E come ogni anno l'Arbitro Bancario e Finanziario pubblica la relazione sull'attività svolta nell'arco di un anno.
Interessante la posizione di Barclays Bank Plc che occupa sempre i primi posti come intermediario coinvolto nei ricorsi...
Vediamo più nello specifico:
L’ABF E IL CONTENZIOSO CIVILE
Il capitolo riporta una breve rassegna, non esaustiva, della giurisprudenza del giudice ordinario in materia bancaria e
nanziaria, con l’obiettivo di fornire una panoramica degli orientamenti seguiti dall’Autorità giudiziaria sulle tematiche di maggiore interesse per l’Arbitro Bancario Finanziario
Questione: mutui indicizzati al franco svizzero. Legittimità della clausola di indicizzazione del capitale al franco svizzero in caso di estinzione anticipata del mutuo.
L’Arbitro ha avuto modo di occuparsi della questione dei mutui indicizzati al franco svizzero, le cui clausole contrattuali prevedevano – in caso di estinzione anticipata del nanziamento – il ricalcolo in tale valuta e la successiva riconversione in euro del capitale restituito. In argomento si è pronunciato in più occasioni il Collegio di coordinamento ABF ritenendo, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, che queste clausole siano nulle ai sensi dell’art. 36 del Codice del consumo in quanto non espongono in modo chiaro e comprensibile il funzionamento del meccanismo del conteggio estintivo, in violazione del principio di trasparenza sancito nel Codice stesso (art. 34, comma 2).
La giurisprudenza di merito, di recente intervenuta sul tema in questione, ha seguito un percorso argomentativo in linea con quello dell’Arbitro. In particolare il Tribunale di Roma si è pronunciato su un caso già esaminato dal Collegio di coordinamento ABF con una decisione, favorevole ai ricorrenti, rimasta tuttavia inadempiuta. Il Tribunale – nel condividere le motivazioni espresse nella citata pronuncia dell’Arbitro – ha accertato la nullità della predetta clausola per violazione del principio di trasparenza sancito dagli artt. 33 e seguenti del Codice del consumo nonché, con riferimento alla materia dei rapporti bancari, dagli artt. 115 e 116 TUB. Ad avviso del giudice i contenuti e le modalità di formulazione della clausola non erano tali da consentire al consumatore di maturare consapevolezza circa diritti e obblighi negoziali derivanti dalla stessa. La banca convenuta è stata quindi condannata alla restituzione dell’importo percepito sulla base della clausola dichiarata nulla. Il Tribunale di Roma, valorizzando il ruolo conformativo svolto dalle pronunce dell’Arbitro, ha condannato l’intermediario al risarcimento del danno per lite temeraria (art. 96 del Codice di procedura civile), avendo lo stesso ignorato le pronunce dell’ABF.
E per le inadempienze è quasi inutile sottolineare che facciano riferimento solo ai nostri casi.
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