Anteprima ABF – Decisione 20256 del 02.10.2018 – Collegio di Milano

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA ........Presidente
(MI) SANTONI ........Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI ........Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI ........Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS ........Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BONGINI

Seduta del 05/06/2018

FATTO

Il cliente, titolare di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con la banca, contesta la trasparenza e la legittimità delle clausole contrattuali che regolano l’indicizzazione valutaria in caso di estinzione anticipata del rapporto, chiedendo che ne venga dichiarata l’invalidità. Contesta inoltre la validità della clausola che rinvia per la determinazione degli interessi al libor/euribor e chiede altresì la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interesse usurari.

L’intermediario ha eccepito l’incompetenza ratione temporis del Collegio, in quanto la domanda afferisce esclusivamente al momento genetico della formazione del contratto, stipulato nel 2008; ha confermato la piena legittimità del mutuo in valuta estera ed ha richiamato l’art. 4 del contratto che dispone che l’erogazione e il rimborso siano regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero; ha illustrato, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame, sostenendo che non vi fosse alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare, in quanto la clausola in questione è assolutamente chiara nell’esplicitare i due passaggi logici, semplici nonché gli unici possibili, e di averne compiutamente informato il cliente, in quanto:

 il cliente aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale;
 il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato;
  nell’esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con nota dell’1/03/2013 e del 16/03/2015;
  non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l’andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente; in ogni caso l’asserita vessatorietà doveva essere valutata la momento della stipula e, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio;

Con riferimento alla doglianza relativa all'Euribor, questa è relativa ad eventi accaduti prima del 1° gennaio 2009, con conseguenza l’incompetenza e in ogni caso infondato in quanto il contratto in questione si caratterizza per il fatto che il tasso d’interesse contrattuale non è connesso all’Euribor. In ogni caso, il richiamo alle decisioni della Commissione Europea del 3/12/2013 e del 7/12/2016 è inconferente: i ricorrenti hanno omesso di dimostrare il nesso causale tra dette decisioni e l'asserita nullità del tasso di interesse contrattuale.

L’intermediario chiede, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto poiché infondato.

DIRITTO

Sul tema della determinazione della competenza dell’Arbitro in relazione a contestazioni afferenti a un rapporto di mutuo stipulato anteriormente alla data del 1° gennaio 2009, preliminarmente si rammenta l’orientamento adottato dal Collegio di Coordinamento (cfr., tra le altre, le decisioni Collegio di Coordinamento, decisione n. 5855/15 del 29.07.2015 e n. 5866/15 del 29.07.2015), le quali hanno ritenuto sussistente la propria competenza, in ragione di un’interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo, e non sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso. Ciò sulla base del principio per cui “la domanda principale proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta, i quali sono stati predisposti dalla resistente nel 2016 e contestati dalla ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza di questo Collegio.

Nel merito, la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall’intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. La questione è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento e risolta nel senso di un deciso favor nei confronti dei clienti con le decisioni nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874,15.

Nel caso specifico, si deve tuttavia rilevare che l’articolo 7 del contratto stipulato dall’odierna ricorrente (che norma l’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo) non menziona il meccanismo di conversione/rivalutazione oggetto di precedenti controversie e applicato dalla resistente nel conteggio estintivo predisposto per il ricorrente.

Tale controversa “rivalutazione” è disciplinata all’art7.1 dove tuttavia si disciplina tutt’altra fattispecie (conversione del tasso riferito al franco Svizzero in uno riferito all’Euro) diversa dall’ipotesi di anticipata estinzione parziale o totale del finanziamento. Pertanto il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione applicata nei conteggi estintivi prodotti dall’intermediario resistente.

Le ulteriori richieste di parte ricorrente non meritano invece accoglimento.

Con riferimento alla contestazione relativa alla nullità della clausola che rinvia per la determinazione del tasso all’indice libor ed euribor, la censura relativa all’“indeterminatezza” del tasso così determinato risulta concernere il momento genetico del contratto: essendo questo stipulato in data anteriore il 1° gennaio 2009, il Collegio deve dichiarare la propria incompetenza temporale.

Con riferimento alla richiesta di restituzione di quanto corrisposto a titolo di interesse usurario, il Collegio fa presente che nel reclamo non viene effettuata alcuna contestazione né richiesta in tema di usura; la domanda non viene motivata in alcun modo nel ricorso, né vengono allegate prove a sostegno; in ogni caso, rilevando l’usura nel momento genetico del contratto, si ricade, come nel caso precedente, in una situazione di incompetenza temporale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Flavio Lapertosa

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