Anteprima ABF: Decisione n.10182 del 10.05.18 - Collegio di Milano
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA …………….…. Presidente
(MI) TENELLA SILLANI ………. Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE …………………..….Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA …………….….Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA ………………………….. Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore TENELLA SILLANI CHIARA
Seduta del 06/03/2018
FATTO
La parte ricorrente espone quanto segue. In data 25/09/2007 ha stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero; ha poi richiesto un conteggio di estinzione anticipata, dal quale risulta un "maggior onere" di € 22.654,22 per effetto della duplice conversione del capitale da rimborsare. Rilevato che l'art. 7 del contratto parla di duplice conversione del capitale restituito e non di quello residuo; che le conseguenze a suo sfavore di un mutuo in valuta straniera non gli sono state rappresentate prima della stipula del contratto; che le modalità di calcolo applicate nel conto estintivo non sono esplicitate né nel contratto o nei suoi allegati, né nelle comunicazioni citate nella risposta al reclamo - peraltro successive alla stipula del contratto e la cui ricezione da parte del cliente non è provata -, chiede, in via principale, che si accerti la violazione degli obblighi di trasparenza da parte della banca e si dichiari la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 7 del contratto, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 33 D.lgs. 206/2005; in via subordinata, si accerti e si dichiari che l'art. 7 del contratto prevede una illegittima penale per l'estinzione anticipata del mutuo, in contrasto con l'art, 126 sexies TUB, e ne dichiari la nullità e/o l'inefficacia; in ogni caso, che si disponga che la banca ricalcoli il capitale residuo da restituire per l'estinzione anticipata in misura pari alla differenza fra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza alcun meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, riassunta la vicenda contrattuale; rilevato che l'estinzione anticipata del mutuo non si è perfezionata e che pertanto la clausola controversa non è stata concretamente applicata; eccepisce preliminarmente l'incompetenza ratione temporis dell'ABF, afferendo la domanda esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto. Nel merito, puntualizza il meccanismo di funzionamento del prodotto in esame, con particolare riguardo al sistema per il calcolo delle rate e dei conguagli semestrali (conversione del capitale residuo in CHF secondo il tasso al momento della stipula e successiva rivalutazione al "tasso di periodo", ovvero quello in vigore al momento della conversione; "conguagli semestrali" e conseguente addebito o accredito su apposito rapporto di deposito fruttifero): nonché a quello di indicizzazione per l'ipotesi di estinzione anticipata. Sostiene la piena legittimità del mutuo fondiario in valuta estera alla luce della consolidata giurisprudenza, non essendoci alcuno squilibrio "normativo" tra le parti in quanto l'andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. Circa le doglianze attoree sull'asserito difetto di chiarezza della clausola e di adeguata informativa nella fase precontrattuale, richiama, fra l'altro, le note inviate ai mutuatari in corso di ammortamento l'1/03/2013 e il 26/03/2015, con riepilogo delle caratteristiche del mutuo e indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa. Rappresenta inoltre che il meccanismo dei conguagli semestrali è chiaramente posto a salvaguardia del mutuatario, e che, nel caso in esame, il duplice gioco dell'indicizzazione valutaria da una parte e del tasso di interesse dall'altra ha consentito al mutuatario di beneficiare dei tassi di interesse sensibilmente più bassi applicati sulla moneta elvetica, determinando «un beneficio tangibile per il cliente consistente nella provvista accresciuta via via sul deposito fruttifero e utilizzata per il pagamento delle rate in caso di successivi conguagli negativi». Richiama, infine, un'ampia rassegna di pronunce giurisprudenziali e dei Collegi ABF, contestando, in particolare, la pronuncia del Collegio di coordinamento n. 4135/15, nella parte in cui ha ritenuto vessatoria la clausola determinativa della rivalutazione. Ciò premesso, chiede, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile; in subordine, di respingere il ricorso nel merito perché infondato.
DIRITTO
La controversia ha per oggetto l'importo da rimborsare in caso di estinzione anticipata di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, calcolato dall'intermediario in applicazione dell'art. 7 delle condizioni negoziali, disposizione del cui concreto meccanismo operativo il cliente lamenta di essere venuto a conoscenza solo al momento della richiesta del conteggio estintivo. In via principale, il ricorrente chiede la dichiarazione di nullità e/o inefficacia della suddetta clausola, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 33 D.lgs. 206/2005 o per violazione dell'art. 126 sexies TUB; in via subordinata, che venga disposto il ricalcolo del capitale residuo da restituire per l'estinzione anticipata in misura pari alla differenza fra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite, senza alcun meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione.
Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di incompetenza temporale sollevata dalla parte resistente. Esaminati gli atti del procedimento, il Collegio ritiene che l'eccezione sia parzialmente fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto, trattandosi dell'accertamento di un difetto genetico, risalente quindi al momento della stipulazione del mutuo avvenuta nel settembre del 2007, e cioè in un'epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale dell'Arbitro. Diversa soluzione si impone invece con riguardo alla domanda formulata in via subordinata, volta ad ottenere il ricalcolo del capitale residuo da restituirsi, per l'estinzione anticipata del mutuo, secondo un criterio differente da quello previsto dal suddetto art. 7. Trattandosi di operazioni e comportamenti sorti successivamente al 2009, va affermata la competenza temporale di questo Arbitro.
Nel merito, la richiesta di un conteggio estintivo sulla base di un diverso sistema di calcolo appare meritevole di accoglimento, risultando fondate le doglianze del ricorrente in ordine alla inadeguata informazione circa i criteri adottati nel calcolare il costo della anticipata estinzione del finanziamento, come disposti dall'art. 7 del contratto (le "note di trasparenza" del 01/03 e 26/03/2015 - contenenti il riepilogo delle caratteristiche del mutuo e l'indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa -, sono state invero inviate solo in corso di ammortamento). Con riguardo alla suddetta clausola, il Collegio di Coordinamento ha infatti più volte rilevato (cfr., decisioni n. 4135/2015, n. 5855/2015, n. 5866/2015), l'assenza di indicazioni in ordine alle operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa); la mancanza di chiarezza e comprensibilità in ordine al rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in Euro ma riferite ai tassi legati al Franco Svizzero (cfr. altresì Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, causa 26/13); l'ambiguità, su un piano grammaticale, nella parte in cui fa riferimento al "capitale restituito" e non già al "capitale residuo", riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erronee in ordine al costo dell'operazione, stante l'impossibilità di richiedere allo stesso un'interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati (così, l'ordinanza del Trib. Milano del 5.11.2015).
Ciò premesso, in conformità all'orientamento del Collegio di Coordinamento e seguito da questo Arbitro (cfr., di recente, decisione n. 17697/1917), si accerta che il ricorrente ha diritto a vedersi ricalcolare dall'intermediario resistente il capitale residuo che dovrà restituire in caso di estinzione anticipata del mutuo, in misura pari alla differenza tra la somma mutuata (€ 86.000,00) e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero) senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
FLAVIO LAPERTOSA