Anteprima ABF: Decisione n.12785-2017 del 13.10.17 – Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO 

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ............................... Presidente

(MI) ORLANDI .................................... Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTONI ...................................  Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SPENNACCHIO  ......................... Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(MI) TINA  ........................................... Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TINA
Nella seduta del 12/09/2017 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Nell’aprile 2009, il ricorrente sottoscriveva un contratto di mutuo.
Nel corso del 2015, il ricorrente chiedeva all’intermediario resistente un conteggio estintivo per eventuale surroga di un contratto di mutuo in euro indicizzato in franchi svizzeri, sottoscritto con lo stesso intermediario nell’aprile 2009. Successivamente, il ricorrente contestava il conteggio ricevuto dall’intermediario resistente, rilevandone la ridotta chiarezza e comprensibilità del calcolo dell’importo, “con richiesta di poter surrogare il mutuo (...) senza dover incorrere nel tasso di indicizzazione al valore storico di 1.52360 ex art. 7 e 7 bis del contratto di mutuo”.
Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall’intermediario resistente, il ricorrente ha presentato ricorso all’ABF, rilevando “l’illegittimità delle clausole non trasparenti del contratto” e chiedendo l’“annullamento dell’art. 7 e di tutte le clausole afferenti”.
Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- l’art. 4 del contratto dispone che l’erogazione e il rimborso sono regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero;

- sulla base del testo negoziale, non sussiste alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di cui il cliente è stato compiutamente informato il cliente, in quanto:

i) il cliente ha ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale;

ii) il foglio informativo riporta chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato;

iii) nell’esecuzione del contratto, ha riepilogato le principali caratteristiche, con note dell’1/03/2013 e del 26/03/2015, nella quale erano contenute le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra;

- non vi è alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola di cui all’art. 7, poiché l’andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente.

DIRITTO 

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene la valutazione della legittimità delle previsioni dell’art. 7 del contratto di mutuo sottoscritto dal ricorrente e relative alla determinazione dell’importo dovuto dal cliente per l’estinzione anticipata dal finanziamento.

La questione è stata più volte affrontata dal Collegio e, come noto, ha visto l’intervento del Collegio di Coordinamento, che ne ha chiaramente confermata la nullità. Come chiarito dal Collegio di Coordinamento, “La norma contrattuale in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso. (...) Non sembra che la clausola in esame «esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo», cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l’art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si è detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l’importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5874/2015).

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento così espresso dal Collegio di Coordinamento; di conseguenza, dall’accertata “violazione della fondamentale regola della trasparenza, e quindi della obiettivamente agevole comprensibilità”, non può che derivarne “la nullità della clausola

Ribadita, pertanto, la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, “posto che il calcolo proposto dal ricorrente non si presenta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata [Euro 145.000,00] e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità” (Collegio di Coordinamento, decisine n. 5874/2015).

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

Decisione n.12785-2017 del 13.10.17 - Collegio di Milano