un guadagno pari a € 2.330,64, risultanti dal saldo del conto deposito di cui sopra si è detto, garantendo altresì il bilanciamento necessario a mantenere l’importo della rata costante per tutta la durata del mutuo, nonostante le fluttuazioni dei cambi. 

Da ultimo, l’intermediario ha richiamato ampia giurisprudenza di merito e precedenti ABF, contestando – in particolare – le conclusioni del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4135/2015), il quale ha ritenuto di ravvisare caratteristiche di vessatorietà nella clausola in esame. L’intermediario ha concluso, quindi, per l’inammissibilità o per il rigetto nel merito del ricorso. 

DIRITTO 

Deve affrontarsi, in via preliminare, l’eccezione sollevata dall’intermediario convenuto in relazione al difetto di competenza di questo Arbitro, con riguardo ad un contratto di mutuo ipotecario concluso nel 2007 e – pertanto – precedentemente al 01/01/2009 (data a partire dalla quale si esplica la potestas iudicandi dei Collegi ABF). L’eccezione è infondata e va respinta, con conseguente affermazione della competenza di questo Arbitro a decidere nel merito. In specie, non vi è motivo per discostarsi dal costante orientamento dei Collegi a mente del quale la verifica in ordine alla competenza – ancorché il ricorso implichi una verifica circa la legittimità di clausole contrattuali sottoscritte prima del 01/01/2009 – deve tener conto, non tanto del momento genetico del contratto, quanto piuttosto del momento in cui le clausole contrattuali si sono estrinsecate in un comportamento dell’intermediario oggetto di censura da parte del consumatore (ricorrente). Ecco che, allora, nel caso di cui si tratta, la domanda spiegata dal ricorrente riguarda conteggi di anticipata estinzione che l’intermediario ha prodotto nel 2015 e che il ricorrente ha successivamente contestato. La domanda di accertamento in ordine alla correttezza di tali conteggi, di per sé, non può in alcun modo prescindere dalla verifica relativa alla legittimità della clausola contrattuale di cui l’intermediario ha fatto applicazione, ancorché la medesima sia stata pattuita nel 2007, in data antecedente al 01/01/2009 (cfr., ex multis, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5874/2015). Pertanto, se il comportamento contrattuale dell’intermediario antecedente al 01/01/2009 (ivi inclusa, quindi, la fase precontrattuale) non potrà essere oggetto di alcun scrutinio da parte di questo Arbitro, a diversa conclusione deve pervenirsi in merito alla valutazione richiesta circa la legittimità dei conteggi di anticipata estinzione. A nulla vale, poi, la circostanza secondo la quale il ricorrente non avrebbe proceduto all’estinzione del rapporto in esito ai conteggi e – pertanto – la clausola denunciata non avrebbe avuto una concreta applicazione. Invero, il ricorrente non ha azionato innanzi a questo Arbitro una domanda restitutoria, volta ad accertare la nullità della clausola contrattuale ottenendo la rifusione – in parte qua – degli importi corrisposti, bensì una domanda volta a far valere il proprio diritto ad ottenere un conteggio estintivo privo di vizi di legittimità e/o legalità, così da poter procedere alla successiva estinzione del mutuo versando tutto e solo quanto in effetti dovuto. 

Nel merito, questo Arbitro ha già avuto occasione di esprimersi diffusamente in relazione a clausole identiche o analoghe a quelle di cui l’intermediario ha fatto applicazione per la redazione del conteggio estintivo contestato dal ricorrente, consolidando un orientamento (cfr., ex multis, Collegio di Coordinamento, decisioni n. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015, 5874/2015; Collegio di Milano, decisioni n. 4135/2015, 9190/2016, 10249/2016, 4501/2016) cui è opportuno conformarsi, anche alla luce del recente intervento legislativo operato con il d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72 (attuazione della direttiva 2014/17/UE), il quale conferma al di là di ogni differente interpretazione, le particolari esigenze di trasparenza sempre invocate dai Collegi ABF con riguardo a operazioni di mutuo indicizzate ad elevata complessità per il consumatore, come quella di cui si tratta. 

Il ricorrente, lamenta l’abusività, la vessatorietà e in ogni caso la mancanza di trasparenza del meccanismo sottostante la doppia conversione del capitale residuo onde determinare l’importo dovuto per l’estinzione anticipata del mutuo (ovvero l’impossibilità di coglierne il funzionamento, non disponendo di cognizioni specifiche in materia bancaria/finanziaria). La disciplina contrattuale, sul punto, prevede, in caso di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in CHF al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in Euro al cambio CHF/EUR rilevato il giorno previsto per il rimborso. Così facendo, il consumatore si trova a subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in CHF al tasso convenzionale (“storico”) e, una seconda volta, in Euro al tasso di periodo. Una simile pattuizione va letta alla luce di quanto più in generale affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla validità delle clausole nei contratti unilateralmente predisposti. In merito, si constata come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato (cfr. Cass. Civ. 17351/2011) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Con riguardo alla clausola di cui si controverte, non pare a questo Arbitro che la stessa manifesti al cliente in maniera sufficientemente trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, né il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Né a sanare tale situazione può contribuire il rilascio di note esplicative successive, peraltro non condivise nella loro interpretazione dalla parte ricorrente. Infatti, come si detto, la clausola contrattuale in discussione si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in CHF al “tasso di cambio convenzionale” e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa), né appare sufficientemente chiara, a prescindere dal requisito della buonafede; in altri termini, risulta complesso e difficilmente intellegibile comprendere quale impatto concreto il regime di doppia conversione venga a determinare sul capitale a debito, né vi sono ausili documentali ovvero consta in merito una specifica consulenza ed assistenza tali da fare meglio comprendere al cliente aderente l’esatto funzionamento della clausola. 

D’altro canto – diversamente da quanto l’intermediario convenuto sembra affermare – il doppio regime di conversione non è per nulla neutro rispetto ai doveri delle parti (rectius talvolta favorevole e talvolta sfavorevole) e, in particolare, del consumatore che si trova a subirne gli effetti, anche pregiudizievoli, rispetto alle proprie obbligazioni, senza poterne comprendere appieno la portata. Su questi aspetti e in relazione alla loro interferenza con il regime dei contratti dei consumatori, si è conformemente espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ritenendo inequivocabilmente che una clausola contrattuale può essere valutata come abusiva laddove “malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Ciò è tanto più vero – nel caso in esame – alla luce della decisione assunta dalla BNS (Banca Nazionale Svizzera) nel gennaio 2015, con la quale è stato abbandonato il regime della c.d. “difesa del tasso di cambio” (il quale aveva contenuto le oscillazioni fisiologiche del rapporto CHF/EUR attorno al valore di 1,20 punti), accrescendo così sensibilmente la già conclamata natura aleatoria del contratto. 

La clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, tanto ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo, quanto – conformemente ai precedenti della Suprema Corte – per aperta violazione della fondamentale regola della trasparenza (ovverossia della obiettivamente agevole comprensibilità). Secondo l’ormai consolidato insegnamento dei Collegi ABF, nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio, senza che il contratto ne resti travolto nel suo complesso (Cass. Civ. n. 20686/2013). Soccorre, in questo senso il ben noto art.125-sexies, c. 1, del TUB, il quale dà sempre diritto al consumatore di “rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. La controversia trova, pertanto, soluzione nell’interpolazione del dato contrattuale (epurato della clausola nulla in relazione alla doppia conversione) e del dato normativo. Di talché, in esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, calcolate secondo l’indicizzazione al CHF come da contratto, senza praticare però la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità. Resta fermo il dovere dell’intermediario di ricalcolare le somme eventualmente addebitate in eccesso alla parte ricorrente per effetto della dichiarata nullità della clausola, poiché essa non potrà che esplicare i propri effetti ex tunc. Non sussistono le condizioni indicate dal Collegio di Coordinamento per il ristoro delle spese legali. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui i motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Flavio Lapertosa

Dec-20171018-12907

Decisione N. 10921 del 18 maggio 2018 – Mutuo – Estinzione anticipata

Decisione N. 10921 del 18 maggio 2018

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori: 

(RM) SIRENA ……….Presidente 

(RM) GRECO ……….Membro designato dalla Banca d'Italia 

(RM) SCIUTO ……….Membro designato dalla Banca d'Italia 

(RM) CARATELLI ……….Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(RM) CHERTI ……….Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore SCIUTO MAURIZIO 

Seduta del 16/03/2018 

FATTO 

1. In data 14.6.2007 la ricorrente sottoscriveva con la banca convenuta un contratto di mutuo fondiario indicizzato in franchi svizzeri e garantito da ipoteca per l’importo di € 125.000,00. In particolare, la clausola relativa all’estinzione anticipata prevedeva che ai fini del rimborso anticipato il capitale residuo fosse parametrato al tasso Libor franco svizzero a 6 mesi e poi riconvertito in euro. 

2. A seguito di richiesta della ricorrente, nel 2016 la banca forniva un conteggio di anticipata estinzione in base al quale il residuo capitale di € 102.011,73 avrebbe dovuto essere rivalutato, secondo il meccanismo sopra indicato, di € 56.235,42. Nonostante il mutuo venisse all’epoca estinto sulla base del predetto conteggio per impellenti ragioni di carattere personale della ricorrente, questa lamenta che la clausola contrattuale in base alla quale venne regolata all’estinzione anticipata sia illegittima, in quanto non esponeva in modo trasparente ed inequivoco il meccanismo di calcolo, in contrasto con la normativa europea e con in principi di trasparenza, pubblicità e chiarezza previsti dal TUB. 

3. In ragione di quanto sopra, la ricorrente chiede quindi che quest’Arbitro accerti la nullità dell’art. 7 del contratto e disponga la restituzione delle somme indebitamente percepite dall’intermediario.

4. Nelle sue controdeduzioni, la banca resistente, in via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso per ragioni di incompetenza ratione temporis dell’adìto ABF, considerato come la domanda in tale ricorso contenuta consista, o comunque si basi, sull’accertamento di una clausola di un contratto stipulato nel 2007. 

5. Nel merito, la banca, ribaditi i termini della complessiva vicenda negoziale deduce che il contratto è un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, tale per cui sia l’erogazione che le rate di rimborso sono regolate in euro, ma la valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, è il franco svizzero. Tale contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse convenzionale (Libor/Franco svizzero a sei mesi) anche dal tasso di cambio Franco svizzero/Euro. Quindi, nell’alea del contratto stesso rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo a tasso variabile) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco svizzero/Euro. 

6. In particolare – precisa la banca - il suddetto meccanismo di indicizzazione previsto trova attuazione mediante “conguagli semestrali”, tali per cui le rate mensili (in euro) rimangono costanti per tutto il periodo di ammortamento del prestito, ma alla fine di ogni semestre viene calcolato il differenziale fra i tassi e l’importo (“positivo” o “negativo”) che genera un addebito o un accredito regolati su un “conto di deposito fruttifero”. 

Le modalità di calcolo delle somme dovute all’intermediario in caso di estinzione anticipata del mutuo, prosegue la banca, sono chiaramente riportate nelle condizioni contrattuali (art. 7), secondo cui: “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al 'tasso di cambio convenzionale' e successivamente convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro rilevato ... e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell'operazione di rimborso” (“tasso di periodo”). 

Ciò significa che (i) si converte il “capitale restituito” in franchi svizzeri, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula (c.d. “tasso convenzionale”), e quindi moltiplicando il capitale per tale tasso convenzionale; (ii) dopodiché, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca, si deve riconvertire in euro il capitale, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”). 

7. In definitiva, la banca ritiene legittima della clausola in questione sia in conformità ai princìpi di autonomia negoziale, sia perché del tutto chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire, che nel contratto sono stati appunto espressi in termini discorsivi perché più chiari per il consumatore rispetto ad una loro eventuale trascrizione mediante formule aritmetiche e matematiche. Del resto, anche durante l’esecuzione del contratto la banca comunicava alla ricorrente due ulteriori note (datate 1.3.2013 e 26.3.2015) esplicative e riepilogative del meccanismo di indicizzazione, nelle quali erano altresì descritte le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione e la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione, così anticipando quelli che sarebbero state le raccomandazioni di trasparenza formulate dello stesso Collegio di Coordinamento di quest’Arbitro (Coll. Coord., n. 7727/2014 e n. 4135/2015). 

8. Chiede pertanto, in ragione di tutto quanto sopra riportato in via preliminare, di dichiarare irricevibile il ricorso per incompetenza ratione temporis; nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato. 

DIRITTO 

9. La presente controversia investe una fattispecie già ripetutamente esaminata da quest’Arbitro, in sede di Collegio di Coordinamento, in relazione ad analoghi ricorsi presentati sempre verso la banca resistente, anche in relazione a contratti conclusi precedentemente al 2009. 

10. Tanto considerato, non ravvede questo Collegio (che già precedentemente, con reiterate decisioni assunte in procedimenti instaurati sempre nei confronti dell’odierno resistente, aveva avuto modo di rilevare l’ambiguità della clausola di cui si discute: decisioni nn. 2374/ 2011; 2606/2011; 707/2012) elementi di novità o altri motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto dal Collegio di Coordinamento, avuto riguardo in primo luogo alla decisione n. 7727 del 20.11.2014 del Collegio di Coordinamento, nella quale – può qui ricordarsi – veniva osservato: 

Nella clausola contestata l’indicizzazione era in essa riferita, per il caso di estinzione anticipata, al capitale “restituito” anziché a quello “residuo”, come sarebbe stato richiesto dalla natura atipica e aleatoria del contratto posto in essere (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548). L’elevato tecnicismo del meccanismo di indicizzazione adottato e l’assenza, nel testo contrattuale, di una chiara illustrazione delle sue modalità operative rendevano tuttavia non agevole per una persona non particolarmente esperta della materia, come il mutuatario, la percezione dell’erroneità di tale indicazione. (...) Per quanto si è detto, una volta venuto a conoscenza della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola n. 7, egli era certamente tenuto ad attivarsi onde evitare che la parte mutuataria potesse essere indotta in errore dalla sua ambiguità (Cass. 5 maggio 2009, n. 10285; 21 maggio 2013, n. 12401). 

11. Rileva, inoltre, l’ulteriore e più recente pronuncia del Collegio di Coordinamento dec. n. 5855 del 29.7.2015, in cui si è avuto modo di chiarire diffusamente “l’illegittimità della rivalutazione prevista nell’art. 7 del contratto” sulla base di quanto già ritenuto dalla Corte giustizia UE, la quale – deve anche qui ricordarsi - con sentenza n. 26 del 30.4.2013 ha affermato, nell'ambito di una controversia fra due consumatori ungheresi ed un banca in merito all'interpretazione di una clausola contrattuale relativa al corso di cambio applicabile ai rimborsi di un mutuo espresso in valuta estera, che: 

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano. 

12. Ebbene, in conformità al dictum della Corte di Giustizia testé ricordato, la predetta decisione del Collegio di Coordinamento dec. n. 5855 del 29.7.2015, dopo aver precisato che:
“La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Il procedimento seguito dall’intermediario per calcolare il capitale da rimborsare a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo con la conseguenza che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, poiché nel caso di specie il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione era sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè si è verificato un apprezzamento del Franco Svizzero sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare risulta maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento. Il suddetto calcolo si è, dunque, articolato in due fasi: dapprima il capitale residuo è stato convertito in Franchi Svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi è stata calcolata la somma (in Euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo”; 

ha ritenuto la nullità della clausola qui esaminata, osservando:
“La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). Secondo la già menzionata sentenza della Corte di giustizia, la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. cons., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio.
In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE).
Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola.
Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato.
Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». (...) Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il 
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore».
In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio ai fini dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. 

In esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata (...) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. 

13. Non è inutile, in ultimo, ricordare come recentemente anche la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 novembre 2015, ord.) abbia avuto modo di pronunciarsi – sempre nella stessa direzione e sempre nei confronti dell’odierno intermediario resistente, per di più dichiarando espressamente di condividere gli orientamenti di quest’Arbitro - sul tema qui affrontato, concludendo che: 

quanto alla clausola di cui all’art. 7.5 dei contratti de quibus, se ne ravvisa il contrasto con l’art. 35, I comma del Codice del Consumo non in relazione al meccanismo di conversione, ma in rapporto alla terminologia impiegata come sopra precisato”, sulla base della seguente argomentazione: “Ciò posto in ordine al meccanismo, è, però, da sottolinearsi che la terminologia impiegata in detta disposizione poteva dare adito a dubbi interpretativi, come, peraltro, condivisibilmente già osservato in alcune decisioni dell’ABF prodotte da parte ricorrente. In particolare, il problema si pone per la dicitura “capitale restituito” contenuta nell’art. 7.5: ed, invero, posto che l’indicizzazione riguardava, nell’ipotesi di estinzione anticipata, il capitale da rimborsare, l’adeguamento avrebbe dovuto riguardare certamente il capitale residuo e non già quello restituito sino alla data della richiesta di estinzione. Una simile inesattezza poteva avere come conseguenza quella di focalizzare l’attenzione del consumatore sul capitale restituito e non su quello da restituire, con le conseguenti inesattezze in punto di valutazione economica dell’operazione. Né vale considerare il meccanismo utilizzato per i conguagli semestrali in base al quale, una volta operato il conguaglio, nessuna rivalutazione delle somme rimborsate da parte del mutuatario poteva più essere disposta; ciò in quanto non è esigibile, da parte del consumatore, un ragionamento logico – giuridico volto a supportare un’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali per giungere ad una corretta conclusione metodologica in ordine al calcolo e, prima ancora, per compiere una corretta e realistica valutazione delle somme ancora dovute in caso di estinzione anticipata. In sostanza, quindi, una simile inesattezza ben potrebbe essere fonte di non corrette valutazioni economiche da parte dei consumatori e, per ciò stesso, contravviene a quei doveri di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, che sono maggiormente avvertite in ambito consumeristico ed impongono all’operatore professionale un onere di diligenza particolarmente stringente ed idoneo a colmare la normale asimmetria informativa nel rapporto con il cliente”. 

Analogamente, e ancor più di recente, il Tribunale di Roma, 3 gennaio 2017, respingendo la domanda del qui convenuto intermediario e condividendo gli orientamenti di quest’Arbitro, ha ribadito la contrarietà della clausola ora in questione rispetto alle regole di trasparenza poste dagli artt. 115 e 116, T.u.b., nonché dagli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.

14. Da tutti gli argomenti ed i princìpi sopra ricordati ed in questa sede ancora una volta condivisi e ribaditi, può pertanto rilevarsi – seppure soltanto incidenter tantum – la nullità della clausola contestata dalla ricorrente, ed in ogni caso l’illegittimità di un rimborso anticipato del finanziamento che sia avvenuto secondo i criteri, tutt’altro che trasparenti, posti da una siffatta clausola, anziché mediante la restituzione della differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dalla predetta clausola. 

15. Ne discende il diritto del ricorrente – posto che questi ha già rimborsato il prestito secondo il conteggio operato da parte resistente in conformità all’illegittima clausola contrattuale ad ottenere la restituzione dell’eccedenza fra la somma versata all’atto dell’estinzione e quella dovuta, quantificabile quest’ultima nella differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale restituite precedentemente all’estinzione. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, rilevata la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti, dispone che l’intermediario restituisca alla ricorrente la differenza tra la somma versata all’atto dell’estinzione e quella dovuta, da quantificarsi nella differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Pietro Sirena

Dec-20180518-10921

Decisione N. 13905 del 26 giugno 2018 – Mutuo – Mutuo fondiario

Decisione N. 13905 del 26 giugno 2018

COLLEGIO DI BOLOGNA 

composto dai signori: 

(BO) MARINARI ……..Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI ……..Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI ……..Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI ……..Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(BO) PETRAZZINI ……..Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore BARBARA PETRAZZINI 

Seduta del 05/06/2018 

FATTO 

Con ricorso depositato in data 7 novembre 2017, il ricorrente, a mezzo di legale di fiducia, riferisce di aver stipulato in data 27 luglio 2007 con l’intermediario odierno resistente un contratto di mutuo fondiario, in forza del quale veniva erogata la somma di 85.000,00 euro mediante indicizzazione, in euro/franco svizzero “con tasso di cambio determinato convenzionalmente in Franchi Svizzeri 1,6851 per euro” (art. 4), nonché, in caso di rimborso anticipato, con restituzione del capitale restituito (e non da restituire) e degli eventuali arretrati dovuti, con calcolo in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, convertito successivamente in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato nel giorno dell’operazione di rimborso (art. 7). 

Nel 2015, avendo intenzione di estinguere anticipatamente il rapporto, il ricorrente faceva istanza perché gli venisse fornito un conteggio in tal senso e l’intermediario, con nota del 24 marzo 2015, quantificava l’importo dovuto in 68.041,33 euro in ipotesi di estinzione anticipata al 1° aprile 2015. 

Il conteggio fornito dall’intermediario veniva contestato dal ricorrente con reclamo dell’8 giugno 2017 e, a seguito del negativo riscontro da parte dell’intermediario, con ricorso davanti a questo Arbitro con il quale il ricorrente chiede di dichiarare la nullità del contratto 

di mutuo nella parte in cui prevede una clausola (art. 7), relativa al rimborso anticipato, che, da un lato, rende equivoci i diritti e gli obblighi negoziali delle parti e, dall’altro, determina a carico dell’utente un significativo squilibrio contrattuale; in conseguenza della richiesta declaratoria di nullità, il ricorrente chiede inoltre di accertare e dichiarare che il capitale residuo da restituire è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite; oltre alla condanna dell’intermediario alla rifusione delle spese di procedura e delle spese di assistenza legale, quantificate in 1.677,36 euro. 

Costituendosi ritualmente nel procedimento, l’intermediario, confermati i fatti, precisa che i ricorrenti hanno ricevuto la comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata con le note datate 1° marzo 2013 e 26 marzo 2015 (cfr. all. 2a e 2b alle controdeduzioni). 

Chiede quindi, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis del Collegio ABF, atteso che il contratto è stato stipulato nel 2007 e, come riferisce la controparte e come attestato dal piano di ammortamento aggiornato, i ricorrenti non hanno mai dato luogo all’estinzione del prestito (in effetti non è neppure stata concretamente applicata la clausola controversa), non configurandosi o concretandosi così quelle operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 che la controparte vorrebbe addurre a dimostrazione della competenza temporale del Collegio adito ed afferendo la domanda dei ricorrente esclusivamente al momento genetico del contratto, stipulato nel 2007; nel merito, rivendica la perfetta determinatezza e comprensibilità del mutuo in vertenza, essendo perfettamente descritti nel contratto impugnato il meccanismo di conversione e gli elementi aritmetici per addivenire al calcolo del quantum necessario per estinguere il finanziamento. 

Conclude pertanto chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile in rito ed eventualmente rigettato nel merito. 

DIRITTO 

La questione oggetto del ricorso attiene al ben noto meccanismo di (doppia) conversione del mutuo indicizzato a moneta straniera (franco svizzero), in sede di estinzione anticipata. 

Deve preliminarmente essere affrontata l’eccezione di incompetenza temporale di questo Collegio sollevata dall’intermediario. L’eccezione non coglie nel segno. Vero è che il contratto in vertenza è stato stipulato in data anteriore al 2009, tuttavia agli atti è presente, e ciò deve essere tenuto fermo quando anche trattasi di mero documento potenziale che non ha sortito effetti concreti, una richiesta di conteggio estintivo, volta a definire la posizione delle parti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, cui l’intermediario ha risposto con nota del marzo 2015. Dunque, si può affermare che l'intento del ricorrente non sia tanto e non sia solo l'impugnazione del vizio genetico della clausola (nullità per contrasto con normativa consumeristica) – fattispecie questa sicuramente sottratta alla competenza del Collegio per motivi di incompetenza temporale – quanto la contestazione del momento esecutivo (anche potenziale, come ricordato) della stessa. Detta ultima fase si colloca in epoca sicuramente posteriore al 2009 e dunque questo Collegio (richiamando sul punto i principi più volte espressi dal Collegio di Coordinamento: cfr. le decisioni nn. 5874/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 4135/2015) ritiene di poter procedere con l'esame nel merito della vertenza (cfr. altresì le decisioni ABF, Collegio di Roma, n. 12706/2017; Collegio di Milano, n. 17697/2017; Collegio di Bologna, n. 13022/2017). 

Venendo al merito della controversia, si rileva, con riguardo alla clausola sull’estinzione anticipata del rapporto di cui all’art. 7 del contratto, che le parti hanno pattuito che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell’operazione di rimborso”. 

Il Collegio di Coordinamento ABF si è in più occasioni pronunciato sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero, e in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo (fra le altre, cfr. le già citate decisioni nn. 4135/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 5874/2015). 

In tali decisioni, il Collegio di Coordinamento ABF ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame perché con esse l’intermediario ha violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della comprensibilità obiettivamente agevole. 

In particolare, il Collegio di Coordinamento ABF – richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. Civ. n. 17351/2011) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. 

Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola ex art. 7 del contratto, in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di Coordinamento ABF ha disposto che, “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. 

Agli orientamenti sopra riportati del Collegio di Coordinamento ABF (fatti propri da tutti i Collegi territoriali: cfr. ex multis le decisioni ABF, Collegio di Palermo, n. 8866/2017; Collegio di Roma n. 39/2018; Collegio di Bologna nn. 4583/2018) questo Collegio dichiara di aderire, conseguentemente disponendo che l'intermediario, a correzione e sostituzione del conteggio estintivo già rilasciato, comunichi un nuovo conteggio estintivo, attenendosi alle regole e ai principi esposti nella decisione del Coordinamento sopra ricordata. 

Non può invece trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che l’orientamento consolidato di quest’Arbitro in subiecta materia (cfr., da ultimo, la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 4618/2016) 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Marcello Marinari

Dec-20180626-13905

Decisione N. 14186 del 27 giugno 2018 – Mutuo – In valuta – Estinzione anticipata – Contratti bancari in genere – Nullità delle clausole

Decisione N. 14186 del 27 giugno 2018

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori: 

(RM) MASSERA ……………. Presidente
(RM) SIRENA  ……………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI ……………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO …………….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(RM) PETRILLO ……………….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPPIELLO RAFFAELE

Seduta del 24/05/2018 

FATTO 

Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto, il 20 novembre 2009, un mutuo fondiario indicizzato al CHF. L’11 ottobre 2016 ha chiesto il conteggio informativo di estinzione anticipata del finanziamento da quale emergeva che, oltre al capitale residuo, avrebbe dovuto restituire € 55.000 di “rivalutazione”. Il 14 luglio 2017 ha formulato reclamo lamentando la mancata corrispondenza dei calcoli del conteggio alle condizioni contrattuali. In particolare, ha specificato che le voci “rivalutazione”, “indicizzazione valutaria” e “indicizzazione finanziaria” non compaiono nel testo contratto. Inoltre non è spiegato come tali voci siano state conteggiate, considerando anche che tutti gli importi pattuiti sono riportati soltanto in euro. Ha dunque richiesto una copia firmata della documentazione precontrattuale. Il 25 luglio 2017 la banca ha risposto in maniera insoddisfacente, allegando peraltro documentazione precontrattuale non firmata dal ricorrente e non inerente al mutuo sottoscritto. Infatti il testo contrattuale si riferisce sempre al “mutuo fondiario” mentre la documentazione consegnata dalla banca al “mutuo indicizzato al Franco Svizzero”. Parte ricorrente chiede:

i) l’invio dei documenti informativi precontrattuali firmati;

ii) se la clausola contrattuale sull’estinzione sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile;

iii) di dichiarare la nullità d’ufficio o parziale della relativa clausola;

iv) di valutare infine le conseguenze della nullità della clausola ai fini dell’anticipata estinzione del finanziamento.

L’intermediario, in aggiunta a quanto già riferito dal ricorrente, premette che il finanziamento contestato è ancora in essere. Quanto alla clausola di “rivalutazione” prevista in caso di estinzione anticipata del finanziamento, rileva come sia pattuito che “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito (ndr residuo), nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso” (art. 7 del contratto). La banca sostiene così la piena legittimità della clausola di “rivalutazione”, ritenendola assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi da seguire ai fini del calcolo del capitale residuo. La banca afferma di avere più volte illustrato il meccanismo della clausola contestata sia in sede d’informativa precontrattuale, consegnando il foglio informativo, sia in sede di esecuzione del contratto, mediante l’invio di note esplicative e riepilogative della clausola di “rivalutazione”. Inoltre, la clausola di “rivalutazione” non può essere considerata vessatoria perché: i) in primo luogo, la disciplina consumeristica censura lo squilibrio normativo e non economico del contratto; ii) in secondo luogo, il giudizio di vessatorietà deve essere eseguito con riferimento al contratto nel suo complesso, considerando dunque anche la provvista maturata a seguito dei “conguagli semestrali” e accreditata sullo “speciale rapporto di deposito fruttifero”; iii) infine, da un punto di vista meramente economico, la natura aleatoria della clausola in esame potrebbe determinare in concreto dei vantaggi patrimoniali per il mutuatario. Parte resistente chiede che il ricorso sia respinto siccome infondato. 

DIRITTO 

In via preliminare con riguardo alla richiesta di parte ricorrente relativa all’invio dei documenti informativi precontrattuali firmati, questo Collegio rileva che le Disposizioni BdI non prevedono che alla consegna del foglio informativo segua anche la sottoscrizione del cliente. Ciò perché la funzione del foglio informativo, essenzialmente pubblicitaria, si esaurisce nella fase pre-contrattuale. Con riferimento al merito della controversia si rileva che attiene all’ormai noto tema della legittimità di clausole contrattuali che, nell’ambito di una fattispecie di mutuo indicizzato, prevedono una duplice conversione del capitale residuo – prima in franchi svizzeri al tasso convenzionale e poi in euro al tasso del periodo – in ipotesi di estinzione anticipata. Il Collegio di coordinamento si è espresso nel 2015, con diverse pronunce (tra cui decc. nn. 4135/15; 5866/15; 5855/15; 5874/15), sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero (in particolare sulla validità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo). L’attuale controversia non sembrerebbe, come detto, discostarsi dalle fattispecie già esaminate. Nei casi precedenti, il Collegio di Coordinamento, nelle pronunce n. 4135/15; 5866/15; 5855/15;5874/15, ha dichiarato la nullità di clausole sull’estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame, perché con esse l’intermediario avrebbe violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della obiettivamente agevole comprensibilità. In particolare, il Collegio di Coordinamento - richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano” e della Corte di Giustizia dell’Unione europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che “non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE(ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. Con riguardo alle conseguenze della declaratoria di nullità della clausola del contratto in materia di estinzione anticipata, si rileva che, nei casi simili, il Collegio di Coordinamento ha disposto che “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità”. Pertanto, tenuto conto che il contratto in esame non è stato ancora estinto e che, inoltre, non è stata ancora perfezionata alcuna operazione di surrogazione, sulla base delle suesposte ragioni, si dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e si accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Maurizio Massera

Dec-20180627-14186

Anteprima ABF: Decisione n.14186/18 del 27.06.2018 – Collegio di Roma

Decisione N. 4654 del 28 febbraio 2018 – Mutuo – In valuta

Decisione N. 4654 del 28 febbraio 2018

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA …….Presidente 

(MI) ORLANDI …….Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) SANTONI …….Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) FERRETTI …….Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(MI) TINA …….Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore FERRETTI ROBERTO 

Seduta del 19/12/2017 

FATTO 

Con ricorso pervenuto in data 10/09/2016, il ricorrente ha esposto: 

-  di aver stipulato in data 22/10/2002 con l’intermediario resistente un contratto di mutuo ipotecario denominato in Franchi svizzeri;
-  di aver richiesto al resistente il conteggio di quanto dovuto in caso di estinzione anticipata del mutuo;
-  che, una volta ricevutolo, aveva constatato che in esso si esponeva un capitale residuo pari a € 95.079,75 e un ulteriore importo di € 35.042,35 a titolo di rivalutazione;
-  di aver contestato il conteggio estintivo, rilevando che la clausola che prevedeva la rivalutazione dell’importo mutuato aveva natura vessatoria.

Insoddisfatto del riscontro al reclamo, il ricorrente ha proposto ricorso all’ABF e chiesto che il Collegio accertasse il suo diritto ad ottenere un nuovo conteggio di estinzione anticipata del mutuo nel quale “l’importo relativo alla rivalutazione, conseguente alla differenza cambio Euro / CHF (Franco Svizzero) sul mutuo/capitale residuo, [fosse] cancellato”.
L’intermediario ha depositato le proprie controdeduzioni ed ha preliminarmente rilevato: 

-  che il mutuo in questione era ancora in ammortamento e che, quindi, la clausola contrattuale contestata dal resistente non era mai stata applicata;
-  che la domanda del ricorrente era inammissibile poiché comportava l’accertamento dell’invalidità di una clausola contrattuale contenuta in un contratto stipulato in un’epoca anteriore al 01/01/2009 e, quindi, all’avvio della competenza temporale dell’ABF.
Nel merito, l’intermediario ha contestato la fondatezza delle doglianze del ricorrente e affermato che il contratto mutuo illustrava in modo esaustivo e comprensibile il meccanismo di duplice conversione valutaria del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata.
Il resistente ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di respingerlo nel merito. 

DIRITTO 

Questo Collegio deve preliminarmente verificare la propria competenza ratione temporis in merito alle domande proposte con il ricorso.
Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che l’eccezione di incompetenza temporale formulata dal resistente non sia fondata, poiché il ricorrente ha limitato la propria domanda al “ricalcolo” dell’importo dovuto in caso di estinzione anticipata del mutuo senza applicare il meccanismo di doppia conversione valutaria previsto dall’art. 9 dal contratto di mutuo (cfr. in questo senso, tra le altre, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015; si vedano anche, Collegio di Roma, decisioni ne. 901/10, n. 1276/10, n. 1302/10; Collegio di Milano, decisioni n. 341/11, n. 520/11, n. 719/11; Collegio di Napoli, decisioni n. 766/11 e n. 810/11). 

Ciò rilevato, deve questo Collegio osservare che la domanda di cui si è detto non può essere decisa senza valutare gli effetti dell’applicazione del citato art. 9 e, prima ancora, la legittimità e l’efficacia della clausola medesima, dato che essa costituisce la base giuridica della pretesa dell’intermediario di operare la sopra menzionata doppia conversione valutaria nel momento dell’estinzione anticipata (v., in questo senso, la già citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015, nonché le successive n. 5855/2015, n. 5866/2015 e n. 5874/2015, tutte conformi e tutte relative a clausole contrattuali del tutto analoghe a quella di cui al ricorso). 

Orbene, come affermato dal Collegio di Coordinamento, non pare che l’art. 9 in esame “esponga in maniera trasparente, chiara e comprensibile il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione della valuta, nonché ‘il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo’, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza [del 30 aprile 2014, nella causa C-26/13], sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro [l’]orientamento della Corte di Cassazione” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351). 

Infatti, - prosegue il Collegio di Coordinamento – la clausola in questione si limita a prevedere che gli importi da restituire siano dapprima convertiti in Franchi Svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che, l’importo così ottenuto, sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, senza tuttavia esporre le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”. 

Occorre a questo proposito ricordare che, secondo il già ricordato consolidato indirizzo della Corte di legittimità, le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ancora, tra le molte, Cass. 8 agosto 2011, n. 17351). 

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata dal Collegio di Coordinamento afferma, inoltre, che la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui trattasi debba essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove “malgrado il requisito della buona fede, [si determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. 

Da quanto precede discende che, in applicazione dell’art. 36 del Codice del Consumo (che attua l’art. 6, paragrafo 1, della citata direttiva 93/12/CEE) e nel solco del menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità e questo Arbitro, ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo, deve disporsi la disapplicazione dell’art. 9 del contratto di mutuo e, in conseguenza di ciò, che l’intermediario effettui il conteggio dell’importo dovuto dal cliente in sede di anticipata estinzione del finanziamento determinandolo sulla base della differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9 del contratto. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Flavio Lapertosa

Dec-20180228-4654

Decisione N. 12238 del 05 giugno 2018 – Mutuo – Estinzione anticipata

Decisione N. 12238 del 05 giugno 2018

COLLEGIO DI TORINO 

composto dai signori: 

(TO) LUCCHINI GUASTALLA …….. Presidente

(TO) GRAZIADEI ……..Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BENEDETTI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI …….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(TO) QUARTA …….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI 

Seduta del 22/05/2018 

FATTO 

La parte ricorrente ha affermato quanto segue: in data 3/05/2007 ha stipulato con l’intermediario resistente un mutuo fondiario, con indicizzazione al franco svizzero, della durata di trent’anni, per l’importo di € 230.000,00; che l’art. 7 del contratto, disciplinante l’estinzione anticipata del finanziamento, prevede che il capitale da restituire sia calcolato in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” e successivamente riconvertito in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio CHF/EUR; che, nel giugno 2017, ha estinto anticipatamente il mutuo in oggetto, attraverso la surroga passiva di altro istituto, mediante il pagamento del debito residuo indicato nel conteggio estintivo di € 225.174,29; che, tra l’altro, in tale conteggio è addebitato l’importo di € 78.085,05 a titolo di “conguaglio cambio”; che il suddetto art. 7 del contratto è da ritenersi nullo in quanto in contrasto con l’art. 33 e ss. del Codice del Consumo, svolgendo analitiche considerazioni in merito e citando precedenti giurisprudenziali e dell’ABF a proprio favore; ha dato atto di aver esperito un tentativo di mediazione assistita non andato a buon fine a causa del rifiuto dell’intermediario convenuto. 

L’intermediario resistente ha affermato che: in data 3/05/2007 è stato stipulato, per atto pubblico notarile, un contratto di mutuo indicizzato in Franchi Svizzeri con l’odierna parte ricorrente; in data 28/01/2014 tale rapporto è stato convertito in un mutuo in Euro; in data 20/06/2017, su richiesta del ricorrente, è stato elaborato il conteggio di estinzione anticipata ai fini della surroga; ha rilevato che la domanda è irricevibile ratione temporis poiché contesta aspetti (nullità di una clausola contrattuale) consistenti in vizi genetici del rapporto che esulano dalla competenza temporale dell’ABF; che infatti l’asserita vessatorietà delle clausole del contratto è da valutarsi con riferimento alla data di conclusione dello stesso, come indicato dall’art. 34 comma 1, cod. cons.; ha svolto analitiche considerazioni sulla legittimità dei criteri di indicizzazione previsti dal contratto per l’estinzione anticipata del finanziamento; questo infatti non sarebbe connotato da alcuno squilibrio normativo; a tal fine ha svolto puntuali argomentazioni volte a dimostrare la chiarezza e la comprensività della clausola sull’estinzione anticipata; inoltre ha rilevato di aver assolto agli obblighi prescritti dalla normativa sulla trasparenza; infine ha svolto considerazioni in merito alla non condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 4135/2015. 

La parte ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare la nullità dell’art. 7 del contratto e per l’effetto disporre [...] la restituzione della somma parti ad € 78.085,05 oltre agli interessi legali a fare data dal 28 giugno 2017 sino al saldo effettivo”. L’intermediario resistente ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile o, in subordine, respinto in quanto infondato. 

DIRITTO 

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene, nella sua essenza, alla contestazione delle modalità di calcolo previste dagli artt. 7 e 7-bis del contratto inter partes utilizzate dall’intermediario per il conteggio estintivo di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri. L’art. 7 stabilisce che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, “ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro (...) nel giorno dell’operazione di rimborso”. In altri termini la norma contrattuale prevede un meccanismo di doppia conversione valutaria, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente una riconversione in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Così descritto l’assetto contrattuale, si tratta preliminarmente di verificare la competenza del Collegio ratione temporis in merito alle questioni sollevate con il ricorso. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che l’eccezione di incompetenza temporale formulata dal resistente sia fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contenute all’art. 7 del contratto di mutuo, il cui esame porterebbe necessariamente il Collegio a verificare l’effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento stesso della stipulazione del mutuo, cioè nel maggio del 2007, quindi un’epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell’Arbitro (cfr. Sezione I, par. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e sevizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia, secondo cui “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009”). Quanto precede non impedisce tuttavia al Collegio, così come statuito per altre posizioni decise da questo Arbitro proprio in relazione alla medesima clausola di cui all’art. 7 oggetto di contestazione (cfr. decisioni 2451/2017, 2578/2017, 4917/2017), di accertare, in applicazione dei criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento n. 5866/2015, il diritto del ricorrente che l’intermediario resistente ricalcoli il capitale residuo che dovrà essere restituito dal cliente in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale da quest’ultimo già restituite senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria di cui si è detto (cfr. Coll. Torino, n. 5379/2017). 

P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione 

IL PRESIDENTE 

Emanuele Cesare Lucchini Guastalla 

Dec-20180605-12238

 

Decisione N. 19808 del 26 settembre 2018 – Estinzione anticipata – Mutuo fondiario – Rinegoziazione

Decisione N. 19808 del 26 settembre 2018

COLLEGIO DI TORINO 

composto dai signori: 

(TO) LUCCHINI GUASTALLA ……. Presidente

(TO) GRAZIADEI ……. Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI ……. Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI ……. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(TO) QUARTA ……. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA 

Seduta del 20/03/2018 

FATTO 

Parte ricorrente, in data 5/6/2008, stipulava un mutuo fondiario con indicizzazione al franco svizzero. Il 7/3/2017 chiedeva ed otteneva un conteggio di estinzione anticipata, in cui l’intermediario domandava la restituzione di una somma “palesemente abnorme”; il prodotto in questione conteneva clausole (in particolare, l’art. 7) relative alla determinazione degli importi dovuti in ipotesi d’estinzione anticipata dichiarati illegittimi sotto plurimi profili dall’ABF e dalla giurisprudenza. Ha chiesto “la produzione di un nuovo conteggio estintivo ... senza l’applicazione dell’art. 7 nullo”. 

Si è costituito l’intermediario, il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della domanda ratione temporis, poiché inerente a vizi genetici del rapporto (nullità di una clausola contrattuale); inoltre, non essendosi perfezionata l’estinzione, mancherebbero in concreto le “operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009” da sottoporre all’attenzione dell’ABF. Nel merito, ha osservato che il meccanismo di funzionamento del mutuo sarebbe comunque legittimo; la clausola impugnata dal ricorrente sarebbe chiara, non affetta da opacità e non vessatoria. A suo avviso, infine, le conclusioni raggiunte dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 4135/2015 non sarebbero condivisibili. 

Il ricorrente, nelle note di replica, ha contestato le affermazioni dell’intermediario, con particolare riguardo all’eccezione d’incompetenza temporale. 

DIRITTO 

Il ricorso verte sul diritto del consumatore a estinguere anticipatamente un rapporto di finanziamento, indicizzato a valuta estera (franco svizzero), senza l’applicazione di clausole opache e comportanti un significativo aumento dei costi. Occorre preliminarmente concentrarsi sull’eccezione d’improcedibilità del ricorso formulata dall’intermediario, per mancanza in concreto di operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 sottoponibili all’attenzione dell’ABF. 

Così non è. Il ricorrente, nel 2017, ha richiesto all’intermediario un conteggio di anticipata estinzione senza applicazione del meccanismo contenuto nell’art. 7, già censurato da più Collegi dell’ABF e dalla giurisprudenza (ex multis, v. decisioni n. 1141 del 20 settembre 2017, n. 8471 del 14 luglio 2017; n. 8866 del 24 luglio 2017; n. 17697/2017 del 21 dicembre 2017; n. 9338 del 27 luglio 2017; n. 9430 del 28 luglio 2017; n. 9430 del 28 luglio 2017; n. 7546 del 28 giugno 2017; n. 7546 del 28 giugno 2017; n. 7754 del 30 giugno 2017; n. 7690 del 29 giugno 2017; n. 16434/2017 del 07.12.2017; n. 8065 del 06 luglio 2017). E ora reitera innanzi all’ABF la medesima richiesta, sostanzialmente demandando a un decisore terzo (appunto, l’ABF) l’accertamento del corretto metodo di calcolo (sul punto si richiama Coll. coord. n. 5874/15 del 29/07/2015). 

Poiché è certo che la domanda principale proposta dal ricorrente attiene alla correttezza del conteggio “informativo” di anticipata estinzione del finanziamento predisposto dall’intermediario in vista di un’ipotetica estinzione fissata al 7/3/2017, si può affermare che la domanda si riferisce a fatti successivi al 1° gennaio 2009, su cui va proclamata la competenza del Collegio arbitrale. 

Nel merito.
Il ricorrente contesta le modalità di calcolo dell’importo richiesto dall’intermediario per l’estinzione anticipata del mutuo in ragione dell’asserita illegittimità dell’art. 7 del contratto di mutuo nella parte in cui prevede, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, che «ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base “al tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero–euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso».
Tale clausola espone il mutuatario alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, perché prescrive che l’importo del capitale residuo sia convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco/svizzero rilevato al giorno del rimborso. Essa, tuttavia, non rappresenta in modo chiaro e agevolmente comprensibile il meccanismo di calcolo applicabile in caso di estinzione anticipata, ponendosi in palese conflitto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, comma 2, cod. cons.). La clausola, infatti, per come è scritta, è affetta da insanabile opacità, segnatamente nella parte in cui si riferisce al “capitale restituito” anziché, come sarebbe stato più logico, al capitale “da restituire” (cfr. Corte di Giustizia, 30/04/2014, n. 26, causa 26/13).
Il Collegio di Coordinamento (dec nn. 7727/14 e 5866/15) ha reputato nullo l’opaco meccanismo previsto dall’art. 7 del contratto di mutuo. In particolare, nelle decisioni nn. 5855 e 5866/2015, è stata rilevata l’assenza di indicazioni in ordine alle «operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)». Del pari, non è stato espresso in modo chiaro e comprensibile il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in euro ma riferite ai tassi legati al franco svizzero. Particolarmente illustrativa la motivazione addotta dal Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza n. 375/2017 (pubblicata in data 10/03/2017), dove si legge: «Il Ctu ha infine analiticamente analizzato l’art. 7 del contratto relativo all’estinzione anticipata del mutuo nel cui ambito non è prevista alcuna formula o metodologia di calcolo, dovendosi condividere l’esito della CTU per il quale il debito in linea capitale da restituire in caso di estinzione anticipata è l’importo residuo indicato nel piano di ammortamento in euro, in corrispondenza dell’ultima rata pagata dal mutuatario. Né può ritenersi fondata l’interpretazione della convenuta che fa riferimento a formule alternative, fondate tuttavia sull’art. 7 bis, che risulta del tutto avulso dalla disciplina dell’art. 7 citato». 

Questo Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsi dal riferito orientamento e condivide la scelta di disapplicare la clausola di cui all’art. 7 del contratto di mutuo relativa alle modalità di determinazione dell’importo dovuto in caso di estinzione anticipata. L’intermediario resistente è perciò tenuto a riformulare il conteggio di anticipata estinzione del finanziamento e, in particolare, dovrà determinare il capitale residuo in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e quella già corrisposta, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 del contratto (ex multis, v. ABF Roma, dec. n. 12308 del 05/10/2017, ABF Milano, dec. n. 7716 del 09/04/2018). 

P.Q.M. 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Emanuele Cesare Lucchini Guastalla

Dec-20180926-19808

Decisione N. 16386 del 30 luglio 2018 – Mutuo fondiario

Decisione N. 16386 del 30 luglio 2018

COLLEGIO DI TORINO 

composto dai signori: 

(TO) LUCCHINI GUASTALLA …….. Presidente

(TO) GRAZIADEI ……. Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BENEDETTI ……. Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI  …….. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(TO) QUARTA  ……….. Membro di designazione rappresentativa  dei clienti 

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA 

Seduta del 22/05/2018 

FATTO 

Tra le parti, nel gennaio 2010, è stato stipulato un mutuo fondiario con indicizzazione al franco svizzero, della durata di vent’anni, per l’importo di € 124.000,00.
Nel ricorso la parte ricorrente riferisce, tra l’altro, di aver sempre onorato le rate del Mutuo e di aver richiesto, nel maggio 2017, la sua parziale estinzione. 

A fronte di tale richiesta la ricorrente ha ricevuto un conteggio di anticipata estinzione parziale al 1.6.2017 dal quale si evinceva che, a fronte del pagamento di € 40.581,96, la quota capitale rimborsata sarebbe stata di soli € 30.000,00, ciò “per effetto della rivalutazione conseguente alla variazione del rapporto di cambio Euro / Franco Svizzero, passato da 1,483 (cambio storico) a 1,09630 (cambio periodo)”. Poiché tale conteggio indicava una rivalutazione del capitale da rimborsare ammontante a oltre il 25%, la mutuataria ha tentato invano di verificare, contratto alla mano, il funzionamento del meccanismo di indicizzazione prestabilito. 

Insoddisfatta dell’interlocuzione con la banca successivamente al reclamo, ha presentato ricorso all’ABF evidenziando, fra le altre cose, che al mutuo è stato “allegato un piano di ammortamento basato su un “tasso di interesse convenzionale” e su un “tasso di cambio convenzionale” pattuito tra le parti; tale piano di ammortamento prevedeva una rata costante di € 663,14 mensile a decorrere dal 1.3.2010 e non riportava alcuna indicazione sul funzionamento della clausola di indicizzazione al tasso e alla valuta e neppure in ordine al meccanismo per la determinazione del calcolo da effettuarsi in ordine alla estinzione anticipata”. Ha contestato la validità degli artt. 4 e 7 del contratto relativi, rispettivamente, alla determinazione degli interessi e alla disciplina attinente all’estinzione anticipata, rilevandone l’opacità in ragione dell’incomprensibilità del meccanismo di indicizzazione rivolto alla determinazione degli interessi e del capitale residuo. Ne ha chiesto la declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 33 e ss. del Codice del Consumo. Con riferimento alle conseguenze della nullità degli articoli 4 e 7 del contratto, ha evidenziato che una sentenza del Tribunale di Milano ha ritenuto applicabile l’art. 1284 c.c. (quindi il tasso legale), mentre altra parte della giurisprudenza ha applicato il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB. 

Parte ricorrente ha chiesto, in via principale:
“accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute negli artt. 4 e 7 del contratto di mutuo per indeterminatezza del contenuto, e per l’effetto disporre l’applicazione al Mutuo del tasso legale ex art. 1284 c.c. [...] disponendo altresì che la banca riformuli il piano di ammortamento in conformità provvedendo alla restituzione al mutuatario delle somme sinora pagate in eccesso”.
In via subordinata:
“accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute negli artt. 4 e 7 del contratto di mutuo per indeterminatezza del contenuto, e per l’effetto disporre l’applicazione al Mutuo del tasso di cui dell’art. 117 commi 4 e 7 del TUB senza alcuna indicizzazione, disponendo altresì che la banca riformuli il piano di ammortamento in conformità provvedendo alla restituzione al mutuatario delle somme sinora pagate in eccesso”.
In via di ulteriore gradato subordine:
“accertare le dichiarare la lesione delle norme in materia di trasparenza bancaria e corretta informazione e/o di esecuzione in buona fede in relazione al Mutuo e per l’effetto condannare [l’intermediario resistente] al risarcimento del danno in misura pari al maggior importo del capitale residuo ancora da restituire, determinato con l’applicazione dell’indicizzazione al tasso e al cambio franco svizzero del momento dell’estinzione, rispetto a quello originariamente previsto con l’applicazione del tasso convenzionale previsto nel mutuo e indicato nel piano di ammortamento originario, ovvero nella misura ritenuta di giustizia”.
Si è costituito l’intermediario, il quale ha contestato la fondatezza del ricorso e difeso la legittimità dei criteri di indicizzazione previsti dal contratto per la determinazione delle rate e dei conguagli semestrali nonché le regole contrattuali rivolte all’estinzione anticipata del finanziamento. Inoltre, ha svolto considerazioni in merito alla non condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 4135/2015, in relazione alla illegittimità del meccanismo previsto per l’anticipata estinzione. 

DIRITTO 

Il ricorso verte sul diritto del debitore di un contratto di credito immobiliare ai consumatori a un’informazione pre-contrattuale e contrattuale completa e comprensibile, nonché sul dovere del mutuante di comportarsi correttamente, secondo buona fede, nell’esecuzione del contratto. 

La controversia trae origine da un contratto di mutuo fondiario di durata ventennale (con capitale netto di € 124.000,00) stipulato nel 2010 a tasso variabile indicizzato a valuta estera. In particolare, come riferito dalla banca, si tratta di un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero. 

Due sono, in particolare, i profili problematici su cui la parte ricorrente chiede che si concentri l’attenzione dell’interprete: 

1) Mancata o inesatta indicazione in contratto del costo complessivo del credito posto a carico del cliente (sua indeterminatezza/non determinabilità); 

2) Incompletezza o incomprensibilità della disciplina applicabile all’anticipata estinzione. 

Giova brevemente rievocare che il documento di sintesi allegato all’atto pubblico di mutuo prevedeva un TAEG iniziale dell’1,916% indicizzato al “Tasso Libor CHF 6 mesi”. Il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo prevedeva un “tasso di interesse convenzionale” e un “tasso di cambio convenzionale”, con rata costante di € 663,14 a decorrere dal 1.3.2010. Le regole sulla componente feneratizia erano contenute nell’art. 4 (interessi sulla somma concessa a mutuo) e 4.bis (deposito fruttifero). Mentre l’art. 7 bis regolava l’opzione concessa al cliente di convertire il tasso riferito al Franco svizzero in un riferito all’Euro. L’art. 7, invece, regolava l’eventualità di un’estinzione anticipata del mutuo, senza però stabilire meccanismi speciali. 

Evidenzia parte ricorrente che «tutte le clausole relative al funzionamento del meccanismo di indicizzazione del tasso e della valuta sono connotate da un linguaggio intessuto di tecnicismi, che difetta di chiarezza e comprensibilità, non consentendo al consumatore di comprendere né il rischio relativo all’obbligazione assunte né il meccanismo per la determinazione del corrispettivo». 

Il ricorso merita accoglimento.
In discussione non è la possibilità che un contratto di mutuo sia indicizzato a una valuta estera: in generale, alle parti non può essere impedito di «assumersi un rischio futuro» rappresentato dalle possibili oscillazioni della valuta estera assunta quale parametro di riferimento (Cass., 29 maggio 2012, n. 8548). Nel caso di specie però, come ricordato dallo stesso istituto di credito nelle controdeduzioni, oltre al rischio della fluttuazione del tasso di interesse è attratto nel contratto anche il rischio connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro. Questo perché è stato previsto un meccanismo di conguagli semestrali, ai sensi degli artt. 4.5 e ss. del contratto, cui possono seguire periodici «aggiustamenti» (così li definisce lo stesso istituto convenuto) dipendenti, da un lato, dall’andamento del tasso di interesse LIBOR applicato al Franco Svizzero maggiorato di uno spread contrattuale e, dall’altro, dall’andamento del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro (poiché il mutuo, sebbene indicizzato al Franco Svizzero, deve essere comunque pagato in Euro).
In che modo tali aggiustamenti possano intaccare il contratto di mutuo e, più in particolare, il capitale residuo e la sua componente feneratizia, è questione alla quale lo stesso intermediario nella propria memoria di costituzione non è stato in grado di fornire una risposta univoca. Secondo la banca, tali aggiustamenti «non incidono, in via generale, direttamente sull’ammontare delle rate di rimborso del mutuo (che invece rimangono costanti per tutta la durata dell’ammortamento), ma danno luogo ad un “conguaglio positivo o negativo” da accreditare ovvero da addebitare sullo “speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria”». A ben vedere, però, i conguagli periodici sono il risultato operativo a scadenze prefissate di un vero e proprio investimento ai sensi dell’art. 1, comma 2, del t.u.f.; indizio particolarmente affidabile di tale qualificazione è l’obbligatoria costituzione di un conto deposito dedicato che, ai sensi dell’art. 4 bis del contratto, può essere «destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio [...], escludendo che possa essere utilizzato per ogni altra operazione o servizio». Invece, per il pagamento delle rate del mutuo in ammortamento è stata prevista l’accensione di un diverso conto corrente. Come è noto, dalla negoziazione in strumenti finanziari discendono in capo all’intermediario molteplici obblighi di informazione, profilazione e indirizzo nei riguardi della clientela che, se lasciati inadempiuti, possono condurre all’attivazione di rimedi civilistici di varia natura. Tuttavia, l’attivazione di tali rimedi esula dalla competenza di codesto Collegio, tenuto conto che, secondo le Disposizioni sul funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (Sez. I, par. 4), all’ABF non possono essere sottoposte controversie relative “ai servizi e attività di investimento e al collocamento di prodotti finanziari” (art. 23, comma 4, t.u.f.). 

Ciò posto, di sicura inerenza ai compiti istituzionali dell’ABF è la verifica in merito al livello di chiarezza con cui è stata preannunciata al cliente l’incidenza che tali conguagli periodici avrebbero potuto avere sul (costo del) mutuo.
Come affermato di recente dalla Corte di Giustizia UE, nella decisione del 20 settembre 2017 (C-186/16), l’obbligo di trasparenza che grava sul professionista contraente con un consumatore non può essere «limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale» delle clausole contrattuali; poiché il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 «si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, dunque, di trasparenza, introdotto dalla medesima direttiva, deve essere interpretato in modo estensivo». Ne consegue che «il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile deve essere inteso nel senso che impone anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano». 

Alla luce di tali delucidazioni, che fungono da guida nell’attuazione del citato art. 34, comma 2, c. cons., si ribadisce che il problema non è l’indicizzazione del mutuo in sé (tant’è vero che la difesa di parte ricorrente non ne fa motivo di doglianza), ma le modalità attraverso le quali i meccanismi di indicizzazione, conversione e adattamento del contratto siano state fin da principio comunicate per iscritto al cliente. In applicazione del diritto speciale dei contratti conclusi tra professionista e consumatore, è sindacabile da parte dell’interprete l’eventuale opacità delle clausole inerenti ai costi. Così recita l’art. 34, comma 2, c. cons.: «La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile». Ai sensi dell’art. 36 c. cons., le clausole vessatorie «sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto». La nullità è rilevabile anche d’ufficio (art. 36, comma 3). 

A tal riguardo, non sembra convincente quanto riferito dall’intermediario nei suoi scritti difensivi, e cioè che tale meccanismo di rideterminazione periodica del corrispettivo (sopra qualificato in termini di autonoma operazione d’investimento) non sarebbe stato in grado «in generale» di incidere sull’ammontare delle rate. Deve ricordarsi che, in caso di cattivo esito per il consumatore dell’investimento collegato, le perdite accumulate avrebbero potuto trovare annotazione a debito nel separato conto deposito soltanto se, e nella misura in cui, su tale conto fosse stato presente un saldo positivo. In mancanza su quel conto di somme all’attivo “compensabili”, qualunque perdita (di qualunque entità) maturata nel corso del semestre avrebbe finito per intaccare la «prima rata utile dopo il 1° dicembre ed il 1° giugno» (cioè, ad ogni conguaglio semestrale, ai sensi dell’art. 4.6 del contratto). 

È un dato acquisito, allora, che eventuali perdite derivanti dall’investimento collegato sarebbero state poste a carico al cliente “alla prima rata utile” del mutuo (previa verifica dell’incapienza del conto deposito); ma non è chiaro come ciò avrebbe potuto concretamente trovare attuazione né è stabilito quali sarebbero stati gli effetti sull’entità e sul numero totale di rate previste nel piano di ammortamento. Dando credito all’affermazione della banca, secondo cui le «rate di rimborso del mutuo [...] rimangono costanti per tutta la durata dell’ammortamento» e ritenendo legge fra le parti la clausola prevista dall’art. 4, che impone di regolare eventuali perdite derivanti dai conguagli semestrali con immediata riversione nella prima rata utile, i conti possono tornare (cioè, è possibile mantenere inalterato il rapporto tra l’entità e il numero di rate) unicamente a due condizioni: (1) che il piano di ammortamento sia esteso in misura proporzionale al debito sopraggiunto; (2) che il mutuatario rinunci a una parte del debito originario. Rilevato che non c’è menzione in contratto di meccanismi indirizzati ad adattare il piano di ammortamento alle sopravvenienze di debiti ulteriori, se ne deduce che l’intermediario, in mancanza di un preventivo accordo in forma scritta, è rimasto sostanzialmente libero di regolare i rapporti di dare e avere tra le parti a proprio piacimento. Il che non può considerarsi legittimo. Poiché la conformazione del piano di ammortamento incide sul procedimento di formazione del prezzo del finanziamento, cioè sul «costo totale del credito al consumatore», non c’è motivo di dubitare che, nel caso di specie, per mancanza di cenni in contratto alla concreta incidenza degli addebiti derivanti dai “conguagli” sulla articolazione interna delle singole rate e sulla durata complessiva del piano di ammortamento, le incertezze riguardanti l’entità del corrispettivo da porre a carico del consumatore sono andate al di là della (doppia) alea contrattuale inerente al tasso d’interesse e al tasso di cambio, rendendola non soltanto indeterminata ma anche indeterminabile. Donde l’inevitabile declaratoria di nullità. 

Sebbene con diverso percorso argomentativo, ad analoghe conclusioni rispetto all’invalidità per vaghezza dell’art. 4 del contratto è giunto anche il Collegio ABF di Napoli (dec. n. 6470 del 15 luglio 2016), ove si è osservato che «la formulazione contrattuale risulta opaca, non essendo facilmente intellegibile né su quale base di calcolo (“equivalente in franchi svizzeri di quanto liquidato alla parte mutuataria”) sia applicata semestre per semestre l’eventuale differenza tra tasso di cambio convenzionale e quello di mercato, né tanto meno le differenti modalità di regolamento dei conguagli semestrali (se positivi, accreditati su un conto vincolato e sostanzialmente infruttifero, con capitalizzazione annuale disallineata rispetto alle tempistica mensile dei pagamenti rateali; se negativi, immediatamente compensati con il saldo eventualmente positivo del conto oppure richiesti in pagamento alla successiva scadenza rateale)». 

Si pone ora il problema dei concreti riflessi della declaratoria di nullità sul rapporto.
In via principale, parte ricorrente chiede che l’accordo inerente al corrispettivo posto a carico del mutuatario sia dichiarato nullo per indeterminatezza dell’oggetto, con conseguente rielaborazione del piano di ammortamento al tasso d’interesse legale. In subordine, in aderenza a un certo orientamento giurisprudenziale, previa declaratoria della nullità, è chiesta l’applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b. (viene richiamato Tribunale di Busto Arsizio, 10 marzo 2017, n. 375, ma la pronuncia non fa esplicito riferimento all’art. 117). In estremo subordine, è domandato il «risarcimento del danno in misura pari al maggior importo del capitale residuo ancora da restituire, determinato con l’applicazione dell’indicizzazione al tasso e al cambio franco svizzero del momento dell’estinzione, rispetto a quello originariamente previsto con l’applicazione del tasso convenzionale previsto nel mutuo e indicato nel piano di ammortamento originario, ovvero nella misura ritenuta di giustizia».
Ritiene il Collegio che, alla luce dell’opacità riscontrata, sia l’intero impianto feneratizio del mutuo a doversi considerare nullo per indeterminatezza dell’oggetto. Non soltanto, quindi, i meccanismi di indicizzazione e conversione.
Parte ricorrente ha dimostrato che il meccanismo di determinazione della componente feneratizia del mutuo è stato dettagliato per la prima volta nell’atto pubblico di mutuo del 22 gennaio 2010 e che né il documento di sintesi, né il piano di ammortamento né le condizioni generali di mutuo (di cui la parte ha dichiarato, innanzi al pubblico ufficiale redigente, di aver preventivamente preso visione) vi avevano fatto compiuto riferimento. Può, dunque, affermarsi che le condizioni economiche applicate al contratto siano diverse da quelle preventivamente portate all’attenzione del consumatore e su cui è dato presumere che si sia formato il suo convincimento circa la convenienza dell’affare. Da ciò deriva, a complemento della sanzione della nullità, l’applicabilità al contratto del rimedio speciale stabilito dal comma 7 dell’art. 117 t.u.b., vale a dire la riconduzione del costo complessivo del credito al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione. 

Parte ricorrente si duole del fatto che, per tutta la durata del rapporto, la banca non ha mai fornito alla mutuataria alcuna informazione sul rischio derivante dalla rilevante modificazione del franco svizzero/euro, passato dall’1,4683 – assunto come tasso convenzionale nel mutuo – al’1,168 del 30.11.2017, con una contrazione di oltre il 20%. Tale circostanza, trattandosi di credito immobiliare ai consumatori, avrebbe dovuto indurre l’intermediario – perlomeno dall’entrata in vigore dell’art. 120-quaterdecies t.u.b. (aggiunto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72) – a informare il consumatore del «diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo». Sebbene non vi sia prova dell’invio di tali comunicazioni, il tema del rimedio eventualmente applicabile è assorbito dalla declaratoria di nullità parziale del contratto innanzi disposta. 

In aggiunta a tutto questo, la parte ricorrente si duole dell’eccessiva onerosità derivante a suo carico dal conteggio di parziale anticipata estinzione del 1.6.2017, da cui si evince che a fronte del pagamento di € 40.581,96 la quota capitale rimborsata sarebbe di soli € 30.000,00, «per effetto della rivalutazione conseguente alla variazione del rapporto di cambio Euro / Franco Svizzero, passato da 1,483 (cambio storico) a 1,09630 (cambio periodo)» (questa la spiegazione fornita ex post dalla banca resistente, con lettera del 15 maggio 2017). 

Come rilevato dalla stessa parte ricorrente, la clausola di cui all’art. 7.5, con riferimento all’ipotesi di estinzione anticipata parziale, si limita a prevedere che “la somma restituita dalla Parte mutuataria al netto di quanto dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte mutuataria alla Banca determina la quota di capitale estinto. Sulla base della quota di capitale estinto viene calcolata la quota di capitale residuo, Questo capitale è la base per il ricalcolo del piano di ammortamento per la durata rimanente del mutuo. 

Non immediatamente comprensibili appaiono le difese formulate da parte resistente, specialmente là dove pretende di far dire all’art. 7 (dedicato all’estinzione anticipata) ciò che in realtà non dice. Così nelle controdeduzioni: «L’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo viene, per questa ragione, esplicitamente contemplata dall’articolo 7 del Contratto di Mutuo, il quale prevede che “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito (ndr residuo), nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”». 

In realtà, l’art. 7 ha diverso contenuto e non opera riferimenti ad alcun tipo di conversione. In aggiunta allo stralcio sopra riportato (art. 7.5, dedicato all’estinzione anticipata parziale), l’art. 7 stabilisce semplicemente che è possibile richiedere l’estinzione in qualunque momento, purché sia annunciata per iscritto con preavviso di almeno 60 giorni e che il mutuatario sia in regola coi pagamenti. Si può conclusivamente osservare che il meccanismo di doppia conversione attuato dall’intermediario e contestato dal ricorrente, non essendo stato pattuito nel contratto sottoscritto dal cliente e avendo comunque ricevuto ripetute censure da parte dell’ABF (per tutti, v. Coll. coord. n. 5874/2015), non può trovare applicazione in sede di conteggi di anticipata estinzione. Pertanto, ai fini della riformulazione del conteggio di anticipata estinzione, il capitale residuo dovrà rispecchiare la differenza tra la somma originariamente mutuata e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultra legale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 t.u.b., senza conversione alcuna (in termini, ABF Napoli, dec. n. 5487 del 17 maggio 2017). Resta fermo il dovere dell’intermediario di riaccreditare in favore del cliente tutte le somme che, sulla base della suesposta declaratoria di nullità e del correlato meccanismo di conversione dell’intera porzione feneratizia del mutuo, siano state illegittimamente addebitate in eccesso. 

P.Q.M. 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Emanuele Cesare Lucchini Guastalla

Dec-20180730-16386

Decisione n. 17697/2017 del 21.12.2017 – Collegio di Milano

Decisione n. 17697/2017 del 21.12.2017 – Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ………………… Presidente

(MI) ORLANDI …………………….. Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BONGINI …………………… Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MANENTE ………………..Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) DE VITIS ………………….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DIEGO MANENTE

Nella seduta del 19/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Con ricorso ricevuto in data 24/7/ 2016, il ricorrente, premesso di aver stipulato in data 22/04/2008 con l’intermediario convenuto un contratto di mutuo fondiario ipotecario indicizzato al franco svizzero e di avere richiesto nel marzo del 2016 il conteggio informativo per anticipata estinzione, ha impugnato le modalità di calcolo utilizzate dal resistente, che hanno comportato, per effetto della rivalutazione storica del cambio valuta euro-franco svizzero, un aumento di € 23.938,85 del capitale residuo pari ad € 49.892,07. Detto in estrema sintesi, parte attrice - che nel reclamo non ha compiutamente enucleato le proprie domande - ha contestato per un verso, la mancata o insufficiente informativa in fase precontrattuale sul meccanismo di doppia conversione previsto dagli artt.7 e 7 bis del contratto, per l’altro verso la non corretta applicazione della stessa disciplina pattizia.
Il ricorrente ha allegato che l’intermediario si sarebbe limitato a riscontrare il reclamo con risposte standard e proposte di «eventuale cambio mutuo» con conseguente rinuncia a ogni domanda o pretesa relativa al contratto in questione.
La banca resistente ha presentato le proprie controdeduzioni, interpretando la domanda di parte attrice come richiesta di accertare e dichiarare che il mutuo in oggetto è denominato in Euro e non in Franchi Svizzeri e di condannare la convenuta a emettere un nuovo conteggio di estinzione anticipata senza applicare la rivalutazione del capitale.
Muovendo da questa prospettiva, ha chiesto al Collegio, in via preliminare,  di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza temporale dell’ABF,in quanto la domanda afferisce esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto, stipulato nel 2008; in via subordinata, nel merito, sulla scorta di articolate considerazioni, di respingere il ricorso perché infondato.

Con successiva replica il ricorrente ha contestato articolatamente le controdeduzioni dell’intermediario, precisando il contenuto delle domande rivolte al Collegio nel senso di accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute agli artt. 7 e 7 bis del contratto di mutuo e, per l’effetto, di condannare Banca a emettere un nuovo conteggio di estinzione anticipata senza applicare la rivalutazione.

DIRITTO 

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene, nella sua essenza, alla contestazione delle modalità di calcolo previste dagli artt. 7 e 7 bis del contratto inter partes utilizzate dall’intermediario per il conteggio estintivo di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri.

L’art. 7 stabilisce che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, <<ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro (...) nel giorno dell’operazione di rimborso>>. In altri termini la norma contrattuale prevede un meccanismo di doppia conversione valutaria, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente una riconversione in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

L’art. 7 bis (“Conversione”) regola la «conversione del tasso riferito al Franco in uno riferito all’Euro» su opzione della parte mutuataria e il successivo comma 5 precisa che l’operazione descritta viene eseguita «dopo avere decurtato il saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero» collegato al mutuo e il cui regime alimentazione e di remunerazione di un rapporto di deposito fruttifero collegato al mutuo. Così descritto l’assetto contrattuale, si tratta preliminarmente di verificare la competenza del Collegio ratione temporis in merito alle questioni sollevate con il ricorso.

Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che l’eccezione di incompetenza temporale formulata dal resistente sia fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contenute negli artt. 7 e 7 bis del contratto di mutuo, il cui esame porterebbe necessariamente il Collegio a verificare l’effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento stesso della stipulazione del mutuo, cioè all’ aprile del 2008, quindi un’epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell’Arbitro (cfr. Sezione I, par. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e sevizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia, secondo cui “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009”). Quanto precede non impedisce tuttavia al Collegio, così come statuito per altre posizioni decise da questo Arbitro proprio in relazione alla medesima clausola di cui all’art. 7 oggetto di contestazione (cfr. decisioni 2451/2017, 2578/2017, 4917/2017), di accertare, in applicazione dei criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento n. 5866/2015, il diritto del ricorrente che l’intermediario resistente ricalcoli il capitale residuo che dovrà essere restituito dal cliente in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale da quest’ultimo già restituite senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria di cui si è detto.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20171221-17697

Anteprima: Decisione n. 17697/2017 del 21.12.2017 – Collegio di Milano

 

Anteprima ABF: Decisione n. 18957 del 12.09.2018 – Collegio di Milano

Anteprima ABF: Decisione n. 18957 del 12.09.2018 - Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA ………. Presidente
(MI) SANTONI ………….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI ……. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) MANENTE ………. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(MI) DE VITIS ……… Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore DIEGO MANENTE 

Seduta del 10/07/2018 

FATTO 

Con ricorso ricevuto in data 29/05/ 2017, il ricorrente, premesso di aver stipulato in data 21/03/2006 con l’intermediario convenuto un contratto di mutuo fondiario ipotecario indicizzato al franco svizzero e di avere richiesto in data 21/02/2016 il conteggio informativo per un’eventuale anticipata estinzione, ha impugnato le modalità di calcolo utilizzate dal resistente. 

Detto in estrema sintesi, parte attrice ha contestato la mancata o insufficiente informativa in fase precontrattuale sul meccanismo di doppia conversione previsto dall’art. 7 del contratto, denunciando altresì che i fogli informativi forniti in sede di reclamo sono firmati con autografia disconosciuta e non corrispondono al contenuto del mutuo, ed ha formulato una serie articolata di censure relative al contratto. Di conseguenza ha proposto al Collegio le seguenti domande: 

1)“obbligare la banca a rispondere a tutte le domande poste nel reclamo ed in particolare di giustificare le firme falsificate sui documenti informativi precontrattuali“;
2)”se la clausola contrattuale è da intendersi redatta in modo chiaro e comprensibile”;
3) “se il contratto espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola stessa, nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescelto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, in modo da consentire al contraente di valutare in maniera inequivocabile le conseguenze economiche”; 

4) “dichiarare [...] la nullità parziale dello stesso, per le parti relative alle clausole dell’estinzione anticipata/conversione del mutuo [...]”;
5) “richiedere [...] un risarcimento dei danni per responsabilità aggravata”. 

L’intermediario resistente ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali, eccepita in via preliminare la mancata proposizione in sede di reclamo della domanda relativa al disconoscimento delle firme dei fogli informativi e comunque l’incompetenza temporale dell’ABF in ordine alla stessa, ha affermato la legittimità e la trasparenza del proprio operato ed illustrato il funzionamento dei meccanismi di indicizzazione propri del contratto di mutuo e la conseguente incidenza degli stessi sull’elaborazione del conteggio estintivo. Ha, inoltre, eccepito che, in ogni caso, la domanda afferisce esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto, stipulato nel 2006 e che, comunque, il ricorrente non aveva dato luogo all’estinzione del prestito, con l’effetto che, pertanto, “non essendosi perfezionata l’estinzione non è stata concretamente neppure applicata la clausola controversa”. 

Conseguentemente l’intermediario ha chiesto al Collegio, in via preliminare, di dichiarare il ricorso “ improcedibile, in considerazione dell’assenza di medesima contestazione nel reclamo e nel ricorso” e “irricevibile [...] per incompetenza temporale dell’ABF”; in via subordinata, nel merito, sulla scorta di articolate considerazioni, di respingere il ricorso perché infondato. 

DIRITTO 

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene, nella sua essenza, alla contestazione delle modalità di calcolo previste dall’ art. 7 del contratto inter partes utilizzate dall’intermediario per il conteggio estintivo di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri. 

L’art. 7 stabilisce che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, <<ai fini del rimborso anticipato il capitale restituito nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro (...) nel giorno dell’operazione di rimborso>>. In altri termini la norma contrattuale prevede un meccanismo di doppia conversione valutaria, prima in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente una riconversione in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. 

A questa clausola è correlato quella dell’art. 7 bis (“Conversione”), che regola la «conversione del tasso riferito al Franco in uno riferito all’Euro» su opzione della parte mutuataria e nel successivo comma 5 precisa che l’operazione descritta viene eseguita «dopo avere decurtato il saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero» collegato al mutuo e il cui regime alimentazione e di remunerazione di un rapporto di deposito fruttifero collegato al mutuo. 

Questo l’assetto contrattuale messo in discussione dalle sopra riportate domande del ricorrente, alla cui disamina è necessario adesso procedere.
La domanda sub 1, anche a non voler considerare la sua mancata proposizione in sede di reclamo, è comunque inammissibile. Infatti le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia circoscrivono la competenza dell’ABF alle questioni “aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà” (Sez. I, § 4), mentre la suddetta domanda appare finalizzata ad ottenere una pronuncia costitutiva, volta cioè a condannare la banca ad un facere infungibile (cfr., tra le altre, Collegio di Milano, Decisione n. 7139/2017 e Collegio di Bologna, Decisione n. 5237/2017).
Analogamente, le domande sub 2 e 3, quando non ritenute assorbite da quella sub 4 di cui si dirà, sono di per se stesse inammissibili, in quanto presentano una natura consulenziale, estranea agli scopi ed alle funzioni dell’ABF (cfr, ex multis, Collegio di Milano, Decisioni nn. 10722/2017,9161/2017e 7440/2017). 

La domanda sub 5, invece, non può essere accolta in applicazione della regola sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., che impone a chi vuol far valere un diritto in giudizio di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr., in generale, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 7716/2017). Invero il ricorrente non ha fornito alcuna prova a sostegno della denunciata responsabilità aggravata dell’intermediario, né dei pregiudizi che ritiene essere stati patiti. 

Resta la domanda sub 4, in ordine alla quale si tratta preliminarmente di verificare la competenza del Collegio ratione temporis in merito alle questioni da essa sollevate. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il Collegio che l’eccezione di incompetenza temporale formulata dal resistente sia fondata avendo riguardo alla declaratoria di nullità delle ricordate clausole del contratto di mutuo, il cui esame porterebbe necessariamente il Collegio a verificare l’effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento stesso della stipulazione del mutuo, cioè al marzo del 2006, quindi un’epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell’Arbitro (cfr. Sezione I, par. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e sevizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia, secondo cui “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009”). 

Quanto precede non impedisce tuttavia al Collegio, così come statuito per altre posizioni decise da questo Arbitro proprio in relazione alla medesima clausola di cui all’art. 7 oggetto di contestazione (cfr. Decisioni 2451/2017, 2578/2017, 4917/2017, 7301/2017), di accertare, in applicazione dei criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento n. 5866/2015, il diritto del ricorrente che l’intermediario resistente ricalcoli il capitale residuo che dovrà essere restituito dal cliente in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale da quest’ultimo già restituite senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria di cui si è detto. 

La domanda proposta dal ricorrente, infatti, involge indirettamente anche “i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente” nel 2016 “e contestati dal ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009”, sotto questo profilo, “ va affermata la competenza del Collegio arbitrale” (cfr., tra le altre, le decisioni Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15 del 29.07.2015 e n. 5866/15 del 29.07.2015). 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

Il Presidente 

FLAVIO LAPERTOSA