Decisione N. 25188 del 28 novembre 2018_Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA .... Presidente
(MI) BONGINI ..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI ..... Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI ... Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(MI) BARGELLI... Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BONGINI

Seduta del 25/09/2018

FATTO

In data 25/03/2008 il cliente ha stipulato un contratto di mutuo indicizzato con rivalutazione/indicizzazione cambio storico e attuale CHF/EUR.
Nella fase di trattative, condotte da intermediario incorporato nell’intermediario resistente, non veniva rappresentato il tasso di riferimento, né il tipo di indicizzazione del capitale e degli interessi.

Le informazioni riportate in sede di contratto (tasso, spread, cambio, tasso di mora, etc.) non avevano costituito oggetto di preventiva rappresentazione al cliente ed anzi, la stessa documentazione precontrattuale neppure indicava il nominativo dell’intermediario resistente intervenuto solo in sede di stipula.

Nel corso del rapporto contrattuale l’intermediario applicava un tasso fisso al 5,24% pur a fronte della pattuizione di un tasso variabile. Per tale ragione, veniva formulata richiesta di conteggio estintivo dal quale si è verificato che l’intermediario ha richiesto somme a titolo di rivalutazione monetaria (€ 43.191,45), in aggiunta al debito residuo (€ 77.909,86).

Il cliente rileva, inoltre, che il TAEG non è indicato con conseguente nullità e che il contratto è pure contrario agli artt. 33 ss. Cod. Cons.
Il conteggio della rivalutazione nel computo del TAEG comporta anche il superamento della soglia usura.

Il cliente chiede che venga dichiarata la nullità del contratto per mancata segnalazione del TAEG con conseguente violazione degli artt. 116 e 117 T.U.B. nonché per superamento della soglia usura e, in seconda istanza, che l’intermediario emetta un conteggio estintivo non recante gli importi a titolo di rivalutazione.

Nelle controdeduzioni, parte resistente eccepisce innanzitutto l’incompetenza temporale dell’ABF stante che le contestazioni del cliente sono inerenti atti e/o fatti genetici di un contratto di mutuo concluso nel 2008.
In ogni caso, la banca ha riscontrato il reclamo, fornendo gli opportuni chiarimenti a conferma della correttezza del conteggio relativo all’importo da rimborsare per l’estinzione anticipata del mutuo. In particolare, rappresenta che il cliente “non apprendeva affatto dal suddetto conteggio la natura di mutuo indicizzato a valuta estera del proprio contratto ma, a parte le illustrazioni che hanno preceduto la stipula e le clausole contrattuali stesse (...), riceveva la comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata con note del 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015”.

La banca fa presente che il cliente non dava luogo all’estinzione del prestito e “non essendosi perfezionata l’estinzione non è stata concretamente neppure applicata la clausola controversa” – non essendosi verificati operazioni o comportamenti successivi al 01/01/2009, non sussiste la competenza temporale dell’ABF.

Il contratto in esame riportava, inoltre, tassi inferiori al tasso soglia usura. Infatti: (i) il TEGM nel trimestre di riferimento (01/01/2008-31/03/2008) era pari al 5,75% che, maggiorato del 50%, comportava una soglia pari al 8,625%; (ii) il tasso variabile era convenuto nella misura del 5,240%; (iii) gli interessi moratori erano al tasso del 8,36% e (iv) il TAEG era pari al 4,549%.

Infondata è, altresì, la contestazione relativa alla mancata indicazione del TAEG, il quale, di contro, è indicato nella documentazione contrattuale.
Il contratto, inoltre, non contrasta con gli artt. 33 e 36 Cod. Cons.: (i) non vi è alcun significativo squilibrio “normativo” (la clausola di indicizzazione potrebbe risolversi, in concreto, anche in un vantaggio per il cliente); (ii) il giudice non può condurre la propria analisi sino a valutare l’adeguatezza del corrispettivo (art. 34, comma 2, Cod. Cons.); (iii) la valutazione deve essere condotta avuto riguardo alle altre clausole (art. 34 Cod. Cons.) dalla cui lettura è possibile affermare che il meccanismo dei conguagli semestrali è a salvaguardia del mutuatario.

Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul tema della determinazione della competenza dell’Arbitro in relazione a contestazioni afferenti a un rapporto di mutuo stipulato anteriormente alla data del 1° gennaio 2009, preliminarmente si rammenta l’orientamento adottato dal Collegio di Coordinamento (cfr., tra le altre, le decisioni Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15 del 29.07.2015 e n. 5866/15 del 29.07.2015): la competenza dell’ABF sussiste ogni qualvolta la materia del contendere verta su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto, mentre non sussiste qualora la contestazione riguardi fatti genetici del contratto.

Ne consegue che le domande formulate in via principale (domanda di nullità per mancata rappresentazione del TAEG; domanda di nullità per superamento del tasso soglia usura) non possono trovare accoglimento proprio perché riferite a fatti genetici del contratto. Si rammenta inoltre al ricorrente come la domanda di nullità per superamento del tasso soglia non può essere astrattamente formulata; il ricorrente deve porre a fondamento della propria domanda una qualche forma di conteggio che consenta di verificare le modalità di determinazione dei tassi ai fini del superamento del tasso soglia. Altresì, in merito, si richiama il ricorrente alla lettura delle istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura (scaricabili dal sito www.bancaditalia.it) ove si specifica che per le categorie di finanziamento quali i contratti di mutuo (anche a tasso variabile) la determinazione del TEG (e susseguente verifica del superamento del tasso soglia) debba essere svolta all’atto della stipula del contratto e non in corso di operazione.

Al contrario sussiste la competenza temporale dell’ABF in relazione alla dedotta illegittimità della clausola di indicizzazione, sulla base del principio per cui la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2015 e contestati dalla ricorrente. Pertanto, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza di questo Collegio.

Nel merito, la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall’intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. La questione è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento e risolta nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti con le decisioni nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874,15.

In particolare, la controversia ruota introno all’art. 7 del contratto. Recita l’art. 7: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”.

Il profilo di maggior criticità nella formulazione della suddetta clausola è ravvisabile nella mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo della indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario anche pesanti perdite economiche. La stessa Corte di Giustizia Europea (sentenza 20/09/2017) evidenzia come il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13/UE in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori sia fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista e che pertanto l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali debba essere interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano “formale e grammaticale”, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola. Nello specifico, occorre che almeno nei fogli informativi il cliente sia reso edotto, tramite una esemplificazione per scenari, degli effetti che si possono produrre sul capitale da restituire in caso di estinzione anticipata, in ipotesi di variazione del tasso di cambio favorevole al mutuatario e in ipotesi di variazione avversa dello stesso tasso di cambio.

Solo attraverso una corretta esemplificazione che contempli i due scenari prospettati, la parte “informativamente debole” del contratto può rendersi effettivamente conto che la clausola contenuta nell’art 7 del contratto prevede in pratica due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente la sua conversione in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione. In altre parole, contrariamente a quanto previsto dall’art. 3 dello stesso contratto, che menziona un obbligo di restituzione di una somma in euro e non menziona il fatto che il debito sia stato contratto in valuta diversa, l’articolo 7 stabilisce che il mutuo, nei soli casi di anticipata estinzione, non è espresso nella valuta dell’UME bensì in valuta svizzera, convertibile in euro secondo il procedimento testé descritto. Tale complessità, per essere appieno compresa da un operatore non professionale, necessita di esemplificazioni non presenti nella documentazione contrattuale oggetto di controversia.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 Cod. Cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”. In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

Analoghe considerazioni sono state svolte dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con provvedimento n. 27124 (cfr. Bollettino n.26 del 9/07/2018) che ha dichiarato la vessatorietà della clausola contrattuale oggetto della presente controversia (essa “integra una fattispecie di clausola contraria all’articolo 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione”).

Alla stregua dei principi sopra esposti, le domande formulate dal ricorrente possono essere parzialmente accolte come segue. Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente la domanda subordinata ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Dec-20181128-25188

Decisione N. 24854 del 26 novembre 2018_Collegio di Milano

Decisione N. 24854 del 26 novembre 2018 

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori: 

(MI) LAPERTOSA.... Presidente
(MI) BONGINI... Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI... Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI ......Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(MI) BARGELLI .... Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI 

Seduta del 25/09/2018 

FATTO 

Il cliente asserisce di avere stipulato, in data 09/07/2007, un contratto di mutuo indicizzato con rivalutazione/indicizzazione cambio storico e attuale CHF/EUR per l’importo di € 90.000,00 e per la durata di anni trenta. Su richiesta del cliente, in data 16/03/2017 la banca trasmette il conteggio relativo all’eventuale estinzione anticipata del mutuo in questione ai fini della sua surroga, cui seguiva l’estinzione in data 29/03/2017. Successivamente, con reclamo del 12/06/2017, il cliente contesta l’asserita opacità del contratto di mutuo nell’esposizione delle clausole contrattuali determinative della rivalutazione dovuta in caso di estinzione. 

Il cliente chiede all’ABF “di decidere affinché l’intermediario ricalcoli il debito residuo senza applicare la clausola di cui appunto si richiede l’annullamento, disponendo l’accredito della differenza al consumatore che la utilizzerà per estinguere parzialmente il contratto attualmente in essere con la surrogante”. 

La banca, nel riscontrare il reclamo, fornisce chiarimenti volti a dimostrare la correttezza del conteggio relativo all’importo da rimborsare per l’estinzione anticipata del mutuo. Essa rappresenta che il cliente “non apprendeva affatto dal suddetto conteggio la natura di mutuo indicizzato a valuta estera del proprio contratto ma... riceveva la comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata con note del 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015”. La banca fa presente che il cliente non dava luogo all’estinzione del prestito e “non essendosi perfezionata l’estinzione non è stata concretamente neppure applicata la clausola controversa”. La banca, nell’illustrare il meccanismo di funzionamento del contratto, sostiene che non vi fosse alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare; che il cliente aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale; che il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato; che nell’esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con nota dell’1/03/2013; che non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola; che, in ogni caso l’asserita vessatorietà doveva essere valutata la momento della stipula e, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio; la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015 richiama la decisione della CGCE in maniera non pertinente. 

L’intermediario eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per l’incompetenza temporale dell’ABF.
In subordine, chiede il rigetto del ricorso nel merito e, in particolare, in sede di richiesta del conteggio estintivo, al fine di dare corso alla surroga del mutuo con altro intermediario, l’intermediario ha richiesto l’importo di € 42.092,30 a titolo di rivalutazione monetaria, in aggiunta al debito residuo. 

DIRITTO 

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’ABF, ritenendola infondata. Infatti, pur rilevandosi che il contratto di mutuo è stato sottoscritto nel 2007, il Collegio richiama, ai fini della decisione sul punto, la pronuncia del Collegio di Milano, n. 15563/17 del 28/11/2017, che, a proposito di un caso analogo, enuncia il seguente principio: “è necessario prendere in considerazione il petitum del ricorso, ovvero si deve appurare se la contestazione abbia ad oggetto vizi genetici del contratto o se riguardi un comportamento dell’intermediario che, benchè sorto in un periodo antecedente al 2009, abbia continuato a produrre i suoi effetti in un periodo in cui vige la competenza dell’Arbitro. Nel caso in esame, la richiesta della parte ricorrente riguarda il metodo di conteggio utilizzato al momento dell’estinzione anticipata del mutuo, estinzione avvenuta dopo il 2009 e, di conseguenza, in un periodo in cui vi è la competenza del Collegio. L’eccezione è, pertanto, infondata e il ricorso viene ammesso per un giudizio sul merito.” 

Nel merito, il Collegio ricorda che la controversia attiene alla contestazione delle modalità di calcolo previste contrattualmente per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri. Il Collegio prende in esame, in particolare, gli art. 7 e 7-bis del contratto, il quale prevede che il capitale da restituire debba essere calcolato in franchi svizzeri al tasso di cambio contrattualmente previsto e successivamente, deve essere convertito in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il sole 24 ore” nel giorno dell’operazione di rimborso. 

Il Collegio ricorda che la legittimità di tale clausola è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento, che ne ha statuito la nullità e previsto che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito (v. decisioni n. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874,15). Il Collegio richiama altresì le decisioni dello stesso Collegio di Milano, rese a proposito della clausola in questione (n. 15563/17 del 28/11/2017 e n. 7301 del 23/06/2017): “...Tale clausola è contraria ai principi di trasparenza e correttezza che devono ispirare il comportamento delle parti del contratto, nonchè gli elementi del contratto stesso; infatti, essa si limita a prospettare come gli importi vengano convertiti, ma non espone chiaramente il meccanismo di conversione indicando le operazione aritmetiche che devono essere eseguite per realizzare la doppia conversione da una valuta all’altra. Di conseguenza, la clausola del contratto, contrariamente a quanto stabilito dalle regole di trasparenza, non risulta essere di agevole comprensione; pertanto, il Collegio dichiara nulla la clausola contestata. Ora, il Collegio osserva che si devono considerare quali effetti abbia la nullità della clausola sull’intero rapporto contrattuale in essere; in relazione a ciò, il Collegio di Coordinamento facendo proprio l’orientamento della Corte di Giustizia europea (sentenza n. 3995/2014) ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 6, par. 1, Direttiva 93/13, qualora un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore non possa sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, il giudice può ovviare alla nullità della clausola in questione applicando una disposizione della legislazione nazionale avente natura suppletiva. Pertanto, l’accertata nullità della clausola contrattuale non travolge l’intero contratto di mutuo, ma impone un nuovo calcolo degli interessi in seguito all’anticipata estinzione. In relazione a ciò, il Collegio stabilisce che, tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1227, co. 1, c.c., l’intermediario dovrà effettuare nuovamente il conteggio di anticipata estinzione del mutuo e il capitale da restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione di cui alla clausola dichiarata nulla.” Il Collegio, in conclusione, dispone che l’intermediario ricalcoli il debito residuo senza applicare la clausola. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Flavio Lapertosa

Dec-20181126-24854

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI – 23.04.2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Longare, (Vi) 29.03.2019

A tutti i Soci, loro indirizzi

 

E’ convocata l’Assemblea dei Soci della Associazione TuConFin Tutela Consumatori Finanziari, in prima convocazione per il giorno 22.04.2019 ore 21,30 presso la sede dell’associazione ed in seconda convocazione

per il giorno 23.04.2019 alle ore 11.30

presso lo Studio Legale Giani e Tedoldi - Via Podgora 12/a - Milano

 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

  1. Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2018
  2. Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo esercizio 2019
  3. Rinnovo cariche sociali e nuova nomina segretario/a CDA
  4. Compenso ai soci fondatori anni 2019-2020
  5. Varie ed eventuali;

Potranno partecipare ed esprimere il loro voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci assenti possono delegare altro socio a rappresentarli nelle votazioni assembleari, purché la delega sia conferita per iscritto e ciascun socio presente non venga delegato da più di due soci assenti. (art.10 dello statuto)

Alleghiamo quindi il modulo di delega da firmare: vi chiediamo cortesemente di compilarlo, apporre la vostra firma e rispedircelo nel più breve tempo, anche via mail allegando copia del documento di identità.

Il Presidente

Franca Berno

 

Le deleghe vanno inviate ESCLUSIVAMENTE in segreteria@tuconfin.it

 

Qui di seguito la convocazione in PDF e il modulo della delega (solo per chi non potrà presenziare):

Convocazione Assemblea Soci 23.04.2019

04.03.2019_TG5_”L’indignato Speciale”: Derivati finanziari nei mutui

04.03.2019_TG5_"L'indignato Speciale": Derivati finanziari nei mutui - Molte famiglie sono alle prese con problemi sui mutui con una banca inglese

Nel servizio:
Presidente Tuconfin - Franca Berno - www.tuconfin.it
Presidente Codici - Ivano Giacomelli - www.codici.org

Si ringrazia Andrea Pamparana per il servizio dedicatoci.

Qui di seguito i link per rivedere (e condividere) la puntata:

TG5: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/derivati-finanziari-nei-mutui_F309453601250C08

YouTubehttps://youtu.be/ikUw8IKWJe0

Save the date: 04.03.2019 – Tuconfin a L’indignato Speciale

La denuncia mediatica sui mutui in Euro indicizzati al Franco Svizzero di Barclays Bank Plc non si ferma e Tuconfin andrà in onda l'04.03.2019 alle ore 13.30  con un servizio de L'indignato Speciale dopo il TG5.

Seguite lo speciale e condividete la notizia!

Vi aspettiamo,

Uniti e Avanti Sempre!

 

Save the date: 04.03.2019 – ore 13.30 - L'indignato Speciale - TG5

 

Nel servizio:

Andrea Pamparana - Conduttore

Franca Berno - Presidente Tuconfin 

Ivano Giacomelli - Presidente Codici 

13.02.2019 – ABF: ancora 7 inadempienze per Barclays

Qui le ulteriori 7 inadempienze di Barclays Bank Plc, sul mutuo in EURO indicizzato al CHF, pubblicate il 13 Febbraio 2019:

13.02.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.18957 del 12 settembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
13.02.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.26528 del 12 dicembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
13.02.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.15074 del 11 luglio 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
13.02.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.26996 del 19 dicembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
13.02.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.20368 del 3 ottobre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
13.02.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.23745 del 13 novembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria
13.02.2019 - Barclays Bank PLC
(codice ABI 03051, filiale di banca estera iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo unico bancario - D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni)
n.26058 del 10 dicembre 2018
Controversia analoga è stata sottoposta all’Autorità giudiziaria

Corte d’Appello di Milano: Sentenza 459/2019 pubbl. il 01.02.2019

Carissimi mutuatari,

dobbiamo purtroppo informarVi che, il 1° febbraio 2019, è stata pubblicata e comunicata ai nostri legali la sentenza della Corte d’appello di Milano, che trovate allegata alla presente e che ha rigettato la domanda di nullità delle clausole di indicizzazione dei mutui al franco svizzero, ponendosi in contrasto con numerose pronunce della Corte di giustizia UE, dell’ABF e con il provvedimento dell’AGCM del luglio scorso.

Riteniamo tale sentenza profondamente ingiusta, in quanto non conforme al diritto: pertanto, d’accordo con i nostri legali e con le parti Assistite, la impugneremo immediatamente in Cassazione, alla quale spetterà l’ultima parola sulla vicenda dei mutui Barclays, chiedendo che il ricorso in Cassazione venga esaminato e deciso nel minor tempo, in modo da fissare principi definitivi, ai quali i Giudici di merito dovranno attenersi, inclusi i giudici milanesi, che hanno emanato sentenze sinora contrarie ai mutuatari.

Non demordiamo perché la guerra non è ancora persa e la battaglia è ancora in corso.

Visto che crediamo fortemente in ciò che stiamo facendo, continuiamo a lavorare febbrilmente anche nel campo mediatico. L’ingiustizia che stiamo subendo deve essere denunciata ovunque e a tutti i livelli, per questo rinnoviamo a tutti Voi la richiesta di metterci in contatto con eventuali giornalisti e politici che magari conoscete.

Questa è una “battaglia epica” e particolarmente difficile, essendo contro un colosso finanziario mondiale, ma noi non molleremo, percorrendo tutti i gradi di giudizio, sino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, se necessario.

Restiamo a Vs disposizione come sempre.

Uniti e avanti sempre

Sentenza 459/2019 pubbl. il 01.02.2019

Anteprima ABF: Decisione n. 27029/18 del 20.12.2018

COLLEGIO DI MILANO 

 composto dai signori: 

(MI) ORLANDI …………Presidente 

(MI) BARILLA' …………Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) ACHILLE …………Membro designato dalla Banca d'Italia 

(MI) BENINCASA …………Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 

(MI) DE VITIS …………Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore (MI) DAVIDE ACHILLE 

Seduta del 24/07/2018 

FATTO 

La ricorrente deduce di aver stipulato in data 9 gennaio 2008 un mutuo fondiario indicizzato in franchi svizzeri e di aver richiesto il conteggio informativo per anticipata estinzione in data 5 agosto 2016, dal quale risultava un debito residuo di € 52.303,45 a titolo di rivalutazione, in aggiunta al capitale residuo, senza che emergessero le “operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra”, con conseguente impossibilità di conoscere “a quanto ammonta il [...] debito residuo”. 

Insoddisfatta del riscontro al reclamo ricevuto dall’intermediario, il quale comunicava solo parzialmente le formule adottate per il calcolo del debito residuo, la ricorrente propone ricorso lamentando il difetto di trasparenza in fase precontrattuale e contrattuale, la mancanza di chiarezza del conteggio estintivo, il mancato riscontro a quanto richiesto con il reclamo e la nullità delle clausole di estinzione anticipata e conversione del mutuo. Chiede pertanto che l’Abf: obblighi la banca a rispondere a quanto richiesto con il reclamo; verifichi se vi è corrispondenza tra il calcolo effettuato dell’intermediario e quanto previsto dal contratto; si pronunci sulla clausola contrattuale avente ad oggetto l’estinzione anticipata, ed in particolare se questa risulti redatta in modo chiaro e comprensibile; valuti se il contratto espone in maniera trasparente il meccanismo di conversione della valuta estera; dichiari la nullità parziale del contratto per la parte relativa alla clausola di estinzione anticipata e conversione del mutuo e per l’effetto dichiari che il capitale residuo da restituire sia pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite, senza in ciò effettuare la duplice conversione prevista dalla clausola dichiarata nulla. 

Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario chiede, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell’Abf; in subordine, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato. A tale ultimo riguardo l’intermediario, nel delineare il meccanismo di funzionamento del prodotto sottoscritto dalla ricorrente, ed in particolare le modalità di indicizzazione del capitale e degli interessi, afferma l’assoluta chiarezza della clausola contrattuale che disciplina il meccanismo di indicizzazione e la piena informazione alla ricorrente in sede precontrattuale, nonché l’inapplicabilità degli artt. 33 e 36 del cod. cons. 

DIRITTO 

In primo luogo, deve essere in parte disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’intermediario resistente, il quale erroneamente ritiene che questo Arbitro non sarebbe competente a pronunciarsi su tutte le domande proposte dalla ricorrente sull’assunto che il rapporto contrattuale risale al 9 gennaio 2008, vale a dire in epoca precedente alla data del 1° gennaio 2009. 

L’eccezione di inammissibilità formulata dall’intermediario è infatti meritevole di accoglimento unicamente con riguardo alle doglianze che si riferiscono a caratteristiche genetiche del contratto, mentre senz’altro ammissibile è invece la domanda della ricorrente volta a domandare l’accertamento dell’invalidità del meccanismo di indicizzazione e rivalutazione del capitale previsto dal contratto. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questo Arbitro, il quale in numerosi casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso ha statuito che rientra nella propria competenza temporale la domanda volta a contestare i conteggi estintivi di mutui indicizzati in franchi svizzeri qualora detto conteggio sia stato predisposto dopo il 1° gennaio 2009, a tal fine essendo necessario verificare la legittimità e l’efficacia della clausola contrattuale che prevede la disciplina applicabile all’estinzione anticipata anche quanto il contratto sia stato stipulato prima del suddetto termine di competenza (in particolare, Abf – Coll. Coord. n. 5874 del 2015). 

Ciò posto, nel merito, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
L’oggetto della controversia attiene all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parti, predisposto dall’intermediario e contestato dal ricorrente, il che consente – come detto – di verificare la legittimità e l’efficacia della clausola medesima, in quanto la stessa costituisce la base normativa giustificatrice del suddetto calcolo. 

La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. 

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. 

Sulla disciplina in esame si è notoriamente pronunciato il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5866 del 2017), il qual ha ritenuto che non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, anche alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione sul punto, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità. Infatti, come si detto, siffatta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). 

Parimenti, secondo l’orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola, in quanto – come nel caso di specie – non consente al consumatore di conoscere la reale portata degli impegni assunti. 

Ciò posto, è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che deve comunque individuarsi la disciplina applicabile al rapporto contrattuale. 

Anche sul punto è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza europea, la quale ha statuito che «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva» (Corte di Giustizia 30 aprile 2014, C-26/13). 

Peraltro, e sia pure con specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (n.3995 del 24 giugno 2014). 

Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, Tub (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». 

In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.
Pertanto, affermata la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che la ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la previsione contrattuale di indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale dichiarata nulla. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Mauro Orlandi 

Anteprima ABF: Decisione n. 27029/18 del 20.12.2018

ANTEPRIMA ABF: Decisione n.665-2019 del 10.01.19 – Collegio di Milano

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un'altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia ancora una volta il Collegio di Milano per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

ANTEPRIMA ABF: Decisione n.665-2019 del 10.01.19 - Collegio di Milano

 

Decisione N. 21815 del 18 ottobre 2018 – Mutuo fondiario

Decisione N. 21815 del 18 ottobre 2018

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO ………. Presidente
(NA) MAIMERI ………. Membro designato dalla Banca d'Italia Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO ………. Membro designato dalla Banca d'Italia Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE ………. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO ……….Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 09/10/2018

FATTO

Il ricorrente espone che:

1) in data 15.5.2008, stipulava un contratto di mutuo fondiario per l’acquisto di un’abitazione, assistito da garanzia ipotecaria e indicizzato al Franco svizzero, per l’importo di euro 105.000,00, da rimborsarsi in n. 240 rate mensili;

2) in data 23.12.2016, formulava richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del suddetto finanziamento e, a riscontro di tale istanza, la banca comunicava, senza indicare il capitale residuo dovuto, che la rivalutazione ammontava ad euro 39.004,73;

3) in data 31.01.2017, proponeva formale reclamo nei confronti dell’intermediario contestando il suddetto conteggio estintivo ed evidenziando la natura opaca e vessatoria dell’art. 7 del contratto di mutuo disciplinante l’estinzione anticipata.

Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente ha adito l’Arbitro, al quale ha chiesto la declaratoria di nullità dell’art. 7 del contratto di mutuo disciplinante l’estinzione anticipata, per violazione dei principi di correttezza, trasparenza ed equità e, per l’effetto, il ricalcolo dell’importo residuo in ossequio ai predetti criteri.

Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto ha chiesto all’Arbitro di dichiarare, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, poiché la domanda è afferente esclusivamente al momento genetico della conclusione del contratto, sottoscritto in data 15.5.2008; in subordine, ha chiesto di respingerlo nel merito perché infondato.

In particolare, l’intermediario convenuto ha osservato, nel merito, che:

1) relativamente alle caratteristiche del prodotto in questione, trattasi di un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso sono regolate in Euro, ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle suddette rate è il Franco Svizzero;

2) il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto: in specie, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli; al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre e l’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria;

3) relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 7 del contratto, lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula (ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in euro, per il menzionato tasso convenzionale contrattualmente pattuito); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo;

4) la provvista confluita nel rapporto di deposito, in quanto già attualizzata ai valori semestrali dei parametri di indicizzazione, non necessita di rivalutazione al momento dell’estinzione;

5) quanto all’asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione, la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito: invero, l’esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi rende senz’altro molto più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche;

6) sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale, il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale (foglio informativo) e a quella contrattuale, ha avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata) con nota del 1.3.2013 e, quindi, con nota del 26.3.2015, le quali hanno recepito con anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (tali note, infatti, contenevano sia le operazioni aritmetiche da seguire per procedere alla duplice conversione da una valuta all’altra, sia la spiegazione dell’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione);

7) in merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, al caso di specie non sono applicabili tout court gli artt. 33 e 36 del codice del consumo, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti in quanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente;

8) circa la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/15, la convenuta ne contesta il contenuto, ritenendo che il meccanismo determinativo della rivalutazione risulta chiaro nell’esplicitare i passaggi logici previsti per il calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata, nonché il richiamo effettuato alla decisione della Corte di Giustizia Europea, in quanto resa su una fattispecie del tutto diversa e dunque non pertinente, giacché nel caso di specie non si controverte della chiarezza della clausola sul piano economico, bensì sul piano prettamente formale, ossia mancanza della formula matematica dei due passaggi logici illustrati in forma discorsiva dalla clausola di estinzione anticipata.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione dell’Arbitro riguarda la correttezza di un conteggio di estinzione richiesto dai ricorrenti, titolari di un mutuo indicizzato al franco svizzero, al fine di perfezionare un’operazione di surroga. Il Collegio deve, in via preliminare, respingere l’eccezione d’incompetenza ratione temporis sollevata dalla resistente.Giova ricordare che, secondo le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009, e succ. mod., “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009” (sez. I, par. 4). A tal proposito, l’Arbitro ha chiarito che l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dalla parte convenuta deve essere vagliata alla luce del petitum, nella prospettazione offerta dal ricorrente, onde appurare se l’oggetto della domanda si basi su comportamenti o effetti del contratto prodotti nel periodo di svolgimento dello stesso successivo al 1° gennaio 2009, sussistendo in tal caso la competenza.Ebbene, nella fattispecie in esame, la doglianza del ricorrente è imperniata sulla illegittimità del conteggio di estinzione predisposto dal resistente nel febbraio 2017; sicché, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, la competenza dell’Arbitro va sicuramente affermata (cfr. Coll. Coord., nn. 5855/2015, 5866/2015; ABF Napoli, nn. 17790/2018; 4039/2016, 809/2016; ABF Roma, n. 12706/2017).Acquisita la procedibilità del ricorso, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del metodo di calcolo adottato dall’intermediario in forza dell’art. 7 del contratto de quo che così disciplina l’estinzione anticipata: “...Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in FRANCHI SVIZZERI in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio FRANCO SVIZZERO/EURO rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "Il Sole 24 ore" nel giorno dell’operazione di rimborso (...)”.”

In ordine alla legittimità della clausola contenuta nell’art. 7, sopra richiamato, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro (n. 5866/2015) il quale, tenuto conto dell’insegnamento della Corte di Cassazione – secondo cui le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti devono essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità, sicché la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n. 17351) – ha ritenuto che la clausola in esame non “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera” nonché “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”; la disposizione negoziale si limita infatti a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale” e che l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, senza esplicitare le modalità di computo da seguire al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa; cosicché essa, secondo quanto parimenti ritenuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione, si pone in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons., oltre che con il predetto orientamento della Corte di Cassazione, e deve pertanto ritenersi nulla.
In linea con il percorso argomentativo testé richiamato, anche una giurisprudenza di merito più recente (App. Roma, ord. 19 ottobre 2017) ha ravvisato, quale profilo di maggiore criticità nella formulazione di siffatta clausola di indicizzazione la “mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo dell’indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del Franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario pesanti perdite economiche come quelle che di fatto si sono verificate. Nella sostanza il consumatore/mutuatario si trova esposto, senza che ne abbia avuto alcuna informazione, ad essere assoggettato ad un rischio imprevisto ed imprevedibile”. È stato inoltre osservato che la bilateralità del rischio valutario – astrattamente presente anche in capo all’intermediario mutuante – non consente comunque di superare la carenza informativa sul funzionamento concreto della clausola: la disciplina in materia di trasparenza dettata dal Codice del consumo (artt. 34 comma 2 e 35, comma 1) impone infatti che il consumatore sia posto nelle condizioni di valutare in maniera consapevole i rischi economici che assume. Il giudice di seconde cure ha quindi rigettato l’istanza formulata dall’appellante, richiamando anche un precedente conforme della Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr. Sentenza 20 settembre 2017, nella causa C-186/16), ove si evidenzia che il sistema di tutela istituito dalla direttiva CEE/1993/13 in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori è fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista; l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali deve essere pertanto interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano formale e grammaticale, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola.

In tale contesto si è pronunciata, da ultimo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con Provvedimento n. 27214 assunto nell’adunanza del 13 giugno 2018, ha affermato che “La clausola in esame non espone in maniera intellegibile il funzionamento di tale meccanismo di conversione della valuta estera in quanto non indica le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la descritta duplice conversione e non evidenzia il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole al prodotto di mutuo de quo, di modo che il consumatore sia in grado di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che da essa derivano e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e, di conseguenza, fare delle scelte consapevoli e corrette”. L’AGCM ha pertanto definito anche la clausola di cui all’art. 7 del contratto di mutuo oggetto di attenzione quale fattispecie contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo.

Per i motivi che precedono, il Collegio, in coerenza con i sopra riferiti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, di merito ed arbitrale (v., ad es., ABF Napoli, n. 6625/2017), nonché con i principi ermeneutici e con il Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato richiamati, accerta la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio. Per l’effetto, tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., il Collegio dichiara l’intermediario convenuto tenuto ad effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata di euro 105.000,00 e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse ex art. 117 TUB, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa degli interessi, dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli stessi nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Leonardo Carriero

Dec-20181018-21815

Anteprima ABF – Decisione n. 21815 del 18.10.2018 – Collegio di Napoli

 

ANTEPRIMA ABF: Decisione n.23745/18 del 13.11.2018_Collegio di Napoli

Continua la raccolta di decisioni favorevoli al mutuatario... In attesa che il sito dell'Arbitro Bancario Finanziario venga nuovamente aggiornato, vi postiamo un'altra anteprima con cui viene dichiarato nullo l'articolo relativo all'estinzione anticipata del mutuo in EURO indicizzato al Franco Svizzero erogato da Barclays Bank PlC.

Si ringrazia ancora una volta il Collegio di Napoli per la decisione assunta e i nostri soci/mutuatari che ci tengono costantemente aggiornati.

Buona lettura,

ANTEPRIMA ABF: Decisione n.23745/18 del 13.11.2018_Collegio di Napoli

 

Decisione N. 7906 del 10 aprile 2018 – Mutuo – In valuta – Contratti bancari in genere – Nullità delle clausole

Decisione N. 7906 del 10 aprile 2018

COLLEGIO DI BOLOGNA 

composto dai signori: 

(BO) MARINARI ………. Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI ………. Membro designato dalla Banca d'Italia 
(BO) MARTINO………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI ………. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari 
(BO) PETRAZZINI ………. Membro di designazione rappresentativa dei clienti 

Relatore NICOLA SOLDATI  
Seduta del 13/03/2018 

FATTO 

Il ricorrente afferma di avere stipulato in data 12.3.2007 con l’intermediario un contratto di mutuo fondiario indicizzato in franchi svizzeri a tasso variabile, per la durata di 360 mesi, con ISC al 4,009%, in forza del quale veniva erogata la somma di 120.000,00 euro; la clausola n. 7 di tale contratto (“estinzione anticipata”) recitava: “...il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al tasso convenzionale e, successivamente, verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione del rimborso...”; in data 19.1.2017 inviava richiesta di estinzione anticipata, alla quale l’intermediario dava riscontro in data 1.2.2017, allegando il relativo conteggio, secondo il quale erano dovuti 51.024,45 euro per rivalutazione, ai sensi della citata clausola n. 7 del contratto. 

Del pari, il ricorrente sostiene che:

a) la clausola citata, “oltre a rendere eccessivamente oneroso il contratto di mutuo”, viola gli artt. 116 e 117 TUB in materia di pubblicità e trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con il cliente, “atteso che, in sede di stipula del contratto, tale possibile aggravamento delle condizioni non veniva prospettata allo scrivente o quantomeno compresa, atteso che, l’elevato tecnicismo del meccanismo di indicizzazione adottato e l’assenza, nel contesto contrattuale, di una chiara illustrazione delle sue modalità operative rendevano non agevole, per una persona non particolarmente esperta della materia, come il ricorrente, la percezione dell’erroneità e/o del significato di tale indicazione”: essa può dunque ritenersi nulla ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo (Collegio di Roma, decisione n. 6558/17);

b) la predetta clausola, inoltre, non espone le operazioni aritmetiche da eseguire per realizzare la duplice conversione di valuta, risultando così nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, 34, comma 2, e 36 del Codice del Consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 99/137CEE): di conseguenza, in caso di richiesta di estinzione anticipata, “il ricorrente dovrà restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7”. 

Il ricorrente chiede, quindi, di dichiarare la nullità dell’art. 7 del contratto e per l’effetto di dichiarare che il capitale residuo dovuto dal ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite. 

Costituitosi ritualmente l’intermediario eccepiva che:

1) in via pregiudiziale, l’incompetenza ratione temporis del Collegio ABF, atteso che:

a) il contratto è stato stipulato nel 2007 ed i ricorrenti non hanno mai dato luogo all’estinzione del prestito (cfr. all. 2 alle controdeduzioni);

b) invero, non essendosi perfezionata l’estinzione, non è neppure stata concretamente applicata la clausola controversa, non configurandosi o concretandosi quelle operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 che la controparte vorrebbe addurre a dimostrazione della competenza temporale del Collegio adito ed afferendo la domanda dei ricorrente esclusivamente al momento genetico del contratto, stipulato nel 2007;

2) nel merito, la legittimità dei contratti in valuta. Infatti:

a) il mutuo di cui si controverte è indicizzato al franco svizzero (cfr. art. 4 del contratto, “le parti convengono che il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero, secondo le modalità di seguito indicate ...”);

b) il “mutuo fondiario in valuta estera”, caratterizzato dall’inserimento del rischio della indicizzazione nel rapporto giuridico, è legittimo dalla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass., 29.5.2012, n. 8548; Cass. 17.7.2003, n. 11200; decisione ABF n. 2374 del 3.11.2011, resa nei confronti dello stesso intermediario e con riferimento ad un mutuo identico a quello di cui si controverte, ha ritenuto che “il previsto meccanismo di indicizzazione valutaria, come qualsiasi meccanismo del genere, viene a innestare nel contratto un elemento di aleatorietà ... per ambedue i contraenti, la stipulazione di contratti del tipo di quello qui in esame essendo reputata o meno più conveniente dai mutuatari sulla base della fiducia nell’andamento della propria valuta”);

3) la legittimità dei meccanismi di indicizzazione per il calcolo delle rate (conguagli semestrali):

a) il meccanismo di indicizzazione del mutuo risulta dagli artt. 3 e 4, illustrativi del piano di ammortamento, comprensivo di quote capitale e quote interessi, da versare alla banca in rate mensili per la durata stabilita e fatti salvi i “conguagli semestrali”;

b) il meccanismo dei conguagli semestrali è esplicitato nell’art. 3 cit., mentre, una volta fissati i tassi convenzionali, l’art. 4 prevede che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, “la banca determinerà” la differenza tra detti tassi convenzionali ed i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. Le eventuali differenze così calcolate danno luogo ad un “conguaglio positivo o negativo” da accreditare o addebitare sullo “speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria” (cfr. art. 4);

4) la legittimità dei meccanismi di indicizzazione per l’ipotesi di estinzione anticipata (rivalutazione):

a) in tutti in casi che interessano il valore del capitale da restituire (i.e. conversione ed estinzione anticipata), per il fatto stesso che quest’ultimo, sebbene indicizzato al franco svizzero, resta denominato in euro, “non può non realizzarsi quella attualizzazione che, in costanza di rapporto, è praticata attraverso l’indicizzazione valutaria e, all’atto della conversione o della estinzione anticipata, deve necessariamente concretarsi nella contestata rivalutazione al tasso di cambio corrente di tutto il debito ancora non restituito”. Questa operazione, “non può che effettuarsi riportando il capitale residuo al valore in Franchi Svizzeri espresso dal tasso di cambio convenzionale e, successivamente, convertendo in euro tale importo al tasso di cambio corrente al momento dell’estinzione”;

b) l’ipotesi di estinzione anticipata viene, per questa ragione, esplicitamente contemplata dall’art. 7 del contratto, dal quale si evince che il procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione del mutuo si articola in due fasi:

1) conversione in franchi svizzeri del capitale residuo in euro, con applicazione del tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula;

2) riconversione in euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento della conversione (c.d. “tasso di periodo”), a tale fine dividendo l’importo del capitale residuo in franchi svizzeri per tale tasso di periodo;

c) “nell’operazione di estinzione la sola variabile che viene presa in considerazione è il tasso di cambio franco svizzero/euro (non rilevando invece il tasso di interesse), giacché si tratta di un’operazione relativa al solo capitale trattandosi, appunto, di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato, che non considera gli interessi”;

d) qualora il mutuatario intendesse poi estinguere il mutuo, l’importo da corrispondere alla banca dovrebbe essere calcolato “seguendo due semplici passaggi logici: - in un primo momento, il capitale residuo espresso in euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo viene convertito in franchi svizzeri, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula; - in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla banca – somma che evidentemente dovrà essere restituita in euro – si deve riconvertire in euro il capitale residuo, come sopra calcolato in franchi svizzeri, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione”;

e) “non si comprende pertanto come si potrebbe sostenere che la clausola in parola non sia interpretabile, posto che, come già detto, non vi è (né vi potrebbe essere) alcun margine di incertezza circa i due unici passaggi logici da seguire per calcolare l’importo da corrispondere alla banca, essendo il dato testuale alquanto chiaro ed esaustivo al riguardo”;

5) la non “opacità” della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata:

a) la clausola in questione “è assolutamente chiara nell’esplicitare i due semplici passaggi logici, che corrispondono a loro volta a due semplici operazioni matematiche, seguendo i quali è possibile in ogni momento calcolare il capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito”. Tali passaggi logici sono chiari “non solo perché estremamente semplici, ma anche perché sono gli unici possibili giacchè non vi sono ipotesi o interpretazioni alternative, che possano in qualche modo generare dubbi sulle operazioni corrette da seguire”; b) nel caso di specie, il concetto essenziale che deve essere esplicitato nel contratto è la natura indicizzata del prestito, circostanza ribadita in più punti sia nel testo contrattuale sia nel documento di sintesi allegato al contratto;

6) la trasparenza precontrattuale e la buona fede nella esecuzione del contratto:

a) l’intermediario, oltre alla consueta informativa precontrattuale e nel rispetto del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, ha riepilogato le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata con la nota datata 1.3.2013 e, più in là, con la nota del 26.3.2015 (cfr. all. 4 alle controdeduzioni) le quali hanno peraltro, recepito con largo anticipo quelli che sarebbero stati i contenuti della giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (i.e. decisione n. 7727 del 20.11.2014, decisione n. 4135 del 20.5.2015), ulteriormente chiarendo le concrete applicazioni del meccanismo di rivalutazione;

b) tali note di chiarimenti, infatti, contengono:

i) le operazioni aritmetiche da eseguirsi al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa) (cfr. Collegio di Coordinamento n. 4135 del 20.5.2015);

ii) l’esatto significato della clausola determinativa della rivalutazione “evitando così che la parte mutuataria, “non avendo consapevolezza del costo reale dell’operazione, potesse indursi a chiedere l’estinzione anticipata del mutuo in un momento in cui tale operazione sarebbe risultata particolarmente onerosa”” (cfr. Collegio di Coordinamento n. 7727 del 20.11.2014);

c) ben prima che la parte ricorrente chiedesse il conteggio informativo per l’estinzione, quindi, la banca aveva già inviato la nota di trasparenza datata 1.3.2013 con la quale ha nuovamente riepilogato e illustrato la formula da utilizzare per effettuare una “stima dell’effetto della rivalutazione del capitale residuo in caso di estinzione o conversione del mutuo in euro”;

d) nella fase precontrattuale, i ricorrenti hanno inoltre ricevuto adeguata e sufficiente informativa circa il contratto di mutuo e la sua tipologia. Prima della stipulazione del contratto di mutuo la banca ha inoltre consegnato il “foglio informativo”;

e) anche la normativa contrattuale risulta essere chiara e comprensibile, indicando all’art. 4 l’indicizzazione del mutuo con il Franco Svizzero (cfr. Collegio di Milano decisione n. 2975/2012);

7) la non vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata:

a) la clausola in contestazione non determina alcun significativo squilibrio “normativo” tra le parti in quanto l’andamento del franco svizzero può concretizzarsi anche in un vantaggio per il cliente;

b) la vessatorietà di una clausola dovrebbe inoltre essere valutata con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto (art. 34, comma 1, cod. cons.), fatto che rafforza l’eccezione d’incompetenza temporale del Collegio ABF;

c) con riguardo alla giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4135 del 20.5.2015), l’intermediario contesta i contenuti di tale pronuncia, non ritenendo pertinente neppure il richiamo alla decisione della Corte di Giustizia (cfr. all. 6 alle controdeduzioni), resa con riferimento ad un caso diverso. 

In ragione di tali eccezioni, l’intermediario chiedeva all’ABF di dichiarare, in via principale, il ricorso inammissibile e, in via subordinata, respingerlo nel merito. 

DIRITTO 

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parti, predisposto dall’intermediario e contestato dalla ricorrente. 

In via preliminare, il Collegio rileva che risulta non contestata la circostanza che il contratto sia stato stipulato in data 13.3.2007. Tale circostanza, purtuttavia, non esclude la competenza temporale di questo Collegio a decidere sul merito del ricorso presentato, in quanto, sebbene si discuta della nullità della clausola e, dunque, di un vizio genetico del contratto, ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento del conteggio estintivo che viene predisposto in un momento successivo alla conclusione del contratto dall’intermediario. 

Il Collegio, infatti, è stato chiamato a valutare la clausola non in sé, ma “nella sua applicazione nel rapporto contrattuale, considerando in particolare il comportamento dell’intermediario nella fase di conteggio estintivo che deve comunque essere improntato al principio di correttezza” (Collegio Roma, decisione n. 11336/16). Al riguardo si segnala che già il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866 del 29 luglio 2015, in questa materia si è pronunciato affermando la nullità della clausola contrattuale sebbene il contratto fosse stato concluso nel 2007. 

La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. 

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (Cass., 8 agosto 2011, n. 17351) la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. 

Come già chiarito dal Collegio di Coordinamento “Non sembra che la clausola in esame “esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa). [...] 6- Parimenti, secondo il menzionato orientamento della Corte Suprema la violazione della fondamentale regola della trasparenza, quindi della obiettivamente agevole comprensibilità, comporta la nullità della clausola” (decisione n. 5866/2015). 

Ciò posto, prosegue ancora il Collegio di Coordinamento “è peraltro necessario stabilire quali conseguenze produca nel rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio la nullità della clausola che è stata sopra esaminata, dal momento che il suddetto rapporto deve comunque essere regolato. Per quanto qui rileva, la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha così deciso: "L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva”. Peraltro, e sia pure con specifico riguardo alla manifesta eccessività degli interessi moratori, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014)” (Collegio di coordinamento, decisione n. 5866/2015). 

Nel caso di specie, il già menzionato art. 125 sexies, comma 1, TUB (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”. 

In armonia con la Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. 

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. 

Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1 comma 1, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. 

In particolare, posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità. 

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE 

Marcello Marinari

Dec-20180410-7906