17.01.2019 – ABF: ancora 16 inadempienze per Barclays

Qui le ulteriori 16 inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 17 gennaio 2019:

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.20437 del 3 ottobre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.19657 del 24 settembre 2018

Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.17.01.2019Barclays Bank PLC

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.19516 del 20 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.23519 del 8 novembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.19808 del 26 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.14186 del 27 giugno 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.20815 del 8 ottobre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.19607 del 21 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.19125 del 17 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.21397 del 15 ottobre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.21815 del 18 ottobre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16233 del 26 luglio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.24618 del 21 novembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16386 del 30 luglio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.21075 del 10 ottobre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.7906 del 10 aprile 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

17.12.2018 – ABF: 12 ulteriori inadempienze per Barclays

Qui le ulteriori 12 inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 17 dicembre 2018:

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16633 del 31 luglio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4200 del 20 febbraio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17790 del 5 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16614 del 31 luglio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 -Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17324 del 21 agosto 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4187 del 20 febbraio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16967 del 8 agosto 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.18654 del 11 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.18564 del 11 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17721 del 5 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.18892 del 12 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.10921 del 18 maggio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

13.12.2018 – ABF: 15 nuove inadempienze per Barclays

Qui le ultime inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 13 dicembre 2018:

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.13009 del 12 giugno 2018 
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17799 del 22 dicembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.10182 del 10 maggio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.12907 del 18 ottobre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.2119 del 23 gennaio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16566 del 13 dicembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17697 del 21 dicembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.12238 del 5 giugno 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.14909 del 10 luglio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4654 del 28 febbraio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.7156 del 4 aprile 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.6153 del 15 marzo 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16605 del 13 dicembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4549 del 26 febbraio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.7301 del 23 giugno 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

Decisione N. 20815 del 08 ottobre 2018 – Mutuo – Trasparenza

Decisione N. 20815 del 08 ottobre 2018

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori: 

(MI) SANTONI ….. Presidente 

(MI) BONGINI …. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) FAUSTI …. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) FERRETTI …. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(MI) DI NELLA …. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore (MI) BONGINI 

Seduta del 19/07/2018 

FATTO 

Il cliente, titolare di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con la banca, contesta la trasparenza e la legittimità delle clausole contrattuali che regolano l’indicizzazione valutaria in caso di estinzione anticipata del rapporto, chiedendo che ne venga dichiarata l’invalidità e chiede:

a) di obbligare la banca a rispondere alle domande del reclamo;

b ) verificare se la clausola contrattuale relativa all’estinzione anticipata è redatta in modo chiaro e comprensibile;

c) valutare se il contratto espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce;

d) dichiarare la nullità parziale del contratto per la parte relativa alla clausola dell’estinzione anticipata/conversione del mutuo. 

L’intermediario, dopo aver premesso l’inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e confermata la piena legittimità del mutuo in valuta estera, nel merito, ha richiamato l’art. 4 del contratto che dispone che l’erogazione e il rimborso siano regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero. 

Ha illustrato, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame sostenendo che non vi fosse alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di averne compiutamente informato il cliente, in quanto: 

 il cliente aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale; 

  il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato;
  nell’esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con nota dell’1/03/2013 e del 26/03/2015;
  non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l’andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà doveva essere valutata la momento della stipula e, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio.

L’intermediario chiede, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto poiché infondato.
In sede di repliche, il cliente, in tema di mancata trasparenza del contratto, evidenzia che dicitura “indicizzato” non risulta presente né nell’art. 1 del contratto (oggetto) né nell’art. 3 (modalità rimborso). Pertanto risulta impossibile rendersi conto che il contratto si riferisse ad un mutuo in valuta.
Il termine indicizzato viene utilizzato nell’art. 4 relativo agli “interessi” risultando difficoltoso per chi non ha competenze finanziarie rendersi conto che il mutuo in realtà è in valuta estera.
Nemmeno in fase precontrattuale è stato assolto l’obbligo informativo su tale tipologia di mutuo. Inoltre, i fogli informativi trasmessi dall’intermediario non sono riferibili al cliente e non risultano essere stati consegnati precedentemente la stipula del mutuo. In ogni caso, i documenti prodotti, non si riferiscono al mutuo oggetto di ricorso e alquanto generici.
Le note informative dell’1.03.2013 e del 26.03.2016 prodotte dall’intermediario non sono indirizzate al cliente ma riportano i nominativi di altri soggetti.

DIRITTO
Sul tema della determinazione della competenza dell’Arbitro in relazione a contestazioni afferenti a un rapporto di mutuo stipulato anteriormente alla data del 1° gennaio 2009, preliminarmente si rammenta l’orientamento adottato dal Collegio di Coordinamento (cfr., tra le altre, le decisioni Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15 del 29.07.2015 e n. 5866/15 del 29.07.2015), le quali hanno ritenuto sussistente la propria competenza, in ragione di un’interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo, e non sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso. Ciò sulla base del principio per cui “la domanda principale proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2016 e contestati dalla ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza di questo Collegio.
Nel merito, la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall’intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. La questione è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento e risolta nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti con le decisioni nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874,15.
In particolare, la controversia ruota introno all’art. 7 del contratto. Recita l’art. 7: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. 

Il profilo di maggior criticità nella formulazione della suddetta clausola è ravvisabile nella mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo della indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario anche pesanti perdite economiche. La stessa Corte di Giustizia Europea (sentenza 20/09/2017) evidenzia come il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13/UEin materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori sia fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista e che pertanto l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali debba essere interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano “formale e grammaticale”, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola. Nello specifico, occorre che almeno nei fogli informativi il cliente sia reso edotto, tramite una esemplificazione per scenari, degli effetti che si possono produrre sul capitale da restituire in caso di estinzione anticipata, in ipotesi di variazione del tasso di cambio favorevole al mutuatario e in ipotesi di variazione avversa dello stesso tasso di cambio. 

Solo attraverso una corretta esemplificazione che contempli i due scenari prospettati la parte “informativamente debole” del contratto può rendersi effettivamente conto che la clausola contenuta nell’art 7 del contratto prevede in pratica due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente la sua conversione in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In altre parole, contrariamente a quanto previsto dall’art 3 dello stesso contratto, che menziona un obbligo di restituzione di una somma in euro e non menziona il fatto che il debito sia stato contratto in valuta diversa, l’articolo 7 stabilisce che il mutuo, nei soli casi di anticipata estinzione, non è espresso nella valuta dell’UME bensì in valuta svizzera, convertibile in euro secondo il procedimento testè descritto. Tale complessità, per essere appieno compresa da un operatore non professionale, necessita di esemplificazioni non presenti nella documentazione contrattuale oggetto di controversia. 

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125- sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Analoghe considerazioni sono state svolte dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con provvedimento n. 27124 (cfr. Bollettino n.26 del 9/07/2018) che ha dichiarato la vessatorietà della clausola contrattuale oggetto della presente controversia (essa “integra una fattispecie di clausola contraria all’articolo35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione”). 

Alla stregua dei principi sopra esposti, le domande formulate dal ricorrente possono essere parzialmente accolte come segue. Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola contestata e dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Santoni

Dec-20181008-20815

Anteprima ABF: Decisione n. 20815 del 08.10.2018 – Collegio di Milano

Decisione N. 4187 del 20 febbraio 2018 – Mutuo

Decisione N. 4187 del 20 febbraio 2018

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ........ Presidente
(MI) ORLANDI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI ……… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO ........... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA …………… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SPENNACCHIO

Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Parte ricorrente espone di avere stipulato, in data 28 febbraio 2008, con l’intermediario resistente, un contratto di mutuo ipotecario con contestuale ed accessoria apertura di rapporto di deposito fruttifero, per l’importo complessivo di € 100.000,00; il contratto veniva stipulato in Euro indicizzato al Franco Svizzero. Afferma di aver richiesto successivamente alla parte resistente di fornire, in via informativa, un conteggio di anticipata estinzione per surroga da cui risultava, tra l’altro, un capitale residuo di € 70.712,39 ed una rivalutazione di € 35.005,50, senza che fosse specificato “se tali cifre devono essere sommate o sottratte senza così poter avere chiara idea del debito da estinguere”.
Ha, quindi, lamentato “la mancata trasparenza nel contratto di mutuo e nelle comunicazioni successive e la mancata comunicazione circa il rischio elevato del mutuo, legato all’andamento del cambio euro-franco svizzero”. Ha ricevuto risposta dalla banca, in data 18 maggio 2016, con l’indicazione di alcune proposte per l’eventuale variazione del mutuo la cui accettazione avrebbe comportato la rinuncia a qualsiasi pretesa giudiziale e stragiudiziale legata al mutuo in questione, nonché con la rappresentazione del debito residuo dovuto di € 92.924,18, a fronte di un capitale iniziale di € 100.000,00 ed il pagamento di rate mensili da € 667,17 ciascuna a partire dal 2008.
Chiede, dunque, al Collegio di applicare le proprie precedenti decisioni favorevoli prese in casi analoghi, “visto che il contratto di mutuo non è stato chiaro e facilmente comprensibile in tutte le sue parti, con la conseguenza che all’epoca non” aveva capito il rischio che si accollava.

L’intermediario solleva in primo luogo l’eccezione d’incompetenza ratione temporis del Collegio, poiché le doglianze sulla validità del contratto attengono ad un periodo temporale antecedente a quello di competenza dell’ABF e non si è perfezionata alcuna estinzione anticipata del contratto. Dopo aver premesso l’inammissibilità del ricorso per le suddette ragioni e confermato la piena legittimità del mutuo indicizzato alla valuta estera, nel merito richiama l’art. 4 del contratto che dispone che l’erogazione ed il rimborso sono regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero.

Illustra, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame. Sostiene che non vi poteva essere alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di averne compiutamente informato la cliente, in quanto quest’ultima aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale.

Il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato. Nell’esecuzione del contratto la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con note in data 1° marzo 2013 e 26 marzo 2015, nelle quali erano contenute le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra.

Non vi è alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola, poiché l’andamento del franco svizzero può concretizzarsi sia in uno svantaggio che in un vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà deve essere valutata al momento della stipula ed è, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio. Il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE, contenuto in una pronuncia del Collegio di Coordinamento su tale contratto, non è pertinente poiché, nel caso di specie, non si contestava la chiarezza della clausola sul piano economico ma sul piano formale, stante la mancanza della formula matematica applicata.

DIRITTO 

La controversia oggetto del ricorso attiene alla contestazione delle modalità di calcolo previste contrattualmente per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri. Non è controverso che il contratto in esame sia stato stipulato per atto pubblico in data 28 febbraio 2008 e che lo stesso non sia ancora stato estinto.

Giova toccare in linea preliminare l’eccezione di incompetenza temporale dell’ABF sollevata dall’intermediario resistente, in quanto il contratto all’origine della controversia è stato stipulato prima del gennaio 2009 e la clausola contestata non è stata mai attuata, “non essendosi perfezionata l’estinzione” del rapporto. Tuttavia la domanda principale proposta dalla ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione.

A tal riguardo, è pacifico che parte ricorrente ha richiesto il conto estintivo del mutuo in questione, come risulta dalla richiesta in data 20 aprile 2016 e dal relativo conteggio del successivo 22 aprile 2016, predisposto dalla resistente, versati in atti da parte ricorrente. La competenza del Collegio va, dunque, affermata in ragione di un’interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo e non già sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso.

Nel merito, la controversia ruota intorno all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dagli artt. 7 e 7 bis del contratto stipulato tra le parti. Le norme contrattuali in esame prevedono, in caso di richiesta di estinzione anticipata, due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo, convertito in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula del contratto; successivamente tale cifra verrà riconvertita in Euro sulla base del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.

Al riguardo rileva la circostanza che sulla tematica della legittimità del disposto di tali clausole del contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, stipulato dall’intermediario resistente, si è più volte analiticamente pronunciato il Collegio, in occasione di numerose controversie portate alla sua attenzione, risolte nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti, con un iter argomentativo affatto condivisibile. In particolare il Collegio ha rilevato la nullità, rilevabile officiosamente, degli artt. 7 e 7 bis del contratto, ai sensi dell’art. 36 cod. cons., in ragione della struttura del contratto, particolarmente complessa, e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto ed i rischi connessi.

Non sembra, infatti, che le clausole in esame espongano in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Anche nel caso di specie, il cliente sostiene di non aver avuto, nel corso del rapporto, la possibilità di verificare l’effettiva incidenza del rischio di cambio.

Dal conteggio estintivo emesso al 22 aprile 2016 (allegato alla lettera contenente la relativa richiesta prodotta con il ricorso) sappiamo che, alla data del 1° maggio 2016, a fronte di un capitale mutuato di € 100.000,00, il capitale residuo era pari ad € 70.712,39 e l’importo della rivalutazione pari ad € 35.005,50. Per completezza, si segnala altresì che parte resistente allega il piano di ammortamento del mutuo in esame, da cui risulta il medesimo debito residuo di € 70.712,39 in corrispondenza della rata n. 98 con scadenza al 1° maggio 2016.

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
A differenza del metodo riportato nel suddetto conteggio estintivo, il cliente è tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20180220-4187

ANTEPRIMA ABF: Decisione n. 4187/17 del 20.02.2018 – Collegio di Milano

 

Decisione N. 7156 del 04 aprile 2018 – Mutuo – Estinzione anticipata

Decisione N. 7156 del 04 aprile 2018

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) SANTONI ……. Presidente
(MI) MINNECI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA ………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO ……. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 
(MI) TINA …………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti 

Relatore (MI) MINNECI
Nella seduta del 31/08/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica 

FATTO
Il ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario in Euro indicizzato in franchi svizzeri, stipulato con l’intermediario resistente nel 2010, riferisce che, in seguito all’inoltro nel corso del 2015 di una richiesta di un conteggio di estinzione anticipata, la banca avrebbe richiesto, oltre al capitale residuo pari a Euro 98.605,13, l’ulteriore ammontare di Euro 27.420,42 a titolo di rivalutazione della somma dovuta, invocando a sostegno dell’importo preteso la lettera delle clausole 7 e 7 bis del contratto. Contestando la formulazione opaca delle suddette condizioni, come pure l’inidoneità della documentazione precontrattuale ricevuta a segnalare il rischio collegato al tipo di strumento contrattuale adottato, si rivolge a questo Collegio per vedere accertato il diritto ad estinguere il mutuo senza subire il c.d. meccanismo della doppia conversione.
In sede di controdeduzioni, la banca convenuta premette che parte ricorrente non ha dato corso alla estinzione anticipata del prestito. Con riferimento al merito delle contestazioni attoree, fermando l’attenzione sul meccanismo di funzionamento del prodotto in esame e sulla clausola che prevede l’estinzione anticipata del mutuo, la banca precisa che l’operazione compiuta nella redazione del conteggio estintivo risulta consistere nella conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al “tasso di periodo”, ovvero quello in vigore al momento della conversione secondo il meccanismo dei “conguagli semestrali” e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero. Asserisce la piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della consolidata giurisprudenza, secondo cui non vi sarebbe alcuno squilibrio “normativo” tra le parti in quanto l’andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. Segnala inoltre il pieno adempimento agli obblighi informativi nella fase precontrattuale e contrattuale, richiamando fra l’altro le note inviate ai mutuatari in corso di ammortamento (cfr. note del 01/03/2013), con riepilogo delle caratteristiche del mutuo e indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa. Chiede pertanto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato. 

DIRITTO 

Come desumibile dalla narrativa, l’oggetto della presente controversia attiene alla legittimità della metodologia di calcolo utilizzata dall’intermediario resistente per determinare l’ammontare della somma dovuta dal mutuatario nell’ipotesi di estinzione anticipata del prestito. 

Al riguardo, occorre premettere che l’art. 7 del contratto di mutuo in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. 

Ciò posto, in conformità con l’insegnamento del Collegio di Coordinamento (pronuncia n. 5874 del 29 luglio 2015), deve escludersi che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo». 

Nel porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), essa è da considerare nulla.
Ne discende che, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. 

In particolare, il capitale residuo da restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Santoni

Dec-20180404-7156

Anteprima Abf – Decisone n. 7156/18 del 04.04.18 – Collegio di Milano

Decisione N. 10182 del 10 maggio 2018 – Mutuo

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA …………….…. Presidente
(MI) TENELLA SILLANI ………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE …………………..….Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA…………….….Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA ………………………….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 06/03/2018

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue. In data 25/09/2007 ha stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero; ha poi richiesto un conteggio di estinzione anticipata, dal quale risulta un "maggior onere" di € 22.654,22 per effetto della duplice conversione del capitale da rimborsare. Rilevato che l'art. 7 del contratto parla di duplice conversione del capitale restituito e non di quello residuo; che le conseguenze a suo sfavore di un mutuo in valuta straniera non gli sono state rappresentate prima della stipula del contratto; che le modalità di calcolo applicate nel conto estintivo non sono esplicitate né nel contratto o nei suoi allegati, né nelle comunicazioni citate nella risposta al reclamo - peraltro successive alla stipula del contratto e la cui ricezione da parte del cliente non è provata -, chiede, in via principale, che si accerti la violazione degli obblighi di trasparenza da parte della banca e si dichiari la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 7 del contratto, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 33 D.lgs. 206/2005; in via subordinata, si accerti e si dichiari che l'art. 7 del contratto prevede una illegittima penale per l'estinzione anticipata del mutuo, in contrasto con l'art, 126 sexies TUB, e ne dichiari la nullità e/o l'inefficacia; in ogni caso, che si disponga che la banca ricalcoli il capitale residuo da restituire per l'estinzione anticipata in misura pari alla differenza fra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza alcun meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, riassunta la vicenda contrattuale; rilevato che l'estinzione anticipata del mutuo non si è perfezionata e che pertanto la clausola controversa non è stata concretamente applicata; eccepisce preliminarmente l'incompetenza ratione temporis dell'ABF, afferendo la domanda esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto. Nel merito, puntualizza il meccanismo di funzionamento del prodotto in esame, con particolare riguardo al sistema per il calcolo delle rate e dei conguagli semestrali (conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al "tasso di periodo", ovvero quello in vigore al momento della conversione; "conguagli semestrali" e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero): nonché a quello di indicizzazione per l'ipotesi di estinzione anticipata. Sostiene la piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della consolidata giurisprudenza, non essendoci alcuno squilibrio "normativo" tra le parti in quanto l'andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. Circa le doglianze attoree sull'asserito difetto di chiarezza della clausola e di adeguata informativa nella fase precontrattuale, richiama, fra l'altro, le note inviate ai mutuatari in corso di ammortamento l'1/03/2013 e il 26/03/2015, con riepilogo delle caratteristiche del mutuo e indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa. Rappresenta inoltre che il meccanismo dei conguagli semestrali è chiaramente posto a salvaguardia del mutuatario, e che, nel caso in esame, il duplice gioco dell'indicizzazione valutaria da una parte e del tasso di interesse dall'altra ha consentito al mutuatario di beneficiare dei tassi di interesse sensibilmente più bassi applicati sulla moneta elvetica, determinando «un beneficio tangibile per il cliente consistente nella provvista accresciuta via via sul deposito fruttifero e utilizzata per il pagamento delle rate in caso di successivi conguagli negativi». Richiama, infine, un'ampia rassegna di pronunce giurisprudenziali e dei Collegi ABF, contestando, in particolare, la pronuncia del Collegio di coordinamento n. 4135/15, nella parte in cui ha ritenuto vessatoria la clausola determinativa della rivalutazione. Ciò premesso, chiede, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile; in subordine, di respingere il ricorso nel merito perché infondato.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto l'importo da rimborsare in caso di estinzione anticipata di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, calcolato dall'intermediario in applicazione dell'art. 7 delle condizioni negoziali, disposizione del cui concreto meccanismo operativo il cliente lamenta di essere venuto a conoscenza solo al momento della richiesta del conteggio estintivo. In via principale, il ricorrente chiede la dichiarazione di nullità e/o inefficacia della suddetta clausola, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 33 D.lgs. 206/2005 o per violazione dell'art. 126 sexies TUB; in via subordinata, che venga disposto il ricalcolo del capitale residuo da restituire per l'estinzione anticipata in misura pari alla differenza fra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza alcun meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione.

Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di incompetenza temporale sollevata dalla parte resistente. Esaminati gli atti del procedimento, il Collegio ritiene che l'eccezione sia parzialmente fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto, trattandosi dell'accertamento di un difetto genetico, risalente quindi al momento della stipulazione del mutuo avvenuta nel settembre del 2007, e cioè in un'epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell'Arbitro. Diversa soluzione si impone invece con riguardo alla domanda formulata in via subordinata, volta ad ottenere il ricalcolo del capitale residuo da restituirsi, per l'estinzione anticipata del mutuo, secondo un criterio differente da quello previsto dal suddetto art. 7. Trattandosi di operazioni e comportamenti sorti successivamente al 2009, va affermata la competenza temporale di questo Arbitro.

Nel merito, la richiesta di un conteggio estintivo sulla base di un diverso sistema di calcolo appare meritevole di accoglimento, risultando fondate le doglianze del ricorrente in ordine alla inadeguata informazione circa i criteri adottati nel calcolare il costo della anticipata estinzione del finanziamento, come disposti dall'art. 7 del contratto (le "note di trasparenza" del 01/03 e 26/03/2015 - contenenti il riepilogo delle caratteristiche del mutuo e l'indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa -, sono state invero inviate solo in corso di ammortamento). Con riguardo alla suddetta clausola, il Collegio di Coordinamento ha infatti più volte rilevato (cfr., decisioni n. 4135/2015, n. 5855/2015, n. 5866/2015), l'assenza di indicazioni in ordine alle operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa); la mancanza di chiarezza e comprensibilità in ordine al rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in Euro ma riferite ai tassi legati al Franco Svizzero (cfr. altresì Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, causa 26/13); l'ambiguità, su un piano grammaticale, nella parte in cui fa riferimento al "capitale restituito" e non già al "capitale residuo", riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erronee in ordine al costo dell'operazione, stante l'impossibilità di richiedere allo stesso un'interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati (così, l'ordinanza del Trib. Milano del 5.11.2015).

Ciò premesso, in conformità all'orientamento del Collegio di Coordinamento e seguito da questo Arbitro (cfr., di recente, decisione n. 17697/1917), si accerta che il ricorrente ha diritto a vedersi ricalcolare dall'intermediario resistente il capitale residuo che dovrà restituire in caso di estinzione anticipata del mutuo, in misura pari alla differenza tra la somma mutuata (€ 86.000,00) e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero) senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

FLAVIO LAPERTOSA

Dec-20180510-10182

Anteprima ABF: Decisione n.10182 del 10.05.18 – Collegio di Milano

Decisione N. 17790 del 05 settembre 2018 – Mutuo

Decisione N. 17790 del 05 settembre 2018

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO ………… Presidente
(NA) GIUSTI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA ………… Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO ………… Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 26/06/2018

FATTO

In data 20 maggio 2005 i ricorrenti hanno sottoscritto con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario denominato in “Euro indicizzato al Franco svizzero”, per l’importo di € 95.000,00, da rimborsare in venti anni mediante rate mensili posticipate comprensive di capitale e interessi al tasso variabile. Al contratto risulta allegato il piano di ammortamento predisposto dal mutuante in funzione del tasso stabilito (nella misura iniziale del 0,286667% mensile, corrispondente a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 3,44%, c.d. “tasso convenzionale”) e del tasso di cambio Euro/CHF, pari a 1,5741 Franchi svizzeri per un Euro, concordato in sede di stipula. Il contratto prevede, tra l’altro, un meccanismo di indicizzazione finanziaria e valutaria semestrale, rispettivamente del saggio di interesse applicabile per la dilazione (determinato maggiorando di 1,60 punti percentuali di spread il tasso “LIBOR Franco Svizzero Sei Mesi rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il sole 24 ore”) e del debito residuo in linea capitale variabile in funzione del rapporto di cambio Euro/Franco svizzero; sicché, in applicazione del predetto meccanismo di indicizzazione previsto ai sensi degli artt. 3 e 4 del contratto, le differenze di rivalutazione eventualmente scaturite al termine di ciascun semestre danno origine a un “conguaglio positivo o negativo” da accreditare ovvero da addebitare sul “rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria”.

Ciò premesso i clienti, avendo rilevato “l’incremento esponenziale delle rate”, hanno manifestato la volontà di estinguere anticipatamente il mutuo formulando all’uopo una richiesta di emissione del conteggio estintivo. In riscontro all’istanza, il mutuante ha comunicato l’importo del debito residuo in essere al 21 maggio 2016, pari a € 73.003,32, di cui: € 50.436,71 quale capitale residuo; € 21.889,45 a titolo di “rivalutazione”; € 419,05 quale saldo di indicizzazione valutaria/finanziaria; € 5,93 per spese di “certificazione interessi” e “invio”; € 252,18 a titolo di “penale”.

Preso atto del debito residuo liquidato dal mutuante, superiore alle aspettative dei mutuatari, i medesimi hanno presentato formale reclamo nei confronti della convenuta contestando la congruità del conteggio estintivo, con particolare riguardo all’importo di € 21.889,45 imputato a titolo di “rivalutazione” ai sensi dell’art. 9 del contratto.

A seguito dell’esito negativo del reclamo, i ricorrenti, deducendo l’ambiguità e la scarsa chiarezza della formulazione della clausola che regola l’estinzione anticipata, come tale in contrasto con gli artt. 33 e ss. del codice del consumo, a mezzo del presente ricorso chiedono all’Arbitro: previa declaratoria di nullità dell’art. 9 del contratto, di disporre che la convenuta provveda all’emissione del conteggio estintivo “senza l’applicazione della duplice conversione”.

Costituitasi nel presente procedimento, parte convenuta si oppone alle richieste dei ricorrenti sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.
Sotto il primo profilo, la banca eccepisce l’irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’Arbitro, trattandosi di un contratto di mutuo concluso a maggio del 2005. Nel merito, la resistente deduce la correttezza del conguaglio effettuato ai sensi dell’art. 9 del contratto, articolato in due fasi: la prima concernente la conversione in Franchi Svizzeri del capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale determinato in sede di stipula; la seconda avente ad oggetto la riconversione in Euro del capitale residuo, come sopra calcolato, “al tasso di cambio rilevato al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo”.

Con riferimento alla dedotta opacità della clausola in parola, la resistenze rileva che la stessa debba ritenersi chiara e comprensibile laddove esplicita i passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del prestito; contesta altresì la fondatezza della censura in punto di vessatorietà della clausola de quo, ritenendo inapplicabili, al caso di specie, gli artt. 33 e 36 del codice del consumo, dal momento che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti poiché l’andamento del Franco svizzero può determinare uno svantaggio o un vantaggio per il cliente.

Per le ragioni innanzi esposte, la resistente chiede all’Arbitro, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di respingerlo nel merito perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via pregiudiziale va disattesa l’eccezione d’incompetenza ratione temporis sollevata dalla resistente. Secondo le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009, e succ. mod., “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009” (sez. I, par. 4). Sul punto, l’Arbitro ha avuto modo di chiarire che l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dalla parte convenuta deve essere vagliata alla luce del petitum, nella prospettazione offerta dal ricorrente, onde appurare se l’oggetto della domanda si basi su comportamenti o effetti del contratto prodotti nel periodo di svolgimento dello stesso successivo al 1° gennaio 2009, sussistendo in tal caso la competenza.
Nella fattispecie la doglianza del ricorrente è imperniata sulla illegittimità del conteggio di estinzione predisposto dal resistente in data 21 maggio 2016; sicché, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, la competenza dell’Arbitro va affermata (cfr. ABF Coordinamento, Dec. nn. 5855/15, 5866/15; Coll. Napoli, Dec. nn. 4039/2016, 809/2016; Coll. Roma, Dec. n. 12706/2017).

Premessa la procedibilità del ricorso, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del metodo di calcolo adottato dall’intermediario in forza dell’art. 9 del contratto de quo che disciplina la “rivalutazione” del capitale in caso di estinzione anticipata recitando: “E' facoltà della parte mutuataria rimborsare il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza concordata, sia totalmente sia parzialmente, mediante richiesta scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che dovrà pervenire alla 'Banca' almeno 60 giorni prima della data in cui la parte mutuataria intende effettuare la restituzione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste dal piano di ammortamento allegato al presente atto. Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza e rimarranno applicabili le disposizioni sul ricalcolo degli interessi. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore" nel giorno dell’operazione di rimborso (...)”.

In ordine alla legittimità della clausola richiamata, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro il quale, tenuto conto dell’insegnamento della Corte di Cassazione – secondo cui le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità, sicché la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) – ha ritenuto che la clausola in esame non “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera” nonché “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”; la disposizione negoziale si limita infatti a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, senza esplicitare le modalità di computo da seguire al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa; cosicché essa, secondo quanto parimenti ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione, si pone in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons., oltre che con il predetto orientamento della Corte di Cassazione, e deve pertanto ritenersi nulla.

In linea con il percorso argomentativo testé richiamato, anche una giurisprudenza di merito più recente - ordinanza emessa in data 19 ottobre 2017 dalla Corte di appello di Roma nella causa iscritta al n. 753/2017, R.G. nei confronti della stessa banca qui convenuta - ha ravvisato, quale profilo di maggiore criticità nella formulazione di siffatta clausola di indicizzazione la “mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo dell’indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del Franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario pesanti perdite economiche come quelle che di fatto si sono verificate. Nella sostanza il consumatore/mutuatario si trova esposto, senza che ne abbia avuto alcuna informazione, ad essere assoggettato ad un rischio imprevisto ed imprevedibile”. È stato inoltre osservato che la bilateralità del rischio valutario – astrattamente presente anche in capo all’intermediario mutuante – non consente comunque di superare la carenza informativa sul funzionamento concreto della clausola: la disciplina in materia di trasparenza dettata dal Codice del consumo (artt. 34 comma 2 e 35, comma 1) impone infatti che il consumatore sia posto nelle condizioni di valutare in maniera consapevole i rischi economici che assume. Il giudice di seconde cure ha quindi rigettato l’istanza formulata dall’appellante (come detto convenuto nella odierna vertenza), richiamando anche un precedente conforme della Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr. Sentenza 20 settembre 2017, nella causa C-186/16), ove si evidenzia che il sistema di tutela istituito dalla direttiva CEE/1993/13 in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori è fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista; l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali deve essere pertanto interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano formale e grammaticale, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola.

In tale contesto si è pronunciata, da ultimo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con Provvedimento n. 27214 assunto nell’adunanza del 13 giugno 2018, ha affermato che “La clausola in esame non espone in maniera intellegibile il funzionamento di tale meccanismo di conversione della valuta estera in quanto non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la descritta duplice conversione e non evidenzia il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole al prodotto di mutuo de quo, di modo che il consumatore sia in grado di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che da essa derivano e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette”. L’AGCM ha pertanto definito anche la clausola di cui all’art. 9 del contratto di mutuo oggetto di attenzione quale fattispecie contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo.

Per tutto quanto innanzi, il Collegio, in coerenza con i principi ermeneutici e con il Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sopra richiamati, accerta la nullità della clausola contenuta nell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio; per l’effetto, dichiara la banca resistente tenuta a effettuare il conteggio propedeutico all’anticipata estinzione del finanziamento controverso, determinando il capitale residuo che i mutuatari dovranno restituire quale differenza tra la somma mutuata (€ 95.000,00) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola dichiarata nulla.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola contrattuale, dichiara l’intermediario tenuto al ricalcolo del capitale da restituire in sede di estinzione anticipata nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20180905-17790

Anteprima ABF: Decisone n.17790/18 del Collegio di Napoli

 

Decisione N. 18564 del 11 settembre 2018 – Mutuo fondiario – Credito ai consumatori – Costo totale del credito (TAEG) Contratti bancari in genere – Nullità delle clausole

Decisione N. 18564 del 11 settembre 2018

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO …….Presidente 

(NA) PORTA …….Membro designato dalla Banca d'Italia 

(NA) GATT…….Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO …….Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(NA) BARTOLOMUCCI …….Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT 

Seduta del 30/05/2018 

FATTO 

Estinto anticipatamente, previa emissione di conteggi estintivi del 29.03.2016 (pari a € complessivi 58.274,00, somma comprensiva del capitale residuo – € 41.611,52 – spese varie – € 543,97 – e dell’operazione di conversione pari a € 16.118,51), un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero per € 67.000,00, da rimborsarsi in n. 180 rate mensili, con un TAN del 3,00% ed un TAEG/ISC 2,350%, stipulato in data 07.09.2009, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede all’Arbitro di: 

a) dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, ai sensi dell’art. 125 bis, co. 6 e 7 TUB e dell’art. 117, co. 4, 6, 7, TUB con l’effetto dell’applicazione del tasso legale sostitutivo, in ragione della discordanza tra TAEG applicato pari a al 3,998% ed il TAEG pubblicizzato e dichiarato in contratto del 2,350%; 

b) dichiarare la nullità delle clausole contrattuali contenute nell’art. 4 “Interessi”, nell’art. 4 bis “Deposito fruttifero”, del contratto di mutuo in quanto vessatoria in ragione dell’opacità dei meccanismi di indicizzazione in essi previsti;
c) dichiarare la nullità dell’art. 7 “Estinzione anticipata” del contratto di mutuo in quanto vessatoria in ragione dell’opacità dei meccanismi di indicizzazione in essi previsti e determinare, in virtù del principio nominalistico di cui all’art. 1277, comma 1 c.c., la somma da restituire che deve essere pari alla differenza tra la somma mutuata (67.000,00) e quella già corrisposta, previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB; 

d) rielaborare il piano di ammortamento, al tasso sostitutivo BOT, rettificato delle somme indebitamente percepite dalla resistente a titolo di interesse;
e) ordinare il rimborso delle spese legali da determinarsi in via equitativa, trattandosi di danno patrimoniale subito dal ricorrente in ragione della complessità della controversia e della conseguente necessità di incaricare un legale. 

Costituitosi, l’intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed osserva la non usurarietà dei tassi riportati in contratto e del piano di ammortamento alla francese. Afferma, altresì, la non opacità delle clausole relative al calcolo degli interessi, la non vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata nonché l’osservanza delle regole sulla trasparenza precontrattuale e contrattuale con riguardo alla descrizione di carattere discorsivo e non numerico delle modalità e criteri di calcolo del meccanismo determinativo della rivalutazione e del meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (art. 3). Il resistente esclude anche l’applicabilità tout court degli artt. 33 e 36 del codice del consumo al caso di specie, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente
Conclude per il rigetto del ricorso. 

In sede di repliche, il ricorrente, per il tramite del proprio rappresentante volontario, eccepisce: 

- di non aver chiesto l’accertamento di interessi usurari ma della discordanza del TAEG;
- che la formulazione dell’art. 4 e 4 bis del contratto è opaca ed incomprensibile, poiché non si evince su quale base di calcolo sarà applicata semestralmente l’eventuale differenza tra tasso di cambio convenzionale e quello di mercato; 

- che l’art. 7 del contratto, in cui si prevede il meccanismo della doppia conversione, è riferito al capitale “restituito” anziché a quello “residuo” ed ha una formulazione che contrasta con le regole di trasparenza e correttezza.
Insiste, quindi, per l’accoglimento delle domande già formulate in sede di ricorso e chiede che il resistente provveda alla produzione di: 

-  rendiconto degli interessi corrisposti;
-  estratti conto del conto di deposito;
-  prospetti di compensazione periodici del conto di deposito

DIRITTO
Le questioni sottoposte alla cognizione del Collegio, relative ad un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero concesso dalla resistente, risultano essere essenzialmente due.

1) Il ricorrente contesta la sussistenza di una difformità tra il TAEG indicato in contratto ed il TAEG effettivo. 

Al riguardo, il Collegio rileva che la tipologia contrattuale che viene in questione nel caso di specie non ricade nella disciplina del credito ai consumatori, e, in particolare, nell’ambito applicativo dell’art. 125bis TUB, richiamato dal ricorrente.
Sempre il TUB, infatti, all’art. 122, co. 1, lett f) esclude che la disciplina sul credito ai consumatori dettata dal capo II del Titolo VI TUB si applichi “ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”. Tale è il finanziamento oggetto del presente procedimento per il quale l’art. 6 del relativo contratto prevede espressamente la concessione della suddetta garanzia reale.
Di conseguenza deve ritenersi che la disciplina ad esso applicabile sia quella generale di cui all’art. 117 TUB. 

Ciò rilevato, in conformità all’orientamento consolidato di codesto Arbitro, il Collegio esclude che la violazione dell’art. 117 TUB comporti l’applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7, come invece invocato dalla parte ricorrente, in quanto detta violazione avrebbe unicamente conseguenze risarcitorie e parte ricorrente non ha formulato alcuna istanza risarcitoria. In altri termini, l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall’art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie con onere a carico del ricorrente – non assolto nel caso di specie – di richiedere il risarcimento e di dimostrare il danno subito (cfr. Coll. Roma 8411/2017; così anche Collegio di Bari, n. 6347/17 e Collegio di Roma, nn. 166/17 e 890/17). 

L’istanza indicata sub lett. a) è respinta.
2) Il ricorrente contesta la trasparenza e la legittimità di alcune clausole contrattuali delle quali chiede venga dichiarata l’invalidità con conseguente restituzione dell’indebito percepito dall’intermediario resistente. 

Dall’esame di tali clausole presenti nel testo contrattuale prodotto in atti, il Collegio deduce, uniformandosi ad una propria precedente pronuncia sul punto, che gli artt. 4 e 4bis contengano una clausola valida, formulata in maniera trasparente, quantomeno con riguardo all’operatività del meccanismo dei conguagli (cfr. Coll. Napoli n. 1154/2018). 

L’istanza indicata sub lett. b) è respinta.
Al contrario, la clausola sull’estinzione anticipata di cui all’art. 7 del contratto prodotto in atti va dichiarata nulla in conformità con quanto già statuito dal Collegio di Coordinamento di codesto Arbitro, in una serie di pronunce del 2015, secondo cui la clausola in esame non espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Ed, infatti, la clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa) oltre ad esporre il contraente alla doppia alea della duplice riconversione del capitale residuo (Coll. Coord. nn. 4135/2015 n. 5874/2015, 6165/2016, n. 5866/2015, 7727/2014). Tutto ciò in evidente contrasto con la disciplina della trasparenza delle clausole contrattuali nei contratti tra professionista e consumatore, prevista sul punto dalla direttiva 93/13/CEE, recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice di Consumo, in particolare con l’art. 35.
Il contratto in esame è soggetto al codice del consumo non avendo l’intermediario dimostrato l’esistenza di un’effettiva trattativa individuale sulla clausola in questione, idonea ad escluderne la vessatorietà (ex art. 33 cod. cons), con conseguente rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola medesima (ex art. 36 cod. cons.).
Statuita la nullità della clausola abusiva, in ossequio ai principi generali in materia di nullità parziale, si applica la norma alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio, in quanto la nullità della singola clausola non travolge l’intero contratto, ma impone soltanto un nuovo calcolo degli interessi (Corte Giustizia UE 30 aprile 2014, C- 26/13; Cass. n. 20686/2013).
In considerazione di quanto precede, la domanda di nullità della clausola contrattuale contenuta nell’art. 7 del contratto formulata dal ricorrente merita accoglimento. Pertanto, tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario convenuto dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata di € € 67.000 e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità (cfr. Coll. Napoli n. 6625/2017). 

L’istanza indicata sub lett. c) è accolta.
Del pari meritevole di accoglimento appare l’istanza sub lett. e) in quanto è orientamento di questo Collegio (cfr. Coll. Napoli, n. 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, da questo Collegio liquidato equitativamente in euro 200,00.
Non rientra, invece, nell’ambito di competenza di codesto Arbitro la domanda sub d) che viene, dunque, respinta. 

P.Q.M. 

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la nullità della clausola contrattuale contenuta nell’art. 7 e, per gli effetti, il conseguente diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva equitativamente determinate in € 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20180911-18564

Decisione N. 18654 del 11 settembre 2018 – Mutuo

Decisione N. 18654 del 11 settembre 2018

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO …….Presidente 

(NA) BLANDINI …….Membro designato dalla Banca d'Italia 

(NA) PORTA …….Membro designato dalla Banca d'Italia 

(NA) MINCATO …….Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(NA) SBORDONE …….Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI 

Seduta del 17/07/2018 

FATTO 

Il ricorrente afferma:
- di aver stipulato insieme alla moglie, in data 04 gennaio 2007, un contratto di mutuo fondiario in euro indicizzato al Franco svizzero (per l’acquisto della prima casa e di aver formulato richiesta all’intermediario convenuto, in data 18 febbraio 2017, del calcolo del “residuo” dovuto onde poter valutare la possibilità di una “surroga” del contratto;
- che in riscontro a tale richiesta la banca comunicava che il capitale residuo dovuto al 7 marzo 2017 ammontava ad € 115.579,47 “ma bisognerebbe aggiungere € 61.099,76 per la doppia conversione e sottrarre € 11.453,65 del conto deposito collegato al mutuo più varie spese”;
- che l’intermediario, per effettuare tale conteggio applicava la clausola n. 7 del contratto di mutuo, vessatoria e quindi nulla;
- di aver successivamente proposto reclamo all’intermediario, contestando il suddetto conteggio estintivo ed evidenziando, in particolare, che l’importo non era stato correttamente calcolato e pertanto, rebus sic stantibus, non avrebbe proceduto alla surroga del mutuo.
Insoddisfatto del riscontro ottenuto dall’intermediario, propone ricorso all’Arbitro.
Il ricorrente chiede al Collegio di annullare la clausola n. 7 del contratto di mutuo fondiario sottoscritto con l’intermediario convenuto “per poter effettuare la surroga che altrimenti sarebbe molto penalizzante”. 

L’intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, poiché la domanda è afferente esclusivamente al momento genetico della conclusione del contratto, sottoscritto nel 2007, non essendosi peraltro perfezionata l’estinzione. 

L’intermediario, dopo aver sollevato la suddetta eccezione pregiudiziale, osserva :

-relativamente alle carettistiche del prodotto in questione, che si tratta – come espresso chiaramente dall’art. 4 del contratto - di un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero;
- che il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto; in particolare, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso di interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli: al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. L’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria;
- relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 7 del contratto, che lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula, ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in euro, per il menzionato tasso convenzionale contrattualmente pattuito; in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione, c.d. “tasso di periodo”, a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo;
- quanto all’asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, che la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito: invero, l’esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi rende senz’altro molto più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche;
- sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale, che il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale (avvenuta tramite consegna del foglio informativo) e a quella contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata);
- in merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, che al caso di specie non sono applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del codice del consumo, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio “normativo” tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. 

La resistente, sulla base delle considerazioni esposte, chiede che il ricorso venga dichiarato, in via preliminare, inammissibile o, in subordine, venga respinto nel merito perché infondato. 

DIRITTO 

Per ciò che concerne l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’intermediario, occorre dar conto del consolidato orientamento dei Collegi ABF che, con riferimento ad analoghe fattispecie, ne hanno più volte stabilito l’infondatezza.
Infatti, oggetto diretto della controversia è il comportamento dell’intermediario consistente nell’aver predisposto un conteggio estintivo illegittimo, peraltro finalizzato ad un subentro. Tale condotta, si è verificata in data successiva al 2008, con conseguente piena cognizione del Collegio Arbitrale adito. 

Per ciò che concerne le verifiche istruttorie, risulta versata in atti l’integrale documentazione contrattuale.
I fatti e le clausole contrattuali corrispondono effettivamente a quanto dedotto dalle parti nell’ambito del fatto. 

Il meccanismo contrattuale di indicizzazione, non altera l’ importo della rata, che rimane costante durante l’ammortamento, ma opera tramite un ragguaglio semestrale a valere su una deposito fruttifero appositamente costituito.
L’estinzione anticipata del mutuo è così disciplinata dall’art. 7 del contratto, il quale prevede un duplice meccanismo di conversione del capitale. 

Il ricorrente lamenta la mancanza di trasparenza e comprensibilità di tale clausola, evidenziando altresì che tale prescrizione nel prevedere il meccanismo di conversione, farebbe esclusivo riferimento al capitale restituito e non a quello residuo.
Sulla legittimità di tali criteri ha avuto modo di pronunziarsi l’Arbitro (Collegio di Coordinamento Decisione n. 5874/2015) “Il suddetto calcolo si è, dunque, articolato in due fasi: dapprima il capitale residuo è stato convertito in Franchi Svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi è stata calcolata la somma (in Euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra”. 

Nelle condizioni generali di contratto, non si evincono ulteriori specificazioni in relazione al suddetto meccanismo di indicizzazione.
In particolare, non vi è evidenza circa “le operazioni aritmetiche che debbono essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra”. 

Sul punto, infine, si segnala che in un recente provvedimento del Tribunale di Roma, depositato il 03 gennaio 2017, il Giudice, adito a seguito dell’inadempimento di una decisione di questo Arbitro, ha fatto proprio l’orientamento dei Collegi, condannando l’intermediario ad adempiere, e ritenendola altresì responsabile per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. 

Conseguentemente, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata accertata la nullità. 

P.Q.M. 

In accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa degli interessi, dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli stessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

 

 

 

Dec-20180911-18654

Decisione N. 18892 del 12 settembre 2018 – Mutuo

Decisione N. 18892 del 12 settembre 2018

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO …….. Presidente
(NA) MAIMERI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI ……..Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA ……..Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO ……..Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 04/09/2018

FATTO

In data 04.04.2008 il ricorrente stipulava, unitamente alla cointestataria, un contratto di mutuo fondiario per l’acquisto di un’abitazione, assistito da garanzia ipotecaria e indicizzato al Franco svizzero, per l’importo di € 145.000,00 da rimborsarsi in n. 360 rate mensili. 

In data 19.05.2016 il ricorrente formulava richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del suddetto finanziamento e, a riscontro di tale istanza, la banca comunicava che il capitale residuo dovuto al 24.05.2016 ammontava ad € 125.533,77, oltre € 55.056,29 a titolo di rivalutazione ed € 680,63 a titolo di indicizzazione valutaria. 

In data 28.05.2016 il cliente proponeva formale reclamo nei confronti dell’intermediario contestando il suddetto conteggio estintivo ed evidenziando la natura opaca e vessatoria dell’art. 7 del contratto di mutuo disciplinante l’estinzione anticipata.
In data 24.03.2017, non avendo ottenuto riscontro soddisfacente dall’intermediario, proponeva ricorso all’Arbitro richiedendo la declaratoria di nullità della predetta clausola in quanto contraria ai “principi di trasparenza, pubblicità e chiarezza di cui agli articoli 115 e 116 TUB e 33 e seguenti del Codice del Consumo”. 

L’intermediario si è costituito ed eccepisce, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, poiché la domanda è afferente esclusivamente al momento genetico della conclusione del contratto, sottoscritto in data 04.04.2008. 

L’intermediario, poi, si oppone alle pretese del cliente osservando, preliminarmente, che lo stesso non aveva effettuato l’estinzione anticipata del mutuo e che pertanto la clausola in esame non era stata applicata.
Inoltre, precisa: 

-  relativamente alle caratteristiche del prodotto in questione, che si tratta di un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle suddette rate è il Franco Svizzero;
-  che il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto; in particolare, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli: al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. L’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria;
-  relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 7 del contratto, che lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula (ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in euro, per il menzionato tasso convenzionale contrattualmente pattuito); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo;
-  che la provvista confluita nel rapporto di deposito, in quanto già attualizzata ai valori semestrali dei parametri di indicizzazione, non necessita di rivalutazione al momento dell’estinzione;
-  quanto all’asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione, che la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito: invero, l’esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi rende senz’altro molto più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche;
-  sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale, che il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale (foglio informativo) e a quella contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata) con nota del 01.03.2013 e, quindi, con nota del 26.03.2015, le quali hanno recepito con anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione da una valuta all’altra, sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione); 

-  in merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, che al caso di specie non sono applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del codice del consumo, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente;
-  circa la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015, contesta il contenuto, ritenendo che il meccanismo determinativo della rivalutazione risulta chiaro nell’esplicitare i passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata, nonché il richiamo effettuato alla decisione della Corte di Giustizia Europea, in quanto resa su una fattispecie del tutto diversa e dunque non pertinente, giacché nel caso di specie non si controverte della chiarezza della clausola sul piano economico, bensì sul piano prettamente formale, ossia mancanza della formula matematica dei due passaggi logici illustrati in forma discorsiva dalla clausola di estinzione anticipata.
La resistente, sulla base delle considerazioni esposte, chiede, in via preliminare, che il ricorso venga dichiarato inammissibile ed, in subordine, che venga respinto nel merito perché infondato.

DIRITTO
In relazione all’eccezione pregiudiziale formulata dall’intermediario, va segnalato che è orientamento costante dei Collegi ritenere infondata la stessa in quanto la contestazione, inerendo, appunto, alle modalità di calcolo adottate nel conteggio per l’estinzione anticipata effettuato dall’intermediario (conteggio che, nel caso di specie, risale al 2016), rientra nell’ambito della competenza temporale dell’Arbitro.
Allo stesso modo, non rileva la circostanza che si tratti di un rapporto non ancora estinto; in termini cfr. Collegio di Napoli, decisione 4039/2016:
“A tal fine non osta l’eccepita anteriorità della stipulazione del contratto rispetto ai limiti della competenza temporale dell’Arbitro, né la mancata estinzione del rapporto.
Sotto il primo profilo, infatti, si deve rilevare che, così come accade in caso di estinzione anticipata, al giudizio del Collegio il contratto viene sottoposto non già in quanto atto ma come rapporto. Così come in quel caso, cioè, si chiede al Collegio di giudicare se, in seguito all’applicazione della clausola contestata in sede di estinzione, il ricorrente abbia o meno maturato una pretesa, in questo caso si pretende di ottenere da parte dell’intermediario un’esecuzione del contratto, in punto di diritto del cliente alla anticipata estinzione del rapporto stesso, che sia conforme al diritto, con la predisposizione di un conteggio estintivo che tenga conto della disciplina applicabile, e in particolare che non faccia applicazione di una clausola colpita da nullità. Ritiene quindi il Collegio sussistente sia la propria competenza sotto il profilo temporale, sia l’interesse del ricorrente, che ha ad oggetto la facoltà di estinguere il rapporto in termini conformi al diritto, e quindi espungendo da tale fase esecutiva del rapporto l’applicazione di meccanismi che potrebbero impedirne o renderne, come accadrebbe nella specie, eccessivamente gravoso, o anche solo più gravoso, l’esercizio”. 

Quanto al merito, la presente controversia investe una fattispecie già ripetutamente esaminata da quest’Arbitro, in sede di Collegio di Coordinamento, in relazione ad analoghi ricorsi.
Tanto considerato, non ravvede questo Collegio elementi di novità o altri motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto dal Collegio di Coordinamento, avuto riguardo in primo luogo alla decisione n. 7727 del 20/11/2014, nella quale veniva osservato: 

Nella clausola contestata l’indicizzazione era in essa riferita, per il caso di estinzione anticipata, al capitale “restituito” anziché a quello “residuo”, come sarebbe stato richiesto dalla natura atipica e aleatoria del contratto posto in essere (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548). L’elevato tecnicismo del meccanismo di indicizzazione adottato e l’assenza, nel testo contrattuale, di una chiara illustrazione delle sue modalità operative rendevano tuttavia non agevole per una persona non particolarmente esperta della materia, come il mutuatario, la percezione dell’erroneità di tale indicazione. (...) Per quanto si è detto, una volta venuto a conoscenza della grave inesattezza contenuta nella formulazione della clausola n. 7, egli era certamente tenuto ad attivarsi onde evitare che la parte mutuataria potesse essere indotta in errore dalla sua ambiguità (Cass. 5 maggio 2009, n. 10285; 21 maggio 2013, n. 12401). 

Rileva, inoltre, l’ulteriore e più recente pronuncia del Collegio di Coordinamento decisione n. 5855 del 29/7/2015, in cui si è avuto modo di chiarire diffusamente: “l’illegittimità della rivalutazione prevista nell’art. 7 del contratto” sulla base di quanto già ritenuto dalla Corte giustizia UE, la quale – deve anche qui ricordarsi - con sentenza n. 26 del 30/4/2013 ha affermato, nell'ambito di una controversia fra due consumatori ungheresi ed un banca in merito all'interpretazione di una clausola contrattuale relativa al corso di cambio applicabile ai rimborsi di un mutuo espresso in valuta estera, che: “L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”. 

Ebbene, in conformità al dictum della Corte di Giustizia testé ricordato, la predetta decisione del Collegio di Coordinamento n. 5855 del 29/7/2015, dopo aver precisato che: “La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. Il procedimento seguito dall’intermediario per calcolare il capitale da rimborsare a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo con la conseguenza che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, poiché nel caso di specie il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione era sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” di erogazione del capitale (cioè si è verificato un apprezzamento del Franco Svizzero sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare risulta maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento. Il suddetto calcolo si è, dunque, articolato in due fasi: dapprima il capitale residuo è stato convertito in Franchi Svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi è stata calcolata la somma (in Euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo”; ha ritenuto la nullità della clausola qui esaminata, osservando: “La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (confronta ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, codice consumo), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). 

Secondo la menzionata sentenza della Corte di giustizia, la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE fa sì che la clausola di cui si tratta possa essere valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, laddove «malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». Com’è noto, l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE è stato attuato nell’ordinamento giuridico italiano mediante l’art. 33, 1° comma, cod. consumo., la cui differente formulazione letterale non è significativa ai fini del presente giudizio. 

In quanto abusiva, la clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata nulla, ai sensi dell’art. 36 codice consumo (corrispondente all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE).
Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola. 

Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato.
Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». (...) Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». 

In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (Cass. Sez. I, 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.
Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio ai fini dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si trattasi applicando i principi sopra enunciati.
In esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata (...) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata nella clausola di cui è stata dichiarata la nullità.
Non è inutile, in ultimo, ricordare come anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, 16 novembre 2015, ord.) abbia avuto modo di pronunciarsi – sempre nella stessa direzione e sempre nei confronti dell’odierno intermediario resistente, per di più dichiarando espressamente di condividere gli orientamenti di quest’Arbitro. Analogamente, e ancor più di recente, il Tribunale di Roma, 3 gennaio 2017, respingendo la domanda del qui convenuto intermediario e condividendo gli orientamenti di quest’Arbitro, ha ribadito la contrarietà della clausola ora in questione rispetto alle regole di trasparenza poste dagli artt. 115 e 116, T., nonché dagli artt. Più di recente, anche l’Antitrust (Provvedimento n. 27214/2018) ha deliberato che alcune clausole del contratto di mutuo sono vessatorie, in particolare quella relativa all’estinzione anticipata di cui al punto 7.33 e seguenti del Codice del Consumo. 

P.Q.M. 

In accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola contrattuale, dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20180912-18892

Decisione N. 12907 del 18 ottobre 2017 – Mutuo – Trasparenza

Decisione N. 12907 del 18 ottobre 2017

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA ……….. Presidente 
(MI) ORLANDI ……….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI ……….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO ……….. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 
(MI) PERICU ……….. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti 

Relatore (MI) PERICU
Nella seduta del 19/01/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica 

FATTO
Ha riferito il ricorrente di aver sottoscritto, nell’aprile del 2007, presso l’intermediario qui convenuto, un mutuo ipotecario indicizzato in franchi svizzeri (CHF). Avendo domandato conteggio per l’estinzione anticipata del mutuo, a fronte di un capitale residuo mutuato pari a € 73.413,94, il ricorrente riceveva dalla banca una richiesta di pagamento per estinzione pari a € 110.522,66, a causa della conversione della valuta in CHF, prevista dal contratto di mutuo. Al fine di elaborare il conteggio di estinzione, in particolare, l’intermediario oggi convenuto si sarebbe avvalso del meccanismo previsto dall’art. 7 del contratto (versato in atti), il quale non esporrebbe “in maniera trasparente il funzionamento del meccanismo di conversione della valuta estera”, oltre che gli effetti di detto meccanismo in relazione alle altre clausole contrattuali e all’assetto del mutuo nel suo complesso. A tale proposito, il ricorrente ha lamentato di non essere stato preventivamente informato dall’intermediario in merito alla particolare formulazione della clausola di conversione (definita dal ricorrente come “gravemente erronea”). Il ricorrente ha invocato, pertanto, in esito ad un infruttuoso reclamo, la nullità della clausola contrattuale di cui all’art. 7 del contratto, richiamando a supporto giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE, con contestuale rideterminazione del capitale residuo dovuto e rifusione delle spese di lite. 

Con le proprie controdeduzioni l’intermediario ha osservato, anzitutto, che il ricorrente non ha proceduto né all’estinzione, né alla conversione del mutuo, così che la clausola di cui all’art. 7 del contratto “non è neppure stata concretamente applicata”. Conseguentemente, la domanda del ricorrente afferirebbe “esclusivamente al momento della formazione de contratto” (il 2007) e si collocherebbe al di fuori del periodo di competenza temporale dei Collegi ABF. 

Nel merito l’intermediario ha diffusamente spiegato il funzionamento della clausola oggetto delle censure di parte ricorrente, la quale – in specie – prevede la conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso applicato al momento della stipula e la sua successiva rivalutazione al tasso di periodo (ovverossia quello in vigore al momento della richiesta di estinzione), esplicando – altresì – il sistema di conguagli semestrali relativi al rapporto di cambio tra le valute, regolati (con addebito o accredito) su di un separato conto deposito fruttifero per il ricorrente. 

L’intermediario ha insistito per la legittimità dei mutui fondiari indicizzati in valuta estera (invero non in discussione), richiamando giurisprudenza in tal senso e facendo presente l’assenza di squilibri intrinseci tra la posizione delle parti contrattuali, in quanto il corso del CHF avrebbe potuto concretizzarsi tanto in uno svantaggio, quanto in un vantaggio per il ricorrente. Quanto al difetto di informativa asserito dal ricorrente, l’intermediario ha dato atto (versandole in atti) delle comunicazioni rese in corso di contratto, le quali riepilogano l caratteristiche del mutuo e indicano le operazioni matematiche da eseguire al fine di poter realizzare la duplice conversione, necessaria per il calcolo del montante di estinzione. 

Nel caso di specie, a parere dell’intermediario, l’effetto dei meccanismi di indicizzazione del mutuo (finanziario e valutario) avrebbero procurato al ricorrente un guadagno pari a € 2.330,64, risultanti dal saldo del conto deposito di cui sopra si è detto, garantendo altresì il bilanciamento necessario a mantenere l’importo della rata costante per tutta la durata del mutuo, nonostante le fluttuazioni dei cambi. 

Da ultimo, l’intermediario ha richiamato ampia giurisprudenza di merito e precedenti ABF, contestando – in particolare – le conclusioni del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4135/2015), il quale ha ritenuto di ravvisare caratteristiche di vessatorietà nella clausola in esame. L’intermediario ha concluso, quindi, per l’inammissibilità o per il rigetto nel merito del ricorso. 

DIRITTO 

Deve affrontarsi, in via preliminare, l’eccezione sollevata dall’intermediario convenuto in relazione al difetto di competenza di questo Arbitro, con riguardo ad un contratto di mutuo ipotecario concluso nel 2007 e – pertanto – precedentemente al 01/01/2009 (data a partire dalla quale si esplica la potestas iudicandi dei Collegi ABF). L’eccezione è infondata e va respinta, con conseguente affermazione della competenza di questo Arbitro a decidere nel merito. In specie, non vi è motivo per discostarsi dal costante orientamento dei Collegi a mente del quale la verifica in ordine alla competenza – ancorché il ricorso implichi una verifica circa la legittimità di clausole contrattuali sottoscritte prima del 01/01/2009 – deve tener conto, non tanto del momento genetico del contratto, quanto piuttosto del momento in cui le clausole contrattuali si sono estrinsecate in un comportamento dell’intermediario oggetto di censura da parte del consumatore (ricorrente). Ecco che, allora, nel caso di cui si tratta, la domanda spiegata dal ricorrente riguarda conteggi di anticipata estinzione che l’intermediario ha prodotto nel 2015 e che il ricorrente ha successivamente contestato. La domanda di accertamento in ordine alla correttezza di tali conteggi, di per sé, non può in alcun modo prescindere dalla verifica relativa alla legittimità della clausola contrattuale di cui l’intermediario ha fatto applicazione, ancorché la medesima sia stata pattuita nel 2007, in data antecedente al 01/01/2009 (cfr., ex multis, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5874/2015). Pertanto, se il comportamento contrattuale dell’intermediario antecedente al 01/01/2009 (ivi inclusa, quindi, la fase precontrattuale) non potrà essere oggetto di alcun scrutinio da parte di questo Arbitro, a diversa conclusione deve pervenirsi in merito alla valutazione richiesta circa la legittimità dei conteggi di anticipata estinzione. A nulla vale, poi, la circostanza secondo la quale il ricorrente non avrebbe proceduto all’estinzione del rapporto in esito ai conteggi e – pertanto – la clausola denunciata non avrebbe avuto una concreta applicazione. Invero, il ricorrente non ha azionato innanzi a questo Arbitro una domanda restitutoria, volta ad accertare la nullità della clausola contrattuale ottenendo la rifusione – in parte qua – degli importi corrisposti, bensì una domanda volta a far valere il proprio diritto ad ottenere un conteggio estintivo privo di vizi di legittimità e/o legalità, così da poter procedere alla successiva estinzione del mutuo versando tutto e solo quanto in effetti dovuto. 

Nel merito, questo Arbitro ha già avuto occasione di esprimersi diffusamente in relazione a clausole identiche o analoghe a quelle di cui l’intermediario ha fatto applicazione per la redazione del conteggio estintivo contestato dal ricorrente, consolidando un orientamento (cfr., ex multis, Collegio di Coordinamento, decisioni n. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015, 5874/2015; Collegio di Milano, decisioni n. 4135/2015, 9190/2016, 10249/2016, 4501/2016) cui è opportuno conformarsi, anche alla luce del recente intervento legislativo operato con il d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72 (attuazione della direttiva 2014/17/UE), il quale conferma al di là di ogni differente interpretazione, le particolari esigenze di trasparenza sempre invocate dai Collegi ABF con riguardo a operazioni di mutuo indicizzate ad elevata complessità per il consumatore, come quella di cui si tratta. 

Il ricorrente, lamenta l’abusività, la vessatorietà e in ogni caso la mancanza di trasparenza del meccanismo sottostante la doppia conversione del capitale residuo onde determinare l’importo dovuto per l’estinzione anticipata del mutuo (ovvero l’impossibilità di coglierne il funzionamento, non disponendo di cognizioni specifiche in materia bancaria/finanziaria). La disciplina contrattuale, sul punto, prevede, in caso di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in CHF al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in Euro al cambio CHF/EUR rilevato il giorno previsto per il rimborso. Così facendo, il consumatore si trova a subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in CHF al tasso convenzionale (“storico”) e, una seconda volta, in Euro al tasso di periodo. Una simile pattuizione va letta alla luce di quanto più in generale affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla validità delle clausole nei contratti unilateralmente predisposti. In merito, si constata come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato (cfr. Cass. Civ. 17351/2011) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. Con riguardo alla clausola di cui si controverte, non pare a questo Arbitro che la stessa manifesti al cliente in maniera sufficientemente trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, né il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Né a sanare tale situazione può contribuire il rilascio di note esplicative successive, peraltro non condivise nella loro interpretazione dalla parte ricorrente. Infatti, come si detto, la clausola contrattuale in discussione si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in CHF al “tasso di cambio convenzionale” e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in Euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa), né appare sufficientemente chiara, a prescindere dal requisito della buonafede; in altri termini, risulta complesso e difficilmente intellegibile comprendere quale impatto concreto il regime di doppia conversione venga a determinare sul capitale a debito, né vi sono ausili documentali ovvero consta in merito una specifica consulenza ed assistenza tali da fare meglio comprendere al cliente aderente l’esatto funzionamento della clausola. 

D’altro canto – diversamente da quanto l’intermediario convenuto sembra affermare – il doppio regime di conversione non è per nulla neutro rispetto ai doveri delle parti (rectius talvolta favorevole e talvolta sfavorevole) e, in particolare, del consumatore che si trova a subirne gli effetti, anche pregiudizievoli, rispetto alle proprie obbligazioni, senza poterne comprendere appieno la portata. Su questi aspetti e in relazione alla loro interferenza con il regime dei contratti dei consumatori, si è conformemente espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ritenendo inequivocabilmente che una clausola contrattuale può essere valutata come abusiva laddove “malgrado il requisito della buona fede, [determini] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Ciò è tanto più vero – nel caso in esame – alla luce della decisione assunta dalla BNS (Banca Nazionale Svizzera) nel gennaio 2015, con la quale è stato abbandonato il regime della c.d. “difesa del tasso di cambio” (il quale aveva contenuto le oscillazioni fisiologiche del rapporto CHF/EUR attorno al valore di 1,20 punti), accrescendo così sensibilmente la già conclamata natura aleatoria del contratto. 

La clausola contrattuale di cui si tratta è pertanto suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, tanto ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo, quanto – conformemente ai precedenti della Suprema Corte – per aperta violazione della fondamentale regola della trasparenza (ovverossia della obiettivamente agevole comprensibilità). Secondo l’ormai consolidato insegnamento dei Collegi ABF, nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio, senza che il contratto ne resti travolto nel suo complesso (Cass. Civ. n. 20686/2013). Soccorre, in questo senso il ben noto art.125-sexies, c. 1, del TUB, il quale dà sempre diritto al consumatore di “rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. La controversia trova, pertanto, soluzione nell’interpolazione del dato contrattuale (epurato della clausola nulla in relazione alla doppia conversione) e del dato normativo. Di talché, in esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, calcolate secondo l’indicizzazione al CHF come da contratto, senza praticare però la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità. Resta fermo il dovere dell’intermediario di ricalcolare le somme eventualmente addebitate in eccesso alla parte ricorrente per effetto della dichiarata nullità della clausola, poiché essa non potrà che esplicare i propri effetti ex tunc. Non sussistono le condizioni indicate dal Collegio di Coordinamento per il ristoro delle spese legali. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui i motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Flavio Lapertosa

Dec-20171018-12907