ABF, Relazione annuale sul 2017: mutui indicizzati al franco svizzero

E come ogni anno l'Arbitro Bancario e Finanziario pubblica la relazione sull'attività svolta nell'arco di un anno.

Nuovamente interessante la posizione di Barclays Bank Plc che anche per l'anno 2017 occupa sempre i primi posti come intermediario coinvolto nei ricorsi...

Vediamo più nello specifico cosa viene riportato nella relazione e nella relativa appendice:

 

I mutui e gli altri finanziamenti - pag. 128

La giurisprudenza civile è intervenuta anche sul tema dei mutui indicizzati al franco svizzero – già oggetto di orientamento del Collegio di coordinamento (13) – con esiti non sempre univoci.
La Corte d’appello di Roma (14) ha riconosciuto la natura vessatoria della clausola di indicizzazione in questione, giungendo alle medesime conclusioni del Tribunale di primo grado (15), al quale i mutuatari si erano rivolti a seguito dell’inadempimento dell’intermediario a una decisione dell’Arbitro (16).
Seguendo lo stesso percorso argomentativo del Collegio di coordinamento dell’ABF e del Tribunale di primo grado, la Corte ha rilevato che il profilo di maggiore criticità nella formulazione della clausola di indicizzazione fosse ravvisabile nella “mancata esplicita segnalazione che, attraverso il meccanismo dell’indicizzazione/conversione secondo l’andamento della quotazione del franco svizzero, l’anticipata restituzione del mutuo potesse comportare per il mutuatario pesanti perdite economiche”.
Il giudice ha osservato che la bilateralità del rischio valutario – astrattamente presente anche in capo all’intermediario mutuante – non consentiva comunque di superare la carenza informativa sul funzionamento concreto della clausola: la disciplina in materia di trasparenza dettata dal Codice del consumo (17) impone infatti che il consumatore sia posto nelle condizioni di valutare in maniera consapevole i rischi economici che assume.
La Corte ha quindi rigettato l’istanza dell’intermediario richiamando anche un precedente conforme della Corte di giustizia dell’Unione europea (18), pure citato dall’Arbitro, che evidenzia come il sistema di tutela istituito dalla direttiva CEE/1993/13 in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori sia fondato sull’idea che il consumatore si trovi, quantomeno sul piano informativo, in una situazione di inferiorità rispetto al professionista; l’obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali deve essere pertanto interpretato in maniera estensiva, non essendo sufficiente la comprensibilità delle stesse sul piano formale e grammaticale, ma occorrendo una chiara esposizione del concreto funzionamento della clausola (19).
A diverse conclusioni è giunto il Tribunale di Milano (20) che ha ritenuto pienamente comprensibile, e quindi valido, il meccanismo di conversione applicato sia al calcolo periodico del conguaglio delle rate (con accredito/addebito in un deposito fruttifero accessorio al mutuo delle somme risultanti dal conguaglio), sia in occasione dell’estinzione anticipata del mutuo, fermo restando il duplice rischio per i mutuatari insito “non solo nel tasso di interesse variabile ma anche nel rapporto di cambio tra le valute”.
La convenienza dell’operazione – legata al fatto che all’epoca in cui il prodotto era commercializzato i tassi erano più bassi di quelli legati alla valuta avente corso legale – aveva orientato il cliente verso tale tipologia di mutuo: la scelta risultava bilanciata, ad avviso del giudice, dall’assunzione del rischio valutario opportunamente evidenziato nel testo del contratto e nella documentazione precontrattuale.

13_Il Collegio di coordinamento (decisioni 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015) ha ritenuto nulle per carenza di trasparenza le clausole contrattuali che prevedevano – in caso di estinzione anticipata del finanziamento – il ricalcolo in franchi svizzeri e la successiva riconversione in euro del capitale restituito (cfr. il capitolo 8: Rassegna delle decisioni del Collegio di coordinamento nella Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario sul 2015).
14_Ordinanza del 19 ottobre 2017.
15_Tribunale di Roma, ordinanza del 3 gennaio 2017.
16_Collegio di coordinamento, decisione 4135/2015.
17_D.lgs. 206/2005, artt. 34, comma 2, e 35, comma 1.
18_Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 20 settembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e altri (C-186/16).
19_In senso conforme all’orientamento della Corte d’appello di Roma, cfr.anche Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 10 marzo 2017, n. 375.
20_Sentenza del 9 giugno 2017, n. 6520. In linea con tale orientamento anche la sentenza dello stesso Tribunale del 9 ottobre 2017, n. 16203.

Stando all'ultima pubblicazione del 28.06.2018 e alle anteprime che riceviamo costantemente, la situazione ad oggi in merito alla nostra situazione è la seguente:

58 TOTALMENTE ACCOLTE  (di cui 2 del COLLEGIO DI COORDINAMENTO)
34 ACCOLTE PARZIALMENTE  (di cui 3 del COLLEGIO DI COORDINAMENTO)
26 RIGETTATE
2 CESSATA
10 NON PROCEDIBILE
130 TOTALI DI CUI  FAVOREVOLI AL MUTATARIO: 92

Non crediamo ci sia altro da aggiungere... a voi le conclusioni!

Uniti e avanti sempre e stay tuned sui prossimi aggiornamenti...

Qui di seguito i file in versione integrale:

Relazione_ABF_2017

Appendice_ABF_2017