ABF, Relazione annuale sul 2018: mutui indicizzati al franco svizzero

E come ogni anno l'Arbitro Bancario e Finanziario pubblica la relazione sull'attività svolta nell'arco di un anno.

Nuovamente interessante la posizione di Barclays Bank Plc che anche per l'anno 2018 occupa sempre i primi posti come intermediario coinvolto nei ricorsi...

Vediamo più nello specifico cosa viene riportato nella relazione e nella relativa appendice:

I mutui indicizzati al franco svizzero - pag. 56

 

Alcune controversie hanno riguardato la questione dei mutui indicizzati al franco svizzero, le cui clausole contrattuali prevedevano che, in caso di richiesta di estinzione anticipata, l’importo del capitale residuo fosse prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

Il Collegio ha dichiarato la nullità di tali clausole, ritenendole vessatorie, poiché non redatte in maniera chiara e comprensibile, in contrasto con i doveri di correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali che improntano la disciplina posta a tutela del consumatore. Di conseguenza ha disposto che il capitale residuo da restituire dovesse essere pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero) senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola dichiarata nulla (Decisioni 16967/2018 e 19516/2018).

Il Tribunale di Bologna (Sentenza dell’8 febbraio 2018, n. 20123) ha affrontato il tema delle conseguenze derivanti dall’omissione o erronea indicazione dell’ISC/TAEG nei contratti di finanziamento non soggetti alla disciplina del credito ai consumatori (nel caso di specie, un mutuo fondiario). Il giudice, richiamando l’indirizzo seguito sul punto dall’ABF, ha precisato che tale indicatore ha lo scopo di far conoscere al cliente il costo complessivo del credito prima della conclusione del contratto. Ha quindi ritenuto che l’indicazione di un ISC/TAEG inferiore a quello effettivo non implichi una maggiore onerosità del finanziamento, bensì un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, la quale non incide sulla validità del contratto, ma obbliga l’intermediario a risarcire il danno arrecato al cliente, qualora quest’ultimo provi che non avrebbe sottoscritto il finanziamento se fosse stato correttamente informato.

In tema di mutui indicizzati al franco svizzero, la Corte d’appello di Milano (Sentenza del 1° febbraio 2019, n. 459, che ha riformato Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 8 marzo 2017, n. 375) ha ritenuto valide le clausole di indicizzazione destinate a regolare l’eventuale estinzione anticipata del rapporto, osservando che, in base alla disciplina del Codice del consumo, la mancanza di chiarezza di una clausola può giustificare la sua interpretazione in senso più favorevole al consumatore (art. 35, comma 2, Codice del consumo), ma non è da sola sufficiente per qualificare la clausola come vessatoria, quale presupposto della nullità prevista dall’art. 36 Codice del consumo. Nel caso di specie la Corte ha peraltro ritenuto che le modalità di funzionamento del mutuo fossero esposte nel regolamento contrattuale in termini sufficientemente chiari.

In senso opposto si era in precedenza pronunciata la Corte d’appello di Roma (Ordinanza del 19 ottobre 2017). Ponendosi in linea con l’orientamento dell’Arbitro, la Corte aveva riconosciuto la natura vessatoria della clausola ai sensi dell’art. 33, comma 1, Codice del consumo, ritenendola formulata in modo tale da non illustrare chiaramente al cliente le perdite economiche che questi avrebbe potuto subire in sede di estinzione anticipata per effetto del meccanismo di indicizzazione; ciò in violazione dei principi sanciti dagli artt. 34, comma 2, e 35, comma 1, Codice del consumo, in base ai quali il consumatore deve essere posto in condizione di comprendere i rischi nei quali può incorrere per effetto del contratto stipulato.

Stando alle ultime pubblicazioni di Febbraio 2019  e alle anteprime che riceviamo costantemente, la situazione in merito alla nostra situazione è la seguente:

96 TOTALMENTE ACCOLTE  (di cui 2 del COLLEGIO DI COORDINAMENTO)
54 ACCOLTE PARZIALMENTE  (di cui 3 del COLLEGIO DI COORDINAMENTO)
26 RIGETTATE
2 CESSATA
11 NON PROCEDIBILE
189 TOTALI DI CUI  FAVOREVOLI AL MUTATARIO: 150

 

Non crediamo ci sia altro da aggiungere... a voi le conclusioni!

Uniti e avanti sempre e stay tuned sui prossimi aggiornamenti...

Qui di seguito i file in versione integrale:

Relazione_ABF_2018

Appendice_ABF_2018