Decisione N. 21815 del 18 ottobre 2018 – Mutuo fondiario

Decisione N. 21815 del 18 ottobre 2018

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO ………. Presidente
(NA) MAIMERI ………. Membro designato dalla Banca d'Italia Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO ………. Membro designato dalla Banca d'Italia Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE ………. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO ……….Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 09/10/2018

FATTO

Il ricorrente espone che:

1) in data 15.5.2008, stipulava un contratto di mutuo fondiario per l’acquisto di un’abitazione, assistito da garanzia ipotecaria e indicizzato al Franco svizzero, per l’importo di euro 105.000,00, da rimborsarsi in n. 240 rate mensili;

2) in data 23.12.2016, formulava richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del suddetto finanziamento e, a riscontro di tale istanza, la banca comunicava, senza indicare il capitale residuo dovuto, che la rivalutazione ammontava ad euro 39.004,73;

3) in data 31.01.2017, proponeva formale reclamo nei confronti dell’intermediario contestando il suddetto conteggio estintivo ed evidenziando la natura opaca e vessatoria dell’art. 7 del contratto di mutuo disciplinante l’estinzione anticipata.

Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente ha adito l’Arbitro, al quale ha chiesto la declaratoria di nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo disciplinante l’estinzione anticipata, per violazione dei principi di correttezza, trasparenza ed equità e, per l’effetto, il ricalcolo dell’importo residuo in ossequio ai predetti criteri.

Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto ha chiesto all’Arbitro di dichiarare, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, poiché la domanda è afferente esclusivamente al momento genetico della conclusione del contratto, sottoscritto in data 15.5.2008; in subordine, ha chiesto di respingerlo nel merito perché infondato.

In particolare, l’intermediario convenuto ha osservato, nel merito, che:

1) relativamente alle caratteristiche del prodotto in questione, trattasi di un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle suddette rate è il Franco Svizzero;

2) il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto: in specie, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli; al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre e l’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria;

3) relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 7 del contratto, lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula (ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in euro, per il menzionato tasso convenzionale contrattualmente pattuito); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo;

4) la provvista confluita nel rapporto di deposito, in quanto già attualizzata ai valori semestrali dei parametri di indicizzazione, non necessita di rivalutazione al momento dell’estinzione;

5) quanto all’asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione, la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito: invero, l’esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi rende senz’altro molto più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche;

6) sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale, il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale (foglio informativo) e a quella contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata) con nota del 1.3.2013 e, quindi, con nota del 26.3.2015, le quali hanno recepito con anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione da una valuta all’altra, sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione);

7) in merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, al caso di specie non sono applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del codice del consumo, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente;

8) circa la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/15, la convenuta ne contesta il contenuto, ritenendo che il meccanismo determinativo della rivalutazione risulta chiaro nell’esplicitare i passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata, nonché il richiamo effettuato alla decisione della Corte di Giustizia Europea, in quanto resa su una fattispecie del tutto diversa e dunque non pertinente, giacché nel caso di specie non si controverte della chiarezza della clausola sul piano economico, bensì sul piano prettamente formale, ossia mancanza della formula matematica dei due passaggi logici illustrati in forma discorsiva dalla clausola di estinzione anticipata.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione dell’Arbitro riguarda la correttezza di un conteggio di estinzione richiesto dai ricorrenti, titolari di un mutuo indicizzato al franco svizzero, al fine di perfezionare un’operazione di surroga. Il Collegio deve, in via preliminare, respingere l’eccezione d’incompetenza ratione temporis sollevata dalla resistente.Giova ricordare che, secondo le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009, e succ. mod., “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009” (sez. I, par. 4). A tal proposito, l’Arbitro ha chiarito che l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dalla parte convenuta deve essere vagliata alla luce del petitum, nella prospettazione offerta dal ricorrente, onde appurare se l’oggetto della domanda si basi su comportamenti o effetti del contratto prodotti nel periodo di svolgimento dello stesso successivo al 1° gennaio 2009, sussistendo in tal caso la competenza.Ebbene, nella fattispecie in esame, la doglianza del ricorrente è imperniata sulla illegittimità del conteggio di estinzione predisposto dal resistente nel febbraio 2017; sicché, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, la competenza dell’Arbitro va sicuramente affermata (cfr. Coll. Coord., nn. 5855/2015, 5866/2015; ABF Napoli, nn. 17790/2018; 4039/2016, 809/2016; ABF Roma, n. 12706/2017).Acquisita la procedibilità del ricorso, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del metodo di calcolo adottato dall’intermediario in forza dell’art. 7 del contratto de quo che così disciplina l’estinzione anticipata: “...Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore" nel giorno dell’operazione di rimborso (...)”.”

In ordine alla legittimità della clausola contenuta nell’art. 7, sopra richiamato, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro (n. 5866/2015) il quale, tenuto conto dell’insegnamento della Corte di Cassazione – secondo cui le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità, sicché la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) – ha ritenuto che la clausola in esame non “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera” nonché “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”; la disposizione negoziale si limita infatti a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, senza esplicitare le modalità di computo da seguire al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa; cosicché essa, secondo quanto parimenti ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione, si pone in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons., oltre che con il predetto orientamento della Corte di Cassazione, e deve pertanto ritenersi nulla.
In linea con il percorso argomentativo testé richiamato, anche una giurisprudenza di merito più recente (App. Roma, ord. 19 ottobre 2017) ha ravvisato, quale profilo di maggiore criticità nella formulazione di siffatta clausola di indicizzazione la “mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo dell’indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del Franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario pesanti perdite economiche come quelle che di fatto si sono verificate. Nella sostanza il consumatore/mutuatario si trova esposto, senza che ne abbia avuto alcuna informazione, ad essere assoggettato ad un rischio imprevisto ed imprevedibile”. È stato inoltre osservato che la bilateralità del rischio valutario – astrattamente presente anche in capo all’intermediario mutuante – non consente comunque di superare la carenza informativa sul funzionamento concreto della clausola: la disciplina in materia di trasparenza dettata dal Codice del consumo (artt. 34 comma 2 e 35, comma 1) impone infatti che il consumatore sia posto nelle condizioni di valutare in maniera consapevole i rischi economici che assume. Il giudice di seconde cure ha quindi rigettato l’istanza formulata dall’appellante, richiamando anche un precedente conforme della Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr. Sentenza 20 settembre 2017, nella causa C-186/16), ove si evidenzia che il sistema di tutela istituito dalla direttiva CEE/1993/13 in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori è fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista; l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali deve essere pertanto interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano formale e grammaticale, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola.

In tale contesto si è pronunciata, da ultimo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con Provvedimento n. 27214 assunto nell’adunanza del 13 giugno 2018, ha affermato che “La clausola in esame non espone in maniera intellegibile il funzionamento di tale meccanismo di conversione della valuta estera in quanto non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la descritta duplice conversione e non evidenzia il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole al prodotto di mutuo de quo, di modo che il consumatore sia in grado di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che da essa derivano e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette”. L’AGCM ha pertanto definito anche la clausola di cui all’art. 7 del contratto di mutuo oggetto di attenzione quale fattispecie contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo.

Per i motivi che precedono, il Collegio, in coerenza con i sopra riferiti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, di merito ed arbitrale (v., ad es., ABF Napoli, n. 6625/2017), nonché con i principi ermeneutici e con il Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato richiamati, accerta la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio. Per l’effetto, tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., il Collegio dichiara l’intermediario convenuto tenuto ad effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata di euro 105.000,00 e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa degli interessi, dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli stessi nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20181018-21815

Anteprima ABF – Decisione n. 21815 del 18.10.2018 – Collegio di Napoli

 

ANTEPRIMA ABF: Decisione n.23745/18 del 13.11.2018_Collegio di Napoli

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un'altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia ancora una volta il Collegio di Napoli per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

ANTEPRIMA ABF: Decisione n.23745/18 del 13.11.2018_Collegio di Napoli

 

Decisione N. 7906 del 10 aprile 2018 – Mutuo – In valuta – Contratti bancari in genere – Nullità delle clausole

Decisione N. 7906 del 10 aprile 2018

COLLEGIO DI BOLOGNA 

composto dai signori: 

(BO) MARINARI ………. Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI ………. Membro designato dalla Banca d'Italia 
(BO) MARTINO………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI ………. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(BO) PETRAZZINI ………. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore NICOLA SOLDATI  
Seduta del 13/03/2018 

FATTO 

Il ricorrente afferma di avere stipulato in data 12.3.2007 con l’intermediario un contratto di mutuo fondiario indicizzato in franchi svizzeri a tasso variabile, per la durata di 360 mesi, con ISC al 4,009%, in forza del quale veniva erogata la somma di 120.000,00 euro; la clausola n. 7 di tale contratto (“estinzione anticipata”) recitava: “...il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso convenzionale e, successivamente, verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione del rimborso...”; in data 19.1.2017 inviava richiesta di estinzione anticipata, alla quale l’intermediario dava riscontro in data 1.2.2017, allegando il relativo conteggio, secondo il quale erano dovuti 51.024,45 euro per rivalutazione, ai sensi della citata clausola n. 7 del contratto. 

Del pari, il ricorrente sostiene che:

a) la clausola citata, “oltre a rendere eccessivamente oneroso il contratto di mutuo”, viola gli artt. 116 e 117 TUB in materia di pubblicità e trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con il cliente, “atteso che, in sede di stipula del contratto, tale possibile aggravamento delle condizioni non veniva prospettata allo scrivente o quantomeno compresa, atteso che, l’elevato tecnicismo del meccanismo di indicizzazione adottato e l’assenza, nel contesto contrattuale, di una chiara illustrazione delle sue modalità operative rendevano non agevole, per una persona non particolarmente esperta della materia, come il ricorrente, la percezione dell’erroneità e/o del significato di tale indicazione”: essa può dunque ritenersi nulla ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo (Collegio di Roma, decisione n. 6558/17);

b) la predetta clausola, inoltre, non espone le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la duplice conversione di valuta, risultando così nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, 34, comma 2, e 36 del Codice del Consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 99/137CEE): di conseguenza, in caso di richiesta di estinzione anticipata, “il ricorrente dovrà restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7”. 

Il ricorrente chiede, quindi, di dichiarare la nullità dell’art. 7 del contratto e per l’effetto di dichiarare che il capitale residuo dovuto dal ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite. 

Costituitosi ritualmente l’intermediario eccepiva che:

1) in via pregiudiziale, l’incompetenza ratione temporis del Collegio ABF, atteso che:

a) il contratto è stato stipulato nel 2007 ed i ricorrenti non hanno mai dato luogo all’estinzione del prestito (cfr. all. 2 alle controdeduzioni);

b) invero, non essendosi perfezionata l’estinzione, non è neppure stata concretamente applicata la clausola controversa, non configurandosi o concretandosi quelle operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 che la controparte vorrebbe addurre a dimostrazione della competenza temporale del Collegio adito ed afferendo la domanda dei ricorrente esclusivamente al momento genetico del contratto, stipulato nel 2007;

2) nel merito, la legittimità dei contratti in valuta. Infatti:

a) il mutuo di cui si controverte è indicizzato al franco svizzero (cfr. art. 4 del contratto, “le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità di seguito indicate ...”);

b) il “mutuo fondiario in valuta estera”, caratterizzato dall’inserimento del rischio della indicizzazione nel rapporto giuridico, è legittimo dalla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass., 29.5.2012, n. 8548; Cass. 17.7.2003, n. 11200; decisione ABF n. 2374 del 3.11.2011, resa nei confronti dello stesso intermediario e con riferimento ad un mutuo identico a quello di cui si controverte, ha ritenuto che “il previsto meccanismo di indicizzazione valutaria, come qualsiasi meccanismo del genere, viene a innestare nel contratto un elemento di aleatorietà ... per ambedue i contraenti, la stipulazione di contratti del tipo di quello qui in esame essendo reputata o meno più conveniente dai mutuatari sulla base della fiducia nell’andamento della propria valuta”);

3) la legittimità dei meccanismi di indicizzazione per il calcolo delle rate (conguagli semestrali):

a) il meccanismo di indicizzazione del mutuo risulta dagli artt. 3 e 4, illustrativi del piano di ammortamento, comprensivo di quote capitale e quote interessi, da versare alla banca in rate mensili per la durata stabilita e fatti salvi i “conguagli semestrali”;

b) il meccanismo dei conguagli semestrali è esplicitato nell’art. 3 cit., mentre, una volta fissati i tassi convenzionali, l’art. 4 prevede che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, “la banca determinerà” la differenza tra detti tassi convenzionali ed i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. Le eventuali differenze così calcolate danno luogo ad un “conguaglio positivo o negativo” da accreditare o addebitare sullo “speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria” (cfr. art. 4);

4) la legittimità dei meccanismi di indicizzazione per l’ipotesi di estinzione anticipata (rivalutazione):

a) in tutti in casi che interessano il valore del capitale da restituire (i.e. conversione ed estinzione anticipata), per il fatto stesso che quest’ultimo, sebbene indicizzato al franco svizzero, resta denominato in euro, “non può non realizzarsi quella attualizzazione che, in costanza di rapporto, è praticata attraverso l’indicizzazione valutaria e, all’atto della conversione o della estinzione anticipata, deve necessariamente concretarsi nella contestata rivalutazione al tasso di cambio corrente di tutto il debito ancora non restituito”. Questa operazione, “non può che effettuarsi riportando il capitale residuo al valore in Franchi Svizzeri espresso dal tasso di cambio convenzionale e, successivamente, convertendo in euro tale importo al tasso di cambio corrente al momento dell’estinzione”;

b) l’ipotesi di estinzione anticipata viene, per questa ragione, esplicitamente contemplata dall’art. 7 del contratto, dal quale si evince che il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione del mutuo si articola in due fasi:

1) conversione in franchi svizzeri del capitale residuo in euro, con applicazione del tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula;

2) riconversione in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento della conversione (c.d. “tasso di periodo”), a tale fine dividendo l’importo del capitale residuo in franchi svizzeri per tale tasso di periodo;

c) “nell’operazione di estinzione la sola variabile che viene presa in considerazione è il tasso di cambio franco svizzero/euro (non rilevando invece il tasso di interesse), giacché si tratta di un’operazione relativa al solo capitale trattandosi, appunto, di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato, che non considera gli interessi”;

d) qualora il mutuatario intendesse poi estinguere il mutuo, l’importo da corrispondere alla banca dovrebbe essere calcolato “seguendo due semplici passaggi logici: - in un primo momento, il capitale residuo espresso in euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo viene convertito in franchi svizzeri, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula; - in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca – somma che evidentemente dovrà essere restituita in euro – si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato in franchi svizzeri, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione”;

e) “non si comprende pertanto come si potrebbe sostenere che la clausola in parola non sia interpretabile, posto che, come già detto, non vi è (né vi potrebbe essere) alcun margine di incertezza circa i due unici passaggi logici da seguire per calcolare l’importo da corrispondere alla banca, essendo il dato testuale alquanto chiaro ed esaustivo al riguardo”;

5) la non “opacità” della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata:

a) la clausola in questione “è assolutamente chiara nell’esplicitare i due semplici passaggi logici, che corrispondono a loro volta a due semplici operazioni matematiche, seguendo i quali è possibile in ogni momento calcolare il capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito”. Tali passaggi logici sono chiari “non solo perché estremamente semplici, ma anche perché sono gli unici possibili giacchè non vi sono ipotesi o interpretazioni alternative, che possano in qualche modo generare dubbi sulle operazioni corrette da seguire”; b) nel caso di specie, il concetto essenziale che deve essere esplicitato nel contratto è la natura indicizzata del prestito, circostanza ribadita in più punti sia nel testo contrattuale sia nel documento di sintesi allegato al contratto;

6) la trasparenza precontrattuale e la buona fede nella esecuzione del contratto:

a) l’intermediario, oltre alla consueta informativa precontrattuale e nel rispetto del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, ha riepilogato le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata con la nota datata 1.3.2013 e, più in là, con la nota del 26.3.2015 (cfr. all. 4 alle controdeduzioni) le quali hanno peraltro, recepito con largo anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (i.e. decisione n. 7727 del 20.11.2014, decisione n. 4135 del 20.5.2015), ulteriormente chiarendo le concrete applicazioni del meccanismo di rivalutazione;

b) tali note di chiarimenti, infatti, contengono:

i) le operazioni aritmetiche da eseguirsi al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa) (cfr. Collegio di Coordinamento n. 4135 del 20.5.2015);

ii) l’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione “evitando così che la parte mutuataria, “non avendo consapevolezza del costo reale dell’operazione, potesse indursi a chiedere l’estinzione anticipata del mutuo in un momento in cui tale operazione sarebbe risultata particolarmente onerosa”” (cfr. Collegio di Coordinamento n. 7727 del 20.11.2014);

c) ben prima che la parte ricorrente chiedesse il conteggio informativo per l’estinzione, quindi, la banca aveva già inviato la nota di trasparenza datata 1.3.2013 con la quale ha nuovamente riepilogato e illustrato la formula da utilizzare per effettuare una “stima dell’effetto della rivalutazione del capitale residuo in caso di estinzione o conversione del mutuo in euro”;

d) nella fase precontrattuale, i ricorrenti hanno inoltre ricevuto adeguata e sufficiente informativa circa il contratto di mutuo e la sua tipologia. Prima della stipulazione del contratto di mutuo la banca ha inoltre consegnato il “foglio informativo”;

e) anche la normativa contrattuale risulta essere chiara e comprensibile, indicando all’art. 4 l’indicizzazione del mutuo con il Franco Svizzero (cfr. Collegio di Milano decisione n. 2975/2012);

7) la non vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata:

a) la clausola in contestazione non determina alcun significativo squilibrio “normativo” tra le parti in quanto l’andamento del franco svizzero può concretizzarsi anche in un vantaggio per il cliente;

b) la vessatorietà di una clausola dovrebbe inoltre essere valutata con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto (art. 34, comma 1, cod. cons.), fatto che rafforza l’eccezione d’incompetenza temporale del Collegio ABF;

c) con riguardo alla giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4135 del 20.5.2015), l’intermediario contesta i contenuti di tale pronuncia, non ritenendo pertinente neppure il richiamo alla decisione della Corte di Giustizia (cfr. all. 6 alle controdeduzioni), resa con riferimento ad un caso diverso. 

In ragione di tali eccezioni, l’intermediario chiedeva all’ABF di dichiarare, in via principale, il ricorso inammissibile e, in via subordinata, respingerlo nel merito. 

DIRITTO 

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parti, predisposto dall’intermediario e contestato dalla ricorrente. 

In via preliminare, il Collegio rileva che risulta non contestata la circostanza che il contratto sia stato stipulato in data 13.3.2007. Tale circostanza, purtuttavia, non esclude la competenza temporale di questo Collegio a decidere sul merito del ricorso presentato, in quanto, sebbene si discuta della nullità della clausola e, dunque, di un vizio genetico del contratto, ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento del conteggio estintivo che viene predisposto in un momento successivo alla conclusione del contratto dall’intermediario. 

Il Collegio, infatti, è stato chiamato a valutare la clausola non in sé, ma “nella sua applicazione nel rapporto contrattuale, considerando in particolare il comportamento dell’intermediario nella fase di conteggio estintivo che deve comunque essere improntato al principio di correttezza” (Collegio Roma, decisione n. 11336/16). Al riguardo si segnala che già il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866 del 29 luglio 2015, in questa materia si è pronunciato affermando la nullità della clausola contrattuale sebbene il contratto fosse stato concluso nel 2007. 

La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. 

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (Cass., 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. 

Come già chiarito dal Collegio di Coordinamento “Non sembra che la clausola in esame “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). [...] 6- Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola” (decisione n. 5866/2015). 

Ciò posto, prosegue ancora il Collegio di Coordinamento “è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato. Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: "L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva”. Peraltro, e sia pure con specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014)” (Collegio di coordinamento, decisione n. 5866/2015). 

Nel caso di specie, il già menzionato art. 125 sexies, comma 1, TUB (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”. 

In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. 

Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1 comma 1, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. 

In particolare, posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Marcello Marinari

Dec-20180410-7906

17.01.2019 – ABF: ancora 16 inadempienze per Barclays

Qui le ulteriori 16 inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 17 gennaio 2019:

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.20437 del 3 ottobre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.19657 del 24 settembre 2018

Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.17.01.2019Barclays Bank PLC

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.19516 del 20 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.23519 del 8 novembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.19808 del 26 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.14186 del 27 giugno 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.20815 del 8 ottobre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.19607 del 21 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.19125 del 17 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.21397 del 15 ottobre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.21815 del 18 ottobre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16233 del 26 luglio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.24618 del 21 novembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16386 del 30 luglio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.21075 del 10 ottobre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all'Autorità giudiziaria

17.01.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.7906 del 10 aprile 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

17.12.2018 – ABF: 12 ulteriori inadempienze per Barclays

Qui le ulteriori 12 inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 17 dicembre 2018:

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16633 del 31 luglio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4200 del 20 febbraio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17790 del 5 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16614 del 31 luglio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 -Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17324 del 21 agosto 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4187 del 20 febbraio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16967 del 8 agosto 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.18654 del 11 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.18564 del 11 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17721 del 5 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.18892 del 12 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

17.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.10921 del 18 maggio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria.

13.12.2018 – ABF: 15 nuove inadempienze per Barclays

Qui le ultime inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 13 dicembre 2018:

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.13009 del 12 giugno 2018 
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17799 del 22 dicembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.10182 del 10 maggio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.12907 del 18 ottobre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.2119 del 23 gennaio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16566 del 13 dicembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.17697 del 21 dicembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.12238 del 5 giugno 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.14909 del 10 luglio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4654 del 28 febbraio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.7156 del 4 aprile 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.6153 del 15 marzo 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.16605 del 13 dicembre 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.4549 del 26 febbraio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

13.12.2018 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.7301 del 23 giugno 2017
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

Decisione N. 20815 del 08 ottobre 2018 – Mutuo – Trasparenza

Decisione N. 20815 del 08 ottobre 2018

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori: 

(MI) SANTONI ….. Presidente 

(MI) BONGINI …. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) FAUSTI …. Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) FERRETTI …. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(MI) DI NELLA …. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore (MI) BONGINI 

Seduta del 19/07/2018 

FATTO 

Il cliente, titolare di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con la banca, contesta la trasparenza e la legittimità delle clausole contrattuali che regolano l’indicizzazione valutaria in caso di estinzione anticipata del rapporto, chiedendo che ne venga dichiarata l’invalidità e chiede:

a) di obbligare la banca a rispondere alle domande del reclamo;

b ) verificare se la clausola contrattuale relativa all’estinzione anticipata è redatta in modo chiaro e comprensibile;

c) valutare se il contratto espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce;

d) dichiarare la nullità parziale del contratto per la parte relativa alla clausola dell’estinzione anticipata/conversione del mutuo. 

L’intermediario, dopo aver premesso l’inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e confermata la piena legittimità del mutuo in valuta estera, nel merito, ha richiamato l’art. 4 del contratto che dispone che l’erogazione e il rimborso siano regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero. 

Ha illustrato, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame sostenendo che non vi fosse alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di averne compiutamente informato il cliente, in quanto: 

 il cliente aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale; 

  il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato;
  nell’esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con nota dell’1/03/2013 e del 26/03/2015;
  non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l’andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà doveva essere valutata la momento della stipula e, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio.

L’intermediario chiede, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto poiché infondato.
In sede di repliche, il cliente, in tema di mancata trasparenza del contratto, evidenzia che dicitura “indicizzato” non risulta presente né nell’art. 1 del contratto (oggetto) né nell’art. 3 (modalità rimborso). Pertanto risulta impossibile rendersi conto che il contratto si riferisse ad un mutuo in valuta.
Il termine indicizzato viene utilizzato nell’art. 4 relativo agli “interessi” risultando difficoltoso per chi non ha competenze finanziarie rendersi conto che il mutuo in realtà è in valuta estera.
Nemmeno in fase precontrattuale è stato assolto l’obbligo informativo su tale tipologia di mutuo. Inoltre, i fogli informativi trasmessi dall’intermediario non sono riferibili al cliente e non risultano essere stati consegnati precedentemente la stipula del mutuo. In ogni caso, i documenti prodotti, non si riferiscono al mutuo oggetto di ricorso e alquanto generici.
Le note informative dell’1.03.2013 e del 26.03.2016 prodotte dall’intermediario non sono indirizzate al cliente ma riportano i nominativi di altri soggetti.

DIRITTO
Sul tema della determinazione della competenza dell’Arbitro in relazione a contestazioni afferenti a un rapporto di mutuo stipulato anteriormente alla data del 1° gennaio 2009, preliminarmente si rammenta l’orientamento adottato dal Collegio di Coordinamento (cfr., tra le altre, le decisioni Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15 del 29.07.2015 e n. 5866/15 del 29.07.2015), le quali hanno ritenuto sussistente la propria competenza, in ragione di un’interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo, e non sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso. Ciò sulla base del principio per cui “la domanda principale proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2016 e contestati dalla ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza di questo Collegio.
Nel merito, la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall’intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. La questione è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento e risolta nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti con le decisioni nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874,15.
In particolare, la controversia ruota introno all’art. 7 del contratto. Recita l’art. 7: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. 

Il profilo di maggior criticità nella formulazione della suddetta clausola è ravvisabile nella mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo della indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario anche pesanti perdite economiche. La stessa Corte di Giustizia Europea (sentenza 20/09/2017) evidenzia come il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13/UEin materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori sia fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista e che pertanto l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali debba essere interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano “formale e grammaticale”, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola. Nello specifico, occorre che almeno nei fogli informativi il cliente sia reso edotto, tramite una esemplificazione per scenari, degli effetti che si possono produrre sul capitale da restituire in caso di estinzione anticipata, in ipotesi di variazione del tasso di cambio favorevole al mutuatario e in ipotesi di variazione avversa dello stesso tasso di cambio. 

Solo attraverso una corretta esemplificazione che contempli i due scenari prospettati la parte “informativamente debole” del contratto può rendersi effettivamente conto che la clausola contenuta nell’art 7 del contratto prevede in pratica due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente la sua conversione in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In altre parole, contrariamente a quanto previsto dall’art 3 dello stesso contratto, che menziona un obbligo di restituzione di una somma in euro e non menziona il fatto che il debito sia stato contratto in valuta diversa, l’articolo 7 stabilisce che il mutuo, nei soli casi di anticipata estinzione, non è espresso nella valuta dell’UME bensì in valuta svizzera, convertibile in euro secondo il procedimento testè descritto. Tale complessità, per essere appieno compresa da un operatore non professionale, necessita di esemplificazioni non presenti nella documentazione contrattuale oggetto di controversia. 

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125- sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Analoghe considerazioni sono state svolte dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con provvedimento n. 27124 (cfr. Bollettino n.26 del 9/07/2018) che ha dichiarato la vessatorietà della clausola contrattuale oggetto della presente controversia (essa “integra una fattispecie di clausola contraria all’articolo35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione”). 

Alla stregua dei principi sopra esposti, le domande formulate dal ricorrente possono essere parzialmente accolte come segue. Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola contestata e dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Santoni

Dec-20181008-20815

Anteprima ABF: Decisione n. 20815 del 08.10.2018 – Collegio di Milano

Decisione N. 4187 del 20 febbraio 2018 – Mutuo

Decisione N. 4187 del 20 febbraio 2018

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ........ Presidente
(MI) ORLANDI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI ……… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO ........... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA …………… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SPENNACCHIO

Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Parte ricorrente espone di avere stipulato, in data 28 febbraio 2008, con l’intermediario resistente, un contratto di mutuo ipotecario con contestuale ed accessoria apertura di rapporto di deposito fruttifero, per l’importo complessivo di € 100.000,00; il contratto veniva stipulato in Euro indicizzato al Franco Svizzero. Afferma di aver richiesto successivamente alla parte resistente di fornire, in via informativa, un conteggio di anticipata estinzione per surroga da cui risultava, tra l’altro, un capitale residuo di € 70.712,39 ed una rivalutazione di € 35.005,50, senza che fosse specificato “se tali cifre devono essere sommate o sottratte senza così poter avere chiara idea del debito da estinguere”.
Ha, quindi, lamentato “la mancata trasparenza nel contratto di mutuo e nelle comunicazioni successive e la mancata comunicazione circa il rischio elevato del mutuo, legato all’andamento del cambio euro-franco svizzero”. Ha ricevuto risposta dalla banca, in data 18 maggio 2016, con l’indicazione di alcune proposte per l’eventuale variazione del mutuo la cui accettazione avrebbe comportato la rinuncia a qualsiasi pretesa giudiziale e stragiudiziale legata al mutuo in questione, nonché con la rappresentazione del debito residuo dovuto di € 92.924,18, a fronte di un capitale iniziale di € 100.000,00 ed il pagamento di rate mensili da € 667,17 ciascuna a partire dal 2008.
Chiede, dunque, al Collegio di applicare le proprie precedenti decisioni favorevoli prese in casi analoghi, “visto che il contratto di mutuo non è stato chiaro e facilmente comprensibile in tutte le sue parti, con la conseguenza che all’epoca non” aveva capito il rischio che si accollava.

L’intermediario solleva in primo luogo l’eccezione d’incompetenza ratione temporis del Collegio, poiché le doglianze sulla validità del contratto attengono ad un periodo temporale antecedente a quello di competenza dell’ABF e non si è perfezionata alcuna estinzione anticipata del contratto. Dopo aver premesso l’inammissibilità del ricorso per le suddette ragioni e confermato la piena legittimità del mutuo indicizzato alla valuta estera, nel merito richiama l’art. 4 del contratto che dispone che l’erogazione ed il rimborso sono regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero.

Illustra, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame. Sostiene che non vi poteva essere alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di averne compiutamente informato la cliente, in quanto quest’ultima aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale.

Il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato. Nell’esecuzione del contratto la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con note in data 1° marzo 2013 e 26 marzo 2015, nelle quali erano contenute le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra.

Non vi è alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola, poiché l’andamento del franco svizzero può concretizzarsi sia in uno svantaggio che in un vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà deve essere valutata al momento della stipula ed è, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio. Il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE, contenuto in una pronuncia del Collegio di Coordinamento su tale contratto, non è pertinente poiché, nel caso di specie, non si contestava la chiarezza della clausola sul piano economico ma sul piano formale, stante la mancanza della formula matematica applicata.

DIRITTO 

La controversia oggetto del ricorso attiene alla contestazione delle modalità di calcolo previste contrattualmente per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri. Non è controverso che il contratto in esame sia stato stipulato per atto pubblico in data 28 febbraio 2008 e che lo stesso non sia ancora stato estinto.

Giova toccare in linea preliminare l’eccezione di incompetenza temporale dell’ABF sollevata dall’intermediario resistente, in quanto il contratto all’origine della controversia è stato stipulato prima del gennaio 2009 e la clausola contestata non è stata mai attuata, “non essendosi perfezionata l’estinzione” del rapporto. Tuttavia la domanda principale proposta dalla ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione.

A tal riguardo, è pacifico che parte ricorrente ha richiesto il conto estintivo del mutuo in questione, come risulta dalla richiesta in data 20 aprile 2016 e dal relativo conteggio del successivo 22 aprile 2016, predisposto dalla resistente, versati in atti da parte ricorrente. La competenza del Collegio va, dunque, affermata in ragione di un’interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo e non già sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso.

Nel merito, la controversia ruota intorno all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dagli artt. 7 e 7 bis del contratto stipulato tra le parti. Le norme contrattuali in esame prevedono, in caso di richiesta di estinzione anticipata, due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo, convertito in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula del contratto; successivamente tale cifra verrà riconvertita in Euro sulla base del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.

Al riguardo rileva la circostanza che sulla tematica della legittimità del disposto di tali clausole del contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, stipulato dall’intermediario resistente, si è più volte analiticamente pronunciato il Collegio, in occasione di numerose controversie portate alla sua attenzione, risolte nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti, con un iter argomentativo affatto condivisibile. In particolare il Collegio ha rilevato la nullità, rilevabile officiosamente, degli artt. 7 e 7 bis del contratto, ai sensi dell’art. 36 cod. cons., in ragione della struttura del contratto, particolarmente complessa, e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto ed i rischi connessi.

Non sembra, infatti, che le clausole in esame espongano in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Anche nel caso di specie, il cliente sostiene di non aver avuto, nel corso del rapporto, la possibilità di verificare l’effettiva incidenza del rischio di cambio.

Dal conteggio estintivo emesso al 22 aprile 2016 (allegato alla lettera contenente la relativa richiesta prodotta con il ricorso) sappiamo che, alla data del 1° maggio 2016, a fronte di un capitale mutuato di € 100.000,00, il capitale residuo era pari ad € 70.712,39 e l’importo della rivalutazione pari ad € 35.005,50. Per completezza, si segnala altresì che parte resistente allega il piano di ammortamento del mutuo in esame, da cui risulta il medesimo debito residuo di € 70.712,39 in corrispondenza della rata n. 98 con scadenza al 1° maggio 2016.

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
A differenza del metodo riportato nel suddetto conteggio estintivo, il cliente è tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito.

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20180220-4187

ANTEPRIMA ABF: Decisione n. 4187/17 del 20.02.2018 – Collegio di Milano

 

Decisione N. 7156 del 04 aprile 2018 – Mutuo – Estinzione anticipata

Decisione N. 7156 del 04 aprile 2018

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori: 

(MI) SANTONI ……. Presidente
(MI) MINNECI …….. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA ………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO ……. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari 
(MI) TINA …………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti 

Relatore (MI) MINNECI
Nella seduta del 31/08/2017 dopo aver esaminato: 

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica 

FATTO
Il ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario in Euro indicizzato in franchi svizzeri, stipulato con l’intermediario resistente nel 2010, riferisce che, in seguito all’inoltro nel corso del 2015 di una richiesta di un conteggio di estinzione anticipata, la banca avrebbe richiesto, oltre al capitale residuo pari a Euro 98.605,13, l’ulteriore ammontare di Euro 27.420,42 a titolo di rivalutazione della somma dovuta, invocando a sostegno dell’importo preteso la lettera delle clausole 7 e 7 bis del contratto. Contestando la formulazione opaca delle suddette condizioni, come pure l’inidoneità della documentazione precontrattuale ricevuta a segnalare il rischio collegato al tipo di strumento contrattuale adottato, si rivolge a questo Collegio per vedere accertato il diritto ad estinguere il mutuo senza subire il c.d. meccanismo della doppia conversione.
In sede di controdeduzioni, la banca convenuta premette che parte ricorrente non ha dato corso alla estinzione anticipata del prestito. Con riferimento al merito delle contestazioni attoree, fermando l’attenzione sul meccanismo di funzionamento del prodotto in esame e sulla clausola che prevede l’estinzione anticipata del mutuo, la banca precisa che l’operazione compiuta nella redazione del conteggio estintivo risulta consistere nella conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al “tasso di periodo”, ovvero quello in vigore al momento della conversione secondo il meccanismo dei “conguagli semestrali” e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero. Asserisce la piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della consolidata giurisprudenza, secondo cui non vi sarebbe alcuno squilibrio “normativo” tra le parti in quanto l’andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. Segnala inoltre il pieno adempimento agli obblighi informativi nella fase precontrattuale e contrattuale, richiamando fra l’altro le note inviate ai mutuatari in corso di ammortamento (cfr. note del 01/03/2013), con riepilogo delle caratteristiche del mutuo e indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa. Chiede pertanto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato. 

DIRITTO 

Come desumibile dalla narrativa, l’oggetto della presente controversia attiene alla legittimità della metodologia di calcolo utilizzata dall’intermediario resistente per determinare l’ammontare della somma dovuta dal mutuatario nell’ipotesi di estinzione anticipata del prestito. 

Al riguardo, occorre premettere che l’art. 7 del contratto di mutuo in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. 

Ciò posto, in conformità con l’insegnamento del Collegio di Coordinamento (pronuncia n. 5874 del 29 luglio 2015), deve escludersi che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo». 

Nel porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), essa è da considerare nulla.
Ne discende che, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. 

In particolare, il capitale residuo da restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Santoni

Dec-20180404-7156

Anteprima Abf – Decisone n. 7156/18 del 04.04.18 – Collegio di Milano

Decisione N. 10182 del 10 maggio 2018 – Mutuo

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA …………….…. Presidente
(MI) TENELLA SILLANI ………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE …………………..….Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA…………….….Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA ………………………….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 06/03/2018

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue. In data 25/09/2007 ha stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero; ha poi richiesto un conteggio di estinzione anticipata, dal quale risulta un "maggior onere" di € 22.654,22 per effetto della duplice conversione del capitale da rimborsare. Rilevato che l'art. 7 del contratto parla di duplice conversione del capitale restituito e non di quello residuo; che le conseguenze a suo sfavore di un mutuo in valuta straniera non gli sono state rappresentate prima della stipula del contratto; che le modalità di calcolo applicate nel conto estintivo non sono esplicitate né nel contratto o nei suoi allegati, né nelle comunicazioni citate nella risposta al reclamo - peraltro successive alla stipula del contratto e la cui ricezione da parte del cliente non è provata -, chiede, in via principale, che si accerti la violazione degli obblighi di trasparenza da parte della banca e si dichiari la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 7 del contratto, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 33 D.lgs. 206/2005; in via subordinata, si accerti e si dichiari che l'art. 7 del contratto prevede una illegittima penale per l'estinzione anticipata del mutuo, in contrasto con l'art, 126 sexies TUB, e ne dichiari la nullità e/o l'inefficacia; in ogni caso, che si disponga che la banca ricalcoli il capitale residuo da restituire per l'estinzione anticipata in misura pari alla differenza fra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza alcun meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, riassunta la vicenda contrattuale; rilevato che l'estinzione anticipata del mutuo non si è perfezionata e che pertanto la clausola controversa non è stata concretamente applicata; eccepisce preliminarmente l'incompetenza ratione temporis dell'ABF, afferendo la domanda esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto. Nel merito, puntualizza il meccanismo di funzionamento del prodotto in esame, con particolare riguardo al sistema per il calcolo delle rate e dei conguagli semestrali (conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al "tasso di periodo", ovvero quello in vigore al momento della conversione; "conguagli semestrali" e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero): nonché a quello di indicizzazione per l'ipotesi di estinzione anticipata. Sostiene la piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della consolidata giurisprudenza, non essendoci alcuno squilibrio "normativo" tra le parti in quanto l'andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. Circa le doglianze attoree sull'asserito difetto di chiarezza della clausola e di adeguata informativa nella fase precontrattuale, richiama, fra l'altro, le note inviate ai mutuatari in corso di ammortamento l'1/03/2013 e il 26/03/2015, con riepilogo delle caratteristiche del mutuo e indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa. Rappresenta inoltre che il meccanismo dei conguagli semestrali è chiaramente posto a salvaguardia del mutuatario, e che, nel caso in esame, il duplice gioco dell'indicizzazione valutaria da una parte e del tasso di interesse dall'altra ha consentito al mutuatario di beneficiare dei tassi di interesse sensibilmente più bassi applicati sulla moneta elvetica, determinando «un beneficio tangibile per il cliente consistente nella provvista accresciuta via via sul deposito fruttifero e utilizzata per il pagamento delle rate in caso di successivi conguagli negativi». Richiama, infine, un'ampia rassegna di pronunce giurisprudenziali e dei Collegi ABF, contestando, in particolare, la pronuncia del Collegio di coordinamento n. 4135/15, nella parte in cui ha ritenuto vessatoria la clausola determinativa della rivalutazione. Ciò premesso, chiede, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile; in subordine, di respingere il ricorso nel merito perché infondato.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto l'importo da rimborsare in caso di estinzione anticipata di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, calcolato dall'intermediario in applicazione dell'art. 7 delle condizioni negoziali, disposizione del cui concreto meccanismo operativo il cliente lamenta di essere venuto a conoscenza solo al momento della richiesta del conteggio estintivo. In via principale, il ricorrente chiede la dichiarazione di nullità e/o inefficacia della suddetta clausola, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 33 D.lgs. 206/2005 o per violazione dell'art. 126 sexies TUB; in via subordinata, che venga disposto il ricalcolo del capitale residuo da restituire per l'estinzione anticipata in misura pari alla differenza fra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza alcun meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione.

Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di incompetenza temporale sollevata dalla parte resistente. Esaminati gli atti del procedimento, il Collegio ritiene che l'eccezione sia parzialmente fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto, trattandosi dell'accertamento di un difetto genetico, risalente quindi al momento della stipulazione del mutuo avvenuta nel settembre del 2007, e cioè in un'epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell'Arbitro. Diversa soluzione si impone invece con riguardo alla domanda formulata in via subordinata, volta ad ottenere il ricalcolo del capitale residuo da restituirsi, per l'estinzione anticipata del mutuo, secondo un criterio differente da quello previsto dal suddetto art. 7. Trattandosi di operazioni e comportamenti sorti successivamente al 2009, va affermata la competenza temporale di questo Arbitro.

Nel merito, la richiesta di un conteggio estintivo sulla base di un diverso sistema di calcolo appare meritevole di accoglimento, risultando fondate le doglianze del ricorrente in ordine alla inadeguata informazione circa i criteri adottati nel calcolare il costo della anticipata estinzione del finanziamento, come disposti dall'art. 7 del contratto (le "note di trasparenza" del 01/03 e 26/03/2015 - contenenti il riepilogo delle caratteristiche del mutuo e l'indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa -, sono state invero inviate solo in corso di ammortamento). Con riguardo alla suddetta clausola, il Collegio di Coordinamento ha infatti più volte rilevato (cfr., decisioni n. 4135/2015, n. 5855/2015, n. 5866/2015), l'assenza di indicazioni in ordine alle operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa); la mancanza di chiarezza e comprensibilità in ordine al rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in Euro ma riferite ai tassi legati al Franco Svizzero (cfr. altresì Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, causa 26/13); l'ambiguità, su un piano grammaticale, nella parte in cui fa riferimento al "capitale restituito" e non già al "capitale residuo", riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erronee in ordine al costo dell'operazione, stante l'impossibilità di richiedere allo stesso un'interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati (così, l'ordinanza del Trib. Milano del 5.11.2015).

Ciò premesso, in conformità all'orientamento del Collegio di Coordinamento e seguito da questo Arbitro (cfr., di recente, decisione n. 17697/1917), si accerta che il ricorrente ha diritto a vedersi ricalcolare dall'intermediario resistente il capitale residuo che dovrà restituire in caso di estinzione anticipata del mutuo, in misura pari alla differenza tra la somma mutuata (€ 86.000,00) e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero) senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

FLAVIO LAPERTOSA

Dec-20180510-10182

Anteprima ABF: Decisione n.10182 del 10.05.18 – Collegio di Milano

Decisione N. 17790 del 05 settembre 2018 – Mutuo

Decisione N. 17790 del 05 settembre 2018

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO ………… Presidente
(NA) GIUSTI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA ………… Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO ………… Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 26/06/2018

FATTO

In data 20 maggio 2005 i ricorrenti hanno sottoscritto con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario denominato in “Euro indicizzato al Franco svizzero”, per l’importo di € 95.000,00, da rimborsare in venti anni mediante rate mensili posticipate comprensive di capitale e interessi al tasso variabile. Al contratto risulta allegato il piano di ammortamento predisposto dal mutuante in funzione del tasso stabilito (nella misura iniziale del 0,286667% mensile, corrispondente a un dodicesimo del tasso nominale annuo del 3,44%, c.d. “tasso convenzionale”) e del tasso di cambio Euro/CHF, pari a 1,5741 Franchi svizzeri per un Euro, concordato in sede di stipula. Il contratto prevede, tra l’altro, un meccanismo di indicizzazione finanziaria e valutaria semestrale, rispettivamente del saggio di interesse applicabile per la dilazione (determinato maggiorando di 1,60 punti percentuali di spread il tasso “LIBOR Franco Svizzero Sei Mesi rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su il sole 24 ore”) e del debito residuo in linea capitale variabile in funzione del rapporto di cambio Euro/Franco svizzero; sicché, in applicazione del predetto meccanismo di indicizzazione previsto ai sensi degli artt. 3 e 4 del contratto, le differenze di rivalutazione eventualmente scaturite al termine di ciascun semestre danno origine a un “conguaglio positivo o negativo” da accreditare ovvero da addebitare sul “rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria”.

Ciò premesso i clienti, avendo rilevato “l’incremento esponenziale delle rate”, hanno manifestato la volontà di estinguere anticipatamente il mutuo formulando all’uopo una richiesta di emissione del conteggio estintivo. In riscontro all’istanza, il mutuante ha comunicato l’importo del debito residuo in essere al 21 maggio 2016, pari a € 73.003,32, di cui: € 50.436,71 quale capitale residuo; € 21.889,45 a titolo di “rivalutazione”; € 419,05 quale saldo di indicizzazione valutaria/finanziaria; € 5,93 per spese di “certificazione interessi” e “invio”; € 252,18 a titolo di “penale”.

Preso atto del debito residuo liquidato dal mutuante, superiore alle aspettative dei mutuatari, i medesimi hanno presentato formale reclamo nei confronti della convenuta contestando la congruità del conteggio estintivo, con particolare riguardo all’importo di € 21.889,45 imputato a titolo di “rivalutazione” ai sensi dell’art. 9 del contratto.

A seguito dell’esito negativo del reclamo, i ricorrenti, deducendo l’ambiguità e la scarsa chiarezza della formulazione della clausola che regola l’estinzione anticipata, come tale in contrasto con gli artt. 33 e ss. del codice del consumo, a mezzo del presente ricorso chiedono all’Arbitro: previa declaratoria di nullità dell’art. 9 del contratto, di disporre che la convenuta provveda all’emissione del conteggio estintivo “senza l’applicazione della duplice conversione”.

Costituitasi nel presente procedimento, parte convenuta si oppone alle richieste dei ricorrenti sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.
Sotto il primo profilo, la banca eccepisce l’irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’Arbitro, trattandosi di un contratto di mutuo concluso a maggio del 2005. Nel merito, la resistente deduce la correttezza del conguaglio effettuato ai sensi dell’art. 9 del contratto, articolato in due fasi: la prima concernente la conversione in Franchi Svizzeri del capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale determinato in sede di stipula; la seconda avente ad oggetto la riconversione in Euro del capitale residuo, come sopra calcolato, “al tasso di cambio rilevato al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo”.

Con riferimento alla dedotta opacità della clausola in parola, la resistenze rileva che la stessa debba ritenersi chiara e comprensibile laddove esplicita i passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del prestito; contesta altresì la fondatezza della censura in punto di vessatorietà della clausola de quo, ritenendo inapplicabili, al caso di specie, gli artt. 33 e 36 del codice del consumo, dal momento che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti poiché l’andamento del Franco svizzero può determinare uno svantaggio o un vantaggio per il cliente.

Per le ragioni innanzi esposte, la resistente chiede all’Arbitro, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di respingerlo nel merito perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via pregiudiziale va disattesa l’eccezione d’incompetenza ratione temporis sollevata dalla resistente. Secondo le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009, e succ. mod., “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009” (sez. I, par. 4). Sul punto, l’Arbitro ha avuto modo di chiarire che l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dalla parte convenuta deve essere vagliata alla luce del petitum, nella prospettazione offerta dal ricorrente, onde appurare se l’oggetto della domanda si basi su comportamenti o effetti del contratto prodotti nel periodo di svolgimento dello stesso successivo al 1° gennaio 2009, sussistendo in tal caso la competenza.
Nella fattispecie la doglianza del ricorrente è imperniata sulla illegittimità del conteggio di estinzione predisposto dal resistente in data 21 maggio 2016; sicché, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, la competenza dell’Arbitro va affermata (cfr. ABF Coordinamento, Dec. nn. 5855/15, 5866/15; Coll. Napoli, Dec. nn. 4039/2016, 809/2016; Coll. Roma, Dec. n. 12706/2017).

Premessa la procedibilità del ricorso, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del metodo di calcolo adottato dall’intermediario in forza dell’art. 9 del contratto de quo che disciplina la “rivalutazione” del capitale in caso di estinzione anticipata recitando: “E' facoltà della parte mutuataria rimborsare il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza concordata, sia totalmente sia parzialmente, mediante richiesta scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che dovrà pervenire alla 'Banca' almeno 60 giorni prima della data in cui la parte mutuataria intende effettuare la restituzione; tale data dovrà coincidere con la scadenza di una delle rate previste dal piano di ammortamento allegato al presente atto. Nelle more del preavviso, rimane invariato l’obbligo della parte mutuataria di pagare le rate del piano di rimborso frattanto in scadenza e rimarranno applicabili le disposizioni sul ricalcolo degli interessi. Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore" nel giorno dell’operazione di rimborso (...)”.

In ordine alla legittimità della clausola richiamata, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro il quale, tenuto conto dell’insegnamento della Corte di Cassazione – secondo cui le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità, sicché la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) – ha ritenuto che la clausola in esame non “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera” nonché “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”; la disposizione negoziale si limita infatti a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, senza esplicitare le modalità di computo da seguire al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa; cosicché essa, secondo quanto parimenti ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione, si pone in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons., oltre che con il predetto orientamento della Corte di Cassazione, e deve pertanto ritenersi nulla.

In linea con il percorso argomentativo testé richiamato, anche una giurisprudenza di merito più recente - ordinanza emessa in data 19 ottobre 2017 dalla Corte di appello di Roma nella causa iscritta al n. 753/2017, R.G. nei confronti della stessa banca qui convenuta - ha ravvisato, quale profilo di maggiore criticità nella formulazione di siffatta clausola di indicizzazione la “mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo dell’indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del Franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario pesanti perdite economiche come quelle che di fatto si sono verificate. Nella sostanza il consumatore/mutuatario si trova esposto, senza che ne abbia avuto alcuna informazione, ad essere assoggettato ad un rischio imprevisto ed imprevedibile”. È stato inoltre osservato che la bilateralità del rischio valutario – astrattamente presente anche in capo all’intermediario mutuante – non consente comunque di superare la carenza informativa sul funzionamento concreto della clausola: la disciplina in materia di trasparenza dettata dal Codice del consumo (artt. 34 comma 2 e 35, comma 1) impone infatti che il consumatore sia posto nelle condizioni di valutare in maniera consapevole i rischi economici che assume. Il giudice di seconde cure ha quindi rigettato l’istanza formulata dall’appellante (come detto convenuto nella odierna vertenza), richiamando anche un precedente conforme della Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr. Sentenza 20 settembre 2017, nella causa C-186/16), ove si evidenzia che il sistema di tutela istituito dalla direttiva CEE/1993/13 in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori è fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista; l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali deve essere pertanto interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano formale e grammaticale, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola.

In tale contesto si è pronunciata, da ultimo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con Provvedimento n. 27214 assunto nell’adunanza del 13 giugno 2018, ha affermato che “La clausola in esame non espone in maniera intellegibile il funzionamento di tale meccanismo di conversione della valuta estera in quanto non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la descritta duplice conversione e non evidenzia il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole al prodotto di mutuo de quo, di modo che il consumatore sia in grado di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che da essa derivano e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette”. L’AGCM ha pertanto definito anche la clausola di cui all’art. 9 del contratto di mutuo oggetto di attenzione quale fattispecie contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo.

Per tutto quanto innanzi, il Collegio, in coerenza con i principi ermeneutici e con il Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sopra richiamati, accerta la nullità della clausola contenuta nell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio; per l’effetto, dichiara la banca resistente tenuta a effettuare il conteggio propedeutico all’anticipata estinzione del finanziamento controverso, determinando il capitale residuo che i mutuatari dovranno restituire quale differenza tra la somma mutuata (€ 95.000,00) e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola dichiarata nulla.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola contrattuale, dichiara l’intermediario tenuto al ricalcolo del capitale da restituire in sede di estinzione anticipata nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20180905-17790

Anteprima ABF: Decisone n.17790/18 del Collegio di Napoli

 

Decisione N. 18564 del 11 settembre 2018 – Mutuo fondiario – Credito ai consumatori – Costo totale del credito (TAEG) Contratti bancari in genere – Nullità delle clausole

Decisione N. 18564 del 11 settembre 2018

COLLEGIO DI NAPOLI 

composto dai signori: 

(NA) CARRIERO …….Presidente 

(NA) PORTA …….Membro designato dalla Banca d'Italia 

(NA) GATT…….Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO …….Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(NA) BARTOLOMUCCI …….Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT 

Seduta del 30/05/2018 

FATTO 

Estinto anticipatamente, previa emissione di conteggi estintivi del 29.03.2016 (pari a € complessivi 58.274,00, somma comprensiva del capitale residuo – € 41.611,52 – spese varie – € 543,97 – e dell’operazione di conversione pari a € 16.118,51), un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero per € 67.000,00, da rimborsarsi in n. 180 rate mensili, con un TAN del 3,00% ed un TAEG/ISC 2,350%, stipulato in data 07.09.2009, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede all’Arbitro di: 

a) dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, ai sensi dell’art. 125 bis, co. 6 e 7 TUB e dell’art. 117, co. 4, 6, 7, TUB con l’effetto dell’applicazione del tasso legale sostitutivo, in ragione della discordanza tra TAEG applicato pari a al 3,998% ed il TAEG pubblicizzato e dichiarato in contratto del 2,350%; 

b) dichiarare la nullità delle clausole contrattuali contenute nell’art. 4 “Interessi”, nell’art. 4 bis “Deposito fruttifero”, del contratto di mutuo in quanto vessatoria in ragione dell’opacità dei meccanismi di indicizzazione in essi previsti;
c) dichiarare la nullità dell’art. 7 “Estinzione anticipata” del contratto di mutuo in quanto vessatoria in ragione dell’opacità dei meccanismi di indicizzazione in essi previsti e determinare, in virtù del principio nominalistico di cui all’art. 1277, comma 1 c.c., la somma da restituire che deve essere pari alla differenza tra la somma mutuata (67.000,00) e quella già corrisposta, previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB; 

d) rielaborare il piano di ammortamento, al tasso sostitutivo BOT, rettificato delle somme indebitamente percepite dalla resistente a titolo di interesse;
e) ordinare il rimborso delle spese legali da determinarsi in via equitativa, trattandosi di danno patrimoniale subito dal ricorrente in ragione della complessità della controversia e della conseguente necessità di incaricare un legale. 

Costituitosi, l’intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed osserva la non usurarietà dei tassi riportati in contratto e del piano di ammortamento alla francese. Afferma, altresì, la non opacità delle clausole relative al calcolo degli interessi, la non vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata nonché l’osservanza delle regole sulla trasparenza precontrattuale e contrattuale con riguardo alla descrizione di carattere discorsivo e non numerico delle modalità e criteri di calcolo del meccanismo determinativo della rivalutazione e del meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (art. 3). Il resistente esclude anche l’applicabilità tout court degli artt. 33 e 36 del codice del consumo al caso di specie, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente
Conclude per il rigetto del ricorso. 

In sede di repliche, il ricorrente, per il tramite del proprio rappresentante volontario, eccepisce: 

- di non aver chiesto l’accertamento di interessi usurari ma della discordanza del TAEG;
- che la formulazione dell’art. 4 e 4 bis del contratto è opaca ed incomprensibile, poiché non si evince su quale base di calcolo sarà applicata semestralmente l’eventuale differenza tra tasso di cambio convenzionale e quello di mercato; 

- che l’art. 7 del contratto, in cui si prevede il meccanismo della doppia conversione, è riferito al capitale “restituito” anziché a quello “residuo” ed ha una formulazione che contrasta con le regole di trasparenza e correttezza.
Insiste, quindi, per l’accoglimento delle domande già formulate in sede di ricorso e chiede che il resistente provveda alla produzione di: 

-  rendiconto degli interessi corrisposti;
-  estratti conto del conto di deposito;
-  prospetti di compensazione periodici del conto di deposito

DIRITTO
Le questioni sottoposte alla cognizione del Collegio, relative ad un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero concesso dalla resistente, risultano essere essenzialmente due.

1) Il ricorrente contesta la sussistenza di una difformità tra il TAEG indicato in contratto ed il TAEG effettivo. 

Al riguardo, il Collegio rileva che la tipologia contrattuale che viene in questione nel caso di specie non ricade nella disciplina del credito ai consumatori, e, in particolare, nell’ambito applicativo dell’art. 125bis TUB, richiamato dal ricorrente.
Sempre il TUB, infatti, all’art. 122, co. 1, lett f) esclude che la disciplina sul credito ai consumatori dettata dal capo II del Titolo VI TUB si applichi “ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”. Tale è il finanziamento oggetto del presente procedimento per il quale l’art. 6 del relativo contratto prevede espressamente la concessione della suddetta garanzia reale.
Di conseguenza deve ritenersi che la disciplina ad esso applicabile sia quella generale di cui all’art. 117 TUB. 

Ciò rilevato, in conformità all’orientamento consolidato di codesto Arbitro, il Collegio esclude che la violazione dell’art. 117 TUB comporti l’applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7, come invece invocato dalla parte ricorrente, in quanto detta violazione avrebbe unicamente conseguenze risarcitorie e parte ricorrente non ha formulato alcuna istanza risarcitoria. In altri termini, l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall’art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie con onere a carico del ricorrente – non assolto nel caso di specie – di richiedere il risarcimento e di dimostrare il danno subito (cfr. Coll. Roma 8411/2017; così anche Collegio di Bari, n. 6347/17 e Collegio di Roma, nn. 166/17 e 890/17). 

L’istanza indicata sub lett. a) è respinta.
2) Il ricorrente contesta la trasparenza e la legittimità di alcune clausole contrattuali delle quali chiede venga dichiarata l’invalidità con conseguente restituzione dell’indebito percepito dall’intermediario resistente. 

Dall’esame di tali clausole presenti nel testo contrattuale prodotto in atti, il Collegio deduce, uniformandosi ad una propria precedente pronuncia sul punto, che gli artt. 4 e 4bis contengano una clausola valida, formulata in maniera trasparente, quantomeno con riguardo all’operatività del meccanismo dei conguagli (cfr. Coll. Napoli n. 1154/2018). 

L’istanza indicata sub lett. b) è respinta.
Al contrario, la clausola sull’estinzione anticipata di cui all’art. 7 del contratto prodotto in atti va dichiarata nulla in conformità con quanto già statuito dal Collegio di Coordinamento di codesto Arbitro, in una serie di pronunce del 2015, secondo cui la clausola in esame non espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Ed, infatti, la clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa) oltre ad esporre il contraente alla doppia alea della duplice riconversione del capitale residuo (Coll. Coord. nn. 4135/2015 n. 5874/2015, 6165/2016, n. 5866/2015, 7727/2014). Tutto ciò in evidente contrasto con la disciplina della trasparenza delle clausole contrattuali nei contratti tra professionista e consumatore, prevista sul punto dalla direttiva 93/13/CEE, recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice di Consumo, in particolare con l’art. 35.
Il contratto in esame è soggetto al codice del consumo non avendo l’intermediario dimostrato l’esistenza di un’effettiva trattativa individuale sulla clausola in questione, idonea ad escluderne la vessatorietà (ex art. 33 cod. cons), con conseguente rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola medesima (ex art. 36 cod. cons.).
Statuita la nullità della clausola abusiva, in ossequio ai principi generali in materia di nullità parziale, si applica la norma alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio, in quanto la nullità della singola clausola non travolge l’intero contratto, ma impone soltanto un nuovo calcolo degli interessi (Corte Giustizia UE 30 aprile 2014, C- 26/13; Cass. n. 20686/2013).
In considerazione di quanto precede, la domanda di nullità della clausola contrattuale contenuta nell’art. 7 del contratto formulata dal ricorrente merita accoglimento. Pertanto, tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario convenuto dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata di € € 67.000 e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità (cfr. Coll. Napoli n. 6625/2017). 

L’istanza indicata sub lett. c) è accolta.
Del pari meritevole di accoglimento appare l’istanza sub lett. e) in quanto è orientamento di questo Collegio (cfr. Coll. Napoli, n. 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, da questo Collegio liquidato equitativamente in euro 200,00.
Non rientra, invece, nell’ambito di competenza di codesto Arbitro la domanda sub d) che viene, dunque, respinta. 

P.Q.M. 

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la nullità della clausola contrattuale contenuta nell’art. 7 e, per gli effetti, il conseguente diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva equitativamente determinate in € 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20180911-18564