Decisione N. 5814 del 25 maggio 2017 – Collegio di Roma – Incompetenza – Ratione temporis – Mutuo – In valuta

Decisione N. 5814 del 25 maggio 2017

COLLEGIO DI ROMA 

composto dai signori:

(RM) SIRENA ……………. Presidente

(RM) PAGLIETTI …………Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) POZZOLO ………….Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA …………. Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(RM) CHERTI ……………. Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Nella seduta del 25/11/2016 dopo aver esaminato:

-  il ricorso e la documentazione allegata
-  le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione

-  la relazione della Segreteria tecnica

FATTO
Il ricorrente contesta la correttezza del conteggio per l’estinzione anticipata di un mutuo fondiario in franchi svizzeri contratto con l’intermediario resistente e chiede di poter estinguere il finanziamento versando unicamente il capitale residuo, senza che nel conteggio intervenga alcuna operazione di indicizzazione. Chiede pertanto il rimborso della somma illegittimamente addebitategli di euro 8.231,46.
L’intermediario resistente eccepisce in via preliminare l’incompetenza temporale in quanto il contratto di mutuo è stato stipulato precedentemente al 1° Gennaio 2009 e non si è perfezionata l’estinzione anticipata. Pertanto non è stata neppure concretamente applicata la clausola controversa. L’intermediario ricorrente chiede pertanto che il ricorso venga dichiarato irricevibile per incompetenza ratione temporis. Nel merito, conferma la correttezza del conteggio effettuato, afferma di aver dato in sede di stipula una chiara ed esaustiva informazione ai ricorrenti circa le caratteristiche e i rischi del contratto, e chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO 

Relativamente all’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario resistente, l’orientamento costante dell’ABF è quello di ritenerla infondata in quanto ciò che viene contestato sono le modalità di calcolo adottate nel conteggio per l’estinzione anticipata, fatto avvenuto successivamente al 1° Gennaio 2009.

Nel merito, in base all’evidenza presentata dal ricorrente e dall’intermediario resistente è possibile ricostruire i seguenti fatti:

    • il ricorrente sottoscriveva, in data 11.03.2002, con un intermediario successivamente acquisito dalla convenuta, un contratto di mutuo fondiario per un importo di € 92.962,51, 240 rate mensili, con un tasso di interesse variabile pari al rendimento LIBOR sul franco svizzero a sei mesi aumentato di uno spread dell’1,40%;
    • l’importo del mutuo era convenzionalmente indicizzato al valore del franco svizzero, con un tasso di cambio fissato in franchi svizzeri 1,49 per ogni euro;
    • nel corso del 2011 estingueva anticipatamente il finanziamento secondo un conteggio estintivo rilasciato dalla convenuta in data 10.02.2011, che prevedeva un importo da bonificare a favore del ricorrente pari a euro 58.906,13.

Questione analoga a quella sollevata con il presente ricorso è già stata esaminata dal Collegio di Coordinamento nella Decisione n. 4135/2015. Il Collegio di Roma, nella decisione 6165/16 ha inoltre affermato che “ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa.” La clausola impugnata dal ricorrente deve pertanto qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/13/CEE).
Come già in precedenza nella decisione 6165/16 del Collegio di Roma, l’oscurità della clausola è anche nel caso del presente ricorso ulteriormente comprovata dagli errori commessi dallo stesso intermediario resistente nel calcolo dell’importo di estinzione anticipata. Si noti infatti che, in base al contratto e a quanto affermato dallo stesso intermediario resistente in sede di controdeduzioni, il saldo del conto di deposito (positivo per il ricorrente di € 10.329,55) è stato sottratto dal debito residuo dopo la rivalutazione, mentre tale importo andrebbe detratto prima di rivalutare il debito residuo, trattandosi di somme compensate dopo l’applicazione del cambio (si veda, a questo proposito, la decisione del Collegio di coordinamento 7727/2014). Analogamente a quanto indicato nella decisione 6165/16 del Collegio di Roma, il Collegio ritiene che la nullità della clausola non travolga l’intero contratto, ma si riverberi sulla determinazione del capitale residuo. In caso di richiesta di estinzione anticipata, la ricorrente dovrà pertanto restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l’indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.
Infine, il Collegio nota che il ricorrente non ha presentato evidenza dell’effettiva estinzione anticipata del finanziamento oggetto del ricorso. Pertanto, non può accogliere la richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente, ma deve limitarsi a prevedere che l’intermediario ricalcoli il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite

PER QUESTI MOTIVI 

Il Collegio, dichiarata la nullità della clausola di cui all’art. 7 del contratto di finanziamento stipulato fra le parti, dispone che l’intermediario ricalcoli il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote di capitale già restituite. 

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

Pietro Sirena

Dec-20170525-5814