Decisione n.4187/17 del 20.02.2018 - Collegio di Milano
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA ........ Presidente
(MI) ORLANDI ………… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI ……… Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO ........... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA …………… Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) SPENNACCHIO
Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Parte ricorrente espone di avere stipulato, in data 28 febbraio 2008, con l’intermediario resistente, un contratto di mutuo ipotecario con contestuale ed accessoria apertura di rapporto di deposito fruttifero, per l’importo complessivo di € 100.000,00; il contratto veniva stipulato in Euro indicizzato al Franco Svizzero. Afferma di aver richiesto successivamente alla parte resistente di fornire, in via informativa, un conteggio di anticipata estinzione per surroga da cui risultava, tra l’altro, un capitale residuo di € 70.712,39 ed una rivalutazione di € 35.005,50, senza che fosse specificato “se tali cifre devono essere sommate o sottratte senza così poter avere chiara idea del debito da estinguere”.
Ha, quindi, lamentato “la mancata trasparenza nel contratto di mutuo e nelle comunicazioni successive e la mancata comunicazione circa il rischio elevato del mutuo, legato all’andamento del cambio euro-franco svizzero”. Ha ricevuto risposta dalla banca, in data 18 maggio 2016, con l’indicazione di alcune proposte per l’eventuale variazione del mutuo la cui accettazione avrebbe comportato la rinuncia a qualsiasi pretesa giudiziale e stragiudiziale legata al mutuo in questione, nonché con la rappresentazione del debito residuo dovuto di € 92.924,18, a fronte di un capitale iniziale di € 100.000,00 ed il pagamento di rate mensili da € 667,17 ciascuna a partire dal 2008.
Chiede, dunque, al Collegio di applicare le proprie precedenti decisioni favorevoli prese in casi analoghi, “visto che il contratto di mutuo non è stato chiaro e facilmente comprensibile in tutte le sue parti, con la conseguenza che all’epoca non” aveva capito il rischio che si accollava.
L’intermediario solleva in primo luogo l’eccezione d’incompetenza ratione temporis del Collegio, poiché le doglianze sulla validità del contratto attengono ad un periodo temporale antecedente a quello di competenza dell’ABF e non si è perfezionata alcuna estinzione anticipata del contratto. Dopo aver premesso l’inammissibilità del ricorso per le suddette ragioni e confermato la piena legittimità del mutuo indicizzato alla valuta estera, nel merito richiama l’art. 4 del contratto che dispone che l’erogazione ed il rimborso sono regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero.
Illustra, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame. Sostiene che non vi poteva essere alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di averne compiutamente informato la cliente, in quanto quest’ultima aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale.
Il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato. Nell’esecuzione del contratto la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con note in data 1° marzo 2013 e 26 marzo 2015, nelle quali erano contenute le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra.
Non vi è alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola, poiché l’andamento del franco svizzero può concretizzarsi sia in uno svantaggio che in un vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà deve essere valutata al momento della stipula ed è, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio. Il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE, contenuto in una pronuncia del Collegio di Coordinamento su tale contratto, non è pertinente poiché, nel caso di specie, non si contestava la chiarezza della clausola sul piano economico ma sul piano formale, stante la mancanza della formula matematica applicata.
DIRITTO
La controversia oggetto del ricorso attiene alla contestazione delle modalità di calcolo previste contrattualmente per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri. Non è controverso che il contratto in esame sia stato stipulato per atto pubblico in data 28 febbraio 2008 e che lo stesso non sia ancora stato estinto.
Giova toccare in linea preliminare l’eccezione di incompetenza temporale dell’ABF sollevata dall’intermediario resistente, in quanto il contratto all’origine della controversia è stato stipulato prima del gennaio 2009 e la clausola contestata non è stata mai attuata, “non essendosi perfezionata l’estinzione” del rapporto. Tuttavia la domanda principale proposta dalla ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione.
A tal riguardo, è pacifico che parte ricorrente ha richiesto il conto estintivo del mutuo in questione, come risulta dalla richiesta in data 20 aprile 2016 e dal relativo conteggio del successivo 22 aprile 2016, predisposto dalla resistente, versati in atti da parte ricorrente. La competenza del Collegio va, dunque, affermata in ragione di un’interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo e non già sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso.
Nel merito, la controversia ruota intorno all’accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dagli artt. 7 e 7 bis del contratto stipulato tra le parti. Le norme contrattuali in esame prevedono, in caso di richiesta di estinzione anticipata, due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo, convertito in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula del contratto; successivamente tale cifra verrà riconvertita in Euro sulla base del tasso di cambio Franco Svizzero / Euro esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.
Al riguardo rileva la circostanza che sulla tematica della legittimità del disposto di tali clausole del contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, stipulato dall’intermediario resistente, si è più volte analiticamente pronunciato il Collegio, in occasione di numerose controversie portate alla sua attenzione, risolte nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti, con un iter argomentativo affatto condivisibile. In particolare il Collegio ha rilevato la nullità, rilevabile officiosamente, degli artt. 7 e 7 bis del contratto, ai sensi dell’art. 36 cod. cons., in ragione della struttura del contratto, particolarmente complessa, e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto ed i rischi connessi.
Non sembra, infatti, che le clausole in esame espongano in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo. Anche nel caso di specie, il cliente sostiene di non aver avuto, nel corso del rapporto, la possibilità di verificare l’effettiva incidenza del rischio di cambio.
Dal conteggio estintivo emesso al 22 aprile 2016 (allegato alla lettera contenente la relativa richiesta prodotta con il ricorso) sappiamo che, alla data del 1° maggio 2016, a fronte di un capitale mutuato di € 100.000,00, il capitale residuo era pari ad € 70.712,39 e l’importo della rivalutazione pari ad € 35.005,50. Per completezza, si segnala altresì che parte resistente allega il piano di ammortamento del mutuo in esame, da cui risulta il medesimo debito residuo di € 70.712,39 in corrispondenza della rata n. 98 con scadenza al 1° maggio 2016.
Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
A differenza del metodo riportato nel suddetto conteggio estintivo, il cliente è tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Flavio Lapertosa